Incarto n. 17.2001.00028
Lugano 31 ottobre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 aprile 2001 presentato da
___________, (patrocinata dall'avv__________)
contro
la sentenza emanata il 6 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. ___________, giovane brasiliana, ha raggiunto l'Europa per la prima volta nell'aprile del 1999. Dall'Italia, dove risiedeva, essa è giunta in Svizzera in un'occasione, accompagnata da un amico italiano. Rientrata in Brasile, ___________ ha poi fatto nuovamente ritorno in Italia e lì è rimasta qualche mese. Il 10 giugno 2000 essa si è trasferita nel Ticino, prendendo alloggio all'albergo “__________ ” di __________. In seguito a un controllo di polizia avvenuto la sera del 10 luglio 2000, essa è stata fermata e interrogata insieme con altre ragazze straniere che soggiornavano nel medesimo albergo, adibito all'esercizio della prostituzione e chiuso infine per ordine della magistratura.
B. Con decreto d'accusa di quello stesso 10 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ___________ autrice colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrata in Svizzera il 10 giugno 2000, per avere soggiornato a __________ fino al 10 luglio successivo e per avere svolto attività lucrativa senza permesso. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni. Ha pure disposto la confisca delle somme di fr. 200.–, Lit. 450'000 e US$ 3'400.00, come pure di un cellulare Ericsson “T10s” sequestrato dalla polizia. Al decreto d'accusa ___________ ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 6 marzo 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato l'imputazione, le proposte di pena e le confische contenute nel decreto d'accusa.
C. Contro la sentenza predetta ___________ ha introdotto il 7 marzo 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 aprile 2001 essa postula il suo proscioglimento dall'accusa di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri o, in via alternativa, l'annullamento della sentenza impugnata previa dichiarazione di nullità del decreto d'accusa. In subordine essa chiede di essere ritenuta colpevole unicamente di contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS). Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata va annullata poiché si fonda su un decreto d'accusa nullo per intempestiva emanazione, essendo questo stato notificato – addirittura – prima degli atti dell'inchiesta preliminare di polizia. Con ciò sono stati violati diritti essenziali della difesa, come quello di essere sentiti dal Procuratore pubblico (art. 207 cpv. 4 CPP).
a) Il Pretore ha ricordato che al dibattimento l'imputata si doleva a più riguardi, in particolare, per essere rimasta parecchie ore in stato di fermo, prima dell'interrogatorio, senza nemmeno poter dormire. Inoltre le sarebbero state poste domande preconfezionate e tendenziose perché ammettesse di essere dedita alla prostituzione. Il primo giudice ha rilevato nondimeno che l'interessata non ha chiesto di chiarire i suoi verbali di polizia dinanzi al Procuratore pubblico, in presenza del suo difensore (art. 61 cpv. 3 CPP). All'ordinanza pretorile del 19 settembre 2000 con cui la si avvertiva del diritto di opporsi entro dieci giorni all'uso dibattimentale degli atti scritti, con la comminatoria che il silenzio sarebbe stato interpretato come accettazione (art. 227 cpv. 2 CPP), essa non aveva formulato opposizione alcuna, ma si era limitata a chiedere l'audizione del testimone ___________. Quanto ai verbali di polizia, ha soggiunto il Pretore, da essi non emerge alcunché di tendenzioso o tanto meno di costrittivo.
b) La ricorrente non si confronta con le citate motivazioni né contesta di non essersi opposta all'uso dibattimentale dei verbali di polizia. Fa valere tuttavia che il vizio è “a monte”, nel senso che la sentenza impugnata si fonda su un decreto d'accusa nullo, emanato in coda agli interrogatori di polizia, addirittura prima che le fossero notificati gli atti dell'inchiesta, tant'è che a quel momento il rapporto di polizia non esisteva ancora. Ciò le ha precluso, quanto meno di fatto, la possibilità di ottenere un chiarimento davanti al Procuratore pubblico. Data la notifica del decreto d'accusa (che poneva fine alla fase predibattimentale) prima ancora di vedersi intimare gli atti, essa neppure avrebbe potuto chiedere di essere sentita dal magistrato inquirente, in violazione dell'art. 207 cpv. 4 CPP.
