Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.10.2003 17.2002.24

8 octobre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·5,820 mots·~29 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2002.24

Lugano, 8 ottobre 2003    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10 aprile 2002 presentato da

__________, (patrocinato dall' __________)  

contro  

la sentenza emanata l'11 marzo 2002 del Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d'accusa del 3 dicembre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione punibile (art. 322bis CP) per non avere deliberatamente impedito, come redattore responsabile del periodico __________, che fossero stampati:

                                         –  nella rivista (che allora appariva cinque volte l'anno) n. _ del __________ 2000 un articolo (“l mille tentacoli dei fratelli ticinesi – La massoneria influenza di nascosto politica, economia e televisione. Lo Stato sostiene le logge segrete all'insaputa del contribuente. Ecco i nomi degli adepti”) in cui si incolpavano e si rendevano sospetti di condotta disonorevole l'arch. __________ e il giornalista __________ (pag. 4 a 7);

                                         –  nella rivista (divenuta nel frattempo bimestrale) n. _ del __________ 2000 un articolo (“Può riciclarmi 50 milioni? Simulando un traffico di denaro sporco, __________ ha contattato 35 fiduciari e avvocati di Lugano. Ecco le loro reazioni”) in cui si incolpava e si rendeva sospetto di condotta disonorevole l'avv. __________ (pag. 6 a 9);

                                         –  nella rivista n. _ del __________ 2001 un articolo (“Divise avvelenate – Mobbing, favoritismi e giochi di potere. Così nella polizia cantonale ticinese si sprecano i soldi e si bloccano le riforme. __________ ha indagato dietro le quinte”) in cui si incolpava e si rendeva sospetto di condotta disonorevole l'ispettore __________ (pag. 11 e 12).

                                         In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ a una multa di fr. 2500.– e al pagamento delle spese (fr. 500.– complessivi), rinviando l'arch. __________, l'avv. __________ e __________, costituitisi parti civili, a far valere le loro even­tua­li pretese davanti al foro compe­tente. Il 4 dicembre 2001 __________ ha presen­tato opposizione al decreto d'accusa, di modo che il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti al Pretore del Distretto di __________.

                                  B.   Al pubblico dibattimento dell'11 marzo 2002 __________ ha eccepito preliminarmente un'illegale limitazione dei suoi mezzi di difesa, dolendosi che il Pretore avesse respinto l'audizione di 14 testimoni a discarico, da lui notificati. Inoltre egli ha definito tardiva la “querela” di __________, ha escluso qualsiasi elemento diffamatorio negli articoli pubblicati dall'__________ e ha concluso per la sua piena assoluzione. L'arch. __________, __________ (costituitosi parte civile al dibattimento), l'avv. __________ e __________ hanno chiesto la conferma del decreto d'accusa. Il primo ha specificato la sua pretesa in fr. 6475.– per spese legali e in fr. 3000.– per torto morale, il secondo si è limitato ad annunciare una domanda di risarcimento, il terzo ha postulato la rifusione di fr. 2433.70 per spese legali e di fr. 5000.– per tor­to morale, oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sull'__________, il quarto ha avanzato una richiesta d'indennità di fr. 1000.– per torto morale, sollecitando a sua volta la pubblicazione del dispositivo della sentenza sull'__________.

                                         Posti i quesiti e chiuso il dibattimento, il Pretore ha statuito sull'opposizione confermando il capo d'imputazione a carico di __________, ma riducendo l'ammontare della multa proposta dal Procuratore pubblico a fr. 1500.–. Le spese processuali (fr. 900.– complessivi) sono state poste a carico di __________, condan­nato a rifondere all'arch. __________ un'indennità di fr. 3000.– e all'avv. __________ un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili. La richiesta di pubblicare il dispositivo della sentenza sull'__________ è stata respinta. Le parti civili sono state rinviate a far valere le loro pretese davanti al foro competente.

                                  C.   Contro il giudizio appena citato __________ ha introdotto il

                                         12 marzo 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 10 apri­le 2002, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata, lamentando un'errata applicazione del diritto sostanzia­le, vizi essenziali di procedura e arbitrio nell'accertamento dei fatti. Con osservazioni del 18 aprile 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Nelle loro osservazioni del 26 aprile,

                                         30 aprile e 3 maggio 2002 l'arch. __________, l'avv. __________ e __________ formulano analoga conclusione. __________ è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha giustificato anzitutto la mancata escussione dei 14 testimoni con l'argomento che l'art. 322bis CP non prevede alcuna prova liberatoria della verità né della buona fede. L'atto punibile di cui l'accusato doveva rispondere non era quello di avere diffamato qualcuno (art. 173 CP), ma di non essersi opposto a pubblicazioni costituitive di reato. Il redattore responsabile che riceve servizi giornalistici diffamatori deve esigere perciò che la pubblicazione avvenga con la firma dell'autore. Se vi rinuncia, sopporta le conseguenze dell'art. 322bis CP. Nella fattispecie il primo dei tre articoli apparsi sull'__________ equiparava la massoneria a una piovra, cioè a un'organizzazione d'indole mafiosa, destando l'impressione che i 48 nomi di aderenti ivi menzionati (tra cui quello dell'arch. __________ e di __________) fossero persone dedite a intrallazzi, ad affari segreti e poco chiari, ad arricchirsi a spese del contribuente. Del resto – ha continuato il Pretore – mal si vedrebbe come l'accusato avrebbe potuto recare la prova della verità su accuse tanto disonerevoli quanto generiche, prive di riferimenti concreti a fatti ed episodi, al punto da non capirsi quali affari fossero stati conclusi, né tra chi, e con quale vantaggio conseguito.

