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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.06.2002 17.2002.13

21 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,820 mots·~24 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2002.00013 17.2002.00014

Lugano 21 giugno 2002/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorsi per cassazione presentati

– il 5 marzo 2002 (inc. 17.2002.00013) da __________,  (patrocinato dall'avv. __________) e   – l'11 marzo 2002 (inc. 17.2002.00014) da __________, (patrocinata dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 29 gennaio 2002 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei loro confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                          2.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                          3.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 29 gennaio 2002 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ ed __________ autori colpevoli di infrazione semplice e aggravata, come pure di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Essa ha accertato che tra il settembre del 1994 e il marzo del 2001 costoro avevano portato a Lugano circa 31 kg di cocaina acquistata in Brasile da tale __________ (di cui 28 kg circa venduti a terzi e il resto sequestrato dalla polizia), realizzando un incasso di almeno fr. 1'000'000.–, mentre nel luglio del 1999 avevano procurato a tale __________ 200 g di eroina acquistati in India e portati a Lugano da __________ dietro compenso di fr. 12'000.–. Infine la Corte ha accertato che nel novembre del 1999 e del 2000 gli imputati avevano comperato in India complessivamente 18 kg di ceres, importati a Lugano e venduti poi a Milano con un incasso di circa fr. 172'000.–, e che nel corso del 2001 avevano ripetutamente consumato imprecisate quantità di eroina, cocaina, oppio e hashish. In applicazione della pena, la Corte ha inflitto agli imputati 9 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Inoltre ha ordinato un trattamento ambulatoriale per quanto riguarda __________ (art. 44 CP) e ha disposto varie confische.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno introdotto il 30 gennaio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravami, presentati il 5 e l'11 marzo successivi, essi chiedono che le pene loro irrogate siano ridotte. Con osservazioni del 26 marzo 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima una propria versio­ne dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o pog­gino unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quan­do è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 108 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).

                                 II.      Sul ricorso di __________

                                2.      Il ricorrente si duole della pena irrogatagli, definita arbitrariamen­te severa rispetto a una sentenza emanata il 21 febbraio 2002 dalla Corte delle assise criminali in Lugano in traffico di droga ben più grave, come pure per rapporto alle circostanze attenuan­ti a lui riconosciute (collaborazione prestata e scemata responsabilità). Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per quanto riguarda l'autore, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 166 IV 289 consid. 2a).

                                3.      Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esa­geratemente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 101 consid. 2c, 123 IV 49 consid. 2a, 122 IV 156 consid. 3b, 241 consid. 1a, 299 consid. 2a, 121 IV 3 consid. 1a).

                                4.      Per quanto riguarda la parità di trattamento, tale principio ha – secondo costante giurisprudenza – un'importanza limitata nell'ambito della commisurazione della pena, ove prevale il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore. Un'eventuale disuguaglianza non è quindi sufficiente per ammettere l'esistenza di un abuso di apprezzamento, il quale deve connotarsi come una disparità flagrante e manifestamente ingiustificata. Il confronto con casi precedenti o con altri imputati suole essere infruttuoso, poiché ogni fattispecie comporta inevitabilmente, a causa delle peculiarità oggettive e soggettive, una certa disuguaglianza (DTF inedita del 18 aprile 2002 in re B., consid. 8b/bb; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c, 123 IV 150 consid. 2). Ne segue che, in materia di parità di trattamento, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quan­do il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (CCRP, sentenza del 15 marzo 2001 in re R., consid. 5d/aa con riferimento a DTF inedita del 6 marzo 1998 in 4 M., consid. 4b in fine). 

                                5.      Nell'infliggere a entrambi gli imputati 9 anni di reclusione la Cor­te di assise ha premesso di non avere ravvisato differenze di intensità nelle responsabilità dei due, che agivano con volontà unitaria, concretatasi in traffici attuati insieme (sen­tenza, pag. 38 in alto). Per quanto riguarda l'aspetto oggettivo, la Corte ha rimproverato agli accusati di avere consapevolmente trattato grosse quantità di stupefacenti, in particolare 31 kg di cocaina, 18 kg di hashish (ceres) e 200 g di eroina con modalità finanche imprenditoriali. Essi medesimi stabilivano ritmi, modi e quantità del traffico, grazie anche al rapporto di fiducia che avevano instaurato con il fornitore e gli acquirenti. Animati soprattutto dal desiderio di raggiungere un tenore di vita agiato e solo in parte dalla prospettiva di garantirsi il proprio consumo personale, costoro hanno creato una sorta di solida rete di contatti commerciali, trovando fornitori e clienti di fiducia, al punto da ottenere la merce a credito a dal reperire acquirenti con una semplice telefonata. Così essi hanno potuto agire senza particolari rischi grazie, tanto più che in apparenza essi sembravano una normale coppia in viaggio. E quando hanno avuto un figlio essi non si sono fatti scrupolo di coinvolgere il figlioletto. A loro sfavore la Corte ha considerato anche la reiterazione nel delinquere gravemente, trafficando droga per circa 10 anni prima di essere arrestati  (sentenza, pag. 38 a 40).

