Incarto n. 17.2001.00070
Lugano, 9 luglio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 novembre 2001 presentato da
__________ __________ __________) __________) __________ __________ __________ __________) (patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza emessa il 31 ottobre 2001 dal Consiglio per i minorenni nei confronti di
__________,
e
__________,
(patrocinati dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 9 luglio 2001 il Magistrato dei minorenni ha dichiarato __________ autore colpevole di lesioni semplici qualificate per avere, verso le ore 23.30 dell'11 ottobre 1999, raggiunto alla spalla destra __________ (1981), a una distanza di 44 m, con un colpo di flobert cal. 22 esploso dall'appartamento di suo padre, a __________. __________ è stato dichiarato colpevole inoltre di tentate lesioni semplici qualificate per avere, l'indomani tra le ore 17.30 e le 17.45, sparato dal citato appartamento altre quattro volte con il medesimo fucile nell'intento di colpire __________ (1932), a circa 75 m di distanza, senza riuscirvi. In applicazione della pena, il Magistrato dei minorenni ha proposto la condanna di __________ a 4 mesi di carcerazione, dedotto l'arresto preventivo sofferto, con il beneficio della sospensione condizionale per un anno. Le spese del procedimento sono state addebitate allo Stato, con una partecipazione di fr. 500.– a carico di __________.
B. Con decreto dello stesso 9 luglio 2001 il Magistrato dei minorenni ha dichiarato __________, fratello maggiore di __________, autore di omicidio colposo per avere, quel 12 ottobre 1999, sparato anch'egli un colpo con il noto flobert cal. 22 dall'appartamento a __________ in direzione di __________, colpendo la donna all'emitorace sinistro e provocandone involontariamente la morte (accertata alle ore 19.04) per lesioni interne. In applicazione della pena, il Magistrato dei minorenni ha proposto la condanna di __________ a 3 mesi e mezzo di carcerazione, dedotto l'arresto preventivo sofferto, con il beneficio della sospensione condizionale per un anno. Il fucile è stato confiscato insieme con 36 colpi integri, 12 bossoli inesplosi, 5 bossoli esplosi e 9 proiettili (pallini di piombo). Le spese del procedimento sono state addebitate allo Stato, con una partecipazione di fr. 500.– a carico di __________.
C. Nei procedimenti contro __________ e __________ nove parenti di __________ avevano notificato il 31 maggio 2001 pretese di risarcimento al Magistrato dei minorenni. Si trattava di __________. La somma da loro chiesta (fr. 148 825.70 complessivi) si componeva di fr. 15 078.– per la rifusione di danni materiali (spese funerarie), fr. 115 000.– per indennità di torto morale e
fr. 18 747.70 per presumibili costi di patrocinio. Nei due decreti del 9 luglio 2001 sulle proposte di pena il Magistrato dei minorenni ha rinviato tutti loro al foro civile “in quanto l'importo avanzato (…), solo parzialmente documentato, supera il limite di competenza ex art. 15 LMM” (dispositivo n. 5).
D. Contro i due decreti del Magistrato dei minorenni la “Parte lesa parenti __________ ” ha sollevato opposizione il 17 luglio 2001, di modo che gli atti sono stati trasmessi al Consiglio per i minorenni. Statuendo il 31 ottobre 2001, quest'ultimo ha dichiarato le opposizioni irricevibili. Esso ha rilevato che in procedimenti penali a carico di fanciulli e adolescenti l'art. 15 LMM non autorizza la costituzione di parte civile. La parte lesa può chiedere bensì che il minorenne sia condannato alla rifusione del danno, ma in tal caso la domanda non deve eccedere fr. 5000.–. Oltre tale limite non sussiste la competenza del Consiglio per i minorenni, ma solo quella del foro civile ordinario, onde l'irricevibilità delle opposizioni. Non sono state prelevate tasse né spese di giudizio.
