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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42

6 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,109 mots·~16 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00042 17.2000.00045

Lugano 6 novembre 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 10 ottobre 2000 (inc. n. 17.2000.00042) dal    PROCURATORE PUBBLICO DEL CANTONE TICINO   – il 17 ottobre 2000 (inc. n. 17.2000.00045) dal    DIPARTIMENTO CANTONALE DELLE OPERE SOCIALI,    Bellinzona    (rappresentato dalla Divisione dell'azione sociale)  

contro  

la sentenza emanata il 19 settembre 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di   __________,   (patrocinata dall'avv. __________ o)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto del 31 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha posto in stato di accusa __________ dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Lugano per trascuranza degli obblighi di mantenimento. All'accusata il Procuratore pubblico imputava di avere omesso di riversare all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, pur disponendo dei mezzi necessari, i contributi mensili anticipati dall'Ufficio in favore dei figli __________ e __________ dal 1° agosto 1992 al 7 aprile 1999, accumulando arretrati per complessivi fr. 53'696.90. Contro il decreto di accusa ____________ ha presentato opposizione.

                                B.      Con sentenza del 19 settembre 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha assolto ____________ per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Egli ha accertato che l'unica querela sporta dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, costituitosi parte civile, contro l'accusata risaliva all'8 marzo 1993, onde l'estinzione di ogni perseguibilità. Di conseguenza il presidente della Corte non si è pronunciato nemmeno sulle pretese avanzate dall'Ufficio nei confronti dell'accusata.

                                C.      Avverso la sentenza di assise il Procuratore pubblico e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento hanno inoltrato il 19 settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 10 e 17 ottobre 2000, essi postulano la conferma del decreto di accusa sia per quanto riguarda il reato, sia per quanto attiene alla proposta di pena; in via subordinata essi propongono di rinviare gli atti alla Corte di assise per nuovo giudizio. Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a,121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 118 Ia 30 consid. 1b).

                                  I.      Sul ricorso del Procuratore pubblico

                                2.      Il Procuratore pubblico rimprovera anzitutto al primo giudice di avere violato l'art. 31 CP ritenendo che la parte civile (l'Ufficio cantonale preposto) abbia desistito dalla querela. A suo parere l'Ufficio in questione ha ripetutamente aggiornato la querela stessa, come da prassi invalsa, comunicandola di volta in volta al Ministero pubblico. In realtà la critica è finanche priva di oggetto. Il presidente della Corte di assise non ha accertato infatti che la parte civile abbia desistito dalla querela. Si è limitato a rilevare che la sola querela agli atti risale all'8 marzo 1993. Invece il primo giudice ha escluso che negli anni successivi l'Ufficio abbia validamente esteso gli effetti della querela al mancato pagamento dei contributi alimentari accumulati dall'imputata fra il 1993 e il 1999, essendosi riservato unicamente di aggiornare la richiesta di rimborso. Tale conclusione si fonda sull'ammissione del responsabile dell'Ufficio, il quale ha esplicitamente confermato in aula “che tutti gli scritti successivi alla querela non costituiscono nuova querela, ma unicamente l'aggiornamento contabile del debito della prevenuta, e con ciò l'aggiornamento della domanda risarcitoria”. Nelle circostanze descritte è superfluo domandarsi se il presidente della Corte abbia avuto corretta nozione dell'art. 31 CP. Come si è visto, in effetti, egli nemmeno ha alluso a un'eventuale desistenza della parte civile. Ha soltanto accertato l'assenza di altre querele dopo l'8 marzo 1993.

                                3.      Un altro problema è sapere se il presidente della Corte di assise avesse fondati motivi per domandare al rappresentante dell'Ufficio se gli scritti successivi alla querela andassero realmente intesi come reiterazione dell'atto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che ove un debitore ometta colpevolmente di prestare durante un certo periodo e senza interruzione gli alimenti dovuti, il temine per sporgere querela inizia a decorrere solo dall'ultima omissione, al momento per esempio in cui il debitore riprende i versamenti o al momento in cui, per mancanza di mezzi, costui si trova senza colpa nell'impossibilità di adempire i suoi obblighi (DTF 121 IV 275 consid. 2a, 118 IV 320 consid. b). Finché dura l'omissione colposa, di conseguenza, il termine per la querela nemmeno comincia a decorrere. Spetta alla parte lesa stabilire quando è giunto il momento di agire. Essa potrà procedere unicamente, tuttavia, quando viene a sapere che l'infrazione ha preso fine (DTF 121 IV 275 consid. a; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 37 e 38 ad art. 217 CP).

