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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.38

12 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,551 mots·~8 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00038

Lugano 12 settembre 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 agosto 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza emanata il 3 agosto 2000 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza contumaciale del 23 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento e lo ha di conseguenza condannato alla pena di 15 giorni da espiare e al pagamento di fr. 49'602.-- alla parte civile (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento). Ha inoltre ordinato la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli con sentenza del 22 aprile 1996.

                                B.      Con istanza del 20 giugno 2000 __________, tramite il suo difensore, ha chiesto la revoca della sentenza contumaciale, ossia un nuovo giudizio ex art. 277 cpv. 3 CPP. Ha inoltre pregato il Pretore di  aggiornare il dibattimento dopo la metà del mese di settembre, a causa di successive assenze sue e del suo avvocato. Il 21 giugno 2000 il Pretore ha però fissato il dibattimento per il 3 agosto successivo (v. citazione).

                                C.      Con scritto del 22 luglio 2000 il patrocinatore di __________ - richiamato il contenuto dell'istanza del 20 giugno precedente - ha di nuovo chiesto al Pretore un aggiornamento del dibattimento, adducendo come motivo l'assenza propria e del suo assistito per vacanze. Ha inoltre precisato che in caso di diniego della richiesta, sarebbe stato a malincuore costretto a rinunciare al mandato per l'impossibilità di contattare il cliente. Con decisione del 24 luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza; ha quindi avvertito che in caso di mancata comparizione del prevenuto al dibattimento del 3 agosto successivo, la sentenza contumaciale sarebbe divenuta definitiva.

                                D.      Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona, richiamata la rinuncia al mandato da parte del patrocinatore del prevenuto e l'assenza ingiustificata di quest'ultimo al dibattimento, ha dichiarato colpevole __________ del reato ascrittogli, confermando pertanto quando già deciso il 23 dicembre 1999.

                                E.      Contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 12 settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 31 agosto successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e un nuovo dibattimento..

                                F.      Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente assevera che a causa dell'assenza, regolarmente notificata al Pretore, il suo ex patrocinatore gli ha recapitato la citazione 21 luglio (recte, giugno) per il pubblico dibattimento unicamente il 28 luglio 2000 per posta normale. Soggiunge di essere stato informato unicamente dopo il 3 agosto, data la sua assenza dal 29 giugno al 6 agosto 2000. Nulla sarebbe cambiato comunque, la citazione per il dibattimento essendo stata recapitata  unicamente al patrocinatore e non a lui per raccomandata.

                                2.      Per le ragioni che saranno esposte, il ricorso è destinato all'insuccesso. Presentando il 20 giugno 2000 istanza di revoca della sentenza contumaciale e sollecitando pertanto un nuovo dibattimento, il ricorrente doveva anzitutto aspettarsi che il Pretore desse seguito alla sua eccezionale richiesta, stabilendo la data per il dibattimento. Egli doveva quindi anche aspettarsi che il Pretore prendesse posizione sulla domanda formulata dal suo patrocinatore nella stessa istanza, intesa ad appuntare il dibattimento non prima della metà di settembre. Il ricorrente, in altri termini, doveva dunque attendersi immediati sviluppi per quanto riguarda la sua pratica, ossia doveva dare per verosimile se non per certa una sollecita decisione del Pretore sul dies del dibattimento.