E. Il 5 novembre 2001 __________ hanno introdotto una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del rimedio, presentati il 16 novembre successivo, essi invocano la prevalenza degli art. 8 e 9 LAV sul diritto cantonale, chiedendo che la sentenza di irricevibilità sia annullata e che sia ordinato al Consiglio per i minorenni di entrare nel merito delle opposizioni, subordinatamente di emanare un nuovo giudizio. Nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2001 __________ e __________ propongono di respingere il ricorso. A identica conclusione giunge il Magistrato dei minorenni con osservazioni del 17 dicembre 2001.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 26 LMM (RL 4.2.2.1) dispone che “se il minorenne ha commesso un reato molto grave o si tratta di un caso particolarmente complesso”, il Magistrato dei minorenni formula l'atto di accusa e deferisce l'accusato al Consiglio per i minorenni. Negli altri casi emette una proposta di giudizio, applicando le misure e le pene previste per i minorenni dal Codice penale (art. 27 cpv. 1 LMM). È quanto ha fatto in concreto il Magistrato dei minorenni con i due decreti del 9 luglio 2001. La proposta formulata dal Magistrato diviene poi definitiva se il minorenne o i suoi rappresentanti legali non sollevano opposizione scritta entro dieci giorni (art. 27 cpv. 2 e 30 cpv. 1 e 2 LMM). In caso di opposizione la proposta di giudizio vale come deferimento al Consiglio per i minorenni (art. 27 cpv. 3 LMM). Contro le sentenze del Consiglio per i minorenni il condannato e i suoi rappresentanti legali possono poi inoltrare ricorso per cassazione secondo gli art. 287 segg. CPP (art. 37 cpv. 1 LMM).
2. Nei procedimenti contro minorenni l'art. 15 cpv. 1 LMM non ammette la costituzione di parte civile e non consente alla parte lesa né di formulare proposte di accusa, né di opporsi alle proposte di giudizio del Magistrato dei minorenni, né di impugnare l'atto di accusa o il decreto di abbandono e nemmeno di ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale contro le decisioni del Consiglio per i minorenni. La parte lesa può chiedere soltanto al Magistrato dei minorenni, rispettivamente al Consiglio per i minorenni, di statuire su pretese civili non superiori a fr. 5000.–, purché tali pretese siano riconosciute dal rappresentante legale del minorenne oppure siano documentate in modo ineccepibile; se ciò non è il caso, essa si vede rinviare al foro civile (art. 15 cpv. 2 LMM). Per poter “documentare in modo ineccepibile” le proprie domande la parte lesa è autorizzata, nei limiti fissati di caso in caso dal Magistrato dei minorenni – rispettivamente dal presidente del Consiglio per i minorenni – a consultare gli atti del procedimento penale o le risultanze d'inchiesta (art. 15 cpv. 3 LMM). Contro le decisioni di risarcimento essa potrà poi ricorrere alla Camera di cassazione civile nelle forme previste dal Codice di procedura civile (art. 15 cpv. 4 LMM). “Sono comunque riservate – soggiunge l'art. 15 cpv. 5 LMM – le norme della legge federale sull'aiuto alle vittime di reati”, in vigore dal 1° gennaio 1993.
3. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV: SR 312.5) si applica a “ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole” (art. 2 cpv. 1). La cerchia delle persone che, oltre alla vittima diretta, possono richiamarsi ai benefici della legge varia secondo il tipo d'aiuto (art. 2 cpv. 2). Per quanto riguarda la consulenza (art. 3 e 4), la legge assimila alla vittima diretta – senza restrizioni – il coniuge, i figli, i genitori e tutte le persone che nel caso specifico sono unite alla vittima da legami analoghi (compagno o compagna, amico o amica prossimi). Per quanto riguarda invece i diritti processuali e le pretese civili (art. 8 e 9), come pure l'indennizzo e la riparazione morale (art. 11–17), tale assimilazione è data solo nella misura in cui gli interessati possano avanzare pretese civili proprie o derivate contro l'autore del reato (per esempio: DTF 112 II 118, 220, 226, 114 II 144). Si tratta, segnatamente, del coniuge o dei figli della vittima che fanno valere la perdita di sostegno (FF 1990 II 725 a metà).
4. Nella fattispecie i ricorrenti si dolgono di non aver potuto esercitare i diritti di procedura che sgorgano dagli art. 8 e 9 LAV. L'art. 8, in particolare, conferisce alla vittima la facoltà di intervenire nel procedimento penale e di far valere le sue domande di risarcimento (cpv. 1 lett. a), come pure di impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi giuridici dell'imputato, “sempre ch'essa fosse già parte nella procedura e nella misura in cui la decisione riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime” (cpv. 1 lett. c). In tutti gli stadi della procedura, dipoi, le autorità informano la vittima sui suoi diritti, comunicandole gratuitamente – su richiesta – le decisioni e le sentenze (cpv. 2). L'art. 9, a sua volta, stabilisce che per quanto l'imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale decide anche in merito alle pretese civili della vittima (cpv. 1). Può rinviare la vittima al foro civile solo qualora il giudizio completo sulle pretese esiga un dispendio sproporzionato, nel qual caso può limitarsi a prendere sull'azione civile una decisione di principio. Per quanto possibile, in ogni modo, esso deve giudicare integralmente le pretese “di lieve entità” (cpv. 3), ovvero quelle “di poche migliaia di franchi, in merito alle quali non varrebbe la pena d'avviare un processo civile e che risulterebbero dunque perdute per le vittime” (FF 1990 II 736 nel mezzo). In estrema sintesi, l'art. 8 fissa il principio secondo cui le pretese civili devono poter essere giudicate nel procedimento penale e l'art. 9 concreta tale principio, limitando sensibilmente le possibilità di rinvio al foro civile.