                                          a)     Dagli atti sembra evincersi che nel caso in esame l'imputata ha persistito nel mancato pagamento degli alimenti dal 1° agosto 1992 fino al 7 aprile 1999 (il periodo prospettato nel decreto di accusa). Prima del 7 aprile 1999 il termine per inoltrare querela non era quindi neppure iniziato a decorrere, dato il perdurare dell'omissione, né risulta che l'Ufficio cantonale avesse elementi per ritenere con un minimo di affidabilità che a un certo momento l'infrazione avesse preso fine (pagamenti da parte del debitore, indigenza non colposa della debitrice). Sarebbe bastato perciò che l'Ufficio dichiarasse di sporgere querela con lo scritto del 7 aprile 1999 (act. 8), il quale precede di poco il decreto di accusa del 31 maggio 1999. Se non che, l'unica querela risale nella fattispecie all'8 marzo 1993 e si riferisce al periodo dal 1° agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Lo stesso rappresentante della parte civile ne ha dato conferma al dibattimento, affermando senza equivoci – come detto – che “tutti gli scritti successivi alla querela non costituiscono nuova querela, ma unicamente l'aggiornamento contabile della prevenuta, e con ciò l'aggiornamento della domanda risarcitoria” (verbale del processo, pag. 3). Con ciò egli ha dato un'interpretazione autentica non soltanto dello scritto 7 aprile 1999 (act.1, annessi), che sarebbe bastato per estendere la querela al periodo successivo, ma anche dei precedenti.

                                          b)    Il Procuratore pubblico afferma che gli scritti successivi alla querela sono chiari, giacché consentono di desumere l'intenzione di confermarsi nel perseguimento penale della prevenuta. L'argomento non è fondato. Le svariate missive indirizzate dall'Ufficio cantonale al Ministero pubblico dal 30 novembre 1994 al 7 aprile 1999 non evocavano una nuova querela, ma miravano unicamente ad aggiornare l'importo accumulato dalla debitrice con riferimento alla querela dell'8 marzo 1993 (si vedano in particolare gli scritti del 16 dicembre 1998 e del 7 aprile 1999). Nulla permette di dedurre con qualche certezza che l'Ufficio intendesse ogni volta rinnovare la querela. Dagli scritti risulta soltanto l'intento palese di richiamare l'attenzione del Ministero pubblico sull'ammontare degli importi maturati dopo la presentazione della nota querela e sul proposito di non rinunciare all'incasso. In una situazione del genere, tutt'altro che chiara, poco importa che il presidente della Corte di assise abbia invitato a ragione o a torto il rappresentante dell'Ufficio a spiegare il significato degli scritti successivi alla querela dell'8 marzo 1993. Per di più, come si è visto, il funzionario ha per finire confermato i dubbi del presidente della Corte, escludendo senza ambagi che i suoi scritti mirassero a querelare di nuovo la prevenuta per gli scoperti maturati successivamente. Su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                          c)     Al ricorrente non soccorre nemmeno la giurisprudenza menzionata nella sentenza di assise, peraltro superata (DTF 121 IV 273), che fa decorrere il termine per la presentazione della querela dall'ultima omissione colpevole. In tale precedente questa Corte ha ritenuto manifestamente eccessivo pretendere che la parte lesa, sporta querela, ne presenti un'altra ogni tre mesi per nuove violazioni dell'art. 217 CP qualora l'autorità penale si sta già occupando del caso. In circostanze del genere il periodo incriminato si estende fino alla data dell'ultimo atto istruttorio, a condizione che il prevenuto abbia potuto esprimersi sugli addebiti (CCRP, sentenza del 29 dicembre 1995 in re B. citata, con riferimento a SJ 1985 pag. 215, secondo cui è necessario altresì che la parte leso manifesti l'intenzione di estendere gli effetti della querela iniziale fino alla data dell'ultimo atto istruttorio). Nella fattispecie, sia come sia, il rappresentante dell'Ufficio cantonale ha spiegato chiaramente di non avere inteso querelare la prevenuta con gli scritti successivi alla querela, ma di avere inteso unicamente aggiornare il credito. Poco importa che poi, in coda al dibattimento, egli si sia associato alle proposte del Procuratore pubblico (verbale del processo, pag. 3). Come detto, invero, il funzionario preposto ha confermato che dopo la querela all'Ufficio interessava solo riscuotere l'arretrato. Ciò che non basta, con ogni evidenza, a denotare rilievo penale.

