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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.33

16 août 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,564 mots·~8 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00033

Lugano 16 agosto 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso del 21 luglio 2000 presentato da

__________ (patrocinato dall' avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il  12 luglio 2000 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           che con decreto di accusa del 9 febbraio 2000 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ a quindici giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 CP per avere, il 10 aprile 1990, usando inganno, indotto un notaio ad attestare in un rogito un fatto di importanza giuridica contraria al vero;

                                          che con ricorso del 21 febbraio 2000 __________. facendo valere la prescrizione dell'azione penale, ha impugnato il decreto di accusa (intimato il 9 febbraio precedente) dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, la quale ha però respinto il gravame con sentenza del 24 marzo 2000;

                                          che contro la sentenza della Camera dei ricorsi penali __________ è insorto con ricorso di diritto pubblico del 3 maggio 2000 al Tribunale federale, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento della stessa e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per una nuova decisione;

                                          che con sentenza del 19 maggio 2000 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso, prescindendo da una decisone sull'istanza di effetto sospensivo, considerandola priva di oggetto e comunque destinata anche essa a un giudizio di inammissibilità in quanto non motivata;

                                          che in precedenza, ossia il 2 maggio 2000, __________ ha interposto a titolo cautelativo opposizione al decreto di accusa ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP (act. A);

                                          che con scritto del 5 maggio successivo il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento per competenza al Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna (art. 211 CPP), sollevando serie riserve sulla tempestività dell'opposizione proposta da __________ conto il decreto di accusa;

                                          che dal canto suo ___________, con scritto del 26 giugno successivo, ha comunicato al Pretore di considerare tempestiva l'opposizione del 2 maggio 2000, facendo valere di essere insorto il 3 maggio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza emanata il 24 marzo 2000 dalla Camera dei ricorsi penali e pretendendo che tale sentenza è passata in giudicato soltanto il 15 maggio successivo, per cui il termine di 15 giorni ex art. 208 cpv. 1 lett. e CPP per opporsi al decreto iniziava addirittura a decorre soltanto da quel momento;

                                          che con sentenza del 12 luglio 2000 il Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna, ha dichiarato senza ulteriori formalità tardiva l'opposizione al decreto di accusa inoltrata il 2 maggio 2000 da ___________, decretandone pertanto il passaggio in giudicato;

                                          che egli ha rilevato, in estrema sintesi, che il termine per inoltrare la relativa opposizione – rimasto sospeso nelle more del giudizio sul ricorso pendente davanti alla Camera dei ricorsi penali – ha ricominciato a decorrere, in virtù dell'art. 212 CPP cpv. 2 , con l'intimazione della decisione emanata dalla stessa Camera dei ricorsi penali (il 5 aprile 2000 nella versione più favorevole al prevenuto), dato che il successivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale non ne ha impedito il passaggio in giudicato, trattandosi di un rimedio di diritto straordinario;

                                          che contro la sentenza pretorile ___________ ha inoltrato il 13 luglio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;

                                          che nella motivazione del gravame – proposta il 21 luglio successivo alla Camera dei ricorsi penali – ___________ chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione;

                                          che con osservazioni del 27 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto:                         che competente a statuire sul ricorso, non è la Camera dei ricorsi penali, ma la Corte di cassazione e di revisione penale, dato che la decisione impugnata costituisce il giudizio sull'opposizione al decreto di accusa inoltrata dal prevenuto, e quindi, mutatis mutandis, la sentenza che pone fine al procedimento di prima sede (art. 288 cpv. 1 CPP), ove si consideri che il Pretore, accertata l'intempestività dell'opposizione, ha per finire decretato anche l'esecutività del decreto di accusa;

                                          che, in altri termini, il Pretore ha stabilito che l'opposizione non può essere vagliata, facendo difetto un presupposto processuale, ovvero la tempestività dell'atto richiesto nei termini stabiliti dal codice di procedura penale;

                                          che giustamente il primo giudice ha ritenuto che il termine per formulare opposizione ai sensi dell'art.  208 cpv. 1 lett. e CPP, è rimasto sospeso nelle more del giudizio sul ricorso proposto il 21 febbraio 2000 alla Camera dei ricorsi penali contro il decreto di accusa (art. 212 cpv. 2 CPP) e che esso è ricominciato a decorre appena che la stessa Camera dei ricorsi penali ha notificato la sentenza, che ha respinto il gravame;

