Incarto n. 17.2000.00020
Lugano 16 agosto 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi, in sostituzione del giudice G. A. Bernasconi, assente
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 maggio 2000 presentato da
__________, (patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza 21 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 agosto 1998, alle ore 17.30 circa, è avvenuto in Via __________ un incidente della circolazione di cui sono stati protagonisti __________, conducente della vettura Renault Twingo targata __________, e __________, in sella alla motocicletta Honda NSR 125 immatricolata __________. Uscendo da un'area di servizio in prossimità della preselezione che immette a sinistra sulla strada verso __________ e inserendosi nella colonna quasi ferma in direzione di __________ grazie ad un conducente incolonnato, fermatosi per permetterle la manovra, __________ ha urtato e fatto cadere __________, che sopraggiungeva sulla preselezione intenzionata a dirigersi verso __________. Scesa dalla vettura, __________ si è dapprima diretta verso la motociclista per addebitarle la responsabilità dell'incidente, poi è risalita sulla vettura e si è allontanata in direzione di __________. Sul luogo del sinistro è ritornata una quindicina di minuti dopo, quando la vittima, che sanguinava vistosamente da una gamba, già era stata soccorsa dal gerente di una stazione di servizio posta nelle immediate vicinanze, il quale aveva pure provveduto ad annotare il numero della targa della vettura investitrice. Il medico del pronto soccorso dell'Ospedale __________, presso il quale la vittima è stata trasportata, ha diagnosticato ferite lacero–contuse plurime al terzo distale della gamba destra ed escoriazioni all'avambraccio sinistro, nonché la caviglia destra dolente. Oltre alla disinfezione, sono stati applicati diversi punti di sutura (cfr. act. 20).
B. Con decreto di accusa del 6 dicembre 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio e ne ha proposto la condanna alla pena di 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo sull'opposizione, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha confermato in data 21 marzo 2000 sia l'imputazione che la pena.
C. Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso per cassazione il 12 marzo 2000. Nella successiva motivazione scritta del 2 maggio 2000 ella ha chiesto il proscioglimento. Sia il Procuratore pubblico che la parte lesa, con scritti del 9 e rispettivamente del 18 maggio 2000, hanno postulato la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
2. Secondo gli accertamenti del Pretore, dopo l'incidente l'accusata era scesa dalla vettura e si era diretta verso la motociclista, che giaceva a terra, seppure cosciente, non tanto per declinare le proprie generalità, ma per addossarle la colpa ("le dicevo che non era il modo di sorpassare"). Nel frattempo era sopraggiunto il teste __________, gerente del vicino distributore di benzina, il quale aveva soccorso la vittima, che sanguinava vistosamente da una gamba, e l'aveva trasportata all'interno del chiosco. A detta del teste, l'accusata era scesa un attimo dall'automobile e di lì a poco era risalita per allontanarsi nella direzione da cui era giunta. È altresì accertato che l'accusata era effettivamente ritornata verso __________ e, arrivata a __________, era ritornata sul luogo del sinistro dopo che era trascorso un quarto d'ora circa, quando la motociclista era già stata raggiunta dalla madre e stava per essere trasportata all'ospedale (cfr. sentenza pag. 4). Anche in quell'evenienza ella non aveva ritenuto di dover chiamare la polizia. Il Pretore ha pertanto qualificato il comportamento dell'accusata quale fuga dopo un incidente in cui era stata ferita una persona.
3. Gli argomenti sollevati dalla ricorrente nel proprio gravame impongono una premessa. In effetti ella sembra dimenticare che le viene imputata l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Tutte le considerazioni volte ad evidenziare la colpa della vittima per il verificarsi del sinistro sono palesemente inconferenti e senza pregio ai fini del presente giudizio. Per quanto concerne invece il merito della vertenza, le doglianze che ella propone in questa sede sono meramente appellatorie. In effetti ella si limita a giustificare il proprio allontanamento dal luogo dell'incidente con la ricerca di una possibilità di parcheggiare il proprio veicolo in modo da evitare che fosse di intralcio agli altri utenti della strada lasciandola fuoriuscire dall'area del garage __________, rispettivamente con la mancanza di posteggi liberi presso l'Osteria __________, motivo per il quale aveva proseguito sin dove poteva invertire la marcia senza dover oltrepassare la doppia linea di sicurezza. Se non che, tale tesi era già stata proposta al Pretore, per il quale essa non mancava certo di originalità, visto che nelle vicinanze vi sono diverse aree di parcheggio, soprattutto in direzione di __________. Che, poi, l'accusata non si sia interessata particolarmente delle conseguenze riportate dalla vittima –unico accertamento dal Pretore da lei definito arbitrario– è privo di rilievo, determinante essendo il fatto che comunque si era avvicinata a lei per rimproverarla per il modo in cui aveva superato la colonna ferma, ma non le aveva dato le proprie generalità né, tanto meno, interpellato la polizia nonostante disponesse di un apparecchio telefonico mobile. Fermo resta in ogni caso che ella si era allontanata dal luogo del sinistro, facendovi ritorno solamente quasi un quarto d'ora dopo. A quel momento il gerente della stazione di servizio già aveva annotato la sua targa, era sopraggiunta la madre della vittima e quest'ultima era in procinto di essere trasportata all'ospedale. Date queste premesse, non è certo sprovvista di fondamento logico la deduzione del Pretore, per il quale ella aveva fatto ritorno probabilmente perché si era accorta che non aveva i dati della motociclista che le sarebbero serviti per la pratica assicurativa.
