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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.10.2005 17.2002.41

13 octobre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,917 mots·~10 min·1

Résumé

arbitrio nell'accetamento dei fatti e nella valutazioen delle prove - ricorso per cassazione penale - requisiti di ammissibilità

Texte intégral

Incarto n. 17.2002.41

Lugano 13 ottobre 2005/bd  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26 giugno 2002 presentato dalla

                                         RI 1 __________

                                         (patrocinata dall'avv.)

contro la sentenza emanata il 16 maggio 2002 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di

                                         __________ B__________,

                                         di __________ e fu __________, , nat a __________ il __________, domiciliat a __________, coniugat__________,

                                         (patrocinato dall'avv.)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:         1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 3 aprile 1997 la ditta RI 1 ha denunciato __________ B__________, azionista unico e procuratore con diritto di firma individuale della A__________, con sede a G__________, spiegando di avere sollecitato costui nei primi mesi del 1996 a onorare fatture impagate per forniture risalenti al dicembre del 1995, al gen­naio e al febbraio del 1996. __________ B__________ le aveva consegnato due assegni di FF 75 000 cadauno, invitandola a non incassarli prima della fine di maggio del 1996 e a non sospendere le forniture nel frattempo. Se non che, i due assegni, presentati alla B__________ di B__________ il 7 e il 19 giugno 1996, le erano stati ritornati per ¿mancata copertura¿. __________ B__________ aveva chiesto pazienza, invocando l'ottimo andamento della sua società, il grande sviluppo di essa e gli importanti investimenti svolti di recente. Per finire, egli l'aveva pregata nuovamente di non interrompere le forniture, consegnandole quattro nuovi assegni della Banca __________ da incassare dopo il febbraio del 1997: il primo di FF 25 000 come ¿acconto fatt. dicembre 1995¿, il secondo di FF 25 000 come ¿saldo fatt. 95¿, il terzo di FF 52 000 come ¿sal­do febbraio 96¿ e il quarto di FF 42 000 come ¿saldo febbraio 96¿. Anche tali assegni si erano però rivelati scoperti.

                                  B.   Il 24 dicembre 1998 il Procuratore pubblico ha posto __________ B__________ in stato di accusa per truffa, rimproverandogli di avere ¿ come procuratore della A__________ ¿ ingannato con astuzia tra il dicembre del 1995 e il dicembre del 1996 __________ G__________, gerente della RI 1, cui aveva celato a scopo di indebito profitto lo stato fallimentare in cui versava da tempo la sua ditta. Anzi, secondo il Procuratore pubblico costui aveva rassicura­to la controparte circa la solvibilità della sua azienda per continuare i rapporti com­merciali, convincendo la RI 1 a maturare crediti per complessivi FF 610 913.46 (fr. 143 140.35) ben sapendo che la sua ditta non avrebbe potuto pagare. Sottoposto a processo il 16 maggio 2002, __________ B__________i è stato assolto nondimeno dalla presidente della Corte delle assise correzio­nali di Lugano.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata la RI 1, parte civile, ha introdotto il 17 maggio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 26 giugno successivo, essa chiede che __________ B__________ sia condannato a 12 mesi di detenzione per truffa, con obbligo di risarcirle complessivi fr. 191 217.25; in subordine essa postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2002 __________ B__________ propone di respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 4 luglio 2002 di associarsi alle conclusioni della ricorrente.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 let.c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamen­to serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.a pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

                                   2.   La ricorrente rammenta anzitutto che secondo dottrina e giurisprudenza agisce con astuzia nel senso dell'art. 146 CP chi, mentendo, dissuade la vittima dall'eseguire controlli oppure chi presume, date le circostanze, che in virtù di un particolare rapporto di fiducia la vittima si asterrà da verifiche. Anche il silenzio su fatti determinanti ¿ essa prosegue ¿ può connotare inganno astuto ove l'autore non debba tacere, per legge o in buona fede. Ciò posto, essa sottolinea che l'accusato era azionista e procuratore unico con firma individuale della A__________, con la quale essa era in stretti rapporti d'affari da oltre dieci anni, sicché tra le due ditte si era consolidato un intenso quanto vicendevole rapporto di fiducia. Essa ricorda altresì che la A__________ era solita onorare le fatture con assegni non datati, due dei quali nel maggio e nel giugno del 1996 erano risultati scoperti. Proprio in forza del rapporto di fiducia instauratosi negli anni essa non aveva ragione tuttavia per subodorare inganni. Anzi, rassicurata dall'accusato, essa aveva continuato le forniture. In realtà, costui sapeva benissimo che gli assegni non potevano essere onorati e che la sua ditta sarebbe rimasta inadempiente (sentenza impugnata, pag. 20). Accampando scuse, egli è venuto meno ai suoi doveri di lealtà commerciale (sentenza, loc. cit.).

                                         Oltre a sapere di non avere la necessaria liquidità ¿ soggiunge la ricorrente ¿ l'accusato nemmeno aveva intenzione di pagare, che sul conto della A__________ ci fosse o non ci fosse disponibilità. Come ha confermato il gerente della Banca __________ di B__________, l'imputato gli aveva impartito istruzioni nel senso di non onorare più assegno di sorta. Eppure egli continuava con le ordinazioni, sapendo che la RI 1 avrebbe esegui­to le forniture in forza dei rapporti commerciali e di fiducia, anche perché qualche volta accadeva che la A__________ pagasse in ritardo, ma senza conseguenze. Così, mantenendo invariato il volume di ordinazioni l'accusato evocava viepiù l'impressione di solvibilità. L'inganno astuto, conclude la ricorrente, non può dunque essere negato.

