Incarto n. 17.2000.00003
Lugano 24 maggio 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3 gennaio 2000 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 23 novembre 1999 dalla Corte delle assise criminali in Mendrisio nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Attorno alle ore 22 del 21 ottobre 1998 __________, cittadino bulgaro proveniente dall'Italia, si è presentato al valico doganale di __________ a bordo di una vettura Ford “Sierra” con targhe bulgare, di proprietà di un suo connazionale, intenzionato a entrare in Svizzera. Esaminando la parte inferiore del veicolo, un funzionario doganale ha notato tracce di manipolazione recenti ai supporti di ancoraggio del serbatoio. Dato che i bulloni di fissaggio erano da 13 mm e che nel baule della vettura si trovava una chiave della medesima misura, il doganiere ha proceduto a controlli più scrupolosi. Grazie a uno specchietto telescopico e a una pila, tra l'intercapedine del fondo del baule e il serbatoio egli ha individuato – non senza difficoltà – nastro adesivo marrone per imballaggi. Sollevata l'automobile sul ponte di un garage vicino e smontato parzialmente il serbatoio alla presenza di __________, i funzionari doganali hanno trovato un pacchetto contenente 500 g di sostanza polverosa che sembrava cocaina. L'indomani gli inquirenti hanno smontato completamente il serbatoio, nel quale hanno rinvenuto altri cinque pacchetti contenenti ognuno 500 g della medesima sostanza. Questi erano stati inseriti in un ricettacolo appositamente ricavato, frammisti a terra di colore marrone chiaro (rapporto di arresto del 21 ottobre 1998, act. 1; rapporto delle guardie di confine del 22 ottobre 1998, act. 38/37; rapporto di constatazione e accertamento tecnico del 30 novembre 1998, act. 38/41; documentazione fotografica, act. 39). Le analisi hanno stabilito che la sostanza sequestrata consisteva in 2'960.42 g di eroina con una grado di purezza del 7% circa, equivalente a 207.2 g di prodotto puro (act. 38/38). Chiamato a giustificarsi, __________ si è dichiarato estraneo al ritrovamento dell'eroina, sostenendo di non essere stato a conoscenza di quanto egli trasportava.
B. Con sentenza del 23 novembre 1999 la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere importato in Svizzera 2'960.42 g di eroina occultati nel doppio fondo del serbatoio dell'automobile da lui guidata, sapendo – rispettivamente dovendo presumere – che si trattava di un quantitativo tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 5 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni e al pagamento di una multa di fr. 5'000.–. Ha disposto inoltre la confisca della droga, di un cellulare Siemens “S10” e di un portamonete sequestrati.
C. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 24 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentato il 3 gennaio successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Con scritto del 1° febbraio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP).Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid.1, pag. 360 consid. 2.2.a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 2a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 3b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con riferimenti; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).
2. Il ricorrente lamenta anzitutto l'assenza, nel codice di procedura penale ticinese dell'appello, ossia di un rimedio di diritto ordinario che abiliti l'autorità ricorsuale a rivedere con pieno potere cognitivo anche la valutazione delle prove alla base della condanna. Egli asserisce che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'istanza giurisdizionale superiore conforme all'art. 2 del protocollo n. 7 CEDU, dato che essa esamina l'accertamento dei fatti unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e non, per l'appunto, con pieno potere cognitivo. La censura è infondata. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che, secondo l'art. 2 cpv. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU, chiunque sia dichiarato colpevole di un'infrazione penale ha diritto di sottoporre a un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa e la condanna. L'esercizio di questo diritto e le condizioni alle quali esso può essere esercitato sono stabiliti dalle singole leggi nazionali. Al proposito la norma lascia agli Stati contraenti ampio potere nell'elaborazione dei rimedi giuridici, segnatamente delle condizioni per il loro esercizio (DTF 124 I 94 consid. 2a con riferimenti). Contrariamente a quanto opina il ricorrente, la norma in discussione non esige che l'autorità superiore sia dotata di pieno potere d'esame in fatto e in diritto; un controllo sotto il profilo del mero diritto come quello previsto dal codice di procedura penale ticinese – art. 288 CPP in vigore dal 1° gennaio 1996 – è sufficiente (loc. cit.). Ciò posto, nella misura in cui il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per pretesa violazione dell'art. 2 cpv. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU e dell'art. 6 CEDU, il ricorso va disatteso. Anzi, l'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP è conforme anche all'art. 14 cpv. 5 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II), secondo cui ogni individuo condannato per un reato ha diritto di ottenere che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità alla legge (DTF 124 I 94 consid. 2b; CCRP, sentenza del 7 ottobre 1998 in re W., consid. 26).
