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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.06.2003 17.2003.27

29 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,245 mots·~21 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2003.27

Lugano 29 giugno 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 giugno 2003 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 7 maggio 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto:                    A.   Dopo avere trascorso da solo il pomeriggio del 17 febbraio 2001 nel suo appartamento di __________, dove attorno alle ore 14 aveva fumato uno spinello di marijuana, verso le 19.30 __________ è andato a prendere un'amica, __________, residente a __________, con la sua BMW “730i” __________. Verso le ore 20.30 i due si sono recati alla pizzeria __________ a __________, dove __________ ha mangiato in piedi un trancio di pizza, senza bere alcolici. Venti minuti dopo egli si è rimesso alla guida, sempre in compagnia dell'amica, è uscito dal posteggio della pizzeria e si è immesso sulla via __________ per tornare a __________. Pioveva ed era buio. Percorse alcune decine di metri, egli si è posto verso l'asse della carreggiata, intenzionato a svoltare a sinistra per accedere alla via __________. Se non che, mentre stava compiendo la manovra, è entrato in collisione con uno scooter Malaguti “Phantom F12” __________ condotto dal diciassettenne __________, che lo stava sorpassando. Sbalzato di sella, il ragazzo ha riportato lacerazioni del fegato e della milza che ne hanno causato la morte, accertata all'Ospedale __________ alle ore 00.56 del 18 febbraio 2001. Lo scooter è risultato avere il motore “truccato”, le lampade dei due piccoli proiettori ellissoidali colorate di nero, le plastiche degli indicatori di direzione annerite, i pneumatici lisci, le sospensioni modificate. __________ era privo anche della licenza di condurre e portava il casco slacciato.

                                  B.   Con decreto di accusa del 10 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di omicidio colposo per avere imprevidentemente cagionato la morte di __________, eseguendo la svolta a sinistra su via __________ senza scorgere lo scooter in fase di sorpasso. Dopo avere strisciato sull'asfalto per 15–20 m, __________ aveva terminato la corsa contro un palo della segnaletica stradale, mentre la motoleggera aveva urtato un muretto ed era rimbalzata contro un'Opel “Omega” regolarmente posteggiata. Con il decreto di accusa il Procuratore pubblico ha ritenuto altresì __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato, nel corso dell’anno antecedente il 17 febbraio 2001, circa 200 g di marijuana acquistati presso negozi di canapai della regione. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, ha ordinato il dissequestro dei veicoli a favore dei detentori e ha rinviato gli eredi della vittima al foro civi­le per far valere le loro pretese. Al decreto di accusa __________ ha sollevato opposizione.

                                  C.   Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 7 maggio 2003 il giudice della Pretura penale ha riconosciuto __________ autore colpevole di omicidio colposo per i fatti avvenuti la sera del 17 febbraio 2001, ma lo ha prosciolto dall'altro capo d'accusa per intervenuta prescrizione, condannandolo a 40 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Contro tale sentenza __________ ha inoltrato il 9 maggio 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 4 giugno successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di omicidio colposo. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, desti­tuito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 273 consid. 2.1 pag. 275, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                   2.   Il ricorrente contesta le premesse dell'omicidio colposo, sostenendo di non avere violato alcuna norma della circolazione al momento di immettersi in via __________. Ora, chiun­que per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o con la multa (art. 117 CP). Commette negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non scorge le conseguenze della sua azione o non ne tiene conto (art. 18 cpv. 3 CP). Ciò presuppone che l'agente abbia infranto regole di elementare prudenza imposte dalle circostanze, affinché non siano oltrepassati limiti oltre i quali il rischio non è più accettabile (DTF 122 IV 17 consid. 2b pag. 19 con rinvii). Tali regole si determinano riferendosi alle norme che hanno lo scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti. In materia di circolazione stradale un comportamen­to viola un dovere di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto – tenuto conto della sua formazione e della sua capacità – rendersi conto del rischio, ma ciò nonostante ne ha ecceduto i limiti. La violazione dev'essere colpevole, nel senso che l'autore deve avere commesso una manchevolezza biasimevole (sentenza del Tribunale federale 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.1; DTF 122 IV 17 consid. 2b/ee pag. 22, 145 consid. 3b/aa pag. 147, 121 IV 202 consid. 2 pag. 211).

