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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.06.2000 17.2000.23

21 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·689 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00023

Lugano 21 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 maggio 2000 presentato da

__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________)  

contro  

la sentenza di assoluzione emanata il 10 aprile 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno nei confronti di

__________, (patrocinato dall'avv. __________)   e di   __________ (patrocinato dall'avv. __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           che con sentenza del 10 aprile 200 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha prosciolto __________ e __________ dalle imputazioni di omicidio colposo e di violazione delle regole dell'arte edile contenute in un decreto di accusa emanato il 24 gennaio 2000 dal Procuratore pubblico in seguito a un infortunio avvenuto il 14 novembre 1992 su un cantiere a __________, ove aveva perduto la vita __________, dipendente della ditta __________;

                                          che contro la sentenza di assise __________ e __________, genitori della vittima costituitisi parte civile nel procedimento penale, hanno inoltrato il 14 aprile 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;

                                          che nei motivi del gravame, presentati il 23) maggio successivo, essi postulano l'annullamento della sentenza di assise per arbitrio, in subordine l'annullamento del dispositivo di assoluzione

                                          n. 1.1 per vizi di procedura, ancorché nel frattempo sia intervenuta la prescrizione assoluta delle azioni penali (attribuibile, secondo i ricorrenti, all'ingiustificata lentezza della procedura);

                                          che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

e considerando

in diritto:                         che l'azione penale per i reati di omicidio colposo (art. 117 CP) e di violazione delle regole dell'arte edile (art. 229 cpv. 2 CP), punibili entrambi con la detenzione o con la multa, soggiace al termine di prescrizione relativa di 5 anni e a quello di prescrizione assoluta di 7 anni e sei mesi (art. 70 e 72 CP);

                                          che nella fattispecie la prescrizione delle singole azioni penali è cominciata a decorrere il 14 novembre 1992 (giorno dell'infortunio);

                                          che allorché la decisione di assise è stata emanata, dopo un complesso iter procedurale durato anni, il 10 aprile 2000, la prescrizione (assoluta) dell'azione penale non si era ancora compiuta;

                                          che la prescrizione assoluta non era ancora intervenuta nemmeno il 14 aprile 2000, quando la parte civile ha dichiarato (nel termine stabilito dall'art. 289 cpv. 1 CPP) di ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza di assise, impedendone in tal modo il passaggio in giudicato, né era intervenuta quando alle parti è stata intimata la sentenza motivata, il 2 maggio 2000;

                                          che la prescrizione assoluta si è compiuta invece poco dopo, il 14 maggio 2000, comunque prima che il termine di 20 giorni per presentare le motivazioni scritte del ricorso per cassazione venisse a scadere (art. 289 cpv. 2 CPP);

                                          che benché tempestivo, il ricorso non può pertanto essere esaminato nel merito, l'intervenuta prescrizione dell'azione penale (accertabile d'ufficio, trattandosi di un presupposto processuale) comportandone l'inammissibilità (cfr. DTF 116 IV 80);

                                          che, data la particolarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese e tassa di giustizia;

per questi motivi,

pronuncia:           1.      Il ricorso è inammissibile.

                                2.      Non si riscuotono tasse né spese.

                                3.      Intimazione:

                                          –      avv. __________ per sé e per i ricorrenti;

                                          –      __________;

                                          –      avv. __________;

                                          –      __________;

                                          –      avv. __________;

                                          –      Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –      Corte delle assise correzionali di __________;

                                          –      Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –      Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –      Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, CP 238, 6807 Taverne.

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                                    Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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