Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.01.2001 17.2000.59

11 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,222 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00059

Lugano 11 gennaio 2001/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 20 dicembre 2000 presentato da

__________,   (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 23 novembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nei suoi confronti;

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 3 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di minaccia per avere, il 14 febbraio 2000, incusso timore a __________, direttore della carrozzeria __________ SA a __________ (alla quale l'accusato aveva affidato la riparazione del suo veicolo), minacciando di “bruciare tutto”; __________ è stato ritenuto inoltre autore colpevole di diffamazione per avere reso sospetto __________ di condotta disonorevole, affermando in un verbale di polizia del 18 marzo 2000 che __________ lo aveva derubato ed è un ladro. Il Procuratore pubblico ha proposto perciò la condanna dell'accusato a una multa di fr. 500.–, da pagare entro tre mesi, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento la multa sarebbe stata commutata in arresto (art. 49

                                          cpv. 3 CP).

                                B.      Statuendo su opposizione, con sentenza del 23 novembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha ritenuto __________ autore colpevole di minaccia, mentre lo ha prosciolto dall'accusa di diffamazione. Di conseguenza egli lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 200.–.

                                C.      Contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 28 novembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 20 dicembre successivo, egli chiede di essere prosciolto anche dall'imputazione di minaccia. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente non nega di avere inveito allorquando, credendosi truffato, non ha avuto modo di incontrare __________, titolare della nota carrozzeria. Contesta però di avere proferito minacce intenzionali. Egli sostiene che le sue rimostranze non hanno incusso timore al querelante, poiché l'unica persona ad averle udite era il teste __________ ed egli non poteva immaginare che questi le avrebbe riferite a __________. Ora, giova ricordare che quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità cui egli consente è una questione di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2 b con rinvii), censurabile perciò solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). L'accertamento di intenzionalità può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a).

                                2.      Secondo il Pretore la testimonianza di __________, cui il ricorrente si era rivolto per sapere dove fosse il titolare della carrozzeria (con il quale aveva avuto quello stesso giorno un acceso diverbio), non lascia dubbi sulle reali intenzioni dell'imputato. A mente del primo giudice questi ha proferito la minaccia (“brucio tutto”) ben sapendo che __________ era nei pressi e che l'intimidazione poteva essere udita da terzi. A mente del Pretore, __________ non poteva travisare le parole dell'accusato, i termini della minaccia (“brucio tutto”) essendo chiari. L'intimidazione poi era grave e tale da incutere spavento o timore, poiché pronunciata dopo un'animata e aspra discussione. Tanto che __________, informato subito da __________, si è effettivamente spaventato, dato che nella carrozzeria si trovano materiali facilmente infiammabili e quindi idonei ad alimentare un possibile incendio.

                                3.      Il ricorrente contesta, come detto, di avere agito con intenzione, affermando di non aver potuto immaginare che __________ avrebbe riferito le sue rimostranze al titolare della ditta. In realtà – egli asserisce – __________ è venuto a sapere della sua intemperanza per caso, poiché conosceva __________. L'accaduto non sarebbe perciò la conseguenza di una sua premeditata volontà di incutere spavento a __________, il legame tra i due non essendogli nemmeno noto. L'argomentazione è priva di consistenza già per il fatto che il Pretore si è dipartito da altri accertamenti. Il primo giudice ha constatato in effetti che l'imputato ha minacciato di appiccare il fuoco alla carrozzeria ben sapendo che __________ era presente e, anzi, chiedendo espressamente di lui. Incombeva al ricorrente dimostrare l'arbitrarietà di simile accertamento, non limitarsi ad asseverare il contrario prospettando altre intenzioni. Certo, il ricorrente non ha rivolto direttamente l'intimidazione al titolare della carrozzeria, ma ciò poco importa poiché una minaccia può anche essere rivolta a un assente, purché giunga alle sue orecchie (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 3 ad art. 180 CP con riferimenti).

                                          Nella fattispecie mal si intravede come il ricorrente potesse immaginare che la sua intemperanza rimanesse senza seguito e che __________ non riferisse a __________ l'accaduto. __________ del resto aveva seri motivi per prendere la minaccia sul serio, ove appena si pensi che il ricorrente era arrivato sul piazzale della carrozzeria con la sua Mercedes a velocità sostenuta, aveva frenato bruscamente e si era diretto verso l'ufficio con fare deciso. Trovato chiuso l'ingresso, si era messo a bestemmiare ed era ripartito facendo stridere le gomme. Cinque minuti dopo era tornato sul piazzale e aveva tentato nuovamente di entrare in ufficio, dopo di che si era rivolto a __________ chiedendogli dove fosse __________. Non ottenendo soddisfazione, aveva ripreso a bestemmiare, minacciando che avrebbe “bruciato tutto”. Quindi era ripartito con piglio altrettanto deciso e con stridore di gomme, ripetendo la minaccia (cfr. il verbale testimoniale di __________).

                                          Ciò posto, l'incredulità professata dal ricorrente per il seguito degli eventi (sollecita comunicazione di __________ a __________, spavento manifestato da quest'ultimo) non è seria. Nelle circostanze descritte il reato di minaccia risulta adempiuto sia dal profilo oggettivo, sia da quello soggettivo. Che l'intimidazione (“brucio tutto”) potesse essere intesa come concreto e imminente pericolo è evidente. Che l'affermazione sia stata fraintesa perché mal capita da __________ e, di riflesso, dal querelante – come assume il ricorrente – è un'ipotesi non priva di temerarietà, tanto più alla luce dei vincolanti accertamenti del Pretore (sentenza, pag. 4). Ne segue che la sentenza impugnata resiste alla critica e che il ricorso è destinato all'insuccesso.

                                4.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cp. 1 CPP

e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia          fr. 500.–

                                          b) spese                            fr.   50.–

                                                                                     fr. 550.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    __________;

                                          –    Ministero pubblico, 6901 Lugano;

                                          –    Preture della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

17.2000.59 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.01.2001 17.2000.59 — Swissrulings