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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22

13 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·6,994 mots·~35 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00022

Lugano, 13 dicembre 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 maggio 2000 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)  

contro  

la sentenza emanata l'11 aprile 2000 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'11 aprile 2000 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta falsità in documenti per avere, tra il 1990 e il 1992, in qualità di sindaco di __________ e capodicastero delle costruzioni pubbliche,

                                         –   fatturato al Comune, su carta intestata della __________ Impresa costruzioni SA, __________, lavori pubblici eseguiti in realtà, d'intesa con tale ditta, da due società facenti capo a egli medesimo, la __________ SA e la __________ SA (capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6), così come per avere

                                         –   alterato o fatto alterare la contabilità del Comune, registrando o facendo registrare costi per opere pubbliche sotto voci estranee alle relative opere, in modo da occultare sorpassi di spesa, evitare richieste di crediti supplementari o approvazioni di conti in sede di consuntivo (capi d'accusa n. 1.2.1 a 1.2.8).

                                  B.   La presidente della Corte di assise ha ritenuto altresì __________ autore colpevole di ripetuta infedeltà nella gestione pubblica per avere, durante lo stesso periodo, nella sua qualità di sindaco e capodicastero,

                                         –   ottenuto a scopo di indebito profitto da ditte aggiudicatarie di opere comunali il subappalto di tali lavori, rispettivamente fatto eseguire opere comunali da proprie ditte (senza concorso né formale delibera), commissionando interessi suoi con quelli del Comune e recando “danno ideale agli interessi pubblici che doveva salvaguardare” (capo d'accusa n. 2.1), così come per avere

                                         –   fatto eseguire da sue ditte a spese del Comune, in favore di due proprietari che intendevano allacciare i loro fondi alla rete fognaria, un tratto di tubazione non preventivato, fuori del perimetro generale delle canalizzazioni, recando ulteriore danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare (capo d'accusa n. 2.2).

                                  C.   __________ è stato prosciolto invece dall'accusa relativa ad altre falsità in documenti riferite a fatture emesse dalla ditta __________ SA per opere pubbliche eseguite in realtà dalla ditta __________ SA (capi d'accusa n. 1.1.1 a 1.1.3) e planimetrie inveritiere da egli allestite, come architetto, nel quadro di progetti volti ad ampliare l'abitazione di un privato a __________ (capo d'accusa n. 1.3).

                                         In applicazione della pena, tenuto conto del lungo tempo trascorso, la presidente della Corte di assise ha inflitto all'imputato 5 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni, oltre a una multa di fr. 1000.–.

                                  D.   Contro la sentenza citata __________ ha introdotto il 12 aprile 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del ricorso presentati il 22 maggio successivo egli insta per la propria completa assoluzione, lamentando vizi essenziali di procedura e invocando violazioni del diritto federale ai fatti posti alla base della sentenza. Il Procuratore pubblico si è limitato a postulare il rigetto del ricorso, senza formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Sulla ripetuta falsità in documenti per l'emissione di fatture intestate alla __________ Impresa costruzioni SA

                                         Il ricorrente contesta anzitutto gli estremi della falsità in documenti per quanto riguarda le fatture da egli redatte su carta intestata della __________ Impresa costruzioni SA, d'intesa con quest'ultima (capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6). Ricorda che la prospettiva di un falso materiale “cade già sul nascere”, la creazione di fatture fittizie a nome di un'altra ditta con l'accordo di quest'ultima (mandatum ad scribendum) nulla togliendo alla genuinità del documento. Quanto a un falso ideologico, anche tale ipotesi va scartata poiché semplici fatture non sono documenti in senso penale, né una fattura è un atto idoneo a dimostrare l'identità di chi ha materialmente eseguito un lavoro. In concreto poi tutte le fatture attestano lavori realmente eseguiti e per i quali il Comune ha pagato una giusta mercede. Al riguardo il ricorrente sollecita dunque la propria assoluzione (memoriale, pag. 3 a 7).

                                         a)   L'art. 251 CP punisce con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dall'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio; alla stessa stregua è punito chi attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, come pure chi fa uso a scopo d'inganno di un tale documento (n. 1). Nei casi di esigua gravità può essere pronunciata la detenzione o la multa (n. 2). La disciplina in vigore anteriormente al 1° gennaio 1995 era identica (art. 251 n. 1 e 3 vCP). Identica era anche la nozione di “documento” enunciata dall'art. 110 n. 5 prima frase vCP, salvo che dal 1° gennaio 1995 sono considerati documenti – per legge – anche le registrazioni su supporti di dati e di immagini, se servono allo stesso scopo degli scritti (art. 110

                                               n. 5 seconda frase CP).

                                         b)   L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In quest'ultimo caso, nondimeno, la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità per il valore che la legge gli conferisce (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto (la cui posizione è analoga a quella di un garante: funzionario, notaio, medico, architetto ecc.). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: una fattura, ad esempio, è impropria in linea di principio – ancorché munita di ricevuta – a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 278 consid. bb).

