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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9

4 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,243 mots·~11 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00009

Lugano 4 luglio 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27 gennaio 2000 presentato da

__________,  (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 15 dicembre 1999 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio in Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.     Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.     Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           A.    Con sentenza del 16 dicembre 1999 la presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, nel settembre del 1997, compiuto atti sessuali su __________ mentre costei era a letto in stato di dormiveglia, conoscendo e sfruttandone la momentanea incapacità di discernimento, rispettivamente l'inettitudine a resistere. Essa ha pure riconosciuto l'imputato autore colpevole di abuso del telefono per avere, alle ore 7.41 e 7.59 del 26 febbraio 1998, importunato __________ a domicilio. In applicazione della pena essa lo ha condannato a 90 giorni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, al versamento di fr. 800.– in risarcimento del danno materiale, di fr. 1'000.– per torto morale e di fr. 9'700.–- per ripetibili.

                                          B.    Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 17 dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 27 gennaio 2000 successivo, egli chiede il proscioglimento da ogni imputazione. Con scritto del 1° febbraio 200 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2000 la parte civile __________ formula identica conclusione.

Considerando

in diritto:                         1.     Richiamata la natura indiziaria del procedimento penale a suo carico, il ricorrente rimprovera alla prima giudice di avere fondato il giudizio di colpevolezza su elementi che non possono portare a una conclusione del genere. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Il singolo accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                          2.     La presidente della Corte delle assise correzionali ha creduto alla versione della vittima per diversi motivi. Essa ha rilevato anzitutto che nella sua prima versione, pur contestando di avere molestato __________, il ricorrente aveva nondimeno evocato alcuni particolari riferiti dalla stessa denunciante, ossia di essere entrato quella mattina presto a torso nudo (indossando un “pantaloncino corto”) nella camera in cui essa stava dormendo e di essersi trovato solo in casa con lei, ricordando in particolare che la donna indossava un pigiama e essa stava dormendo. La prima giudice ha soggiunto che anche nel successivo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico e in presenza del suo difensore, il ricorrente ha inizialmente riproposto la versione volta a far credere di essere entrato quella mattina di settembre del 1997 nella camera non a scopo sessuale, ma soltanto per svegliare la giovane che, a suo dire, avrebbe dovuto recarsi al lavoro presso l'__________. Se non che – essa ha precisato – __________ aveva da tempo cessato di lavorare presso quel negozio, di modo che l'imputato non aveva motivo di svegliarla, né aveva mai compiuto un gesto del genere prima di allora (sentenza, pag. 9 e 10).

                                                  La presidente della Corte di assise ha poi evocato la circostanza che, posto di fronte all'eventualità di essere sentito in contraddittorio con la denunciante, dopo essersi consultato con il suo patrocinatore il ricorrente ha per finire confessato i fatti addebitatigli, ammettendo di avere palpeggiato la donna nelle parti intime mentre questa stava dormendo, di averla successivamente importunata in due occasioni al telefono con sospiri, dopo averle proposto qualche giorno prima la visione di una cassetta pornografica. Per questo motivo il Procuratore pubblico non soltanto ha rinunciato al confronto, ma ha anche scarcerato il prevenuto (sentenza, pag. 10 e 11). La giudice del merito ha quindi ricordato che nei giorni successivi il ricorrente, tramite il suo nuovo patrocinatore, ha ritrattato la confessione e che davanti al Procuratore pubblico ha fatto dipendere le sue compromettenti ammissioni dal timore di perdere il posto di lavoro. Messo a confronto con la denunciante, egli ha quindi riproposto la prima versione, ovvero di essere entrato nella camera della vittima solo per svegliarla (sentenza, pag. 11 e 12).

