Incarto n. 17.2002.75 17.2002.76 17.2002.77
Lugano 30 dicembre 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
__________ – il 9 dicembre 2002 (inc. 17.2002.76) da __________ (patrocinata dall'avv. __________) e – il 16 dicembre 2002 (inc. 17.2002.77) da __________ (patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 29 ottobre 2002 della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di __________, (patrocinato dagli avvocati __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del Procuratore pubblico;
2. Se dev'essere accolto il ricorso di __________;
3. Se dev'essere accolto il ricorso di __________;
4. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere e di tentata coazione sessuale. Essa ha accertato che, la mattina del 16 ottobre 1995, l'imputato aveva compiuto la congiunzione carnale con __________, nel di lui studio medico in via __________, conoscendo e sfruttando l'inettitudine a resistere della paziente che era appena stata sottoposta a gastroscopia e si trovava ancora sotto l'influsso del “Dormicum” somministratole per via endovenosa in vista dell'intervento. La Corte ha accertato inoltre che la mattina del 21 marzo 1995 l'imputato aveva tentato di costringere la paziente __________ (nata __________), ancora lievemente inebetita per gli effetti residui della somministrazione endovenosa del “Dormicum” eseguita per sottoporla a gastroscopia, a farsi toccare i genitali. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 2 anni di detenzione e all'interdizione dall'esercizio della professione per due anni. Sospeso condizionalmente quest'ultimo provvedimento con un periodo di prova di 3 anni, essa ha condannato inoltre l'imputato a versare a __________ fr. 25'000.– di indennità e fr. 85'000.– per ripetibili, come pure a __________ fr. 10'000.– di indennità e fr. 20'000.– per ripetibili.
B. Contro tale sentenza __________ aveva inoltrato il 3 aprile 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 13 maggio successivo, egli aveva chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio o quanto meno, in subordine, la riforma della sentenza impugnata nel senso di proscioglierlo da ogni imputazione. Con osservazioni del 31 maggio 2001 il Procuratore pubblico aveva proposto di respingere il ricorso. Identica conclusione avevano formulato le parti civili __________ e __________ nelle loro osservazioni del 5 e del 15 giugno 2001. Al pubblico dibattimento del 7 novembre 2001 il ricorrente, il Procuratore pubblico e le parti civili si erano confermate nelle rispettive richieste.
C. Statuendo l'8 novembre 2001, la Corte di cassazione e di revisione penale aveva parzialmente accolto, in quanto ammissibile e non divenuto privo di oggetto, il ricorso e prosciolto l'imputato dall'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti di __________. Riguardo all'accusa di atti sessuali con persona incapace di discernimento e inetta a resistere nei confronti di __________, essa aveva rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, essenzialmente per ulteriori accertamenti su quanto fosse accaduto la mattina del 21 ottobre 1995 (inc. 17.2001.31).
D. __________ aveva impugnato il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di tentata coazione sessuale con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di confermare – nella misura in cui la concerneva – la sentenza emanata dalla Corte delle assise correzionali; in via subordine essa aveva postulato il rinvio degli atti alla Corte di cassazione e di revisione penale per una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Con sentenza del 30 luglio 2002 il Tribunale federale aveva accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata nella misura proscioglieva l'imputato dall'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti della ricorrente e rinviato gli atti alla Corte di cassazione e di revisione penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Statuendo nuovamente il 13 agosto 2002, la Corte di cassazione e di revisione penale aveva annullato la sentenza di assise e rinviato a sua volta la causa a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi anche sull'imputazione di coazione sessuale nei confronti di __________ (inc. 17.2002.53).
E. Nel frattempo, il 25 febbraio 2002 (quando era ancora pendente il ricorso di diritto pubblico di __________), il giudice delegato a presiedere la nuova Corte delle assise correzionali aveva convocato le parti a un'udienza per circoscrivere, nella misura del possibile, il materiale processuale in vista del futuro dibattimento, in particolare mediante il recupero delle deposizioni dei testimoni e dei periti sentiti nel primo processo. Avendo le parti espresso il loro consenso (classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”, doc. _), agli atti del processo era stato assunto il verbale del precedente processo, contenente – tra l'altro – le verbalizzazioni effettuate in quella occasione. Quanto a eventuali nuove prove, il Procuratore pubblico aveva chiesto un sopralluogo nello studio dell'accusato in via __________, oltre a due perizie, l'una volta a stabilire la durata di un intervento di gastroscopia e l'altra intesa a sapere se esistesse una pulsione che potesse spingere un uomo a congiungere carnalmente con una donna addormentata, e l'audizione della parte civile __________ (doc. _).
F. Il 27 agosto 2002 aveva avuto luogo il sorteggio degli assessori giurati, dopo di che al Procuratore pubblico e ai difensori era stato assegnato un termine di 3 giorni per procedere alla cancellazione degli assessori giurati soprannumerari, termine confermato dal presidente della Corte delle assise correzionali nonostante gli scritti del 27 e 30 agosto 2002 dei patrocinatore dell'accusato (act. TPC 10 e 11). Il 4 settembre successivo l'accusato era insorto alla Camera dei ricorsi penali, lamentando una violazione dei propri diritti per l'impossibilità di esercitare con conoscenza di causa il diritto di cancellare gli assessori giurati non graditi, stante l'impossibilità di avere un contatto diretto con le persone sorteggiate nel corso di una pubblica udienza da indire a tale scopo (act. TPC 15). Con sentenza del 20 settembre 2002 la Camera dei ricorsi penali aveva respinto il gravame (act. TPC. 27). Contro tale decisione l'accusato aveva introdotto un ricorso di diritto pubblico dell'8 ottobre 2002 al Tribunale federale (act. TPC 42), al quale con decreto del 16 ottobre 2002 il presidente della I Corte di diritto pubblico aveva rifiutato l'effetto sospensivo (act. TPC 49).
G. Tra gli assessori giurati figurava __________, il cui nome non era stato cancellato. Il 10 settembre 2002 il Procuratore pubblico aveva nondimeno presentato un'istanza di ricusazione nei di lei confronti, ritenendo a suo carico un fondato dubbio di parzialità per il motivo che suo marito, il giornalista __________, avrebbe espresso al momento del primo processo un'opinione innocentista, sicché essa – dato il vincolo matrimoniale – avrebbe potuto essere stata influenzata. L'istanza è stata respinta dal presidente della Corte delle assise correzionali con decisione del 25 settembre 2002 (act. TPC 29). La parte civile __________, che aveva chiesto l'accoglimento dell'istanza, aveva impugnato tale decisione con ricorso di diritto pubblico del 15 ottobre 2002 al Tribunale federale (act. TPC 47), chiedendo il conferimento dell'effetto sospensivo. Anche in tal caso il presidente della I Corte di diritto pubblico ha respinto la richiesta con decreto del giorno successivo (act. TPC 50). Il pubblico dibattimento era pertanto cominciato alla data prevista, ossia il 21 ottobre 2002. Frattanto, l'8 ottobre 2002, il presidente della Corte delle assise correzionali aveva respinto le richieste di prove peritali formulate a suo tempo del Procuratore pubblico, mentre aveva accolta la richiesta di audizione di __________; inoltre egli aveva eseguito il 16 ottobre 2002 alle ore 10.00, corrispondenti alle ore 9.00 del 16 ottobre 1995, il sopralluogo nello studio medico di __________ sollecitato dal Procuratore pubblico.
H. Con sentenza del 29 ottobre 2002 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha prosciolto __________ sia dall'imputazione di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, sia dall'imputazione di tentata coazione sessuale. Contro tale sentenza il Procuratore pubblico, __________ e __________ hanno inoltrato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei loro memoriali del 6, 9 e 16 dicembre 2002 essi chiedono:
– il Procuratore pubblico: la riforma della sentenza impugnata nel senso di riconoscere l'imputato colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere e di tentata coazione sessuale, con relativa condanna a 2 anni di reclusione e all'interdizione dall'esercizio della professione di medico per 3 anni (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni) e al pagamento di fr. 129'190.80 alla parte civile __________, oltre che di fr. 45'143.80 alla parte civile __________; in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio;
– __________: il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso che, in riforma della sentenza impugnata, l'accusato sia condannato per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere;
– __________: la riforma della sentenza impugnata nel senso di riconoscere l'imputato autore colpevole di tentata coazione, con relativa condanna a una pena detentiva, alla pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio della professione di medico e al pagamento di fr. 45'143.95, di cui fr. 35'143.95 per spese e di fr. 10'000.– per torto morale; in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio.
Nelle sue osservazioni del 23 gennaio 2003 __________ propone di respingere tutti i ricorsi. Con osservazioni dell'8 gennaio 2003 __________ postula invece l'accoglimento dei ricorsi presentati sia dal Procuratore pubblico sia da __________. Quest'ultima è rimasta silente, né il Procuratore pubblico ha formulato osservazioni ai ricorsi delle due parti civili.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura ai sensi dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con i rinvii).
I. Sul ricorso del Procuratore pubblico contro il proscioglimento dall'accusa di tentata coazione sessuale
2. Secondo il Procuratore pubblico, nel prosciogliere l'accusato dall'accusa di tentata coazione sessuale e di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere la Corte delle assise correzionali sarebbe caduta in arbitrio per non avere correttamente applicato i rigorosi criteri metodologici di valutazione delle prove e di accertamento dei fatti necessari nell'ambito di un processo indiziario come quello in esame.
a) Nella sentenza del 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali aveva ritenuto __________ credibile, dato il suo racconto lineare, dettagliato e privo di fronzoli, tanto più che la donna non aveva motivo per dichiarare il falso. Inoltre tale racconto risultava confortato da altri indizi, tra cui la sua immediata reazione e le conseguenze psichiche subite. Dalla cartella clinica risultava infatti che essa si era recata dal suo medico di famiglia (il dott. __________), al quale sosteneva di avere raccontato quanto accadutole nello studio dell'imputato, lo stesso giorno della gastroscopia e che il suo medico le aveva diagnosticato, circa un mese più tardi, una sindrome ansiosa depressiva. I testi dott. __________ (suo nuovo gastroenterologo) e __________, collaboratrice del dott. __________, avevano confermato che __________ non voleva più tornare dall'accusato per altri controlli e pretendeva di cambiare specialista. Anche le testimonianze delle altre collaboratrici del dott. __________, seppur generiche nella descrizione dei fatti litigiosi, avvaloravano la denuncia della paziente. Dalle deposizioni di medici e di altre pazienti emergeva dipoi che la molestia – non solo verbale – rientrava nelle abitudini dell'accusato. Infine la Corte di assise aveva escluso che il racconto della donna fosse riconducibile a una fantasia sessuale provocata dalla somministrazione del “Dormicum” (sentenza citata, pag. 61 segg.).
b) Statuendo l'8 novembre 2001 sul ricorso dell'accusato contro tale sentenza, questa Corte aveva ritenuto di poco peso che __________ si fosse recata dal medico di famiglia lo stesso giorno dei fatti, subito dopo la gastroscopia, dal momento che la donna non aveva preteso di esservi andata per denunciare la prevaricazione. Essa aveva poi soggiunto che dagli atti, contrariamente a quanto rilevava la prima Corte, non risultava un nesso tra lo stato depressivo diagnosticato alla donna un mese più tardi e il preteso abuso sessuale, la presunta vittima avendo riconosciuto di essere già stata “piuttosto depressa” per motivi familiari quand'era stata visitata dall'accusato. Questa Corte aveva pertanto concluso che, a meno di cadere in arbitrio, la Corte di merito non poteva dedurre alcunché di affidabile dalle annotazioni del dott. __________ nella cartella clinica. Arbitrario appariva anche l'accertamento, secondo cui il dott. __________ aveva discusso del sopruso dinanzi alla donna con la sua assistente __________. Quanto alle dichiarazioni delle collaboratrici del medico di famiglia, pur rafforzando l'opinione secondo cui l'accusato fosse effettivamente trasceso in comportamenti lesivi dell'integrità sessuale della paziente, esse non erano sufficientemente precise sul fatto incriminato, né consentivano di determinarsi sulla sua intensità. E le deposizioni delle ex pazienti non permettevano di trarre conclusioni significative, tant'è che nemmeno il Procuratore pubblico aveva ritenuto di dovere procedere nei confronti dell'imputato per simili episodi.