                                         c)   La presidente della Corte di assise ha ritenuto l'imputato colpevole di falsità in documenti per avere inviato al Comune di __________, d'intesa con la __________ Impresa costruzioni SA, fatture su carta intestata di quest'ultima ditta riguardanti opere eseguite in realtà da imprese facenti capo a sé medesimo (sentenza, consid. 7.1). A suo avviso una fattura “fa prova quantomeno dell'identità di chi la emette, ovvero della persona del fatturante”, la quale per il debitore è un elemento essenziale, tanto più ove la fattura sia destinata a entrare fra le “pezze giustificative nel complesso della contabilità”. Tale argomentazione confonde però falso materiale e falso ideologico. Nella fattispecie è pacifico che le fatture allestite dall'imputato non sono il prodotto di una falsificazione, di un'alterazione o di un'imitazione; anzi, sono state redatte proprio d'intesa con la ditta titolare. Non può pertanto farsi questione di falso materiale. Se non che, appunto perché non può farsi questione di falso materiale, nemmeno può dirsi che le fatture in rassegna siano idonee a trarre in inganno circa la persona del loro autore. Un'eventualità del genere è prospettabile solo in caso di falso materiale, non di falso ideologico.

                                         d)   Giovi ribadire, in effetti, che si dà falso materiale quando un documento, così come si presenta, non emana dal suo autore apparente, mentre si dà falso intellettuale (Falschbeurkun-dung) quando un documento contiene affermazioni inveritiere. Solo nel primo caso è possibile un inganno sulla persona dell'autore; nel secondo, può ingannare unicamente il contenuto dell'atto (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, pag. 324, n. 106 e 109 con numerosi rinvii). In concreto il ricorrente non ha falsificato, né alterato, né tanto meno imitato o manipolato fatture della __________ Impresa costruzioni SA. Egli si è limitato a redigere, d'accordo con la __________ Impresa costruzioni SA, fatture che potevano essere emesse solo da tale ditta, l'unica che nei confronti del Comune era responsabile del lavoro svolto, sia per la corretto adempimento del contratto, sia per l'eliminazione di eventuali difetti. Le fatture in sé erano dunque valide. Vietato (dal diritto amministrativo) era se mai il subappalto dei lavori, ma ciò nulla muta all'autenticità delle fatture. Quanto all'ipotesi di un falso ideologico, essa è da scartare già per la circostanza – pacifica – che il contenuto delle fatture riguarda opere realmente eseguite in base al prezzo effettivamente esposto. Nemmeno il contenuto delle medesime risulta perciò inveritiero.

                                         e)   Ne segue che dai capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 il ricorrente deve essere prosciolto. A tale proposito il ricorso va accolto e la sentenza di assise riformata in applicazione dell'art. 296 cpv. 1 CPP.

                                   2.   Sulla ripetuta falsità in documenti per avere alterato o fatto alterare la contabilità del Comune

                                         Il ricorrente contesta altresì di avere commesso falsità in documenti per avere alterato o fatto alterare la contabilità del Comune, registrando o facendo registrare costi per opere pubbliche sotto voci estranee, in modo da occultare sorpassi di spesa, evitare richieste di crediti supplementari o approvazioni di conti in sede di consuntivo (capi d'accusa n. 1.2.1 a 1.2.8). Egli si duole che nell'atto di accusa gli si imputava di avere delinquito “al fine di nuocere ai diritti del Comune”, mentre la presidente della Corte lo ha condannato per avere inteso “migliorare la propria posizione di sindaco e di capodicastero” (dispositivo n. 1.1.2). Un conto però è agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona (ciò che per altro esula dal caso in esame, ove non sarebbe stato leso alcun diritto soggettivo), un altro è quello di agire per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Né si tratta – egli soggiunge – di un'insufficienza dell'atto di accusa, ma di una scelta deliberata del Procuratore pubblico, che ha deciso di procedere per un dolo specifico e non per l'altro. A parere del ricorrente la conclusione può essere solo, in un caso simile, quella del proscioglimento (memoriale, pag. 8 a 11).

                                         a)   L'atto di accusa imputava al ricorrente, per i fatti in rassegna, di avere ripetutamente attuato manipolazioni contabili “al fine di nuocere ai diritti del Comune di __________, in particolare al diritto di prendere decisioni in materia di concessione di crediti e di approvazione di consuntivi sulla base di dati contabili rispondenti ai costi reali delle opere pubbliche, e al diritto alla trasparenza e veridicità della tenuta dei conti e della legalità delle spese, diritti sanciti dalla LOC” (capo n. 1.2 in principio). In nessun punto dell'atto di accusa si rimproverava all'imputato di avere inteso “migliorare la propria situazione”, tanto meno “di sindaco e di capodicastero opere pubbliche” (come ha accertato la prima giudice: sentenza impugnata, consid. 7.3, 12ª e 13ª riga; dispositivo n. 1.1.2, prima riga). Il problema è dunque di sapere, in primo luogo, se l'imputato abbia inteso “nuocere ai diritti del Comune di __________ ” (atto di accusa, n. 1.2 in principio), ciò che la prima giudice ha lasciato indeciso, ritenendo che l'imputato andasse ad ogni modo condannato per l'intenzione di avvantaggiare sé stesso (sentenza, consid. 7.3, 9ª e 10ª riga). Ove ciò non fosse il caso, si pone l'interrogativo di sapere se l'imputato potesse essere condannato – come ha fatto la prima giudice – per l'intenzione di avvantaggiare sé stesso.