3. Il ricorrente assume che le prime 22 pagine della sentenza impugnata riportano un insieme di elementi, in parte del tutto errati, che mirano a descriverlo in modo negativo, se non a individuare contraddizioni inesistenti che si ancorano a dettagli non suscettibili di influire sulla sua credibilità. Ancorché esposta abbondanzialmente – egli assevera – tale immagine negativa ha influito sul giudizio di colpevolezza. A suo avviso, in particolare, non vi erano motivi per dubitare della forza e della serietà del suo legame matrimoniale, né è vero che egli si è notificato in Germania – dove vive – con le generalità di “__________ ”, cognome della moglie acquisito con il matrimonio, né è data alcuna dimostrazione dell'esistenza e del rispetto di “direttive specifiche” da parte dei funzionari doganali al momento in cui sono stati controllati i suoi effetti personali, né si può affermare – contrariamente ai primi giudici – che l'uso di guanti di gomma da parte dei doganieri si sia rivelato utile al punto da escludere la contaminazione del passaporto o del portafoglio ove questi fossero stati inavvertitamente toccati dall'uno o dall'altro funzionario doganale. In realtà la doglianza è inammissibile. Invano si cercherebbe nel ricorso, per vero, una qualsiasi censura di arbitrio (termine del resto neppure evocato). Il ricorrente si limita a contrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo, ma non si confronta con le argomentazioni che hanno indotto i primi giudici a valutare le risultanze istruttorie in modo diverso, credendo alla versione dei funzionari di dogana (rivelatasi importante ai fini della condanna), secondo cui era da escludere che le tracce di eroina rinvenute sul passaporto e sul portafoglio dell'imputato potessero dipendere dal loro comportamento durante il controllo (sentenza, consid. 3.2).
Il ricorrente si sofferma poi su talune contraddizioni e incongruenze in cui egli – secondo la Corte delle assise criminali – è incorso indicando il luogo di provenienza quando il 5 agosto 1998 la sua vettura ha avuto un guasto presso __________ nel Friuli, come pure descrivendo il comportamento dei due serbi incaricati della riparazione durante l'ultimo tratto di autostrada da __________ a __________ e nello spiegare come costoro gli hanno comunicato l'avvenuta riparazione, con particolare riferimento al momento in cui egli avrebbe avuto conoscenza del loro numero di telefono. Anche in proposito tuttavia il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio, ma si limita solo a precisare o a chiarire taluni aspetti. Con ciò egli trascura il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Certo, non è del tutto chiaro se, il giorno in cui ha chiamato il soccorso stradale presso __________, l'imputato provenisse direttamente dalla Bulgaria, poiché i numerosi timbri figuranti disordinatamente sul passaporto (sentenza, pag. 18/19) non sono di grande aiuto. Da dove egli sia partito e transitato il 5 agosto 1998 è però, sia come sia, di poca importanza. Come si vedrà in appresso, difatti, la Corte di assise non ha fondato il giudizio di colpevolezza su tale particolare.
4. Il ricorrente afferma che l'accertamento della Corte di merito, secondo cui al dibattimento egli ha modificato la propria versione circa l'incontro previsto a Zurigo con il fratello di uno dei serbi interessati all'acquisto della Ford “Sierra”, è irrito. A suo parere manca infatti una verbalizzazione ai sensi dell'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP che attesti la pretesa modifica e che consenta di verificare quanto accertato dai primi giudici. Prevale perciò la versione predibattimentale, contestando egli quella riportata nella sentenza impugnata. Su questo punto il ricorso è provvisto di buon diritto. Secondo la Corte di assise, il ricorrente avrebbe riferito dell'incontro in modo contraddittorio, prima asserendo in un verbale de 21 ottobre 1998 (act. 38/2) che il presunto acquirente lo avrebbe interpellato alla stazione di Zurigo per prendere in consegna l'automobile, e poi sostenendo al dibattimento che egli avrebbe dovuto telefonare ai due serbi una volta giunto a Zurigo per spiegare loro dove si trovava (sentenza, pag. 21). Di tale modifica – invero di poco conto – il verbale del processo non fa però menzione, nonostante l'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP disponga di verbalizzare le risposte dell'accusato che modificano quanto dichiarato in istruttoria. All'accusato non deve pertanto derivare pregiudizio dal fatto di avere cambiato versione al dibattimento. Ciò non comporta però l'accoglimento del gravame. Perché una sentenza incorra nell'annullamento non basta in effetti che siano arbitrari i motivi. Occorre che sia arbitrario anche il risultato (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Come si vedrà in appresso, ciò non è il caso (consid. 12). Anche prescindendo dal contestato accertamento, nel suo risultato la sentenza impugnata non trascende infatti nell'arbitrio.
