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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2004 17.2004.21

24 mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,349 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2004.21

Lugano 24 maggio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26 aprile 2004 presentato da

 _______________________,   (________________)  

contro  

la sentenza emanata il 15 marzo 2004 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 4 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di appropriazione indebita, denuncia mendace e infrazione aggravata alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per essersi appropriato la mattina del 1° maggio 2000, quale gerente dell'Osteria __________, di fr. 25'000.– a lui affidati, prelevati dalla cassaforte posta al piano cantina dell'esercizio pubblico, e per avere denunciato come autore del furto __________, benché lo sapesse innocente. All'accusato il Procuratore pubblico ha imputato altresì di avere, in veste di gerente, favorito il soggiorno illegale tra il gennaio e il 18 maggio 2000, in correità con __________, di almeno otto donne provenienti dall'America latina e dai paesi dell'Est europeo, le quali avevano lavorato come prostitute nel locale senza permesso perché entrate in Svizzera senza il alcun visto. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto, e a una multa di fr. 3'000.–.

                                  B.   Statuendo su opposizione agli addebiti di appropriazione indebita e di denuncia mendace, con sentenza del 15 marzo 2004 il presidente della Pretura penale ha confermato entrambe le imputazioni e la pena contemplata nel decreto di accusa.

                                  C.   Contro la sentenza predetta __________ ha introdotto il 18 marzo 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 26 aprile 2004 egli chiede di essere prosciolto dalle accuse di appropriazione indebita e di denuncia mendace. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   2.   Il presidente della Pretura penale ha esordito rilevando che i capi d'imputazione litigiosi (appropriazione indebita e di denuncia mendace) trovano conferma su una serie di indizi e in numerose contraddizioni frutto delle diverse versioni dei fatti fornite dall'accusato durante l'istruttoria e al dibattimento (consid. 6). Ciò premesso, egli ha accertato che quel 1° maggio 2000 nella cassaforte dell'esercizio pubblico si trovava effettivamente la somma di fr. 25'000.– (consid. 6a), mentre non ha creduto all'imputato quando affermava che __________, il quale nemmeno possedeva le chiavi d'entrata dello stabile, si era visto scoperto in flagranza di reato e aveva tolto fulmineamente le chiavi dalla serratura della cassaforte (consid. 6b e 6c). Il primo giudice ha poi definito strano che l'imputato ricordasse solo al dibattimento di avere notato una persona entrare nel locale della cassaforte e finanche illogico che, pur avendo scorto tale persona, costui avesse atteso 5 o 10 minuti prima di intervenire (consid. 6d). Inverosimile egli ha ritenuto altresì la versione dell'accusato, stando al quale __________ aveva tolto la corrente per disinserire l'impianto di videosorveglianza allo scopo di commettere il furto, giacché l'imputato si trovava in ufficio con la porta aperta e avrebbe dovuto vedere accesa almeno per qualche istante la luce all'entrata della tromba delle scale, luce che scatta automaticamente, mentre in aula ha dichiarato che nel momento in cui aveva sentito un rumore la luce era spenta (consid. 6e).

                                         Oltre a ciò, Il presidente della Pretura penale ha ritenuto poco credibile che la cassetta con la registrazione delle immagini, rinvenuta dalla polizia a casa di __________ (il quale sosteneva di averla scoperta casualmente il giorno prima nella cantina dell'esercizio pubblico), fosse stata nascosta da __________ dopo essere salito nel locale di videosorveglianza, del quale non aveva le chiavi, poiché egli era uscito dal bar (consid. 6f). E illogico il primo giudice ha ritenuto inoltre che l'imputato non avesse trattenuto __________ nel locale cassaforte per paura, pur avendo parlato, gridato e inveito contro di lui per 10 o 15 minuti, né avesse partecipato alla discussione avvenuta fuori del locale pubblico dopo l'arrivo di __________ (consid. 6g). Per di più, sulla videoregitrazione non figura per nulla __________, mentre si vede l'imputato a parecchie riprese nel giorno in cui si è verificato l'ammanco e lo si vede finanche togliere un'agenda nera dalla cassaforte, estrarne la busta nella quale __________ aveva riposto il danaro e infilarsene il contenuto nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni (consid. 6h). Infine il giudice ha ritenuto non provato, riferendosi al preteso volume del mazzetto di banconote e al fatto che la sera precedente __________ avrebbe portato via del denaro, che le banconote destinate a pagare la locazione e i fornitori fossero tutte da fr. 100.–, poiché l'indicazione di __________ era generica, per tacere del fatto che l'imputato poteva avere prelevato parte del denaro “nel periodo di oscuramento della registrazione” (consid. 6i).