                                                  La prima Corte ha nondimeno considerato veritiera l'originaria confessione del ricorrente, siccome resa spontaneamente e dopo consulto con il proprio legale di allora. Rilevato come al dibattimento il prevenuto abbia mostrato un carattere forte, pertinace, poco accomodante e poco propenso a farsi condizionare, la presidente della Corte ha escluso che una persona con un'indole del genere abbia potuto ammettere atti sessuali con la denunciante solo per paura di perdere il lavoro (sentenza, pag. 12). Essa ha considerato significativo, anzitutto, che il ricorrente ha provveduto a scegliere un nuovo difensore, giacché per lui sarebbe stato difficile ritrattare con l'ausilio del legale che aveva assistito alla sua precedente confessione (sentenza, pag. 13). Ha soggiunto inoltre che, comunque sia stato, la seconda versione non è credibile se raffrontata a quella della vittima, risultata univoca, costante e coerente. A suo giudizio il prevenuto ha sicuramente mentito sostenendo di essere entrato nella camera soltanto per evitare alla donna di arrivare tardi al lavoro, costei non essendo più alle dipendenze dell'__________. Per compiere un'azione del genere – peraltro mai messa in atto prima – l'accusato non avrebbe nemmeno avuto motivo di entrare in camera seminudo e di sedersi sul letto (sentenza, pag. 14). Che quella mattina le cose siano andate diversamente risulta provato anche dal susseguente modo di comportarsi della ragazza nei confronti del prevenuto, segnatamente dal fatto che essa chiudeva a chiave la camera, e dal tentativo di appianare la questione operato dall'accusato l'indomani presso l'esercizio pubblico ove __________ lavorava (sentenza, pag. 15 e 16). Importunata nuovamente dal ricorrente nel febbraio successivo sia telefonicamente, sia qualche giorno prima con l'invito a vedere un filmino pornografico, __________ – giunta secondo la prima Corte all'esasperazione – ha finalmente trovato il coraggio di denunciare una situazione divenuta per lei, giovane e inesperta, altrimenti ingestibile (sentenza, pag.16).

                                          3.     Il ricorrente ripercorre la fattispecie e asserisce, per finire, che la sentenza impugnata lascia seri dubbi “in merito alle proprie conclusioni ed alla condanna inflitta”. In estrema sintesi egli rimprovera alla prima giudice di avere evitato tre fondamentali interrogativi: di non avere chiarito perché dopo avere subìto i pretesi abusi sessuali la vittima sia rimasta presso di lui e i suoi familiari per due settimane, perché la vittima ha atteso otto mesi prima di denunciare l'accaduto e perché un soggetto definito dalla Corte di assise come inarrendevole e da essa ritenuto persino sessualmente fortemente eccitato al momento dei fatti, abbia desistito dai propri intendimenti, sebbene non abbia incontrato particolare resistenza della vittima. In realtà, egli soggiunge, nella soluzione di tali interrogativi si individuano i motivi che avrebbero dovuto indurre la prima Corte a proscioglerlo.

                                                  Con argomenti del genere (ricorso, pag. 4 a 6 in alto) il ricorrente disconosce tuttavia il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Invano, infatti, si cercherebbe nel gravame una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui le allegazioni neppure accennano). Il ricorrente non soltanto si limita a contrapporre agli accertamenti della prima Corte la propria narrativa dei fatti e la propria valutazione delle prove come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo, ma non si confronta nemmeno con i motivi che hanno spinto concretamente la prima giudice ad apprezzare le prove in modo diverso e, per finire, a credere alla versione della vittima. Formulato come atto di appello, il ricorso sfugge pertanto a una sostanziata censura di arbitrio e va dichiarato inammissibile.

                                          4.     Il ricorrente si domanda se, comunque sia, la sua azione adempia i presupposti oggettivi e soggettivi di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP). Egli fa valere che la vittima ha ammesso di non avere subito alcuna penetrazione, ma solo palpeggiamenti, mentre la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata si riferisce a casi di congiunzione carnale. In realtà i dubbi del ricorrente sono del tutto ingiustificati, poiché palpeggiamenti nelle parti intime della vittima (glutei, seni ecc.) rientrano senz'altro nella categoria degli atti sessuali contemplati dall'art. 191 CP, il quale reprime non soltanto la congiunzione carnale o atti analoghi, ma anche i toccamenti (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 191 con riferimenti e n. 5 ad art. 187; v. anche Corboz, Les principales infractions, art. 189 n. 4).

