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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.07.2003 17.2003.16

11 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,072 mots·~15 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2003.16

Lugano 11 luglio 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 aprile 203 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 14 marzo 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   In virtù di un contratto di locazione stipulato con __________, rappresentata dalla __________, __________ e __________ hanno occupato per un certo periodo l'appartamento n. __________ al secondo piano di uno stabile deno­minato __________, raggiungibile percorrendo una scala comune di colore verde scuro utilizzata anche da altri inquilini. Il palazzo è suddiviso in otto settori tinteggiati in modo diverso, ciascuno collegato a una scala comune di accesso. A causa di importanti tracce di umidità riscontrate nell'appartamen­to, locatrice e conduttori hanno fissato un sopralluogo per le ore 11.00 del 28 febbraio 2002. All'incontro erano presenti __________, suo fratello __________ e __________, quest'ultima in rappresentanza della __________.

                                  B.   Su quanto è accaduto in quell'occasione le versioni divergono. __________ ha sostenuto di essere stata ricevuta verso le ore 11.00 sulla soglia dell'appartamento da __________ e da suo fratello __________, il quale si era presentato come avvocato e ave­va subito alzato la voce non appena lei aveva fatto notare che essi erano gli unici inquilini del palazzo a lamentarsi. E siccome il colloquio era trasceso in insulti, essa se n'era andata subito. __________ ha ammesso che __________ si era presentata alle ore 11.00, affermando però che mentre questa si trovava nell'atrio dell'appartamento ed egli cercava di mostrare le macchie di muf­fa, si era sentito minacciare la disdetta del contratto di locazione, al che era intervenuto il fratello che aveva invitato la donna ad andarsene. Visto che costei indugiava, __________ – sempre secondo la versione di __________ – ha det­to che avrebbe chiamato la polizia. __________ si è quindi allontanata, ridendosela e minacciando conseguenze. __________ ha dichiarato di ricordare che il tutto è av­venuto alle ore 11.00 precise del 28 marzo 2002, che egli era giunto a casa del fratello alle ore 10.50 e che __________ aveva inveito subito contro quest'ultimo, contestando i difetti. Ha dichiarato di ricordare altresì che proprio durante quel sopralluogo egli aveva avuto modo di udire all'esterno dell'appartamento un diverbio tra due uomini, avvenuto in lingua tedesca, costellato di ingiurie e di parole poco edificanti.

                                         Un'inquilina dello stabile, __________, ha riferito a sua volta di avere sentito quella mattina, poco dopo le ore 10.30, che un acceso litigio era scoppiato tra un uomo e una donna, che in preda all'ira l'uomo aveva proferito la frase “Va' via, brüta troia” e che la donna era poi scesa dalla scala di colore marrone, dicendo “Me ne vado, ma non finisce qui”. Un'altra inquilina, __________, ha affermato di avere sentito verso le ore 10.30–10.45 la voce di un uomo rivolgere parole offensive a una donna, senza però aggiungere altro. __________ ha detto, da parte sua, di essersi trovata verso le ore 10.30–10.45 del 28 febbraio 2002 sotto il portico (aperto) di fronte alla scala marrone dello stabile, di avere sentito una voce maschile affermare “Io pago l'affitto, non concedo a nessuno di entrare nel mio appartamento”, poi la voce di una donna rispondere che lei doveva eseguire un controllo dell'appartamento, in seguito ancora l'uomo che rideva e proferiva insulti come “troia” e “puttana”. __________ ha soggiunto di avere notato una donna anziana – riconosciuta poi nella persona di __________ – scendere la scala marrone ed esclamare, prima di lasciare i luoghi, “Io vado via, ma non finisce qui!”.

                                  C.   In esito a una querela sporta da __________, con decreto di accusa del 25 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di ingiuria per avere, quel 28 febbraio 2002 a __________, offeso l'onore della querelante tacciandola con di epiteti come “troia”, “puttana” e “brüta lögia”. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 300.–. Al decreto di accusa __________ ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 14 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di pena, mentre ha rinviato __________, costituitasi parte civile, a far valere le sue pretese di risarcimento davanti al foro competente.