                                   3.   Nel suo ricorso l'interessato non contesta che l'istruttoria ha messo in luce indizi a sostegno della sua colpevolezza, ma chiede di valutare “con pari oggettività” – in applicazione del principio in dubio pro reo – anche quelli a suo favore, riproponendosi di esporre nel memoriale elementi concreti e argomenti idonei a insinuare ragionevoli dubbi sulla propria colpevolezza (ricorso, pag. 2, consid. 3). Sta di fatto però che una censura di arbitrio, per altro unicamente accennata, si trova solo alla fine dell'esposto, laddove genericamente pretende che gli indizi di innocenza sono numerosi, concreti, tanti e tali da lasciare insopprimibili dubbi, sicché non tenendone conto il primo il giudice sarebbe caduto in arbitrio (pag. 5, consid. 10). Che un argomento del genere basti a motivare un ricorso per cassazione è a dir poco opininabile. Sia come sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito del ricorso non muterebbe per le considerazioni in appresso.

                                   4.   A parere del ricorrente, sussistono indizi concreti che quel mattino del 1° maggio 2000 la cassaforte non contenesse l'importo di fr. 25'000.–, ma che il danaro fosse custodito altrove da __________ il quale, dopo la telefonata di quel giorno, aveva lasciato evolvere gli eventi nella prospettiva di trarne vantaggio. A sostegno di tale asserzione egli descrive quanto registrato dalla videocassetta n. 4 il giorno del 30 aprile 2000 relativamente alle operazioni di costui nel locale cassaforte, registrazione la quale dimostra chiaramente a suo avviso che quegli aveva asportato una cospicua somma di danaro senza menzionare conteggi né giustificare il prelievo. Ora, il primo giudice non ha ritenuto impossibile il prelievo di __________ la sera prima del furto, ma ha soggiunto che le entrate mensili dell'esercizio pubblico superavano fr. 50'000.– e che quindi __________ poteva avere “prelevato una parte dei soldi lasciando in loco la somma necessaria per i pagamenti, come da lui dichiarato” (consid. 6i). In proposito il ricorrente non solleva alcuna censura di arbitrio, limitandosi a definire non convincente l'opinione dal presidente della Pretura. Ciò non è sufficiente per rimettere in discussione l'accertamento in questione, onde l'inammissibilità del ricorso.

                                   5.   Il ricorrente taccia di macchinose e poco credibili le argomentazioni del primo giudice circa la sottrazione imputatagli. Al riguardo il presidente della Pretura ha accertato, in base alle immagini della telecamera, che alle ore 10:38:23 l'accusato aveva tolto un'agenda nera dalla cassaforte, ne aveva estratto la busta nella quale __________ aveva riposto il danaro, ne aveva preso il contenuto e se lo era infilato nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni (consid. 6h in fine). Il ricorrente si limita a obiettare che il mero passaggio della registrazione non permette di affermare che egli abbia messo in tasca la voluminosa somma di fr. 25'000.–, composta di banconote da fr. 100.–. Così argomentando, nondimeno, egli non fa che opporre alla conclusione del primo giudice opinioni proprie, come se si rivolgesse a una corte munita di pieno potere cognitivo anche sulla valutazione delle prove. Quanto alla taglia delle banconote, il presidente della Pretura ha rilevato che quella indicata da __________ era puramente generica e non si riferiva specificatamente al caso in esame, a prescindere dal fatto che l'impu­tato poteva avere preso parte del denaro durante il periodo di oscuramento del video (consid. 6i). Certo, il ricorrente manifesta sorpresa e adombra ipotesi macchinose, ma non sostanzia in che consisterebbe l'arbitrio. Anche su questo punto il ricorso, nettamente appellatorio, si rivela improponibile.