                                6.      Come circostanze attenuanti i primi giudici hanno considerato anzitutto, oltre all'incensuratezza degli imputati, la spontanea e ampia collaborazione da loro offerta agli inquirenti, onde i presupposti del sincero pentimento (art. 64 CP). Tale attenuante andava tuttavia mitigata poiché i due si erano limitati ad assumere responsabilità personali, senza rivelare – eccetto il nome dell'acquirente – informazioni che consentissero di fermare altri trafficanti. Inoltre la Corte ha riconosciuto a entrambi una scemata responsabilità di grado medio, come risultava dalla perizia psichiatrica. Posto che per la loro gravità oggettiva (recte: senza circostanze attenuanti) i due si sarebbero verosimilmente visti infliggere 13 o 14 anni di reclusione, la prima Corte ha concluso che, grazie soprattutto alla scemata responsabilità, la pena poteva essere contenuta in 9 anni di reclusione, come prospettava il  Procuratore pubblico. Ulteriori riduzioni non potevano invece entrare in linea di conto. Se è vero infatti che l'agire criminoso dei due appariva legato al loro vissuto di tossicodipendenti, è anche vero che il loro operato denotava chiari tratti di razionalità dettata da altri fini. Ciò ha indotto i primi giudici ad ammettere la preponderanza di una loro libera decisione nella scelta di trafficare droga. Certo, ha soggiunto la Corte, la tossicodipendenza ha in qualche modo condizionato entrambi, tuttavia i due hanno sempre mostrato capacità progettuale e organizzativa che conferma un buon grado di ragionevolezza. Essi sapevano come muoversi in un ambiente criminale, sapevano organizzare viaggi e sposta­menti intercontinentali, sapevano ipotizzare coperture e sapevano mantenere i giusti contatti per gestire le operazioni. Per di più, essi hanno saputo anche investire in un'operazione immobiliare che, per quanto non portata a termine, ha consentito loro di costruire due case. La scemata responsabilità non ha quindi pesa­to in modo preponderante sui loro atti. Donde una riduzione  complessiva della pena di 4 o 5 anni (sentenza, pag. 40 e 41).

                                7.      La pena irrogata al ricorrente – 9 anni di reclusione – si situa al­l'interno dell'ampio quadro edittale previsto per i casi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 e n. 2 lett. a LStup). Come rilevano i primi giudici, la fattispecie risulta di particolare gravità, ove appena si consideri che per vari anni il ricorrente ha commerciato grosse quantità di droga pesante (circa 31 kg di cocaina) non come semplice corriere, ma come imprenditore, instaurando – secondo i vincolanti accer­tamenti della Corte – un'autentica rete destinata allo smercio di stupefacenti, e ciò anche per vivere con agiatezza (sentenza, pag. 38). Sotto questo profilo una pena attorno ai 13 o14 anni di reclusione non sarebbe sicuramente apparsa come il risultato di un eccesso o di un abuso di appezzamento, né per rapporto alla quantità di droga smerciata, né per rapporto al ruolo avuto nel traffico, né per rapporto alla pesante reiterazione o all'agire senza scrupoli e per fini di lucro (sentenza, pag. 39). La sentenza emanata il 21 febbraio 2002 dalla Corte delle assise criminali nel processo __________, ove sarebbero state inflitte condanne del­la stessa entità (14 anni di reclusione) per quantitativi di cocaina ben più elevati, non giova al ricorrente. A parte il fatto che tale giudizio è successivo alla sentenza impugnata, il paragone affacciato dal ricorrente si esaurisce in inammissibili considerazioni di natura appellatoria, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche in materia di commisurazione della pena. D'altro canto il ricorrente dimentica che la prima Corte non ha trascurato le pene irrogate dalle Corti ticinesi in casi analoghi, tant'è che ha addotto una copiosa casistica sulla quale però il ricorrente sorvola, insistendo sul solo caso ricordato nel ricorso, ciò che non basta per confortare la pretesa disparità di trattamento.