                                  D.   Contro la predetta sentenza __________ ha inoltrato il 18 marzo 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 23 aprile successivo egli chiede la propria assoluzione o, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata. Con osservazioni del 15 maggio 2003 __________ propone di respingere il ricorso. Ad analoga conclusione giunge il Procuratore pubblico nel suo scrit­to del 20 maggio 2003.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, desti­tuito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                   2.   Il giudice della Pretura penale ha dato atto che in concreto nessuno dei testimoni cui era giunta eco del diverbio aveva formalmente riconosciuto nella persona dell'imputato l'autore delle ingiurie, ma che sufficienti elementi facevano convergere gli indizi sulla figura dell'opponente. In primo luogo egli ha rilevato che non era possibile credere al fratello dell'accusato quando asseriva di non avere visto __________ proferire alcuna ingiuria, non solo per lo stretto grado di parentela fra i due, ma anche perché __________ era stato denunciato anch'egli da __________ proprio in relazione al medesimo episodio (sentenza, pag. 8). Le dichiarazioni di __________ contrastavano inoltre con quel­le di tre altre persone indifferenti ai fatti, le quali avevano confermato di avere udito fra le ore 10.30 e 10.45 del 28 febbraio 2002 un uomo e una donna litigare, l'uomo rivolgendo alla don­na improperi come “puttana”, troia” e “bruta lögia” e la donna protestare per le aggressioni verbali, aggiungendo che la vicenda non sarebbe finita così (sentenza, pag. 8 seg.).

                                         A mente del primo giudice solo in teoria l'autore degli insulti poteva essere un estraneo, ove appena si consideri che in quel frangente __________ – la quale aveva assistito alla scena – aveva domandato al portinaio dello stabile chi fosse la donna, sentendosi rispondere che si trattava della responsabile della __________, presentatasi quel giorno dietro appuntamento con l'accusato (sentenza, pag. 9). La voce maschile che proferiva insulti alla donna notata sulle scale da __________ e da __________ non poteva dunque che essere quella di uno dei fratelli __________, i quali attendevano per l'appunto la rappresentante della locatrice. E, tra i due fratelli, la voce in questio­ne era senza dubbio quella dell'opponente, allora conduttore dell'appartamento, colui che si era rivolto alla donna dicendo che, in quanto soggetto che versava l'affitto, egli non permetteva a nessuno il diritto di varcare l'uscio di casa (sentenza, loc. cit.). Per di più – ha soggiunto il primo giudice – quel mattino del 28 febbraio 2002 nessuno ricordava di avere sentito altre grida, salvo un alterco in tedesco fra due uomini (sentenza, pag. 10). Infine l'affer­mazione della parte civile, secondo cui il fratello del ricorrente si era presentato come avvocato, era confermata da __________, la quale aveva riferito di avere sentito qualcuno dire che il fratello di __________ era un avvocato (sentenza, pag. 10).

                                   3.   Il ricorrente ricorda anzitutto che l'incontro fissato per le ore 11.00 è effettivamente avvenuto a quel momento, come ammet­te anche la parte civile, sicché le deposizioni di __________, __________ ed __________, le quali narravano di fatti intervenuti fra le ore 10.30 e le 10.45, risultano ininfluenti per il giudizio. Egli definisce quindi arbitrario e lesivo del principio in dubio pro reo imputargli i noti insulti, a maggior ragione ove si pensi che che nel suo interrogatorio del 6 aprile 2002 __________ ha attribuito la voce ingiuriosa a quella di un uomo che le sembrava anziano, circostanza che lo scagiona d'acchito, dato che egli ha solo 35 anni.