                                   3.   Un comportamento colpevole, contrario a un dovere di prudenza, ancora non basta tuttavia per integrare un'imprevidenza colpevo­le. A tal fine deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF122 IV 17 consid. 2c  pag. 22). È data causalità naturale ove il comportamento colpevole costituisca la condizione dell'evento, ancorché non ne sia l'unica causa (DTF 115 IV 199 consid. 5b con rinvii pag. 206). In caso di incertezza la verosomiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 130 consid. 6b pag.141). In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione dell'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283). L'accer­ta­mento della causalità naturale è una questione di fatto che vincola la Corte di cassazione e di revisione penale, a meno che il giudice disattenda il concetto stesso di causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2a/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212).

                                         La causalità naturale deve anche essere adeguata. Occorre stabilire quindi se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo la comune esperienza e l'andamento ordinario delle cose, a cagionare o a favorire l'evento (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 121 IV 207 consid. 2a pag. 213 ). Determinare se il comportamento dell'autore fosse idoneo a provocare o a favorire l'even­to significa interrogarsi se un osser­vatore imparziale, vedendo l'autore agire nel­le circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comporta­mento avrebbe avu­to quelle conseguenze, anche senza prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV 117 consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155). La causalità adeguata è una questione di diritto, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina, come il Tribunale federale, con libero esame (DTF 121 IV 207 consid. 2a e invii pag. 213). Il rapporto di causa­lità adeguata tra il comportamento dell'autore e l'evento può tuttavia essere interrotto quando circostanze eccezionali, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima oppure difetti del materiale o di costruzione, sopravvengano senza poter essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità; le concomitanze devono imperativamente risultare più probabili e immediate dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'autore (sentenza del Tribunale federale 6S 34/2002 del 27 giugno 2002 consid. 4.2; DTF 121 IV 207 consid. 2a pag. 213, 115 IV 100 consid. 2b pag. 102, 199 consid. 5c pag. 207).

                                   4.   Il primo giudice ha ritenuto che, nell'eseguire la svolta a sinistra verso la via __________, il ricorrente abbia violato l'art. 34

                                         cpv. 3 LCStr, il quale impone al conducente intenzionato a cambiare direzione di marcia, sia per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione o passare da una corsia a un'altra, di badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. A tale conclusione egli è giunto fondandosi sulla dinamica del sinistro ricostruita dal perito giudiziario. Da essa si desume che, partito dal ristorante __________, il ricorrente si era immesso sulla via __________ quando lo scooter si trovava ancora a 65–90 m. Al motociclista le luci di coda della vettura erano apparse 1.5–2 secon­di dopo, quando l'automobile si trovava com­pletamente sulla carreggiata. Lo scooterista aveva deciso allora di superare la vettura, che si trova a 25–35 m. Circa 3 secondi prima dall'impatto la BMW aveva accelerato. Lo scooter si trovava ancora dietro l'auto, a 20–25 metri, visibile nel retrovisore interno. A quel momen­to esso aveva iniziato il sorpasso. Circa 2 secondi prima dell'urto, a una velocità di circa 40 km/h, la BMW aveva cominciato a porsi sull'asse della carreggiata per mettersi in preselezione. Lo scooter era a 10–15 m dal veicolo.

                                         Non è stato possibile accertare se il ricorrente avesse azionato l'indicatore di direzione. Sta di fatto che la motoleggera circo­lava ormai a ridosso della linea tratteggiata al centro della strada, ma era fuori dalla “zona morta”, vi­sibile almeno nel retrovisore interno dell'auto. Circa un secondo prima della collisione la BMW, che aveva cominciato a rallentare per svoltare a sinistra, viaggiava anch'essa a ridosso della linea trat­teggiata al centro della strada, a circa 35 km/h. Lo scooter si trovava già oltre tale linea ed era visibile unicamente nel retrovisore esterno sinistro del veicolo. I mezzi si sono urtati a 15–20 m dall'intersezione, con uno strisciamento reciproco di qualche decina di centimetri. La velocità dello scooter era di 50–65 km/h, quella della BMW di 30–35 km/h. Trovandosi agganciato con il supporto del­la pedana alla portiera della berlina, lo scooter aveva subìto un forte rallentamento, era stato sospinto a sinistra e dopo una sbandata di 10–15 m era caduto al suolo con una velocità residua di 40–55 km/h. Sbalzato di sella, lo scooterista era finito contro un palo della segnaletica a 35–50 km/h (perizia, pag. 30 a 32; sentenza, pag. 5 a 7).