5. Il ricorrente critica il giudizio di assise nella misura in cui questo ravvisa contraddizioni nelle dichiarazioni da egli rese ai doganieri il 20 ottobre 1998, giorno del controllo in dogana. Avere prima dichiarato di giungere dalla Bulgaria e poi di provenire da Milano, luogo in cui si era recato per incontrare conoscenti a scopo di affari non costituisce in effetti – a suo modo di vedere – una contraddizione o un indizio rilevante nella prospettiva del giudizio di colpevolezza. Egli soggiunge che dai primi verbali dei funzionari doganali risulta inequivocabilmente come egli abbia subito dichiarato senza contraddizioni di arrivare dalla Bulgaria. La censura è inconsistente. A prescindere dalla mancanza di una sostanziata censura di arbitrio, il ricorrente trascura che nel rapporto del 22 ottobre 1998 (act. 38/37) il funzionario doganale __________ ha precisato che in un primo momento l'interessato aveva detto di provenire dalla Bulgaria e solo in seguito – durante il controllo del veicolo – ha soggiunto di essere stato a Milano da conoscenti, per visita e per affari, anche per acquistare macchine destinate alla produzione di ghiaccio per conto del suocero che vive in Germania (sentenza, pag. 22). Considerando quest'ultima versione contrastare con quanto sentito in un primo momento da entrambi i funzionari che avevano controllato il veicolo (act. 38/9 e act. 38/11) e manifestando per questo motivo ulteriori dubbi sulla credibilità del ricorrente (sentenza, pag. 22, 28 e 29), la Corte di assise non ha errato manifestamente. A ben vedere più che sulle citate versioni contraddittorie, i primi giudici hanno posto attenzione alla circostanza che durante l'istruttoria dibattimentale è risultato come il suocero del ricorrente fosse deceduto da tempo; invitato a spiegare le sue affermazioni (acquisto di apparecchi frigoriferi per il suocero), l'imputato non è stato in grado di dare giustificazioni (sentenza, pag. 22). Perché sarebbe arbitrario intravedere in ciò una contraddizione il ricorrente non spiega.
6. Il ricorrente si sofferma sulle dichiarazioni che secondo la Corte di assise il testimone __________ (proprietario della Ford “Sierra”) avrebbe rilasciato al pubblico dibattimento, come pure sulla (nuova) versione che egli sarebbe stato costretto a fornire ai giudici dopo essere stato smentito da quel teste circa le affermazioni fatte al Procuratore pubblico (act. 23), stando alle quali egli non aveva avvertito il proprietario del guasto sopraggiunto l'8 agosto 1998 e non aveva chiesto l'autorizzazione di vendere il veicolo. Anche in tal caso – soggiunge il ricorrente – il protocollo del dibattimento non riporta né la testimonianza di __________ né la pretesa (nuova) versione dei fatti che egli avrebbe prospettato a seguito delle rivelazioni del teste, sicché l'accertamento sarebbe irrito e insussistente. La censura è provvista di buon diritto. Ancora una volta infatti il verbale del processo è infatti silente, nonostante il teste __________ sia stato sentito per la prima volta in aula e nonostante l'imputato abbia modificato la propria versione predibattimentale (art. 255 cpv. 3 lett. b CPP). Certo, almeno la verbalizzazione della testimonianza avrebbe potuto essere chiesta dall'accusato (art. 255 cpv. 3 lett. c CPP), ma ciò non sarebbe bastato – comunque sia – a chiarire se costui si fosse adeguato alla nuova versione oppure no. Inoltre nel verbale del 26 ottobre 1998 (act. 38/ 3) il ricorrente aveva dichiarato che __________ gli aveva lasciato l'automobile proprio con l'incarico di venderla (sentenza, pag. 17/18) e su questo punto egli non è stato smentito al dibattimento. Sia come sia, già si è detto che una sentenza può essere annullata soltanto ove risulti arbitraria non soltanto nei motivi, ma anche nel suo esito. Come si vedrà ancora, ciò non è il caso nella fattispecie (consid. 12).
7. Il ricorrente assevera che il procedimento a suo carico ha natura indiziaria nella misura in cui riguarda l'aspetto soggettivo, ossia la sua consapevolezza di trasportare stupefacenti, e che egli ha sempre dichiarato di non avere saputo della droga nascosta nel serbatoio della Ford “Sierra”. Ciò nonostante, fondandosi su indizi inconsistenti la prima Corte non gli ha creduto, ritenendo che egli fosse consapevole di trasportare droga. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). L'accertamento operato al riguardo dalla Corte di assise può pertanto essere censurato, come si è visto, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (consid. 1).