Ciò premesso, questa Corte aveva concluso che la Corte di assise si era sospinta in arbitrio ritenendo la versione della presunta vittima, a svariati mesi di distanza dai fatti e in circostanze singolari, sorretta da sufficienti indizi, quanto meno nella misura in cui la donna incolpava l'accusato di aver cercato di costringerla con la forza a toccargli i genitali. Se mai le risultanze del processo avrebbero consentito di ritenere, senza trascendere in arbitrio, che quella mattina l'accusato aveva molestato sessualmente la paziente. Accertando che questi si era spinto oltre, la Corte di merito aveva manifestamente ecceduto il suo potere di apprezzamento, poiché aveva accreditato la versione della denunciante senza disporre di seri riscontri che la suffragassero. Vista l'incertezza della fattispecie e tenuto conto del ritardo con cui la presunta vittima aveva denunciato il caso, si sarebbe almeno dovuto derubricare il reato in quello – meno grave – di molestie sessuali (inc. 17.2001.31, pag. 63 segg.).
c) Nell'accogliere il ricorso di diritto pubblico presentato da __________ contro quest'ultima sentenza, il Tribunale federale ha dato atto che a ragione questa Corte aveva ravvisato arbitrio nell'accertamento secondo cui sussisteva connessione tra il preteso abuso sessuale e gli scompensi psichici manifestatisi più tardi dalla presunta vittima, come pure nell'accertamento secondo cui il dott. __________ aveva discusso della prevaricazione con la sua assistente __________ dinanzi alla paziente. Tuttavia esso non ha condiviso l'apprezzamento stando al quale appariva di poco peso che la donna si fosse recata dal dott. __________ (cui avrebbe riferito dell'accaduto) lo stesso giorno della gastroscopia, dal momento che l'interessata non pretendeva di essere andata da quel medico solo per lamentarsi dell'accaduto. Dalla deposizione dell'aiuto medico __________ – ha rilevato il Tribunale federale – risultava che, probabilmente quello stesso 21 marzo 1995, __________ era stata da lei per una fisioterapia e che in quell'occasione aveva accennato ad approcci da parte del gastroenterologo. Inoltre l'aiuto medico __________ aveva riferito, pur senza ricordare l'esatta circostanza e se ciò fosse avvenuto in presenza della presunta vittima, che il dott. __________ le aveva parlato, senza entrare nei dettagli, di approcci di carattere sessuale subiti dalla paziente e della necessità di trovarle un nuovo specialista.
Il Tribunale federale ha per finire stabilito che, salvo cadere in arbitrio, non si poteva disconoscere l'asserita immediata reazione della presunta vittima presso il suo medico di famiglia, anche perché la Corte di cassazione e di revisione penale non aveva mancato di accennare, ritenendolo un fattore d'incertezza, proprio a un ritardo della paziente nel denunciare l'abuso. Il Tribunale federale ha concluso perciò che, pure sulla reazione della presunta vittima presso il medico di famiglia si imponevano ulteriori accertamenti, in specie sulle circostanze della visita e sulla descrizione dell'abuso riferito dalla donna al dott. __________. Senza chiarire le circostanze in cui la presunta vittima si era recata dal medico di famiglia e sul colloquio con quest'ultimo, in altri termini, la Corte di cassazione e di revisione penale non poteva trascurare il fatto che ciò fosse avvenuto proprio il giorno della gastroscopia. Il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti a questa Corte perché appurasse se i nuovi accertamenti permettessero ancora di valutare nello stesso modo gli altri indizi e di giungere alle medesime conclusioni sull'intensità dell'abuso. Nell'ambito del nuovo giudizio la Corte di cassazione di revisione penale avrebbe dovuto considerare altresì che la prima Corte non aveva accertato i fatti litigiosi fondandosi essenzialmente e in modo determinante sulle deposizioni delle ex pazienti e dei medici, ma si era basata soprattutto sulla testimonianza della presunta vittima, ritenendola credibile, e aveva valutato la deposizione di lei nel quadro di un esame complessivo degli ulteriori elementi a disposizione, ancorché non rilevanti, per stabilire l'intensità degli atti incriminati. La Corte di cassazione di revisione penale non poteva considerare quest'ultimo fattore determinante senza confrontarsi prima con la deposizione della presunta vittima, ritenuta credibile dalla Corte di assise. Donde il rinvio degli atti per nuovi accertamenti e nuovo giudizio sull'accusa di tentata coazione sessuale. Con sentenza del 13 agosto 2002 questa Corte ha dato seguito alle indicazioni del Tribunale federale e, non potendo procedere essa medesima ai nuovi accertamenti sulla sola base degli atti, ha rinviato il caso a una nuova Corte delle assise correzionali.
d) Statuendo il 29 ottobre 2002, la nuova Corte delle assise correzionali ha anzitutto ricordato che la mattina del 21 marzo 1995 __________ si era recata nello studio dell'accusato per sottoporsi a una gastroscopia, inviatavi dal suo medico curante dott. __________, il quale sospettava un'ulcera nello stomaco della paziente. Ha ricordato altresì che la donna si era presentata il 4 dicembre 1995 al Ministero pubblico per confermare la denuncia sporta il 29 novembre precedente in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale. Ha quindi riportato la sua deposizione, nella quale essa riferiva che, durante il colloquio successivo alla gastroscopia, l'accusato le aveva comunicato l'esito delle analisi e aveva cominciato a molestarla con frasi scurrili. Nonostante l'invito a limitarsi agli aspetti medici, costui aveva persistito – secondo la donna –nel suo contegno sconveniente. Anzi, al momento di congedarla, alzatosi e uscito da dietro la scrivania, egli l'aveva presa per un polso, allontanandola dalla porta. Essa era riuscita a divincolarsi, ma il medico l'aveva afferrata di nuovo con forza al polso e, ingiungendole di non fare la difficile, aveva portato la mano di lei sopra i pantaloni, sul suo membro eretto. Quindi aveva sollevato la tunica corta che indossava e aveva tentato di farle infilare la mano nei propri pantaloni.
Al Procuratore pubblico __________ aveva poi raccontato di essersi fermata in un piccolo bar dietro lo stabile, in preda all'agitazione, e di avere raggiunto lo studio del dott. __________. Alle assistenti che si informavano come fosse andata la gastroscopia, essa aveva raccontato che le era stata effettivamente riscontrata un'ulcera. In seguito si sarebbe rivolta al dott. __________, domandandogli “dove diavolo mi aveva mandato, visto che il dr. __________ mi aveva persino messo le mani addosso”. Un'assistente l'aveva poi accompagnata nello studio del dott. __________, al quale essa aveva sommariamente narrato l'accaduto, dicendogli che l'accusato l'aveva trattata molto male, con volgarità, mettendole le mani addosso e aggiungendo che essa non sarebbe più tornata da quello specialista. il dott. __________ – sempre secondo la donna – aveva in un primo tempo cercato di sdrammatizzare, desistendo però di fronte all'ira della donna. __________ aveva dichiarato anche al Procuratore pubblico di avere raccontato nel corso di una successiva visita al dott. __________ (quando si trattava di fissare l'appuntamento con un altro gastroenterologo) altri particolari sull'accaduto, come quello di essere stata costretta con la forza dall'accusato a palpargli il pene. Anche al dott. __________, il quale aveva poi eseguito la gastroscopia di controllo, essa aveva raccontato che l'accusato le aveva messo le mani addosso, senza però entrare nei dettagli. Sollecitata dal Procuratore pubblico a spiegare come mai avesse atteso tanto prima di agire, __________ aveva risposto che non era sembrato opportuno procedere, visto che si trattava della sua parola contro quella del medico, precisando di avere trovato il coraggio di farsi avanti casualmente, solo dopo avere appreso della denuncia sporta da un'altra persona (sentenza, pag. 19 a 23).
Ricordato come tanto nel suo verbale di interrogatorio quanto al primo processo l'imputato avesse contestato ogni addebito (pag. 23 seg.), la Corte delle assise correzionali ha proceduto a una nuova valutazione della credibilità delle parti, con particolare riferimento all'intensità dell'asserito abuso. Essa ha sentito anzitutto il dott. __________, impossibilitato a deporre durante il primo processo, ricavandone un'impressione di notevole confusione, sia per il lungo tempo trascorso sia, verosimilmente, per i motivi di salute. Aiutandosi con la propria cartella medica – ha rilevato la Corte – il dott. __________ ha dapprima affermato con grande sicurezza che le non meglio precisate avances dell'imputato nei confronti di __________ consistevano nel fatto che costui avrebbe preso la mano della donna e si sarebbe toccato i pantaloni (nella zona dei genitali), fatto di cui egli era venuto a conoscenza il 5 maggio 1995 quando aveva fissato alla paziente un appuntamento con il dott. __________. Reso attento che nel verbale del 25 gennaio 1996 egli aveva riferito al Procuratore pubblico di non ricordare se la denunciante gli avesse raccontato i particolari dell'approccio dell'accusato, il testimone ha ammesso di non essere certo di quanto affermava e essere stato forse influenzato da quanto aveva sentito in seguito. Il dott. __________ ha poi dichiarato di avere avuto con la denunciante, prima del 1985, una relazione sentimentale durata lo spazio di una serata e di essere in cura dall'imputato fin dal 1985, tant'è che ancora il 26 maggio 2002 egli si era sottoposto a una colonscopia e che in quell'occasione l'imputato gli aveva chiesto di redigere uno scritto sul tema del processo, ciò che egli avrebbe fatto (sentenza, pag. 25).
