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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.69

31 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,974 mots·~20 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2001.00069

Lugano 31 ottobre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 8 novembre 2001 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 3 ottobre 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno in Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 3 settembre 1987 __________ ha acquistato al prezzo di fr. 3'300'000.– la particella n. __________ RFD di __________, sul quale sorgeva uno stabile d'appartamenti. Quello stesso giorno egli ha sottoposto il fondo al regime della proprietà per piani, ricavando 8 quote corrispondenti agli 8 appartamenti e suddividendo il carico ipotecario gravante il fondo base sulle singole quote di comproprietà. Tra le varie quote di comproprietà, vi era la n. __________ (pari a 126.5 millesimi) con diritto esclusivo sull'appartamento

                                          n. 1 al primo piano, gravata da tre cartelle ipotecarie al portatore: una di fr. 425'000.– in primo grado, una di fr. 75'0000.– in secon­do grado e una di fr. 40'000.– in terzo grado.

                                B.      Nell'estate del 1990 __________, interessato con la moglie __________ all'acquisto dell'appartamento formante oggetto della quota n. __________, ha interpellato un'agenzia immobiliare, che lo ha messo in relazione con __________. Con lettera del 14 settembre 1990 quest'ultimo ha comunicato all'avv. __________, incaricato dagli acquirenti di fungere da notaio rogante, che il prezzo di vendita era di fr. 420'000.–, che tale importo sarebbe stato saldato con il ritiro del credito ipotecario di pari importo presso la __________ e che le restanti cartelle di fr. 75'000.– in secondo grado e di fr. 40'000.– in terzo grado sarebbero state messe a disposizione del venditore, libere da ogni impegno (annesso all'act. 24.1).

                                C.      Il 21 settembre 1990 si è proceduto alla firma dell'atto notarile di compravendita. Al punto 3 le parti hanno concordato quanto segue (act. 1, annesso 1):

                                          Il prezzo è fissato in fr. 420'000.– (quattrocentoventimila). Questo importo verrà versato dai compratori con valuta 30 settembre1990 (novanta) alla __________ la quale provvederà poi a fargli avere le cartella ipotecaria di iniziali fr. 425'000.– (quattrocentovenicinquemila) di cui alla iscrizione

                                          n. __________ del __________ 1987 nella quale subentreranno quali nuovi debitori solidali. Le restanti cartelle ipotecarie di fr. 75'000.– (settantacinquemila), d.g. n. __________ del __________ 1987 in secondo rango e di fr. 40'000.– (quarantamila) d.g. n. __________ del __________ 1989 in terzo rango, verranno messe a disposizione ai qui compratori che ne diverranno quindi creditori liberando da ogni impegno il qui venditore verso i terzi. Le consegne delle tre cartelle ipotecarie ai compratori avverranno contemporaneamente.

                                          __________ e __________ hanno regolarmente pagato il prezzo di vendita concordato. Il 28 settembre 1990 __________ ha scritto alla __________ di avere provveduto al pagamento di fr. 40'000.–, motivo per cui invitava la banca a inviare a __________ la cartella ipotecaria di pari importo accesa sul fondo in terzo grado. Ciò è poi avvenuto. La cartella ipotecaria di fr. 75'000.– di secondo grado non è invece stata consegnata agli acquirenti.

                                D.      Il 24 dicembre 1992, oltre due anni dopo la stipulazione della compravendita, il __________ ha infor­mato __________ che la cartella ipotecaria di secondo grado era da esso detenuta in garanzia di un mutuo di fr. 75'000.– a suo tempo concesso a __________ e mai rimborsato, come risultava per altro dal registro dei debitori presso l'Ufficio dei registri di __________ (act. 1, annesso 2). La conseguente procedura esecutiva messa in atto dalla banca nei confronti degli acquirenti quali terzi proprietari del pegno ha condotto a una transazione in virtù della quale gli escussi sono potuti entrare in possesso del titolo contro pagamento di fr. 30'000.– (act. 31). A nulla hanno portato invece, stante la sua insolvenza, le procedure esecutive avviate dagli stessi compratori nei confronti di __________.

                                E.      Dando seguito a una denuncia penale dell'11 aprile 1995 sporta da __________ e __________, con decreto di accusa del 17 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di truffa, proponendone la condanna a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni, oltre al pagamento di fr. 38'338.– agli acquirenti in risarcimento del danno subìto e di fr. 2'496.90 per ripetibili. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.

