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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.10.2002 17.2002.60

18 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,644 mots·~8 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2002.00060

Lugano 18 ottobre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 30 settembre 2002 presentato da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 23 settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei confronti di   __________,  (patrocinato dall'avv. __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      La sera del 21 dicembre 2001 __________ e __________ si trovavano all'interno del “Grottino __________ ” a __________, in gruppi separati, per la cena di fine anno con i rispettivi colleghi di lavoro. Per ragioni sue __________ ha deciso di lasciare il ristorante ancor prima di iniziare la cena. Mentre stava uscendo, egli ha avuto una discussione con __________, che lo ha seguito fuori. La sera stessa __________ si è presentato al Pronto soccorso dell'Ospedale __________, dove gli sono state diagnosticate una ferita lacero-contusa al labbro superiore sinistro, una contusione allo zigomo sinistro, una contusione alla zona occipitale e dolori al gomito sinistro. Ripresentatosi al nosocomio il giorno seguente, egli è stato ricoverato nel reparto di chirurgia, i sanitari avendogli diagnosticato una commozione cerebrale. L'indomani, 23 dicembre 2001, egli è stato dimesso in buone condizioni generali e locali.

                                B.      Sullo svolgimento dei fatti gli interessati hanno fornito versioni contrastanti. Nella denuncia del 31 dicembre 2001 sporta per ingiurie, lesioni personali e danneggiamen­to __________ ha affermato di essere stato colpito al volto da __________ mentre si trovava nel vestibolo all'entrata del “Grottino __________ ” e di essere caduto indietro a seguito del colpo infertogli. __________ ha sostenuto, dal canto suo, che nell'intento di seguirlo il querelante sarebbe inciampato e caduto in avanti.

                                C.      Con decreto di accusa del 17 giugno 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici e danneggiamento per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, colpendolo con un pugno al volto, facendolo cadere per terra, procurandogli le lesioni descritte nei certificati medici agli atti e fratturandogli gli occhiali. Egli ne ha proposto perciò la condanna a una multa di fr. 500.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 23 settembre 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha prosciolto l'accusato, non ravvisando una versione dei fatti che si imponesse al di là di ogni ragionevole dubbio.

                                D.      Contro la sentenza citata __________ ha introdotto il 25 settembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 30 settembre successivo, egli chiede l'integrale conferma dell'atto di accusa, la condanna di __________ al pagamento di fr. 2'207.80 in risarcimento del danno, di fr. 1'000.– per torto morale e di fr. 1'000.– per ripetibili. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima un propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia ed equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o pog­gino unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quan­do è arbitraria non solo nelle motivazioni, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 153 consid. 6c).

                                2.      Nella sentenza di assoluzione il Pretore ha ricordato anzitutto che non vi sono testimoni in grado di raccontare che cosa sia realmente accaduto quella sera all'uscita dell'esercizio pubblico. Egli ha rilevato che in un verbale istruttorio del 6 febbraio 2002 __________ aveva dichiarato di avere tentato invano di trattenere __________, il quale aveva invece seguìto l'accusato, e di essere poi uscito dal ristorante non vedendolo rientrare, tanto più che aveva udito colpi provenire dal vestibolo. Quest'ultima circostanza era stata confermata anche da __________. Il Pretore ha soggiunto che __________ aveva riferito altresì di avere trovato __________ nel vestibolo del ristorante, oltre la seconda porta, con la bocca sanguinante e in procinto di rialzarsi. Al pubblico dibattimento __________ ha confermato la propria deposizione, salvo precisare che quando era uscito dal locale per sincerarsi dell'accaduto aveva trovato __________ non nel vestibolo, bensì all'esterno dell'edificio, accasciato e sul punto di rimettersi in piedi. Se non che – ha continuato il Pretore – tale precisazione mal si concilia con la versione dei fatti esposta nella denuncia, ove __________ affermava di essere stato colpito alla parte sinistra del volto e di essere caduto all'indietro, battendo la faccia contro un muro e poi la nuca per terra. Secondo il Pretore, se __________ ha soccorso il denunciante all'esterno dell'edificio, __________ sarebbe dovuto cadere in avanti, oltre la porta del ristorante, e non all'indietro. Per di più, non si poteva affermare con sufficiente certezza che le ferite riportate da __________ fossero incompatibili con una caduta verso l'avanti, sicché – per finire – in mancanza di una versione dei fatti che si imponesse al di là di ogni ragionevole dubbio, il primo giudice ha assolto l'imputato.

