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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.08.2005 17.2003.54

11 août 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·11,740 mots·~59 min·5

Résumé

truffa - inganno astuto - nozione - sfruttamento del rapporto di fiducia - nozione - commisurazione della pena - cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale (ricorso per cassazione del Procuratore pubblico in materia di commmisurazione della pena)

Texte intégral

Incarti n. 17.2003.54 17.2003.55

Lugano 11 agosto 2005/kc    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire ricorsi per cassazione presentati

– il 23 settembre 2003 (inc. 17.2003.54) da    __________,    (patrocinato dagli avvocati __________ e __________) e – il 23 settembre 2003 (inc. 17.2003.55) dal    Procuratore pubblico del Cantone Ticino

  contro la sentenza emanata il 4 agosto 2003 dalla Corte delle assise criminali in Lugano;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso di __________;

                                          2.  Se dev'essere accolto il ricorso del Procuratore pubblico;

                                          3.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      L'8 gennaio 2001 gli eredi del prof. __________ hanno sporto denuncia contro ignoti per truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti, dolendosi che dopo la morte del loro congiunto, avvenuta a Roma l'11 luglio 1998, il di lui conto cifrato __________ presso la Banca __________ fosse stato ingiustamente addebitato il 16 ottobre 1998 di fr. 1 364 056.–, fr. 997 513.– e US$ 1016.78 in seguito all'escussione di un pegno che il defunto avrebbe sottoscritto il 20 (recte: 5) novembre 1996 per obblighi assunti da due società, la __________ Ltd. e la __________ Ltd., facenti capo a un certo __________. Il 12 gennaio 2002 __________ e __________ sono stati fermati e interrogati. Il primo ha rievocato i crediti chiesti alla Banca __________, da lui diretta, da __________ o da società a lui legate per finanziare attività commerciali, segnatamente la produzione di accessori per telefoni cellulari. Quanto alle garanzie prestate dal prof. __________, egli ha dichiarato che __________ medesimo avrebbe interpellato quest'ultimo per ottenere la messa a pegno del conto __________, mentre egli si sarebbe limitato a raggiungere Roma il 5 novembre 1996 per far firmare al garante la costituzione in pegno e altri documenti, compreso un mandato di gestione in favore della banca per operare con titoli. Sentito direttamente dal Procuratore pubblico quello stesso 12 novembre 2001, __________, già pilota automobilistico e poi imprenditore nel settore della telefonia mobile, ha raccontato di avere conosciuto il __________ nel 1987 nell'ambito di un'operazione intesa a sponsorizzare le sue attività sportive e di averlo nuovamente incontrato a Roma nel 1996 per convincerlo a costituirsi fideiussore a beneficio della sua nuova attività imprenditoriale, ciò che sarebbe avvenuto senza un contratto scritto.

                                B.      Sentito nuovamente il 15 gennaio 2002, __________ ha reso al Procuratore pubblico dichiarazioni diametralmente opposte, affermando che in realtà spettava ad __________, socio al 50% dell'impresa industriale e commerciale da loro costituita, reperire finanziatori. Lo stesso __________ avrebbe quindi interpellato __________, con il quale invece lui non avrebbe mai parlato di finanziamenti. Solo dopo la morte di __________ egli avrebbe appreso da __________ che questi era un fideiussore delle loro attività. Chiamato a esprimersi su tale nuova versione dei fatti, il 17 gennaio 2002 __________ ha respinto ogni addebito, confermando le proprie dichiarazioni circa l'atto di pegno firmato da __________ e ribadendo simili dichiarazioni anche in un confronto con __________.

                                C.      L'Urkundenlabor di Zurigo, incaricato di peritare l'atto di pegno, ha avuto modo di accertare dipoi che il documento era stato sot-toscritto in bianco da __________ sulla seconda pagina, mentre le diciture a macchina vicino alla firma erano successive. Gli inquirenti ne hanno desunto che __________ aveva mentito sostenendo che __________ avesse siglato un documento interamente compilato, come aveva dichiarato il falso __________, sua collaboratrice di fiducia, accreditando la versione del suo principale. Messa alle stette, costei ha finito per riconoscere davanti al Procuratore pubblico che al ritorno di __________ da Roma l'atto di pegno recava sulla seconda pagina la sola firma di __________ e che sul foglio non figuravano altre indicazioni. Quanto alla prima pagina, non firmata, essa era stata successivamente sostituita non per correggere errori, ma per modificare l'indicazione dei beneficiari del pegno. Dopo la morte di __________, __________ le avrebbe poi chiesto di allestire, retrodatandola, la documentazione di appoggio. Interrogato, __________ ha ribadito la tesi della firma apposta dal garante con piena consapevolezza, ma in seguito, pur ripetendo che il documento era stato sottoscritto interamente compilato, non ha escluso che la firma potesse essere stata apposta in bianco. Non ha ammesso però illecito di sorta, mentre ha riconosciuto che il conto di un altro cliente (__________ SA, Panamá) era stato messo a pegno nel 1999 o nel 2000 per l'ultima operazione in favore di __________ all'insaputa del beneficiario economico della società. Oltre a __________ e __________, secondo __________, vi sarebbero stati altri garanti per le operazioni commerciali di __________ (__________ e i titolari dei conti cifrati __________ e __________), i quali però sapevano delle operazioni di garanzia.

                                D.      Durante un interrogatorio dell'8 novembre 2001, __________ ha finito per riconoscere, oltre all'illecito in danno della __________ SA e a qualche falso documentale, di avere fatto firmare pegni in bianco, a loro insaputa, anche ai titolari dei conti __________ e __________ per ottenere poi crediti dalla Banca __________, offrendo in garanzia tali atti. Quanto a __________, egli ha ammesso di avere abusato dell'atto sottoscritto dal cliente, aggiungendo ai fr. 2 500 000.– per cui questi avrebbe accettato di costituire il proprio conto cifrato in pegno, altri fr. 1 000 000.– e fr. 1 350 000.–, nonché US$ 1 000 000.00.

                                E.      Il 25 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha posto in stato di accusa __________ per ripetuta truffa, appropriazione indebita, ripetuta amministrazione infedele aggravata e ripetuta falsità in documenti, rimproverandogli di avere, in sei occasioni, ingannato con astuzia organi e funzionari della Banca __________ e/o __________ sottoponendo loro richieste di facilitazioni creditizie fondate su documenti falsi e asseritamente garantite da pegni manuali offer-ti da clienti della banca (capi d'imputazione n. 1.2/1.2.1–1.2.6). In un settimo caso l'accusato avrebbe commesso amministrazione infedele aggravata in danno della banca, sostituendo alla scadenza una garanzia regolarmente costituita per un mutuo concesso dalla banca con una garanzia fittizia, rilasciata all'insaputa del cliente (capo d'imputazione n. 3.2). Tali reati sarebbero stati preceduti da tre truffe in danno di clienti (capi d'imputazione n. 1.1/1.1.–1.1.3), indotti a firmare atti di pegno usati poi come garanzia per l'ottenimento dei predetti crediti, e da due amministrazioni infedeli aggravate a detrimento della __________ SA (capi d'imputazione n. 3.1.1 e 3.1.2), l'accusato potendo disporre degli averi di questa per il tramite di organi societari, senza doversi procacciare firme con inganno astuto. Il Procuratore pubblico ha imputato altresì a __________ il reato di appropria-zione indebita aggravata in danno di __________ (capo d'imputazione n. 2), come pure quello di ripetuta falsità in documenti in 29 fattispecie (capi d'imputazione n. 4/4.1/4.1.1–4.1.5; 4.2/4.2.1–4.2.8; 4.3/4.3.1–4.3.14).

                                F.      Con sentenza del 4 agosto 2003 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta truffa, ripetuta amministrazione infedele aggravata e ripetuta falsità in documenti. Quanto alle truffe, essa ha accertato che tra il novembre del 1996 e il 1998, come direttore della Banca __________, l'imputato aveva ingannato con astuzia __________, __________ e __________ per procacciare a sé o ad altri indebiti profitti, facendo sottoscrivere a tali clienti atti di pegno in bianco e causando loro danni rispettivamente per fr. 4 864 853.– e US$ 1 016 198.00 (__________: capo d'imputazione n. 1.1.1), Lit. 3 000 000 000 (__________: capo d'imputazione n. 1.1.2) e Lit. 1 400 000 000 (__________: capo d'imputazione n. 1.1.3). La Corte ha accertato inoltre che tra il novembre del 1996 e il marzo del 2000, per procacciare a sé o ad altri indebiti profitti, l'imputato aveva ingannato con astuzia in sei occasioni funzionari e organi della stessa Banca __________ e/o __________, abusando del rapporto di fiducia e/o avvalendosi di atti di pegno viziati e di affermazioni fasulle, inducendo costoro a danneggiare la banca rispettivamente per fr. 2 500 000.– (capo d'imputazione n. 1.2.1), fr. 1 350 000.– (capo d'imputazione n. 1.2.2), Lit. 3 000 000 000 (capo d'imputazione n. 1.2.3), Lit. 1 400 000 000 (capo d'imputazione n. 1.2.4), Lit. 1 200 000 000 (capo d'imputazione n. 1.2.5) ed € 1 500 000.– (capo d'imputazione n. 1.2.6).