                                         Per quanto riguardava l'articolo che vedeva coinvolto l'avv. __________, il Pretore ha definito palese il contenuto diffamatorio dello scritto, quel legale non essendosi dichiarato disposto a riciclare “narcodollari”. La prova della verità sarebbe stata possibile, se mai, ascoltando la persona che aveva prospettato al legale l'operazione, persona che però era rimasta sconosciuta proprio perché l'imputato rifiutava di nominarla. Il pezzo giornalistico nel quale si menzionava __________, infine, denigrava l'ispettore di polizia non solo come un soggetto che aveva “conti in sospeso con il buoncostume”, ma anche come un giocatore d'azzardo “problematico”, nei confronti del quale non sarebbero stati adottari i provvedimenti del caso proprio perché appartenente al corpo di polizia. Se non che, queste ultime insinuazioni risultavano smentite dalla __________ in una lettera prodotta dal denunciante. Né l'imputato aveva proceduto alla benché minima verifica previa circa l'attendibilità dei tre articoli, onde un'omissione punibile commessa almeno con dolo eventuale.

                                         Nella commisurazione della pena il Pretore, accertata la diffamazione per mezzo della stampa, ha ritenuto nondimeno che la responsabilità del redattore sia meno grave rispetto a quella di chi aveva redatto gli articoli. Proprio perché costoro rimanevano impuniti, del resto, subentrava la responsabilità sussidiaria dell'accusato. Di ciò il Procuratore pubblico non aveva dimostrato di avere tenuto conto, il che giustificava un'attenuazione della pena proposta. Andavano rinviati al foro ordinario invece le parti civili, che non avevano comprovato gli estremi per ottenere un'indennità in riparazione del torto morale, la condanna penale del responsabile costituendo già una forma di tacitazione. Nemmeno era il caso di pubblicare il dispositivo della sentenza sull'__________, l'esito del processo essendo stato già stato reso noto agli organi di informazione i cui inviati avevano assistito al dibattimento. All'imputato andavano addebitati invece gli oneri processuali e una congrua indennità per ripetibili in favore di __________ e __________, più elevata al primo che aveva fatto capo al patrocinio di un avvocato sin dall'inoltro della denuncia, meno al secondo, che era fatto assistere solo dopo l'emanazione del decreto d'accusa.

                                   2.   Il ricorrente sostiene in primo luogo che gli è stata negata a torto la prova liberatoria dell'art. 173 n. 2 CP consistente nell'escussione dei 14 testimoni notificati, giacché l'esistenza di “una pubblicazione con la quale è commesso un reato” (nel senso dell'art. 322bis CP) presuppone in concreto il carattere diffamatorio dei tre servizi giornalistici. Ciò denoterebbe una violazione essenziale di procedura, oltre che del diritto sostanziale. Il vecchio art. 27 CP concedeva del resto tale beneficio. Quanto al nuovo diritto, esso non può avere peggiorato la situazione del redattore responsabile al punto da conferire all'autore dello scrit­to maggiori garanzie rispetto a quelle di cui può valersi la persona accusata di avere disatteso l'art. 322bis CP. Sotto queso profilo la sentenza impugnata lederebbe anche gli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 par. 3 lett. d CEDU.

                                         Per quanto attiene alla pubblicazione sulla massoneria, il ricorrente afferma che l'accostamento dell'organizzazione alla mafia è arbitraria, nella vignetta a corredo dell'articolo illustrandosi un polipo e non una piovra. Soggiunge che la massoneria è pacificamente un'associazione fondata sulla segretezza e sul legame di fratellanza tra membri, che l'accenno a intrallazzi e affari segreti o poco chiari non sono sinonimi di vantaggi illeciti, che __________ e __________ non sono stati accusati di essersi arricchiti a spese del contribuente, tanto meno in modo illegale. Ingiustamente il Pretore avrebbe quindi intravisto estremi di diffamazione, rivolti se mai contro la massoneria in genere. A parere del ricorrente l'articolo della rivista si è limitato a porre l'accento sul carattere settario, tentacolare e politicamente trasversale dell'organizzazione, ricordando che i massoni si arricchiscono a spese del contribuente ticinese perché gli oboli versati alle logge possono essere dedotti fiscalmente dal reddito conseguito. In nessun punto la pubblicazione alluderebbe invece a pratiche mafiose. Essa esprimerebbe solo dubbi e valutazioni, sottolineando affari poco chiari e intrallazzi dovuti alla segretezza e alla fratellanza degli adepti, senza accusare __________ né __________ personalmente di alcunché.