                                8.      Rimane da esaminare se i primi giudici non abbiano dato prova di esagerato rigore nel quantificare in complessivi cinque anni circa l'incidenza, ai fini della commisurazione della pena, delle circostanze attenuanti da essi medesimi riconosciute (incensuratezza, sincero pentimento e scemata responsabilità).

                                          a)  Per quanto attiene alla collaborazione prestata agli inquirenti, il ricorrente critica la prima Corte per non avere ravvisato in ciò un sincero pentimento, che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale può comportare riduzioni di pena tra un quinto e un terzo (DTF 121 IV 205). Egli ricorda di avere ammesso sin dal primo verbale le proprie responsabilità, confessando colpe ben più gravi di quelle che gli inquirenti erano allora in grado di provare. Se non che, la prima Corte ha già tenuto conto di simile circostanza. Già si è visto infatti che essa ha rammentato la spontanea e ampia disponibilità offerta dagli accusati, che hanno ammesso subito le loro responsabilità, salvo tacere, eccezion fatta per il nome dell'ac­quirente milanese __________, informazioni che consentissero di fermare altri trafficanti (sentenza, pag. 40). Il ricorrente asserisce che la Corte ha arbitrariamente minimiz­zato tale collaborazione, negligendo che agli inquirenti egli ha dato indicazioni precise sulla persona del citato __________, a rischio della propria incolumità. L'argomento è però di poco peso, essendo notorio che chiamare concretamente in causa grandi acquirenti di cocaina può comportare seri rischi. A parere del ricorrente la prima Corte è caduta ad ogni modo in arbitrio, ignorando il fatto che egli ha indicato anche il nome di chi gli forniva la droga __________. La critica è infruttuosa. Certo, dopo avere accertato che il ricorrente aveva indicato in quella persona il fornitore di cocaina, i primi giudici non hanno più evocato tale circostanza al mo­mento di commisurare la pena. Resta il fatto però che della collaborazione prestata essi hanno tenuto conto valutando nel suo complesso l'atteggiamento positivo dell'imputato, tanto da riconoscere l'attenuante specifica dell'art. 64 CP. Il ricorrente critica infine l'argomentazione secondo cui la collaborazione non sarebbe risultata completa per un sua qual reticenza nel dare maggiori ragguagli sul traffico di droga, oltre a quelli ricordati nella sentenza. A tale riguardo egli si limita nondimeno a ribadire la propria personale versione dei fatti, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse munita di pieno potere cognitivo anche nella valutazione delle prove. Sprovvisto di una sostanziata censura di arbitrio, al proposito il ricorso va dichiarato inammissibile.

                                          b)  Il ricorrente sostiene che la prima Corte ha abusato del proprio potere di apprezzamento anche relativizzando con argomenti impropri le conseguenze della scemata responsabilità. A mente sua i primi giudici hanno trascurato che, nel diagnosticargli una scemata responsabilità di grado medio, il perito ha già tenuto conto delle circostanze che i primi giudici hanno considerato come segni di ragionevolezza e di capacità di astrazione al momento di delinquere. Ora, che la Corte di assise abbia fissato la pena per entrambi gli imputati in 9 anni di reclusione – con una riduzione di 4 o 5 anni rispetto alla pena prospettabile senza attenuanti – dopo avere conferito peso determinante alla scemata responsabilità attestata nella perizia psichiatrica è indubbio (act. 60). Per converso, essa ha escluso altri contenimenti di pena. Pur ammettendo che l'agire delittuoso dei due è legato al loro vissuto di tossicodipendenti, la Corte ha intravisto in tale operato tratti razionali, sorretti da altre motivazioni, onde la preponderanza di una libera decisione nella scelta di trafficare cocaina. A conferma di ciò la Corte ha ricordato che nel corso degli anni i ricorrenti hanno mostrato capacità proget­tuale e organizzativa, come pure buona capacità di astrazione, nel senso che sapevano muoversi nell'ambien­te criminale, organizzare viaggi e spostamenti intercontinentali, ipotizzare coperture, mantenere un controllo sui pagamenti e sugli incassi di somme importanti, tanto da riuscire a investire in un'operazione immobiliare che, sebbene incompiuta, ha consentito loro l'acquisto di due case. La diminuita responsabilità riscontrata dal perito non avrebbe dunque influenzato in modo preponderante i loro atti (sentenza, pag. 41).