                                          d)    Si aggiunga che il primo giudice non ha trascurato di vagliare il problema neppure nell'ipotesi più favorevole all'Ufficio. Ha concluso però che, anche volendo applicare in concreto la citata giurisprudenza favorevole alla parte lesa, la sostanza delle cose rimaneva invariata. Dal verbale del 18 aprile 1999 non risultava infatti che alla prevenuta fosse stata contestata la violazione dell'art. 217 CP per il periodo successivo alla presentazione della querela e che il solo accenno durante quell'interrogatorio a fatti avvenuti posteriormente (la sentenza emessa il 30 luglio 1997 dalla Pretura del Distretto di Lugano sui contributi di mantenimento e la conoscenza da parte della prevenuta del proprio obbligo alimentare) non bastava per ravvisare una implicita estensione dell'accusa. Certo, il Procuratore pubblico dissente anche da tali considerazioni, rimproverando al primo giudice di essere caduto in arbitrio. Scorrendo però il verbale del 18 aprile 1999 – il quale parte dal presupposto che la querela sia appunto quella dell'8 marzo 1993 (act. 11, pag. 1) – non si può dire tuttavia che la Corte di merito abbia errato in modo manifesto, accertando che durante quell'interrogatorio non si sia discusso della possibile estensione della querela ai fatti accaduti dopo l'8 marzo 1999. Per di più il problema è stato esaminato dal primo giudice a titolo abbondanziale, nell'ipotesi che la contestata ammissione del rappresentante della parte civile al dibattimento non potesse da sola essere considerata decisiva.

                                          e)     È vero che al dibattimento la parte civile si è per finire associata alle richieste di condanna del Procuratore pubblico (verbale del processo, pag. 3). Con ciò essa non ha però sanato l'assenza di querela riferita ai fatti indicati nel decreto di accusa. Poco giova interrogarsi se, prima di porre la prevenuta in stato di accusa, il Ministero pubblico non dovesse chiedere alla parte civile di formalizzare la situazione, precisando se ritenesse maturi i tempi per querelare la prevenuta per i fatti successivi alla querela. Il verbale del 18 aprile 1999 invero non poteva supplire alla mancanza. Ma tant'è: rilevata l'assenza di un presupposto processuale, al primo giudice non rimaneva che accertare la prescrizione dell'azione penale e decretare la sospensione del procedimento (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, ad art. 28 n. 11). È vero che egli ha addirittura prosciolto l'imputata, ma ciò non è contestato nel ricorso. Questa Corte non può dunque modificare la sentenza di propria iniziativa.

                                4.      Il Procuratore pubblico si diffonde in ulteriori considerazioni sia sull'interpretazione della dichiarazione resa in aula dal rappresentante dell'Ufficio, sia sulla facoltà e sull'opportunità del presidente della Corte di verbalizzarla, sia sulla forza probatoria di tale dichiarazione alla luce dell'art. 255 cpv. 3 CPP, che a suo avviso regola le modalità di allestimento del verbale per quanto attiene alle risposte dell'accusato, di un testimone o del perito, ma non della parte lesa. Egli assevera che non si tratta in ogni modo di una verbalizzazione, ma di una annotazione scritta del giudice, frutto del suo intendere. Ancorché riportata in buon fede – soggiunge il Procuratore pubblico – essa è manifestamente arbitraria e in urto con le risultanze scritte e con la prassi costante in casi del genere. La censura non ha consistenza. Annotando la dichiarazione del funzionario, il primo giudice ha riportato a verbale una risultanza emersa nel corso del dibattimento, ossia una precisazione che la parte civile ha formulato all'attenzione della Corte, ciò che è senz'altro consentito dall'art. 255 cpv. 2 CPP. D'altro canto il Procuratore pubblico nemmeno pretende che la contestata verbalizzazione sia avvenuta senza che egli potesse rendersene conto; anzi, dal verbale del processo risulta che egli ha tentato di rimediare alla situazione richiamando l'interrogatorio della prevenuta dell'8 marzo 1999 e sostenendo, in particolare, che in tale verbale sarebbero stati contestati gli importi complessivi maturati sino a quella data, così da rendere superflua una nuova querela (verbale, pag. 3). Ciò rende finanche inammissibile la critica all'operato del primo giudice (art. 288 lett. b CPP). Quanto alle doglianze sulla fedefacenza della verbalizzazione, è appena il caso di ricordare che il contenuto di un verbale può essere impugnato soltanto con denuncia di falso (art. 256 cpv. 2 CPP).

                                5.      Rivelandosi per le considerazioni che precedono infondato, il ricorso in esame può pertanto essere deciso con la procedura dell'art. 291 cpv. 1 CPP. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP).

