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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.05.2000 17.2000.18

11 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,558 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00018

Lugano 11 maggio 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi (in sostituzione del giudice G.A. Bernasconi, assente)

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 aprile 2000 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza 14 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto,

in fatto:                 A.      __________ è titolare e direttore responsabile della società fiduciaria __________ SA, che si occupa di incassi e di recuperi di crediti. Il 27 maggio 1999 essa ha inviato a __________ un'ultima diffida di pagamento entro il 6 giugno 1999 dell'importo di fr. 3'784.50, a valersi quale residuo relativo ad un contratto di vendita concluso il 2 maggio 1998 con la ditta __________ SA di __________. Nella diffida il debitore veniva esplicitamente avvertito che "trascorso infruttuoso tale termine, inizieremo senza ulteriori preavvisi la procedura esecutiva nei vostri confronti e provvederemo ad informare l'ufficio regionale degli stranieri" (act. 1).

                                B.      Con decreto di accusa dell'8 novembre 1999 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di coazione e lo ha condannato ad una multa di fr. 300.--. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 14 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha condannato l'accusato per coazione mancata alla multa di fr. 200.--.

                                C.      Contro il giudizio del Pretore __________ ha presentato la dichiarazione di ricorso il 17 marzo 2000. Nella successiva motivazione scritta del 17 aprile 2000 egli ha chiesto il proscioglimento dall'accusa. Con scritto del 2 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni dettagliate e ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      L’art. 181 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, a omettere o a tollerare un atto. Perché vi sia la minaccia di un grave danno occorre da un lato che il pregiudizio appaia serio e dall'altro che la coercizione sia illecita. La minaccia di un grave danno è data quando appare dalla dichiarazione fatta che il verificarsi dell'inconveniente dipende dal suo autore e tale prospettiva è atta a pregiudicare il destinatario nella sua libertà d'azione. La questione va decisa secondo criteri oggettivi e non sulla base della reazione del destinatario. La coercizione è illecita quando il mezzo o lo scopo è contrario al diritto o quando è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora quando un mezzo di coercizione di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, viste le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi. Quest'ultima ipotesi è realizzata segnatamente quando non sussiste rapporto tra l'oggetto della minaccia e la pretesa formulata (DTF 120 IV 18 segg. con riferimenti).

                                2.      Secondo gli accertamenti del Pretore, lo scopo della diffida in questione era di costringere il debitore a pagare lo scoperto di fr. 3'784.50 (consid. 3, inizio). A mente del primo giudice, minacciare un cittadino straniero di avvertire la polizia degli stranieri in caso di mancato pagamento è certamente illecita poiché, oggettivamente, lo pone in una situazione di disagio, di turbamento e finanche di preoccupazione, indipendentemente dal fatto che nel rinnovo di un permesso o rispettivamente nella concessione del domicilio la sussistenza di debiti privati per poche migliaia di franchi non abbia influsso. Da un lato tale circostanza non può ritenersi così notoria, ritenuto che la persona comune sembra piuttosto incline a credere il contrario, e dall'altro uno straniero stabilitosi nel nostro paese non può rimanere indifferente di fronte all'ipotesi che l'autorità preposta a rinnovargli il permesso sia messa a conoscenza del fatto che abbia dei debiti (consid. 3b). Il Pretore ha altresì ritenuto illegittima la minaccia contenuta nella diffida perché essa non era che un ulteriore mezzo di pressione, del tutto estraneo alla pretesa civile, per ottenere il pagamento del debito (consid. 3c). Dal momento che, tuttavia, il destinatario non aveva saldato il debito, il Pretore ha configurato l'agire dell'accusato quale reato mancato di coazione (consid. 3d).

                                3.      Il ricorrente assevera dapprima di ritenere che la mancanza di influsso dell'avviso alla polizia degli stranieri su una decisione di rinnovo di un permesso può essere nota all'uomo comune e può facilmente essere verificata. Egli contesta poi che la minaccia espressa nella diffida sia tale da porre il cittadino straniero in una situazione di disagio psicologico e di tormento considerevoli. Per quanto concerne l'illegittimità della stessa, ribadisce che, trattandosi di avviare una procedura di incasso nei confronti per l'appunto di un cittadino straniero, occorre dapprima informarsi sulla sua residenza effettiva. A causa della legge sulla protezione dei dati, informazioni del genere vengono però rilasciate solo se è provato un interesse legittimo, ossia, nel caso di mandato di incasso, è documentata la situazione debitoria. A dire del ricorrente, proprio questo accertamento preliminare del tipo di permesso suffraga la connessione tra la frase incriminata e la procedura di incasso che si sarebbe dovuto avviare nei confronti del debitore. Per concludere egli nega qualsiasi intenzione di esercitare una pressione, precisando che semmai si trattava di evitare malintesi con il denunciante.