                                         Per nulla diffamatorio sarebbe anche l'articolo sul riciclaggio in cui si allude a __________, il quale non è stato definito come un soggetto disponibile a riciclare “narcodollari”. Né costui ha smen­tito quanto nell'articolo si racconta ch'egli abbia detto. Oltre a ciò, la querela del diretto interessato (del 20 febbraio 2001) era tardiva, la rivista essendo apparsa il __________ 2000, sicché il Pretore non avrebbe nemmeno dovuto entrare in argomento. Il pezzo giornalistico che vedeva coivolto __________, poi, conteneva informazioni vere, tanto in relazione ai “conti in sospeso con il buoncostume” quanto in merito alla frequantazione del casinò a __________. Già nell'articolo, per altro, l'ispettore di polizia aveva avuto modo di respingere ogni addebito, non senza ammettere – davanti al Pretore – di avere smesso il gioco d'azzardo dopo l'apparizione dell'__________. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre il primo giudice, in sintesi, a pronunciare un'assoluzione.

                                   3.   L'art. 322bis CP reprime con la detenzione o con la multa chiun­que, in quanto responsabile di un mezzo d'informazione giusta l'art. 27 cpv. 2 e 3 CP, intenzionalmente non impedisca una pubblicazione con la quale è commesso un reato. In caso di negligenza la pena è dell'arresto o della multa. La norma si applica a titolo sussidiario, ove l'autore della pubblicazione non possa essere scoperto o tradotto davanti a un tribunale in Svizzera, e ha lo scopo di sanzionare il responsabile che ha lasciato fare (FF 1996 IV 478 n. 211.22). Dal lato oggettivo l'art. 322bis CP presup­pone:

                                         –  un reato commesso per mezzo dei mass media (“in­frazione primaria”: art. 27 cpv. 1 CP),

                                         –  l'impossibilità di punire l'autore in Svizzera,

                                         –  l'esistenza di un responsabile dell'organo di informazione nel senso dell'art. 27 cpv. 2 e 3 CP e

                                         –  la mancata omissione alla pubblicazione da parte di quest'ul­timo.

                                         In concreto il ricorrente ha sempre detto di non voler rivelare il nome di chi ha stilato i tre articoli dell'__________, anche dopo essere stato reso attento dell'art. 322bis CP (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). L'applicabilità della norma alla sua persona è quindi indubbia, come incontestata è la sua qualifica di “respon­sa­bile” della rivista a mente dell'art. 27 cpv. 2 e 3 CP. Che egli non si sia opposto alla diffusione dei testi ricevuti e che, anzi, ne abbia disposto la pubblicazione senza procedere ad alcuna verifica è parimenti incontroverso (sentenza impugnata, consid. 9). Ciò pre­messo, rimane la questione di sapere – per quanto riguar­da l'aspetto oggettivo del reato – se ci si trovi in presenza di un'infrazione commessa per mezzo della stampa.

                                         a)   Il primo dei tre articoli incriminati, apparso sull'__________ del __________ 2000, era annuncia­to in copertina come “Il potere occulto – Massoneria: gli intral­lazzi segreti dei fratelli ticinesi”. Il servizio da pag. 4 a pag. 7 (“l mille tentacoli dei fratelli ticinesi – La massoneria influenza di nascosto politica, eco­no­mia e televisione. Lo Stato sostiene le logge segrete all'insaputa del contribuente. Ecco i nomi degli adepti”) era corredato da una vignetta in cui figura un cefalopode rosso, dall'occhio torvo, che aggredisce “go­ver­no”, “cultu­ra”, “ammini­stra­zione”, “polizia”, “università” e “in­for­mazione”. Nel testo la massoneria era descritta come “un'organizza­zione occulta simile a una setta”, i cui mem­bri “si aiutano co­me fratelli per accedere ai posti chiave e si arricchiscono a spese del contribuente” (pag. 4). Quest'ultima affermazione era riferita al fatto – si precisa – che il Cantone Ticino consente di dedurre dalle imposte le donazioni elar­gite a molti enti di beneficenza, tra cui alcune fondazioni massoniche, onde “una perdita per le casse dello Stato che viene compensata dalle imposte pagate dagli altri contibuenti” (loc. cit.). Il segreto più assoluto che circonda le logge sfocerebbe spesso, poi, “in affari poco chiari”. E nel Ticino le ramificazioni massoniche pervaderebbero non solo l'Università della Svizzera Italiana e le manifestazioni culturali, ma anche la televisione, la polizia, le banche e la vita politica. I massoni offrirebbero inoltre “pro­te­zioni eccellenti” al presidente della __________, indebitato per decine di milioni, il cui “settima­nale __________ attacca i politici a destra e a manca, ma in genere lascia stare i massoni” (pag. 6).