c) Secondo l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammesso per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia sollevato l'irregolarità “non appena possibile”. Nella fattispecie non risulta – né la ricorrente asserisce – che al dibattimento il decreto d'accusa sia stato eccepito di nullità. Come si evince dalla sentenza impugnata, in aula l'imputata ha rivolto critiche al modo in cui la polizia aveva condotto gli interrogatori, ma tali doglianze sono state dichiarate tardive dal Pretore, l'interessata non essendosi opposta all'uso dibattimentale delle risultanze istruttorie. La pretesa disattenzione dell'art. 207 cpv. 4 CPP (che sanziona di nullità il decreto d'accusa) non consta invece essere stata fatta valere. Ne segue che su questo punto il ricorso è inammissibile, la censura non potendosi considerare sollevata “non appena possibile”. Tutt'al più ci si può domandare se il richiamo del Pretore all'art. 61 cpv. 3 CPP sia pertinente, tenuto conto che l'art. 61 cpv. 4 riserva le norme sul decreto d'accusa, segnatamente gli art. 207 cpv. 4 e 207a CPP. Visto che la questione tocca una garanzia di procedura, si giustifica un approfondimento.
d) Secondo l'art. 207a CPP il decreto d'accusa può essere emanato a qualsiasi stadio del procedimento, “in ispecie dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere a istruzione formale” (lett. a), come pure “prima della chiusura dell'istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197 CPP” (lett. b). Non possono tuttavia essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà o revoche della sospensione condizionale di una precedente condanna “senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico” (art. 207 cpv. 4 CPP).
e) Dal fascicolo processuale risulta che la ricorrente è stata interrogata dagli agenti di polizia il 10 luglio 2000, alla presenza di un interprete, una prima volta alle ore 9.40 e una seconda volta alle ore 11.20. Risulta altresì che quello stesso giorno, al termine del secondo interrogatorio, essa ha firmato una dichiarazione prestampata su carta della Polizia cantonale in cui dichiarava, con riferimento agli art. 207 e 207a CPP, di avere preso conoscenza degli atti dell'inchiesta preliminare di polizia svolta a suo carico per “infrazione alla LDDS”, di avere preso conoscenza che tali atti sarebbero stati trasmessi al Ministero pubblico e che, qualora ciò non fosse già avvenuto, essa avrebbe potuto chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico (art. 207 cpv. 4 CPP), come pure di avere preso conoscenza che il Procuratore pubblico avrebbe potuto formulare un decreto d'accusa nei suoi confronti “senza ulteriori avvisi” (art. 207a CPP). Risulta inoltre che, quello stesso 10 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha emesso il noto decreto d'accusa e che, sempre il 10 luglio 2000, l'accusata ha sottoscritto un “verbale di notifica di decreto d'accusa” in cui dichiarava, con l'ausilio di un interprete, di avere ricevuto un esemplare del decreto in questione “per i fatti risultati dalle informazioni preliminari e dall'istruzione formale nell'ambito del procedimento penale aperto a suo carico per il titolo di infrazione art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS”.
f) Nelle circostanze descritte ci si può seriamente domandare se la garanzia dell'art. 207 cpv. 4 CPP non sia svuotata di senso. Dagli atti non si desume a che ora l'interessata si sia vista consegnare il decreto d'accusa. Se si considera però che il secondo interrogatorio è terminato alle ore 11.45 e che il decreto è stato notificato il giorno stesso, la ricorrente ha avuto solo qualche ora – nella più favorevole delle ipotesi – per chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico. E ciò senza sapere se le si prospettasse davvero una pena privativa della libertà e senza disporre di un legale cui rivolgersi per un consiglio. Anzi, con l'ulteriore restrizione (non prevista dalla legge, ma contenuta nel formulario prestampato della Polizia cantonale) che a una sua richiesta di interrogatorio davanti al Procuratore pubblico sarebbe stato dato seguito solo qualora gli atti non fossero già stati trasmessi al Procuratore medesimo. Quando tali atti siano pervenuti al Procuratore nel caso specifico non è dato di sapere. Si sa soltanto che, prima di emanare il decreto d'accusa, il Procuratore li ha visti, come risulta dal decreto stesso (pag. _). Quanto al rapporto di polizia, esso è stato formalmente inviato al Procuratore solo il 21 luglio 2000 (11 giorni dopo l'emanazione del decreto).