Ritenuto che tale deposizione risulta per finire inutilizzabile, pur avendo consentito alla difesa il contraddittorio con il testimone (sentenza, pag. 25), la Corte delle assise correzionali ha rilevato che in aula l'imputato persisteva nel respingere ogni addebito di tentata coazione sessuale. La Corte si è quindi soffermata sulla deposizione di __________ al pubblico dibattimento, sottolineando come la denunciante abbia confermato, usando in parte le stesse parole, le circostanze della visita nello studio medico dell'imputato esposte nel verbale di denuncia (sentenza, pag. 27). La testimone ha poi dichiarato di avere raccontato l'accaduto quello stesso 21 marzo 1995 al dott. __________, precisandogli che l'imputato le aveva preso la mano per infilargliela nei pantaloni. Al che il dott. __________ aveva telefonato al prevenuto, parlando abbastanza a lungo in tedesco (lingua che lei non capiva), finché a un certo momento si era girato verso di lei ed era arrossito. La donna ha soggiunto di essere rimasta nello studio in attesa che arrivasse il fax sulla natura dell'ulcera, anche per sapere quali farmaci avrebbe dovuto procurarsi. Nell'attesa il dott. __________ aveva chiamato una sua collaboratrice, chiedendole di cercare un altro gastroenterologo, e a tale assistente egli aveva confidato che l'accusato voleva farsi infilare le mani della paziente nei pantaloni (sentenza, pag. 27). __________ ha dichiarato alla prima Corte di non essere riuscita a rimuovere i traumi di tale esperienza. Interrogata dalla difesa, essa ha specificato che la telefonata del dott. __________ al prevenuto è durata forse un quarto d'ora e ha ribadito di avere raccontato tutto l'accaduto nei dettagli al dott. __________. Ha nondimeno ammesso di avere riletto i verbali prima di testimoniare, tanto da star male, e di avere preparato la deposizione con il proprio avvocato. A questo punto, ha proseguito la prima Corte, __________ si è interrotta, apparentemente in preda a un malessere. Ripreso l'interrogatorio, la difesa le ha domandato se il suo legale le avesse detto che dichiarare di avere raccontato tutto al dott. __________ poteva essere importante. La teste ha rifiutato di rispondere (sentenza, pag. 28).
e) Secondo la Corte di assise il racconto iniziale della testimone è all'apparenza convincente. Sufficientemente dettagliato, esso illustra lo stato dei luoghi e le procedure in uso presso lo studio dell'accusato. Anche la descrizione delle molestie verbali e del tentativo di coazione – ha continuato la Corte – appare verosimile, né vi è apparente motivo per cui la denunciante avrebbe dovuto deporre il falso. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto nondimeno che la mera verosimiglianza non basti per pronunciare un giudizio di colpevolezza. Occorre altresì che – da un lato – il racconto della vittima trovi conforto nel maggior numero possibile di riscontri oggettivi e che – dall'altro – il comportamento di lei rimanga coerente per tutta la durata del procedimento. Tali requisiti fanno difetto, per la Corte, nel caso in esame (sentenza, pag. 28).
La prima incongruenza su cui ha posto l'accento la Corte consiste nell'apparente mancanza di reazione immediata al momento dell'aggressione, dovendosi ragionevolmente presumere che una paziente oppostasi con energia avrebbe gridato o almeno alzato il tono della voce o avrebbe abbandonato lo studio in modo precipitoso, rumoroso o con fare adirato, magari inveendo contro il medico, così da essere notata dalle assistenti. La stessa denunciante ammetteva invece di essere uscita quasi di corsa e, probabilmente, senza salutare nessuno (sentenza, pag. 28 seg.). Quanto alla reazione che la donna avrebbe avuto in presenza del medico di famiglia dott. __________, la prima Corte l'ha considerata potenzialmente significativa ai fini di una valutazione d'insieme (sentenza, pag. 29). Sta di fatto però che le deposizioni iniziali della denunciante e del dott. __________ concordavano nel senso che la donna non era entrata nei particolari, ma si era limitata a dolersi di essere stata offesa, di avere subìto avances e che le erano state messe le mani addosso. Sempre nel suo primo racconto al Procuratore pubblico, __________ aveva sostenuto di avere detto alle collaboratrici del medico che l'accusato le aveva – appunto – messo le mani addosso, ma le collaboratrici non avevano confermato. Tanto meno l'una o l'altra di esse ricordava di avere sentito parlare quel 21 marzo 1995 di una mano portata con la forza sui pantaloni dell'accusato o del tentativo, da parte di quest'ultimo, di obbligare la donna a infilargli la mano nei pantaloni (sentenza, pag. 29 seg.).
Accertato che il 21 marzo 1995 la denunciante non ha descritto al dott. __________ o alle collaboratrici di lui il comportamento dell'imputato, la Corte di assise non ha mancato di sottolineare la stranezza di un simile atteggiamento, giacché quanto più grave sarebbe stato il comportamento dell'accusato, tanto maggiore sarebbe stata l'esigenza di raccontare i dettagli al dott. __________, amico di lunga data. Né la reticenza poteva ricondursi a giustificato pudore, poiché in tal caso la denunciante avrebbe taciuto del tutto (sentenza, pag. 30). Anzi, la Corte ha dato atto di non capire il motivo per cui la donna avesse accennato genericamente ad avances o al fatto delle “mani addosso”, ma non avesse menzionato la ben più grave coazione. Del resto, quanto più clamoroso sarebbe stato il racconto della denunciante, tanto maggiore sarebbe stata la possibilità che gli interlocutori ne serbassero un ricordo preciso, ciò che invece non è avvenuto (sentenza, loc. cit.). Certo, inizialmente la donna aveva affermato di avere precisato al dott. __________ i dettagli dell'aggressione nel corso di una visita successiva, ma il dott. __________ non aveva confermato ciò nel suo verbale del 25 gennaio 1996. Anche tale particolare deponeva contro la tesi dell'avvenuto racconto, poiché un fatto di simile gravità avrebbe verosimilmente dovuto colpire il dott. __________, oltretutto rimproverato dalla paziente per la scelta del gastroenterologo (sentenza, pag. 30 seg.).
La Corte di merito si è soffermata anche sulla circostanza che __________ non aveva denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia perché temeva di non essere creduta. Seppure concepibile dal suo lato soggettivo – essa ha rilevato – l'atteggiamento denota, oltre che sfiducia nel sistema giudiziario ticinese, un risvolto utilitaristico mal conciliabile con il sentimento di chi ha patito un'offesa tanto grave da risentirne i postumi a distanza d'anni. Nemmeno l'altro motivo addotto, ossia quello di essersi decisa a sporgere denuncia per sostenere __________ è sembrato alla Corte convincente. Al contrario: esso è apparso irrazionale, data la gravità ben diversa dei reati che entravano in considerazione (sentenza, pag. 31).
Perplessità finanche maggiori ha poi espresso la Corte di assise in relazione alla testimonianza della denunciante in aula, che ha destato nei giudici una pessima impressione. Intanto la Corte ha manifestato sorpresa per la precisione quasi letterale con cui la testimone ha confermato il verbale di denuncia, ciò che la donna riconduceva al fatto di avere letto molte volte i verbali in suo possesso, ma anche a quello di avere preparato la deposizione insieme con il proprio legale. Altro motivo di perplessità ha individuato la Corte nell'enfatica affermazione della denunciante, che si definiva ancora adirata, addolorata e intensamente sofferente per l'accaduto. Pur con tutto il rispetto, i primi giudici non hanno ritenuto verosimile che una persona di normale sensibilità possa, a oltre sette anni e mezzo dai fatti, lamentare ancora traumi. Anche perché l'offesa aveva limitato solo fino a un certo punto la sua facoltà di autodeterminazione in materia sessuale, per tacere del fatto che la stessa denunciante ha ripetutamente lavorato in ambienti in cui di fatto si esercitava la prostituzione. Analoghi dubbi – ha proseguito la Corte – valgono anche per l'affermazione proferita dalla denunciante al primo processo, quando essa ha preteso di sentirsi tuttora depressa per l'accaduto e per quanto l'accusato aveva dichiarato nei propri verbali, mentre la depressione andava ricollegata se mai a problemi coniugali (sentenza, pag. 31 seg.).
Quanto ha definitivamente scosso la fiducia della Corte nella testimone sono state però le chiare e – per i giudici – non casuali incongruenze non solo con precedenti dichiarazioni, ma anche con dichiarazioni del dott. __________ e di __________. La testimone si diceva certa, in effetti, di avere riferito immediatamente al dott. __________ che l'accusato le aveva preso una mano, tentando di infilarsela nei pantaloni, e che il dott. __________ aveva riferito il particolare a una delle sue collaboratrici, incaricata di trovare un altro specialista. La Corte ha ritenuto non casuale che tale particolare – privo di ogni conferma – riguardi proprio l'intensità della reazione all'abuso subìto, tema la cui rilevanza era stata espressamente posta in luce dalla Corte di cassazione e di revisione penale. Tant'è che la donna, presa da malore (vero o simulato), non ha voluto rispondere alla domanda della difesa, la quale intendeva sapere se il suo legale le avesse detto che dichiarare di avere raccontato tutto al dott. __________ poteva essere importante. La discrepanza – ha proseguito la Corte di assise – non può perciò essere attribuita a confusione o a un problema di memoria, ma indiziava un concreto rischio di manipolazione. Quanto alla telefonata che secondo la denunciante il dott. __________ avrebbe fatto quella mattina all'accusato, nel suo verbale del 26 gennaio 1996 il dott. __________ la metteva in relazione unicamente alla diagnosi. Ora, se tempestivamente comunicata dalla denunciante, almeno l'esistenza della telefonata sarebbe stata verosimilmente accertabile per mezzo di tabulati telefonici, mentre al momento della denuncia la donna non aveva chiesto verifica alcuna. Su quanto la testimone ha dichiarato al dibattimento planava perciò il sospetto di una deposizione destinata a rafforzare la credibilità delle dichiarazioni precedenti (sentenza, pag. 31 a 33). In definitiva, ha concluso la Corte di assise, l'apparente credibilità del racconto iniziale della denunciante è stata gravemente compromessa – per un verso – dalla mancanza di sufficienti elementi oggettivi a conforto e – per altro verso – dal deliberato cambiamento di versione su dati essenziali. Dal secondo processo la credibilità di __________ è uscita dunque, per i giudici, assai ridimensionata (sentenza, pag. 33).
Né la Corte di assise ha ritenuto più credibile, d'altro canto, l'imputato, il quale asseriva che nulla era accaduto la mattina di quel 21 marzo 1995. Le rimostranze della donna nei confronti del dott. __________ dimostravano con tutta evidenza che qualche cosa era successo. Probabilmente l'imputato aveva espresso all'indirizzo della paziente l'apprezzamento riferito dalla donna (“una che la dava via più delle altre”), sentendosi autorizzato, com'era già accaduto con altre pazienti, a tentare un approccio greve e dozzinale, sicuramente punibile a norma dell'art. 198 CP. Il che appariva compatibile anche con il quadro della sua personalità emerso dai racconti sentiti al primo processo. Per ritenere che l'imputato fosse trasceso in un tentativo di coazione sessuale occorrevano però ben altri riscontri. Donde il proscioglimento dalla relativa accusa, se non altro in virtù del principio in dubio pro reo (sentenza, pag. 33 seg.).