                                         b)   Con riferimento a __________ in particolare, l'articolo sosteneva che la di lui entrata nella loggia massonica “__________ ” era coincisa con l'inizio della sua carriera politica. Presidente del consiglio di fondazione __________, __________ figura anche tra gli organizzatori della __________ insieme con altre figure del mondo massonico (__________, __________, __________), le quali “tramite sponsorizzazioni si garantiscono appoggi incrociati” (pag. 5 in basso). In qualità di “fra­tello mas­sone” __________ ha sempre difeso anche il tenente della polizia __________, “pe­scato con le mani nel sacco mentre rubava dai parchimetri”, minimizzan­done il reato (pag. 6 a metà). In qualità di __________ egli siede in Consiglio comunale a __________ con __________, protet­to dai massoni (pag. 7). In un riquadro a parte, intitolato “Af­fa­ri poco chiari nel nome della segretezza” (pag. 6 in alto), l'articolista rimproverava inoltre a __________ di avere favorito l'arrivo in Svizzera di __________, un “faccen­die­re della loggia massonica P2 avvelenato dalla mafia”, “fug­gi­to in Sviz­zera dopo il crac del __________ per il quale è stato condannato a 4 anni di carcere”, non senza essersi visto infliggere altri 7 anni per il crac della Banca __________. Il testo si conclude come segue:

                                               Il nome di __________ compare anche in un'altra vicenda legata a personaggi della massoneria; le __________.

                                               Un progetto di 40 milioni di franchi allestito da __________ che coinvolge le imprese edili __________, il gruppo di __________ accusato di corruzione in __________.

                                               Le due ditte sono già state socie in affari in un precedente progetto in Siberia. Nel 1997 __________ viene trovato morto a __________. Ufficialmen­te suicida. Chi lo conosce bene afferma però che non era il tipo da compiere un atto simile. Dopo la morte di __________, alla testa dell'azienda viene nominato l'avvocato __________, pure lui legato alla massoneria.

                                               Le __________ beneficeranno di oltre 10 milioni di sussidi pubblici per le regioni di montagna e saranno costruite su un terreno acquistato all'asta dalla __________.

                                               Quali sono i legami tra __________ e massoneria? Interpellato dall'_________, __________ non ha rilasciato dichiarazioni.

                                               Che ai massoni piacciano i progetti sussidiati dagli enti pubblici lo dimostra un'altra vicenda poco trasparente. Il programma occupazionale C__________l organizzato dal massone __________ tramite l'associazione __________ col beneplacito del massone __________, __________.

                                               __________ (che guarda caso porta lo stesso nome di una loggia segreta a __________) ha agito per conto dei __________, gruppo appoggiato da __________.

                                               La fabbricazione delle imbarcazioni commemorative __________, pagata con i soldi dell'assicurazione disoccupazione, ha lasciato debiti non pagati per decine di migliaia di franchi. “Si sta trattando per vendere le barche” dice all'__________ il segretario comunale __________. “Se non si riuscirà a coprire il disavanzo chiederemo un credito al Consiglio comunale”.

                                               Nel consiglio di amministrazione della __________ siede __________, ca­poredattore della rivista massonica __________ e membro della loggia __________, la stessa di cui fa parte __________.

                                         c)   Il secondo dei tre articoli in questione, apparso sull'__________ del novembre 2000, era annuncia­to in copertina come: “A __________ coi narcodollari – L'__________ ha simulato un traffico di denaro sporco dal Sudamerica al Ticino. Ecco i fiduciari e gli avvocati che hanno abboccato”. Il servizio da pag. 6 a pag. 9 (“Può riciclarmi 50 milioni? Simulando un traffico di denaro sporco, L'_________ ha contattato 35 fiduciari e avvocati di __________. Ecco le loro reazioni”) così esordiva:

                                               “Sono un commercialista italiano e vorrei trasferire dal Brasile a Lugano una garanzia bancaria di 50 milioni di dollari”. Con queste parole in ottobre un giornalista dell'__________ ha contattato 35 fiduciari e avvocati del __________.

                                               In cambio dell'aiuto il finto commercialista avrebbe versato una commissione “tra l'1% e il 2%”. 50 milioni di dollari sono 87 milioni di franchi svizzeri. Per un lavoretto di pochi giorni l'avvocato o il fiduciario avrebbe così intascato tra 870 mila franchi e 1.7 milioni.

                                               Un'offerta che puzza di riciclaggio lontano un miglio e che la maggior par­te delle persone contattate ha subito respinto.

                                               Una su tre ha invece mostrato interesse.

                                               La mafia sudamericana usa le garanzie bancarie per nascondere in Svizzera i proventi di attività criminose, in particolare del traffico di droga.