                                F.      Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 3 ottobre 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di truffa per avere, nel settembre del 1990, ingannato con astuzia __________ e __________ a scopo di indebito arricchimento, inducendoli a firmare il contratto di acquisto della proprietà per piani n. __________ di __________ e a pagare l'intero prezzo di fr. 420'000.–. E ciò facen­do loro credere, con scritto 14 settembre 1990 al notaio rogante, di avere la disponibilità delle car­telle ipotecarie di secondo e terzo grado, impegnandosi alla loro consegna contestualmente alla firma del rogito e promettendo loro in quell'occasione la consegna dei titoli a brevissimo termine, sottacendo che in realtà la cartella di secondo grado (di nominali fr. 75'000.–) era stata data in pegno al __________ in garanzia di un mutuo a lui concesso. Non avendo egli la possibilità di rimborsare tale somma, gli acquirenti avevano dovuto versare fr. 30'000.– al __________ per entrare in possesso del titolo. In applicazione della pena, il presidente della Corte di assise ha condannato __________ a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, e al pagamento alle parti civili __________ e __________ di fr. 38'338.– in titolo di risarcimento del danno e fr. 2'496.90 per ripetibili.

                                G.      Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 3 ottobre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 novembre 2001, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di truffa. Nelle loro osservazioni del 13 novembre e del 3 dicembre 2001 le parti civili __________ e __________ e il Procuratore pubblico propongono di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente se la sentenza impugnata de­nota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aper­to contrasto con gli atti (DTF 128 I 81 consid. 2 pag.86, 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sen­tenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quan­do è arbitraria nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                2.      Il ricorrente ravvisa anzitutto un vizio di procedura nella circostanza che già durante la prima fase del pubblico dibattimento il presidente della Corte avrebbe fatto presente che il solo riscontro importante era costituito dalla lettera che egli aveva inviato al notaio rogante il 14 settembre 1990, ciò che lasciava presagire fin dall'inizio una sua condanna per truffa. Tale modo di procedere viola, a parere del ricorrente, l'art. 1 cpv. 3 CPP, secondo cui ogni persona accusata è innocente sino a quando la sua colpevolezza sia stata legalmente accertata, ossia fino alla comunicazione della sentenza (art. 276 CPP). La doglianza è inammissibile. Giusta l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP vizi essenziali di procedura possano essere sollevati davanti alla Corte di cassazione solo ove il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena possibile”. Nel caso in esame non risulta che l'imputato abbia ossequiato a tale esigenza. Avesse egli dubitato dell'imparzialità del giudice, avrebbe dovuto far rilevare la circostanza, proponendo la ricusa del presidente della Corte (art. 46 cpv. 2 CPP). Egli è però rimasto silente; non  può perciò porre rimedio alla sua passività in sede di ricorso.

                                3.      Il ricorrente ravvisa un secondo vizio di procedura nella mancata sospensione del processo, nonostante la sua richiesta volta all'assunzione di ulteriore documentazione presso il __________ e all'audizione del teste __________, in modo da dimostrare che l'ipoteca in discussione era effettivamente a disposizione, secondo gli accordi intervenuti con la __________ e il __________. Ancora una volta l'ammissibilità del ricorso non è data, poiché dal verbale del processo non risulta che l'imputato abbia chiesto quanto pretende ora nel ricorso, né tanto meno che abbia eccepito una limitazione dei propri diritti processuali di fronte al preteso diniego da parte del primo giudice.

                                4.      Sempre per quanto riguarda i vizi di forma, il ricorrente ricorda di avere – due giorni prima del dibattimento – chiesto, per iscritto, di disporre di determinati atti dell'incarto penale, senza ottenere soddisfazione. La doglianza non manca di disinvoltura. Anzitutto il ricorrente trascura ancora una volta l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP, che impone a chi intende valersi di un vizio di procedura un comportamento diligente. Anche in questo caso però non risulta che all'inizio del dibattimento – rispettivamente nel corso  del suo svolgimento – l'imputato abbia preteso di non potersi difendersi per l'impossibilità di consultare determinati atti istruttori. Per tacere del fatto che gli atti posti a fondamento del giudizio impugnato sono stati acquisiti, come emerge dal verbale del processo con il consenso di tutte le parti (pag. 2).