3. Il Procuratore pubblico si duole che la Corte di assise, pur accertando come l'accusato fosse incline ad approcci lesivi dell'integrità e della libertà sessuale di talune sue pazienti, come la sua versione sui fatti fosse menzognera, come una molestia sessuale in danno di __________ sia comunque avvenuta, ha ritenuto di credere a metà alla denunciante, senza nemmeno tentare di spiegare per quale ragione essa avrebbe raccontato il vero nel riferire una lesione della sua integrità sessuale ad opera dell'accusato, ma avrebbe poi mentito nel descriverne le modalità. Così facendo – egli sostiene – i primi giudice sono trascesi in arbitrio, poiché hanno ripercorso in sostanza la strada seguita la prima volta dalla Corte di cassazione e di revisione penale. La tesi sfiora il pretesto. In realtà la Corte di assise non ha fatto altro che ottemperare a quanto le si chiedeva, ovvero di approfondire la reazione della donna dopo il preteso abuso, in particolare al cospetto del dott. __________, non potendosi scartare l'ipotesi che la visita al medico di famiglia fosse correlata anche a tale circostanza. Giacché il Tribunale federale non aveva ritenuto ancora decisivo il fatto che la Corte di assise che aveva statuito nel primo processo fosse effettivamente caduta in arbitrio stabilendo che la depressione lamentata dalla denunciante era collegata a quanto capitatole nello studio medico dell'accusato e accertando che il dott. __________ aveva discusso della prevaricazione con la sua assistente di fronte alla denunciante, come pure il fatto che i comportamenti denunciati da altre pazienti e dal dott. __________ ricordano molestie sessuali e non atti coattivi (sentenza 1P.19/2002, pag. 7 e 9). In altri termini, secondo il Tribunale federale, il racconto della denunciante non poteva essere valutato senza analizzare compiutamente la reazione della vittima, in specie durante la visita al medico di famiglia e al momento della descrizione del preteso abuso. Solo a quel momento sarebbe stato possibile stabilire se gli altri indizi – di per sé non decisivi – potesse essere apprezzati nello stesso modo. E proprio perché tutto dipendeva, per finire, dalla credibilità della vittima, occorreva valutare con attenzione la fedefacenza della deposizione. È quanto precisamente ha fatto la Corte di assise nell'ambito del secondo processo.
4. Il ricorrente si diffonde altresì sulle considerazioni che hanno indotto i primi giudici a dubitare della vittima, pur definendo verosimile il suo racconto. Egli sottolinea che la donna non è stata creduta solo perché non avrebbe reagito immediatamente all'aggressione, perché non avrebbe tenuto un comportamento coerente su tutto l'arco del procedimento, perché ha reso al dibattimento una deposizione fin troppo precisa, perché sarebbe incorsa in asserite incongruenze, perché non sarebbe entrata nei particolari davanti al medico di famiglia, perché non avrebbe giustificato in modo convincente il ritardo della denuncia e perché avrebbe manifestato a distanza d'anni sentimenti di rabbia e di dolore ormai esagerati.
a) Per quanto riguarda la mancata reazione all'offesa nello studio dell'imputato, il Procuratore pubblico rimprovera alla Corte di merito di essere caduta in arbitrio trascurando che nelle sue dichiarazioni la vittima ha affermato di essere stata colta da paura e di essersi perciò data alla fuga. Salvo elementi concreti suscettibili di contraddire tale versione, i primi giudici non potevano scostarsene. Ora, come si è visto, la Corte ha valutato la fattispecie in modo diverso. Essa ha ritenuto verosimile che, di fronte a una simile aggressione, una donna che si sarebbe opposta con veemenza (come pretendeva di avere fatto la denunciante), avrebbe almeno alzato il tono della voce o sarebbe uscita dallo studio privato del medico in modo precipitoso, rumoroso, in preda all'ira, e sarebbe stata notata dal personale. Invece la denunciante stessa negava di avere reagito come ci si sarebbe potuti attendere da una persona spaventata o addirittura sconvolta, limitandosi a dire di essere uscita dallo studio “quasi di corsa”, probabilmente senza salutare nessuno (sentenza, pag. 28 seg.). Tali considerazioni potranno forse apparire opinabili, ma nel risultato non sono arbitrarie, ove appena si pensi che, comunque sia, il mero fatto di avere abbandonato lo studio medico a passo lesto, pressoché inosservata, non esclude la pretesa aggressione, ma non basta lontanamente a indiziarla. Soggiunge il Procuratore pubblico che l'opinione della Corte di assise è conseguente a un'idea precostituita, secondo cui le donne vittime di violenza sessuale devono per forza reagire urlando o alzando il tono della voce. La Corte avrebbe negletto arbitrariamente dipoi il contesto della visita, sfociata nella diagnosi di un'ulcera allo stomaco, come pure il fatto che altre pazienti hanno denunciato prevaricazioni senza essere state capaci di gridare. Rimane nondimeno la circostanza che, se la credibilità della denunciante non esce inficiata dal predetto comportamento (per vero anodino), nemmeno ne esce corroborata. Si aggiunga del resto che, in ogni modo, nel valutare l'attendibilità di lei la prima Corte ha attribuito poco peso al comportamento predetto.
b) Circa l'incoerenza della donna, con riferimento alle modalità della sua deposizione al pubblico dibattimento, soprattutto per quanto avrebbe riferito al dott. __________ e alle sue collaboratrici, il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte di avere valutato unilateralmente le prove. Pur ritenendo comprensibile e giustificato sottoporre ad attenta disamina la versione dei fatti fornita da vittime in procedimenti penali del genere, il Procuratore pubblico assevera che non si può ignorare, salvo cadere in arbitrio, né l'effetto del tempo sui ricordi, né l'importanza oggettiva e soggettiva dei dettagli sui quali si richiede precisione e costanza. Se è perciò preferibile – prosegue il ricorrente – una certa precisione sulle circostanze del reato, ben diverso è il discorso sugli aspetti secondari come la cronologia e i particolari raccontati successivamente a terze persone. Pretendere che una vittima descriva in modo preciso e costante in corso d'inchiesta l'abuso subìto può essere pericoloso, ma dovuto e quindi accettato; non lo è invece pretendere che essa ricordi a distanza di mesi o anni quali termini essa abbia usato nell'una o nell'altra circostanza con l'una o con l'altra persona per descrivere l'abuso. Con il trascorrere del tempo, sempre secondo il ricorrente, è inevitabile che emergano piccole contraddizioni. Aspetti del genere non possono perciò essere ignorati senza incorrere in arbitrio.
Nel caso specifico le cosiddette incongruenze rilevate dalla prima Corte si riferiscono proprio, secondo il Procuratore pubblico, ad aspetti marginali e facilmente confondibili raffrontando il contenuto di un verbale d'interrogatorio reso 9 mesi dopo i fatti con un'audizione di 7 anni dopo. In realtà la presunta vittima ha sempre raccontato di essersi recata dal dott. __________ quello stesso giorno e di avere lamentato con il medico e con le sue collaboratrici quanto era accaduto. È quel che conta nella fattispecie. Poco importano l'estensione esatta data al racconto e il momento in cui sono stati forniti maggiori dettagli al dott. __________. D'altro canto l'idea espressa nella sentenza, secondo cui la denunciante ha modificato la propria versione al dibattimento con scopi manipolatori, preparando col suo patrocinatore la deposizione per adeguarla al giudizio di rinvio, è assurda, dato che il 21 marzo 1995 la denunciante si è davvero recata dal dott. __________ lamentandosi del comportamento dell'accusato, che in quell'occasione o in occasioni successive la paziente ha espresso al medico il tipo di prevaricazione subìta e che il suo racconto appare credibile.
Sui primi due aspetti – continua il Procuratore pubblico – __________ aveva già dato risposte esaurienti, indicando sia di essersi lamentata subito, sia di avere – in una visita successiva – detto al dott. __________ che l'accusato aveva tentato di costringerla a toccargli il membro. L'unico accertamento non arbitrario che la Corte di merito avrebbe potuto trarre dalla novità contenuta nella deposizione in aula dalla donna è che su certi punti – secondari – aveva a distanza di anni essa un ricordo diverso e lo ha voluto esprimere anche contro il proprio interesse. D'altra parte, che sia difficile ricordare sempre la cronologia dei discorsi fatti con una persona quando con la stessa si è affrontato a più riprese il medesimo tema, traspare anche dalla deposizione del dott. __________, il quale ha indicato di non poter dire esattamente in quale colloquio fosse stata detta l'una o l'altra cosa. Per quanto riguarda poi la telefonata tra il dott. __________ e l'accusato, al quale ha assistito la denunciante, il fatto che tale colloquio non sia stato menzionato ancora non significa che esso non fosse avvenuto.
Il memoriale denota al riguardo chiara indole appellatoria, estranea a un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il Procuratore pubblico si rivolge a questa Corte come se essa fosse provvista di pieno potere cognitivo anche nella valutazione delle prove. Egli tenta di ripristinare la credibilità della denunciante, fortemente pregiudicata dalla deposizione al secondo processo, ma così facendo egli si sospinge oltre i limiti di un ricorso per cassazione. Né si può affermare che la Corte di assise sia trascesa in arbitrio per avere ritenuto incoerente la denunciante, la quale ribadiva con insistenza in aula di avere raccontato subito nei dettagli al dott. __________ quanto le era occorso nello studio dell'imputato, il quale a sua volta aveva riferito l'accaduto a una sua assistente in sua presenza, senza che essa medesima avesse prospettato ciò nel proprio interrogatorio del dicembre 1995 e senza che ciò fosse stato confermato dal dott. __________ nel relativo interrogatorio del gennaio 1996 o in aula. Al dibattimento il dott. __________ ha confermato infatti quanto aveva dichiarato nel suo primo verbale istruttorio, quando aveva parlato di avances e di “mani addosso”. Ancor meno condivisibile risulta la censura di arbitrio rivolta alla constatazione della prima Corte, la quale ha accertato che in vista del secondo processo la testimone aveva preparato l'escussione con il proprio legale, e che alla domanda volta ad accertare se il suo legale le avesse detto che dichiarare di avere raccontato tutto al dott. __________ poteva essere importante, la teste ha rifiutato di rispondere. E neppure si ravvisa arbitrio nel ritenere poco verosimile che a distanza di sette anni e mezzo sussistessero traumi riconducibili all'offesa. Le forzature della denunciante al secondo processo sono del resto palesi. Insistere sulla credibilità della vittima nelle condizioni descritte è infruttuoso.
Il Procuratore pubblico ribadisce che la prima Corte ha valutato unilateralmente le prove richiamando le deposizioni delle collaboratrici del dott. __________, cui __________ avrebbe manifestato il proprio sdegno, rilevando che esse hanno pur sempre fornito una versione compatibile con quanto riferito dalla denunciante. Se non che, come questa Corte aveva già rilevato nella sua sentenza dell'8 novembre 2001 senza essere smentita al riguardo dal Tribunale federale, tali deposizioni non consentono di trarre significative conclusioni sull'intensità del preteso abuso. Certo, il Procuratore pubblico critica di nuovo la prima Corte per avere attribuito importanza al fatto che la denunciante non avrebbe riferito subito al dott. __________ i dettagli dell'aggressione, ma una volta ancora egli perde di vista il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale nel vagliare questioni di fatto e di valutazione delle prove. Nella misura in cui è ammissibile, in proposito il ricorso manca perciò di consistenza.
c) Riferendosi alla tardiva denuncia dell'abuso all'autorità, il Procuratore pubblico fa carico alla prima Corte di avere ancora una volta interpretato in modo unilaterale e contrario al senso comune i comportamenti e le affermazioni della vittima per sminuirne ad ogni costo la credibilità. Decisiva è – egli rileva – la circostanza che __________ si sia lamentata dell'accaduto con altre persone, tanto più che le vittime di abusi sessuali sono restie nel denunciare l'autore. A torto quindi il modo di comportarsi della denunciante non meriterebbe tutela poiché denoterebbe sfiducia nelle istituzioni e altrettanto arbitrario è ritenere non convincente o addirittura irrazionale per avere sporto denuncia soltanto in un secondo tempo, a sostegno dell'altra vittima, della cui denuncia essa ha appreso soltanto in seguito. Anzi, avendo l'altra paziente subìto un'offesa analoga, essa poteva concretamente pensare che facendo luce su entrambi gli episodi si accertasse la verità.