                                          Riferendosi all'amministrazione infedele aggravata, la Corte ha appurato che tra il gennaio e il marzo del 2000 __________, tenuto per contratto ad amministrare la relazione n. __________ intestata alla __________ SA, per procacciare a sé o ad altri indebiti profitti aveva mancato ai propri doveri, mettendo a pegno in due occasioni gli averi depositati sulla relazione bancaria senza l'accordo degli aventi diritto economico e danneggiando il patrimonio della società per Lit. 3 000 000 000 ed € 1 550 000.– (capi d'imputazione n. 3.1/3.1.1 e 3.1.2). La Corte ha assodato altresì che nel gennaio del 2001, come direttore della Banca __________, l'imputato aveva sostituito senza autorizzazione un pegno costituito sugli averi depositati sulla relazione n. __________ intestata alla __________ con un pegno sugli averi depositati sulla relazione n. __________ intestata alla __________ SA, cagionando alla Banca __________ un danno di € 1 549 375.06 (capo d'imputazione n. 3.2).

                                          Circa la falsità in documenti, la Corte ha constatato infine che tra il 1996 e il 2001, da sé solo o con la complicità di __________, per procacciare a sé o ad altri indebiti profitti __________ aveva confezionato in 11 occasioni documenti falsi, alterato documenti veri, abusato dell'altrui firma autentica e/o fatto attestare in documenti, contrariamente al vero, fatti di importanza giuridica, usando poi tali documenti a scopo d'inganno (capo d'imputazione n. 4). La Corte ha prosciolto invece l'imputato dall'accusa di appropriazione indebita figurante al capo d'imputazione n. 2.

                                          In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato __________ a 2 anni e 6 mesi di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, con obbligo di rifondere

                                          fr. 2 500 000.– agli eredi fu __________ e € 1 665 250.– oltre accessori alla __________ SA. L'avente diritto economico della società è stato rinviato invece a far valerele sue pretese davanti al foro civile.

                                G.      Contro tale sentenza sia __________, sia il Procuratore pubblico hanno introdotto il 5 agosto 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione dei ricorsi, presentati il 23 settembre successivo, essi chiedono:

                                          –    __________: il proscioglimento dall'accusa di truffa in danno di __________ e della Banca __________ per l'importo di fr. 2 500 000.– (capo d'imputazione n.1.1.1, dispositivo di con­danna n. 1.1.1.1; capo d'imputazione n. 1.2.1, dispositivo di condanna n. 1.1.2.1), con assoluzione dalla connessa accusa di falsità in documenti relativa al capo d'imputazione n. 4.1.1 (dispositivo di condanna n. 1.3) e liberazione dall'obbligo di risarcire la parte civile per tale importo (dispositivo di condanna n. 4.1), come pure il proscioglimento dall'accusa di ripetuta amministrazione infedele nei confronti della __________ SA (capo d'imputazione n. 3.1, dispositivo di condanna n. 1.2.1), con liberazione da ogni obbligo di risarcimento (dispositivi di condanna n. 4.1, 4.2 e 5), onde la necessità di ricommisurare la pena;

                                          –    il Procuratore pubblico: la riforma del dispositivo n. 3.1 della sentenza impugnata e la condanna di __________ a 5 anni e 6 mesi di reclusione o, in subordine, l'annullamento del dispositivo n. 3.1 della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per ricommisurazione della pena.

                                          Nelle loro osservazioni del 2 ottobre 2003 gli eredi fu __________ propongono di respingere il ricorso di __________. Identica richiesta formulano con osservazioni del 20 ottobre 2003 il Procuratore pubblico e la __________ SA, rispettivamente i di lei aventi diritto economico. Il 20 ottobre 2003 la Banca __________ ha comunicato di rinunciare a osservazioni. __________ ha concluso da parte sua, il 15 ottobre 2003, per il rigetto del ricorso inoltrato dal Procuratore pubblico.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

                                  I.      Sul ricorso di __________

                                2.      Il ricorrente avversa anzitutto la condanna per la truffa del novembre 1996 nei confronti di __________, della Banca __________, rispettivamente __________, riguardante la costituzione in pegno firmata in bianco il 20 (recte: 5) novembre 1996 da __________ sugli averi del conto cifrato __________, ignorando che l'atto avrebbe garantito un mutuo di fr. 2 500 000.– erogato dalla Banca __________ quel 20 novembre 1996 alla __________.

                                         a)    In proposito la Corte di assise ha accertato che l'imputato e __________, allora pilota automobilistico, si erano conosciuti nel 1983/84, il secondo avendo un conto presso la Banca __________, per cui il primo fungeva da consulente. Tra i due è si era instaurato un rapporto di grande amicizia (sentenza, pag. 32). Chiusa la carriera agonistica, nel 1995 __________ aveva deciso di cimentarsi nel settore della telefonia mobile, partecipando come finanziatore di una ditta __________, ma senza ottenere i risultati sperati. Egli

                                                aveva deciso così di avviare lui stesso un'attività nel ramo, proponendola all'imputato come socio paritario. __________ aveva accettato (sentenza, pag. 33) ed era entrato così in società con l'amico nel commercio di accessori per telefoni cellulari, acquistando prodotti finiti in estremo oriente e rivendendoli sul mercato europeo. In seguito i due avevano costituito le prime di quello che sarebbe divenuto un complesso gruppo aziendale: la __________ SA di __________ e la __________ U.K. di diritto inglese, delle quali essi erano soci al 50% (sentenza, pag. 34). La buona strategia adottata aveva consentito l'autofinanziamento dell'attività, garantendo una linea di credito in conto corrente di fr. 1 000 000.– concessa il 21 novembre 1995 dalla Banca __________ alla __________ SA. Ben presto __________ aveva proposto così al ricorrente, che l'aveva accettata, l'idea di passare alla fabbricazione di accessori per cellulari in proprio. Si rendeva necessaria pertanto la costituzione di altre società, ma anche di uno stabilimento di produzione – poi insediato a __________ – con tecnici qualificati e personale idoneo alla produzione (sentenza, pag. 35). Occorrevano anche importanti finanziamenti esterni, non potendo più contare il gruppo (sotto la ragione sociale __________) sul mero autofinanziamento. Il progetto __________ prevedeva che __________, socio per un terzo, si sarebbe occupato della parte commerciale, che il ricorrente, socio in ugual misura, avrebbe reperito i finanziamenti e che __________ con altri soci di minoranza avrebbero curato la gestione e la produzione. Nonostante __________ sostenesse che nella società andasse immesso un capitale proprio di 3 miliardi di lire, i finanziamenti procurati dal ricorrente per mezzo della Banca __________ sono sempre giunti nella forma di finanziamenti esterni, fino a esporre la __________ per oltre 13 milioni di franchi (sentenza, pag. 36).

                                                Ciò posto, la Corte ha riassunto la prassi adottata a quel tempo dalla Banca __________ in materia di crediti, definendola “all'acqua di rose” e indice di un consiglio d'amministrazione debole e inefficace, specie di fronte a manifesti conflitti d'interesse (sentenza, pag. 37 a 39). Sta di fatto che allora l'istituto aveva cominciato a stanziare importanti crediti per il finanziamento dell'attività intrapresa dalle aziende di __________ e del ricorrente. Ottenuto nel marzo del 1996 l'aumento da fr. 1 000 000.– a fr. 1 500 000.– della linea di credito concessa il 21 novembre 1995 alla __________ SA, il 20 maggio 1996 il gruppo aveva ottenuto una prima facilitazione di credito con garanzia esterna per 3 miliardi di lire, importo che si riteneva necessario per avviare la produzione industriale (sentenza, pag. 39). E siccome intendeva operare in Italia, la __________ aveva chiesto il mutuo all'Istituto __________, il quale a sua volta aveva ottenuto a copertura del credito una garanzia bancaria a prima richiesta della __________, la Banca __________ non essendo conosciuta in Italia. La __________, a sua volta, si era fatta garantire l'impegno dalla Banca __________, con l'approvazione della sede centrale di __________ (sentenza, pag. 39 seg.). La Banca __________, a suo turno, era garantita dal pegno degli averi depositati sul conto della __________, il cui titolare era __________. Questi aveva accettato la proposta, per la durata di 3 anni, dietro remunerazione del 2% ogni 6 mesi. Fidandosi del ricorrente, __________ aveva sottoscritto il relativo contratto, denominato “di finanziamento”, con la __________ Ltd. di __________, la quale deteneva tutte le azioni della __________. Dal canto suo l'imputato si proponeva di garantire in qualche modo __________ contro le possibili conseguenze dell'impegno assunto (sentenza, pag. 40).