                                   3.   I requisiti formali di un ricorso per cassazione sono già stati illustrati (consid. 1) e il memoriale in esame è lungi dall'adempierli. Basti rilevare che nel suo esposto la parte civile non si confronta per nulla con gli accertamenti che hanno indotto la presidente della Corte a prosciogliere l'accusato, nonostante le riserve

                                         espresse sul suo comportamento. La prima giudice è giunta alla convinzione, sulla base di tali accertamenti, che l'imputato aveva sì violato i suoi doveri di lealtà commerciale, ma non che avesse ordito un inganno astuto con intenzione o con dolo eventuale (sentenza, pag. 23). Descritto il contesto in cui avvenivano le ordinazioni giornaliere di fiori, con fatturazione mensile, fino al giugno del 1996 essa non ha ravvisato elementi per desumere che l'imputato non volesse o non potesse saldare le fatture. Benché la parte civile fornisse a credito in virtù di un radicato rapporto di fiducia, la A__________ avendo denotato fino ad allora semplici ritardi nei pagamenti, la presidente della Corte ha ritenuto che nel quadro di relazioni internazionali la parte civile non potesse disconoscere il rischio di accettare come mezzi di pagamento assegni senza data.

                                         Quanto all'imputato, stando alle informazioni che riceveva dall'amministrazione contabile, nel dicembre del 1995 e nei mesi immediatamente successivi egli poteva ritenere che la sua ditta fosse solvibile. L'ex amministratore unico e azionista paritario __________ Ge__________ (rimasto tale fino alla primavera del 1996) gli aveva invero se­gnalato problemi di liquidità, invitandolo a immettere nuovi fondi nella società. Se non che, la __________ C__________

                                         aveva comunicato di non reputare necessario un provvedimento del genere (al che Ge__________ aveva lasciato l'azienda). Fino ai primi mesi del 1996, quando aveva consegnato alla parte civile i primi due assegni andati a vuoto, l'imputato non risultava dunque avere consapevolmente assunto il rischio che le forniture della parte civile non fossero onorate. Tutt'al più ¿ ha rilevato la prima giudice ¿ l'imputato ha dato prova di negligenza, ma ciò non bastava per integrare gli estremi della truffa (sentenza, pag. 23 seg.).

                                         Vistosi comunicare nel giugno del 1996 dal gerente della Banca __________, __________ P__________, che la sua ditta non avrebbe più potuto superare il limite di credito, l'imputato aveva continuato le ordinazioni per tutto il mese di giugno pur sapendo che i due noti assegni non erano stati pagati. Tuttavia ¿ ha accertato la pri­ma giudice ¿ il 19 giugno 1996 il conto della A__________ era rientrato nel limite di credito, di modo che il comportamento dell'imputato non poteva dirsi di rilevanza penale (sentenza, pag. 24). Inoltre dal luglio del 1996 la parte civile aveva disatteso le più elementari regole di prudenza, continuando le forniture nonostante il mancato incasso dei due citati assegni e un'infruttuosa trasferta a Lugano della gerente __________ G__________ (l'accusato non si era fatto trovare). Anzi, nell'ottobre del 1996, dopo la pausa estiva durante la quale l'imputato sosteneva di essersi dovuto approvvigionare sul mercato indigeno, essa aveva ripreso le vendite a credito, senza cautelarsi minimamente. Neppure un invalso rapporto di fiducia poteva giustificare una leggerezza siffatta. La condotta del prevenuto, ha concluso la prima Corte, pur riprovevole, è rimasta pertanto nel campo dell'inadempienza contrattuale (sentenza, pag. 24).

                                   4.   Come si è accennato, la ricorrente sorvola completamente sugli accertamenti che hanno persuaso la prima giudice a escludere i presupposti di un inganno astuto, a dispetto del consolidato rapporto d'affari e di fiducia instauratosi tra le parti. Nel chiedere la condanna dell'imputato per truffa essa menziona ¿ di scorcio ¿ i censurabili comportamenti di lui, come il rifiuto di apportare nuova liquidità alla ditta, l'ordine impartito al gerente P__________ di non onorare più assegni, la slealtà di averle sottaciuto il problema di ottenere crediti dalla banca (dopo la partenza di Ge__________) e il rischio che per finire la A__________ rimanesse inadempiente. Così argomentando, essa disconosce però che la presidente della Corte ha già vagliato tali comportamenti disinvolti (sentenza, pag. 17, 20 e 24), ritenendoli commercialmente biasimevoli, ma senza rilievo penale. La ricorrente si limita a ribadire il suo punto di vista e il suo personale convincimento, ma non spiega perché l'opinione della prima giudice lederebbe l'art. 146 CP, né tenta di contrastare gli addebiti di leggerezza a essa rivolti o allude a eventuali misure di cautele da essa adottate dopo il primo incasso infruttuoso. Insufficientemente motivato, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). La ricorrente rifonderà inoltre all'accusato, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'indennità di fr. 1000.¿ a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia         fr.   900.¿

                                          b) spese                           fr.   100.¿

                                                                                    fr. 1000.¿

                                          sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà a __________ B__________ fr. 1000.¿ per ripetibili.

3.   Intimazione a:

¿   ;

                                    ¿  

terzi implicati

PC 1  

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: l¿indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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