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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2001.43

12 décembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,952 mots·~15 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2001.00043

Lugano 12 dicembre 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 giugno 2001 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 15 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 20 marzo 1998, alle ore 8.45 circa, __________ si stava recando a __________ per lavoro, in provenienza da __________, con la sua Mercedes-Benz “190 D”. Faceva giorno e il tempo era asciutto. Percorso il lungolago di __________, all'incrocio di __________, a __________, egli aveva svoltato a destra e si era immesso su via __________, che ha due cor­sie ascendenti e due discendenti con velocità limitata a 50 km/h. Oltre il semaforo posto all'incrocio tra la via __________ e la via __________, __________, che si trovava sulla corsia di sinistra, aveva notato davanti a sé due veicoli, i cui conducenti rallentavano perché al prossimo semaforo (quello tra la via __________ e la via __________) intendevano svoltare a sinistra.

                                  B.   Spostatosi sulla corsia di destra per superare i due veicolo che lo precedevano, __________ aveva oltrepassato il semaforo (che era spento per un guasto improvviso alla rete elettrica) e, giunto nel mezzo dell'incrocio, all'intersezione con via __________, si era scontrato frontalmente con la fiancata destra di un'Alfa Romeo “164 V6” guidata da __________. Questi proveniva dall'uscita autostradale di __________ e, giunto all'incrocio, aveva svoltato a sinistra per immettersi su via __________, verso __________. In seguito all'urto l'Alfa Romeo era ruotata su sé stessa di oltre 180° ed era andata a urtare violentemente la fiancata sinistra di una Mitsubishi “Colt” condotta da __________, il quale proveniva da via __________ ed era fermo all'incrocio per accordare precedenza. __________, madre di __________ (moglie di __________), che alloggiava sul sedile posteriore destro dell'Alfa Romeo, è morta sul colpo. __________, seduta sul sedile anteriore destro, ha subìto la frattura del bacino e di varie costole. __________ è stato pure ricoverato in ospedale per una contusione alle costole. __________ ha dichiarato di subìto lesioni al collo e al capo.

                                  C.   Con decreto di accusa del 3 aprile 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di omicidio colposo e lo ha condannato a 90 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni), rinviando __________, gli eredi fu __________, __________ e __________ a far valere le loro pretese davanti al foro civile. Statuendo su opposizioni dell'accusato e delle parti civili, con sentenza del 15 maggio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato l'imputazione, ma ha ridotto la pena detentiva a 60 giorni (con la sospensione condizionale per 2 anni) e ha riconosciuto di principio le domande di risarcimento, rinviando i danneggiati al foro civile per la quantificazione dei rispettivi crediti.

                                  D.   Contro il giudizio citato __________ ha introdotto il 16 maggio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 25 giugno 2001 egli censura di arbitrio l'accertamento dei fatti, lamenta un'errata applicazione del diritto e chiede di riformare il giudizio impugnato, assolvendolo dall'accusa. Nelle sue osservazioni del 3 luglio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione esprimono __________, __________ e egli eredi fu __________ nelle loro osservazioni del 19 luglio successivo. __________ è rimasto silente.

Considerando

in diritto                   1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 34a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a).

                                   2.   Il presidente della Corte di assise correzionali ha accertato che tra le ore 8.39 e 8.49 di quel 20 marzo 1998 l'impianto semaforico all'incrocio di via __________ era fuori uso per una panne di corrente e che l'incidente era avvenuto alle ore 8.45. Ciò risultava anche dalle deposizioni di __________ e __________, che smentivano la tesi dell'imputato, secondo cui l'impianto era in funzione e gli dava luce verde (consid. 5.2). Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere creduto all'ipotesi del semaforo spento quantunque il rapporto di polizia e le testimonianze di __________, __________ e __________ dessero indicazioni diverse sull'ora dell'incidente e quantunque __________ avesse corretto le sue dichiarazioni. Così argomentando, tuttavia, egli non sostanzia alcuna arbitrio. Si limita a sostenere che la questione legata al funzionamento del semaforo non poteva essere semplicemente risolta a suo sfavore e meritava maggiore approfondimento, se non altro per fugare ogni dubbio. Ma ciò non basta lontanamente a denotare arbitrio, tanto meno ove si consideri che il ricorrente non spiega perché le deposizioni dei testimoni __________ e __________, spettatori dell'infortunio, siano state valutate in maniera insostenibile. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra irricevibile.