                                         b)   Nuocere “al patrimonio altrui” significa aumentare i passivi o impedire un aumento degli attivi, rispettivamente ridurre gli attivi o provocare un aumento dei passivi (Corboz, op. cit., pag. 337, n. 174). Nuocere “ai diritti altrui” significa ledere prerogative inerenti alla personalità (e quindi anche danneggiare economicamente: DTF 83 IV 78 a metà e 79 in alto), ovvero pregiudicare qualsiasi diritto soggettivo o anche solo compromettere possibilità di successo o offendere valori immateriali, come l'amore o l'amicizia (Corboz, loc. cit., n. 175 con rinvii). La questione è pertanto di sapere se l'imputato abbia inteso danneggiare economicamente il Comune o pregiudicarne diritti soggettivi. Poco importa che non si sia verificato alcun danno; decisiva è l'intenzione dell'autore, e sotto questo profilo un dolo eventuale basta (Corboz, op. cit., pag. 337, n. 171 e 172; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 251).

                                         c)   Contrariamente a quel che sostiene il ricorrente (memoriale, pag. 10, 2ª riga in alto), intanto, l'art. 251 CP non tutela solo interessi privati. Né si capirebbe perché l'intenzione di nuocere con documenti falsi a un ente pubblico dovrebbe essere sottratto alla portata della norma, salvo ove siano in gioco – ma non è il caso nella fattispecie – interessi meramente fiscali (fanno stato allora norme particolari: DTF 122 IV 30 consid. 3a con riferimenti). A torto il ricorrente reputa altresì che l'art. 251 CP non si applichi a “documenti pubblici allestiti e utilizzati iure imperio” (memoriale, pag. 10, 8ª riga dal basso). A prescindere dal fatto che i documenti pubblici sono esplicitamente menzionati dall'art. 110 n. 2 cpv. 2 CP, la nozione di “documento” non dipende dalla natura pubblica o privata dell'atto, bensì dalla questione di sapere se ci si trovi di fronte a un atto suscettibile di avere valore probatorio o no (Corboz, op. cit., pag. 308, n. 315 segg. con citazioni). La contabilità commerciale è considerata un “documento” in virtù degli art. 957 e 963 CO (Trechsel, op. cit., n. 17 delle note preliminari all'art. 251 CP, sotto la voce Buchhaltung, con citazioni di dottrina), come pure il bilancio (sopra, consid. 1b). “Documento” è anche la contabilità di un Comune, se tenuta secondo i principi generalmente in uso nella pratica commerciale (Schmid in: ZStrR/RPS 95/1978 pag. 283, nota 21). Persino la contabilità di una persona fisica o giuridica non soggetta all'obbligo della contabilità costituisce un “documento” se è tenuta con criteri commerciali (Ferrari in: ZStrR/RPS 112/1994 pag. 163 lett. bb). Nella fattispecie il Comune di __________ gestiva una contabilità a partita doppia sin dal 1988, anche se solo dal 1992 è stato obbligato per legge a adottare un modello unificato dal Cantone (risoluzione 5 luglio 1994 del Consiglio di Stato, act. 1, consid. 3.3.1 in principio). Non vi è quindi ragione per denegare a tale contabilità la qualifica di “documento”.

                                         d)   Più delicata è l'altra argomentazione del ricorrente, secondo cui l'art. 251 CP tutela bensì diritti soggettivi, ma non norme di competenza o di organizzazione contenute nella LOC, le quali non conferiscono diritti in tal senso (ricorso, pag. 10 in alto). L'obiezione è pertinente. Si è già spiegato invero che “nuocere ai diritti altrui” significa ledere diritti soggettivi. Ora, né il diritto “di prendere decisioni in materia di concessione di crediti e di approvazione di consuntivi sulla base di dati contabili rispondenti ai costi reali delle opere pubbliche”, né il diritto “alla trasparenza e veridicità della tenuta dei conti e della legalità delle spese” secondo la legge organica comunale (capo d'accusa n. 1.2) sono diritti che il Comune può esercitare nei confronti di terzi (sulla nozione di diritto soggettivo: Forstmoser/Schluep, Einführung in die Rechtswissenschaft, vol. I, Berna 1992, pag. 137, n. 104 segg.). Non si tratta dunque, dal punto di vista del Comune, di diritti soggettivi, bensì di norme organiche. E l'inosservanza di regole che disciplinano il funzionamento di una corporazione assume valenza penale solo ove sia intesa appunto – foss'anche solo con dolo eventuale – a recare pregiudizio alle finanze o ad altri diritti soggettivi della corporazione medesima. Resta da esaminare se estremi del genere si riscontrino nelle irregolarità rimproverate al ricorrente (capi d'accusa n. 1.2.1 a 1.2.8).

                                         e)   L'importo di fr. 27 039.– addebitato al conto d'investimento per opere in via __________ (capo d'accusa n. 1.2.1) risulta essere servito per l'acquisto e la manutenzione di segnaletica stradale (act. 1, pag. 16 seg.). La fattura di fr. 22 000 addebitata al conto d'investimento per opere in via __________ è servita con ogni probabilità per un tronco d'acquedotto, mentre il prelievo da altri conti di fr. 6631.60 (capo d'accusa n. 1.2.2) è stato destinato alla sistemazione di via __________ (act. 1, pag. 18). L'addebito di complessivi fr. 29 108.– al conto d'investimento relativo alla strada industriale __________ (capo d'accusa n. 1.2.3) è stato impiegato per l'acquisto di materiale “da utilizzare per un'altra opera” e per il già citato tronco d'acquedotto (act. 1, pag. 19 in basso e 20 in alto). La somma di fr. 15 000.– caricata sul conto d'investimento “lotto di fognatura 7 S” (capo d'accusa n. 1.2.4) è stata adoperata per via __________, via __________ e via __________ (act. 1, pag. 21). Le spese di fr. 39 200.– e di fr. 8455.40 registrate nel conto d'investimento “lotto di fognatura 7 N” (capo d'accusa n. 1.2.5) sono state usate per via __________ e per lavori alla casa ex __________, proprietà del Comune (act. 1, pag. 22). Il credito di

