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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.06.2004 17.2004.23

15 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,380 mots·~12 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2004.23

Lugano 15 giugno 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sull'istanza di revisione del 18 maggio 2004 presentata da

______________ (patrocinato dall'__________)  

contro  

le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in diritto:                 A.   Con sentenza del 23 dicembre 1999, emessa in contumacia, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento e l'ha condannato a 15 giorni di detenzione da espiare, come pure al pagamento di fr. 49'602.– all'Ufficio del sostegno e dell'inserimento, costituitosi parte civile. Egli ha ordinato inoltre la revoca della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione inflitta all'imputato con sentenza del 22 aprile 1996 per lo stesso reato.

                                  B.   __________ ha chiesto il 20 giugno 2000 la revoca della sentenza contumaciale, invitando il Pretore ad aggiornare il dibattimento nella seconda metà di settembre, date le assenze sue e del suo avvocato. Il Pretore ha fissato però il dibattimento, il 21 giugno 2000, per il 3 agosto successivo. Con lettera del 22 luglio 2000 il patrocinatore di __________, richiamata l'istanza del 20 giugno 2000, ha reiterato per un rinvio del dibattimento, precisando che in caso di rifiuto avrebbe rinunciato al mandato per l'impossibilità di raggiungere il cliente. Con decisione del 24 luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza e ha avvertito l'imputato che in caso di mancata comparizione al dibattimento del 3 agosto seguente la sentenza contumaciale sarebbe divenuta definitiva.

                                  C.   Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore, preso atto della rinuncia al mandato da parte del patrocinatore e accertata l'assenza ingiustificata dell'imputato al dibattimento, ha nuovamente dichiarato __________ autore colpevole del reato ascrittogli, confermando quanto già deciso il 23 dicembre 1999. Mediante ricorso per cassazione del 31 agosto 2000 __________ ha impugnato la sentenza del Pretore davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendone l'annullamento e l'indizione di un nuovo processo. Il ricorso è stato respinto da questa Corte con sentenza del 12 settembre 2000 (inc. 17.2000.38).

                                  D.   Il 28 marzo 2002 __________ ha chiesto con una lettera in tedesco la revisione delle sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona. Il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale gli ha assegnato il 2 aprile 2002 un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza in italiano, con l'avvertenza che in caso contrario la domanda di revisione sarebbe stata dichiarata inammissibile. Una richiesta di proroga del termine è poi stata respinta dallo stesso presidente. Non avendo l'interessato provveduto alla traduzione dell'atto, con sentenza del 20 aprile 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato l'istanza di revisione inammissibile (inc. __________).

                                  E.   Il 30 maggio 2002 __________ ha riproposto l'istanza di revisione in italiano, chiedendo che le citate sentenze fossero annullate e che in via cautelare fosse sospesa l'esecutività di tali giudizi. A sostegno della domanda egli ha invocato un comportamento penalmente rilevante del Pretore, sostenendo che questi lo avrebbe condannato per trascuranza degli obblighi di man­tenimento (art. 217 cpv. 1 CP) commettendo abuso d'autorità (art. 312 CP), in particolare per avere proceduto nei suoi confronti benché sua moglie avesse revocato prima del dibattimento del 23 dicembre 1999 la procura a suo tempo conferita all'ente pubblico, il quale aveva anticipato i contributi alimentari. Con sentenza del 21 giugno 2002 questa Corte ha respinto l'istanza (inc. __________). Un ricorso per cassazione introdotto da __________ al Tribunale federale è stato respinto in quanto ammissibile con sentenza 6S.332/2002 del 16 agosto 2002.

                                  F.   Il 3 settembre 2003 __________ ha inoltrato un'ulteriore istanza di revisione, chiedendo di nuovo che le sentenze pretorili fossero annullate, previa concessione dell'effetto sospensivo. Richiamato il titolo di revisione previsto dall'art. 299 cpv. 1 lett. c CPP, egli ha asserito che al momento di emanare le sentenze del 23 dicembre 1999 e del 3 agosto 2000 il Pretore ignorava l'avvenuto pagamento dei contributi alimentari per il figlio __________ dal 1° giugno al 5 settembre 1997, ciò che attestava anche una dichiarazione rilasciata il 6 giugno 2003 dall'ex moglie __________. Tale documento appariva di rilievo, dato che il procedimento penale aveva preso avvio da una querela per trascuranza degli obblighi di mantenimento sporta il 5 settembre 1997 dall'Ufficio dell'assistenza sociale in relazione a contributi non versati dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1997 per complessivi fr. 29'207.–. E la querela in rassegna risultava tardiva, poiché proposta dopo che il termine di tre mesi previsto dall'art. 29 CP (art. 217 CP) era trascorso. Con sentenza del 22 settembre 2003 questa Corte ha respinto anche tale istanza di revisione (inc. __________).