                                   3.   Per quanto riguarda la velocità al momento dello scontro, il presidente della Corte ha rilevato che secondo __________ l'accusato procedeva “a velocità sostenuta”, attorno ai 70-80 km/h, mentre l'imputato ammetteva di avere circolato a “circa 60 km/h” (per rapporto ai 50 km/h autorizzati). Il primo giudice ha esaminato dipoi la perizia giudiziaria, il relativo complemento, le osservazioni peritali redatte il 14 maggio 2001 dall'ing. __________ e un ulteriore complemento presentato il 15 maggio 2001 dall'ing. __________. Valutati tutti gli elementi nel loro insieme, egli ha accertato la velocità d'impatto a 57 km/h, come del resto prospettavano gli specialisti. La velocità iniziale, posto che l'imputato dichiarava di avere frenato, dopo avere tolto già prima il piede dall'acceleratore, e che il tratto di strada è in lieve salita, è stata accertata in 60 km/h (consid. 5.5). Per quel che è infine della distanza alla quale si trovava la vettura dell'imputato nel momento in cui __________ aveva cominciato ad attraversare le due corsie ascendenti di via __________, il giudice di merito ha ricordato che, stando al perito giudiziario, nella migliore delle ipotesi la reazione sarebbe avvenuta alla distanza di 24.6 m dal punto di collisione, mentre per l'ing. __________ la situazione di pericolo si sarebbe manifestata solo un secondo prima dell'impatto, a 15.83 m se si ammette la velocità di 57 km/h e a 16.66 m se la si ammette la velocità di 60 km/h (consid. 5.6).

                                   4.   Il ricorrente si duole che il presidente della Corte abbia seguito acriticamente la tesi del perito giudiziale, il quale ha stabilito la velocità di collisione in 57 km/h basandosi unicamente sulle fotografie dei relitti e determinando il cosiddetto EES (energy equivalent speed) attraverso un confronto dei danni con quelli subìti da altri veicoli, la cui velocità era nota. Rinviando alle osservazioni 14 maggio 2001 dell'ing. __________ (punto 2.1.1.3), egli asserisce che l'EES indicato dal perito non è applicabile alla fattispecie. A suo dire, visti i danni riportati dai mezzi, al momento della collisione la velocità non doveva essere superiore a 27-30 km/h se si esamina l'Alfa Romeo e a 20 km/h se si esamina la Mercedes. Né, a suo parere, può essere condivisa l'affermazione del perito, secondo cui egli avrebbe potuto accorgersi dell'Alfa Romeo 1.35 secondi prima dell'urto. Evocando la videoanalisi del perito (pag. 21, punto 9.2), egli assevera che 1.35 secondi prima dell'urto l'Alfa Romeo non era visibile e che, prestando la massima attenzione, avrebbe potuto scorgerla al massimo 0.6-0.9 secondi circa prima dell'urto, salvo che la velocità da lui tenuta fosse nettamente inferiore a quella accertata. Da ultimo l'interessato lamenta che nelle proprie valutazioni il perito si sia dipartito dalla premessa che egli avesse frenato prima della collisione, circostanza che in realtà non era confortata da alcuna prova.

                                   5.   Ancora una volta il ricorso è destinato all'insuccesso, ove solo si consideri che invano si cercherebbe nel memoriale una qualsiasi censura di arbitrio, ciò che basterebbe per dichiarare ulteriormente il gravame irricevibile. A parte ciò, il ricorrente si limita a sottolineare – come detto – che il presidente della Corte avrebbe fatto sue acriticamente le risultanze della perizia circa la velocità da lui tenuta al momento dell'impatto, rispettivamente a dissentire sul momento in cui egli avrebbe potuto notare l'altro veicolo. Mal si comprende tuttavia perché simili conclusioni sarebbero arbitrarie. Come risulta dalla sentenza impugnata, la velocità di 57 km/h al momento dell'urto è stata desunta dalla deposizione di __________, il quale aveva dichiarato che il ricorrente procedeva “a velocità sostenuta”, circa 70-80 km/h, come pure dall'ammissione del ricorrente, il quale riconosceva di avere circolato a “circa 60 km/h”, oltre che dalla perizia e dal relativo complemento, dalle osservazioni dell'ing. __________ e dall'ulteriore complemento del perito giudiziario.

                                         Né il ricorrente spende una parola sull'affermazione dell'ing. __________, il qua­le aveva finito per condividere la velocità di 57 km/h valutata dal perito (sentenza, pag. 10). Eppure proprio nella sen­tenza impugnata si fa riferimento, in esito alla discussione tenuta in aula, alla frase da lui proferita (“Su questo valore concordo”), nel senso che ciò poteva solo significare consenso alla valutazione. Il giudice di merito ha soggiunto per di più che se l'imputato, al momento in cui si era manifestata la situazione di pericolo, si trovava a 16 m dalla vettura di __________ e avesse circolato a una velocità adeguata (35 km/h) durante il secondo corrispondente al tempo di reazione, la sua vettura non avrebbe percorso tutta la distanza disponibile (giungendo all'impatto senza apprezzabile frenata), ma solo 9.72 m (57'000 metri : 3'600 secondi). Anzi, in tal caso l'imputato avrebbe potuto ridurre ancor più la velocità e fermarsi nello spazio di 6 m, con la conseguenza che l'impatto nemmeno sarebbe avvenuto perché l'Alfa Romeo avrebbe avuto il tempo per terminare la svolta, o tutt'al più sarebbe avvenuto contro il parafango posteriore di quel­la vettura e con violenza molto inferiore (consid. 8). Per quan­to concerne la frenata controversa, basti rilevare che il ricorrente medesimo l'ha ammessa (verbale 20 marzo 1998: “affon­davo il pedale del freno”), come risulta dalla sentenza impugnata (consid. 5.5 in fine).