                                          che, infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il ricorso di diritto pubblico costituisce un rimedio straordinario, che non impedisce al giudizio cantonale impugnato di passare in giudicato, a meno che il presidente della Corte del Tribunale federale adita accordi effetto sospensivo al ricorso (at. 94 OG);

                                          che nella fattispecie, il richiamo del ricorrente al fatto che con il ricorso di diritto pubblico sia stato chiesto l'effetto sospensivo e che sul medesimo il Tribunale federale si sia pronunciato soltanto con la sentenza di merito (dichiarando comunque l'istanza priva di oggetto, rispettivamente addirittura inammissibile per carenza di motivazione), non è di alcuna rilevanza,

                                          che, intanto, al momento di chiedere l'effetto sospensivo (con il ricorso del 3 maggio 2000), il termine per presentare opposizione entro il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP (che come visto ha ripreso a decorrere in virtù dell'art. 212 cpv. 2 CPP con l'intimazione della sentenza emanata il 24 marzo 200 dalla Camera dei ricorsi penali) era ampiamente scaduto;

                                          che, d'altro canto, non risulta nemmeno che il presidente della Corte adita del Tribunale federale abbia ordinato all'autorità cantonale di non prendere alcuna misura durante la procedura ricorsuale federale, ossia che egli abbia accordato effetto sospensivo inaudita parte almeno fino alla decisione sull'istanza provvisionale, rispettivamente che egli abbia assegnato all'autorità cantonale e al Procuratore pubblico un termine per le osservazioni prima di statuire al riguardo;

                                          che risulta per contro che il Tribunale federale non ha preso in considerazione la richiesta di effetto sospensivo, avendola esso per finire dichiarata priva di oggetto e comunque inammissibile per carenza di motivazione;

                                          che d'altro canto il ricorrente trascura che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico nella sua totalità, richiamando in questo modo l'errata scelta – dal profilo della strategia processuale – del rimedio di diritto proposto; 

                                          che al ricorrente non giova nemmeno il riferimento alla sentenza emanata il 15 maggio dalla Camera dei ricorsi penali sull'istanza di esclusione del 9 maggio 2000 del Pretore di Vallemaggia, ove sarebbe stata richiamata, a suo giudizio, la circostanza della tempestività dell'opposizione;

                                          che al momento in cui la Camera dei ricorsi penali si sarebbe espressa in questo modo, infatti, il termine per inoltrare opposizione era comunque già ampiamente scaduto;

                                          che pertanto il richiamo alla buona fede si rivela già d'acchito privo di pregio;

                                          che al primo giudice non può nemmeno essere fatto carico di avere violato l'art. 274 CPP, ossia di avere statuito senza sentire le parti al pubblico dibattimento;

                                          che una formalità di questo tipo sarebbe infatti risultata superflua, ritenuto per l'appunto la palese assenza di un presupposto processuale, quale la tempestività dell'opposizione, che non avrebbe consentito al Pretore di determinarsi sul merito dell'opposizione;

                                          che, in ogni modo, le parti hanno avuto occasione di esprimersi sul problema con gli scritti del 5 maggio 2000 (Procuratore pubblico) e del 26 giugno 2000 (ricorrente);

                                          che ci si potrebbe nondimeno chiedere se il ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro il decreto d'accusa possa essere considerato anche come opposizione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP;

                                          che al quesito – peraltro non avvertito nel ricorso – deve essere data risposta negativa, l'art. 212 cpv. 2 CPP stabilendo espressamente che il ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro il decreto di accusa sospende il termine per presentare opposizione al Procuratore pubblico e quindi al Pretore;

                                          che, per queste ragioni, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato, con carico degli oneri processuali al ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP);

richiamata per le spese la LTG; 

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.   300.––

                                          b) spese                         fr.     50.––

                                                                                 fr.   350.––

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –      ___________,

                                          –      avv. __________;

                                          –      Ufficio dei registri di Vallemaggia;

                                          –      Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –      Camera dei ricorsi penali, in sede (per conoscenza);

                                          –      Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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