                                                Meno di un mese dopo, nel giugno del 1996, si era reso indispensabile un nuovo finanziamento di US$ 1 000 000.00 per alimentare l'attività commerciale con l'acquisto di componenti elettronici. La Banca __________ aveva concesso il relativo credito a __________, il quale aveva ottenuto il mutuo a titolo personale consegnando una garanzia esterna rilasciatagli dai fratelli __________ e __________, i quali a loro volta avevano sottoscritto – come __________ – un “contratto di garanzia” con un remunerazione del 2% semestrale, limitato però a un anno, ponendo i loro averi a pegno in favore della banca (sentenza, pag. 41).

                                         b)    Per quanto attiene a __________ in particolare, la Corte di assise ha accertato che il 5 novembre 1996 questi aveva firmato l'atto di pegno sottopostogli dall'imputato e che il 20 novembre 1996, confidando in tale garanzia, la Banca __________ aveva concesso alla __________ Ltd. di __________, società del noto gruppo, un credito di fr. 2 500 000.– (sentenza, pag. 41 con riferimento ad act. D32 e D33). L'imputato ha poi ammesso di avere manipolato l'atto, continuando a pretendere però che nel novembre del 1996 __________

                                                avesse firmato liberamente, intenzionato a mettere a pegno i suoi valori per fr. 2 500 000.– (sentenza, pag. 41). La Corte ha rilevato nondimeno che tale nuova necessità esulava dal piano finanziario e costituiva anzi un serio imprevisto per i soci, sebbene a quel momento essi non avessero ancora esaurito le loro risorse, tanto che nel dicembre del 1996 avevano immesso nella __________ SA fr. 600 000.– ciascuno per ridurre l'esposizione della linea di credito. Comunque fosse, serie perplessità destavano le circostanze in cui era stato fatto sottoscrivere il documento incriminato a __________, il 5 novembre 1996. In quell'occasione, oltre alla seconda pagina dell'atto di costituzione in pegno, l'imputato aveva fatto firmare al cliente un modulo della Banca __________ denominato “Apertura di conto, libretto, deposito” e un “Mandato di gestione” (pag. 42 con riferimento ad act. D69-70). Quanto all'atto di pegno, risultava che la firma a pag. 2 era stata apposta prima delle diciture a macchina e che pure la prima pagina del modulo era in bianco al momento della firma. A tale conclusione inducevano le ammissioni del ricorrente medesimo, ma anche quelle della sua collaboratrice __________ (sentenza, pag. 43). Per converso, nulla induceva a credere che __________, persona meticolosa, ordinata, interessata ai propri affari e alle questioni economiche, avesse firmato i tre moduli senza leggere. La grande cura dedicata al formulario “Mandato di gestione”, corredato da annotazioni manoscritte e firme supplementari, attestava se mai che il cliente era molto attento (sentenza, pag. 44).

                                                E quanto l'imputato aveva aggiunto in seguito sull'atto di costituzione non era conforme alla volontà del garante, il quale firmando in bianco non poteva voler costituire in pegno i pro­pri averi per debiti di fr. 2 500 000.– di una a lui sconosciuta __________ Ltd. (sentenza, pag. 44). Persona guardinga, attenta all'oculata gestione dei propri averi e propensa ad accantonamenti di tipo assolutamente conservativo, __________ non aveva mai cambiato orientamento. Solo più tardi, cedendo alle insistenze della figlia, egli si era affidato a un gestore esterno più aggressivo (la __________ SA), per profittare delle opportunità che si erano venute a creare sul mercato azionario, ma anche allora egli aveva chiesto di ridurre al minimo i rischi di investimento (sentenza, pag. 45). Nelle circostanze descritte la Corte ha scartato l'ipotesi che di punto in bianco __________ avesse accettato su sollecitazione di un qualsiasi __________, di mettere a pegno i propri averi per l'attività e un'azienda alla ricerca di capitali o di garanzie fuori dei normali circuiti di finanziamento aziendale (sentenza, pag. 45 seg.). Vista la portata dell'atto, risulterebbe incomprensibile il suo silenzio in proposito, prima e dopo la firma dell'atto, nei confronti del suo consulente fiscale e del suo legale di allora, che erano soliti seguirlo con grande attenzione. Tanto meno __________ ha mai informato di ciò i figli, che erano procuratori del conto presso la Banca __________, e nemmeno ha ragguagliato la __________ SA, suo nuovo gestore patrimoniale (sentenza, pag. 46).

                                                La Corte ha escluso la consensuale costituzione in pegno di fr. 2 500 000.– anche per la totale mancanza di documentazione circa il rapporto tra __________ e __________, che secondo l'imputato aveva condotto la trattativa, e/o la società del gruppo beneficiario della garanzia. Diversamente per altro da quanto era accaduto con __________ e i fratelli __________, i quali avevano firmato un contratto tra la società beneficiaria della garanzia e il prestatore della stessa, con l'indicazione della relativa remunerazione (sentenza, pag. 47). Inoltre l'imputato aveva tenuto pressoché segreta la costituzione del pegno da parte di __________ (sentenza, pag. 48), il che depone per un atto non conforme alla volontà del cliente, tanto più che l'imputato ammetteva di avere attuato simile artificio anche nei confronti di titolari dei conti __________ e __________ (sentenza, pag. 50). L'imputato, infine, aveva già mentito quando sostenava di avere sottoposto a __________ un atto integralmente compilato, per tacere del fatto che aveva indotto a mentire anche la sua collaboratrice personale (sentenza, pag. 50 segg.).

                                                Ciò premesso, la Corte ha accertato che __________ ha sottoscritto l'atto di pegno (che ha poi garantito il mutuo di fr. 2 500 000.– concesso dalla Banca __________ alla __________ Ltd.) nel quadro di formalità volte ad autorizzare la banca a gestire l'avere in conto e che, profittando di tale situazione, il ricorrente lo aveva ingannato facendogli firmare non solo l'apertura del deposito titoli e il mandato di gestione, ma anche la nota costituzione in pegno asserendo che questa si esauriva in una formalità legata al conferimento del mandato di gestione e avveniva in favore di eventuali impegni suoi nei confronti della banca dipendenti dalla gestione patrimoniale. Del resto – ha continuato la Corte – il relativo modulo si prestava sia alla costituzione di pegno in favore di terzi sia di sé stessi (sentenza, pag. 52 seg.). Così facendo, l'imputato aveva perpetrato truffa nei confronti di __________ (oltre che nei confronti dei titolari dei conti __________ e __________), poiché aveva abusato di un consolidato rapporto di fiducia contando sul fatto che le sue spiegazioni sarebbero state accettate senza controlli da parte del cliente. Quanto all'elemento costituivo del danno dovuto alla compilazione dell'atto di pegno contro la volontà del garante, esso sussisteva, avendo la banca addirittura attinto al pegno (sentenza, pag. 64 seg.). Secondo la Corte, dipoi, la truffa si è consumata anche verso la Banca __________, rispettivamente verso __________, l'agevolazione di credito accordata alla __________ Ltd. essendo stata ottenuta ingannando il consiglio d'amministrazione con documenti falsi sull'esistenza delle necessarie garanzie e profittando del rapporto di fiducia che nell'imputato riponevano gli organi e i funzionari dell'istituto, giacché proprio il direttore aveva fatto crescere la banca dal nulla. L'impiego di documenti falsi e l'abuso di un qualificato rapporto di fiducia relegavano perciò in secondo piano – sotto il profilo della truffa – le lacune nelle procedure interne di verifica e di controllo, come pure il ruolo più formale che sostanziale del consiglio d'amministrazione a __________ (sentenza, pag. 65).

                                                Sempre per quel che era di __________, la Corte ha accertato che l'imputato aveva fatto capo ulteriormente al conto __________, sostituendo nell'atto di costituzione in pegno la prima pagina e aggiungendo al punto 1 tre nuovi impegni: la sostituzione della garanzia di US$ 1 000 000.00 prestata dai fratelli __________, l'accensione di una nuova linea di credito di fr. 1 350 000.– per la __________ Ltd. (in modo da aumentare il capitale della __________) e la sostituzione con fr. 1 000 000.– delle garanzie per fr. 1 500 000.– riguardanti la linea di credito della __________ SA. Come detto, ciò ha poi comportato un addebito al __________, il 16 ottobre 1998, di fr. 1 364 056.– e fr. 2 503 284.– per debiti di __________ Ltd., di fr. 997 513.– per il debito della __________ (divenuta __________) e di US$ 1 016 197.78 per il debito di __________.