5. I ricorrenti avanzano, come detto, pretese civili per risarcimento danni (spese funeriarie, costi di patrocinio) e per torto morale. Ora, che il coniuge, i figli, i genitori e le persone unite alla vittima da vincoli analoghi possano invocare le garanzie degli art. 8 e 9 LAV quando postulano il risarcimento dei danni morali e materiali non fa dubbio (Zehntner in: Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, n. 29 ad art. 2). La questione è di sapere tutt'al più in che misura i singoli interessati abbiano effettivamente subìto un danno, rispettivamente – ai fini del torto morale – in che misura essi fossero concretamente legati alla vittima (Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 47). Sta di fatto che, sia come sia, l'autorità penale non potrebbe rifiutarsi di giudicare la fondatezza di tali pretese – almeno in linea di principio (art. 9 cpv. 3 LAV) – e rinviare semplicemente gli interessati al foro civile, com'è avvenuto in concreto. Se nella fattispecie la decisione del Magistrato dei minorenni sfugge alla critica, ciò si deve alle particolarità cui vanno soggetti i procedimenti penali a carico di fanciulli e adolescenti (nel senso degli art. 82 e 89 CP), come si vedrà in appresso.
6. Si è rilevato poc'anzi che l'art. 8 LAV fissa il principio secondo cui le pretese civili devono poter essere giudicate in sede penale e l'art. 9 concreta tale principio, limitando le possibilità di rinvio al foro civile (sopra, consid. 4). Proprio l'art. 9 cpv. 4 LAV stabilisce nondimeno che “per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fanciulli e adolescenti”. Il rito del decreto d'accusa e quello contro fanciulli e adolescenti si distinguono invero “per un gran numero di deroghe per rapporto alle norme generali di procedura. Un'applicazione generalizzata degli art. 8-9 LAV potrebbe rimettere fondamentalmente in questione questi due tipi di procedimento. I Cantoni devono di conseguenza avere la possibilità, per questi due tipi di procedimento, di prevedere, laddove indispensabile, eccezioni agli art. 8 cpv. 1 e 9” (FF 1990 II 736 verso il basso). Se, in tali procedure, i Cantoni escludono il giudizio sulle pretese civili, “la vittima non dispone allora dei diritti previsti dall'art. 8 cpv. 1 lett. a e c” (FF 1990 II 733 a metà). In altri termini, essa non può chiedere che il tribunale statuisca sulle sue domande risarcitorie, né può ricorrere contro la relativa decisione con gli stessi rimedi giuridici dell'imputato, appunto perché le è preclusa la facoltà di costituirsi in qualità di parte (civile) davanti al tribunale.
7. Ciò posto, l'art. 15 LMM, promulgato l'8 marzo 1999 ed entrato in vigore il 1° aprile 2000, poggia su una chiara base del diritto federale nella misura in cui limita le possibilità, per la parte lesa, di far capo al giudice penale. Del resto, la vecchia legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974 non prevedeva una disciplina diversa: nanch'essa ammetteva la costituzione di parte civile nei procedimenti contro fanciulli e adolescenti (art. 12 cpv. 1 vLMM). Consentiva unicamente che la parte lesa notificasse all'autorità penale pretese “sino a un limite massimo di
fr. 500.–” (rispetto ai fr. 5000.– dell'attuale art. 15 cpv. 2 LMM) alle identiche condizioni della legge odierna (art. 12 cpv. 2 vLMM). Ne segue che a ragione il Magistrato dei minorenni ha rinviato __________, i quali hanno insinuato pretese per complessivi fr. 148 825.70, al foro civile. Se mai ha commesso un'inavvertenza il Consiglio per i minorenni, che avrebbe dovuto respingere (e non dichiarare irricevibili) le opposizioni degli interessati. In quanto lamentavano la violazione degli art. 8 e 9 LAV, gli opponenti evocavano infatti norme federali di procedura e il loro gravame era ammissibile. Anzi, la disattenzione degli art. 8 e 9 LAV può essere fatta valere fin davanti al Tribunale federale con ricorso per cassazione giusta l'art. 269 cpv. 1 PP (FF 1990 II 735 in basso). L'inavvertenza del Consiglio per i minorenni non avendo nuociuto ai diritti dei ricorrenti, non è il caso ad ogni modo di attardarsi su questo punto.