                                               Nel testo si raccontava poi che, interpellato, l'avv. __________ avrebbe risposto all'interlocutore: “La sua proposta è molto interessante. Le ho scritto una lettera. Non appena la riceve mi chiami che fissiamo un appuntamento” (pag. 7). Secondo l'articolista l'avvocato __________, “personaggio poco noto nell'ambiente politico-economico __________, interessa da vicino l'autorità inquirente italiana. Alcuni suoi clienti sono sospettati di evadere il fisco. Tuttavia non sono finora stati raccolti elemen­ti tali da aprire un'inchiesta” (pag. 9).

                                         d)   Il terzo articolo, pubblicato dall'__________ nel __________ del 2001 sotto il titolo “Divise avvelenate – Mobbing, favoritismi e giochi di potere. Così nella polizia cantonale ticinese di sprecano i soldi e si bloccano le riforme. L'__________ ha indagato dietro le quinte”, narrava che il commissario __________, “membro della buoncostume”, aveva “protetto l'albergo a luci rosse __________ prima della sua chiusura. Il servizio giornalistico conteneva il seguente passaggio (pag. 11 in basso):

                                               __________ non è il solo ad avere conti in sospeso con il “buoncostu­me”.

                                               L'_________ ha scoperto che a __________ l'ispettore __________ è ad esempio un assiduo giocatore d'azzardo. In particolare è “habitué” del casinò __________ dove dopo il lavoro passa delle ore puntando monete da

                                               5 franchi.

                                               Malgrado che ai giocatori problematici l'entrata al casinò sia esplicitamente vietata dalla legge, finora i responsabili della casa da gioco hanno chiuso un occhio.

                                               “Non sono un assiduo giocatore d'azzardo” obietta __________ all'__________. “Sono sconcertato. Si tratta di un ottimo collega” dice invece __________.

                                               __________ è – si legge poco sopra nell'articolo –  il “re­sponsabile della sezione dei reati contro l'integrità delle persone e coordinatore del lavoro degli agenti della buoncostume”.

                                   4.   Il Pretore ha ritenuto “chiaro ed evidente” che tutti e tre i pezzi giornalistici costituiscono pubblicazioni diffamatorie (sentenza, consid. 9), ciò che integra anche l'ultimo presupposto oggettivo dell'art. 322bis CP. Ora, a norma dell'art. 173 n. 1 CP è punito – a querela di parte – con la detenzione fino a sei mesi o con la mul­ta chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospet­ta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possa­no nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Qualsiasi forma espres­siva è suscettibile di ledere l'onore, purché abbia un contenuto informativo sufficiente. L'offesa deve vertere però su un fatto, non su un semplice giudizio di valore. Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non basta. D'altro lato non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al terzo: è sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato. Per sapere se il fatto o il sospetto di tale fatto sia lesivo dell'onore bisogna fondarsi sul significato che un destinatario non prevenuto attribuirebbe all'affermazione incriminata nelle circostanze del caso. Trattandosi di un testo, l'analisi deve vertere non solo sulle espressioni usate, prese separatamente, ma anche sul significato che risulta dal testo nel suo insieme (riferimenti di dottrina e giurisprudenza in: Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 35, 38 e 42 ad art. 173 CP).

                                         a)   Nel primo articolo i rimproveri diretti a __________ consistevano sostanzialmente nel fatto di approfittare della sua presenza tra gli organizzatori della __________ per garantire appoggi incrociati tramite sponsorizzazioni tra lui stresso, __________, __________ e __________ (pag. 5 in basso), nell'avere difeso un tenente della polizia comunale reo di avere tenuto per sé l'incasso di parchimetri (pag. 6 nel mezzo), di concorrere alla protezione di __________ benché questi dovesse versare non meno di fr. 300 000.– al Comune di __________ (pag. 7), di avere favorito l'arrivo in Svizzera del pregiudicato italiano __________ (riquadro a pag. 6, nel mezzo), di avere approvato un program­ma occupazionale organizzato da un fratello massone che aveva lasciato debiti per decine di migliaia di franchi (riquadro citato, verso il fondo). Accusare qualcuno di promuovere scambi di favori valendosi della propria posizione in seno a organizzazioni culturali, di minimizzare come sindaco appropriazioni indebite compiute da forze dell'ordine, di proteggere debitori del Comune da procedimenti esecutivi per tornaconto politico, di favorire l'immigrazione di pregiudicati, di avallare program­mi occupazionali deficitari per compiacenza vuol dire incolpare qualcuno di condotta manifestamente disonorevole. Un altro problema è sapere se tali asserzioni fossero vere o se l'au­tore delle medesime avesse seri motivi per considerarle vere (art. 173 n. 2 CP). L'addebito di condotta disonorevole è nondime­no – come ha ritenuto il Pretore – evidente.