                                3.      Assevera il ricorrente che la condanna per truffa legata alla costituzione in pegno di fr. 2 500 000.– da parte di __________ denota un'errata applicazione del diritto federale, non avendo egli ordito alcun inganno con astuzia a danno del cliente. Ora, secondo l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 9, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a pag. 187, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205).

                                         L'inganno è astuto quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38).

                                         a)    Il ricorrente ricorda anzitutto che __________ era una persona attenta e meticolosa nel trattare i propri affari, che il 5 novembre 1996 a __________ aveva letto tutti e tre i moduli da sottoscrivere (mandato di gestione, apertura del deposito titoli e costituzione del pegno), eppure la Corte ha creduto all'inganno astuto, rimproverandogli di aver fatto credere all'interlocutore che l'atto di pegno era una formalità legata al conferimento del mandato di gestione e destinata solo a garantire eventuali crediti della banca nei suoi confronti. Tale interpretazione dei fatti non gli sarebbe mai stata prospettata prima della sentenza. E, così argomentando, i giudici avrebbero ritenuto che una semplice bugia basti per connotare una truffa. Ma – egli soggiunge – la firma di un atto di pegno non può mai essere una mera formalità, men che meno per un cliente puntiglioso. Né un rapporto d'affari può assurgere a rapporto di fiducia; anzi, neppure rapporti intrattenuti per anni sono sufficienti perché un cliente possa credere in modo acritico a quanto gli si racconti. Non vi è astuzia perciò quando la persona ingannata poteva evitare l'inganno con un minimo di attenzione.

                                                Nella fattispecie, secondo il ricorrente, la Corte ha reputato sufficiente il fatto che agli occhi della vittima egli fosse il direttore della Banca __________ e suo personale referente in materia d'affari da anni. Se non che – egli obietta – l'esistenza di un conto bancario da sei anni non basta a confortare un particolare rapporto di fiducia. Oltre a non avere approfon­dito la natura e la frequenza delle relazioni tra le parti, in concreto la Corte non avrebbe valutato nemmeno le misure di prudenza che __________ avrebbe potuto prendere. I fatti da essa constatati dimostrerebbero, anzi, che tra le parti non v'era un particolare rapporto di fiducia e che __________ ha omesso le più elementari precauzioni. Già la circostanza che __________ abbia letto i documenti e abbia agito con pedanteria al momento di firmare il mandato di gestione dimostra come questi non avesse cieca fiducia in lui. Non può quindi avere firmato alla leggera l'atto di pegno (termine già di per sé emblematico), tanto meno ove si consideri che il documento reca tre spazi di firma: quello per il debitore, quello per il proprietario del pegno e quello per il creditore. Avesse inteso limitare la costituzione del pegno a suoi propri obblighi verso la banca, il cliente avrebbe firmato anche in qualità di debitore, escludendo così qualsiasi pegno in favore di terzi.

                                         b)    Secondo dottrina e giurisprudenza, un rapporto d'affari in atto da un certo tempo, così come una duratura collaborazione, possono far sorgere un particolare rapporto di fiducia (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ª edizione, n. 17 pag. 345 con richiami). Nel caso in cui all'autore tocchi di consigliare la vittima, non si può pretendere che questa non si fidi di chi deve tutelarla. Anche il fatto di riproporre operazioni che non hanno comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare quindi un clima di reciproca fiducia (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP). Nella fattispecie la Corte ha individuato gli estremi del particolare rapporto di fiducia tra il ricorrente e __________ nella persona dello stesso imputato, direttore di una seria e stimata banca svizzera, il quale agli occhi del cliente costituiva il personale referente dell'istituto da vari anni (sentenza, pag. 64). Che ciò basti tuttavia per accertare un particolare rapporto di fiducia appare dubbio (cfr. anche DTF 119 IV 28 consid. 3e pag. 37). Che cosa poi significhi con precisione il termine “referente”, in che cosa sarebbero consistiti i rapporti personali tra i due e quale sarebbe stata l'intensità di tali rapporti con riferimento all'attività riguardante il conto in rassegna la Corte non spiega. Trattare con il direttore di una banca con cui non si sono mai incontrati problemi può certo indurre il cliente ad abbassare la guardia. Non significa ancora, però, che egli possa rinunciare alle precauzioni più elementari.

                                         c)    Nella fattispecie la Corte ha accertato che l'atto di pegno è stato firmato da __________ nel quadro della pratica volta ad autorizzare la Banca __________ a compiere atti di gestione patrimoniale sul conto del titolare. Approfittando di ciò, secondo la Corte il ricorrente ha ingannato il cliente facendogli sottoscrivere, oltre all'apertura del man­dato di gestione e di un deposito titoli, un atto di pegno con il pretesto che si trattava di una formalità legata al mandato di gestione per garantire la banca da eventuali impegni correlati alla gestione medesima (sentenza, pag. 52). Contrariamente all'opinione del ricorrente, tale modo di fare connota un inganno astuto. Profittando della sua funzione di direttore di banca, il ricorrente ha circuito il suo interlocutore, sottacendogli che in realtà l'atto di costituzione in pegno sarebbe servito a garantire crediti elargiti dalla banca a terzi. __________ non ha rinunciato a verifiche: semplicemente è stato confermato nell'errore dal formulario “bivalente” a lui sottoposto, che si prestava tanto a garantire debiti propri quanto debiti di terzi (sentenza, pag. 52 seg.). __________ ha controllato e firmato il modulo in funzione di pretese correlate al mandato di gestione, non in prospettiva di garantire anche debiti di terzi. Ciò risulta ulteriomente comprovato dalle annotazioni manoscritte sul foglio “Mandato di gestione”. Diversamente da quanto reputa la Corte di assise, pertanto, la truffa non si è necessariamente consumata in forza di un particolare rapporto di fiducia, ma per l'inganno astuto di cui è stato vittima __________, il quale ascoltando le affermazioni di un direttore di banca che gli sottoponeva un determinato formulario (e vagliando il formulario in tale ottica) non poteva prevedere che il formulario stesso sarebbe stato usato per un fine diverso, ovvero per garantire pretese della banca verso terzi. Ancorché per altri motivi, anche su questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

                                         d)   Nell'impugnare la condanna per truffa verso la Banca __________, rispettivamente verso __________, il ricorrente sottolinea che la questione è direttamente connessa alla truffa rimproveratagli nei confronti di __________ e si fonda sul presupposto che vi sia stato inganno astuto alla firma del pegno. Chi firma consapevolmente un simile atto – egli prosegue – deve però lasciarsi opporre nell'ambito di una causa civile quanto figura nel documento, assumendo la responsabilità del proprio operato. E la banca che ha incassato il pegno non subirà alcun danno.

                                                Argomentando in tal modo il ricorrente non si confronta con le motivazioni che hanno indotto la Corte a ravvisare gli

                                                elementi della truffa anche nei confronti della banca. I primi giudici hanno individuato gli estremi del reato nel fatto che l'agevolazione di credito per l'importo di fr. 2 500 000.– sia stata ottenuta ingannando il consiglio d'amministrazione a mano di documenti falsi circa le necessarie garanzie, le quali in realtà non esistevano e la cui formale apparenza era il risultato di una truffa verso il cliente, corroborata dalla fiducia riposta in lui dagli organi e dai funzionari dell'istituto di credito (sentenza, pag. 65). Perché tali considerazioni violerebbero il diritto federale il ricorrente non spiega. Quanto al fatto che la banca non abbia subìto alcun danno perché gli eredi fu __________ nulla potrebbero lamentare per la messa a pegno degli averi firmata dal loro autore in diritto, dovendo essi accettare il rischio correlato alla firma dell'atto, il ricorrente si diparte dalla premessa che da parte sua non sia stata commessa truffa compilando il modulo. Si è visto però che le cose stanno diversamente. In simili condizioni è infruttuoso contestare che, inserendo nell'atto di pegno come beneficiario della garanzia la __________ Ltd. contro la volontà del garante e producendo tale documento agli organi della banca per ottenere la linea di credito, sia stato perfezionato anche il reato di falsità in documenti (dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata con riferimento al capo d'imputazione n. 4.1.1).

                                4.      Il ricorrente impugna altresì la condanna per amministrazione infedele aggravata nei confronti della __________ SA in relazione alle somme di € 1 500 000.– e Lit. 3 000 000 000.– menzionate ne dispositivo n. 1.2.1 della sentenza impugnata, lamentando un accertamento arbitrario del suo ruolo di gestore di patrimonio riguardo agli aventi diritto economico e un'errata applicazione dell'art 158 CP.