                                  G.   Il 18 maggio 2004 __________ ha riproposto l'istanza di revisione presentata il 3 settembre 2003, corredandola di una nuova e più articolata dichiarazione dell'ex moglie, la quale dà atto di nuovo che egli ha onorato i contributi alimentari dovuti dal giugno al settembre del 1997. L'istanza non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione di una sentenza, in caso di condanna, qualora sussistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice del primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell'art. 397 CP (del resto espressamente richiamato dalla medesima), adempie cioè i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii all'art. 243 n. 3 vCPP). Fatti o mezzi di prova nuovi devono quindi essere rilevanti (sérieux). Nuovo è un fatto o un mezzo di prova del tutto ignoto al giudice che ha statuito (DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 238, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357). Non è nuovo, invece, un fatto o un mezzo di prova che il giudice ha esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, alla duplice condizione però che il giudice, ove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Rilevanti sono fatti o mezzi di prova suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio apprezzabilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami pag. 67). Che un'assoluzione – totale o parziale – non sembri poter influire sulla commisurazione della pena poco importa (DTF 117 IV 40 consid. 2a con richiami pag. 42).

                                   2.   Come questa Corte ha già avuto modo di ricordare, ove un debi­tore ometta colpevolmente di prestare per un certo periodo e senza interruzione i contributi alimentari dovuti, il termine per sporgere querela comincia a decorrere dall'ultima omissione, ad esempio quando il debitore riprenda i versamenti o quando, per mancanza di mezzi, si trovi senza colpa nell'impossibilità di adempiere i suoi obblighi (DTF 121 IV 272 consid. 2a pag. 275, 118 IV 325 consid 2b pag. 328). Finché dura l'omissione colposa, di conseguenza, il termine per la querela non comincia a decorrere. Spetta alla parte lesa stabilire quando sia giunto il momento di agire. Essa può procedere unicamente, tuttavia, allorché venga a sapere che l'infrazione ha preso fine (DTF 121 IV 272 consid. 2a pag. 275; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 37 e 38 ad art. 217 CP; CCRP, sentenza del 6 novembre 2000 in re Ministero Pubblico e Dipartimento delle opere sociali, consid. 3).

                                   3.   Nella sua precedente sentenza questa Corte aveva concluso che, avesse davvero l'istante pagato dal 1° giugno al 5 settembre 1997 i contributi alimentari fissati per sentenza di divorzio e fosse tale circostanza ignota al primo giudice, la querela sporta il 5 settembre 1997 dall'Ufficio dell'assistenza sociale per trascuranza degli obblighi di mantenimento sarebbe risultata tardiva nella misura in cui imputava al debitore di non avere versato quanto dovuto dal gennaio 1995 al 31 maggio 1997 (act. 1, annesso all'istanza del 3 settembre 2003). Giacché con il preteso ravvedimento del querelato l'infrazione, protrattasi ininterrottamente oltre due anni, aveva preso fine e per procedere in virtù dell'art. 217 CP il creditore del contributo (nella fattispecie l'ente pubblico) avrebbe dovuto attivarsi entro tre mesi. E il documento nuovo invocato dall'istante si sarebbe in tal caso rivelato di peso, poiché avrebbe consentito di provare la tardività della querela

                                         5 settembre 1997 e il difetto di un presupposto del diritto federale per procedere penalmente. Proprio tale querela, in effetti, aveva comportato sia l'emanazione del decreto di accusa del 4 ottobre 1999 per trascuranza degli obblighi di mantenimento dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1997 (oltre che dal 1° giugno 1997 al 30 giugno 1999, in seguito agli aggiornamenti proposti di volta in volta dal creditore), sia la condanna da parte del Pretore per i medesimi fatti, oltre che per quelli successivi, con sentenza del 23 dicembre 1999.