                                         b)   Si aggiunga che l'articolo in rassegna, preso nel suo insieme, lasciava trasparire insinuazioni ben più gravi dei singoli rimproveri mossi a __________. Criticare la massoneria per il geloso riserbo che tutela una consorteria di persone legate da interessi comuni non è sicuramente punibile. Asserire che molte persone affiliate a logge massoniche si ritrovino nel settore dell'informazione e della cultura, nella polizia, nelle banche, nelle professioni liberali e nella vita politica è affermazione che non attenta all'onore di nessuno. Diverso è affermare per converso che “i massoni si arricchiscono a spese del contribuente”, che il loro comportamen­to “sfocia spesso in affari poco chiari”, che la massoneria garantisce “prote­zioni eccellenti”, influenza “di nascosto” la politica, l'economia e la televisione, affiancando poi al testo un elenco di nomi “sco­va­to” – secondo la rivista – con due inchieste mascherate, quasi si trattasse di delinquenti potenziali. Tale impressione è oggettivamente corroborata dal titolo che sovrasta l'elenco (“Chi ammette, chi nega e chi tace”), dall'immagine tentacolare della piovra – o polipo, poco importa – che aggredisce “go­ver­no”, “cultu­ra”, “amministrazione”, “polizia”, “università” e “in­for­mazione”, la quale evoca oggettivamente sinistre infiltrazioni mafiose, tanto più inequivocabili ove si pensi che a __________ si rimprovera di avere favorito il trasferimento in Svizzera non di un pregiudicato qualunque, ma addirittura del “faccen­die­re della loggia massonica P2 avvelenato dalla mafia”. Per tacere di __________, socio nel­l'affare legato alle __________, trovato morto in circostanze misteriose. Sostenere che una determinata persona appartiene alla massoneria non lede di per sé – si ripete – la reputazione (anzi, __________ si è detto orgoglioso di essere massone da 25 anni: sentenza impugnata, pag. 6 in basso), ma accusare qualcuno di essere affiliato a una cosca come quella descritta nell'articolo della rivista è sicuramente disonorevole.

                                         c)   A __________ l'articolo in questione non imputava comportamenti particolari. Si limitava ad annoverarlo nella lista dei massoni ticinesi, confermando poco oltre (pag. 6):

                                               Anche la televisione è affollata di personaggi legati alla massoneria. __________, direttore __________, __________, giornalista __________, __________, assistente di direzione, __________ e __________, dirigenti di __________.

                                               Come si è ribadito, non è riprovevole affermare che qualcuno appartenga alla massoneria (indipendentemente dal fatto che __________ neghi di esservi affiliato, pur senza precisare se egli vi abbia aderito in passato: sentenza impugnata, pag. 8 verso l'alto). Diffamatorio è, una volta ancora, accusare una persona di appartenere alla congrega descritta nel servizio giornalistico.

                                         d)   Il ricorrente reputa arbitrario intravedere allusioni mafiose nell'articolo citato, ma su questo punto la sentenza impugna­ta resisterebbe alla critica anche con libero esame. Che poi la massoneria sia un'organizzazione segreta, come sottolinea il ricorrente, non giustificava la fosca luce cui essa era posta nell'articolo. Le locuzioni “intrallazzi segreti”, “affari poco chiari”, “arricchirsi a spese del contribuente” non potevano essere prese isolatamente dal contesto, come il ricorrente vorrebbe, ancorché nell'articolo non si adoperasse esplicitamente il termine “illegale”. Né il servizio giornalistico si limitava, come il ricorrente assume, a critiche generiche sul carat­tere settario, trasversale e tenta­colare della massoneria, allegando dubbi e valutazioni. L'impressione che un lettore non prevenuto ricavava dall'articolo era quella che siffatta consor­teria costituisce un potere occulto, temibile e pericoloso. E l'immagine di __________ è quella di un boss che garantisce protezione a pregiudicati, politici, fratelli massoni, in qua­lunque campo essi operino. Asserire che il primo giudice abbia ravvisato a torto carattere diffama­torio nella pubblicazione in discorso è quindi una tesi destituita di consistenza.

                                         e)   Il secondo articolo dell'__________ rivolge all'avv. __________ l'accusa di avere mostrato interesse, dietro compenso di una provvigione compresa tra l'1 e il 2%, a eseguire il trasferimento di una garanzia bancaria da 50 milioni di dollari dal Brasile a Lugano, “affare che puzza[va] di riciclaggio lontano un miglio”. In realtà l'avvocato __________ non è stato interpellato nel modo descritto dall'articolo (sopra, consid. 3c), ma con una lettera così formulata (doc. _ allegato all'esposto):

                                               __________

                                                               di __________

                                                               __________

                                                               Tel.: __________

                                                               Fax: __________                                                                      Avvocato

                                                                                                                                                                 __________

                                                                                                                                                                 Casella postale __________

                                                                                                                                                                 CH–__________

                                                                                                                                                                 svizzera

                                                                                                                         __________, 6 ottobre 2000

                                               Egregio signor __________,

                                               Mi permetto di contattarLa per l'offerta di una garanzia bancaria di valore consistente che intendo depositare in Svizzera.

