Incarto n. 17.2000.00005
Lugano 7 febbraio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 gennaio 2000 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 20 dicembre 1999 del Pretore del Distretto di Bellinzona;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. La sera del 2 gennaio 1999 __________ si trovava al “Bar __________ ” a __________, ove è sopraggiunto __________ accompagnato da __________. Vedendolo, __________ lo ha invitato a uscire per discutere di un furto commesso dallo stesso __________ negli spogliatoi della squadra di calcio del __________, di cui entrambi erano stati giocatori. Il fatto era avvenuto in un momento in cui solo __________ e __________ si trovavano negli spogliatoi, di modo che inizialmente anche __________ era stato sospettato dell'illecito. Tra i due è scoppiata una lite, in seguito alla quale __________ ha riportato contusioni ed escoriazioni multiple al viso, all'emicostato destro e alla caviglia destra, come pure due graffi nella parte destra del collo, una contusione all'emicostato destro e una frattura di tipo “Weber C” alla caviglia destra.
B. Il 30 marzo 1999 __________ ha querelato __________ per lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici. Con decreto di accusa del 20 settembre 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto il querelato autore colpevole di lesioni semplici e lo ha condannato alla pena di 9 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo su opposizione, con sentenza del 20 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'imputazione e la pena.
C. Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato il giorno stesso una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella successiva motivazione scritta del 7 gennaio 2000 egli chiede di essere assolto per mancanza del presupposto soggettivo del reato, subordinatamente per avere agito in stato di legittima difesa. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Identica conclusione formula __________, costituitosi parte civile, nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2000.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
2. Per quanto è accaduto la sera del 2 gennaio 1999 fanno stato gli accertamenti del Pretore, di cui si è detto. Nella misura in cui si scosta da tali accertamenti senza dimostrarne l'arbitrio, il ricorso è irricevibile. Del resto nel suo memoriale il ricorrente si esaurisce nell'aggiungere particolari, in parte neppure risultanti dagli atti istruttori, ma ammette che le constatazioni del primo giudice sono sostanzialmente corrette. Invano egli tenta perciò di sostenere che, con ogni verosimiglianza, il querelante medesimo lo ha aggredito, mentre il Pretore non ha riscontrato elemento alcuno a suffragio di simile tesi (sentenza impugnata, consid. 6). Altrettanto inutilmente egli afferma altresì di avere riportato a sua volta contusioni e escoriazioni nella lite, circostanza che non trova conforto agli atti né tanto meno nel giudizio impugnato, da cui risulta che egli non ha subìto conseguenza alcuna (loc cit.). Quanto all'ipotesi che il querelante stesso, carico di rancore, lo abbia cercato per discutere del furto, o all'assunto secondo cui le dichiarazioni del querelante sarebbero inattendibili, avendo quegli preteso di essere stato aggredito da più persone, il ricorso non è destinato a miglior sorte. Che il querelante intendesse rimproverarlo e che tra i due sia nato un diverbio risulta, infatti, dallo stesso giudizio del Pretore (consid. 2). E che il querelante, contrariamente al vero, abbia dichiarato di essere stato aggredito da più persone è stato ascritto dal Pretore – senza incorrere nell'arbitrio – all'entità delle lesioni riportate, ripartite su diverse parti del corpo (consid. 5). Anche per quanto riguarda la frattura della caviglia subìta dal querelante, il Pretore medesimo ha accertato che essa non è stata causata da un colpo diretto, ma da torsione, in seguito alla caduta provocata dal ricorrente (consid. 5 in fine). Mal si intravede – né il ricorrente spiega – perché quest'ultimo accertamento dovrebbe risultare arbitrario.
3. In diritto l'art. 123 n. 1 CP punisce con la detenzione, a querela di parte, chiunque cagiona un danno in altro modo (rispetto all'art. 122 CP) al corpo o alla salute di una persona. Già si è accennato che, secondo gli accertamenti di fatto del Pretore, la frattura della caviglia del querelante si riconduce a un movimento di torsione dovuto alla caduta provocata dal ricorrente. Questi assevera che, respingendo gli attacchi del querelante, non intendeva procurargli lesioni, né immaginava che ciò sarebbe successo o aveva preso in considerazione tale evenienza. Se non che, anche su questo punto il ricorso è irricevibile. In effetti, la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe agito per legittima difesa, respingendo attacchi della vittima, è stata scartata dal Pretore, che non ha trovato alcun riscontro agli atti (consid. 6). Per quali ragioni tale apprezzamento delle prove sarebbe non solo errato, ma arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega. Quanto all'asserto secondo cui le contusioni ed escoriazioni riportate dalla vittima configurino semplici vie di fatto, la menzionata frattura alla caviglia provocata dal ricorrente medesimo rende inutile dilungarsi al proposito.
4. Da ultimo il ricorrente insiste sulla legittima difesa, asserendo di avere solo parato un'aggressione avversaria. Anche al riguardo però il gravame manca di consistenza, ove appena si consideri che l'interessato si limita a limita a prospettare una diversa versione dei fatti, a suo avviso più verosimile (se non certa), dimenticando che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo. Il Pretore ha accertato – come si è visto – che la tesi della legittima difesa non trova alcun riscontro negli atti, non risultando alcuna aggressione da parte della vittima e non avendo il ricorrente subito la minima conseguenza (consid. 6). A tale valutazione delle prove il ricorrente non può limitarsi a contrapporre il proprio punto di vista, come se si trovasse davanti a una giurisdizione di appello. Insufficientemente motivato, anche su questo punto il ricorso cade quindi nel vuoto.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che si è valsa di un legale per formulare le proprie osservazioni, il ricorrente rifonderà inoltre un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 700.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).