g) Tutto ciò posto, appare dubbio che in concreto la garanzia dell'art. 207 cpv. 4 CPP sia stata rispettata nella sua sostanza. Non basta in effetti che un prevenuto sia avvertito teoricamente del diritto di farsi interrogare dal Procuratore pubblico qualora si adombri nei suoi confronti una pena privativa della libertà; occorre anche ch'egli abbia il modo e il tempo indispensabile per afferrare la portata della norma. Certo, l'impossibilità di essere sentito dal Procuratore pubblico potrebbe essere rimediata – sul piano astratto – in sede di opposizione al decreto d'accusa, ove il Pretore giudica con pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (cfr. DTF 116 Ia 95 in fondo, 116 V 186 in alto con rinvii). L'art. 207 cpv. 4 CPP sembra ostare tuttavia a una tale sanatoria, giacché in simili ipotesi sanziona esplicitamente il decreto d'accusa di “nullità”. La ricorrente avendo omesso di sollevare, in concreto, il vizio di forma “non appena possibile” (cioè davanti al Pretore), la Corte di cassazione e di revisione penale non è abilitata a intervenire d'ufficio e la riflessione non può, a questo punto, essere portata oltre.
2. Nel merito l'interessata rimprovera al Pretore di averla condannata per soggiorno illegale a norma dell'art. 23 cpv. 1 LDDS violando il diritto. Essa rileva che, seppure avesse esercitato in Svizzera un'attività lucrativa senza autorizzazione, questo solo fatto non basterebbe per rendere la sua permanenza in Svizzera illegale. Essa infatti ha varcato il confine regolarmente (non abbisognando di visti d'entrata) e ha soggiornato in Svizzera meno di tre mesi.
a) In DTF 128 IV 134 consid. 9 il Tribunale federale ha precisato che l'assunzione di prostitute soggiornanti in Svizzera grazie a un visto da turista (ottenuto in modo fraudolento) per esercitare un'attività lucrativa è punibile esclusivamente per contravvenzione all'art. 23 cpv. 4 LDDS. Il delitto dell'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS non entra in considerazione, poiché l'esercizio di una professione senza permesso non basta a rendere automaticamente illegale o abusivo il soggiorno, quand'anche la persona provvista del visto da turista abbia varcato il confine nell'intento di esercitare abusivamente un'attività lucrativa.
b) Il principio testé enunciato è applicabile, per analogia, anche al caso in esame. Entrata in Svizzera con regolare visto da turista (circostanza pacifica), la ricorrente ha soggiornato legalmente a __________, seppure abbia esercitato un'attività lucrativa soggetta a notifica giusta l'art. 2 cpv. 1 e ad autorizzazione giusta l'art. 3 cpv. 8 ODDS. Essa non è quindi incorsa nel delitto dell'art. 23 cpv. 1 quarta frase LDDS, ma – tutt'al più – nella mera contravvenzione dell'art. 23 cpv. 6 LDDS (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, pag. 55, 57 e 115). L'infrazione, conclusasi il 10 luglio 2000, si è però prescritta (l'azione penale si è estinta in un anno, rispettivamente in due anni (art. 109 e 72 no. 2 cpv. 2 CP).
c) Ciò posto, la ricorrente dev'essere prosciolta dall'imputazione di essere entrata illegalmente in Svizzera e di avere soggiornato illegalmente a __________ (art. 23 cpv. 1 quarta frase LDDS). Potrebbe eventualmente essere condannata per violazione dell'art. 23 cpv. 6 LDDS, accertandosi l'esercizio illegale di attività lucrativa durante il periodo di permanenza. Se non che, come si è appena accennato, tale contravvenzione sarebbe in ogni modo prescritta. Non potendo più la ricorrente essere perseguita, decade anche la pena accessoria dell'espulsione. L'allontanamento dal territorio svizzero per tre anni deciso dal Pretore (a conferma del decreto d'accusa) deve pertanto essere annullato.