                                               Mi sono indirizzato a Lei in forma scritta – pur sapendo che non è la pras­si – in quanto tale operazione patrimoniale rientra in un più ampio proget­to personale di espansione dell'attività sulla piazza finanziaria elvetica e per la quale vorrei trovare una forma di collaborazione.

                                               Sicuro dell'interesse di questa proposta, resto in attesa di un Suo riscontro

                                               Con stima

                                               __________

                                               commercialista

                                               Comunque sia, anche a prescindere da ciò, rimproverare a qualcuno di essere pronto ad accettare un “affare che puzza[va] di riciclaggio lontano un miglio” significa addossargli un contegno chiaramente disonorevole.

                                         f)    Il ricorrente asserisce che l'articolo non afferma la disponibilità dell'avvocato __________ a collaborare nel riciclaggio di “narco­dollari”, ma il testo dell'articolo (sopra, consid. 3c) non lascia spazio a equivoci (“La mafia sudamericana usa le garanzie bancarie per nascondere in Svizzera i proventi di attività criminose, in particolare del traffico di droga”). Certo, nell'articolo figura anche un piccolo riquadro in cui si avverte: “Il fatto di interessarsi a una transa­zione dubbia non vuole ancora dire partecipare. Può darsi che i fiduciari e gli avvocati abbiano fatto finta di interessarsi per poi denunciare il caso alle autorità. Non è dato di sapere chi avesse davvero questa intenzione” (pag. 7). Tale aggiun­ta nulla toglie all'affermazione, però, che l'avvocato __________ abbia definito la proposta “molto interessante”. Avvertire il lettore che il legale possa avere simulato l'accordo per poi denunciare il caso alle autorità significa affacciare un'ipotesi del tutto remota, tanto più ove si consideri che il professionista “interessa da vicino l'autorità inquirente italiana” e che “alcuni suoi clienti sono sospettati di evadere il fisco”. L'indole diffamatoria del secondo articolo non può quindi seriamente essere revocata in dubbio.

                                         g)   Il terzo articolo affermava che __________, oltre ad avere “conti in sospeso con il buoncostume”, era un assiduo gioca­tore d'azzardo, ma che i responsabili del casinò di __________ non gli vietavano l'ingresso, nonostante fosse un giocatore problematico, preferendo chiudere un occhio. L'asserzione è palesemente idonea a ledere la reputazione sociale e professio­nale dell'interessato. Che un ispettore di polizia abbia conti in sospeso “con il buoncostume”, sia un giocatore d'azzardo “problema­tico” e benefici di trattamenti di favore da parte dei responsabili del casinò è riprovevole, soprattutto per un funzionario delle forze dell'ordine. Poco importa che – come obietta il ricorrente – i “conti in sospeso” dell'ispettore fossero “ristretti alla sua frequentazione del casinò di Lo__________ ”. La diffamazione appare tanto più flagrante ove si consideri che, secondo i responsabili della Casino __________ “il comportamento di __________ è sempre stato corretto, tale da rientrare nella cosiddetta fascia dei ‘giocatori sociali’, dove il gioco ha uno spazio limitato ed è tipicamente una forma di divertimento. La limitata frequenza delle visite, la durata del gioco e gli importi giocati non lascia­no trasparire il benché minimo indizio di gioco problematico o patologico” (lettera del 23 maggio 2001: doc. _ allegato alla denuncia). Che dopo la pubblicazione dell'articolo il diretto interessato abbia smesso di frequentare il casinò ancora non significa – e da lungi – che __________ fosse un giocatore “proble­ma­ti­co”. Anche al proposito il giudizio del Pretore risulta pertanto ineccepibile.

                                   5.   Ciò posto, i requisiti oggettivi dell'art. 322bis CP sono tutti dati nella fattispecie. Quanto all'infrazione commessa per mezzo del­la stampa il ricorrente si duole invero di non essere stato am­messo alla prova della verità (art. 173 n. 2 CP), il Pretore avendo rifiutato l'assunzione dei 14 testimoni da lui indicati. Così argomentando egli dimentica tuttavia di essere stato posto in stato di accusa per violazione dell'art. 322bis, non dell'art. 173 CP. Il vecchio art. 27 CP, che conteneva un disciplinamento completo del­la responsabilità della stampa, addossava all'editore – o, in suo difetto, allo stampatore – la colpa imputabile all'autore di una pubblicazione punibile nel caso in cui quest'ultimo non po­tesse essere scoperto oppure la pubblicazione fosse avvenuta all'insaputa o addirittura contro la volontà di lui. Nella misura in cui l'edi­tore o lo stampatore si vedesse imputare una pubblicazione diffamatoria, doveva anche poter invocare quindi la prova liberatoria della verità. Il nuovo diritto ha inteso sopprimere tale responsabilità per colpa altrui, la quale era in contrasto con il principio di colpa che domina il diritto penale. Il redattore responsabile del mez­zo d'informazione risponde ora della sua sola colpa, per non opporsi intenzional­mente o per negligenza alla pubblicazione punibile (FF 1996 IV 477 n. 211.12). Può essere perseguito, di conseguenza, solo per violazione dell'art. 322bis CP, e non per violazione dell'art. 173 CP.