                                5.      Il ricorrente fa valere inoltre che, contrariamente a quanto figura a pag. 3 della sentenza impugnata, il suo difensore non ha affermato che “se l'imputato avesse voluto truffare, lo avrebbe fatto anche con le cartelle di primo e secondo rango”. È stato detto invece – egli spiega – per evidente logica, anche per la cartella in primo e terzo grado, poiché egli, dopo la firma del rogito, è andato in banca e dal suo conto ha prelevato e pagato alla __________ fr. 40'000.– (act. 66). Se non che, da tale precisazione egli non trae alcuna conclusione che possa giovare all'esito del ricorso. Ancora una volta l'ammissibilità del gravame non è quindi data.

                                6.      Riepilogata la fattispecie, il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere tralasciato di precisare, al fine di dare alla vicenda un'in­terpretazione a lui sfavorevole, che al punto 3 del rogito notarile le parti avevano inserito la frase secondo cui “le consegne delle tre cartelle ipotecarie ai compratori avverranno contemporaneamente”. A torto. Fosse da intendere il rimprovero come mancato accertamento del fatto che le parti avevano stipulato una clauso­la del genere, il ricorso non è serio, dato che a pag. 5 della sentenza di assise è stato riportato per intero il punto 3 del contratto di compravendita circa le modalità di pagamento e di consegna delle cartelle ipotecarie. Fosse il rimprovero da intendere invece come critica alla sentenza impugnata per non avere, il primo giudice, percepito la reale portata della clausola sotto il profilo della sua rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 146 CP, il ricorso sarebbe inammissibile, non spiegando l'interessato perché quella specifica pattuizione lo avrebbe liberato da ogni responsabilità penale. L'argomento verrà comunque ripreso più avanti (consid. 9).

                                7.      Al primo giudice il ricorrente fa carico altresì di non avere considerato la situazione immobiliare esistente al momento dei fatti, ove le banche erano d'accordo di vendere in perdita gli immobili. Perché una puntualizzazione del genere sarebbe di giovamento alla sua posizione processuale, il ricorrente non spiega. Donde l'inammissibilità della critica.

                                8.      Secondo il ricorrente la Corte di assise ha accertato i fatti con arbitrio e ha sorvolato su svariati particolari da lui provati. A prescindere dal fatto però che il primo giudice non ha mancato di indicare buona parte di quanto è sostenuto nel ricorso, come la circostanza che __________ era impiegato presso il __________ (sentenza, pag. 7), che l'imputato ha subito provveduto a pagare la somma di fr. 40'000.– relativa alla cartella ipotecaria di terzo grado (sentenza, pag. 5), che egli medesimo è incensurato (sentenza, pag. 13), che nel rogito figura la clausola secondo cui le cartelle ipotecarie sarebbero state consegnate contemporaneamente (sentenza, pag. 5), che il __________ ha accettato di limitare la pretesa relativa alla cartella ipotecaria di secondo grado a fr. 30'000.– (sentenza, pag. 6), dal suo disarticolato esposto, limitato per lo più a generiche puntualizzazioni di singoli stralci di verbali istruttori, il ricorrente non trae conclusioni specifiche. Egli non spiega per quali motivi le sue precisazioni renderebbero arbitrario il convincimento del primo giudice, basato su una valutazione complessiva degli elementi riscontrati, secondo cui egli era senz'altro conscio che non avrebbe potuto mantenere l'impegno assunto nei confronti del compratori e non sarebbe stato in grado di consentir loro di entrare in possesso delle tre cartelle ipotecarie gravanti il fondo acquistato con il pagamento di fr. 420'000.–. Proposto in modo inconcludente, il gravame dev'essere dichiarato una volta ancora inammissibile.

                                9.      In diritto il ricorrente scorge nella condanna per truffa una violazione dell'art. 146 n. 1 CP, facendo difetto a mente sua il requisito dell'inganno astuto. Ora, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni (art. 146 n. 1 CP; v.art. 148 n. 1 vCP).

                                          a)  Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 25), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un specifico rapporto di fiducia (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto, 120 IV 186 consid. 1a pag. 188, 123 consid. 6a/bb pag. 133, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 126 IV 165 consid. 2a con rinvio pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 120 IV 186 consid. 3a pag. 188). L'inganno è “astuto” quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di senso critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o quando la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c pag. 36 e 3e pag. 37). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo in ogni modo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 165 consid. 3d pag. 171).