3. La ricorrente insorge altresì contro la confisca dei beni sequestrati dalla polizia in occasione del suo fermo, asserendo che fanno difetto le condizioni richieste per un simile provvedimento. Ora, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che tali valori debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilire i diritti (art. 59 n. 1 cpv. 1 CP). La facoltà di ordinare una confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 59 n. 1 cpv. 3 CP).
a) Ricordato che la confisca non dipende dalla persona dell'autore del reato, ma solo dalla provenienza illecita dei valori, Pretore ha accertato che in concreto le somme sequestrate all'imputata (fr. 200.–, Lit. 450'000 e US$ 3'400.00) potevano ricondursi solo all'attività lucrativa illegale da costei esercitata all'albergo “__________ ”. Trattandosi di provento di attività non autorizzata (e quindi illecita), egli ha confermato il provvedimento, estendendolo anche al cellulare usato dall'interessata per combinare gli incontri con i clienti.
b) La ricorrente fa valere anzitutto che una confisca è ammissibile solo qualora sia destinata a sopprimere un illecito vantaggio. Ciò non è il caso quando esso sia rappresentato da una controprestazione liberamente corrisposta da una parte che non può essere considerata lesa. D'altro canto – essa continua – la giurisprudenza non stabilisce che qualsiasi attività svolta senza autorizzazione amministrativa vada considerata illecita. Seguendo l'impostazione del Pretore, si giungerebbe all'assurdo e iniquo risultato di confiscare i risparmi e i crediti che uno straniero conseguirebbe in Svizzera con un qualsiasi lavoro, ad esempio come domestico o cameriere in un esercizio pubblico. Invece è occorre confiscare solo vantaggi derivanti da attività delittuose. Il che fa difetto nel caso in esame.
c) Che l'esercizio della prostituzione non costituisca reato è indubbio. Nel caso in esame, del resto, alla ricorrente non è stato rimproverato di avere esercitato un'attività di per sé illecita, ma di avere svolto attività lucrativa abusiva, cioè senza il permesso richiesto ai cittadini stranieri. Ciò non toglie che il guadagno così realizzato sia da considerare illecito, giacché ogni valore conseguito con un'azione di rilevanza penale è suscettibile di confisca (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 4 ad art. 59). Certo, Niklaus Schmid sostiene che tra reato e provento conseguito deve sussistere un rapporto causale, una connessione stretta. Questa non sussiste – ad esempio – in caso del guadagno ritratto con l'esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP), poiché esso costituisce un vantaggio patrimoniale indiretto, non soggetto a confisca secondo l'art. 59 n. 1 cpv. 1 CP (Schmid in: Entziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, commentario, vol. I, Zurigo 1998, n. 35 e 36 ad art. 59 CP). Lo stesso autore rileva nondimeno che la decisione, in casi del genere, dipende dalla Bewertung der sachverhaltsmässigen Distanz zwischen Anlasstat und erzieltem Vermögensvorteil (op. cit., n. 35 ad art. 59 CP). Nell'ipotesi dell'art. 199 CP il reato consiste nell'esercizio della prostituzione in spregio di disposizioni cantonali sul luogo, il tempo e le modalità d'esercizio della prostituzione stessa, ossia di nome di polizia che regolano tale attività (Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 199 CP). Una confisca dei proventi conseguiti da una prostituta che si limita a non rispettare simili norme, adescando ad esempio clienti in zone proibite o a orari non consentiti dall'autorità cantonale o comunale, può apparire perciò un provvedimento senza nesso sufficiente con i beni giuridici che simili ordinanze di polizia si propongono di tutelare.
d) Diverso è il caso di persone straniere che, come la sentenza impugnata accerta per quanto attiene alla ricorrente, entrano in Svizzera con un visto da turista e qui soggiornano proprio allo scopo di dedicarsi alla prostituzione, senza intenzione di chiedere permesso alcuno (art. 3 cpv. 8 ODS). In simili ipotesi infatti i proventi conseguiti con l'attività abusiva non sono solo di natura indiretta, ovvero non sufficientemente legata alla commissione dell'illecito (ancorché di natura contravvenzionale), bensì diretta. Il reddito della prostituzione conseguito in Svizzera da soggetti stranieri autorizzati al soggiorno solo come turisti (e quindi a condizioni restrittive: art. 2 cpv. 1 LDDS e art. 3 cpv. 8 ODDS), in altri termini, è il fine immediato del soggiorno stesso. Se può apparire iniquo dunque confiscare il guadagno di una meretrice solo perché essa infrange i limiti di aree vietate alla prostituzione per questioni di pubblica quiete o di ordine pubblico in genere, altrettanto non può dirsi nell'eventualità di chi entra in Svizzera proprio per esercitare tale attività lucrativa, che è lo scopo diretto del soggiorno. In tal caso la persona interessata non viola solo norme locali, ma beni giuridici protetti dalla LDDS. Stabilendo ciò, pur con motivazione succinta, il Pretore non ha violato pertanto il diritto federale.