4. L’art. 92 cpv. 2 LCS punisce con la detenzione il conducente che si dà alla fuga dopo aver ucciso o ferito una persona a seguito di un incidente della circolazione. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCS in caso di infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipiedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Per il cpv. 2 dello stesso disposto, se vi sono feriti, le persone coinvolte nell’infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia e non possono abbandonare il luogo senza il suo permesso, salvo che abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia. Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di contusioni lievi; tuttavia, l’autore del danno deve indicare al ferito il nome e l’indirizzo (art. 55 cpv. 2 ONC; DTF 122 IV 359 consid. 3b). Per la realizzazione del reato previsto dall’art. 92 cpv. 2 LCS non è necessario un dolo specifico, ossia la specifica volontà di sottrarsi agli obblighi la cui osservanza tale norma intende garantire. Esso può quindi realizzarsi con la semplice assenza volontaria e ingiustificata del conducente. In altre parole, anche la negligenza è punibile (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 2.4 ad art. 92 LCS). Quali giustificazioni entrano in linea di conto, ad esempio, la necessità urgente per il conducente di ricorrere a cure mediche a causa di lesioni da lui subite o di un serio malessere (al proposito DTF 97 IV 226, 95 IV 152/163), oppure l’allontanamento allo scopo di chiamare la polizia, di sottrarsi alle conseguenze di un eventuale atteggiamento minaccioso di terzi, ecc. (DTF 24 ottobre 1975 in re Z., consid. 4b, pag. 16). D’altro canto va rilevato che l’art. 51 LCS non distingue tra lesione grave o leggera né tra danni rilevanti o di poca entità (DTF 122 IV 359 consid. 3b, 95 IV 150 consid. 1, 83 IV 42). La violenza di un urto, anche se non vi sono lesioni apparenti, deve far pensare a lesioni interne; la mancanza della notifica sarebbe scusabile solo laddove l'urto è stato lieve e la vittima ha riportato conseguenze praticamente insignificanti (DTF 122 IV 359 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1 ad art. 51 LCS). La nozione di ferimento comprende in effetti qualsiasi pregiudizio anche lieve dell’integrità fisica (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Vol. I, 1984, n. 804, pag. 294). In tal senso viola l’art. 92 cpv. 2 LCS anche il conducente che, trovatosi coinvolto in un incidente senza che vi sia stata colpa da parte sua, si informa superficialmente sulle condizioni della persona che ha fatto cadere e poi, persuasosi rapidamente che essa non ha subito nulla di grave, si allontana senza aver avvertito la polizia né lasciato il suo nome e indirizzo (DTF 103 Ib 101 segg.). L’obbligo di fermarsi, di avvertire e, se necessario, di soccorrere non incombe in effetti solo al conducente che ha o crede di avere provocato un incidente, ma anche a colui che deve presumere, date le circostanze, di esserne stato la causa (Praxis 1996, fascicolo n. 7/8, n. 177 pag. 647 segg.).
5. Nel caso concreto la vittima __________ ha riportato nella caduta lesioni che non possono certamente essere considerate insignificanti. Come dichiarato dal teste __________, ella in effetti sanguinava vistosamente da una gamba. L'avviso alla polizia si imponeva, indipendentemente dal fatto che la vittima non l'avrebbe ritenuto necessario. Non solo. La ricorrente non poteva abbandonare il luogo del sinistro senza l'autorizzazione della polizia, salvo che lo facesse per l'appunto allo scopo di avvisarla, che cercasse soccorso o che avesse a sua volta bisogno di cure. Se non che, come detto, la ricorrente si è limitata a rimproverare la vittima per il modo di sorpassare la colonna, e poi si è allontanata dal luogo del sinistro senza giustificazione alcuna. In effetti ella non pretende che si fosse premurata di cercare soccorso o che necessitasse a sua volta di assistenza medica. Non solo. Ella nemmeno si è preoccupata di fornire le proprie generalità alla vittima, la quale è stata in grado unicamente di indicare alla polizia il numero della targa della vettura investitrice, peraltro rilevato dal gerente della stazione di servizio per sua iniziativa prima dell'allontanamento. Confermando pertanto l'imputazione di violazione dei doveri in caso di infortunio il Pretore non ha violato il diritto federale.
6. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.––
b) spese fr. 100.––
fr. 700.––
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
– avv. __________;
– __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).