                                         a)    Dalla sentenza impugnata risulta che nell'estate del 1998, quando è deceduto __________, la situazione societaria del­la __________ era bruscamente precipitata, non tanto per un andamento deficitario degli affari, ma per la defezione di personale qualificato, ciò che aveva indotto il ricorrente a far uso del pegno firmato da __________ (sentenza, pag. 57 seg.). Poco dopo anche le banche creditrici italiane avevano chiuso le linee di credito, rivalendosi sulle garanzie fornite dalle banche svizzere. Il 15 dicembre 1998 l'Istituto __________ ha escusso, tra l'altro, la garanzia di 3 miliardi di lire in suo possesso, ciò che ha spinto il ricorrente a far sì che la Banca __________ concedesse un nuovo prestito di pari importo alla società panamense __________ Inc., garantito dalla messa a pegno dei propri averi (conto __________) da parte di __________ (sentenza, pag. 58). Giunta a scadenza nel gennaio del 2000 tale ultima garanzia, l'imputato aveva attinto senza autorizzazione agli averi della __________ SA. Questa era stata costituita su richiesta del ricorrente dalla fiduciaria __________ nell'interesse di clienti italiani della banca, appartenenti alla famiglia __________ dedita al contrabbando di sigarette, la quale aveva accantonato un capitale di 12 milioni di franchi riversati sul conto della __________ presso la Banca __________, oltre a 5 milioni di franchi depositati presso la Banca __________ (sentenza, pag. 61).

                                                Organi della __________ erano cittadini panamensi, mandatari della fiduciaria __________, ai quali il ricorrente poteva impartire ordini (sentenza, pag. 62). Così egli ha fatto sottoscrivere agli amministratori panamensi della __________ una costituzione in pegno degli averi in conto in favore della __________ Inc. al fine di garantire il debito di Lit. 3 000 000 000.– (sentenza, pag. 62). Nel contempo, per tutelare in qualche modo la posizione della __________, egli ha fatto firmare a __________ una nuova costituzione di pegno (D60) riguardante le azioni della __________, proprietaria di un immobile ad __________ in cui lo stesso __________ dimorava (sentenza, pag. 62). Donde l'imputazione di amministrazione infedele aggravata sia nei confronti della __________, per averne costituito in pegno gli averi in danno dei suoi interessi e del suo patrimonio, sia nei confronti della Banca __________, per avere accettato quale suo direttore la sostituzione di una garanzia valida con una gravata da vizio di volontà (sentenza, pag. 62).

                                                La Corte ha accertato dipoi che il 22 maggio 2002 la Banca __________ ha disdetto il mutuo nei confronti di __________ Inc. e che, non essendo intervenuto il rimborso, il 10 luglio 2002 essa ha addebitato € 1 665 250.– al conto della __________ SA. Essa ha ricordato nondimeno che nel marzo del 2000 __________, e in sua vece la società panamense __________ Inc. a lui appartenente, aveva chiesto alla Banca __________ un credito di € 1 550 000.– nella forma del credito lombard per speculare in borsa e che, secondo il ricorrente, __________ si sarebbe impegnato a usare gli utili di tale attività per ridurre il debito di Lit. 3 000 000 000 della __________ Inc., garantito indebitamente dalla __________. La Corte ne ha dedotto che per questo motivo__________ aveva sottoscritto un pegno in favore della stessa __________ Inc. Confidando in tali rassicurazioni, il ricorrente aveva deciso di agevolare il prestito alla __________ mediante un altro atto di pegno rilasciato dalla __________ SA in favore della Banca __________. Onde in definitiva l'accusa di amministrazione infedele aggravata in danno della __________ (capo d'imputazione n. 3.2.1) e di truffa in danno della banca (capo d'imputazione n. 1.26), quantunque l'operazione prospettata da __________ si sia conclusa in sostanziale pareggio, essendo l'importo mutuato rientrato proprio grazie alla vendita dei titoli in portafoglio (sentenza, pag. 63).

                                         b)    Secondo la Corte, l'imputato si è reso colpevole di amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) in danno della __________ SA per avere impartito agli organi della società l'ordine di firmare due atti di pegno e per avere usato tali documenti allo scopo di mettere a pegno gli averi della società, ottenen­do dalla Banca __________ due mutui, l'uno per la __________ Inc. e l'altro per la __________ Inc. La Corte ha ricordato che all'imputato era stato conferito per negozio giuridico – poco importa da chi – il compito di curare l'amministrazione del patrimonio conferito a una persona di giuridica di diritto panamense, tanto da poter dare istruzioni agli organi della società come un organo di fatto. Se non che, abusando di ciò, egli aveva impartito ordini contrari agli interessi della ditta, la quale aveva subìto un danno per avere la banca in un caso escusso la garanzia e addebitato alla __________ € 1 665 350.– e in un altro caso rischiato di realizzare la garanzia. Il tutto per procurare a sé o a terzi un indebito profitto. Sostituendo poi nella sua qualità di direttore della banca la garanzia prestata dal conto __________ con quella prestata dalla __________, l'imputato si era reso colpevole di amministrazione infedele aggravata nei confronti del­la banca stessa, avendo egli agito consapevolmente contro gli interessi della sua datrice di lavoro, suo dovere essendo quello di chiedere il rimborso del mutuo e, dandosene il caso, di attingere alla valida garanzia esistente (sentenza, pag. 68).

                                         c)    Il ricorrente fa valere che solo un gestore di patrimonio può rendersi colpevole di amministrazione infedele a norma dell'art. 158 CP e che non tutti coloro cui è affidato un patrimonio hanno il compito di gestirne gli interessi patrimoniali. Un gestore, oltre a fondare le sue prerogative su un negozio giuridico, deve avere un potere di disposizione autonomo sui beni che gli sono stati affidati. Arbitrariamente la Corte avrebbe perciò rinunciato a inquisire sulla persona che gli aveva conferito l'incarico di amministrare il patrimonio depositato sul conto della __________ SA. In ogni modo, né gli esponenti della famiglia __________ né i dipendenti della banca hanno mai sostenuto di avergli accordato un mandato di gestione, ipotesi smentita finanche dagli atti del processo. A lui era stato conferito solo il compito di costituire una società panamense cui erano destinati i fondi della famiglia __________, mandato assolto per il tramite della fiduciaria __________. Il fatto che egli avesse costituito la società panamense può avere indotto gli amministratori a credere nella sua facoltà di impartire ordini per conto dell'avente diritto economico, ma ciò non basta per accusarlo di amministrazione infedele.

                                                In realtà il ricorrente dimentica che, stando alla sentenza impugnata, egli medesimo ha riconosciuto in un verbale del    24 agosto 2001 la propria facoltà di impartire ordini agli organi panamensi, ovviamente con l'assenso della famiglia __________. Lamentare arbitrio senza confrontarsi con tale accertamento e senza pretendere di avere, per ipotesi, ritrattato o precisato l'ammissione al dibattimento non è serio. E siccome la condanna per amministrazione infedele aggravata sfugge a censura, non v'è motivo per annullare il dispositivo n. 4.2 della sentenza impugnata, che obbliga il ricorrente a risarcire la parte civile __________ SA, né tanto meno il dispositivo n. 5, che rinvia gli aventi diritto economico della __________ SA al foro civile per far valere le loro pretese.

                                 II.      Sul ricorso del Procuratore pubblico

                                5.      Il Procuratore pubblico insorge contro la commisurazione della pena, definendola eccessivamente mite. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per quanto riguarda l'autore in specie, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 269). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).

                                6.      Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia auto­nomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51).

                                7.      Nel commisurare la pena la Corte di assise ha preliminarmente rilevato che il caso in esame si contraddistingue per la particolare preminenza dell'aspetto soggettivo su quello oggettivo. A favore dell'imputato essa ha considerato l'incensuratezza, specie per un uomo di 48 anni, e la vita anteriore di lui, rilevando come in concreto i trascorsi influiscano apprezzabilmente sulla commisurazione della pena (sentenza, pag. 78). Particolarmente meritorio la Corte ha considerato l'aspetto professionale della vita anteriore, sottolineando come in base a una semplice formazione pratica e partendo dal nulla l'imputato abbia saputo costruire e far prosperare un istituto di credito dinamico ed efficiente, creando quasi 40 posti di lavoro sull'importante piazza finanziaria di __________ ed assicurando negli anni alla banca consistenti utili e cifre di bilancio in continua espansione (sentenza, pag. 79).