e) Secondo la ricorrente la confisca litigiosa è comunque indebita poiché, contrariamente a quanto reputa il Pretore, manca la dimostrazione che il denaro confiscato sia il provento della prostituzione. Così argomentando, la ricorrente critica la valutazione delle prove, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). L'accertamento di fatto può perciò essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con le risultanze istruttorie (da ultimo: DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 86).
f) Il Pretore ha ritenuto che l'accusata ha svolto attività lucrativa illecita fondandosi anzitutto sulle sue dichiarazioni predibattimentali, ricordando che essa ha dichiarato alla polizia di avere intrattenuto rapporti sessuali con persone, le quali hanno assunto spese di lei, le hanno dato denaro o le hanno pagato la camera. Anche in aula – ha soggiunto il primo giudice – l'accusata ha ammesso di avere ricevuto compensi da uomini con cui ha avuto rapporti intimi. Egli non ha creduto perciò alla versione della prevenuta, che affermava di non avere mai esercitato attività lucrativa, di essersi limitata a soggiornare in camera, di avere solo incontrato qualche amico, di avere trascorso gran parte del tempo lontana dall'hotel e di non essersi nemmeno accorta che l'albergo “__________ ” era una casa d'appuntamenti. Il Pretore ha ritenuto inverosimile che una persona risiedente in un albergo per un periodo prolungato non si avveda del continuo via vai, il pomeriggio, la sera e la notte di uomini accompagnati da giovani donne, dal bar alle camere. Anzi, com'era emerso al dibattimento, l'imputata sapeva che generalmente negli alberghi si paga in una volta sola, quando si parte, mentre al “__________ ” le camere erano pagate – come nei postriboli – giorno per giorno.
Pur dando atto che l'imputata si è sempre annunciata con il suo vero nome e che non è mai stata sorpresa in flagrante esercizio di attività lucrativa, il primo giudice ha rammentato il gran numero di preservativi rinvenuti in possesso di lei, come pure la cospicua somma in dollari da lei detenuta. A ciò si aggiungeva il fatto che di lì a poco la donna era intenzionata a rientrare in Brasile e che i cittadini dell'America latina sono soliti usare preferibilmente, quando viaggiano, valuta americana. Né l'imputata ha sostanziato l'assunto che, al momento di giungere in Europa, già fosse in possesso di circa US$ 5'000, per quanto le sarebbe bastato esibire una ricevuta di prelevamento o un documento qualsiasi attestante l'origine del denaro. In realtà, ha concluso il primo giudice, i dollari sequestrati provenivano dalla prostituzione ed erano stati cambiati in vista dell'imminente rientro in patria. La somma giusta di lire italiane (500'000) e di franchi svizzeri (600) rinvenuta su di lei comprova ciò, essendo notorio che i clienti sogliono pagare in cifre tonde. Quanto alla testimonianza di ___________ – ha concluso il Pretore – essa poco sussidia, il fatto che egli abbia trascorso qualche serata con l'imputata non escludendo che costei esercitasse per il resto del tempo la prostituzione in albergo (sentenza, pag. _ a _).
g) La ricorrente fa valere, in sintesi, di non avere mai ammesso l'esercizio di qualsivoglia attività e insiste nel ribadire di essersi trasferita in Europa, segnatamente in Italia, già un anno prima, seguendo un giovane conoscente conosciuto a Rio de Janiero, dove essa lavorava come tecnico-contabile in uno studio legale. Assevera che già durante il primo interrogatorio essa aveva precisato tale circostanza, come pure il fatto che i suoi genitori erano soliti passarle regolarmente denaro. Essa ripete che nessuna prova corrobora l'origine illecita di quanto sequestrato e sottolinea di avere spiegato in aula di trovarsi in possesso di dollari perché buona parte se li era portati appresso dal Brasile, per garantirsi il soggiorno dal suo compagno. L'argomentazione del Pretore, secondo cui essa non ha dimostrato la provenienza dei dollari, è perciò inconferente. Poco importa che le somme sequestrate siano cifre tonde: non toccava infatti a lei comprovare di essere giunta dal Brasile con i dollari sequestrati, ma se mai all'accusa corroborare l'ipotesi che le cifre tonde fossero multipli di ricompense a lei elargite da clienti.