                                          c)  Simile conclusione desta seri interrogativi già per il fatto che, esposte le proprie puntualizzazioni, la Corte di assise non si è espressa in termini comprensibili sul reale grado di responsabilità riconosciuto, per finire, agli accusati. Ammettendo la scemata responsabilità così come l'ha indicata il perito (sentenza, pag. 41 con riferimento a pag. 14), essa parrebbe averla qualificata – a sua volta – come media. In tal caso mal si comprenderebbe però la portata della successiva affermazione, secondo cui la diminuita responsabilità non ha pesato “in modo preponderante” sulla volon­tà criminosa. Intanto il perito non ha accennato a influssi preponderanti. Inoltre l'entità della riduzione di pena accordata in virtù delle attenuanti riconosciute (incensuratezza, sincero pentimento e scemata responsabilità), di soli 4-5 anni rispet­to alla pena base di 13-14 anni, induce a ritenere che i primi giudici abbiano relativizzato assai l'opinione del perito. In DTF 123 IV 52 il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che la riduzione a metà della pena (base) inflitta a un au­tore di atti sessuali su fanciulli proprio per scemata responsabilità di grado medio non configura eccesso né abuso del potere di apprezzamento. Ciò non significa occorra dimezzare la pena ogni qual volta si riscontri una scemata respon­sabilità di grado medio (DTF 123 IV 51). Compito del giudice è di stabilire anzitutto, sulla scorta delle valutazioni peritali, se in diritto soccorrano gli estremi di una totale (art. 10 CP) o di scemata responsabilità (art. 11 CP); in quest'ultimo caso egli definirà, nel quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena (anche Trechsel, StGB, Kurz­kommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 11; CCRP, sentenza del 17 dicembre 1998 in re C., consid. 1). Sulla scorta di ciò il giudice determinerà la relativa riduzione di pena, che andrà individuata tenendo conto del caso particolare.

                                          d)  In concreto la Corte di assise non spiega perché, di fronte a una ridotta responsabilità di grado medio, la riduzione di pena accordata al ricorrente sia tanto modesta. È vero che, nonostante l'attenuante del sincero pentimento per la collaborazione prestata, essa non ha risparmiato un biasimo agli imputati per la reticenza dimostrata nel rivelare informazioni atte a identificare altre persone coinvolte nel traffico. Ciò le consentiva se mai di mostrarsi restrittiva nel valutare l'incidenza dell'attenuante al momento di commisurare la pena; non la legittimava però – salvo contraddirsi – a relativizzare la scemata responsabilità in tal modo, ove appena si pensi che in DTF 121 IV 205 consid. cc si adombrano riduzioni di pena, in casi del genere, di un quinto fino a un terzo. E ben più apprezzabili riduzioni di pena si giustificavano se si pon mente che, secondo il perito dott. __________, “ci troviamo di fronte ad una persona che presenta un disturbo da dipendenza di varie sostanze stupefacenti”, dipendenza che dura ormai da vent'anni e che è rimasta praticamente ininterrotta, anzi con il tempo è aumentata al punto da richiedere un trattamento sostitutivo con metadone (act. 60, pag. 17). Nel tracciare la personalità dell'accusato, l'esperto ha riscontrato “un disturbo di personalità antisociale” (loc. cit.), come pure reati commessi in relazione con la dipendenza da sostanze stupefacenti e con il predetto disturbo della personalità. Se la capacità dell'accusato di valutare il carattere illecito dell'atto era completa, egli ha concluso, la sua capacità di agire secondo tale valutazione era invece scemata in grado medio (act. 60, pag.19).