                                          Quanto ai motivi a delinquere, la Corte ha rilevato che, contraria­mente a quanto pretendeva il Procuratore pubblico, l'imputato non aveva agito per bramosia di lucro. Egli non aveva necessità di denaro. Anzi, beneficiava di un reddito ragguardevole che gli permetteva di soddisfare la maggior parte dei suoi desideri materiali, non aveva un tenore di vita particolarmente dispendioso né tanto meno al di sopra delle sue possibilità (sentenza, pag. 79 seg.). Egli si è lanciato con __________ nell'avventura del commercio e della fabbricazione di accessori per telefoni sulla scorta di mere considerazioni economiche. Certo, avrà anche contato su un utile, ma in definitiva la questione non era per lui determinante, ove si consideri che i due soci non risultano avere stipulato un accordo societario o sul riparto degli profitti (per altro mai quantificati), mentre la redditività industriale era prevista solo a medio termine, nell'immediato prospettandosi addirittura il rischio di una perdita. La sua non era dunque una speculazione finanziaria a breve termine, come il gioco in borsa o le operazioni sui derivati. Decisivi devono essere stati, per lui, il rapporto di grande amicizia con __________ e il desiderio di misurare le proprie capacità a una nuova sfida, avviando dal nulla – dopo la banca – un'altra impresa commerciale. Se non che, i capitali ritenuti sufficienti si sono esauriti anzitempo e sono occorse continue e consistenti immissioni di denaro (sentenza, pag. 80). Per finire si è giunti al collasso, dato che ogni nuova richiesta di soldi giungeva inaspettata e ben presto si è esaurita sia la possibilità di autofinanziamento, sia quella di ottenere appoggi esterni con lecite garanzie proprie o di terzi. Perso il controllo sull'andamento degli affari, preoccupato di reperire finanziamenti (com'era suo compito), l'imputato si è spinto troppo lontano, cadendo nel primo illecito, che non è bastato però a risolvere il problema (sentenza, pag. 81).

                                          Sempre con riferimento ai motivi a delinquere, la Corte ha ritenuto – attribuendo a ciò fondamentale importanza nella valutazione della colpa – che pur consapevole degli illeciti commessi, l'imputato non intendeva causare perdite finanziarie ai clienti della banca né alla banca medesima, trattandosi in buona sostanza di truffe al credito (Kreditbetrug) con cui, previo il truffaldino ottenimento delle necessarie garanzie, induceva la banca a concedere finanziamenti altrimenti impossibili. Esaminati gli atti nel complesso, la Corte ha rilevato che, per salvaguardare la sua posizione in banca, l'imputato ha sempre avuto la ferma intenzione di onorare i finanziamenti ottenuti ed evitare l'escussione delle garanzie. Nemmeno il Procuratore pubblico ha sostenuto del resto che egli intendesse arricchirsi sottraendosi intenzionalmente all'obbligo di restituire il denaro mutuato. Che egli non intendesse causare danni risulta anche dal fatto che solo alcuni dei prestiti contratti hanno causato perdite, mentre altri sono stati rimborsati. E appunto per evitare danni alla banca o ai clienti l'imputato ha immesso nelle società del gruppo importanti capitali propri, a fondo perso, l'ultima volta nel gennaio del 2001 con il versamento di fr. 630 000.– a chiusura del debito di Lit. 1 200 000 000 (sentenza, pag. 81).

                                          Non solo l'accusato intendeva dunque rimborsare i prestiti, ma tale sua correttezza di intenti, ancorché in un complesso criminoso, non era oggettivamente inconciliabile con la situazione. Né egli mentiva a sé stesso quando confidava nella concreta possibilità di rimborsare i debiti, i soci avendogli sempre espresso fiducia nel successo dell'impresa, tant'è che il fallimento è avvenuto in seguito alla chiusura delle linee di credito in Italia, mentre __________ è riuscito a rilevare l'attività, che continua tuttora. L'imputato faceva poi affidamento, per ogni evidenza, sui beni immobili di __________ e a tale scopo si era fatto accordare formalmente a più riprese diritti di pegno nell'interesse della banca e dei clienti. Stante le sue valutazioni di beni immobili per circa 4.8 milioni di franchi, ove __________ avesse onorato le promesse e gli accordi siglati e avesse immesso questi beni nell'operazione, l'effettivo danno complessivo si sarebbe ridotto a meno della metà. Pur avendo agito per procacciare a sé e a terzi un indebito profitto mediante l'erogazione di crediti, l'imputato aveva il desiderio e la speranza di non arrecare danni, dimostrando di non essere senza scrupoli. In sostanza, egli non mirava ad arricchirsi con denaro ottenuto fraudolentemente a prestito, ma solo a ottenere finanziamenti cui non avrebbe avuto diritto e che intendeva restituire. È vero che in parte gli scrupoli sono venuti meno dopo la morte di __________, essendo a quel momento subentrata la tentazione di “farla franca”, addossando agli eredi l'intera perdita dell'operazione. Ciò non toglie che fino a quel momento l'imputato intendesse rimborsare i mutui contratti (sentenza, pag. 82).

                                          Secondo la Corte inoltre, la pena a carico dell'accusato andava temperata per evitare urtanti disparità di trattamento e punire duramente una sola persona che non era l'unica responsabile dell'accaduto. Smemorato e sfuggente fino al limite della reticenza, aggressivo se incalzato, __________ ha destato in aula una pessima impressione, rilasciando una deposizione di basso profilo e badando bene a ribadire la propria estraneità a ogni illecito (sentenza, pag. 83). Costui è stato scagionato con decreto di abbandono del 27 novembre 2002, passato in giudicato, tuttavia per quanto attiene alla ricettazione (reato nemmeno prospettatogli) non si può ragionevolmente credere che egli abbia potuto beneficiare per anni di finanziamenti milionari senza essersi mai chiesto (o senza aver voluto sapere) da dove arrivasse tanto denaro. Tutt'altro che sprovveduto, egli ben sapeva che per conseguire finanziamenti occorrono garanzie. Ora, fin che si trattava di finanziamenti leciti, __________ ricordava i nomi dei garanti, mentre in caso di illecito non rammentava più nulla. Individuo sospetto, egli si è distinto inoltre per un modo di agire poco chiaro. Non solo ha mentito spudoratamente agli eredi fu __________, ma soprattutto ha mentito al Procuratore pubblico. Chiamato a giustificarsi, nel verbale di ritrattazione egli ha preteso di avere mentito per proteggere l'imputato, non per coprire irregolarità da lui commesse (sentenza, pag. 83 seg.). Al dibattimento __________ ha poi ammesso, non senza difficoltà, di avere consegnato all'accusato fogli firmati in bianco pur consenziente del modo in cui questi sarebbero stati compilati. E ciò dopo avere insistentemente negato durante l'istruttoria ogni sua relazione con le suddette lettere. A parere della Corte il Procuratore pubblico aveva quindi dato prova di ingenuità o di propensione al semplicismo emanando il noto decreto di abbandono. Tutto ciò faceva apparire iniquo che l'imputato si fosse ritrovato solo a sostenere il peso di tutti i reati, senza alcun concorso di colpa (sentenza, pag. 84).

                                          Infine, a parere della Corte, il caso in esame non poteva essere accomunato – come asseriva il Procuratore pubblico, che chiedeva una pena di 5 anni e 6 mesi – a quello di __________. Ricordato che __________ aveva agito per basso ed egoistico movente, nella fattispecie la Corte ha sottolineato che l'imputato aveva suscitato buona impressione e che, eccezion fatta per l'episodio a danno di __________, si era fatto apprezzare per la franchezza e l'assenza di reticenze, confessando le proprie colpe. Dopo avere immesso importanti beni del suo patrimonio a rimborso degli scoperti, egli aveva manifestato la concreta disponibilità a risarcire il danno con la firma di un'articolata convezione del 21 luglio 2003 con la Banca __________ (act. TPC 22). E, nell'intendo di risollevarsi, aveva accettato un posto di lavoro per fr. 4000.– mensili, quando invece avrebbe potuto rimanere disoccupato e riscuotere il doppio (sentenza, pag. 84 a 86).

                                          Ad ogni buon conto la Corte non ha mancato di sottolineare la gravità oggettiva dei reati commessi, l'entità del danno arrecato (fr. 9 000 000.–) e l'ammontare delle truffe perfino superiore all'importo del danno, dato che non tutte le operazioni avevano arrecato perdite (sentenza, pag. 86). Ed essa ha definito riprovevole che per delinquere l'imputato abbia gravemente abusato della qualificata fiducia riposta in lui, non solo come direttore di banca, ma anche per quanto la sua persona rappresentava, e che egli abbia delinquito per più di tre anni, ancorché in modo meno ripetitivo e sistematico di __________, il quale aveva perpetrato ben 66 truffe. Concludendo, la Corte ha ritenuto che l'accusato ha agito per arricchire indebitamente sé e altri, soprattutto __________, ma non senza scrupoli né per bramosia di denaro, cercando di evitare perdite, adoperandosi per immettere denaro suo nell'operazione e facendosi consegnare garanzie da __________ a tutela delle vittime. Come termine di paragone, la Corte ha evocato per finire la sentenza 21 febbraio 2000 della Corte delle assise criminali in re V. e F., condannati a 3 anni e 10 mesi di reclusione in seguito al più grave reato di truffa per mestiere in danno di circa 600 clienti della loro azienda, con un pregiudizio finale di circa12 milioni di dollari (sentenza, pag. 87). Ritenendo preminenti le illustrate considerazioni sull'aspetto soggettivo, favorevoli all'accusato, rispetto a quelle connaturate all'oggettiva gravità dei reati, la Corte ha giudicato equa una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), pur consapevole di emettere una sentenza clemente. Essa ha d'altro canto rilevato che tale condanna comporta il ritorno dell'accusato in prigione dopo un carcere preventivo di 7 mesi e mezzo, con gli inevitabili disagi correlati, soprattutto ove si considerino i tentativi già messi in atto da lui per rifarsi una vita professionale (sentenza, pag. 87 seg.).

