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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48

28 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,172 mots·~16 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00048

Lugano 28 novembre 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 novembre 2000 presentato da

__________,   (patrocinato dal lic. iur. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 5 ottobre 2000 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti; 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 5 ottobre 2000 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ____________ colpevole di furto d'uso e violazione delle norme della circolazione per avere, il 19 settembre 1999, sottratto a Lugano l'automobile delle moglie __________, avere guidato il veicolo sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata e avere urtato, danneggiandola, la vettura di __________ facendo retromarcia da un posteggio. L'imputato è stato ritenuto inoltre autore colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio e di sottrazione alla prova del sangue per avere abbandonato il luogo dell'incidente senza attenersi a quanto gli imponeva le legge ed essere sfuggito intenzionalmente all'esame alcolemico. In applicazione della pena, ____________ – recidivo – è stato condannato a 90 giorni di detenzione da espiare e al pagamento di una multa di fr. 150.–.

                                B.      Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 6 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 novembre successivo, egli postula il proscioglimento dalle imputazioni di furto d'uso, inosservanza ai doveri in caso di infortunio e sottrazione alla prova del sangue, con conseguente riduzione della pena, da sospendere condizionalmente. In via subordinata egli insta quanto meno per una riduzione della pena e per il beneficio della sospensione condizionale di quest'ultima. Non sono state richieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota  gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 158 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a; sull'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii).

                                2.      Per quanto riguarda la sua vita anteriore, il ricorrente rimprovera alla prima giudice di essere incorsa in un primo arbitrio, rilevando che egli è stato licenziato a suo tempo dalla __________, alle dipendenze della quale era stato fino al 30 giugno 1992, in seguito a perdite accertate. Egli fa valere di avere lavorato con impegno presso quell'istituto fino al 1990 e contesta il motivo del licenziamento, evocando l'attestazione rilasciatagli dal direttore della banca, secondo cui egli è partito di sua spontanea volontà dopo vent'anni di proficua collaborazione (act. L). In effetti la critica non manca di consistenza. Dal fascicolo processuale non risulta che il ricorrente sia stato licenziato per la ragione citata nella sentenza di assise, né la prima giudice pretende che il ricorrente si sia espresso in tal modo al pubblico dibattimento. Dal carteggio non risulta nemmeno, però, che il datore di lavoro abbia rilasciato l'attestazione invocata nel ricorso e nessun doc. L è stato prodotto in aula (verbale del processo, pag. 3). Sia come sia, la questione si riferisce a un fatto lontano nel tempo e non ha influito sull'esito del giudizio. Certo, il ricorrente insiste su questo punto, rimproverando alla presidente della Corte di averlo voluto mettere in cattiva luce, di essere finanche apparsa di dubbia imparzialità, visti anche i segni di insofferenza manifestati al dibattimento, e per finire ne chiede la ricusazione. Se non che, nella misura in cui critica il comportamento della prima giudice nel corso del dibattimento, il ricorrente muove una censura inammissibile, poiché egli avrebbe potuto insorgere già in aula (art. 46 cpv. 2 CPP con riferimento all'art. 288 lett. b CPP). Né egli può legittimamente fondare il sospetto di parzialità sul solo accertamento di cui s'è detto. Nel risultato la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                3.      Il ricorrente ravvisa un ulteriore arbitrio nella descrizione dei fatti che hanno portato al decreto di accusa del 9 marzo 1998 con cui egli è stato riconosciuto autore colpevole di guida in stato di ebrietà e condannato alla pena di 90 giorni da espiare, oltre che al pagamento di una multa di fr. 3'000.–. Richiamati i verbali istruttori, egli nega in particolare di essersi allora allontanato con il veicolo al momento dell'arrivo della polizia. In realtà poco importa come si siano svolti esattamente i fatti alla base della citata condanna (sentenza pag. 5; act. 4 TPC), giacché il relativo decreto di accusa è passato in giudicato per mancata (tempestiva) opposizione del prevenuto. Esso non può pertanto essere riesaminato in questa sede.

