Incarto n. 17.2003.41
Lugano 4 settembre 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21 luglio 2003 presentato da
__________, (patrocinata dalla lic. iur. __________, studio avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 26 giugno 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 7 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di ingiuria per avere, nell'ottobre del 2001, offeso a __________ l'onore di __________ (1984) e __________ (1986), tacciando queste ultime con epiteti come “troiette”, “puttana” e “troia”. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di __________ a una multa di fr. 150.–. Al decreto di accusa l'interessata ha fatto opposizione. Statuendo il 26 giugno 2003 senza dibattimento, il giudice della Pretura penale ha dichiarato l'opposizione irricevibile, poiché tardiva, e ha accertato il passaggio in giudicato del decreto d'accusa.
B. Contro la sentenza appena citata __________ è insorta il
21 luglio 2003 con un ricorso per cassazione in cui chiede che sia accertata la tempestività dell'opposizione, che sia annullata la sentenza impugnata e che siano rinviati gli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione, previo dibattimento. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 4 agosto 2003 di rimettersi al giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale. D. F. (madre di St. F. e S. F.), costituitasi parte civile, è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Di norma un ricorso per cassazione va preceduto da una dichiarazione di ricorso, da inoltrare al giudice che ha emesso la sentenza nei 5 giorni seguenti la comunicazione orale dei dispositivi (art. 289 cpv. 1 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2). In concreto non è avvenuta alcuna “comunicazione orale dei dispositivi”, poiché il giudice della Pretura penale ha statuito senza dibattimento. Esigere una dichiarazione di ricorso nelle circostanze descritte non avrebbe quindi alcun senso.
2. Secondo l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP sia l'accusato sia la parte civile possono introdurre opposizione a un decreto d'accusa per scritto entro 15 giorni dall'intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte contenute nel medesimo acquisiscono forza di giudicato. Quanto alle intimazioni, l'art. 7 CPP stabilisce che esse avvengono per invio raccomandato o per mezzo di usciere (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola una notificazione avviene dunque per raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, conformemente ai regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone Ticino la notifica si compie mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui la persona dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza, il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 120 CPC).
3. In DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si reputa notificata al momento in cui è consegnata al destinatario, oppure – se non è stato possibile recapitarla – alla scadenza dei sette giorni durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario potesse aspettarsi la notifica (cfr. anche DTF 123 II 492 cpv. 1 lett. consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste e del 1° settembre 1967 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'ordinanza delle poste del 29 ottobre 1997 (OPA), segnatamente dal relativo art. 13 OPA. Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali del servizio postale. Mantiene perciò tutte le sue caratteristiche (DTF 127 I 31 consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).
4. Nella fattispecie il giudice della Pretura penale ha ricordato che il Ministero pubblico ha intimato il decreto di accusa alle parti il
7 aprile 2003. Al più presto – egli ha soggiunto – l'accusata ha ricevuto l'atto perciò il giorno dopo, 8 aprile 2003, sicché il termine utile per presentare opposizione è scaduto il 23 aprile 2003. Datata 24 aprile 2003 e spedita l'indomani, l'opposizione era dunque tardiva. Tale ragionamento è viziato alla base. Come sottolinea la ricorrente, il plico raccomandato contenente il decreto d'accusa a lei destinato è rimasto in giacenza all'ufficio postale per sette giorni, fino al 15 aprile 2003, quando è stato ritirato (si veda la distinta delle raccomandate prodotta dal Ministero pubblico). E siccome il termine per proporre opposizione è cominciato a decorrere il giorno dopo il ritiro, l'opposizione inviata il 25 aprile 2003 è manifestamente tempestiva. Ne discende che la sentenza impugnata dev'essere annullata.
5. In caso di accoglimento del ricorso gli atti vanno rinviati alla Corte del merito, “composta da altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena” (art. 296 cpv. 2 CPP). Di per sé gli atti del processo andrebbero trasmessi pertanto a un altro giudice della Pretura penale. Se appena si considera però che in concreto il primo giudice non ha nemmeno esaminato l'opposizione, ritenendola tardiva, non è il caso di chiamare un altro giudice a statuire in materia. Tanto meno ove si pensi che il medesimo giudice potrebbe essere chiamato finanche, soccorrendone le premesse, a ricommisurare la pena.
6. Gli oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 15 combinato con l'art. 9 CPP). Dato nondimeno che la ricorrente esce sconfitta su un punto meramente accessorio (rinvio degli atti al medesimo giudice anziché a un altro giudice), si può prescindere dal riscuotere la trascurabile quota di spese che andrebbe a suo carico. Visto l'esito del gravame, lo Stato rifonderà inoltre alla ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice perché statuisca sull'opposizione, previo dibattimento.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente un'indennità fr. 300.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– lic. iur. __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– __________ (per sé e per la figlia __________), __________;
– __________, __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.