                                          e)  Sul riconoscimento della scemata responsabilità come tale i primi giudici non hanno espresso riserve. Al contrario: hanno espressamente riconosciuto all'imputato l'attenuante attestata dal perito con riferimento, in particolare, ai problemi di tossicodipendenza e ai limiti caratteriali. Se non che, pro­tesa a rendere verosimile una “preponderante” componente di lucidità razionale nel comportamento degli accusati durante gli anni della delinquenza, la Corte di assise ha – pur senza affermarlo in termini chiari – notevolmente stemperato la conclusione del perito, secondo cui il ricorrente (e la sua compagna), ancorché capace di valutare il carattere illecito del suo comportamento, non era in grado di agire di conseguenza (act. 60, pag. 19). A suo giudizio il ricorrente ha sempre mostrato “capacità progettuale e organizzativa” nel corso degli anni, ciò che testimonia il suo buon grado di ragionevolezza e la sua buona capacità di astrazione, tenu­to conto anche dell'investimento che gli ha consentito la costruzione di due case. Così argomentando, però, la prima Corte ha di fatto vanificato i motivi che secondo il dott. __________ avevano spinto l'accusato a delinquere, pur nella consapevolezza di agire illecitamente: la dipendenza dalla droga e il desiderio di diversificazione, che gli hanno impedito di accettare la realtà occidentale al punto da provare piacere nell'infrangere la legge (act. 60, pag. 17). Che il sog­getto abbia sempre agito con apparente raziocinio e lucidità non significa perciò – contrariamente a quanto sembra reputare la Corte di assise – che costui avesse anche la capacità “preponderante” di porre freno agli atti criminosi. Una conclusione del genere avrebbe richiesto quanto meno una conferma peritale, ciò che la Corte non ha promosso.

                                9.      Dato quanto precede, al ricorrente va inflitta una pena più mite, la riduzione accordata dalla prima Corte in conseguenza dell'incensuratezza e, in particolare, del sincero pentimento e della scemata responsabilità di grado medio non apparendo sostenibile. Pur rispettando il riserbo di cui la prima Corte ha voluto dar prova al momento di quantificare la riduzione, come pure le sue puntualizzazioni sulla personalità dell'accusato, la pena base di 13-14 anni va ricondotta alla metà, ove appena si tenga conto di un sesto circa per il sincero pentimento e per l'incensuratezza e di un terzo circa per la scemata responsabilità di grado medio appurata dalla perizia psichiatrica. La condanna a carico del ricorrente va pertanto fissata in 7 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto). Ciò che comporta, come chiede il ricorrente, anche una proporzionale riduzione a 12 anni del periodo di espulsione effettiva decisa con considerazioni pertinenti dai primi giudici (DTF 123 IV 107 consid. 3). In tale misura il ricorso, in quanto ammissibile, va perciò accolto.

                                III.      Sul ricorso di __________

                              10.      La ricorrente si duole anzitutto di arbitrio perché la prima Corte non le ha creduto quando affermava che dalle partite di droga (cocaina e ceres) consegnati all'acquirente milanese va dedotto un 10% destinato al suo consumo personale (e a quello dell'amico). Ora, a prescindere dal fatto che la ricorrente solleva tale obiezione (nemmeno prospettata dall'amico) soltanto per scrupolo di correttezza e di precisione, ammettendo che seppure si correggesse verso il basso il quantitativo di droga venduto, nulla muterebbe, nel suo esposto – invero prolisso – essa non sostanzia alcun arbitrio. I primi giudici hanno accertato che, secondo quanto risultava dall'istruttoria, le valige erano consegnate all'acquirente così com'erano, dopo che il coaccusato aveva tolto i propri effetti personali (sentenza, pag. 30). Fosse vero quanto sosteneva l'imputata, nei brevissimi soggiorni di Lugano i due avrebbero dovuto consumare 180 g di cocaina oppure rientrare in Brasile con parte della droga che avevano appena trasportato in Ticino. Ciò riusciva poco verosimile, anche perché i due preferivano altri stupefacenti. D'altro lato, ha soggiunto la prima Corte, la quantità di droga trafficata figurante nell'atto di accusa era già stata calcolata per difetto (sentenza, pag. 31). Altrettanto vale per il ceres, che risulta essere stato interamente venduto all'amico di Milano (sentenza, pag. 31). Pur non escludendo che a volte i due abbiano scambiato cocaina con eroina, a Lugano, per uso proprio (in quel caso l'acquirente era però __________), la Corte ha nondimeno rilevato trattarsi di piccole quantità (sentenza, pag. 31). Nel ricorso l'interessata non dimostra che i primi giudici siano trascesi in arbitrio. Le numerose riflessioni diligentemente esposte nel gravame consentono tutt'al più di ritenere che i primi giudici avrebbero potuto giungere a una conclusione diversa, ma non bastano per far carico alla Corte di essersi sospinta nell'arbitrio accertando quanto figura nella sentenza impugnata, che è  altrettanto sostenibile. Su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.