                                         L'abolizione della responsabilità per colpa altrui fa sì che, al limi­te, un reato commesso per mezzo della stampa possa rimanere impunito, in specie nel caso in cui una pubblicazione non fosse riconoscibile come costitutiva di reato da parte del redattore responsabile (Zeller in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 2 ad art. 322bis). D'altro lato il redattore in causa deve farsi carico di tutte le proprie responsabilità, nel senso che – per legge – deve dar prova di diligenza nell'impedire pubblicazioni punibili, intervenen­do non solo a titolo preventivo, ma anche a stampa avvenuta (Zeller, op. cit., n. 5 ad art. ad art. 322bis CP). Il Pretore sottolinea che, ravvisando servizi giornalistici di contenuto dif­famatorio, il redattore responsabile può cautelarsi imponendo all'autore di firmare l'articolo. Il ricorrente obietta che l'intento del­la novella legislativa non era certo quello di costringere il redattore responsabile a rivelare le proprie fonti d'informazione. L'obiezione è pertinente, ma nulla sussidia. Il redattore responsabile non è tenuto in effetti a nominare l'autore dell'articolo: basta che sappia dimostrare, in caso di pubblicazione diffamatoria, di avere adottato i provvedimenti idonei a impedire la perpetrazione del rea­to. La prova della verità non gli incombe né gli compete, non essendo egli l'autore della diffamazione. Gli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 par. 3 lett. d CEDU invocati nel ricorso sono inconferenti. Anche in questa prospettiva la sentenza impugnata sfugge dunque a censura.

                                   6.   Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda l'esposto dell'avv. __________ al Procuratore pubblico, che il ricorrente definisce una “querela” tardiva. Il reato dell'art. 322bis CP è perseguito d'ufficio. A querela di parte è punita la diffamazione, che tuttavia non forma oggetto del procedimento in esame. Certo, per sapere se una determinata pubblicazione sia diffamatoria ai fini dell'art. 322bis CP occorre far capo ai criteri dell'art. 173 n. 1 CP, ma tale analisi non presuppone querela alcuna. La querela, del resto, è solo un presupposto di punibilità (art. 28 cpv. 1 CP). Il fatto che di fronte a una diffamazione la persona offesa non abbia sporto querela ancora non significa, in altri termini, che il reato non sussista; vuol dire soltanto che il Procuratore pubblico non è chiamato a perseguire l'offesa. La pretesa tardività della “querela” non è quindi, nella fattispecie, di alcun rilievo.

                                   7.   Dal profilo soggettivo l'art. 322bis CP presuppone intenzionalità o quanto meno negligenza. Ora, agisce con dolo diretto il redattore responsabile che, consapevole del carattere punibile della pubblicazione, non la impedisce di proposito. Agisce con dolo even­tua­le il redattore responsabile che, pur ravvisando il possibile carat­tere punibile della pubblicazione, se ne accomoda e non la impedisce. Agisce con negligenza, infine, il redattore responsabile che, ravvisato il possibile carat­tere punibile della pubblicazione, adot­ta misure insufficienti per chiarire la questione, come pure il redattore responsabile che, pur esaminando i testi, per leggerezza, passività o imprevidenza colpevole non si avvede del loro carattere punibile (Corboz, op. cit., n. 14 e 15 ad art. 322bis CP; Zeller, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 322bis CP). Nella fattispecie il ricorrente ha riconosciuto davanti al Procuratore pubblico e al Pretore di avere pubblicato i testi ricevuti senza procedere ad alcuna verifica (sentenza impu­gnata, consid. 9). Nel ricorso egli non pretende il contrario. Del rischio che le pubblicazioni po­tessero rivelarsi diffamatorie egli si è dunque accomodato, sicché a ragione il Pretore ha riscontrato gli elementi del dolo even­tuale.

                                   8.   Se ne conclude che il ricorso, inconsistente, è votato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente dev'essere tenuto inoltre a rifondere a __________, __________ e __________, che hanno formulato osservazioni al ricorso per il tramite di patrocinatori, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 800.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 900.–

                                         sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a ognuno dei resistenti __________ un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         –    __________;

                                         –    avv. __________;

                                          –    Ministero Pubblico, 6901 Lugano;

                                          –    Pretura del Distretto di Bellinzona, 6501 Bellinzona;

                                          –    Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

                                          –    Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                          –    arch. __________ (parte civile);

                                          –    avv. __________ (patrocinatore di parte civile);

                                          –    __________ (parte civile);

                                          –    __________ (parte civile);

                                          –    avv. __________ (patrocinatore di parte civile);

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________ (patrocinatore di parte civile).

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

17.2002.24 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.10.2003 17.2002.24 — Swissrulings