a) I primi giudici hanno maturato il convincimento che il ricorrente sapesse della droga occultata nell'automobile fondandosi su indizi. Essi hanno evocato anzitutto le tracce di eroina trovate sul passaporto e sul portafoglio dell'imputato, desumendone che prima del trasporto l'interessato doveva avere toccato l'eroina, manipolandola senza prendere le precauzioni adottate invece dai doganieri. D'altro lato essi hanno escluso che tali tracce potessero essere attribuite – sosteneva il ricorrente – a inavvertenza delle persone che hanno controllato i suoi documenti e il suo portafoglio, rispettivamente dagli agenti entrati in contatto con la droga (sentenza, pag. 25). Come ulteriore indizio essi hanno considerato il comportamento del ricorrente al momento del controllo doganale. Già al controllo dei documenti infatti egli si era dimostrato impaziente, chiedendo insistentemente dove poter acquistare la vignetta autostradale e pretendendo di recarsi in ufficio senza il consenso del funzionario. Inoltre egli aveva tentato anche di distrarre la guardia di confine preposta al controllo del veicolo con frasi inutili. Infine, al momento in cui è stato individuato il nascondiglio della droga, egli ha obiettato in tedesco di non sapere nulla. Tale comportamento sospetto risulterebbe pure – stando sempre alla sentenza impugnata – dal rapporto delle guardie di confine del 22 ottobre 1998 (sentenza, pag. 26).
Quale ulteriore indizio la prima Corte ha considerato la scarsa credibilità dell'imputato. Anzitutto essa ha ritenuto insostenibile che in seguito al guasto del 5 agosto 1998 costui abbia consegnato la Ford affidatagli per la vendita a due sconosciuti, senza ottenere un recapito preciso se non un numero di cellulare, presso il quale egli avrebbe dovuto annunciarsi con la parola d'ordine “__________ ”. La Corte ha rilevato che in un primo momento l'accusato aveva persino sostenuto di non avere il numero di telefono e di essersi accontentato del fatto che costoro lo avrebbero chiamato per telefono una volta riparata l'automobile (sentenza, pag. 26 e 27). Premesso che il ricorrente ha mentito sostenendo di avere pagato DM 800.– (anziché Lit. 165'000) per il trasporto della vettura con il soccorso stradale, la prima Corte si è soffermata su alcune contraddizioni e incongruenze nelle svariate versioni fornite dal ricorrente, sottolineando che lo stato pietoso in cui si trovava l'abitacolo della vettura contrasta con quanto aveva dichiarato l'accusato agli inquirenti e al dibattimento, ossia di avere riscontrato il buono stato del veicolo al momento della presa in consegna da parte dei due serbi presso il confine di Trieste. In realtà – hanno soggiunto i primi giudici – il ricorrente non poteva non accorgersi che la vettura era stata manipolata all'interno e all'esterno.
Alla Corte di assise è inoltre apparso strano l'interessamento dei serbi, dei quali l'accusato ha saputo indicare soltanto il loro nome di battesimo, giudicando singolare che nell'agosto del 1998 costoro abbiano accompagnato con la loro automobile il ricorrente da __________, nel Friuli, fino a una stazione presso Milano percorrendo un tragitto di due ore e che, consegnata la Ford “Sierra” il 20 ottobre 1998, costoro si siano diretti con l'imputato fino a un autogrill vicino a Milano per recuperare la loro vettura e per scortarlo fino al confine con la Svizzera, talvolta seguendolo, talvolta precedendolo. Un comportamento del genere avrebbe dovuto insospettire l'accusato (sentenza, pag. 27), non essendo logico sostenere che due persone possano consegnare a uno sconosciuto una vettura nella quale è occultata droga e consentirgli di viaggiare da solo senza una meta precisa e senza prendere precauzioni. La Corte di assise ha poi richiamato la circostanza che tra gli oggetti e i biglietti sequestrati all'imputato vi era un documento che descrive il tragitto __________ e le direttive ricevute da coloro che gli avevano consegnato il veicolo con la droga da trasportare (sentenza, pag. 28). A sfavore del prevenuto essa ha altresì considerato l'inverosimiglianza della versione secondo cui l'imputato avrebbe deciso in seguito – su richiesta dei due sconosciuti – di recarsi a Zurigo per vendere la Ford a uno dei loro fratelli. il prevenuto non soltanto non ha saputo fornire indicazioni per individuare la persona che avrebbe dovuto incontrare a Zurigo, ma ha pure modificato in aula la sua versione, pretendendo per la prima volta che egli avrebbe dovuto telefonare ai serbi una volta raggiunta quella città, anziché, come addotto precedentemente, attendere alla stazione che l'acquirente si facesse vivo.