Su questo punto la sentenza impugnata è invero discutibile, ma non ancora arbitraria. Non bisogna dimenticare in effetti che la mancata denuncia immediata alla polizia è stata ritenuta insolita – e quindi sospetta – dalla prima Corte perché __________ sosteneva di avere sofferto un'offesa tale da risentirne i postumi ancora a distanza di anni. Il che non è manifestamente insostenibile. Quanto alla giustificazione di avere trovato il coraggio di procedere contro l'accusato dopo avere appreso della denuncia di un'altra donna e di essersi attivata per solidarietà verso l'altra vittima, i primi giudici hanno considerato tale circostanza poco convincente perché, trattandosi di reati diversi per gravità, la denuncia non giovava all'altra causa. Al contrario: secondo la Corte di assise non si poteva escludere che __________ tentasse di trarre sostegno per sé dalla successiva denuncia di un abuso ben più grave di quello in suo danno. Nemmeno tali considerazioni appaiono manifestamente insostenibili, ove si consideri anche che più avanti la Corte di assise non ha mancato di rilevare come la denunciante abbia asserito di avere raccontato al dott. __________ il preteso tentativo di coazione sessuale, mentre che in precedenza essa si era limitata a riferire dell'accaduto in termini generici, parlando solo di avances e di “mani addosso”.
d) Il Procuratore pubblico insorge anche contro le considerazioni che hanno indotto la prima Corte a concludere che __________ abbia dato una pessima impressione per avere affermato in aula di essere ancora turbata da quanto occorsole nello studio medico dell'accusato. Che in passato essa abbia lavorato come cameriera in locali notturni – egli soggiunge – non poteva infirmare la credibilità dell'affermazione, e a poco rileva che l'offesa subìta non ne avesse coartato gravemente la libera determinazione nella sfera sessuale. In realtà il ricorso per cassazione si esaurisce una volta di più in un atto di appello. Oltre a ciò, il Procuratore pubblico trascura che la credibilità di __________ è risultata incrinata in modo preponderante da chiare e non casuali incongruenze con precedenti sue dichiarazioni, come pure con dichiarazioni del dott. __________ e della collaboratrice __________, per tacere del fatto che le incongruenze vertevano proprio sull'intensità della sua reazione all'abuso subìto, ossia sul tema del rinvio disposto da questa Corte.
A scuotere la credibilità della testimone è stata pure la constatazione che costei aveva preparato la deposizione dopo avere riletto i verbali istruttori e dopo averne discusso con il proprio legale, rifiutando poi di rispondere in aula quando la difesa intendeva approfondire la questione. Il Procuratore pubblico non si confronta con tali circostanze, limitandosi per finire a dolersi che i primi giudici non abbiano ritenuto __________ credibile almeno al 90% e, in particolare, per non avere spiegato come mai la denunciante avrebbe detto in parte il vero e in parte il falso, ma l'argomento è specioso. Compito della Corte di assise era di stabilire, alla luce degli accertamenti richiesti dal Tribunale federale, se la denunciante potesse essere creduta anche quando incolpava l'accusato di un reato più grave di quello che – secondo la Corte di cassazione e di revisione penale – risultava più verosimile, tenuto conto dei pochi riscontri certi. Dopo avere nuovamente escusso la denunciante e dopo avere sentito il dott. __________ in aula, valutate le risultanze, la Corte di merito ha risposto negativamente al quesito con argomenti che sfuggono a censure di arbitrio. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico contro il proscioglimento dall'accusa di tentata coazione sessuale dev'essere disatteso.
II. Sul ricorso di __________ contro il proscioglimento dall'accusa di tentata coazione sessuale
5. Nelle sue osservazioni al ricorso l'imputato richiama un suo scritto del 17 dicembre 2002 a questa Corte nel quale egli si poneva interrogativi in relazione al fatto che, stando a un articolo di giornale, il patrocinatore della ricorrente aveva introdotto il ricorso il 16 dicembre 2002, avendo ritirato alla posta il plico raccomandato contenente la sentenza di assise (intimatagli il 18 novembre 2002) solo dopo vari giorni di giacenza. Ricordato che un analogo episodio si era verificato con l'altro legale di parte civile nella procedura di ricorso culminata con sentenza dell'8 novembre 2001, egli chiedeva a questa Corte, prima di intimare il ricorso, di interpellare il patrocinatore in questione per sapere come mai quegli avesse lasciato in giacenza il plico raccomandato, se nel periodo in questione egli avesse ritirato normalmente altra corrispondenza, se prima del ritiro della sentenza egli avesse avuto modo di prenderne cognizione e se, nel caso in cui il ricorso non fosse stato redatto da lui personalmente, l'estensore fosse una parte processuale che avesse potuto disporre della sentenza di assise già il 19 novembre 2001.
Senza dar seguito alla lettera, il presidente di questa Corte ha intimato il ricorso alle parti per osservazioni il 2 gennaio 2003. Nelle sue osservazioni l'imputato ha poi rinunciato a sollevare violazioni di procedura. A ragione. In DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata (art. 124 cpv. 1 CPC, cui rinvia l'art. 7 CPP) si reputa notificata al momento in cui è consegnata al destinatario, oppure – se non è stato possibile recapitare l'atto – alla scadenza dei sette giorni durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario potesse aspettarsi la notifica (cfr. anche DTF 123 II 493). Nella fattispecie risulta dalla documentazione postale acclusa al ricorso che la raccomandata contenente la sentenza di assise è giunta alla posta di __________ il 19 dicembre 2002 e che lì è rimasta in giacenza fino al 25 dicembre successivo, quando è stata ritirata. L'intimazione è perciò avvenuta a quel momento. Tutto il resto non importa. Ne segue che il termine di venti giorni per introdurre ricorso per cassazione (art. 289 cpv. 2 CPP) è cominciato a decorrere il giorno successivo e sarebbe scaduto il 15 dicembre 2002. Trattandosi di un giorno festivo, la scadenza è stata riportata all'indomani, lunedì 16 dicembre 2002 (art. 20 cpv. 3 CPC). Presentato quel giorno, il ricorso in esame è dunque tempestivo.
6. La ricorrente fa valere anzitutto che la Corte di assise ha ritenuto credibili i racconti di altre pazienti vittime di molestie, nonostante i dinieghi dell'imputato. Dalla descrizione rilasciata da una di loro, __________, risulta che anche lei, in sostanziale analogia a quanto accaduto alla ricorrente, era stata cinta con le braccia dall'accusato, ma era riuscita a divincolarsi. Dalle dichiarazioni del dott. __________ si evince altresì che una sua paziente si era presentata da lui risentita, perché offesa e quasi minacciata nella sua integrità dal comportamento del gastroenterologo. E al dott. __________ quella paziente era sembrata sconvolta, essendo stata cinta da un abbraccio a tergo mentre stava lasciando lo studio dell'imputato. La ricorrente sottolinea che tali episodi sono molto significativi e sostanzialmente simili a quanto le è capitato la mattina del 21 marzo 1995. Si tratta di comportamenti che si sospingono oltre la molestia verbale o fisica, da essa denunciati e patiti.
Trascura la ricorrente che nella sua prima sentenza questa Corte aveva già esaminato la questione. Aveva rilevato allora che, non essendo stata chiarita l'esatta dinamica dei fatti durante la visita di __________ e quali atti sarebbero stati suscettibili di integrare gli estremi dell'art. 189 CP, non era possibile trarre conclusioni affidabili dai racconti di lei o di altre presunte vittime, in ogni caso non sotto il profilo dell'art. 189 CP, tanto meno considerando che il Procuratore pubblico non aveva ritenuto di procedere contro l'imputato per (tentata) coazione sessuale (sentenza dell'8 novembre 2002, consid. 29f). Nella sua sentenza di rinvio il Tribunale federale aveva poi soggiunto che le deposizioni delle altre ex pazienti e dei dottori __________ e __________ non permettevano di per sé di stabilire l'intensità degli atti incriminati, dalle medesime non potendosi desumere in che misura l'accusato avrebbe violato l'integrità sessuale della denunciante (sentenza, pag. 9). Insistere genericamente su questo argomento è perciò fuori luogo e fuori tema, il motivo che ha indotto il Tribunale federale a rinviare gli atti a una nuova Corte per nuovo giudizio consistendo nella necessità di approfondire la credibilità della presunta vittima alla luce della sua reazione, rispettivamente delle sue confidenze al dott. __________.
7. La ricorrente riporta quanto da lei dichiarato al Procuratore pubblico nel verbale del 5 dicembre 1995 e assevera che il suo racconto palesa sostanziale analogia con quanto hanno riferito __________ e il dott. __________. Dal richiamo però la ricorrente non trae alcuna conclusione. Così com'è formulato, il ricorso sfugge perciò a un esame di merito e va dichiarato irricevibile. La ricorrente ricorda pure che i primi giudici hanno accertato come sin dal primo momento l'accusato non soltanto avesse negato le molestie, ma anche l'accusa più grave di tentata coazione sessuale, al punto da reputarlo non credibile. Con un argomento del genere essa si limita nondimeno a invocare una circostanza accertata nella sentenza di assise, ma non spiega perché essa le gioverebbe. Nemmeno al proposito il ricorso è quindi ammissibile.
8. Assevera la ricorrente che la prima Corte ha definito il suo racconto iniziale convincente, sufficientemente dettagliato, riconoscendo inoltre che la descrizione delle molestie e del tentativo di coazione appariva verosimile, non sussistendo per altro alcun motivo apparente che avrebbe dovuto indurla a deporre il falso. La ricorrente ribadisce poi quanto ha addotto il Tribunale federale, secondo cui le difficoltà probatorie, generalmente riscontrabili nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale, possono sovente rendere decisive – in mancanza di prove dirette – le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte. Ne deduce, la ricorrente, che la Corte di assise avrebbe dovuto decidere sulla base degli indizi di cui disponeva, posto che l'accusato aveva interesse a presentare i fatti sotto una luce a lui più favorevole. A maggior ragione considerando che per la stessa Corte di assise qualche cosa di anomalo a lei era effettivamente successo, salvo poi applicare il principio in dubio pro reo ancorché le dichiarazioni dell'imputato andassero valutate con prudenza. Eppure proprio i primi giudici hanno rilevato che l'accusato mentiva proditoriamente su tutta la linea. Ora, a prescindere dal fatto che ancora una volta la ricorrente non trae conclusioni dal suo esposto, limitandosi in pratica a rievocare circostanze, valutazioni e conclusioni della prima Corte senza nemmeno pretendere che essa sarebbe incorsa in arbitrio, nel suo memoriale essa dimentica completamente l'altra faccia della medaglia, ossia i motivi in base ai quali i primi giudici, eseguiti gli accertamenti richiesti dal Tribunale federale, hanno ridimensionato la sua credibilità. Tutto ciò tradisce una volta di più la chiara inammissibilità del ricorso.
