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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.06.2003 17.2003.23

10 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,906 mots·~15 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2003.23

Lugano 10 giugno 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13 maggio 2003 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)  

contro  

la sentenza emanata il 4 aprile 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                     A.  __________ è azionista e procuratore della ditta __________, con sede a __________, della quale sua moglie è amministratrice unica. Egli si occupava della clientela, dei listini prezzi e dell'andamento interno della ditta, come pure della supervisione dei collaboratori professionali. Il 5 dicem­bre 2001 egli ha ordinato per posta elettronica alla ditta __________, con sede a __________, merce per complessivi fr. 9'289.–. In base agli accordi, la __________ ha subordinato la consegna della merce alla __________ al pagamento anticipato del prezzo, di fr. 9'289.11. Per dimostrare l'adempimento della condizione, il 10 gennaio 2002 __________ ha inviato via fax alla __________ la fotocopia di una polizza di versamento postale attestante il pagamento di fr. 9'281.11. In realtà si trattava di un falso, avendo egli sovrapposto alla “ricevu­ta” della polizza di versamento un timbro postale ritagliato da un cedolino postale autentico. Ritenendo che il versamento fosse avvenuto, la __________ ha spedito la merce. Resasi conto dell'ingan­no e dopo essere riuscita a incassare solo una parte del prezzo, il 14 aprile 2002 la __________ ha spor­to denuncia contro __________ per truffa e falsità in documenti. Davanti all'autorità inquirente __________ ha ammesso di avere agito in tal modo poiché la __________ si trovava allora in una situazione di urgenza, confrontata con un cliente che pretendeva una determinata fornitura in tempi brevi e con seri problemi di liquidità.

                                    B.  Con decreto di accusa del 7 gennaio 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di falsità in documenti e di truffa, proponendone la condanna a un mese di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 4 aprile 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la proposta di pena.

                                    C.  Contro la predetta sentenza __________ ha inoltrato il 7 aprile 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 13 maggio successivo, egli chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di proscioglierlo da ogni imputazione. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                    2.   Il ricorrente contesta anzitutto di avere astutamente ingannato la venditrice usando la ricevuta postale contraffatta, insistendo nell'affermare che la fornitrice avrebbe potuto scoprire la verità ove avesse prestato maggiore attenzione. A suo avviso tale documento, inviato per fax, ancora non garantiva che il denaro sarebbe giunto a destinazione. Prima di spedire la merce essa avrebbe dovuto attendere perciò l'effettivo accredito sul suo con­to. Non avendolo fatto, ne deve sopportare le conseguenze, tan­to più che, contrariamente a quanto ha arbitrariamente accertato il primo giudice, tra le parti non si era ancora instaurato un rapporto d'affari duraturo.

                                          a)  L'“inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne, fa capo a particolari manovre fraudolenti o artifici (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quan­do impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verifiche in virtù di un specifico rapporto di fiducia (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 124 consid. 3a pag. 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a pag. 188, 120 IV 122 consid. 6a/bb pag. 133, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 120 V 186 consid. 1 pag. 188). L'inganno è “astuto” qualora le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, se la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c pag. 36). Dandosi un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo, in ogni modo, esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare inoltre che l'abuso di documenti inveritieri costituisce una manovra frudolenta – e quindi inganno astuto – quando la verifica non è possibile o non può ragionevolmente essere pretesa (DTF 120 IV 14 consid. 2b pag. 16, 120 IV 122 consid. 6a/bb pag. 133).

                                          b)  Il giudice della Pretura penale ha ritenuto che nella fattispecie la venditrice non avesse motivo di dubitare circa l'autenticità della ricevuta postale, sebbene pervenuta in fotocopia e via fax, anche perché fin dall'inizio essa v’è stata sollecitata dall'accusato affinché, data l'urgenza, fornisse la merce senza indugio. Nel verbale d'inchiesta del 13 dicembre 2002, ha proseguito il primo giudice, il ricorrente ha dichiarato che le due dit­te intrattenevano relazioni commerciali collaudate, che già in precedenza ogni fornitura era subordinata al versamento anticipato del prezzo e che più volte si era provveduto a inviare alla venditrice copia della ricevuta postale per ricevere la mer­ce ordinata (sentenza, pag. 8). Il ricorrente poteva confidare perciò che pure in tale occasione la venditrice si sarebbe com­portata nello stesso modo (sentenza, pag. 8). Il giudice di merito ha poi considerato pretestuosa la ritrattazione dell'accusato al dibattimento, secondo cui la __________ non aveva mai intrattenuto relazioni d'affari con la venditrice e quanto riferito al Procuratore pubblico si ricondurrebbe alla concitazione. Ricordate le importanti mansioni svolte dall'imputato e la sua piena cognizione di causa all'interrogatorio, egli ha giudicato costui scarsamente affidabile sia alle pri­me audizioni, quando aveva negato anche l'evidenza, sia al pubblico dibattimento, quando ha contestato persino di avere precedenti penali. Anzi, a parere del primo giudice la venditrice è stata vittima di inganno astuto quand'anche si volesse ignorare che le parti fossero in rapporti d'affari già prima dell'invio della ricevuta postale all'origine del procedimento in esame. La falsa ricevuta, in effetti, sarebbe già bastata per distogliere la destinataria da verifiche (sentenza, pag. 9).