                                         Nel ritenere il ricorrente colpevole di imprevidenza il giudice della Pretura penale si è fondato anche sulla conclusione del perito giudiziario, secondo cui, pur tenendo conto che le condizioni me­teorologiche erano av­verse, che il gruppo ottico anteriore della motoleggera era stato annerito e che lo scooter e gli indumenti della vittima erano scuri, era difficile ma non impossibile scorgere il motociclo, sia al momento in cui il ricorrente si era immesso sulla via __________ sia in seguito, guardando nei retrovisori (perizia, punto 3.1.1). L'accusato avrebbe dunque potuto avvedersi del mezzo prima di svoltare a sinistra, pur tenendo conto dalla brevità del percorso e del fatto che egli non si aspettava alcun sorpasso, non avendo visto sopraggiungere nessuno. Secondo l'esperto, la pioggia e il buio imponevano in ogni modo maggior prudenza all'automobilista. Quanto al sorpasso da parte di __________, esso è stato definito una manovra sconsigliabile, ma non vietata (perizia pag. 34 seg.; sentenza, pag. 7 seg.).

                                   5.   Il ricorrente sostiene che l'opinione del perito, secondo cui lo scooter era visibile dalla BMW nella fase di svolta a sinistra, è una delle ipotesi – fra le tante – in mancanza di riscontri certi. A suo parere è altrettanto plausibile che egli non potesse affatto scorgere la motoleggera prima di piegare a sinistra, non potendosi escludere che lo scooterista circolasse a luci spente. Non risulta provato, infatti, che il gruppo ottico della motoleggera fosse acceso. Il fatto è che il primo giudice ha accertato proprio il contrario, ossia che le luci della motoleggera erano in funzione (ancorché le lampade dei faretti fossero state annerite), come aveva avuto modo di appurare il perito esaminando il filamento di una delle due lampade di 15 W dopo l'urto (sentenza, pag. 8 con riferimento alla perizia, pag. 13, e al complemento di perizia, pag. 3). Il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà di simile accertamento. Si limita a rilevare che, stando al suo perito di par­te, il filamento della lampadina poteva essersi deformato già prima della collisione. Ciò non basta tuttavia per sostanziare una censura di arbitrio, termine al quale l'impugnativa – del resto – nem­meno accenna. Ne segue, su questo punto, l'inammissibilità del­la critica.

                                   6.   Nella condanna per omicidio colposo il ricorrente ravvisa una violazione del principio in dubio pro reo. Ribadisce che, non essendo stato possibile stabilire con certezza se le luci dello scooter fossero accese, egli deve beneficiare della soluzione più favorevole. Ci si dovrebbe dipartire dal presupposto, perciò, che nella pioggia e nel buio egli non potesse scorgere la motoleggera. A suo avviso inoltre, anche qualora lo scooter – provvisto delle sole luci anabbaglianti – avesse i faretti accesi, egli non avrebbe potuto vederlo, essendo tecnicamente impossibile accertare, come ha rilevato il suo perito di parte, quanto l'oscuramento delle lampade avesse ridotto la portata del gruppo ottico, tanto meno sul bagna­to e nell'oscurità. Anche questo aspetto, conclude il ricorren­te, andava considerato in suo favore, salvo violare una volta ancora il precetto in dubio pro reo.

                                         a)    Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita degli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a una assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

                                         b)    Già si è visto che il primo giudice ha considerato determinan­te la dinamica del sinistro ricostruita dal perito giudiziario, de­ducendone che l'imputato avrebbe dovuto scorgere lo scooter già prima di porsi al centro della carreggiata per svol­tare a sinistra. Nonostante la scarsa illuminazione e la pioggia (che avrebbero dovuto indurre a maggior prudenza; perizia, ad. 6.2), e senza dimenticare le luci dello scooter oscurate (sentenza, pag. 9 seg.), per il primo giudice __________ era difficilmente visibile, ma non invisibile. Ora, che le luci dello scooter fossero accese è un accertamento per nulla arbitrario, vista la perizia giudiziaria. Né denota arbitrio – termine al quale il ricorrente accenna finalmente a pag. 11 del ricorso – l'accertamento stando al quale lo scooter rimaneva visibile nonostante avesse le lampade dei due piccoli fari ellissoidali annerite. Il perito giudiziario ha ritenuto in effetti che, pur con le difficoltà del caso (pioggia, buio, luci oscurate), l'automobilista avrebbe dovuto accorgersi dello scooter sin dal momento in cui si è immesso sulla via __________, ma al più tardi quando si è posto al centro della carreggiata in vista di svoltare a sinistra (sentenza, consid. 7 con riferimento al complemento di perizia, pag. 8). Il ricorrente evoca la più sfumata opinione del suo perito di parte, ma non dimostra alcun arbitrio. In simili condizioni non si può dire che il primo giudice abbia condannato il ricorrente seppure una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Tanto meno risulta che il primo giudice abbia condannato il ricorrente perché quest'ultimo non avrebbe recato la prova delle propria innocenza. Il richiamo al principio in dubio pro reo è pertanto infruttuoso.