A rendere poco credibile il ricorrente su questo punto – sempre stando alla sentenza impugnata – è anche il prezzo che i due sconosciuti gli avrebbero offerto, ossia DM 4'000.– per una vettura che al massimo valeva (secondo l'accusato) DM 3'000/3'500.– e che, nella migliore delle ipotesi, suole essere trasferita nei paesi dell'est per essere venduta e non viceversa (sentenza, pag. 28). Precisato che il ricorrente ha fornito versioni contraddittorie circa la sua provenienza anche al doganieri, la Corte di assise ha considerato sospetta pure la circostanza che uno dei numeri telefonici trovati dalla memoria del cellulare sequestrato al ricorrente e contattato da quest'ultimo, risulta intestato a un certo __________, residente Milano e noto ai servizi antidroga italiani perché censito nei tabulati relativi a un'altra utenza in uso presso tale __________. Orbene, ha soggiunto la prima Corte, il numero telefonico intestato a __________ figura appunto sotto il nome di “__________ ”, ossia di uno dei due serbi incontrati a suo tempo in Italia (sentenza, pag. 29). Infine i primi giudici si sono fondati, ancorché soltanto in via abbondanziale, sulla testimonianza della persona che per due settimane ha occupato con il ricorrente e con un altro detenuto la cella n. _ delle carceri pretoriali di __________; a mente della prima Corte, essa ha riferito in modo credibile che il ricorrente le avrebbe confidato la sua consapevole partecipazione al trasporto della droga, che doveva concludersi a Zurigo (sentenza, pag. 29-35).
b) Riferendosi al primo indizio (tracce di eroina riscontrate sul passaporto e sul portafoglio), il ricorrente critica l'interrogativo sulla legittimità della domanda posta dalla prima Corte di spiegare perché, fosse vero quanto da egli sostenuto, ossia che la contaminazione sia dovuta alle guardie di confine, come mai soltanto il passaporto e il portafoglio presentavano tracce di sostanza stupefacente, al contrario degli altri suoi documenti ed effetti personali. A suo modo di vedere la prima Corte avrebbe dovuto affrontare il tema diversamente, domandandosi come mai, fosse vero che l'accusato abbia manipolato droga, sono state riscontrate tracce soltanto sul passaporto e sul portafoglio e non su altri oggetti sequestratigli. Un quesito del genere si imponeva non soltanto per logica e per esperienza della vita, ma anche per il fatto che i due doganieri hanno ammesso per finire di non ricordare di avere visto, durante le operazioni di controllo, il portafoglio con gli altri documenti e con il denaro. Tale ammissione risulterebbe inconciliabile con l'affermazione perentoria dei funzionari di non avere contaminato alcunché. Ciò posto, secondo il ricorrente, la conclusione dei primi giudici è senz'altro meno verosimile rispetto a quella più favorevole da lui prospettata, ossia che le tracce di eroina riscontrate dagli inquirenti sono da collegare a un'involontaria contaminazione da parte di un funzionario doganale.
Così argomentando il ricorrente non si confronta però con le diffuse motivazioni che hanno indotto la prima Corte a escludere che le tracce di eroina sul noto documento di legittimazione e sul portafoglio siano attribuibili alle guardie di confine. Ritenendo del tutto credibili le versioni fornite dai quattro funzionari doganali presenti al momento dei fatti, la prima Corte ha per finire accertato – dopo averli anche sentiti al pubblico dibattimento – che chi ha controllato i documenti e il portamonete non ha mai manipolato o toccato la droga durante i controlli e che chi ha manipolato l'eroina non ha a sua volta toccato gli oggetti sui quali sono state rinvenute tracce di stupefacente. Le due guardie di confine (__________e __________) che hanno estratto l'eroina dal nascondiglio – ha continuato la Corte di merito – hanno sempre lavorato con guanti speciali, secondo le direttive, e non hanno mai toccato i documenti, il portafoglio né il denaro depositati in un altro locale del garage. A loro volta le guardie che hanno controllato i documenti e il portafoglio (segnatamente l'appuntato __________) non hanno mai avuto la droga tra le mani (sentenza, pag. 25; cfr. anche i dettagliati accertamenti riportati nel consid. 3.2 della sentenza impugnata). Seguendo la prassi, il pacco di eroina rinvenuto la sera del 20 ottobre 1998 è stato depositato in una scatola separata dagli altri oggetti sequestrati; i soldi, i documenti, il portafoglio e il passaporto sono stati messi invece in una busta e consegnati la stessa sera al commissario __________ (sentenza, pag. 17).