                                3.      Come era da prevedere, il primo giudice non ha tergiversato; il giorno successivo ha infatti staccato le citazioni per il dibattimento fissato il 3 agosto 2000. Con ciò egli ha implicitamente respinto la richiesta del prevenuto di aggiornare l'udienza a più tardi. Ora, risulta che la citazione per il dibattimento non è stata recapitata direttamente al prevenuto; essa è stata spedita lo stesso giorno al suo legale, che a sua volta l'ha trasmessa al cliente (scritto 7 settembre della Cancelleria della Pretura; distinta delle raccomandate). Occorrerebbe a questo punto chiarire se questo modo di procedere sia corretto, ovvero se la citazione tramite il patrocinatore fosse valida. La questione non ha ragione di essere approfondita. Il ricorrente, infatti, ammette in ogni modo che il proprio legale gli ha trasmesso la citazione 21 luglio (recte, giugno) prima del dibattimento, ossia il 28 luglio 2000, ancorché per posta normale; egli pretende unicamente di averne preso conoscenza soltanto dopo il 3 agosto 2000, vista la sua assenza dal 29 giugno al 6 agosto 2000 - ammessa anche dal proprio legale, come si vedrà - per vacanze. Tale obiezione merita però di essere vagliata più a fondo. Il ricorrente richiama infatti pure lo scritto 22 luglio 2000, mediante il quale il suo patrocinatore si era premurato di rinnovare la richiesta di rinvio del dibattimento, a causa di assenza sua e del suo legale per vacanza. Egli non pretende però che questa ulteriore domanda sia da attribuire ad una unilaterale iniziativa del proprio patrocinatore, ossia non fa valere di avere saputo solamente dopo il 3 agosto 2000 del nuovo e infruttuoso tentativo messo in atto dal suo rappresentante. Come visto, egli si duole unicamente del fatto che la citazione per il dibattimento gli sia stata recapitata dal suo avvocato unicamente il 28 luglio 2000, cioè durante la sua assenza. Per atti concludenti egli ammette pertanto implicitamente di essere stato al corrente dell'intenzione del Pretore di indire il dibattimento il 3 agosto 2000 –in dispregio della richiesta di spostarlo ad altra data già inserita nell'istanza 20 giugno 2000– prima della ripresentazione della stessa istanza con scritto 22 luglio 2000. Già è stato rilevato infatti che egli non pretende che lo scritto 22 luglio 2000 sia stato inoltrato a sua insaputa, ossia che il suo legale abbia agito senza sue precise disposizioni al riguardo. Ora, considerato che già una volta il Pretore si era espresso negativamente, a maggior ragione si poteva pretendere da lui un puntuale interessamento alla decisione che lo stesso giudice  avrebbe preso sulla seconda richiesta di rinvio; bastava che egli mantenesse i contatti con il proprio avvocato. Cosa che non ha però fatto, preferendo trascorrere indisturbato il resto delle proprie vacanze, ossia disinteressandosi completamente e senza valida ragione della procedura. Dal canto suo anche il patrocinatore, che agiva per conto e in nome del ricorrente, non ha saputo fare meglio; ricevuta la decisione negativa del Pretore (24 luglio 2000) sulla seconda richiesta di rinvio, presentata peraltro a circa un mese dal primo infruttuoso tentativo, egli non soltanto non l'ha impugnata davanti alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. c CPP), ma ha addirittura gettato la spugna, ovvero ha deposto il mandato (v. scritto 28 luglio 2000) e quindi ha disertato il dibattimento, dando seguito a quanto preannunciato nello scritto 22 luglio 2000 nel caso in cui il Pretore non avesse rinviato il dibattimento (v. anche  sentenza impugnata, pag. 2). Lo stesso patrocinatore aveva peraltro sostanzialmente agito nello stesso modo nell'ambito del precedente procedimento; anche in quell'occasione ha rinunciato all'ultimo momento a comparire al dibattimento (v. scritto 21 dicembre 1999 alla Pretura). Tale circostanza non gli ha però impedito di riassumere il mandato, sfociato nella richiesta di revoca della sentenza contumaciale.

                                4.      Ciò posto, non giova al ricorrente richiamarsi al fatto che la citazione 21 giugno 2000 non gli sia stata intimata dalla Cancelleria della Pretura per raccomandata, come pure che la stessa gli sia stata recapitata per lettera semplice dal suo legale soltanto il 28 luglio 2000 (v. ricorso), ovvero durante la sua pretesa assenza. Tali circostanze risultano infatti superate dalla presentazione di una seconda istanza di rinvio, del cui esito egli  non aveva però motivo alcuno per disinteressarsi, rimanendo assente ulteriormente per motivi insignificanti. E' peraltro contraddittorio e deplorevole da una parte pretendere dal Pretore il rifacimento del processo contumaciale e dall'altra insistere con richieste di rinvio del tutto pretestuose e fuori luogo. Ancor più deplorevole è propendere per le vacanze mentre il Pretore sta mettendo in atto tutto quanto necessario per una sollecito aggiornamento del processo, richiesto dallo stesso prevenuto (v. istanza di revoca della sentenza contumaciale). Giustamente il primo giudice ha pertanto dichiarato definitiva la sentenza contumaciale del 17 dicembre 1999, l'assenza al dibattimento del prevenuto non essendo per nulla giustificata.   

                                5.      Discende che il ricorso, non sprovvisto di temerarietà, deve essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). 

Per questi motivi,

richiamata la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in.

                                          a) tassa di giustizia      fr.         400.-b) spese                         fr.            50.-fr.         450.-sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –      __________;

                                          –      Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona;

                                          –      Pretura del distretto di Bellinzona;

                                          –      Ministero pubblico, 6900 Lugano;

                                          –      Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –      Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –      Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

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