                                          b)  Secondo il presidente della Corte di assise l'imputato ha men­tito agli acquirenti del fondo allorché ha preteso di avere la disponibilità delle cartelle ipotecarie di secondo e terzo grado “libere da ogni impegno” e di essere pronto a consegnarle nelle loro mani il giorno previsto per il pagamento del prezzo. Simile assicurazione, ripetutamente espressa in scritti e colloqui, è stata di intensità tale – ha soggiunto il primo giudice – da indurre non solo un acquirente mediamente avveduto, ma in concreto anche il notaio rogante a rinunciare a verifiche nel registro fondiario sulla titolarietà delle cartelle, verifiche che in ogni modo non avrebbe avuto portata decisiva, il contenuto del registro dei creditori non corrispondendo necessariamen­te al vero (pag. 9). L'imputato – ha soggiunto il presidente della Corte – ha poi nuovamente mentito, sottacendo al notaio e agli acquirenti di non essere in grado di ricuperare la cartella ipotecaria di fr. 75'000.– a causa della sua insolvenza o almeno della sua illiquidità; insolvenza o illiquidità confermate dal fatto che egli ha venduto il bene immobile per soli

                                               fr. 420'000.– a fronte di un dichiarato valore commerciale di fr. 600'000.– e, comunque, a fronte di un carico ipotecario di fr. 540'000.– (sentenza, pag. 9 a 11).

                                          c)  Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto per finire che le menzogne e i silenzi dell'imputato costituiscano nel loro complesso un inganno astuto a norma dell'art. 146 CP, sia perché l'affer­mazione di disporre delle cartelle ipotecarie ha dissuaso gli acquirenti dall'eseguire controlli, sia perché non era verificabile da parte degli acquirenti la possibilità del venditore di onorare la prestazione promessa e la sua intenzione di fornirla. Nelle circostanze descritte – ha concluso il primo giudice – le menzogne dell'accusato hanno indotto gli acquirenti in errore circa la disponibilità dei titoli ipotecari. Sottoscrivendo il contratto e versando il pagamento pattuito, essi hanno disposto in modo pregiudizievole del loro patrimonio, tant'è che hanno poi subìto un danno di fr. 30'000.–, pari a quanto hanno dovuto pagare al __________ per ottenere la consegna della cartella ipotecaria di nominali fr. 75'000.– accesa in secondo grado, titolo che secondo il corretto svolgimento del contratto avrebbe dovuto essere loro consegnato dal venditore senza aggravio (sentenza, pag. 11 seg.). Dal profilo soggettivo, secondo il presidente, l'imputato ha agito intenzional­mente, consapevole della situazione per lo meno con dolo eventuale (sentenza, pag. 12 seg.).

                                          d)  Il ricorrente contesta, come detto, qualsiasi inganno astuto da parte sua, insistendo che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non vi è truffa se è data le possibilità di verificare la situazione prestando un minimo di attenzione. Nella fattispecie non soltanto il controllo era agevole e di prammatica, ma si imponeva, trattandosi di un atto notarile. Egli contesta inoltre di avere proferito affermazioni false, avendo ricordato fin dal­l'inizio che vi erano tre cartelle ipotecarie e avendo indicato dove si trovavano. Tali titoli erano a disposizione presso i rispettivi istituti per il ritiro e la procedura sarebbe dovuta avvenire per il tramite dei colleghi di __________, che lavoravano per il __________.

                                          e)  Intravedendo nel comportamento dell'imputato gli estremi del­l'inganno astuto, il presidente della Corte di assise non ha avu­to corretta nozione dell'art. 146 n. 1 CP. Che il 14 settembre 1990 l'imputato abbia trasmesso al notaio incaricato di rogare l'atto di compravendita uno scritto in cui comunicava l'ammontare del prezzo (fr. 420'000.–), indicando che tale importo sarebbe stato saldato con il ritiro del credito ipotecario di pari importo presso la __________ e che le restanti cartelle ipotecarie di fr. 75'000.– in secondo grado e di fr. 40'000.– in terzo grado sarebbero state messe a disposizione dal venditore, libere da ogni impegno (sentenza, pag. 5), non basta a denotare inganno astuto. Tanto meno ove si pensi che al momento di firmare il rogito, una settimana più tardi, le cartelle ipotecarie, nonostante l'impegno assunto dal venditore in tale scritto (considerato decisivo dal primo giudice per l'applicazione dell'art. 146 CP), non erano ancora state messe a disposizione né degli acquirenti né del notaio. Eppure, nonostante tale inquietante circostanza, gli acquirenti hanno sottoscritto una clausola stando alla quale le cartelle ipotecarie sarebbero state loro consegnate in seguito.