                                   7.   Il ricorrente fa valere che, comunque sia, anche fondandosi sugli accertamenti del primo giudice, non è dato un nesso di causalità adeguata fra il suo comportamento e le conseguenze le­tali dell'infortunio. Intanto il ragazzo non doveva trovarsi sulla carreggia­ta, essendo sprovvisto della licenza di condurre. Inoltre egli si trovava su un mezzo che non avrebbe nemmeno dovuto circolare (motore “truccato”, luci oscurate, pneumatici usurati, so­spen­sioni modificate). Il limitatore di velocità (45 km/h) era stato manomesso al punto da permettere una velocità massima – con il motore elaborato – di 120 km/h, ciò che ha consentito a __________ una manovra di sorpasso azzardata altrimenti impossibile. Il ricorrente soggiunge che, secondo il principio dell'affidamento (art. 26 LCStr), ogni conducente deve poter contare sul fatto che gli altri utenti della strada si comportino in modo conforme alla legge, in particolare non circolino a velocità superiori al 10% di quella consentita. Donde la mancanza, appunto, di causalità adeguata.

                                         a)    Il conducente che intende voltare a sinistra, che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione, può – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione, nel momento in cui volta, al traffico che lo segue – presumere, di regola, che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83 consid. 2c pag. 88). Tale giurisprudenza è stata pertinentemente richiamata anche dal primo giudice, il quale ha ritenuto nondi­meno che in concreto l'accusato avrebbe dovuto badare al traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata (sentenza, consid. 6 in fine). In realtà il rimprovero non è del tutto concludente. Certo, secondo il perito l'accusato avrebbe dovuto scorgere lo scooter, pur con difficoltà, sin dal mo­men­to in cui si è immesso sulla via __________. Ma il solo fatto che l'accusato dovesse sapere di essere seguito da un altro uten­te della strada ancora non gli impediva di azionare l'indicatore di direzione e di porsi verso l'asse della carreggiata nell'intento di svoltare a sinistra. La questione è di sapere se, guardando nei retrovisori, il ricorrente dovesse rendersi con­to che lo scooter era in procinto di sorpassarlo.

                                         b)    Ora, il giudice della Pretura penale – ancorché di scorcio – ha accertato quest'ultima circostanza. Fondandosi sulla perizia giudiziaria, egli ha constatato che “il conducente dell'automobile (…) doveva accorgersi – prestando la dovuta attenzione a quanto accadeva alle sue spalle – della presenza della motoleggera che si accingeva a superarlo sulla sinistra” (sentenza, consid. 7 a metà). Dalla perizia si desume in effetti che il ricorrente ha cominciato a posizionarsi verso l'as­se della carreggiata (nel dubbio si può presumere con l'indicatore di direzione inserito) due secondi prima dell'incidente (sen­tenza, pag. 6 nel mezzo). A quel momento lo scooter si trova­va a 10–15 m di distanza, “a ridosso della linea tratteggia­ta al centro della strada, (…) sicuramente visibile almeno con lo specchio retrovisore interno della vettura” (planimetria nel­la perizia, pag. 39). Che esso si apprestasse al sorpasso – anzi, fosse già in fase di sorpasso – appariva inequivocabile. Nulla impediva al ricorrente di rallentare con l'indicatore di direzione inserito. Al contrario. L'automobilista avrebbe dovuto però, prima di eseguire la svolta, lasciar passare lo scooter.