8. Rimane da chiarire che significato abbia l'art. 15 cpv. 5 LMM, il quale riserva “comunque” le norme della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. Interpretata alla lettera, tale disposizione parrebbe conferire infatti alla parte lesa – mediante una sorta di rinvio di ritorno – i diritti degli art. 8 e 9 LAV (costituzione di parte civile), in contraddizione con i capoversi che la precedono. Per la verità, l'art. 15 cpv. 5 LMM non figurava nel disegno di legge presentato dal Consiglio di Stato (messaggio n. 4796, del 7 ottobre 1998, non ancora pubblicato nei Verbali del Gran Consiglio). È stato inserito nel progetto dalla Commissione speciale per l'organizzazione del Ministero pubblico, come si desume dal rapporto n. 4796 R, nel quale si legge che “la Commissione, in particolare in seguito ad una riflessione dell'on. __________, ha ritenuto opportuno introdurre nella LMM un richiamo esplicito alle disposizioni della LF sull'aiuto alle vittime di reati” (commento all'art. 15). Tutto si ignora però sul contenuto di tale “riflessione”, cui il rapporto non fa cenno, sicché portata dell'art. 15 cpv. 5 LMM rimane oscura.
9. Nonostante quanto precede, un fatto si evince con chiarezza: mai il legislatore cantonale ha inteso concedere alla parte lesa in un procedimento contro fanciulli e adolescenti il diritto di costituirsi parte civile. Esclusa – come si è accennato – già nella vecchia legge sulla magistratura dei minorenni, tale facoltà era estranea alle intenzioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda la nuova legge (messaggio citato, commento all'art. 15 del disegno di legge) ed è stata scartata anche dalla Commissione speciale per l'organizzazione del Ministero pubblico. Nel menzionato rapporto n. 4796 R quest'ultima ricordava bensì di essersi “chiesta se non fosse opportuno o consentire alla parte lesa di costituirsi parte civile, limitandone tuttavia i diritti in considerazione della particolarità del procedimento, o mantenere la soluzione proposta nel messaggio, invitando tuttavia il Magistrato dei minorenni ad instaurare una prassi piuttosto largheggiante, affinché la parte lesa, in presenza di reati importanti, possa per lo meno accedere agli atti con un certo agio”. Per finire tuttavia essa aveva dato atto di scegliere la seconda soluzione (rapporto, commento all'art. 15).
10. Se ne conclude che, qualunque significato si attribuisca all'art. 15 cpv. 5 LMM, esso non si estende alla facoltà di costituirsi parte civile. Certo, può sembrare singolare che la parte lesa possa, senza costituirsi parte civile, far valere davanti al giudice penale – quantunque a precise condizioni – pretese sino a fr. 5000.– (art. 15 cpv. 2 LMM). Tale norma trova giustificazione però, come spiega il noto messaggio del Consiglio di Stato (commento all'art. 15 cpv. 2), nell'art. 9 cpv. 3 in fine LAV, che fa obbligo al giudice penale di statuire per quanto possibile sulle pretese di lieve entità. Quanto allo scopo dell'art. 9 cpv. 3 in fine LAV, esso è già stato rammentato (sopra, consid. 4). Tutto ciò conferma che a giusta ragione il Magistrato dei minorenni ha rinviato le parti lese, con i due decreti del 9 luglio 2001, al foro civile e che correttamente il Consiglio per i minorenni ha respinto (sebbene in ordine anziché nel merito) le opposizioni degli interessati.
11. Gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP, cui rinvia l'art. 37 cpv. 1 LMM). Trattandosi ad ogni modo di un caso di principio in cui le parti lese possono essere state indotte in buona fede a ricorrere, Consiglio per i minorenni non avendo minimamente alluso alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (esplicitamente invocata nella notifica delle pretese), si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a ogni prelievo. __________ e __________, che hanno introdotto osservazioni al ricorso con il patrocinio di un avvocato, hanno diritto in ogni modo a un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP, applicabile per il rinvio del già citato art. 37 cpv. 1 LMM).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si riscuotono tasse né spese. I ricorrenti rifonderanno a __________ e __________, solidalmente, un'indennità di
fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ per sé e per le parti lese;
– __________, c/o avv. __________;
– __________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– Magistrato dei minorenni, 6901 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente La segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.