                                 II.      Sul ricorso della parte civile

                                6.      Anche la parte civile rimprovera al primo giudice di avere trascurato in modo arbitrario la reale portata degli scritti successivi alla querela dell'8 marzo 1993 e di essere caduto in ulteriore arbitrio, accertando che la mancata intenzione di ritirare la querela sarebbe stata espressamente confermata al dibattimento dal suo rappresentante. Essa trascura però che la contestata circostanza è stata riportata a verbale a seguito della risposta che il funzionario ha dato al presidente della Corte su precisa domanda all'inizio del dibattimento e che il contenuto del verbale può esse impugnato soltanto con denuncia di falso (art. 256 cpv. 2 CP). Quanto poi al fatto che l'interessato si sia associato alle richieste di giudizio del Procuratore pubblico durante la requisitoria, va ribadito che – come si è visto – ciò non supplisce all'assenza di querela, la quale andava presentata per i fatti successivi alla querela dell'8 marzo 1993 prima che il Procuratore pubblico emanasse il decreto di accusa.

                                7.      La ricorrente invoca la giurisprudenza del Tribunale federale e in particolare la sentenza DTF 121 IV 273 relativa al momento da cui decorre il termine (perentorio) per sporgere querela. Se non che, alla parte lesa il primo giudice non ha rimproverato di avere omesso di presentare querela ogni tre mesi (ciò che sarebbe stato contrario al diritto federale, visto che la violazione dell'obbligo di mantenimento risulta essere durata ininterrottamente nel tempo), ma di non avere querelato la prevenuta nel corso dei numerosi anni successivi all'8 marzo 1993, tanto meno nello scritto precedente di poco l'emanazione del decreto di accusa. In altri termini, preso atto in aula dell'esplicita dichiarazione del rappresentante dell'Ufficio preposto, il presidente della Corte di assise ha per finire constatato che il decreto di accusa non è stato preceduto da altre querele se non da quella dell'8 marzo 1993. A ragione la parte civile sostiene che il termine per presentare querela decorre soltanto dall'ultima omissione colpevole, ma ciò non le è di aiuto. Mentre essa ancora tergiversava, come ha ammesso il suo rappresentante, il Procuratore pubblico ha deciso infatti di procedere, senza rendersi conto dell'assenza di formale querela per i periodi successivi. D'altro canto lo stesso Procuratore ha atteso fino al mese di maggio per emanare il decreto di accusa. Fosse stato convinto che la parte civile intendeva procedere già negli anni precedenti, avrebbe agito prima. Quanto alla giurisprudenza pubblicata in SJ 1985 pag. 215 e alla sua eventuale applicazione alla fattispecie, si rinvia al consid. 3c che precede.

                                8.      Da ultimo la parte lesa rimprovera al presidente della Corte una violazione del diritto federale per avere ritenuto prescritta l'azione penale riferita alla querela dell'8 marzo 1993. Essa pretende che l'inadempienza della prevenuta, continuata anche negli anni successivi, costituisce un'azione unica, sicché il termine di prescrizione è iniziato a decorrere unicamente dal giorno in cui è stato commesso l'ultimo atto. L'obiezione cade nel vuoto. È vero che in caso di trascuranza degli obblighi alimentari più infrazioni possono essere considerate come un reato unico ai fini della prescrizione (DTF 124 IV 61). Nella fattispecie, tuttavia, l'ultimo atto punibile che entra in considerazione riguarda omissioni antecedenti la querela dell'8 marzo 1993 (sentenza, pag. 6). Diverso sarebbe stato il caso, qualora la ricorrente avesse querelato la prevenuta anche per le omissioni degli alimenti maturati dall'8 marzo 1993 all'aprile del 1999. In tale eventualità la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere dall'ultima omissione indicata nel decreto di accusa e l'azione penale si sarebbe estesa a tutte le precedenti omissioni, anche a quelle relative alla querela dell'8 marzo 1993. Una simile ipotesi però, come si è illustrato, non si verifica in concreto.

                                9.      Ne segue che pure il ricorso della parte civile si rivela infondato e può essere deciso con la procedura dell'art. 291 cpv. 1 CPP.

                                III.      Sulle spese

                              10.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      I ricorsi sono respinti.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti;

                                          a) tassa di giustizia      fr. 800.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 900.–

                                          sono posti a carico dello Stato.

                                3.      Intimazione a:

                                          –   Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –   Dipartimento delle opere sociali, Ufficio assistenza sociale, vicolo Sottocorte 4, 6500 Bellinzona;

                                          –   ____________, c/o avv. __________;

                                          –   avv. __________

                                          –   Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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