                                         a)    In realtà il primo giudice ha rammentato egli medesimo che tanto l'opponente quanto il fratello indicavano l'orario dell'incontro alle 11.00, mentre le testimoni situavano il diverbio un po' prima, tra le 10.30 e le 10.45 (sentenza, pag. 10). Quest'ultimo orario coincideva con quello indicato dalla denunciante (verso le 11.00). Se si pensa poi che il portinaio dello stabile ha riferito a __________ che quella mattina __________ era giunta a __________ proprio per incontrare __________ – ha continuato il primo giudice – un insulto da parte di un altro inquilino non entrava nemmeno in linea di conto (sentenza, pag. 10). Né l'orario dichiarato dai fratelli __________ appariva convincere. Se l'incontro fosse durato davvero 10 minuti e i due avessero lasciato l'appartamento 10 minuti dopo, come pretendeva __________, ovvero attorno alle 11.20, ben difficilmente quest'ultimo avrebbe potuto inviare alle 11.58 un fax alla __________ da __________, tenuto conto anche del tempo necessario per redigere la lettera. Verosimilmente l'incontro con __________ era dunque avvenuto prima, come avevano riferito le tre testimoni (sentenza, pag. 11).

                                         b)    Il ricorrente contesta quest'ultimo ragionamento, sostenendo che il fax è stato spedito non da __________, bensì da __________. Quand'anche ciò fosse, tuttavia, ciò non basta per dimostrare l'arbitrio in cui sarebbe caduto il primo giudice. Già si è accennato al fatto che, per essere annullata, una sentenza dev'essere arbitraria nel risultato, non solo nei motivi (sopra, consid. 1). E il ricorrente nulla eccepisce sull'insieme degli altri indizi addotti dal primo giudice a sostegno della propria persuasione. Egli non dimostra, in particolare, che siano ma­nifestamente insostenibili le conclusioni tratte dalla testimonianza di __________, la quale ha identificato in __________ la donna scesa irritata dalle scale dopo che lei aveva avuto modo di udire un diverbio (seguito da pesanti insulti) tra un uomo che faceva valere i propri diritti di inquilino e una donna che pretendeva di dovere eseguire un controllo dell'appartamento (sentenza impugnata, lett. L riferito alla deposizione della testimone in aula). Non mette in dubbio nemmeno che __________ abbia appreso dal portinaio del palazzo come quel­la mattina la donna fosse giunta a __________ solo per visitare l'appartamento dell'imputato.

                                                Obietta per vero, il ricorrente, che il primo giudice non avreb­be dovuto considerare le asserzioni del portinaio, ostandovi l'art. 134 cpv. 1 CPP (che ricalca l'art. 237 CPC), che impone ai testimoni di riferire su fatti cui hanno direttamente assistito e non su circostanze riferite da terzi, sottratte al contraddittorio. A prescindere dal fatto però che l'art. 134 cpv. 1 CPP non dispone quanto il ricorrente asserisce, non risulta che al dibattimento l'imputato abbia eccepito irregolarità di sor­ta, né che abbia reagito in qualche modo alla deposizione di __________, foss'anche solo chiedendo al giudice di non tenerne conto. Egli non può quindi dolersene ora (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Del resto, il primo giudice poteva accer­tare senza arbitrio che quella mattina __________ non aveva incontrato altri inquilini all'infuori del ricorrente fondandosi proprio sulla deposizione di __________, la quale ha dichiarato che, giunta in fondo alle scale, la donna aveva abbandonato i luoghi immediatamente (sentenza, pag. 5). Avesse avuto il diverbio con un altro conduttore prima di incontrare __________, mal si comprenderebbe inoltre per quali ragioni essa addebiti gli insulti – sentiti dalle testimoni – al ricorrente. Sotto questo profilo nulla adombra una denuncia mendace. L'immediata reazione di lei (la querela porta la data del 28 febbraio 2002: act. 1) induce se mai a ritenere il contrario.

                                   4.   Nel seguito del memoriale il ricorrente torna sull'ora dell'incontro, ma non apporta elementi atti a sostanziare il preteso arbitrio. In altri termini, egli non dimostra la manifesta insostenibilità della conclusione del giudice della Pretura penale, fondata su una va­lutazione complessiva delle risultanze processuali da cui si evince che la persona vista scendere le scale proveniva dall'appartamento del ricorrente, che quella persona intendeva ispezionare i vani, che la lite con gli insulti percepiti dalle tre testimoni potevano solo avere avuto luogo nella circostanze enunciate dalla parte civile, senza riguardo ai dettagli rilevati nel ricorso, per altro chiariti da __________ al dibattimento (sentenza, pag. 5, 6 e 10).