                                4.      Il ricorrente dichiara gratuite le riflessioni della prima giudice sulla proposta di risarcimento da egli formulata alla parte lesa (__________) nel caso in cui quest'ultima avesse fatto riparare il veicolo da un suo amico carrozziere. Allega che non soltanto il danneggiato non ha rifiutato la proposta, tanto che il danno gli è stato prontamente risarcito (act. A prodotto al dibattimento), ma neppure l'ha ritenuta insignificante. L'argomentazione non manca di pretestuosità. L'accertamento va inserito per vero nel contesto che ha indotto la prima giudice a ritenere l'imputato colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio (sentenza, pag. 9). Ritenendo determinate che l'imputato si era allontanato per ben due volte dal luogo del sinistro senza lasciare alcun recapito, essa ha definito banale la proposta di accordo fatta dal ricorrente alla parte lesa mentre stava sopraggiungendo la polizia e poco prima di lasciare nuovamente il luogo senza valida ragione (sentenza, pag. 9). In simili circostanze non si può dire che la prima Corte sia caduta in arbitrio. Sostenere poi, come fa il ricorrente, che nemmeno la parte lesa ha ritenuto banale la proposta di risarcimento non è serio, ove appena si pensi che l'indomani essa ha sporto querela per danneggiamento (verbale del 20 settembre, pag. 2). È vero che il 10 ottobre 2000 egli ha pagato il danno, ma ciò nulla muta alla sostanza delle cose.

                                5.      Alla prima giudice il ricorrente rimprovera altresì di avere arbitrariamente ritenuto che egli non aveva valida ragione per lasciare il luogo dell'incidente e, in particolare di avere escluso in modo manifestamente insostenibile che il suo cane stesse veramente male e si trovasse in pericolo di vita. Egli ricorda di avere richiamato tale circostanza già nel verbale di interrogatorio del 1° ottobre 1999 e ribadisce che il cane stava davvero male, come attesta il fatto che qualche giorno dopo l'animale è stato definitivamente addormentato (act. B). Il ricorrente non si confronta però con la sentenza impugnata. La prima Corte non ha escluso infatti che il cane potesse star male. Anzi, essa medesima ha citato la nota di onorario del veterinario, dell'8 ottobre 1999. Essa ha escluso tuttavia lo stato di necessità (art. 34 CP), non risultando che quella sera il cane fosse malato al punto da giustificare l'allontanamento dell'imputato dal luogo dell'incidente. Tanto meno se si considera che l'imputato aveva portato il cane con sé tutto il pomeriggio a cercar funghi e che nel verbale del 1° ottobre 1999 egli aveva accennato alla circostanza solo marginalmente, giustificando la sua reazione anzitutto con la paura di essere sorpreso a condurre un veicolo senza patente (sentenza, pag. 10). Ciò posto, la prima giudice non è caduta in arbitrio ritenendo che il prevenuto si sia allontanato dal luogo del sinistro non tanto perché il cane stava male, quanto perché non voleva incorrere in sanzioni. D'altronde nel verbale citato l'imputato aveva alluso alle condizioni del cane, ma non pretende di avere poi intrapreso alcunché per curare l'animale la sera stessa. Le note di onorario del veterinario si riferiscono per di più a interventi eseguiti fra il 23 settembre e il 29 ottobre 1999, mentre l'incidente è avvenuto prima, il 19 settembre 1999. Anche al proposito il ricorso manca perciò di consistenza.

                                6.      Il ricorrente scorge ulteriore arbitrio nel biasimo rivoltogli dalla prima giudice per non essersi sottoposto a perizia presso lo STCA in modo da accertare la sua idoneità a condurre veicoli. Giustifica tale diniego con la sua precaria situazione economica, a mente sua trascurata arbitrariamente nonostante la documentazione prodotta. Ora, la prima giudice ha scartato la giustificazione addotta dal prevenuto, considerato che egli non aveva neppure tentato di chiedere l'esonero dal pagamento del costo (fr. 350.–) e che, per di più, egli non risultava trovarsi in condizioni finanziarie tanto disagevoli, avendo egli pagato fatture del già citato veterinario per fr. 370.– e fr. 340.–. Nel suo esito, tale conclusione non è arbitraria. Certo, il reddito netto del ricorrente e di sua moglie ai fini dell'imposta cantonale ammontava a soli fr. 32'000.– annui (act. D). D'altra parte però il costo della perizia non era proibitivo, né il ricorrente pretende di avere per lo meno tentato di ottenere il condono o la rateazione dell'importo, né egli asserisce che una richiesta del genere sarebbe stata destinata sicuramente all'insuccesso. Senza trascendere in arbitrio la prima giudice poteva quindi considerare il mancato assoggettamento alla perizia come una libera scelta del ricorrente e non come la conseguenza di difficili condizioni finanziarie.