                                          c)  Il ricorrente definisce arbitrario l'accertamento secondo cui egli ha esercitato pressioni sui responsabili della venditrice per ottenere l'invio della merce con sollecitudine e per distoglierli da controlli, sostenendo che ciò non risulta da alcun atto del processo. A torto. Davanti al Procuratore pubblico egli ha dichiarato in effetti che la merce gli necessita subito, essendo egli in relazione con un cliente che pretendeva la fornitura in tempi brevi (sentenza, pag. 5). Accertando che egli teneva sotto pressione la venditrice perché agisse senza remore, il primo giudice non è pertanto caduto in arbitrio, tan­to meno ove si consideri che l'imputato medesimo ha inviato fotocopia dell'asserito pagamento per accelerare la pronta consegna della merce. Se mai il giudice di merito ha enfatizzato la reale portata delle pressioni. Ma, comunque sia, rimane il fatto che la venditrice avrebbe spedito la merce solo previo pagamento. E proprio su questa circostanza l'imputato ha confidato al momento di fornire la prova (falsa) dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, in modo da indurre la controparte in errore. Su questo punto il ricorso non merita perciò ulteriore disamina.

                                          d)  Il ricorrente si duole che il primo giudice abbia fatto capo a un verbale del 13 dicembre 2002 (audizione davanti alla polizia e al Procuratore pubblico), affermando che a norma dell'art. 61 cpv. 3 CPP un verbale di polizia può essere opposto all'accusato solo dopo essere stato chiarito dinanzi al magistrato con la partecipazione del difensore. Se non che – assevera – a tale interrogatorio egli non ha avuto modo di essere assistito da un difensore. Ora, v'è da interrogarsi anzitutto sulla proponibilità della doglianza. Secondo l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammissibile per vizi essenziali di pro­cedura, purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena possibile”. Nel caso in esame è vero che, rispon­dendo a un'ingiunzione del primo giudice, con scritto del 26 febbraio 2003 il ricorrente aveva dichiarato di opporsi a tutte le risultanze predibattimentali. Non consta però – né è preteso – che al dibattimento egli abbia motivato l'opposizione all'uso del verbale. Dal protocollo del dibattimento risulta inoltre che il primo giudice ha acquisito agli atti tutti i documen­ti formanti l'incarto DAC 2002/9590 del Ministero pubblico (pag. 2) e tutte le prove risultanti dall'incarto della Pretura penale (pag. 3), senza suscitare alcuna reazione da parte dell'imputato.

                                          e)  A parte ciò, non risulta che l'accusato o il suo difensore abbiano mai chiesto un chiarimento del verbale controverso dinanzi al magistrato (art. 61 cpv. 3 CPP). Per di più, il ricorren­te trascura che giusta l'art. 61 cpv. 4 CP rimangono riservate le norme relative al decreto di accusa. L'art. 207a CPP conferisce al magistrato inquirente la facoltà di emanare un decreto di accusa a qualsiasi stadio del procedimento, fermo restando che non possono essere pronunciate pene privative della libertà o revoche della sospensione condizionale di una precedente condanna senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico. Nel caso specifico il ricorrente è stato sentito dal Procuratore pub­blico il 13 dicembre 2002, quando ha avuto modo di precisare i suoi precedenti interrogatori. Certo, egli non era assistito da un legale. Tuttavia egli non ha preteso una sua riassunzione alla presenza di un avvocato. Non può dunque censurare oggi l'uso del verbale in  rassegna. Quanto alla pretesa di avere chiarito nel corso del dibattimento la sua posizione, ossia di essere caduto in errore in sede predibattimentale, il ricorso si esaurisce in considerazioni di chiara natura appellatoria, ciò che non è ammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. D'altro canto, il quesito di sapere se le parti avessero già avuto occasione di entrare precedentemen­te in rapporti d'affari non è decisiva. Come ha rilevato il primo giudice, la venditrice è stata ad ogni modo vittima di un inganno astuto; data la natura degli accordi, essa non ave­va motivo infatti per dubitare dell'autenticità della ricevuta posta­le né tanto meno dell'adempimento contrattuale per opera della controparte (sentenza, pag. 9).