                                8.      Il Procuratore afferma anzitutto che la sentenza impugnata viola l'art. 63 CP nella misura in cui la Corte delle assise criminali ha attenuato la pena per evitare asserite disparità di trattamento. A mente sua, così argomentando la Corte ha introdotto una nozione di diritto civile in un contesto penale, trascurando che le sanzioni previste dal Codice sono individuali e che non vanno ripartite in caso di correità. La considerazione della Corte sarebbe anche arbitrarie, poiché fondata sul presupposto che esista un correo, __________, a dispetto di un decreto d'abbandono passato in giudicato.

                                          È esatto che un decreto di abbandono acquisice forza di giudicato (art. 220 cpv. 1 CPP), riservata la sua revoca (art. 220 cpv. 2 CPP), la quale può essere chiesta alla Camera dei ricorsi penali, ove si scoprano fatti o mezzi di prova nuovi rilevanti non emersi nell'istruzione formale, dal Procuratore pubblico o dalla parte civile, sempre che l'azione penale non sia prescritta (art. 221

                                          cpv. 1 CPP). Nella fattispecie il decreto di abbandono emanato il 27 novembre 2002 per le imputazioni di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti a carico di __________ è stato impugnato senza successo dalla Banca __________, parte civile, davanti alla Camera dei ricorsi penali, che con sentenza del

                                          13 marzo 2003 ha respinto la proposta di atto d'accusa (art. 216 cpv. 1 CPP). Se non che, l'addebito di ricettazione (sentenza, pag. 83) era stata formulato senza promozione previa dell'accusa. Al riguardo il decreto costituiva perciò una mera decisione di non luogo a procedere, come figura del resto nel decreto stesso (nota 14 a pag. 8, riferita al consid. 11), suscettibile di riesame da parte del Procuratore pubblico in caso di nuove prove (at. 187 cpv. 1 CPP). Per quanto riguarda la ricettazione, in concreto non può pertanto farsi questione di cosa giudicata. Il richiamo all'arbitrio per avere la prima Corte ammesso o per lo meno fortemente adombrato il reato di ricettazione per quanto riguarda __________ nonostante il noto decreto di abbandono è perciò infruttuoso.

                                          Nel seguito il Procuratore pubblico non muove alcuna specifica censura agli accertamenti conseguiti all'audizione dibattimentale di __________, che hanno indotto la Corte di assise a esprimere serie riserve sulla rinuncia del pubblico Ministero a perseguire costui se non altro per ricettazione e a lasciare sulle spalle dell'imputato il peso di tutti reati commessi. La Corte non ha insinuato una nozione di diritto civile in un contesto penale. Ha sem­plicemente ritenuto che il ricorrente non andasse punito anche per la colpe di un terzo. Tant'è che il Procuratore non si confronta con le argomentazioni figuranti al consid. 56 della sentenza impugnata, nel quale la Corte spiega di avere giudicato con magnanimità l'imputato per non avere questi avuto la possibilità di confrontrasi in aula con quello che sarebbe potuto essere il coimputato __________, vedendosi privare così di una presenza che gli avrebbe consentito di fare miglior luce sulle sue colpe (sopra, consid. 7 con riferimento alle pag. 82–84 della sentenza impugnata). Nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                9.      Il Procuratore pubblico rimprovera altresì alla Corte di essere caduta in contraddizione, e quindi in arbitrio, per avere riconosciuto che l'imputato ha mentito sulle circostanze relative alla firma del pegno da parte di __________, inducendo a mentire finanche la segretaria, salvo poi sottacere tale comportamento all'atto di commisurare la pena e di comparare il caso a quello di __________, soggiungendo addirittura che l'imputato aveva desta­to buona impressione per la sua franchezza. La Corte sarebbe incorsa in arbitrio, secondo il Procuratore, anche per avere trascurato che __________ ha mentito per oltre 10 mesi, ha delinquito dopo essere stato posto in libertà provvisoria, ha contestato ripetutamente fatti documentali evidenti, si è avvalso ripetutamente della facoltà di non rispondere, confessando – parzialmente – solo dopo il deposito degli atti. Con ciò egli non solo ha reso più difficile l'inchiesta, ma ha pure costretto gli inquirenti a coinvolgere nel procedimento numerosi clienti stranieri, interrogandoli e confrontandoli con le bugie dell'ex direttore di banca.

                                          L'esposto denota le caratteristiche di una requisitoria, più che quelli di un ricorso per cassazione. La Corte di assise non ha mancato infatti di censurare il contegno dell'imputato, allorché questi negava le sue responsabilità nella truffa ai danni di __________ (sentenza, pag. 86). Nel complesso però essa ha reputato positivo il comportamento processuale del soggetto, sia per l'am­missione di colpa, sia per i risarcimenti operati a favore delle par­ti civili, sia per la concreta disponibilità manifestata a risarcire il danno causato alla banca sottoscrivendo il 21 luglio 2003 un'articolata convenzione (sentenza, pag. 83). Perché la prima Corte avrebbe ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamen­to ritenendo che in circostanze del genere il comportamento processuale dell'accusato risultasse meritorio, nonostante la reticenza dimostrata relativamente alla truffa in danno di __________, il ricorrente non spiega. Quanto alla critica rivolta alla Corte, che ha rifiutato di paragonare il caso in esame a quello di __________, egli trascura che i primi giudici hanno considerato il parallelo non pertinente già per il fatto che __________, a differenza dell'imputato, aveva agito per motivi bassi ed egoistici (sentenza, pag. 85 seg.). Come mai una motivazione del genere connoterebbe eccesso o abuso di apprezzamento, di nuovo il ricorrente non spiega. E per quel che è dei reati perpetrati dal prevenuto dopo la scarcerazione, il Procuratore pubblico nemmeno indica quali sarebbero state tali infrazioni, limitandosi a richiamare il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata, il quale comprende tuttavia reati commessi tra il 1996 e il 2001. In proposito il ricorso riesce una volta di più inammissibile.

                              10.      Stando al Procuratore pubblico la sentenza impugnata viola l'art. 63 CP anche per quanto attiene al movente dei reati. Egli rammenta che l'imputato era socio di __________ nelle imprese destinatarie del provento delle malversazioni, sicché ha agito anche per procacciare a sé un indebito profitto, con dolo diretto, ciò che la Corte di assise ha disconosciuto, definendo la questione marginale. Le Corti ticinesi – egli soggiunge – hanno sempre distinto fra chi commette malversazioni per arricchirsi e chi per rimediare a situazioni pregresse dovute a errori o negligenze, se non addirittura per scopi estranei al lucro. Richiamate le sentenze in re __________ e __________ SA ed esposte le relative differenze, egli si duole che in concreto la Corte non abbia ravvisato finalità di arricchimento proprio e reati commessi con dolo diretto. Egli reputa insostenibile che, pur consapevole di quanto stasse facendo, l'imputato non intendesse causare perdite ai clienti o alla banca e che, pur agendo per procacciare a sé o a terzi indebiti profitti mediante l'ottenimento di crediti, costui desiderasse e sperasse di non recar danno, dimostrando scrupoli nei confronti delle vittime. Ed egli ritiene altrettanto insostenibile che l'imputato non mirasse ad arricchirsi con quanto ottenuto fraudolentemente a prestito, intendendo solo conseguire finanziamenti cui non avrebbe avuto diritto, ma che avrebbe restituito, e che gli scrupoli di lui siano venuti meno solo dopo la morte di __________, ovvero dopo il fallimento dell'operazione, il che non inficia la buona fede nell'intento di rimborsare i mutui. Così argomentando la prima Corte sembrerebbe addirittura – per il Procuratore pubblico – voler motivare una commisurazione extragiuridica, ignorando nozioni come il reato consumato, il dolo diretto e l'indebito profitto.