                                         c)    Il ricorrente eccepisce, come detto, che in ogni modo la sua manovra non ha nesso di causalità adeguata con l'infor­tunio, poiché quand'anche egli avesse potuto avvistare la motocicletta alle sue spalle, non avrebbe potuto immaginare di trovarsi in presenza di un mezzo “truccato”, il quale in condizioni normali mai avrebbe potuto superarlo a quella velocità. L'incidente non sarebbe avvenuto, del resto, nemmeno se la velocità dello scooter fosse stata di 50 km/h, poiché anche in tal caso la BMW avrebbe terminato la manovra di svolta pri­ma che il mezzo la potesse raggiungere. Ora, alcune pre­messe sono d'obbligo: secondo le risultanze della perizia giu­diziaria né il fatto che lo scooter avesse le gomme usurate, le sospensioni modificate, il gruppo ottico anteriore annerito, le plastiche degli indicatori di direzione oscurate, né il fatto che __________ fosse senza patente e con il casco slacciato risultano avere svolto un ruolo apprezzabile nell'in­fortunio (la morte del ragazzo non è intervenuta per contusioni al capo: complemento di perizia, pag. 4). Di ciò il ricorrente non può dunque valersi per invocare un'interruzione del nesso di causalità adeguata. Rimane da esaminare se il ricorrente potesse aspettarsi di avere alle spalle – a supporre che l'avesse visto – uno scooter atto a raggiungere i 65 km/h (ipotesi più favorevole al ricorrente) e potesse aspettarsi un sorpasso a quella velocità.

                                          d)   Giovi precisare subito che invano il ricorrente persiste nell'affermare che lo scooter lo abbia superato a 83 km/h (memoriale, pag. 14). Tale ipotesi è stata formulata dal suo perito di parte, ma non basta per ciò soltanto a far apparire arbitrario – ovvero manifestamente insostenibile – il diverso accertamento del primo giudice, fondato sulla perizia giudiziaria (sentenza, pag. 7 verso l'alto). Quanto allo scooter in rassegna, nulla garantiva al ricorrente ch'esso non potesse eccedere i 45 km/h. È vero che i detentori di una licenza di condurre di categoria “F” si vedono imporre su motocicli del genere un limitatore di velocità, ma è anche vero che, una volta conseguita la licenza di condurre di categoria “A1”, essi possono sbloccare il mezzo e raggiungere legalmente i 60–70 km/h (complemento di perizia, pag. 10). Qualora avesse visto lo scooter alle sue spalle, di conseguenza, il ricorrente non avrebbe potuto escludere che la motoleggera lo potesse sorpassare anche a 65 km/h. Tanto più che, sebbene rischio­sa e imprudente, la manovra non era vietata.

                                         e)    Afferma il ricorrente che una velocità eccedente il 10% del massimo consentito lungo la via __________ (50 km/h) era, in ogni modo, ragionevolmente imprevedibile. Invero egli sembra richiamare – per analogia – quanto ha stabilito il Tribunale federale in DTF 118 IV 277, secondo cui chiunque, tenuto a dare precedenza, intende immettersi in una strada principale non deve aspettarsi che un conducente con diritto di precedenza sopraggiunga a velocità “ampiamente eccessiva” (nella fattispecie: 90 km/h invece di 80 km/h fuori delle località). Il problema è che nel caso specifico il ricorrente avrebbe dovuto vedere, prima di azionare l'indicatore di direzione sinistro e spostarsi verso il centro della carreggia­ta, uno scooter che lo seguiva a 10–15 m e che si trovava esso pure lungo l'asse della carreggiata, in procinto di sorpassarlo. Aveva dunque chiari indizi per prevedere che il motociclista, almeno per quanto attiene al limite di velocità, non si sarebbe comportato correttamente. A quel momento egli non poteva più fidarsi (art. 26 cpv. 2 LCStr), né può più – oggi – invocare un'interruzione della causalità adeguata, proprio perché l'andatura proditoria dello scooterista lasciava presagire quanto sarebbe poi effettivamente accaduto. Anche a tale proposito il ricorso manca perciò di consistenza.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 800.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 900.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore Pubblico __________;

                                         –  Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

                                         –  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

                                         –  Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna;

                                         –  __________, c/o avv. __________ (eredi fu __________);

                                         –  avv. __________;

                                         –  Pretura penale, Via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

17.2003.27 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.06.2003 17.2003.27 — Swissrulings