                                               fr. 32 200.– stanziato dal legislativo comunale per il restauro dell'oratorio di __________ (capo d'accusa n. 1.2.6) è finito per metà nel restauro dell'oratorio di __________ (act. 1, pag. 23). Il credito di fr. 59 850.– approvato dal legislativo comunale per l'estensione della condotta d'acqua potabile in località __________ (capo d'accusa n. 1.2.7) è stato usato per i già citati lavori nella casa ex __________ (act. 1, pag. 24). Infine parte imprecisata di un credito destinato a queste ultime opere (capo d'accusa n. 1.2.8) è stato adoperato per la riattazione della casa ex __________, proprietà del Comune (act. 1, pag. 24 in basso).

                                         f)    Che le predette manipolazioni contabili fossero destinate, per dolo diretto o eventuale, a recar danno ai diritti del Comune non è stato accertato. Certo, esse erano concepite per occultare sorpassi di spesa, evitare richieste di crediti supplementari o approvazioni di conti in sede di consuntivo (in chiara violazione di norme organiche), tuttavia non risulta che fossero intese a ledere gli interessi finanziari del Comune. Tutti i citati “travasi contabili”, in effetti, sono stati destinati ad altre opere pubbliche che il Comune non consta potesse evitare o eseguire a minor prezzo. Anzi, lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato che, “a parte qualche caso” (non meglio specificato), “questo sistema di travasi non ha portato alla mancata attivazione di opere d'investimento e il risultato non diverge molto da quello che si sarebbe manifestato se si fosse operato in modo consono alle direttive di legge” (act. 1, pag. 28 in basso). Nemmeno in sede amministrativa è stato quindi prospettata l'intenzione diretta o indiretta, da parte del ricorrente, di danneggiare economicamente il Comune o di pregiudicarne altri diritti soggettivi. Sotto questo profilo non è quindi possibile riscontrare gli estremi dell'art. 251 CP (nuovo o vecchio).

                                         g)   Occorre esaminare, ciò posto, se l'imputato potesse essere condannato sulla base dell'art. 251 CP – come ha fatto la prima giudice – per l'intenzione di avvantaggiare sé stesso, ciò che non figurava nell'atto di accusa. Ora, sui principi generali che disciplinano il contenuto di un atto di accusa, sui requisiti formali che esso deve rispettare (art. 200 cpv. 1 lett. b CPP) e sulle conseguenze che comporta l'emanazione di un atto di accusa insufficiente (art. 202 CP) o irregolare (art. 284 cpv. 1 lett. b CPP) questa Camera si è già ampiamente diffusa con giurisprudenza pubblicata, evocata dal ricorrente medesimo (Rep. 1998 pag. 372 consid. 1a–1c). Nessun'altra sentenza avendo posto regole nuove o differenti, non è il caso di ripetersi. Si ricordi unicamente, in estrema sintesi, che una condanna non può intervenire per una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa, a meno che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato. Inoltre un atto di accusa deve permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l'illecito, ovvero le azioni o le omissioni punibili e gli elementi costitutivi dell'infrazione. Non che l'identità fra il contenuto dell'atto e l'oggetto del processo debba spingersi fino a una letterale corrispondenza terminologica. Decisivo è che l'imputato possa valutare con cognizione di causa e senza equivoco gli addebiti a suo carico, dal profilo oggettivo e soggettivo.

                                         h)   Il reato dell'art. 251 CP (nuovo o vecchio) presuppone un dolo specifico, che si manifesta nell'intenzione di nuocere ad altri o in quello di conseguire un illecito profitto. L'intento di nuocere ad altri può manifestarsi, a sua volta, sotto due forme: quella di ledere interessi pecuniari altrui o quella di pregiudicare altrui diritti. L'intento di conseguire un illecito profitto, a suo turno, può avvenire a vantaggio proprio o a vantaggio altrui. La dottrina recente ha già avuto modo di rilevare tali distinzioni, ognuna delle quali connota elementi propri (Corboz, op. cit., pag. 337, n. 170 segg. con rimandi). Ora, ci si può domandare se un atto di accusa debba puntualmente enunciare quale particolare forma di dolo specifico si rimproveri all'imputato per ogni singola fattispecie. Sia come sia, è contrario al principio accusatorio processare una persona per falsità contabile imputandole di avere inteso nuocere ad altri e condannarla poi per tale reato rimproverandole di avere inteso conseguire un illecito profitto (o viceversa), quanto meno nella misura in cui tale persona non abbia avuto la possibilità di esprimersi su un atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato. Per potersi adeguatamente difendere, in effetti, un imputato deve conoscere gli elementi costitutivi dell'infrazione che gli è addebitata. Non è quindi ammissibile che gli si rimproveri un determinato dolo specifico e che lo si condanni poi per un altro, senza alcun emendamento dell'accusa (art. 250 cpv. 1 CPP).