                                   4.   Se non che, aveva soggiunto questa Corte nella citata sentenza del 22 settembre 2003, la dichiarazione di __________ addotta a fondamento dell'istanza di revisione del 3 settembre 2003 non riusciva di alcun giovamento. Né la dichiarante né l'istante pretendevano infatti che l'obbligo alimentare relativo al periodo litigioso fosse stato onorato nei termini previsti dalla convenzione di divorzio, cioè in via anticipata ogni mese (annesso all'act. 1: sentenza di divorzio del 17 gennaio 1995, convenzione sulle conseguenze accessorie, punto n. 4). Se così fosse stato, del resto, l'istante non si sarebbe limitato a far valere la tardività della querela per i fatti anteriori al 31 maggio 1997, ma avrebbe contesta­to la commissione del reato, almeno per i mesi ricordati nella dichiarazione dell'ex moglie. In realtà tale dichiarazione appariva sospetta di compiacenza, l'eventualità che l'istan­te avesse provveduto a far fronte – parzialmente – ai propri obblighi risultando assai inverosimile alla vista del fascicolo processuale, dal quale si desumeva che l'Ufficio dell'assistenza sociale, chiamato ad anticipare i contributi alimentari, si era trovato di fronte a un debitore irriducibile.

                                         Questa Corte aveva rilevato invero come il fitto scambio di corrispondenza intercorso tra l'Ufficio in questione e il patrocinatore dell'istante prima e dopo il 5 settembre 1997 (act. 1 con i relativi annessi) fosse sfociato in ripetute azioni giudiziarie da parte dell'ente pubblico (querele e regolari aggiornamenti delle stesse: act. 2 segg.) per la totale noncuranza del debitore. Il quale non solo non aveva mai preteso di avere eseguito versamenti in favore del figlio, ma aveva perfino subordinato reiteratamente la propria disponibilità a pagare i debiti al ritiro dalla querela da parte dell'Ufficio. Pretendere in simili circostanze che la dichiarazione rilasciata dall'ex moglie il 6 giugno 2003, a svariati anni di distanza dai fatti, potesse sorreggere una domanda di revisione non era serio, tanto meno considerando che nella prima istanza di revisione l'istante nemmeno aveva preteso di avere provveduto a pagamenti parziali ignoti al primo giudice.

                                   5.   La dichiarazione annessa all'attuale istanza di revisione non è destinata a miglior sorte. Intanto ci si dovrebbe interrogare se l'istanza sia ricevibile, l'art. 307 cpv. 2 CPP prevedendo che una domanda di revisione respinta una volta non può più essere rinnovata per lo stesso motivo. La questione appare dubbia, ma può rimanere indecisa. Se è vero infatti che nella dichiarazione acclusa alla nuova istanza __________ non si limita ad attestare che l'ex marito ha pagato i contributi alimentari dovuti dal 1° giugno al 5 settembre 1997, ma indica anche i giorni in cui i pretesi versamenti per complessivi fr. 924.– sarebbero avve­nuti (25 maggio, 31 giugno, 30 luglio e 26 agosto 1997), è altrettanto vero che tali semplici dichiarazioni non bastano a rendere verosimili gli effettivi adempimenti dell'obbligo. Tanto meno ove si consideri che l'istante nemmeno cerca di spiegare come mai egli sia in grado di indicare le date dei pagamenti, la prima volta, a sette anni di distanza. Tanto meno ancora ove si consideri che, in ogni modo, l'ente pubblico ha anticipato i contributi alimentari, ciò che lascia pesanti sospetti di compiacenza riguardo alla dichiarazione prodotta. Per di più, si volesse anche credere agli avvenuti versamenti, l'istante non rende per nulla attendibile di avere pagato anticipatamente, nei termini fissati cioè dalla sentenza di divorzio. Quanto al richiamo di un accredito di fr. 2'000.– eseguito l'11 dicembre 1997 __________ in favore di __________, per altro neppure posto a fondamento dell'istanza di revisione, esso riesce infruttuoso, tutto ignorandosi sulla causale del pagamento. Ne segue che, a prescindere dalla dubbia ricevibilità, la nuova istanza di revisione è, ulteriormente, votata all'insuccesso.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). L'emanazione del presente giudizio rende caduca la richiesta intesa a far sospendere l'esecutività delle sentenze pretorili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP cui rinvia l'art. 301 cpv. 2,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza di revisione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico dell'istante.

                                   3.   Comunicazione:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico avv. __________;

                                         –  Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona;

                                         –  Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         –  Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

_________________________________________________________________________________________________________

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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