f)       Secondo il ricorrente la venditrice non ha comunque patito al­cun pregiudizio dalla presunta truffa. L'argomentazione cade nel vuoto. Stando ai vincolanti accertamenti del primo giudice, allorché la venditrice ha adempiuto i propri obblighi confidando nella ricevuta postale attestante il pagamen­to previo, la compratrice non era in grado di onorare la transazione, trovandosi in riconosciute difficoltà finanziarie. Poco importa quindi che a mesi di distanza essa abbia saldato il debito. Come ha rilevato il primo giudice, ai fini della truffa un danno transitorio è sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suis­se , vol. I, n. 36 ad art. 146 CP con riferimento a DTF 122 II 422 consid. aa pag. 430, 122 IV 279 consid. 2a pag. 281, 121 IV 104 consid. c pag. 108, 120 IV 122 consid. bb pag. 135). Quanto al danno, basta che la prestazione e la controprestazione si trovino in un rapporto sfavorevole rispetto a quanto supponeva la vittima (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 146 CP con richiami). Data la chiarezza della fattispecie, che costituisce un caso evidente di truffa, ogni ul­teriore disamina appare superflua. Con uno stratagemma pal­mare il ricorrente ha indotto la controparte a un atto pregiudizievole del proprio patrimonio, ovvero a procuragli merce a credito. Dilungarsi oltre non avrebbe senso.

                                    3.   Il ricorrente nega di avere agito intenzionalmente e di avere mira­to a un indebito profitto al momento di inviare la falsa ricevuta postale. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quel che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 126 I 53 consid. 3a pag. 63. 125 I 195 consid. 2b pag. 197), che vincola la Corte di cassazione e di revisione penale. Il relativo apprezzamento quindi può essere criticato solo per arbitrio (sopra, consid. 1).                                        

                                          a)  Il primo giudice ha accertato che l'imputato ammetteva di ave­re inteso muovere la ditta venditrice, con l'invio del fax, alla relativa disposizione patrimoniale (sentenza, pag. 10). Egli sapeva che la predetta disposizione avrebbe costituito un atto pregiudizievole per la fornitrice, anche se solo transitoriamente, essendo consapevole che il pagamento da parte della __________ sarebbe avvenuto solo in seguito, giacché la ditta da lui rappresentata si trovava in stato di illiquidità. L'imputato aveva preventivato dipoi la possibilità di non riuscire a pagare subito la merce e aveva assunto il rischio, onde un dolo per lo meno eventuale (sentenza, pag. 10). Il giudice di merito ha accertato altresì che l'imputato ha agito per procacciare alla __________, di cui era azionista, un indebito profitto. La confezione e l'invio della ricevuta postale falsificata erano finalizzate invero a entrare in possesso il più presto possibile di merce che altrimenti non sarebbe stato possibile ottenere. Consegnando a sua volta i beni ordinati convinta che fossero stati pagati, la venditrice ha subìto un danno. Il versamento, avvenuto parecchi mesi dopo, non estingueva il reato. Costituiva se mai un elemento ai fini della commisurazione della pena (art. 63 CP). Per finire, il primo giudice ha considerato decisivo che con il falso documentale il ricorrente si proponeva di procurare alla sua ditta valori patrimoniali non altrimenti conseguibili, eludendo il pagamento anticipato ch'egli era ben consapevole di non  poter ottemperare (sentenza, pag. 10 seg.).

b)     Il ricorrente insiste nell'asserire di non avere voluto ingannare né recare danno alcuno, né procacciare indebito profitto di sorta alla __________. Nel motivare la propria tesi egli si avvale però di argomenti appellatori, limitandosi a contrapporre alla sentenza impugnata il proprio accertamento dei fatti e la sua personale valutazione delle prove, senza dimostrare alcun arbitrio per quanto riguarda gli accertamenti del primo giudice sull'aspetto soggettivo della fattispecie. Impostato come un atto di appello, per altro con argomenti ai limiti del pretesto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

                                    4.   Il ricorrente insorge pure contro la condanna per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), facendo valere che anche in questo caso fanno difetto gli elementi soggettivi del reato (intenzione di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto) per le motivazioni esposte in precedenza. Già si è sottolineata però l'infruttuosità di argomenti simili. In proposito è appena il caso di rinviare al consid. 20 della sentenza impugnata.

                                    5.   Se ne conclude che, in quanto ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              

                                    1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                    2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia        fr. 700.–

                                          b) spese                          fr. 100.–

                                                                                   fr. 800.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione

                                – __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona,

                                         –  Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

–   Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

–  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

–  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

–  __________.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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