                                         i)     Diverso era, sotto questo profilo, il caso pubblicato in Rep. 1998 pag. 370, ove all'imputato si addebitava un abuso d'autorità (art. 312 CP) senza specificare nell'atto di accusa se ciò fosse avvenuto “al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto” oppure di “recar danno ad altri”. In quel caso tuttavia le circostanze permettevano di escludere con certezza la prima ipotesi, giacché nessuno aveva mai rimproverato al ricorrente (né durante l'inchiesta né in seguito) di avere delinquito per avvantaggiare sé stesso o altri. Già a un primo esame l'abuso di autorità non poteva dunque che essere destinato a recar danno alla vittima (Rep. 1998 pag. 371 consid. 1d). Nella fattispecie odierna la situazione è invece equivoca: dopo avere emanato un atto di accusa in cui si imputava al prevenuto di avere agito “al fine di nuocere ai diritti del Comune di __________ ”, nella sentenza si è condannato l'accusato – senza precisare alcunché nei quesiti – per avere inteso “migliorare la propria posizione di sindaco e di capodicastero”, ciò che è tutt'altra cosa. Quanto a un'eventuale estensione dell'accusa, essa non è stata prospettata nemmeno in aula. Il che risulta tanto più urtante se si pensa che l'imputato ha accettato le risultanze dell'inchiesta amministrativa, senza esigere istruzione penale (sentenza, consid. 6), contando anche sul fatto che gli si addebitasse l'intenzione di nuocere ai diritti del Comune, non di avvantaggiare sé stesso.

                                         l)     Se ne conclude, nella fattispecie, che l'imputato non poteva essere condannato per avere manipolato la contabilità del Comune allo scopo di “procacciare a sé o ad altri un indebito profitto” senza completazione o modificazione previa dell'atto di accusa (art. 250 cpv. 1 CPP). Rettificando di sua iniziativa l'imputazione e condannando il ricorrente per un dolo specifico non contemplato nell'atto di accusa, la presidente della Corte di assise si è sospinta oltre l'imputazione sulla quale era chiamata a statuire. Il che configura una violazione del principio accusatorio e integra il titolo di cassazione dell'art. 288 lett. b CPP. Ciò non significa – come si asserisce nel ricorso (pag. 11 in alto) – che l'imputato vada automaticamente assolto. Poco importa che il Procuratore pubblico abbia deciso a torto di procedere per un dolo specifico e non per l'altro. Questa Corte ha già avuto modo di precisare in effetti, riformando la sua giurisprudenza anteriore (massimata in Rep. 1986 pag. 153 seg.) in esito a una recente sentenza del Tribunale federale, che un'errata impostazione giuridica dell'atto di accusa può essere rilevata anche in sede di cassazione (CCRP, sentenza del 6 dicembre 2000 in re T. e B., consid. 2). Tale orientamento era già stato espresso, per altro, in una sentenza precedente (del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2). Su questo punto il ricorso in esame va dunque parzialmente accolto, la condanna impugnata annullata e gli atti rinviati a una nuova Corte delle assise correzionali perché indichi al ricorrente la mutata imputazione e riprenda il processo sulla prospettata falsità in documenti per l'avvenuta manipolazione della contabilità comunale (art. 250

                                               cpv. 1 CPP). Solo in tal modo, del resto, potrà essere rispettato il diritto di esprimersi all'imputato.

                                   3.   Sulla ripetuta infedeltà nella gestione pubblica

                                         Il ricorrente censura infine la condanna per ripetuta infedeltà nella gestione pubblica (capi d'accusa n. 2.1 e 2.2), sottolineando che la prospettata offesa alla fiducia della popolazione è un valore puramente ideale, mentre secondo la dottrina più recente l'art. 314 CP (identico all'art. 314 vCC, eccettuata la pena edittale) presuppone un danno economico. Si giudicasse in base al criterio della “sfiducia della popolazione”, qualsiasi irregolarità di carattere organico comporterebbe un'infedeltà nella gestione pubblica di rilievo penale, allorché la semplice commistione di interessi pubblici e privati – senza intenzione delittuosa – è un illecito puramente amministrativo. Inoltre l'art. 314 vCP sanziona un reato di evento (la lesione di interessi pubblici) e non di sola messa in pericolo. Quanto agli art. 101 e 113 LOC, essi tutelano interessi privati, estranei alla portata dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo). Per giunta – soggiunge il ricorrente – un'infedeltà nella gestione pubblica non può più perpetrarsi dopo la delibera delle opere all'aggiudicatario, nella fase di esecuzione dei lavori, tanto meno se si pensa che in concreto il Comune non ha subìto alcun danno. Prova ne sia che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno a un eventuale dolo d'indole penale, denotando su questo punto una totale carenza di motivazione (memoriale, pag. 11 a 17).

                                         a)   L'art. 314 vCP puniva con la reclusione fino a tre anni o con la detenzione, oltre che con la multa (obbligatoria), i membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recavano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che invece dovevano salvaguardare. L'attuale art. 314 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, è identico al precedente, tranne per quanto riguarda il limite di pena, che può raggiungere ormai i cinque anni di reclusione. A giusto titolo la presidente della Corte di assise ha giudicato perciò, nella fattispecie, facendo capo alla cessata legge (lex mitior: art. 2 cpv. 2 CP). Ciò non toglie che, nel vecchio come nel nuovo diritto, il reato abbia carattere intenzionale (Rehberg, Strafrecht IV, 2ª edizione, pag. 403 n. 2). L'autore deve quindi avere agito con dolo, foss'anche eventuale, sapendo (o accettando l'ipotesi) di essere membro di un'autorità o funzionario, di influenzare con il suo comportamento (attivo o passivo) un negozio giuridico dell'ente pubblico e di ledere in tal modo gli interessi pubblici da salvaguardare. Egli deve avere, in altri termini, consapevolezza e volontà – almeno eventuali – di pregiudicare il pubblico interesse (Corboz, op. cit., vol. II, Berna 1999, pag. 350 n. 41).