                                7.      Il ricorrente sostiene che la presidente della Corte di assise ha violato il diritto federale riconoscendolo colpevole di furto d'uso. Ora, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con tale veicolo sapendo sin dall'inizio che questo è stato sottratto, è punito con la detenzione o con la multa (art. 94 n. 1 cpv. 1 LCS). Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è in tal caso dell'arresto o della multa (art. 94 n. 1 cpv. 2 LCS).

                                          a)  Secondo il ricorrente la contestata imputazione cade già per il fatto che, nella fattispecie, non si può parlare di sottrazione (Gewahrsamsbruch), le chiavi dell'automobile intestata a sua moglie essendo accessibili anche a lui. A torto. Come giustamente ha rilevato la prima Corte, per sottrazione si intende ogni presa di possesso di un veicolo senza il consenso del detentore (Bussy/Rusconi, CS-CR, 3ª edizione, Losanna 1996, n. 1.1 ad art. 94; Giger/Simmen, SVG mit Kommentar sowie mit ergänzenden Gesetzen und Bestimmungungen, 5ª edizione, n. 1.a ad art. 94). Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, il ricorrente ha preso possesso del veicolo senza l'autorizzazione della moglie (sentenza, pag. 6 con riferimento al verbale di ____________, del 21 settembre 1999). Invano egli sottolinea perciò che le chiavi gli erano accessibili; sprovvisto di licenza di condurre, egli non poteva seriamente interpretare l'assenza di accorgimenti da parte della moglie come un consenso tacito di lei all'uso del mezzo senza patente. A nulla giova parlare in condizioni simili di custodia paritaria (DTF 101 IV 35).

                                          b)  Il ricorrente si vale anche della circostanza che, in fin dei conti, si trattava in concreto dell'auto di famiglia. Ancora un volta però l'argomentazione non gli è di sussidio. Tale circostanza avrebbe di per sé consentito, infatti, di condannare il ricorrente solo su querela di parte (art. 94 n. cpv. 2 LCS). Se non che, il ricorrente ha usato il veicolo finanche senza licenza di condurre, ciò che esclude la fattispecie punibile solo a querela di parte (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4 ad art. 91 LCS).

                                          c)  A parere del ricorrente entrerebbe tutt'al più in considerazione nel caso in esame l'ipotesi dell'art. 94 n. 2 LCS, secondo cui è punito – a querela di parte – chiunque usa un veicolo a motore affidatogli per un viaggio cui non è autorizzato. Non avendo sua moglie sporto querela e non essendo tale imputazione stata prospettata nel decreto di accusa, anche un'eventualità del genere cade. A differenza di quanto pubblicato in DTF 101 IV 33, tuttavia, in concreto la proprietaria del veicolo non ha affidato al ricorrente le chiavi dell'automobile, perdendone la cosiddetta Gewarhrsam. Ancora un volta il ricorso manca perciò di buon diritto.

                                8.      Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella misura in cui la presidente della Corte delle assise lo ha ritenuto colpevole di violazione dei doveri in caso di infortunio (art. 92 n. 1 e 51 cpv. 1 e 3 LCS). Assevera, in estrema sintesi, di essersi fermato dopo il sinistro, di avere interpellato la parte lesa per cercare un'intesa e di non avere lasciato nome e indirizzo perché il danneggiato già li conosceva. Soggiunge di essere subito tornato sul posto dopo uno smarrimento iniziale dovuto al timore di essere sorpreso sprovvisto di licenza alla guida di un veicolo e alla paura che lungaggini burocratiche avrebbero “incrinato ancor più il fragile stato di salute del cane”. Ripete comunque che la vittima lo conosceva e considera perciò arbitrarie le argomentazioni della prima giudice volte a minimizzare tale circostanza. Se non che, così argomentando, egli trascura la severa giurisprudenza sull'art. 51 LCS, che fa obbligo imperativo a chi è coinvolto in incidenti risoltisi anche con danni materiali di poco conto di fornire le proprie generalità (Bussy/Rusconi, n. 3.3 e 3.9 ad art. 51 LCS). Il ricorrente non nega di avere lasciato il luogo del sinistro due volte, la prima subito dopo l'incidente (una volta constatato che __________ era intenzionato a chiamare la polizia, dato che egli negava finanche di averne urtato il veicolo) e la seconda dopo essere tornato sul posto e avere visto che la polizia stava sopraggiungendo (verbale di __________). Né pretende di avere, comunque sia, regolato il contenzioso con il danneggiato. Afferma soltanto di aver agito in quel modo perché riteneva inutile una formalità del genere, ma a torto. Dalla sentenza impugnata risulta che la parte lesa lo conosceva soltanto di vista per averlo incontrato in esercizi pubblici, che non conosceva il suo recapito e che gli inquirenti hanno avuto difficoltà nel rintracciarlo, avendo egli cambiato domicilio senza annunciarsi all'ufficio del controllo abitanti e senza chiedere l'aggiornamento dei dati sulla licenza di condurre, come impone le legge (sentenza, pag. 9; rapporto di polizia, act. 1, pag. 4). Così facendo, egli ha reso difficile il suo reperimento e ha ostacolato i diritti della parte lesa, che la sera del 19 ottobre 1999 non era affatto disposta a transigere (verbale di __________). Ai limiti della temerarietà, su questo punto il ricorso non merita ulteriore disamina.

