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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.09.2001 17.2001.52

21 septembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,935 mots·~10 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2001.00052

Lugano 21 settembre 2001/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 agosto 2001 presentato da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 21 giugno 2001 dalla Corte delle assise criminali in Mendrisio nei confronti suoi e di     __________ (patrocinato dall'avv. __________) non ricorrente

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                  A.      Con sentenza del 21 giugno 2001 la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha giudicato __________ e __________ per i titoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, falsità in certificati e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. Essa ha riconosciuto:

                                          –    __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere partecipato a un traffico di complessivi 5.360 g di eroina, di cui 4'860 g venduti a tossicomani e 500 g oggetto di atti preparatori finalizzati al loro acquisto;

                                          –    __________, inoltre, autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere tra dicembre del 1999 e novembre del 2000 consumato almeno 20 g di cocaina;

                                          –    __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere partecipato a un traffico di complessivi 900 g di eroina, di cui 400 g venduti al dettaglio e 500 g tenuti in deposito;

                                          –    __________, inoltre, autore colpevole di falsità in certificati per avere nel corso del mese di ottobre 2000 alterato e fatto uso a scopo di inganno del suo permesso N (no. __________), ossia modificando la data di scadenza, come pure autore colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrato illegalmente in Svizzera privo di validi documenti di legittimazione e per avervi soggiornato pure illegalmente.

                                          In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:

                                          –    __________ a 7 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 12 anni (in aggiunta ai 3 anni di espulsione pronunciati con decreto di accusa del 15 settembre 1995 del Ministero pubblico);

                                          –    __________, previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, a 18 mesi di detenzione;

                                          Computato ad entrambi i prevenuti il carcere preventivo sofferto, essa ha sospeso condizionalmente sia la pena privativa della libertà inflitta a __________ (con un periodo di prova di due anni), sia la pena accessoria dell'espulsione inflitta a __________ (con un periodo di prova di cinque anni). Ha inoltre condannato __________ e __________ a versare allo Stato gli importi di fr. 12'000.– rispettivamente di fr. 1'600.– a titolo di risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito. Infine, essa ha evocato la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta a __________ con decreto di accusa del 19 settembre 1995. Ha pure disposto diversi provvedimenti confiscatori.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 25 giugno 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 2 agosto successivo, egli chiede una riduzione delle pena inflittagli.

                                C.      Con osservazioni del 16 agosto 2001 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avergli inflitto una pena esageratamente severa, trascurando elementi di rilievo, come la giovane età, l'incensuratezza, la durata e le modalità del traffico e il quantitativo di droga, segnatamente il suo ridotto grado di purezza.

                                2.      Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità  del proposito (determinazione), modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita., l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno portata relativa (loc. cit.; v., anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 35o consid. 2g).

                                3.      Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e verificare concretamente l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matiere de fixation de la peine, in: RPS116/1998 oag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti editali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).

                                4.      In concreto la Corte di assise ha imputato al prevenuto un traffico di oltre 5000 g di eroina, e più precisamente la vendita di quasi 5 kg al dettaglio a tossicomani e atti preparatori finalizzati all'acquisto di ulteriori 500 g della stessa sostanza. Essa ha ritenuto la sua colpa grave già per il fatto che egli ha reiterato nell'attività criminosa per ben 5 anni, giungendo ad estenderla nell'ultimo anno, fino a raggiungere livelli allarmanti. Ha inoltre ricordato che per aumentare la cifra d'affari il soggetto ha iniziato a tagliare lo stupefacente acquistato e che a un certo punto egli ha persino coinvolto un terzo __________, delegandogli per un certo periodo il pericoloso lavoro di spaccio. Secondo i primi giudici il prevenuto ha delinquito senza averne particolare necessità, dato che egli era ben integrato in Svizzera; dal traffico egli ha conseguito un illecito guadagno superiore ai fr. 100'000.–.

                                          A suo favore la prima Corte ha considerato che fino all'11 novembre egli era un giovane adulto; ha inoltre ricordato la sostanziale incensuratezza e la collaborazione prestata, avendo egli confessato il traffico di 400/500 g di eroina già al prima verbale, e ulteriori 2000 g al secondo verbale, per poi giungere dopo sette interrogatori alla piena confessione per quanto riguarda le imputazioni del primo atto di accusa. La Corte di assise ha però soggiunto che il soggetto ha tentato di sottacere l'acquisto di ulteriori 300 g di eroina. Non gli ha però riconosciuto l'attenuante della scemata responsabilità ex art. 11 CP per il preteso consumo di cocaina, escludendo che sia stata questa circostanza a determinare il ricorrente nei propri propositi criminosi. Essa ha quindi pronunciato una condanna a 7 anni di reclusione tenuto conto anche – pur con le necessarie distinzioni – di un caso analogo giudicato da un Corte ticinese (sentenza, consid. 21 )

                                5.      Come visto il ricorrente insorge contro la commisurazione della pena invocando anzitutto il fatto di avere commesso parte dei reati quando era un giovane adulto. Egli trascura però che i primi giudici non soltanto non hanno mancato di rilevare tale circostanza, ma che ne hanno tenuto conto nel stabilire la pena a suo carico. Egli ricorda inoltre il suo consumo di cocaina; ne trae spunto per riproporre l'applicazione dell'art. 11 CP (scemata responsabilità). Egli non si confronta però con le considerazioni che hanno spinto i primi giudici a non riconoscergli attenuanti per il preteso consumo di cocaina. Carente di motivazione, il gravame va perciò su questo punto dichiarato inammissibile. Egli si sofferma poi sull'accertamento della Corte di assise, secondo cui egli avrebbe consapevolmente spacciato droga tagliata. Tale circostanza – egli assevera– avrebbe però dovuto spingere i primi giudici a contenere ulteriormente la pena a suo carico, dato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il grado di purezza della droga può risultare rilevante per l'apprezzamento della colpevolezza. Pur corretto nel principio (DTF 122 IV 299 consid. 2c) l'argomento non gli giova. Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, il ricorrente ha da ultimo deciso di tagliare la droga al fine di aumentare la propria cifra di affari. Se ne deduce che egli ha quindi persino tratto vantaggio da questa operazione, dato che è riuscito o a spacciare maggiori quantitativi di eroina. Nemmeno il ricorrente pretende il contrario. D'altro canto, proprio per limitare la propria responsabilità egli ha insistito, affinché il quantitativo della sostanza da taglio fosse ridotta rispetto a quanto in un primo momento ammesso (sentenza pag. 17). Egli fa inoltre valere di non avere assunto un ruolo di primo piano nel traffico, ossia di non avere agito come responsabile di un'organizzazione, bensì quale subalterno. Egli trascura però che la prima Corte non gli ha fatto carico di essere un elemento di spicco nel traffico di stupefacenti; gli ha rimproverato di avere venduto al dettaglio oltre 500 g di eroina e di avere a un certo momento delegato un terzo per lo svolgimento del lavoro più pericoloso. Giustamente essa ha considerato quest'ultima circostanza nel commisurare la pena a suo carico. Infine, il ricorrente richiama l'incensuratezza. Anche questo elemento è però stato considerato dai primi giudici al momento di applicare l'art. 63 CP.

                                6.      Discende da quanto precede che nell'infliggere al ricorrente la pena di 7 anni di reclusione, la prima Corte non ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento. Manifestamente infondato, il ricorso va perciò disatteso nella misura in cui è ammissibile. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la LTG

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     800.–

                                          b) spese                         fr.     100.–

                                                                                 fr.     900.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Corte delle Assise criminali in Mendrisio;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          –    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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