                                               Certo, il predetto impegno è stato ribadito anche al cospetto del notaio, pubblico ufficiale, il che poteva costituire un indizio sull'affidabilità della promessa. Ciò non esonerava tuttavia da ragionevoli ed elementari verifiche, per altro di agevole attuazione, essendo sufficiente pazientare il tempo necessario per risalire al creditore in possesso della cartella ipotecaria di secondo grado. Le circostanze del caso non erano del resto rassicuranti. Ai compratori era noto infatti che il venditore aveva premura di alienare il fondo, pacificamente gravato da oneri ipotecari nominali di fr. 540'000.–, a un prezzo (di fr. 420'000.–) chiaramen­te inferiore all'effettivo valore venale del bene, stimato fr. 600'000.– (sentenza, pag. 11). Non era quindi il caso di credere ciecamente, come ha fatto anche il notaio rogante (sentenza, pag. 9 seg.), alle promesse dell'imputato né tanto meno alla conclamata affermazione di avere la disponibilità del titolo di pegno.

                                               Nemmeno risulta che venditore e compratore fossero – per avventura – legati da rapporti di amicizia o di fiducia tali da far supporre che il ricorrente abbia deliberatamente previsto che la controparte avrebbe rinunciato a verificare le sue asserzioni. D'altro lato non consta neppure che il ricorrente abbia profittato delle scarse conoscenze degli acquirenti in campo immobiliare, ove si consideri che al momento della stipulazione del contratto __________ lavorava per il __________, proprio l'istituto in possesso della cartella ipotecaria che sarebbe dovuta essergli consegnata libera da aggravi. Né si può ritenere che l'imputato abbia dato una falsa indicazione la cui verifica era impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dai compratori, men che meno tenuto conto degli interessi in gioco e del contesto in cui si è volta l'operazione, se non sospetto quanto meno poco tranquillizzante. In una situazione del genere una persona minimamente avveduta avrebbe subordinato il pagamento (concordato per il 30 settembre successivo alla rogazione dell'atto), alla consegna della cartelle ipotecarie e all'attestazione della banche interessate che non vi erano scoperti residui a carico del venditore.

                                          f)   Se ne deve concludere, in ultima analisi, che gli acquirenti non possono dirsi vittima di un inganno “astuto” nel senso dell'art. 146 n. 1 CP. Facendo uso della diligenza richiesta dalla circostanze, essi avrebbero senz'altro potuto evitare di firmare un contratto il cui adempimento da parte del venditore appariva per lo meno dubbio, tenuto conto dei notevoli carichi ipotecari che gravavano il fondo. Già per questa ragione il ricorrente va prosciolto dall'imputazione di truffa, senza che sia necessario inquisire sull'aspetto soggettivo. Pur avendo agito in modo riprovevole, egli non ha infatti dato prova di quell'astuzia che l'art. 146 n. 1 CP richiede.

                              10.      In sintesi, è annullata e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata e il ricorrente prosciolto dall'accusa di truffa. Data l'assoluzione, cade anche la condanna al risarcimento del danno previsto nel dispositivo n. 2.3 del giudizio impugnato (art. 272 CPP). La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese processuali di prima sede vanno sopportate dallo Stato, soccombente (art. 9 cpv. 4 CPP). Identico principio vale per gli oneri processuali del presente giudizio (art. 15 cpv. 2 CPP), che sono addebitati allo Stato, tenuto a rifondere al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e il ricorrente è prosciolto dall'imputazione di truffa. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese processuali di prima sede sono poste a carico dello Stato.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.       900.–

                                          b) spese                         fr.       100.–

                                                                                 fr.     1000.–

                                          sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    avv. dott. __________ (per la parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            La segretaria

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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