9. Stando alla ricorrente, la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio ponendo in dubbio la sua credibilità per non avere essa reagito subito all'abuso in modo determinato, gridando o almeno alzando il tono della voce oppure uscendo dallo studio in modo precipitoso, rumoroso o in preda all'ira, magari inveendo, così da essere notata dal personale medico. Se non che – essa obietta –reazione vi fu, poiché essa si è diretta a passo di corsa verso l'uscita, colta da paura e sotto shock. L'argomentazione è manifestamente appellatoria e come tale inidonea a sostanziare una censura di arbitrio. Si rinvia in ogni modo a quanto si è già spiegato trattando il parallelo ricorso del Procuratore pubblico (consid. 4a).
10. Per quanto attiene alla sua reazione, la ricorrente definisce arbitrario asserire che dalla cartella clinica del dott. __________ non emergerebbe nulla a sostegno della sua versione, mentre da quel documento risulta che essa ha raggiunto lo studio di quel medico proprio il 21 marzo 1995. Ciò confermerebbe sia l'appuntamento con il medico di famiglia, sia quanto riferito dall'aiuto medico e fisioterapista __________ per l'appuntamento di fisioterapia. La critica cade nel vuoto, poiché i primi giudici non hanno affatto messo in dubbio che __________ si sia recata dal datt. __________ il giorno stesso in cui avrebbe subìto l'abuso. Anzi, approfondendo gli accertamenti nel senso inteso dal Tribunale federale, il presidente della Corte ha interrogato la ricorrente proprio sul colloquio avuto con il dott. __________ e con le sue collaboratici. Circa la cartella clinica, la prima Corte si è limitata a rilevare che essa non consentiva di stabilire una relazione tra il preteso abuso e le depressioni ricordate dalla Corte di merito nel primo processo. Nient'altro.
La ricorrente invoca poi la testimonianza dell'aiuto medico __________, dalla quale risulta come lei abbia raccontato che in occasione della visita gastroscopica l'accusato aveva tentato approcci. Ancora una volta però i primi giudici non hanno revocato in dubbio la circostanza come tale. Il problema è in realtà di sapere – come ha già rilevato questa Corte nella sentenza dell'8 novembre 2001 – se la ricorrente avesse raccontato alla fisioterapista di avere subito l'abuso. Secondo la ricorrente, la Corte di assise è caduta in arbitrio, poiché dopo avere dato atto che __________ si ricordava di avere sentito lamentele quel 21 marzo 1995, è giunta ugualmente alla conclusione che in definitiva nessuno ricordava di avere inteso parlare quel 21 marzo 1995 di una mano portata con forza sui pantaloni dell'accusato o infilata negli stessi. Per contro, sostiene la ricorrente, il dott. __________ ha indicato durante la sua deposizione che le non meglio precisate avances commesse dall'imputato si riconducevano proprio all'essersi fatto toccare i pantaloni. Su ciò la prima Corte ha sorvolato, ritenendo la deposizione inutilizzabile anche per la malattia del teste.
Il ricorso non manca di disinvoltura, giacché alla Corte di merito il testimone è apparso quanto mai confuso. Dopo avere affermato con grande sicurezza invero che le non meglio precisate avances dell'accusato consistevano nell'aver preso la mano della donna e di essersi fatto toccare i genitali, messo di fronte all'evidenza che nel verbale del 25 gennaio 1996 egli non aveva detto ciò, il dott. __________ – ha specificato la Corte di assise – aveva dichiarato di non potersi dire certo della propria affermazione, ammettendo di essere forse stato influenzato da quanto aveva sentito in seguito. Pretendere di essere creduta sulla base di una testimonianza del genere rasenta la temerarietà, tanto più dopo avere riconosciuto di avere riletto i verbali istruttori, di avere preparato la deposizione con il proprio legale e dopo avere rifiutato di rispondere alla domanda volta a sapere se l'avvocato della denunciante avesse detto alla medesima che affermare di avere raccontato al dott. __________ i particolari dell'abuso poteva essere importante. La ricorrente opina, certo, che una sua reazione è comunque intervenuta, come risulta dal verbale 25 gennaio 1996 in cui il dott. __________ riferiva di avances e dell'irritazione da lei manifestata, analogamente a quanto avevano raccontato altre pazienti e il dott. __________. Tale blanda reazione indizia tuttavia, come si è già detto, una molestia sessuale e non una coazione vera e propria. La ricorrente asserisce che, chiamato a esprimersi sulle avances dell'imputato nei confronti di lei, il dott. __________ ha confermato come queste consistessero nel fatto da lei denunciato al Procuratore pubblico. Siffatta affermazione non trova riscontro però nel verbale del 25 gennaio 1995, in cui il dott. __________ ha dichiarato anzi che la denunciante non gli ha narrato particolari circa il tipo di avance, rispettivamente su che cosa intendesse con la locuzione “mettere le mani addosso”. La ricorrente insiste nel ricordare anche altre affermazioni del dott. __________, ma non sostanzia alcun arbitrio e nulla adduce che possa far apparire manifestamente insostenibile il convincimento dei primi giudici, stando ai quali la ricorrente ha suscitato una pessima impressione in aula, soprattutto per il tentativo di far credere di avere confidato sin dall'inizio al dott. __________ il tentativo di coazione sessuale descritto poi nella denuncia penale.
11. La ricorrente critica la prima Corte per avere riconosciuto come indizio a suo favore il fatto di essersi recata quello stesso 21 marzo 1995 nello studio del dott. __________, salvo sminuire arbitrariamente poi la portata di tale indizio con l'argomento che esso non accreditava l'intero racconto, ma solo il fatto che qualche cosa di anomalo doveva effettivamente essere accaduto. In realtà l'interessata disconosce che altre considerazioni hanno nuociuto alla sua credibilità, come il tentativo di inserire nella testimonianza al processo elementi non riferiti al dott. __________ né alle sue collaboratrici. La ricorrente si duole di arbitrio anche perché la prima Corte avrebbe ridimensionato il contenuto delle sue lamentele, pur avendo il dott. __________ dichiarato in aula che l'imputato aveva preso la mano di lei e si sarebbe toccato i pantaloni. A suo avviso è pertanto arbitrario l'assunto stando al quale essa sarebbe uscita dal primo processo ben peggio di come vi era entrata, non avendo lei cambiato versione, ma solo fornito ulteriori dettagli. Così argomentando essa dimentica una volta ancora però di essere stata smentita su tutta la linea quando pretendeva di avere immediatamente riferito al dott. __________ e alle sua collaboratrici i dettagli evocati al dibattimento. Invero la ricorrente reputa ininfluente il fatto di avere riletto i verbali prima di deporre, definendo il fatto normale, tanto più che essa non ha mutato versione. Se non che, la sua credibilità è stata scossa non solo o non tanto perché essa aveva riletto i verbali predibattimentali, ma soprattutto perché essa aveva preparato la deposizione con il proprio avvocato, rifiutando di rispondere quando è stata invitata a precisare se le fosse stato detto che insistere sul fatto di avere descritto l'accaduto al dott. __________ poteva essere importante. La ricorrente ribadisce la linearità della sua versione, tenuto conto delle espressioni ricordate dal dott. __________ (“Ma si può sapere dove diavolo mi ha mandato?”, “Mi ha trattata molto male, mi ha messo le mani addosso”). Senza cadere in arbitrio la prima Corte poteva ritenere tuttavia che essa avesse inserito nella propria testimonianza particolari che il 21 marzo 1995 essa non aveva riferito.
12. A parere della ricorrente i primi giudici sarebbero caduti di nuovo in arbitrio ritenendo che quanto più grave sarebbe stato il comportamento dell'accusato, tanto più grande sarebbe stata l'esigenza di esplicitarlo al dott. __________, con il quale essa aveva rapporti di amicizia. Pure arbitrariamente la Corte di assise avrebbe ritenuto quindi che la reticenza non si riconduceva a pudore. Nel motivare la critica la ricorrente trascura però il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale nell'ambito di un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Le argomentazioni addotte sono di palmare indole appellatoria e, improponibili, sfuggono a ulteriore disamina. Per la ricorrente è pure arbitrario, poiché in contrasto con le affermazioni del dott. __________ e di __________, l'assunto della Corte di assise, secondo cui quanto più clamoroso fosse stato il racconto di lei, tanto più preciso sarebbe stato il ricordo serbato dagli interlocutori. A torto. Già si è visto che verso questi ultimi la denunciante si è espressa in termini ben più sfumati di quelli asseriti, di modo che la critica cade nel vuoto. Infine la ricorrente sostiene che il fatto di non avere denunciato immediatamente il gastroenterologo non può essere ritenuto rilevante, a meno di sconfinare nell'arbitrio. Perché l'opinione della Corte sarebbe arbitraria, però, la ricorrente non spiega. Ancora una volta di conseguenza il ricorso si dimostra carente di motivazione.
13. La ricorrente si diffonde in seguito sulle considerazioni che hanno indotto la prima Corte a ritenere irrazionale e poco convincente la tardività della denuncia, affermando che nel marzo del 1995 essa soffriva di depressione. Se non che, al momento di spiegare perché avesse esitato nello sporgere denuncia, l'interessata non aveva addotto un motivo del genere. La questione appare per di più di scarsa importanza, visto che la pessima impressione destata dall'interessata nella prima Corte si ricollega alle chiare e non casuali incongruenze con le sue precedenti dichiarazioni, come pure con quelle del dott. __________ e di __________ (sentenza, pag. 32). Certo, a sfavore della ricorrente hanno militato anche altre circostanze (accertate senza arbitrio dalla prima Corte), come i traumi ormai poco credibili dopo il lungo tempo trascorso. Quanto ha più nuociuto alla credibilità di lei, in ogni modo, è stato il maldestro tentativo di rettificare precedenti dichiarazioni. Il resto, pur senza essere irrilevante, è passato in second'ordine. Se ne conclude, in ultima analisi, che nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso dell'interessata manca di consistenza.
III. Sul ricorso del Procuratore pubblico contro il proscioglimento dall'accusa di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere
14. Il Procuratore pubblico si duole di arbitrio perché la Corte di merito avrebbe rifiutato di seguire l'unica metodologia fruttuosa nella ricostruzione dei fatti, negligendo un approccio complessivo che avrebbe consentito di valutare la credibilità delle rispettive versioni attraverso la verifica con punti di riscontro realmente accertati o accertabili, e discutendo infine eventuali aspetti discordanti in modo da giungere a una conclusione fondata su fatti certi o quanto meno plausibili. Per contro, egli soggiunge, la prima Corte ha percorso altre vie, scegliendo di procedere prima a una disamina particolareggiata sui tempi contenente una mescolanza di certezze, ipotesi, approssimazioni e adattamenti tale da essere in realtà priva di qualsiasi fedefacenza, per poi riprendere i relativi risultati e accertare cose del tutto inverosimili, come una strana amnesia retrograda, ed escludere invece cose ben più probabili, come la collocazione dopo la somministrazione del “Dormicum” dei brandelli di memoria riferibili al rapporto sessuale, fino a invalidare la credibilità della vittima sulla base di tutto ciò.