                                   6.   Il ricorrente reputa una volta ancora poco convincenti le considerazioni che figurano nella sentenza impugnata sull'apertura della cassaforte e sulle chiavi. Quanto a ciò, il primo giudice ha rilevato che nessuna prova suffraga l'ipotesi, stando alla quale __________ sarebbe ancora stato in possesso di tali chiavi, sicché un'apertura senza scasso sarebbe potuta avvenire solo digitando il codice, conosciuto solo dall'accusato e da __________, il quale però al momento dell'ammanco non si trovava nell'esercizio pubblico (consid. 6b). Il ricorrente fa valere che, al momento di consegnare la gestione del locale, __________ non aveva consegnato la chiave né a lui né a __________, asserendo di averla perduta, onde “il dubbio che __________ sia stato in possesso della chiave del portellone principale”. Se non che, una censura di arbitrio non può sorreggersi a dubbi. Così motivato, il ricorso denota palesemente la sua spiccata indole appellatoria.

                                   7.   Nel seguito il ricorrente si diffonde sulla possibilità di accesso che __________ aveva allo stabile. Seppure a titolo abbondanziale, il primo giudice ha accertato che costui non era in possesso delle chiavi d'entrata del locale, alle tre porte di accesso essendo stati sostituiti i cilindri delle serrature in concomitanza con il passaggio di gestione. E che egli fosse entrato da una finestra appariva poco plausibile, poiché l'imputato avrebbe potuto vedere la sua vettura ferma sul piazzale, senza contare che __________ ignorava l'esistenza del denaro nella cassaforte. Anzi, quegli era ben conscio che un'azione del genere avrebbe provocato l'intervento della magistratura con il rischio, vista l'attività svolta dall'esercizio pubblico, di un'altra chiusura forzata e di perdere un introito mensile di fr. 15'000.– (consid. 6c). Anche al proposito il ricorrente si limita a formulare tesi possibilistiche, esprimendo perplessità sul convincimento del primo giudice ed esponendo i rischi cui sarebbe andato incontro egli medesimo perpetrando l'illecito, ma senza avanzare argomento alcuno che abbia parvenza di una censura di arbitrio. Ne segue l'ulteriore irricevibilità del ricorso.

                                   8.   Per quanto riguarda il noto quadro elettrico, il ricorrente dissente dalle conclusioni cui è giunto il primo giudice, asserendo che __________ avrebbe sicuramente potuto disattivare la corrente. Nulla egli oppone tuttavia laddove il presidente della Pretura penale ritiene illogico che egli, pur avendo visto una persona entrare nel locale della cassaforte, abbia atteso 5 o 10 minuti prima di intervenire (consid. 6d in fine). Insufficientemente motivato, il ricorso va dichiarato una volta di più inammissibile.

                                   9.   Infine il ricorrente sostiene che, per quanto __________ possa essersi impossessato della videocassetta (rinvenuta dalla polizia nel suo appartamento), ciò non esclude il furto da parte di __________. Il primo giudice ha rilevato nondimeno che, fosse stato davvero __________ l'autore del furto, mal si comprenderebbe come costui sia potuto salire nel locale di videosorveglianza (del quale non aveva le chiavi) per nascondere la cassetta, l'imputato medesimo affermando che costui aveva lasciato il bar senza avere le chiavi per rientrarvi. D'altra parte – ha soggiunto il primo giudice – “se __________ avesse in precedenza effettivamente tolto la corrente, non aveva motivo di asportare la cassetta in quanto non era stato registrato niente nel momento in cui lui si sarebbe trovato ad armeggiare con la cassaforte” (consid. 6f). Nessuna critica di arbitrio il ricorrente allega, su questo punto, che possa inficiare il ragionamento lineare del presidente della Pretura. Anche su quest'ultimo punto il ricorso sfugge pertanto a un giudizio di merito.

                                10.   Sulla condanna per denuncia mendace il ricorrente non spende, in sé, alcuna parola. La questione non assume di conseguenza portata propria. Gli oneri del giudizio odieno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  presidente della Pretura penale, __________;

                                         –  Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

                                         –  Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

                                         – Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

_______________________________________________________________________________________________________

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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