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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.2002 17.2002.40

25 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,686 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2002.00040

Lugano 25 novembre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 giugno 2002 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 3 giugno 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      La mattina del 10 febbraio 2002, verso le ore 7.00, __________ proveniva dal centro di __________ alla guida della sua automobile, intenzionato a raggiungere in compagnia di un'amica il suo domicilio in via __________. Giunto in via __________, egli ha compiuto una svolta a destra con l'intenzione di immettersi in via __________, ma ha perduto il controllo del veicolo ed è andato a urtare un palo dell'illuminazione pubblica. Abbandonata l'automobile, rinvenuta poi dalla polizia, egli ha raggiunto il pronto soc­corso dell'Ospedale __________ per farsi medicare le lievi ferite riportate. L'analisi del sangue cui egli è stato sottoposto ha denotato un tasso alcolico compreso tra un minimo di 0.74 e un massimo di 1.06 per mille. Il medico incaricato del prelievo ha riscontato, da parte sua, uno stato di “debole” influsso alcolico.

                                B.      Con decreto di accusa dell'8 aprile 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di guida in stato di ebrietà per avere condotto la sua vettura VW “Polo” (targata __________) in stato di ubriachezza, come risultava dal referto medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico. Egli lo ha posto in stato di accusa, inoltre, per infrazione alle norme della circolazione, avendo circolando nello stato psicofisico citato, avere perso per negligenza la padronanza di guida ed essere andato a sbattere sulla destra contro il noto palo dell'illuminazione. Ne ha proposto così la condanna a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e al pagamento di una multa di fr. 1'000.–. Al decreto di accusa __________ ha sollevato opposizione.

                                C.      Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 3 giugno 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato entrambi i capi d'imputazione. Nel dubbio sul reale tasso di alcolemia al momen­to dell'infortunio, egli ha prosciolto __________ dall'accusa di avere guidato l'automobile in stato di ebrietà a quell'ora, ma lo ha ri­tenuto ebbro al momento in cui egli si trovava al volante verso le ore 5.30, e ciò tenuto conto dello smaltimento dell'alcol (valutato peritalmente nelle misura di 0.1 grammi l'ora per mille), come pure della dichiarazione dell'accusato, che ammetteva di avere smesso di bere alle ore 4.00. Confermata l'accusa di infrazione alle norme della circolazione, nemmeno contestata, il primo giudice ha condannato pertanto __________ a 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e a una multa di fr. 1'000.–.

                                D.      Contro la sentenza pretorile __________ ha introdotto il 6 giugno 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 giugno successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio previo complemento istruttorio, in subordine il suo proscioglimento dall'imputazione di guida in stato di ebrietà e in via ancora più subordinata la revisione del processo. Nelle sue osservazioni del 2 luglio 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente rimprovera al Pretore di averlo ritenuto colpevole di guida in stato di ebrietà per una fattispecie non prospetta­ta nel decreto d'accusa. Egli sostiene che l'imputazione per la quale è stato chiamato a rispondere e dalla quale è stato – nel dubbio – prosciolto non poteva che riferirsi alla guida al momento in cui egli ha perso il controllo del veicolo, ossia a quanto verificatosi alle ore 7.00. Un'interpretazione diversa esula manifestamente dal decreto d'accusa. Prima di giudicarlo autore colpevole di guida in stato di ebrietà per avere condotto la propria automobile in quelle condizioni già alle ore 5.30 – egli soggiunge – il Pretore avrebbe dovuto far capo all'art. 250 cpv. 4 CPP, che rego­la la procedura nel caso in cui dal pubblico dibattimento risultino nuovi fatti o una nuova valutazione giuridica dei fatti, in modo di garantirgli un'ade­guata difesa di fronte alla nuova imputazione. Invece il primo giudice lo ha condannato, violando il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa. Una disattenzione del genere non può che comportare l'annullamento della sentenza nella misura in cui egli si vede riconoscere colpevole di guida in stato di ebrietà e impone un rinvio degli atti per nuovo giudizio, previo complemento della perizia inteso ad accertare il reale tasso alcolico alle ore 5.30.

                                2.      La procedura penale moderna è governata dal principio accusa­torio. L'atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b: Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozesrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 165 n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela l'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 116 Ia 455 consid. cc). L'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio non dev'essere spinto all'accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso tuttavia quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella enunciata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a; DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19).

                                3.      A ragione il ricorrente fa valere che l'illecito per cui è stato condannato non figura nel decreto d'accusa. Dalla formulazione dei singoli capi d'imputazione risulta palese che il Procuratore pubblico ha posto il prevenuto in stato di accusa per quanto è accaduto alle ore 7.00 del 10 febbraio 2002 (incidente provocato in condizioni di leggera ebrietà, come risulta dal parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico), non per quan­to si era verificato in precedenza con riferimento allo stato psicofisico dell'imputato alle 5.30. Ciò si desume senza equivoco anche dal fatto che sia nel rapporto del Centro Laboratorio Bioanalitico, sia nel rapporto del medico che ha eseguito il prelievo di sangue il periodo critico (considerato decisivo dal Procuratore pubblico) è stato individuato alle ore 7.00 (momento del sinistro) e non alle ore. 5.30. Si aggiunga che il Procuratore pubblico conclude per la reiezione del ricorso, ma non pretende di avere già allora prospettato la fattispecie considerata dal Pretore ai fini del giudizio di condanna per guida in stato di ebrietà.

                                4.      Stabilito che il ricorrente è stato condannato per un fattispecie non prospettata nel decreto di accusa, la condanna per guida in stato di ebrietà non va tuttavia annullata per ciò soltanto, ma – come fa notare anche il ricorrente – gli atti vanno trasmessi al Pretore (viciniore) perché riprenda il processo secondo l'art. 250 cpv. 4 CPP (applicabile per analogia anche ai procedimenti che sfociano in un decreto di accusa) nei casi in cui dal dibattimento l'accusato risulti colpevole di un reato non contemplato nell'atto di accusa. Il ricorrente rinunciando a chiedere la stesura di un nuovo decreto d'accusa che contempli la fattispecie considerata dal Pretore (si veda la richiesta di giudizio n. 1), basterà che il Pretore viciniore contesti all'accusato la nuova imputazione. Prima di riprendere il processo, nondimeno, egli dovrà assicurare a quest'ultimo il diritto di essere sentito – e quindi anche di proporre prove a discarico – sgorgante dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con richia­mi di dottrina e giurisprudenza; CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2c). La nuova commisurazione della pena dovrà tenere conto, in ogni modo, della condanna per infrazione alle norme della circolazione, non impugnata e come tale passata in giudicato.

                                5.      Se ne conclude che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata per quanto riguarda la circolazione in stato di ebrietà (ma non – come detto – per quanto riguarda l'infrazione alle norme della circolazione) e gli atti rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Dato l'accoglimento del ricorso nella sua domanda principale, diventano prive d'oggetto le richieste subordinate, segnatamente la domanda di revisione, per altro proposta prematuramente, prima ancora che la contestata condanna sia passata in giudicato (CCRP, sentenza dell'8 novembre 2001 in re P., consid. 4d).

                                6.      Gli oneri del giudizio odierno sono posti  carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente, patrocinato da un legale, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.      Il ricorso è accolto, il dispositivo della sentenza impugnata che condanna l'imputato per circolazione in stato di ebrietà è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 500.–

                                          sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                          –    Pretura del Distretto di Riviera, 6710 Biasca;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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