L'argomentazione non giova al ricorso. Intanto gli accertamenti censurati dal Procuratore pubblico si riconducono all'esigenza posta da questa Corte con la sentenza di rinvio dell'8 novembre 2001, nell'intento di stabilire con la debita precisione quanto fosse capitato nei lassi di tempo in cui, stando a quanto aveva accertato la Corte di assise e sosteneva il Procuratore pubblico nel primo processo, la congiunzione carnale era stata consumata (con particolare riferimento all'intervallo fra le ore 9.58 e le 10.07). Occorreva approfondire in effetti se in quei periodi l'accusato avesse avuto il tempo materiale per compiere l'atto e se la paziente, fosse avvenuto l'amplesso dopo le ore 10.07, era ancora totalmente inetta a resistere. A prescindere da ciò, il ricorso del Procuratore pubblico è sotto ogni aspetto un memoriale di appello. In un ricorso per cassazione non basta prospettare una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, ancorché più idonea alla luce della delicata natura indiziaria del procedimento penale, tanto meno ove la prima Corte abbia dimostrato scrupolo, come nel caso specifico. Nella sentenza impugnata, invero, i giudici hanno ricostruito attentamente, minuto per minuto, quanto è accaduto nello studio dell'imputato la mattina del 16 ottobre 1995. Del resto, proprio gli accertamenti approssimativi scaturiti dal primo processo, anche a causa dell'imprecisa formulazione fattuale dell'atto di accusa e alle carenze istruttorie della fase prebattimentale, avevano indotto questa Corte a ordinare approfondimenti. Rimproverare alla Corte di assise soverchio zelo è quindi poco serio, ove appena si consideri che nemmeno al secondo processo il Procuratore pubblico è stato in grado di individuare con qualche certezza il momento del preteso abuso.
15. Secondo il Procuratore pubblico l'arbitraria metodologia seguita dalla Corte di merito si riscontra nella tentata ricostruzione degli orari e nelle conclusioni che ne sono tratte. Accertare che __________ sia giunta nello studio dell'accusato alle ore 9.05 o alle 9.06 fondandosi su una stima del dott. __________ (il quale l'aveva incontrata poco prima), accertare che essa se n'era andata dalla salita __________ fondandosi sui tempi medi necessari per raggiungere via __________ e sulle dichiarazioni dell'aiuto medico __________, significa – per il Procuratore pubblico – accampare false certezze. Ora, a tale proposito la Corte di assise ha rilevato anzitutto che le dichiarazioni di __________ sull'ora in cui essa aveva varcato la soglia dello studio medico non erano univoche. In un primo tempo essa aveva preteso di essere arrivata alle ore 9.00, in un secondo tempo alle 9.05 e in una terza occasione alle ore 9.10. La Corte di assise ha ritenuto perciò di far capo alla deposizione del dott. __________, il quale situava con precisione alle ore 8.55 o al massimo alle 8.56 l'incontro con l'amica sotto il di lei ufficio in salita __________. Preso congedo da lei nel giro di due o tre minuti, il dott. __________ aveva detto di ritenere che l'amica si fosse incamminata verso la via __________ non dopo le ore 8.58. Stimato in base a un accertamento della polizia cantonale in 7 o 8 muniti la durata del percorso tra la salita __________ e il palazzo di via __________ – ha soggiunto la prima Corte – __________ dev'essersi annunciata nello studio medico alle ore 9.05 o 9.06, ciò che collima con le dichiarazioni rese da __________ dopo avere riflettuto e parlato con le colleghe (sentenza, pag. 51).
Nel dissentire da tale conclusione il Procuratore pubblico sottolinea che il dott. __________ ha indicato un intervallo compreso tra le ore 8.58 e le 9.00, che il citato rapporto di polizia ha accertato un tempo di percorrenza compreso tra i 7 e i 10 muniti e che __________ ha riferito di un orario d'arrivo nello studio tra le ore 9.05 e le 9.15. Per tacere del fatto però che il ricorrente si avvale di argomenti appellatori (e quindi inammissibili), non è coerente criticare di arbitrio ricostruzioni orarie munito per munito, salvo poi fare altrettanto per sorreggere le proprie tesi. Oltre a ciò il Procuratore pubblico trascura che il noto rapporto di polizia stabilisce sì in 7–10 minuti il tempo di percorrenza tra la salita __________ e lo studio medico dell'imputato, ma che l'agente delegato ha soggiunto di avere personalmente impiegato 7 minuti e 20 secondi (dalle 10:15:00 alle 10:22:20) fino al palazzo di via __________, più 7–10 secondi per salire in studio. E nel suo verbale __________ non ha escluso che potessero essere proprio le ore 9.05 quando __________ è comparsa alla ricezione. Comunque sia, il ricorso risulta dunque sprovvisto di fondamento.
16. Sempre riferendosi agli orari, il Procuratore pubblico definisce inattendibile la sentenza impugnata anche per quanto riguarda il momento in cui __________ avrebbe avuto accesso allo studio privato dell'imputato e la durata della sua permanenza. Secondo la Corte di assise, al suo arrivo (ore 9.05) la paziente si è accomodata circa 5 minuti in sala di aspetto. Il gastroenterologo l'ha quindi accompagnata nel proprio studio privato alle ore 9.10, e lì la paziente sarebbe rimasta fino alle ore 9.29. Nel pervenire a tale conclusione la Corte non ha mancato di stupirsi per il fatto che il Procuratore pubblico abbia interrogato __________ sulla durata della sua permanenza nello studio privato del medico solo l'11 aprile 1997, in occasione di un confronto. Quanto all'affermazione della donna, che sosteneva di essere rimasta in quel locale non più di dieci minuti, i primi giudici l'hanno considerata inesatta. La telefonata che il medico aveva avuto con un dipendente del Garage __________, associata da __________ alla fine del colloquio, non si sa quando sia avvenuta. Il garagista pretendeva di avere chiamato addirittura prima delle ore 9.00, ciò che però non era possibile (la paziente non si trovava ancora nello studio), mentre __________ dichiarava che la telefonata era giunta sicuramente tra le ore 9.00 e le 9.30. Quanto all'affermazione dell'accusato, il quale affermava che la paziente era rimasta con lui fino alla telefonata del dott. __________, giunta alle ore 9:29:26 e durata fino alle 9:32:31, essa risultava in parte confermata dalla collaboratrice __________. Questa ricordava di avere passato la chiamata e di essere poi entrata nello studio privato con l'agenda degli appuntamenti, senza notare __________ (pur senza avere guardato nell'angolo dove stava il lettino e senza sapere se, secondo il piano di lavoro, la paziente dovesse essere lì in quel momento). __________ ha soggiunto di avere raccolto al citofono anche la comunicazione dell'accusato “Gastro pronta” e di essere entrata nello studio privato per accompagnare la paziente, ma senza essere in grado di ordinare cronologicamente le due operazioni di routine. Tale sovrapposizione di elementi nei ricordi della testimone – ha proseguito la Corte – indiziava per lo meno la loro vicinanza. Sta di fatto che la paziente dev'essere rimasta con l'imputato fino a poco prima o durante o poco dopo la chiamata del dott. __________, ovvero fino alle ore 9.28 o 9.29.
Al medesimo risultato si giunge – ha rilevato la Corte di assise – procedendo alla ricostruzione secondo avvenimenti certi e successivi, ossia: la fotografia della gastroscopia di __________ (delle ore 9:38:05), riconducibile a un paio di minuti dall'inizio dell'intervento, preceduto a sua volta dai preparativi eseguiti da __________, durati secondo __________ 7 o 8 minuti. Sottraendo tale lasso di tempo al momento in cui è stata ripresa la fotografia, si giunge ancora – ha sottolineato la Corte di assise – alle ore 9.28 o 9.29. Donde l'accertamento secondo cui il colloquio nello studio dell'accusato ha avuto luogo tra le ore 9.10 e le ore 9.28 o 9.29, per una durata complessiva di 18 o 19 minuti, durante i quali lo studio era colpito dalla luce diretta del sole (pag. 53 seg.). Il Procuratore pubblico obietta che, vagliando le risultanze del processo da un'altra prospettiva, nulla impediva alla Corte di escludere che il colloquio nello studio privato del medico fosse durato meno, cioè 10 o 12 muniti. L'argomentazione è tuttavia chiaramente appellatoria e denota tutta la sua estraneità a un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Va pertanto dichiarata inammissibile.
17. Il Procuratore pubblico assume che gli stessi problemi di tempistica si rinvengono nella ricostruzione delle altre finestre orarie: quelle comprese fra le ore 9:58:25 e le 10:06:18, rispettivamente fra le ore 10:07:57 e le 10:25:41.
a) La Corte di assise ha accertato che nello studio privato dell'imputato ha avuto luogo un colloquio tra il medico e la paziente, durante il quale – a dire della denunciante – lo specialista avrebbe elogiato il suo seno e sollecitato in tono scherzoso un rapporto sessuale. Al colloquio aveva fatto seguito la visita preliminare (in esito alla quale era avvenuto, secondo il medico, il rapporto sessuale). Terminata la visita preliminare, la paziente è stata condotta nella sala di gastroscopia, dove è stata preparata all'intervento da __________. Ottenuta per timore di sofferenza una doppia dose di “Dormicum” (all'insaputa del medico), __________ ha subìto l'intervento, come risulta dalla fotografia scattata alle 9:38:05. La Corte ha poi esposto alcune considerazioni sull'effetto del “Dormicum”, sia per quanto riguarda le amnesie anterograde, sia per quanto riguarda le amnesie retrograde, richiamando sostanzialmente gli accertamenti scaturiti dal primo processo. In seguito essa ha riportato gli eventi – non controversi – verificatisi tra le ore 9:38:05 e le 9:58:25, passando in disamina quanto accaduto fra le ore 9:58:25 e le 10:06:18. A tale riguardo ha stabilito che alle 9:58:25 l'accusato ha scattato una prima fotografia allo stomaco del paziente __________ e che alle 9.58.34 ne aveva scattata un'altra. Dato che la stampa dell'immagine richiedeva con l'apparecchiatura di allora un paio di minuti, la Corte ne ha dedotto che la prima fotografia è stata disponibile alle ore 10:00:25.
Ciò posto, la Corte di assise ha rilevato come al dibattimento l'imputato abbia spiegato che, secondo il suo abituale metodo di lavoro, egli esamina la prima fotografia e, se la ritiene utilizzabile, non attendeva altri due minuti per la stampa di una seconda foto. L'accusato ha spiegato inoltre che la biopsia (praticata anche a __________) viene eseguita soltanto dopo la stampa della fotografia utilizzabile. Dato che in concreto la prima fotografia risultava buona – ha continuato la Corte – l'accusato deve avere proceduto alla biopsia dopo le ore 10:00:25. Per poco che sia durato, tale intervento non è finito prima delle ore ore 10.02. Tralasciando altre possibili operazioni, l'imputato avrebbe dovuto raggiungere poi l'attigua sala colonscopica, svegliare __________, farla alzare e percorrere con lei (fortemente intontita) i 14 metri che separano il suo studio privato. Ciò gli avrebbe richiesto almeno altri 90 secondi, sicché i due non sarebbero potuti arrivare nello studio dell'accusato prima delle ore 10:03:30. L'imputato ha tentato in seguito di far sedere la paziente sulla poltrona, ma visto che essa non rimaneva eretta, l'ha fatta accomodare sul lettino. Anche a una stima approssimativa – ha spiegato la prima Corte – __________ non può essere stata adagiata sul lettino prima delle ore 10:04:30. Si volesse supporre che l'accusato abbia fatto stendere la paziente direttamente sul lettino, ciò non sarebbe in ogni modo potuto avvenire prima delle ore 10:03:45 (sentenza, pag. 62).