h) Si può convenire con la ricorrente che l'enfasi moralistica del Pretore possa anche non convincere. Sostenere che il solo possesso di determinate somme in cifra tonda costituisca un indizio non trascurabile per accertare se la ricorrente abbia fatto commercio di sé lascia invero perplessi. Preso a sé stante, può inoltre sembrare opinabile il ragionamento che ha indotto il Pretore a scartare l'ipotesi secondo cui la somma di US$ 3'400.00 potesse provenire dal Brasile, tenuto conto che nulla permette di accantonare un'ipotesi del genere. Ma, presi nel loro insieme, gli indizi evocati dal Pretore non bastano per far apparire la sentenza impugnata insostenibile nel suo risultato (l'arbitrio deve riferirsi all'esito, non solo ai motivi: DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 86). Se si pensa che la ricorrente ha soggiornato nell'albergo “____________”, chiuso poi per ordine della magistratura, dal 10 giugno al 10 luglio 2000, che essa medesima ha ammesso di essersi accompagnata a uomini dai quali ha ricevuto denaro o benefici pecuniari, che essa è stata trovata in possesso di cifre tonde, che essa pagava la camera a giornata, che lo stesso hotel era un noto albergo a ore, il risultato cui è giunto il Pretore sfugge all'arbitrio. Concludere che, in mancanza di riscontri che consentissero di accertare il contrario, le somme rinvenute in possesso della ricorrente al momento del fermo costituissero il provento di attività lucrativa è senz'altro sostenibile. La presenza di dollari potrebbe indiziare anche la versione dell'accusata, ma la conversione di franchi svizzeri o lire in dollari in prospettiva del viaggio di rientro in Brasile non costituisce una circostanza insolita, come ha riconosciuto anche l'accusata al dibattimento (sentenza, pag. _). Ne discende pertanto la reiezione del gravame su questo punto.
i) A parere della ricorrente non vi sarebbero nemmeno prove che giustifichino la confisca del cellulare, non essendo stato provato neanche in un caso che essa abbia fissato appuntamenti con quel telefonino. Al riguardo il Pretore ha accertato che più d'una delle prostitute interrogate dalla polizia ha dichiarato come, oltre a incontrare clienti nell'esercizio pubblico, combinasse incontri per telefono, mediante il rispettivo cellulare. Egli ha ritenuto che perciò pure l'Ericsson sequestrato all'accusata servisse all'esercizio dell'attività (sentenza, pag. _). Perché un'analogia del genere condurrebbe a un risultato manifestamente insostenibile non è illustrato nel ricorso. Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
4. La ricorrente assume che non vi sono prove sufficienti nemmeno per accusarla di prostituzione. Nel motivare la critica essa perde però di vista il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Essa persiste infatti nel contrapporre la propria versione dei fatti agli accertamenti del Pretore, senza sostanziare arbitrio di sorta, come se la cassazione fosse un'autorità munita di libero esame anche nel dirimere questioni di fatto. Il che non è manifestamente il caso. Donde, in proposito, l'inammissibilità del ricorso.
5. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va parzialmente accolto e l'imputata prosciolta dall'accusa di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. Cade pertanto anche la pena accessoria dell'espulsione. Gli oneri processuali di prima sede (complessivi fr. 200.–) e di ricorso seguono la soccombenza. Si giustifica perciò di addebitarli alla ricorrente e allo Stato in ragione di metà ciascuno (art. 15 CPP). A titolo di ripetibili ridotte lo Stato verserà alla ricorrente fr. 800.– per la procedura di prima sede e di fr. 500.– per la procedura di ricorso (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la ricorrente è prosciolta dall'accusa di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri e che il dispositivo relativo alla pena accessoria dell'espulsione è annullato. In riforma della sentenza impugnata la tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono poste per metà a carico della ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente fr. 800.– per ripetibili ridotte.
Per il rimanente il ricorso è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti per metà a carico della ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
– ___________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Ufficio reperti presso il Comando della polizia Cantonale, 6500 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio federale degli stranieri, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente La segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.