                                         b)   La prima giudice ha ravvisato gli estremi dell'art. 314 vCP nel fatto che in tre casi (pavimentazione di via __________, sistemazione di via __________ e consolidamento di via __________) l'imputato si è fatto subappaltare dall'impresa deliberataria – o ha fatto subappaltare a sue ditte – “una parte importante” dei lavori, che in tre altri casi (quelli corrispondenti ai capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6) egli ha fatto eseguire da proprie ditte lavori nemmeno messi a concorso (né ufficialmente deliberati) e che in un ulteriore caso egli ha fatto posare da sue ditte un tronco di tubatura non preventivato, fuori del perimetro generale delle canalizzazioni, affinché due privati (__________e __________) potessero allacciare i loro fondi n. __________e __________di __________ alla rete fognaria di __________, previa autorizzazione di tale Comune (capi d'accusa n. 2.1 e 2.2). Tutto ciò denotava un'“inestricabile compenetrazione e confusione di interessi pubblici e privati” a scopo di indebito profitto. Anzi, i casi di “autoassegnazione” rasentavano l'abuso di autorità, con grave danno ideale per gli interessi pubblici e con pregiudizio finanche patrimoniale nel caso della tratta fognaria posata fuori del perimetro delle canalizzazioni, che il Comune non era tenuto ad attuare.

                                         c)   Che in concreto il ricorrente, sindaco e capodicastero opere pubbliche di __________, sapesse di essere membro di un'autorità è indubbio. Che egli sapesse di operare nel quadro di negozi giuridici (anche l'aggiudicazione di appalti pubblici è tale: Corboz, op. cit., vol. II, pag. 346 n. 16) è innegabile. Che egli abbia agito per “procurare a sé o ad altri un indebito profitto” (e tale intenzione, diversamente da quanto si è visto esaminando al consid. 2 la manipolazione contabile, gli è chiaramente addebitata nel capo n. 2 dell'atto di accusa) è altrettanto pacifico, ove appena si pensi che egli ha fatto lavorare sue ditte (sentenza, pag. 14 in fondo) e ha allacciato fondi alle canalizzazioni in favore altrui (diversamente dalla lesione, il vantaggio procurato a terzi può senz'altro essere immateriale: Corboz, op. cit., vol. II, pag. 351 n. 43; DTF 111 IV 84 consid. 2). Il problema è sapere se l'imputato fosse anche conscio di recar danno, con il suo comportamento, a interessi pubblici che gli incombeva di salvaguardare. Pure la semplice messa in pericolo di tali interessi è punibile – contrariamente all'opinione del ricorrente (memoriale, pag. 13 verso il basso) – come tentativo di reato, purché l'autore fosse consapevole, appunto, di esporre a rischio interessi pubblici o avesse accettato siffatta eventualità (Corboz, op. cit., vol. II, pag. 352 n. 47 in fine). La questione è di chiarire pertanto, in primo luogo, che cosa si intenda per “interessi pubblici” a norma dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo).

                                         d)   Tra gli “interessi pubblici” che l'autore di infedeltà nella gestione pubblica può ledere, la giurisprudenza annovera anche quelli ideali (DTF 117 IV 289 in alto, 114 IV 136 in alto, 109 IV 170 consid. 1, 101 IV 412 in alto; v. anche DTF 111 IV 85 consid. 2b; Rehberg, op. cit., pag. 402 a metà). Tale orientamento è criticato dalla dottrina, sia perché dal profilo giuridico la nozione di interesse “ideale” è vaga (Trechsel, op. cit., n. 3 ad art. 314 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ª edizione, pag. 337

                                               n. 29), sia perché seguendo tale indirizzo si rischierebbe di reprimere penalmente – eccedendo le intenzioni del legislatore – anche semplici mancanze ai doveri di servizio, suscettibili però di offuscare l'immagine dello Stato o dell'amministrazione (Corboz, op. cit., vol. II, pag. 349 n. 35). In concreto la prima giudice ha accertato che il Comune ha subìto un danno economico solo per quanto riguarda il citato tronco di tubatura posato in via __________, fuori del perimetro generale delle canalizzazioni (capo d'accusa n. 2.2), il quale è costato alle finanze pubbliche fr. 39 200.– (sentenza, pag. 16 a metà e 27). Per quanto attiene invece ai fatti cui si riferisce il capo d'accusa n. 2.1, la prima giudice ha accertato che il ricorrente ha leso esclusivamente interessi ideali, nel senso che ha ingenerato “sentimenti di sfiducia nella corretta, oggettiva, imparziale gestione della cosa pubblica da parte dell'autorità” (sentenza, pag. 26 nel mezzo).