Anziché spiegare perché tali riscontri non bastavano manifestamente alla Corte per escludere che le tracce di droga riscontrate dagli inquirenti potessero essere attribuite a disattenzione di terzi, il ricorrente si pone interrogativi sul modo con cui la Corte ha affrontato la fattispecie e prospetta un diverso svolgimento dei fatti. Argomenti del genere sono però inidonei a sostanziare censure di arbitrio. Certo, come si fa notare nel ricorso, la guardia __________ ha detto di non avere visto il portamonete quando ha notato i documenti e i soldi dell'accusato depositati sul tavolo del garage (sentenza, pag. 14 con riferimento ad act. 38/11). Ciò non è sufficiente tuttavia per stravolgere la conclusione alla quale è giunta la Corte di assise dopo avere sentito al dibattimento i funzionari doganali e avere accertato che i controlli erano avvenuti in modo tale da escludere l'ipotesi prospettata nel gravame.
c) Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avergli, per finire, imposto di dimostrare la propria innocenza, comprovando un'involontaria contaminazione del passaporto e del portamonete da parte dei funzionari di dogana e di polizia. Ora, è vero che – a meno di non violare il precetto in dubio pro reo – compete allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo provare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di dottrina). In concreto la Corte di assise non ha però fondato la propria conclusione sul fatto che l'imputato non ha dimostrato la propria tesi. Prima di porsi l'interrogativo evocato dal ricorrente (“Se fossero veramente state le guardie, come si può spiegare che non sono state rinvenute tracce su altri documenti che le stesse guardie, a mente dell'accusato, avevano in mano al momento del fermo?”: pag. 25 in fondo), la prima Corte aveva già chiarito la fattispecie, nel senso che aveva categoricamente escluso – sentiti i funzionari interessati e valutate le loro deposizioni – l'eventualità che le tracce di droga fossero attribuibili a sbadataggine di uno degli agenti preposti ai controlli. Come si è visto, a tale conclusione – non arbitraria – essa è giunta dopo avere accertato che i funzionari che avevano manipolato la droga (peraltro con i guanti) non hanno mai toccato gli oggetti sui quali sono state rinvenute tracce di eroina e che, viceversa, i funzionari che hanno controllato gli effetti personali del ricorrente non hanno avuto contatto con la droga sequestrata. Ciò posto, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare – ciò che non ha fatto – perché il mancato rinvenimento di tracce di eroina sugli altri oggetti sia una circostanza di portata tale da escludere che egli abbia potuto contaminare gli altri oggetti qualora avesse in precedenza toccato effettivamente la droga. I primi giudici non hanno quindi violato il principio in dubio pro reo per non avere accreditato la versione più favorevole al ricorrente, giacché a un apprezzamento oggettivo delle risultanze non sussistevano dubbi insopprimibili al riguardo (DTF 120 citato).
8. Secondo il ricorrente la prima Corte non poteva nemmeno considerare come serio indizio il nervosismo e l'impazienza di cui egli avrebbe dato prova durante i controlli alla dogana, essendosi essa limitata a far proprie le impressioni dei funzionari di dogana, persone sprovviste di particolari conoscenze psicologiche. L'accertamento della Corte di merito circa un suo nervosismo qualificato, tale da assurgere a ulteriore indizio di colpa, è dunque azzardato e improponibile. Se non che, nella misura in cui il ricorrente fa carico ai primi giudici di essere trascesi in arbitrio per avere accertato che egli ha manifestato nervosismo e impazienza durante le operazioni doganali, il ricorso sfugge a una sostanziata censura di arbitrio e va perciò dichiarato inammissibile. Comunque sia, non si vede perché la Corte di merito avrebbe errato manifestamente fondandosi sulle deposizioni delle guardie di confine. Come risulta dalla sentenza impugnata, esse hanno spiegato il motivo delle loro impressioni, narrando tra l'altro della fretta manifestata dal ricorrente al momento del controllo dei documenti, e dei tentativi da questi messi in atto per distogliere la loro attenzione durante il controllo del veicolo (sentenza, pag. 26). È vero che segni di nervosismo e di impazienza denotati da una persona sottoposta a scrupolosi controlli doganali non hanno di per sé un significato particolare, potendo essere attribuiti, per comune esperienza, alla situazione contingente. Preso a sé stante, senza altri indizi a carico, un riscontro del genere non basterebbe in altri termini per giungere a conclusioni significative, desumendone la consapevolezza di trasportare stupefacenti. Nella fattispecie tuttavia i primi giudici non si sono fondati soltanto sul citato indizio. Non le si può quindi rimproverare loro di avere arbitrariamente ecceduto nel proprio potere di apprezzamento considerando – accanto ad altri riscontri – il modo di comportarsi del ricorrente al momento del controllo doganale, giudicato per lo meno sospetto (sentenza, pag. 25). Decisivo è il quesito di sapere se, valutati complessivamente, gli indizi enunciati nella sentenza consentivano alla Corte di assise di condannarlo per il reato ascrittogli senza cadere in arbitrio.