                                   5.   Al primo giudice il ricorrente rimprovera di essere incorso in un ulteriore arbitrio correlando le deposizioni delle tre testimoni con quanto era accaduto nel suo appartamento, sebbene __________ ed __________ avessero riferito di avere visto __________ scendere dalla scala di colore marrone. Dato che egli abitava il settore verde scuro, per lasciare i luoghi la parte civile avrebbe dovuto prendere per forza la scala marrone, ciò che però non è avvenuto.

                                         a)    Anche su questo punto il primo giudice non ha trascurato il problema, rilevando che effettivamente le testimoni __________ e __________ avevano riferito agli inquirenti quanto affermava il ricorrente. Per finire tuttavia egli ha considerato l'incongruen­za trascurabile, ricordando che al dibattimento __________ aveva comunque riferito chiaramente che gli insulti rivolti alla donna che scendeva le scale provenivano senza dubbio dal vano comune relazionato all'appartamento dell'imputato. Né la testimone era in grado di ricordare tutti i colori della scale comuni, colori che per di più possono anche confondersi, il verde scuro richiamando il marrone, specie per chi ricorda a distanza di tempo. Decisivo, ha concluso il primo giudice, è che al dibattimento la testimone abbia saputo ricordare con precisione quale fosse la scala d'accesso all'appartamento del ricorrente (sentenza, pag. 12).

                                         b)    Incombeva di nuovo al ricorrente dimostrare l'arbitrarietà della citata conclusione. Invece egli si esaurisce in considerazioni e riflessioni appellatorie, inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. Data la chiarezza della fattispecie, il primo giudice non ha violato i diritti di parte nemmeno rifiutando il 28 marzo 2002 il sopralluogo chiesto dall'opponente. Nulla di concreto induceva difatti a mettere seriamente in discussione la testimonianza di __________, salvo la questione legata al colore delle scale. Tanto meno ove si pensi che la di lei testimonianza riporta un particolare ricordato anche da __________ nel suo fax del 28 febbraio 2003 alla __________, ossia che __________ non aveva ispezionato l'appartamento proprio perché diffidata ad andarsene dai fratelli __________.

                                   6.   Il ricorrente assevera dopoi che l'accertamento secondo cui suo fratello si sarebbe fatto passare per avvocato, come confermava __________, è gratuita, suo fratello non essendo affatto un legale. La testimone può quindi avere confuso quanto da lei visto e udito quella mattina con quanto le ha riferito la querelante in un incontro successivo. Manifestamente appellatoria, la critica non può trovare spazio in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Inammissibile, essa sfugge perciò a un esame di merito.

                                   7.   Secondo il ricorrente le prove a suo carico non consentono in ogni modo di sopprimere quel ragionevole dubbio che oggettivamente sussiste. Egli deve perciò essere prosciolto In applicazione del principio in dubio pro reo. Ora, tale principio è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patti ONU. Esso disciplina sia la valutazione della prove sia il riparto dell'onore probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, ossia all'argomento oggetto del ricorso, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una versione più sfavorevole all'imputato quando, a una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il principio non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a, pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38), Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata dl divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41). Nella fattispecie non è però possibile affermare che il giudice della Pretura penale ha condannato il ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza. Anche sotto questo aspetto il ricorso risulta perciò privo di consistenza.

                                   8.   Dato quanto precede, nella misura in cui è sufficientemente motivato il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________, la quale ha formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un avvocato, un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr.      900.–

                                         b) spese                            fr.      100.–

                                                                                    fr.   1'000.–

                                         sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –    __________;

                                         –    avv. __________;

                                         –    Procuratore pubblico __________;

                                         –    Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;

                                         –    Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –    Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                         –    Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;

                                         –    __________ (parte civile);

                                         –    avv. __________ (rappresentante di parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           La segretaria

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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