Sta di fatto – ha soggiunto la Corte – che alle ore 10:06:18 è giunta la telefonata del dott. __________ e che qualche secondo più tardi __________ ha annunciato la telefonata all'accusato con il citofono, ricevendo immediata risposta. Trasmessa la chiamata, dopo avere bussato, essa è entrata nello studio e ha visto l'imputato provenire dall'angolo dietro il quale si trovava il lettino delle visite, ma non ha notato nulla di particolare. Interrogata, essa ha ripetutamente confermato di non avere scorto la paziente, pur essendo perfettamente certa di essere entrata nello studio per portare al medico il piano di lavoro. La Corte di assise non ha ritenuto, per altro, di dubitare circa la corrispondenza degli orari figuranti nei tabulati della Swisscom con quelli impressi sulle fotografie delle gastroscopie, __________ avendo dichiarato di avere periodicamente verificato l'esattezza dell'orologio incorporato nella stampante. Anzi, i primi giudici hanno ricordato che nella requisitoria il Procuratore pubblico aveva addirittura revocato in dubbio la presenza di __________ nello studio privato dell'imputato alle ore 10.06 (quando era giunta la telefonata del dott. __________), sostenendo che nelle circostanze descritte il tempo non sarebbe bastato perché la donna vi fosse portata. La Corte ha scartato però l'obiezione, richiamando in particolare la testimonianza di __________ e il fatto che nelle osservazioni al precedente ricorso dell'accusato il Procuratore pubblico aveva affermato il contrario.
Quanto all'intervallo compreso tra le ore 10:06:18 e le 10:25:41, la Corte di assise ha rammentato che alle ore 10:06:18 è giunta la nota chiamata del dott. __________ (durata 1 minuto e 39 secondi), la quale ha occupato l'accusato fino alle ore 10:07:57. Alle ore 10:11:18 una delle linee in uso allo studio dell'accusato ha chiamato il numero 106 per stabilire un collegamento Videotex, durato fino alle ore 10:13:16. La Corte si è domandata se nei successivi 5 minuti e 19 secondi, ovvero dalle ore 10:07:57 alle 10:13:16, l'imputato abbia riportato la paziente a riposarsi in una delle sale riservate all'endoscopia e se sia stato lui a collegarsi con il Videotex. Se no, ha rilevato la Corte, l'imputato avrebbe avuto tempo fra le ore 10:07:57 (fino della telefonata del dott. __________) e le 10:13:16 (o anche di più, fino a quando è uscito dallo studio) per consumare l'atto, sempre che __________ fosse nel suo studio. Anzi, si potrebbe finanche ipotizzare, sempre secondo la Corte di assise, che l'imputato avrebbe avuto tempo per compiere l'atto anche qualora si fosse collegato egli medesimo con il Videotex, operazione messa in atto magari per costituirsi un alibi. E per quanto riguardava la chiamata al Videotex, quella mattina ne erano avvenute tre: la prima alle ore 9.51, la seconda alle ore 10.11 e l'ultima alle ore 11.18. Mai l'accusato aveva riferito di ciò, né le collaboratrici avevano dichiarato di avere fatto loro quelle chiamate. __________ aveva genericamente riferito che le aiutanti di studio potevano accedere al servizio, ma che l'imputato lo usava abitualmente per consultare le quotazioni di borsa.
Rimaneva da chiarire – ha soggiunto la Corte – se, come affermava, l'imputato avesse davvero riportato __________ nella sala di colonscopia subito dopo la chiamata del dott. __________, questione fondamentale poiché dopo avere lasciato lo studio privato del medico (luogo in cui secondo il Procuratore pubblico poteva essere stato compiuto l'atto), la paziente non vi aveva fatto più ritorno. Se così fosse, l'ipotesi di un reato commesso tra le ore 10.13 e le 10.23 cadeva d'acchito, già per il fatto che la donna non si trovava più sulla scena del crimine. A tal fine i primi giudici hanno ricordato che l'accusato situava subito dopo la chiamata del dott. __________ il momento in cui la paziente, incapace di sostenere un colloquio, era stata riportata nella sala di endoscopia a riposare, senza però ricordare se l'avesse accompagnata lui personalmente o se l'avesse fatta accompagnare. __________ era quasi certa di non avere condotto la donna nella sala. __________ aveva dichiarato, senza fornire dettagli sugli orari, che __________ era stata accompagnata dall'imputato, il quale le avrebbe raccontato l'infruttuoso tentativo di colloquio. __________ non era stata in grado di dare indicazioni. La Corte di assise ha rilevato però che alle ore 10.10 l'imputato aveva appuntamento con il paziente __________, il quale non ricordava se fosse giunto in orario, ma era di regola una persona puntale. __________ ha raccontato che solitamente l'imputato lo faceva attendere pochi minuti, dopo di che lo faceva accomodare nel suo studio per un breve colloquio. In seguito egli era fatto accomodare nella sala di gastroscopia.
Da ciò i primi giudici hanno dedotto che __________ doveva essere arrivato nello studio alle ore 10.10 (o forse qualche minuto prima), era stato ricevuto dall'accusato dopo una breve attesa e verso le ore 10.15 i due avevano avuto il colloquio preliminare nello studio dell'accusato per 3 o 4 minuti. Quindi __________ era stato condotto nel locale di gastroscopia, dove alle ore 10:25:41 gli era stato fotografato lo stomaco. Anche facendo il percorso inverso – ha osservato la Corte di assise – il risultato non cambia: ore 10:23:41 (2 minuti prima) inizio della gastroscopia, ore 10:18:41 (5 minuti prima) preparazione per la gastroscopia, ore 10:15:00 (circa 4 minuti prima) inizio del colloquio nello studio (mentre l'accusato, con ogni probabilità, era collegato al Videotex fino alle ore 10:13:16) e ore 10.10 (5 minuti prima) arrivo nello studio del medico. In un contesto siffatto, ha rilevato la Corte, è evidente da un lato che l'accusato dopo le ore 10.15 e fino almeno alle ore 10:25:41 non poteva avere commesso il reato, essendo occupato con il paziente __________ Né a quel momento __________ risultava ancora nello studio del medico, sicché doveva essere stata ricondotta nel locale di colonscopia tra la chiamata del dott. __________ e il collegamento a Videotex o, se non si vuole credere al prevenuto, dopo il collegamento a Videotex, ma in ogni modo prima che fosse ricevuto __________ (perciò tra le ore 10:13:16 e le 10:15:00), a meno che – mai l'accusa si era però espressa in tal senso – __________ fosse sul lettino anche durante il colloquio preliminare con __________ La prima Corte non si è espressa tuttavia sull'eventualità che l'atto potesse essere stato compiuto nel lasso di tempo così accertato come ipoteticamente disponibile, ossia tra le ore 10:07:57 e le 10:14:00 (sentenza, pag. 67).
b) Il Procuratore pubblico contesta gli accertamenti e le valutazioni dei primi giudici relativi agli avvenimenti occorsi tra le ore 9:58:25 e le 10:16:18, come pure tra le ore 10:06:18 e le 10:25:41). Nel motivare la critica egli perde di vista nondimeno il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. In sintesi egli si propone di convincere questa Corte che la successione degli eventi non è necessariamente quella stabilita dai primi giudici, poiché essa non trova sicuro conforto nelle tabelle orarie allestite e prodotte dall'accusato al dibattimento, onde la probabilità di soluzioni alternative e finanche più verosimili sulla base di altre ricostruzioni dei fatti. Come si è ripetutamente addotto, ciò non è ammissibile però in un ricorso per cassazione. Nella misura poi in cui discute liberamente gli orari indicati dall'imputato nelle sue tabelle, il Procuratore pubblico tiene sostanzialmente una nuova requisitoria, intesa a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, mentre un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio deve dimostrare la manifesta insostenibilità della diversa soluzione adottata dalla prima Corte. Il memoriale in questione non rispetta tale esigenza. In esso il Procuratore pubblico si limita – come detto – ad asseverare il suo personale convincimento come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo. Ciò non è lecito. L'art. 288 CPP non prevede, come titolo di cassazione, la circostanza che la sentenza impugnata non faccia proprio l'impianto accusatorio. Così com'è formulato, il ricorso si sottrae perciò a ulteriore disamina.
18. A mente del Procuratore pubblico gli arbitrari accertamenti sui tempi intercorsi la mattina del 16 ottobre 1995 hanno spinto la prima Corte a concludere, di nuovo arbitrariamente, che dato il lungo tempo in cui __________ è rimasta nello studio privato dell'accusato, vi fosse spazio per rendere non solo possibile, ma anche necessaria la visita preliminare e per praticare un rapporto sessuale completo, mentre che a dipendenza dei tempi ristretti a disposizione dopo la somministrazione del “Dormicum”, l'ipotesi di un abuso sessuale era esclusa o per lo meno inverosimile.
a) Per la Corte di assise, a una prima lettura il racconto dell'imputato su quanto è accaduto la mattina del 16 ottobre 1995, segnatamente sul fugace rapporto sessuale avuto con la denunciante non è incredibile, sebbene inconsueto, considerato che poco dopo la donna sarebbe stata sottoposta a esame gastroscopico. Ma, a parere della Corte, nemmeno il racconto della denunciante risulta incredibile. Negare di avere dimenticato, in mezzo ad altri ricordi coerenti, proprio un atto sessuale poteva anzi apparire plausibile. Anche i ricordi frammentari correlati a fatti avvenuti dopo l'assunzione del farmaco sembrerebbero a prima vista collegabili tra loro e indicativi di un atto sessuale. Ciò non toglie – ha soggiunto la Corte – che pure tale racconto è inconsueto, dovendosi in tale evenienza dare per vero che a una paziente non prevista in agenda siano stati riservati 18 o 19 muniti per il solo colloquio preliminare e che l'accusato, incensurato, si è macchiato di un reato infamante in circostanze temporali ai limiti della concreta fattibilità, e magari oltre i limiti, per motivi tutti da chiarire. La Corte ha accertato invece che __________ aveva deliberatamente mentito alla Corte del primo processo quando negava di avere nuovamente incontrato l'accusato dopo il 16 ottobre 1995, sottacendo l'esistenza di concrete trattative per una definizione stragiudiziale del caso.
Ciò premesso, la Corte ha soggiunto che ritenere, a una seconda lettura degli atti, come avvenuta la visita medica preliminare (negata dall'interessata) significava modificare significativamente la situazione di teorico equilibrio e incrinava gravemente la credibilità della paziente, avvalorando la tesi dell'accusato. E la visita medica costituiva effettivamente una situazione assai favorevole per il compimento dell'atto sessuale descritto dall'accusato. Le parti, la cui reciproca quanto subitanea attrazione si era già esplicitata in passato, hanno così avuto una “privilegiata” occasione di vicinanza e di contatto fisico, assistita da una ben maggiore disponibilità di tempo rispetto a quanto prospettavano altre ipotesi accusatorie. Avendo la donna scordato quanto, nel racconto dell'imputato, avrebbe preceduto l'atto, si potrebbe ritenere altresì che essa abbia finanche dimenticato l'amplesso, rispettivamente che abbia addirittura mentito su tal punto. Comunque sia, ha concluso la prima Corte, avendo l'accusato