                                         e)   Ai fini dell'attuale giudizio occorrerebbe dunque dirimere, quanto meno nella prospettiva del capo d'accusa n. 2.1, il contrasto d'indirizzo tra prassi e dottrina, ovvero decidere se l'offesa a interessi ideali come “la fiducia nell'imparzialità e nell'oggettività di chi gestisce la cosa pubblica” (sentenza impugnata, pag. 27 in alto) sia un elemento oggettivo sufficiente per applicare l'art. 314 CP (vecchio o nuovo). In realtà, sia come sia, nelle circostanze particolari del caso specifico il quesito può ancora una volta rimanere irrisolto. Si è spiegato dianzi, in effetti, che per ravvisare una violazione dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo) non basta accertare dal profilo oggettivo la lesione – o la messa in pericolo – di pubblici interessi, ma è necessario accertare altresì che l'imputato abbia agito con consapevolezza e volontà. Nella fattispecie la presidente della Corte ha rilevato che l'imputato ha oggettivamente causato un danno grave all'immagine della cosa pubblica, rasentando finanche l'abuso di autorità (sentenza, pag. 26 in alto), ma nulla ha accertato sulla coscienza dolosa di lui. Come fa notare il ricorrente (lamentando anche una carenza di motivazione: ricorso, pag. 16 seg.), dalla sentenza non risulta che soggettivamente l'imputato sapesse – o avesse accettato l'eventualità – di ledere interessi ideali.

                                         f)    Dandosi mancanza di accertamenti, la Corte di cassazione e di revisione penale può colmare la lacuna essa medesima, integrando la motivazione di prima sede, “quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP). Nel caso specifico gli atti sono sufficientemente completi. Dalla stessa sentenza si evince per vero che, interpellato al riguardo, l'imputato ha dichiarato di essersi fatto subappaltare opere pubbliche (invece di limitarsi, per esempio, a prestare uomini e macchinari alla società deliberataria) “per evitare aggravi fiscali alle sue ditte” (pag. 15 in alto), rispettivamente di aver fatto eseguire opere pubbliche senza delibera “al fine di evitare critiche o anche solo procedure (…) formalistiche e noiose” (pag. 24 in alto), ritenuto che “più o meno tutti fanno così” (pag. 21 in alto). Accertare quindi ch'egli fosse consapevole di ledere – o avesse consapevolmente accettato l'eventualità di ledere – interessi ideali come il buon nome della cosa pubblica riesce difficile. Già per la circostanza che, a suo modo di vedere, essenziale appariva non danneggiare economicamente il Comune. Che poi la tenuta dei dati contabili non rispecchiasse la realtà delle cose, che le ditte aggiudicatarie di opere pubbliche non fossero le esecutrici materiali dei lavori, che le procedure di delibera avvenissero sì e no, erano preoccupazioni estranee alla sua concezione politica. Anzi, in una situazione – a suo dire – di malvezzo diffuso e inveterato (“più o meno tutti fanno così”), egli reputa oggi ancora di avere operato con “ragionevolezza e buon senso” (pag. 17, 10ª riga), dimostrando di non capire che cosa sia un'offesa al credito nella pubblica opinione. Si può senz'altro accertare quindi che il ricorrente ha calpestato interessi pubblici ideali con una negligenza non priva di disinvoltura, ma non – quanto meno nel dubbio – che abbia delinquito deliberatamente nella consapevolezza di ledere la fiducia nell'imparzialità e nell'oggettività di chi gestisce la cosa pubblica. Ciò premesso, stabilire se il pregiudizio recato a interessi ideali basti per l'applicazione dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo) può, in concreto, rimanere indeciso.

                                         g)   Il crimine dell'art. 314 CP essendo un reato intenzionale (sopra, consid. a), la leggerezza colpevole di cui ha dato prova l'imputato non basta per una condanna nel senso prospettato dal capo d'accusa n. 2.1, dal quale il ricorrente va prosciolto. La situazione si presenta diversa per quanto attiene al capo d'accusa n. 2.2. Non fa dubbio in effetti – né il ricorrente contesta – che l'esecuzione del noto raccordo per l'allacciamento delle particelle n. __________e __________di __________ alla rete delle canalizzazioni è costato al Comune fr. 39 200.– (sentenza impugnata, pag. 16 nel mezzo), i proprietari essendosi limitati a eseguire il collegamento tra le loro abitazioni e la rete. Costoro hanno affermato invero di avere ceduto in contropartita al Comune il terreno necessario per l'allargamento della via __________ (attestazione del 28 marzo 2000 nella rubrica “documenti successivi all'atto di accusa”), ma il ricorrente non pretende che ciò abbia influito sull'onere rimasto a carico dell'ente pubblico. Ora, nel dubbio si può anche ritenere che ordinando nel 1990 la posa del raccordo l'imputato non fosse consapevole di ingenerare nella popolazione sentimenti di sfiducia nell'imparziale gestione della cosa pubblica. Non si può seriamente credere tuttavia ch'egli non si rendesse conto di far pagare al Comune un'opera ignota al piano generale delle canalizzazioni. L'imputato medesimo ha ammesso in aula che l'inclusione dei due citati fondi nel perimetro generale delle canalizzazioni “non era prevista né in itinere” (sentenza, pag. 15 in fondo). Mal si comprende perciò, in tali circostanze, come egli non potesse essere conscio di arrecare quanto meno un danno patrimoniale all'ente pubblico.