                                   6.   L'art. 117 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, per negligenza, cagiona la morte di alcuno. È negligente il comportamento di chi non scorge le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo di usare le precauzioni alle quali è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi oltre i limiti del rischio tollerabile. Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrlo o perlomeno a favorirlo (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 121 IV 289 consid. 3 con richiami; CCRP, sen­tenza del 25 agosto 1995 in re B., consid. 2a). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere esattamente il risultato; basta che abbia modo di prevedere sommariamente il verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti con le quali non si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità tale da apparire finanche come la causa più probabile e immediata, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 23 consid. bb con rinvii, 121 IV 289 consid. 3).

                                         Ove sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come quello che obbliga ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, per­ché possa essere addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'autore avrebbe potuto prevenire l'incidente ove si fosse comportato in modo corretto. Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di probabilità o con probabilità quasi certa (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 121 IV 14 consid. 3).

                                   7.   Nella fattispecie è pacifico che il ricorrente beneficiava della precedenza. Tale diritto però non è assoluto, ma è correlato al principio dell'affidamento (art. 26 cpv. 2 LCStr), secondo cui nella circolazione occorre usare una prudenza particolare quando indizi lascino supporre che un altro utente della strada non si comporterà in modo corretto. Il conducente deve quindi tenere d'occhio tutta la larghezza della strada (DTF 116 IV 231 consid. 2; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commen­taire, 3a edizione, n. 2.4.1 ad art. 31 LCStr) ed essere in grado di reagire in modo tempestivo e adeguato a ogni pericolo (DTF 120 IV 65 consid. 2a). Il grado di attenzione va valutato tenendo conto dell'insieme delle circostanze specifiche, come l'intensità del traffico, le condizioni di luogo e di tempo, la visuale, le fonti di pericolo prevedibili e l'estensione dello spazio in cui ci si può attendere un evento (DTF 120 IV 65 consid. 2a, 116 IV 231). All'insieme delle circostanze specifiche deve inoltre essere adeguata la velocità (art. 32 LCStr). Particolare prudenza deve, infine, usare il conducente in particolare nel caso in cui ci si trovi in presenza di semafori difettosi (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.5 ad art. 27 LCStr).

                                   8.   In concreto già si è visto che il 20 marzo 1998, tra le ore 8.39 e le 8.49, l'impianto semaforico all'incrocio di via __________ era inoperante per un guasto alla rete elettrica. Senza cadere in arbitrio il primo giudice ha accertato inoltre che l'infortunio si è prodotto alle ore 8.45 (sicché l'imputato pretendeva a torto di avere avuto luce verde), che la velocità iniziale della Mercedes era di 60 km/h e quella d'impatto di 57 km/h, che su via __________ vige il limite di 50 km/h, che l'incrocio è complesso (e perciò pericoloso), sia per la sua conformazione (strada principale a quattro corsie, più una preselezione) sia perché si tratta di un punto nevralgico del traffico cittadino, la via __________ costituendo il principale accesso da sud alla città di __________. Il primo giudice ha accertato altresì che, secondo il testimone __________, i semafori fuori uso avevano creato “una situazione caotica” (consid. 6.1). Nelle circostanze descritte non era certo un evento imprevedibile, sul quale non si poteva ragionevolmente contare, quello di vedersi tagliare la strada da un conducente che – come __________– si addentrasse nell'incrocio per dirigersi verso __________. Tanto me­no ove si pensi che il ricorrente aveva appena cambiato corsia (perché le due automobili che lo precedevano intendevano svol­tare a sinistra) e doveva considerare l'eventualità di non essere stato visto per tempo da chi – come __________ – si accingeva a imboccare la via __________. Del resto, quand'anche il ricorrente credesse di avere luce verde, la “situazione caotica” che si parava innanzi gli imponeva di procedere a velocità adeguata, quindi non a 60 né a 57 km/h (entrambe per altro superiori al limite consentito di 50 km/h). Come ha accertato senza arbitrio il presidente della Corte, se l'imputato si fosse conformato ai suoi doveri di prudenza e non avesse ecceduto i 38.75 km/h, l'incidente mortale non sarebbe avvenuto. Poco importa che __________ abbia commesso una (con)colpa, del resto non trascurata neppure dal primo giudice. Tale comportamento non appare infatti di una gravità tale da non poter essere previsto e da sollevare quin­di il ricorrente dalle sue responsabilità.

                                   9.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre alle parti civili che hanno formulato osservazioni, facendosi assistere da un legale, un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 800.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 900.–

                                         sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________

                                         __________, __________ e __________

                                         fr. 1'000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________;

                                         – avv. __________;

                                         – Ministero pubblico, Lugano;

                                         – presidente della Corte della assise correzionali di Lugano;

                                         – Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

                                         – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

                                         – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;

                                         – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;

                                         – Ufficio cantonale degli stranieri, Bellinzona;

                                         – avv. __________ (per __________, parti civili);

                                         – __________ (parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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