9. Al punto 11 del memoriale il ricorrente si diffonde sul terzo indizio a suo carico (sentenza, consid. 5.3), ossia sull'inverosimiglianza (secondo la Corte di assise) di alcuni elementi relativi alla versione dei fatti riferita alla consegna della vettura rimasta in panne a due (serbi) sconosciuti, alle modalità di riconsegna della vettura una volta eseguita la riparazione, al costo concordato per la riparazione medesima, allo stato in cui si trovava il veicolo al momento della riconsegna, al successivo accordo stipulato con i serbi in vista dell'acquisto della Ford a Zurigo da parte di un loro fratello e al prezzo concordato. In quest'ambito il ricorrente nega pure le contraddizioni in cui egli sarebbe incorso riferendo alcuni particolari. Invano si cercherebbe però nel prolisso esposto una qualsiasi censura di arbitrio idonea a fare apparire manifestamente insostenibili le contestate argomentazioni della prima Corte. Una volta di più l'interessato trascende i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio, rimettendo in discussione gli indizi che hanno indotto i primi giudici a ritenere inverosimile il suo racconto come se la Corte di cassazione e di revisione penale fruisse di pieno potere cognitivo e potesse sostituire il proprio apprezzamento a quello delle assise.
Egli si propone di dimostrare, in altri termini, che è possibile valutare diversamente gli indizi illustrati nella sentenza impugnata e non considerarli a suo sfavore, ma non tenta di dimostrare perché la Corte di assise sarebbe trascesa in arbitrio ritenendo inverosimile che egli abbia consegnato la vettura affidagli da un terzo a due sconosciuti senza nemmeno sapere – almeno stando alla sua versione iniziale – dove raggiungerli, né sostanzia perché sarebbe insostenibile ritenere che egli abbia dovuto accorgersi dello stato pietoso del veicolo al momento della sua riconsegna presso il confine a Trieste, o abbia dovuto notare la manipolazione all'interno e all'esterno del mezzo. Nemmeno egli sa spiegare perché la Corte sarebbe caduta in arbitrio ritenendo inverosimile che egli non abbia nutrito sospetti per il singolare interessamento dei due serbi nell'agosto e nell'ottobre del 1998, ove si consideri che essi lo hanno accompagnato la prima volta con la loro autovettura da __________ fino nei pressi di Milano percorrendo un tragitto di due ore e la seconda volta (al momento della presa in consegna della vettura riparata) fino a un autogrill vicino a Milano, dove avrebbero recuperato la loro automobile e da dove avrebbero poi scortato l'accusato, talvolta precedendolo, talvolta seguendolo fino al confine svizzero. Tanto meno egli sa spiegare perché i primi giudici sarebbero ulteriormente trascesi in arbitrio ritenendo inverosimile che, nelle descritte circostanze, i due serbi abbiano consegnato a uno sconosciuto senza precauzioni la vettura in cui avevano occultato droga e che a egli sia stata di punto in bianco promessa – senza una più seria ragione – la somma di DM 4'000.– per l'acquisto di una vettura che ne valeva meno e che non ha mercato in Svizzera. Le sue argomentazioni si esauriscono per finire in una critica meramente appellatoria, destinata tutt'al più a mettere in luce qualche limite nel ragionamento operato dai primi giudici, ma non ancora a confortarne la manifesta infondatezza. Che il ricorso si fondi su argomenti appellatori ne dà atto lo stesso ricorrente nella misura in cui fa valere che la sentenza impugnata non convince alla luce dell'applicazione del principio in dubio pro reo (ricorso, pag. 23). Un'affermazione del genere non è infatti compatibile con un ricorso per arbitrio. A dipendenza della loro natura appellatoria sfuggono a un esame di merito anche le critiche dirette al consid. 5.4 della sentenza impugnata, in cui i primi giudici hanno richiamato i numeri telefonici in possesso dell'accusato e l'utenza contattata dal ricorrente e nota ai servizi antidroga italiani (sentenza, 29). Ancora una volta, infatti, il ricorrente non sostanzia arbitrio di sorta, ma si limita a proporre la propria valutazione delle prove.
10. Il ricorrente riprende il tema della sua credibilità, rimproverando alla Corte di assise di avere disatteso alcuni elementi, come la panne realmente occorsagli il 5 agosto 1998 e il passaggio a piedi della frontiera tra la Bulgaria e la Serbia il 19 agosto 1998, poiché informato dai serbi che il veicolo era stato riparato. Tali riscontri non si concilierebbero con l'ipotesi di una sua consapevolezza, non spiegandosi perché egli abbia lasciato per oltre due mesi il veicolo in Italia per disporlo per il viaggio e perché egli si sia recato nuovamente in Italia a piedi solo per effettuare il trasporto della droga. La natura appellatoria di questi interrogativi è però palese. Donde l'inammissibilità del gravame.