                                         h)   Sostiene il ricorrente di avere agito, anche nell'esecuzione del raccordo, con ragionevolezza e buon senso, poiché allacciare i due fondi in tempi successivi sarebbe costato molto di più, con ulteriore scapito per le finanze comunali (memoriale, pag. 17). La prima giudice ha già avuto modo di spiegare all'imputato, tuttavia, che un danno provvisorio è sufficiente, dal profilo oggettivo, per l'applicazione dell'art. 314 CP (sentenza, pag. 27 in alto). Al riguardo il ricorrente continua a professare le sue ragioni d'opportunità pratica, ma non contesta simile argomentazione giuridica, per altro fondata (Trechsel, op. cit., n. 3 ad art. 314 CP con rinvio a Stratenwerth, op. cit., Besonderer Teil I, pag. 337, n. 55 e riferimenti). Certo, il Comune e l'imputato hanno poi trovato un accordo stragiudiziale sulla rifusione del danno, sicché il Comune ha ritirato la costituzione di parte civile (convenzione del 7 aprile 2000 nella rubrica “documenti successivi all'atto di accusa”), ma ciò non significa che non sia intervenuto alcun danno. Che poi i due proprietari dei fondi abbiano pagato il contributo del 3% previsto dalla LALIA per l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni (ricorso, pag. 17) nulla muta. Ne segue che, per quanto riguarda il capo d'accusa

                                               n. 2.2, la sentenza impugnata resiste alla critica.

                                         i)     Si aggiunga del resto che, ove si tratti di valutare la consapevolezza e la volontà di chi pregiudica interessi patrimoniali di una corporazione commettendo infedeltà nella gestione pubblica, la giurisprudenza si dimostra relativamente severa. Viola l'art. 314 CP, per esempio, un municipale che, azionista per metà di una ditta partecipante a un appalto per lavori pubblici, presenta un'offerta divergente dalle condizioni del capitolato e non rende attenti i colleghi del Municipio su tale divergenza, che è loro sfuggita, ottenendo così l'aggiudicazione dei lavori (DTF 109 IV 170 consid. 1 e 2). Ci si potrebbe quindi domandare se l'imputato, sottacendo agli altri municipali che la ditta __________ SA non aveva effettivi sufficienti per adempiere essa medesima l'appalto di via __________ (sentenza impugnata, pag. 14 in basso), non abbia già per tale fatto violato l'art. 314 CP. Comunque sia, tale circostanza non è stata rimproverata al ricorrente. L'addebito non essendo stato mosso all'imputato, non vi è spazio nemmeno per un'eventuale modificazione dell'atto di accusa. Diversamente da quanto si è riscontrato al consid. 2, in effetti, non si rileva a questo proposito alcun errore di impostazione giuridica. L'interrogativo non merita perciò ulteriore disamina.

                               4.      Sugli oneri processuali

                                         Se ne conclude che il ricorrente va prosciolto dalle imputazioni

                                         n. 1.1.4 a 1.1.6 (ripetuta falsità in documenti relativa alle fatture della __________ Impresa di costruzioni SA), come pure dall'imputazione n. 2.1 (ripetuta infedeltà ideale nella gestione pubblica). Fondata è invece la condanna ancorata all'imputazione n. 2.2 (infedeltà patrimoniale nella gestione pubblica), mentre l'imputato va giudicato di nuovo – previo emendamento dell'atto di accusa – per quel che attiene alle imputazioni n. 1.2.1 a 1.2.8 (ripetuta falsità in documenti correlata alla manipolazione della contabilità comunale). La commisurazione della pena dipenderà, per finire, dal nuovo giudizio e dovrà tenere conto della condanna per l'imputazione al capo n. 2.2 dell'atto di accusa, rivelatasi provvista di buon diritto. Quanto agli oneri del sindacato odierno, essi seguono il principio per cui “se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all’atto che l’ha determinata” (art. 15 cpv. 2 CPP). I costi devono pertanto essere sopportati dal Cantone non solo nella misura in cui il ricorrente ottiene la riforma della sentenza impugnata e la propria assoluzione, ma anche nella misura in cui la sentenza impugnata va semplicemente annullata e gli atti rinviati a una nuova Corte di merito per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ciò posto, si giustifica di porre a carico dello Stato nove decimi degli oneri complessivi e di riconoscere al ricorrente un'equa indennità per ripetibili ridotte in applicazione dell'art. 9 cpv. 6 CPP. Quanto agli oneri di prima sede (tassa di giustizia di fr. 800.– e spese di fr. 350.–), il relativo addebito dipenderà dal giudizio che la nuova Corte di assise avrà preso in seguito al rinvio.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:             1.      Per quanto riguarda gli addebiti di ripetuta falsità in documenti figuranti ai capi n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6, come pure gli addebiti di ripetuta infedeltà nella gestione pubblica figuranti al capo n. 2.1 dell’atto di accusa emesso il 29 gennaio 1997 dal Procuratore pubblico (Acc. n. _/97), il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che __________ è prosciolto dalle imputazioni.

                                2.      Per quanto riguarda l'addebito di infedeltà nella gestione pubblica figurante al capo n. 2.2 dell'atto di accusa, il ricorso è respinto.

                                3.      Per quanto riguarda gli addebiti di ripetuta falsità in documenti figuranti ai capi n. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 e 1.2.8 dell'atto di accusa, il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi e ricommisurazione della pena, tenuto conto della condanna per infedeltà nella gestione pubblica secondo il capo n. 2.2 dell'atto di accusa.

                                   4.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   900.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti per un decimo a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà al ricorrente fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

                                   5.   Intimazione:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento delle Istituzioni, 6500 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2000.22 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22 — Swissrulings