                                                  Il ricorrente obietta che la giurisprudenza subordina l'applicazione dell'art. 191 CP alla totale incapacità della vittima a resistere. Il che è vero (DTF inedite del 20 maggio 1997 in re B. e T. consid. 2a/aa con riferimento a DTF 119 IV 230 consid. 3a). Se non che, stando alla sentenza impugnata, la maggior parte dei palpeggiamenti sono stati commessi dal ricorrente mentre la vittima dormiva o era in stato di dormiveglia, a pancia in giù, col volto rivolto verso la parete, sicché percepiva i rumori e i movimenti esterni come in un sogno, in stato di torpore. In condizioni del genere la vittima è totalmente priva di difesa e inetta a resistere. Pur avvertendo un'eventuale azione esterna – ha spiegato la prima Corte – occorre qualche momento per rendersene conto, per svegliarsi e quindi passare a una posizione (non solo mentale, ma anche fisica e materiale) di difesa o quanto meno a un abbozzo di difesa. Approfittando del sonno e della posizione della vittima – ha precisato la Corte – il ricorrente ha intenzionalmente sfruttato la situazione di inettitudine a resistere della ragazza. Entrato seminudo nella camera, egli si è seduto sul bordo del letto e le ha infilato una mano sotto il pigiama, palpeggiandole le natiche e le parti intime. Percepita l'estranea presenza e i toccamenti, svegliatasi definitivamente e superato l'iniziale sbigottimento, la vittima si è difesa rannicchiandosi in fondo al letto e opponendo resistenza. Ma prima di riuscire nell'intento – ha continuato la prima giudice – essa ha subìto atti sessuali senza essere in grado di reagire (sentenza, pag. 17).

                                                  Condannando sulla base di tali accertamenti il ricorrente per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) la prima Corte non ha violato il diritto federale. Dormiente o assopita, __________ ha subito ripetuti atti sessuali senza possibilità di difesa. Fino a quando è stata in grado di capire quanto stava accadendo, uscendo dal torpore del sonno (vale a dire durante la fase criminosa più importante) essa era totalmente inerme. Tutt'al più ci si può domandare se i palpeggiamenti perpetrati dal ricorrente dopo il risveglio della vittima non costituissero addirittura coazione sessuale (art. 189 CP), tanto più che a quel momento la donna si è rannicchiata in fondo al letto e ha opposto resistenza. Né il ricorrente poteva ignorare che la ragazza non era consenziente, vista la reazione. In realtà l'interrogativo è più accademico che pratico. Gli atti sessuali che avrebbero consentito teoricamente di applicare alla fattispecie l'art. 189 CP costituiscono in effetti, stando alla sentenza impugnata, la semplice coda dell'accaduto (sentenza, pag. 17). I palpeggiamenti decisivi, quelli più gravi e intensi, sono avvenuti quando la vittima non era ancora in grado di opporre resistenza. Pur trascurando gli altri toccamenti, una condanna a 90 giorni di detenzione per violazione dell'art. 191 CP e per abuso del telefono nelle circostanze illustrate resiste finanche a libero esame. Al riguardo il gravame si rivela inconsistente.

                                          5.     Il ricorrente rimette di nuovo in discussione la sua colpevolezza, proclamandosi ancora una volta innocente. Una volta di più tuttavia il suo memoriale si esaurisce in un esposto prettamente appellatorio, ancorato a fatti diversi da quelli constatati in prima sede. Totalmente estraneo alla natura di un ricorso per cassazione, in proposito l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile.

                                          6.     Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un legale, si giustifica di attribuire un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:                     1.     Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                          2.     Gli oneri processuali, consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia                                       fr.    900.–

                                                  b) spese                                                         fr.    100.–

                                                                                                                          fr. 1'000.–

                                                  sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per ripetibili.

                                          3.     Intimazione a:

                                                  –   __________;

                                                  –   avv. __________;

                                                  –   Procuratore pubblico avv. __________;

                                                  –   Corte delle Assise correzionali di Mendrisio;

                                                  –   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                                  –   Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                                  –   Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;

                                                  –   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                                  –   Ministero pubblico della confederazione, 3003 Berna;

                                                  –   avv. __________ (PC __________).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                              La segretaria

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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