11. Il ricorrente sostiene che anche l'ultimo indizio di colpevolezza illustrato – ancorché in via abbondanziale – nella sentenza impugnata, ossia le rivelazioni agli inquirenti del compagno di cella su una pretesa ammissione in merito al traffico di droga nel corso della detenzione preventiva, è del tutto inconsistente. Egli afferma che la prima Corte non aveva alcun elemento che le consentisse di ritenere che il teste conoscesse la lingua tedesca al punto da riferire quanto illustrato nella sentenza impugnata; fa valere inoltre che tali dichiarazioni in ordine alla sua consapevolezza non hanno alcun valore, poiché avrebbero potuto essere formulate da chiunque. Infine egli critica il rimprovero di non essere stato in grado di spiegare i motivi per cui il testimone avrebbe mentito, ove si consideri la personalità dello stesso teste descritta nel rapporto medico psichiatrico e in una lettera del Procuratore pubblico. Una volta di più l'ammissibilità del ricorso non è data. Il ricorrente evita in effetti dal confrontarsi con le diffuse motivazioni che hanno spinto la prima Corte a credere al testimone sentito al dibattimento, ritenendo che costui avesse sufficienti conoscenze del tedesco per comprendere il significato delle confidenze fattegli dall'accusato in cella, che questi avesse riportato fatti realmente riferitigli dall'imputato (e non da altri) sia nei verbali davanti alla polizia e al magistrato inquirente (act. 38/8 e act. 36), sia nei manoscritti allegati (act.36), sia sulla busta acclusa a uno di essi (act. 36), sia in occasione del confronto con lo stesso prevenuto (act. 60), escludendo (proprio sulla base del rapporto medico del dott. __________) che questi presentasse patologie tali da influire sulla sua capacità di intendere e di volere (sentenza, consid. 5.5). In sintesi il ricorrente non fa altro che contrapporre il proprio punto di vista a quello della Corte di assise come se si trovasse davanti a un'autorità abilitata a rivedere liberamente anche questioni legate all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove. Come detto, una motivazione del genere è inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.
12. In conclusione la sentenza impugnata resiste alla critica. Prescindendo anche dai rimproveri mossi dalla Corte al ricorrente, nel senso di essersi contraddetto illustrando le modalità del preteso incontro a Zurigo con la persona che doveva acquistare la vettura e negando di avere avvertito il proprietario dell'automobile del guasto del 5 agosto 1998 e di avergli persino chiesto l'autorizzazione alla vendita (consid. 4 e 6), nel suo risultato la sentenza impugnata sfugge alla censura di arbitrio. La Corte non è infatti caduta in arbitrio accertando sulla base dei rimanenti indizi valutati nel loro complesso che il ricorrente era consapevole di trasportare droga nell'automobile da lui guidata. Tanto meno la Corte di assise ha condannato il ricorrente sebbene un apprezzamento non arbitrario (e non solo un apprezzamento diverso) degli indizi nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza.
13. Il ricorrente insorge infine contro la commisurazione della pena, definendola eccessivamente severa avuto riguardo alla sua buona condotta in istruttoria e alla sua personalità, meno negativa rispetto al quadro fornito dalla Corte di assise.
a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivaton de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
c) Nell'infliggere al ricorrente la pena di 5 anni di reclusione (e condannandolo a una multa di fr. 5'000.–, non contestata), la Corte della assise ha richiamato anzitutto la gran quantità di droga trafficata. Ricordato come nella migliore delle ipotesi l'imputato abbia agito come corriere (ma anche come uomo di fiducia), essa ha considerato grave che il reato sia stato compiuto senza necessità alcuna da una persona intelligente, con buona formazione e padre di famiglia. Né egli ha collaborato durante l'inchiesta. Pur dando atto che è diritto dell'accusato tacere, la Corte ha rilevato che la mancata collaborazione connota assenza di ravvedimento e di scrupoli. A suo sfavore essa ha considerato inoltre la recidiva a norma dell'art. 67 CP (pena detentiva negli ultimi cinque anni). Ha nondimeno considerato il buon comportamento durante l'istruttoria dibattimentale, in cui l'imputato ha voluto far comparire come testimoni i suoi familiari, che per finire hanno tracciato un quadro meno negativo della sua personalità. Ciò posto, la Corte di assise ha fissato la pena di base attorno ai 4 anni di reclusione, aumentandola di un anno per considerare la recidiva (sentenza, consid. 7).
d) Nel caso in esame la Corte di assise ha avuto corretta nozione degli art. 63 e 67 CP e non si è sospinta in eccessi o abusi del proprio potere di apprezzamento. Di fronte al consistente quantitativo di eroina importata senza necessità alcuna (ancorché come corriere, ma comunque come uomo do fiducia), alla recidiva, alla mancanza di ravvedimento e – più in generale – all'assenza di attenuanti particolari, l'imputato non poteva aspettarsi ulteriori riduzioni di pena per il buon comportamento tenuto davanti alla Corte di merito o per il quadro meno negativo sulla sua personalità fornito dai familiari al dibattimento. Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
13. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali in Mendrisio;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.