                                9.      Anche nella condanna per sottrazione alla prova del sangue (art. 91 n. 3 LCS) il ricorrente riscontra una violazione del diritto federale. Pure tale doglianza però è infondata. Si è già rilevato che in concreto il ricorrente si è defilato due volte dal luogo dell'incidente, proprio quando stava per sopraggiungere la polizia chiamata dalla parte lesa (art. 56 cpv. 2 ONC). Inoltre l'incidente era stato provocato da una persona sprovvista di licenza di condurre, ritiratale proprio perché sussistevano importanti indizi sulla sua dedizione all'alcol con rifiuto di una perizia presso lo STC, e per di più con tre precedenti per guida in stato di ebrietà (sentenza, pag. 10). Giustamente la prima Corte ha concluso che, in condizioni siffatte, con ogni verosimiglianza il responsabile sarebbe stato sottoposto a verifica alcolemica (sentenza, pag. 10), né si vede come sarebbe potuto essere diversamente (DTF 124 IV 175 segg.,125 IV 283 consid. 2a; CCRP, sentenza del 30 settembre 1999 in re B., consid. 1c). Il gravame non è destinato a miglior sorte nemmeno ove il ricorrente contesta di avere agito consapevolmente, contrariamente a quanto ha ritenuto la prima Corte (sentenza, pag. 10). Invero, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità cui egli acconsente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Ciò premesso, il ricorrente avrebbe dovuto per lo meno spiegare perché la presidente della Corte delle assise correzionali sarebbe trascesa in arbitrio, accertando che egli conosceva le circostanze che rendevano altamente probabile l'ordine di sottoporsi alla prova del sangue (sentenza, pag. 10). Invano si cercherebbe nel ricorso una spiegazione del genere.

                              10.      Il ricorrente critica infine la commisurazione della pena. Nella misura in cui egli chiede una riduzione di pena perché colpevole soltanto di due dei cinque reati addebitatigli, il ricorso è però senza oggetto, dato che egli deve rispondere anche dei reati di furto d'uso, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e sottrazione alla prova del sangue. Nella misura in cui egli critica l'entità della pena anche considerando questi reati, il ricorso è inammissibile. Anziché confrontarsi con le motivazioni che hanno indotto la prima Corte a un giudizio severo sulla base della giurisprudenza illustrata in DTF 117 IV 297, secondo cui nella commisurazione della pena e nel valutare un'eventuale sospensione condizionale occorre fondarsi sui criteri applicabili in caso di guida in stato di ebrietà, qualora tale reato poteva entrare in considerazione se il prevenuto fosse stato sottoposto alla prova del sangue (CCRP, sentenza del 9 settembre 1999 in re B. consid. 1d), il ricorrente si limita a considerazioni che non soltanto offendono la prima Corte, ma che sono infruttuose in un ricorso fondato sull'eccesso o sull'abuso del potere di apprezzamento nella commisurazione della pena. Il patrocinatore del ricorrente è avvertito che, dovesse reiterare in apprezzamenti del genere, egli si esporrà al rischio di essere deferito all'autorità disciplinare.

                              11.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamato sulle spese l'art. 39 lett. d LTG

e in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia          fr.        900.–

                                          b) spese                            fr.        100.–

                                                                                     fr.     1'000.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    ____________,

                                          –    lic. iur. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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