                                3.      Il ricorrente invoca i certificati medici agli atti, compatibili a suo parere con la propria versione dei fatti. Egli ricorda l'ostilità del denunciato nei suoi confronti, le occhiatacce e gli sguardi che hanno preceduto la sua uscita dal ristorante, onde le premesse per un alterco che poteva concludersi solo nel modo descritto nella querela, avuto riguardo alla prestanza fisica dell'accusato. Egli rileva inoltre che i rumori uditi da testimoni non sono quelli di una caduta all'esterno dell'esercizio pubblico, che nessuno di costoro si è meravigliato nel constatare che l'accusato lo aveva percosso, tant'è che costui si è poi reso irreperibile, ciò che non è sicuramente segno di innocenza. Il ricorrente soggiunge che il testimone __________ ha dato atto di essere stato interpellato dal denunciato poco prima del dibattimento, a dimostrazione che quegli non si sentiva tranquillo. Il ricorrente fa valere poi che la sua reazione è stata istintiva, nel senso che non ha avuto né il modo né il tempo per architettare una falsa accusa nei confronti dell'accusato, che il suo stato fisico era normale, dato che a tavola non aveva nemmeno terminato il primo bicchiere. L'imputato invece aveva già bevuto l'aperitivo e, trascorsa la serata con gli amici, aveva ormai deciso di lasciare il locale. Verosimilmente il suo stato psicofisico ha avuto perciò un ruolo importante nella fattispecie. Infine il ricorrente torna a descrivere lo svolgimento dei fatti, rimproverando al primo giudice di avere emesso una sentenza affrettata.

                                4.      Così com'è formulato il ricorso, la natura appellatoria delle censure è palese. A prescindere dalla circostanza che il ricorrente si duole di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove solo nell'ingresso del memoriale, quando indica i motivi invocati a sostegno del gravame (pag. 2), l'esposto che segue è lungi dal rispettare le esigenze di per un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Come appare evidente scorrendo l'esposto dei motivi, il ricorrente si limita a ribadire la propria versione dei fatti, riproponendosi di dimostrare che è possibile valutare altrimenti le risultanze del processo, al punto da far risultare il suo racconto ben più attendibile. Ciò non basta tuttavia per sostanziare una critica di arbitrio. Il ricorrente avrebbe dovuto spiegare non perché l'episodio da egli narrato sia più credibile, coerente e consono al normale andamento delle cose, ma perché il Pretore, giungendo alla conclusione che tale descri­zione lasciasse spazio al dubbio, abbia giudicato in modo manifestamente insostenibile, in chiaro contrasto con gli atti, offendendo il senso di giustizia ed equità o considerando unilateralmente talune prove a esclusione di tutte le altre. Certo, la sentenza impugnata può appare opinabile e fors'anche sommaria, ma la sola eventualità che la versione dei fatti allegata dal ricorrente sia preferibile alla valutazione degli indizi data dal Pretore non è sufficiente per connotare arbitrio. Motivato alla stregua di un appello, il ricorso per cassazione deve quindi essere dichiarato inammissibile.

                                5.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto sulle spese l'art. 39 lett. d la LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è inammissibile.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia          fr. 400.–

                                          b) spese                            fr.   50.–

                                                                                     fr. 450.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________;

                                          – avv. __________;

                                          – __________;

                                          – avv. __________;

                                          – Pretura di Bellinzona;

                                          – Ministero pubblico, PP __________, in sede;

                                          – Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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