                                          Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto; le contestazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava – possono pertanto essere criticate davanti ala Cor­te di cassazione penale solo per arbitrio (DTF 128 IV 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 3 pag. 3). Nella fattispecie il ricorrente critica la sentenza impugnata sui motivi che hanno indotto l'impu­tato a delinquere, ma non sostanzia alcun arbitrio, nel senso che non spiega perché i primi giudici sarebbero trascesi in valutazioni insostenibili nel ritenere che dal profilo soggettivo l'imputato abbia dato prova di un comportamento meritevole di temperare apprezzabilmente la colpa e nemmeno illustra perché la Corte avrebbe dato prova di ingiustificata ed eccessiva benevolenza nel considerare quei tratti positivi al momento di commisurare la pena. Il ricorso si esaurisce in esternazioni di stupore e di malcelata indignazione per avere, la Corte, valutato l'aspetto soggettivo in modo meno severo di quello – inquietante – descritto dal Procuratore pubblico nella requisitoria, ma ciò non basta per individuare arbitrio negli accertamenti della Corte sulle intenzioni dell'imputato. E anche nella misura in cui lamenta una violazione del diritto federale poiché la Corte non avrebbe avuto corretta nozione del reato consumato, del dolo diretto e dell'indebito profitto, il ricorso in esame non va oltre la petizione di principio e manca di qualsiasi motivazione al riguardo. Anche su questo punto esso è destinato quindi all'insuccesso.

                              11.      Assevera il Procuratore pubblico che la sentenza impugnata è errata, con ripercussioni sulla commisurazione della pena, anche laddove rileva che, sebbene consapevole degli illeciti, l'imputato non intendeva cagionare perdite ai clienti né alla banca. A suo parere, in tal modo la Corte tiene conto di una presunta intenzione successiva alla commissione dei reati, che è un criterio totalmente estraneo all'art. 63 CP. In realtà il Procuratore pubblico omette di indicare quale sarebbe la successiva intenzione dell'imputato su cui si sarebbero fondati a torto i primi giudici e neppure illustra perché questa non andasse considerata nell'ambito dell'art. 63 CP. L'ammissibilità del ricorso non è pertanto data. Egli soggiunge che la sentenza è contraddittoria ove accerta che, pur consumando reati patrimoniali, l'imputato non intendeva causare danni patrimoniali, tanto più ove si pensi che dopo la perpetrazione degli illeciti costui aveva adottato tutta un seria di iniziative criminose per occultare i misfatti. Se non che, egli non soltanto critica gli accertamenti della prima Corte inerenti a quanto il prevenuto si proponeva di fare senza far valere arbitrio di sorta (sopra, consid. 10), ma nemmeno si confronta con le motivazioni che hanno spinto la Corte a ritenere che nel contesto delle truffe al credito il ricorrente ha sempre avuto la ferma intenzione di onorare i finanziamenti ottenuti e di evitare l'escussione delle garanzie con danno per la banca e i terzi (sentenza, pag. 81 seg.). Ne consegue, di nuovo, l'inammissibilità del ricorso.

                              12.      Alla Corte di assise il Procuratore pubblico rimprovera di avere trascurato nozioni giuridiche come la reiterazione, la durata degli illeciti, la quantità e la qualità delle persone ingannate (colleghi, membri del consiglio di amministrazione, clienti e professionisti). A torto. Nella commisurazione della pena i primi giudici hanno considerato a sfavore dell'accusato – oltre alla gravità oggettiva dei reati commessi e al grave danno finanziario arrecato – l'intensità dell'attività illecita, protrattasi per più di tre anni pur senza essere stata soverchiamente ripetitiva, l'abuso della qualificata fiducia in lui riposta come direttore del­l'istituto, come pure per quanto la sua persona rappresentava agli occhi della banca e dei clienti ingannati (sentenza, pag. 86 seg.). Il Procuratore pubblico asserisce che la Corte ha tentato di ridimensionare l'importanza dei reati evocando le 66 truffe commesse da __________, dimenticando la portata economica dei reati commessi dall'imputato, analoga, se non superiore per l'agilità delinquenziale dimostrata, tesa a ingannare non solo organi e funzionari di banca, ma anche clienti e terzi. L'argomentazione è manifestamente appellatoria, per tacere del fatto che rispetto all'imputato __________ aveva agito spinto da bramosia di denaro (sentenza, pag. 85 seg.), ciò che il Procuratore pubblico sorvola.

                                          Secondo il Procuratore pubblico la Corte non ha considerato un possibile elemento aggravante della pena nell'ottica dell'art. 63 CP, costituto dal concorso di reati (art. 68 n. 1 CP). La critica cade nel vuoto. La Corte ha ricordato le falsità in documenti commesse dall'imputato nelle sette operazioni di finanziamento illecite con riferimento alla confezione delle garanzie, ma le ha ritenute praticamente senza peso nella commisurazione della pena (sentenza, pag. 87), pena che ha fissato dipartendosi dall'aspetto soggettivo, correlandolo poi alla gravità oggettiva dei reati nel quadro di una globale valutazione (sentenza, pag. 86). Ciò non basta a denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento. Contrariamente all'opinione del Procuratore pubblico infine, la Corte non ha scordato la posizione dell'imputato, funzionario dirigente e non semplice subalterno (sentenza, pag. 86). Anche al proposito il ricorso manca di consistenza.

                              13.      Il Procuratore pubblico reputa che la Corte abbia disatteso un al­tro elemento fondamentale nella commisurazione della pena: il lauto reddito dell'imputato, che non era sicuramente un incentivo a delinquere, e il fatto che nel 1996 costui avrebbe potuto interrompere senza conseguenze l'attività accessoria messa in atto con __________ ed evitare di cadere nell'illecito. In quel periodo – egli soggiunge – __________ aveva una posizione di assoluto prestigio sociale e di estrema agiatezza, non aveva carichi finanziari significativi, in banca era rispettato, ascoltato e non subiva condizionamenti. Onde la gravità della colpa. Ora, una volta di più il Procuratore si limita a prospettare il suo personale punto di vista, sia per quanto riguarda il contesto in cui l'accusato ha agito, sia per quel che attiene alla consapevolezza di lui al momento di prendere determinate decisioni, contrapponendolo al diverso apprezza­mento esposto nei considerandi 54 e 55 della sentenza. La Corte di cassazione e di revisione penale, tuttavia, interviene solo in caso di eccesso o abuso. Non è un'autorità di ricorso provvista di pieno potere cognitivo nella commisurazione della pena. Motivato come un atto d'appello, su questo punto il ricorso sfugge a qualsiasi esame.

                              14.      Da ultimo il Procuratore pubblico fa carico alla Corte di avere conferito peso determinante agli elementi soggettivi della fattispecie senza essere riuscita a far risaltare tali aspetti, se non per biasimare l'operato della pubblica accusa quanto a __________. In realtà – sottolinea il Procuratore – il caso in rassegna è semplicemente quello di un direttore di banca che, non pago del proprio successo, ha avviato un'attività commerciale senza disporre dei fondi necessari e ha deciso perciò di attingere illecita­mente a fondi di clienti. Esso non presenta particolarità, se non il gran numero di persone ingannate sull'arco di cinque anni e un danno complessivo di oltre 9 milioni di franchi. Altre peculiarità non sussistono, tanto meno dal profilo soggettivo. L'argomentazione è irricevibile, il memoriale non avendo al riguardo nemmeno la parvenza di un ricorso per cassazione. Come si è visto, i primi giudici hanno ricavato un'immagine assolutamente diversa della personalità dell'imputato. Invece di spiegare perché la Corte sarebbe incorsa nell'eccesso o nell'abuso di apprezzamento, il Procuratore si adopera per legittimare il proprio punto di vista. Ciò non è ammissibile in un ricorso per cassazione.

                                III.      Sulle spese e le ripetibili

                              15.      Gli oneri del ricorso introdotto da __________ seguono la soccombenza di lui (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), mentre gli eredi fu __________ e la __________ SA hanno diritto di ricevere un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Gli oneri del ricorso esperito dal Procuratore pubblico vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP), mentre __________, che ha formulato osservazioni per il tramite di un avvocato, ha diritto anch'egli a un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.

                                2.      Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 1400.–

                                          b) spese                         fr.   100.–

                                                                                 fr. 1500.–

                                          sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà agli eredi fu __________ fr. 1500.– complessivi e alla __________ SA, rispettivamente ai suoi aventi diritto economico, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

                                3.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.

                                4.      Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 1400.–

                                          b) spese                         fr.   100.–

                                                                                 fr. 1500.–

                                          sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 2000.– per ripetibili.

                                5.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;

                                          –    Corte delle assise criminali, 6901 Lugano;

                                          –    Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via Franscini 3, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –    Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    avv. __________ (rappresentante di parte civile);

                                          –    avv. __________ (rappresentante di parte civile);

                                          –    avv. __________ (rappresentante di parte civile).

terzi implicati

1.  PC 1   2.  PC 2   1, 2 rappr. da:   RC 1   3. PC 3   3 rappr. da:   RC 3   4. PC 4   rappr. da:   RC 2    

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2003.54 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.08.2005 17.2003.54 — Swissrulings