                                4.      Orbene, gli argomenti proposti dal ricorrente non sono pertinenti. Intanto va rilevato che la frase oggetto della querela penale è contenuta in una ultima diffida di pagamento e menziona espressamente che in difetto di saldo del debito entro la data indicata non solo sarebbe stata iniziata la procedura esecutiva, ma si sarebbe provveduto ad informare l'ufficio regionale degli stranieri. Che con tale avvertimento il ricorrente abbia espresso all'indirizzo del destinatario, cittadino straniero, la minaccia di un pregiudizio serio perché atto a porlo in una situazione di ansia e disagio non indifferente e, di conseguenza, a indurlo a cedere non può seriamente essere posto in dubbio, non essendo per nulla destituita di fondamento la considerazione del Pretore, secondo il quale non è notorio  -ma semmai si dovrebbe ritenere piuttosto il contrario-  che debiti privati anche di poche migliaia di franchi non influiscono su una decisione di rinnovo del permesso della competente autorità. Il ricorrente si limita peraltro in questa sede a esporre un'opinione propria, evidentemente divergente, che non rende illogico quanto ritenuto dal Pretore. Altrettanto sostenibile è che per un cittadino straniero stabilitosi nel nostro paese non può essere indifferente la circostanza che detta autorità sia posta al corrente della sua situazione di debitore. Che, poi, la verifica dell'incidenza dell'avviso all'ufficio regionale degli stranieri avrebbe eventualmente potuto essere chiarita con uno sforzo minimo nulla toglie al fatto che, in ogni caso, la prospettiva della segnalazione era atta a pregiudicare il destinatario nella sua libertà di azione. Per quanto concerne la necessità di informarsi presso detto ufficio sul tipo di permesso per seguire la procedura di incasso corretta e di documentare l'interesse legittimo per ottenere le indicazioni del caso, il ricorrente non spiega perché, per conseguire tale scopo, si rendesse necessario l'avvertimento contenuto nella diffida. Intanto il tenore dell'avvertimento in questione non dà certo adito all'interpretazione che il ricorrente tenta di dare in questa sede, specie se riferito all'intestazione della missiva e al contenuto della stessa. Inoltre, non si vede perché fosse necessario comunicare al debitore l'assunzione di informazioni presso l'ufficio degli stranieri, onde conoscerne lo statuto e la residenza per seguire la via ordinaria del precetto esecutivo o quella del sequestro. È quindi senz'altro corretto l'accertamento del Pretore, per il quale, posta nel contesto della diffida di pagamento, la frase incriminata non era altro che un ulteriore mezzo di pressione per indurre il debitore a versare il residuo scoperto della fattura. Le censure sollevate in questa sede dal ricorrente non sono, in definitiva, altro che un tentativo di dare all'avvertimento espresso all'indirizzo del debitore una diversa motivazione e interpretazione. E, infine, che l'avviso all'autorità degli stranieri fosse senza rapporto con la prestazione chiesta risulta già solo dal fatto che l'adozione di tale mezzo di coercizione non entrerebbe lontanamente in considerazione per un debitore di cittadinanza svizzera. Ciò posto, la tesi del ricorrente che l'intenzione sua fosse stata solo di evitare malintesi con il debitore, oltre che ardita, si rivela priva di consistenza. Condannandolo pertanto per coazione, nella forma del reato mancato, il Pretore non ha violato il diritto federale.

                                5.      La reiezione del ricorso comporta il carico degli oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:                     1.     Il ricorso è respinto.

                                          2.     Gli oneri processuali, consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia            fr.    600.––

                                                  b) spese                              fr.    100.––

                                                                                               fr.    700.––

                                                  sono a carico del ricorrente.

                                          3.     Intimazione a:

                                                  –   __________;

                                                  –   avv. __________;

                                                  –   Ministero pubblico, Lugano;

                                                  –   __________;

                                                  –   Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;

                                                  –   Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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