                              11.      Con diffuse considerazioni la ricorrente ravvisa arbitrio nell'accertamento della Corte di assise, che non ha differenziato le responsabilità degli imputati. A torto, poiché al proposito la sentenza impugnata resisterebbe anche a libero esame, i due avendo agito all'unisono e con unità d'intenti, perpetrando traffici insieme e di concerto, come ha ammesso il coaccusato (sentenza, pag. 38 con riferimento al verbale del 27 aprile 2001). Certo, l'uno e l'altro avevano compiti diversi, come ha rilevato la Corte di assise (sentenza, pag. 38), e per certi versi il coimputato ha avuto una parte più attiva (sentenza, pag. 35). Ma il ruolo della ricorrente è stato ugualmente fondamentale nei traffici. Non soltanto essa era, per propria ammissione, consapevole di quanto accadeva, ma essa contribuiva in modo ragguardevole, sostituendo l'amico in caso di bisogno sia nell'incasso sia nel trasporto della droga, tanto i ruoli erano intercambiabili. Dei proventi del traffico, inoltre, essa beneficiava nella stessa misura dell'amico (sentenza, pag. 35). Insistere nell'affacciare responsabilità più lievi di fronte a circostanze del genere, tanto più con argomentazioni in  larga misura appellatorie (e come tali irricevibili), è vano. Manifestamente infondato, anche su questo punto il ricorso va perciò disatteso nella misura in cui è ammissibile.

                              12.      Fondandosi per lo più sugli stessi argomenti sollevati nel ricorso del coimputato, la ricorrente insorge anch'essa contro la pena irrogatale, definendola arbitrariamente severa per rapporto alle attenuanti riconosciutele (incensuratezza, sincero pentimento e scemata responsabilità di grado medio) e a sentenze pronunciate dalla Corte ticinesi in casi analoghi. Ora, già si e visto che la pena irrogata ad __________ (9 anni di reclusione) è esageratamente severa, la mitigazione accordata rispetto alla pena stabilita – in modo conforme all'art. 63 CP – senza attenuanti (13-14 anni di reclusione) per incensuratezza, sincero pentimento e scemata responsabilità di grado medio risultando troppo esigua. Anche la pena a carico della ricorrente va pertanto contenuta in 7 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), poiché essa beneficia delle medesime attenuanti, ossia dell'incensuratezza, del sincero pentimento e, in particolare, della scemata responsabilità di grado medio attestata dal dott. __________ nella perizia dell'8 novembre 2001 (act 85) e nel complemento di perizia del 23 gennaio 2002 (act. TPC 10). Il periodo di espulsione effettiva deciso dalla prima Corte dev'essere a sua volta proporzionalmente ridotto e va fissato in 12 anni, come già stabilito per il coaccusato. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

                               IV.      Sulle spese e sulle ripetibili

                              13.      Gli oneri del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza. Sono posti dunque per metà a carico dello Stato e per un quarto ciascuno a carico dei ricorrenti (15 cpv.  CPP), a ognuno dei quali lo Stato rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile il ricorso di __________ è parzialmente accolto, nel senso che in riforma dei dispositivi n. 2.1.1 e 2.1.2 della sentenza impugnata egli è condannato alla pena di 7 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dal territorio svizzero per 12 anni.

                                          Per il rimanente il ricorso è respinto.

                                2.      Nella misura in cui è ammissibile, Il ricorso di __________ è parzialmente accolto, nel senso che in riforma dei dispositivi n. 2.2.1 e 2.2.2 della sentenza impugnata la ricorrente è condannata a 7 anni di reclusione  (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dal territorio svizzero per 12 anni.

                                          Per il rimanente il ricorso è respinto.

                                3.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia unica         fr.   1'900.–

                                          b) spese                                      fr.      100.–

                                                                                               fr.   2'000.–

                                          sono posti per un mezzo a carico dello Stato e per un quarto ciascuno a carico dei ricorrenti, a ognuno dei quali lo Stato rifonderà fr. 1'200.– per ripetibili ridotte.

                                4.      Intimazione a:

                                          –    __________, c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;

                                          –    __________, c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;

                                          –    avv. __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle assise criminali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          –    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2002.13 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.06.2002 17.2002.13 — Swissrulings