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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.16

14 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,814 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00016 17.2000.00017

Lugano 14 settembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 17 aprile 2000 presentati da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)   e da   __________ (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza la sentenza emanata il 24 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei loro confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

3. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto:

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 20 febbraio 1995 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ colpevole di complicità in ricettazione, "per avere nell'agosto–settembre 1993, aiutato __________ custodendo presso lo scantinato di __________ obbligazioni americane indicanti un valore di

                                          US$ 100'000'000.– che sospettava rubate e senza valore, mostrandole ad acquirenti intenzionati ad acquistarle per US$ 300'000.–". Ne ha pertanto proposto la sua condanna alla pena di 30 giorni di arresto, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di due anni. Ha inoltre disposto la confisca dei titoli sequestrati. Al decreto di accusa __________ ha interposto opposizione il 5 settembre 1995, dopo che la Camera dei ricorsi penali aveva respinto un suo ricorso (act. 1).

                                          Sempre con decreto di accusa del 20 febbraio 1995, il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ colpevole di tentata ricettazione "per avere nell'agosto–settembre 1993 a __________ tentato di prendere in consegna in uno scantinato in __________, obbligazioni americane per un valore nominale di US$ 100'00'000.–, che sospettava di illecita provenienza, al prezzo di US$ 500'000.–. Ne ha perciò proposto la condanna alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di tre anni. Ha inoltre disposto la confisca di una banconota falsa di US$ 100.– sequestrata. Al decreto di accusa __________ ha pure interposto opposizione.

                                C.      Statuendo sulle singole opposizioni, con sentenza del 24 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato sia le singole imputazioni, sia le singole proposte di pena, sia i singoli provvedimenti conservativi di cui ai decreti di accusa, eccezion fatta per l'espulsione dal territorio svizzero pronunciata nei confronti di __________.

                                D.      Contro la sentenza pretorile __________ e __________ hanno inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei rispettivi gravami, presentati il 17 aprile 2000, essi chiedono il proscioglimento dalla rispettive imputazioni. __________ chiede pure la revoca della confisca dei titoli sequestrati. Dal canto suo __________ chiede anche il dissequestro di una banconota falsa di US$ 100.–.

                                E.      Con scritto del 25 aprile 2000 il Procuratore pubblico ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione penale la rinuncia a presentare osservazioni sul ricorsi. Dal canto suo, con scritto del 10 maggio 2000 la parte civile __________ SA ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:               1.      I decreti di accusa sono stati emanati nel corso del mese di febbraio del 1995. Il relativo procedimento è quindi retto dalla legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941–27 giugno 1960, oggetto in seguito di parziali modifiche (PrContr), rispettivamente del codice di procedura penale previgente (vCPP) in vigore fino al 31 dicembre 1995 in virtù del rinvio previsto dall'art. 351 cpv. 1 CPP. il Pretore ha però erroneamente applicato le norme del codice di procedura penale entrate in vigore con il 1° gennaio 1996. Non rilevando l'errore, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato al Procuratore pubblico e alla parte civile il termine di 20 giorni previsto dall'art. 291 cpv. 3 CPP per la presentazione delle osservazioni sui ricorsi. Le differenze tra diritto processuale attuale e diritto processuale previgente non sono di poco conto. Secondo l'art. 12 cpv. 2 PrContr la sentenza del Pretore deve essere emanata entro 10 giorni dalla comunicazione dei dispositivi, pena la nullità; secondo l'art. 276 cpv. 3 CPP tale termine è per contro di 20 giorni. Secondo l'art. 14 cpv. 2 PrContr il termine per inoltrare ricorso per cassazione contro la sentenza pretorile è di 10 giorni dalla comunicazione dei motivi scritti, mentre che secondo il diritto attuale esso è di 20 giorni, previa presentazione della dichiarazione di ricorso entro 5 giorni dalla comunicazione dei dispositivi da parte del giudice al termine del dibattimento (art. 276 cpv. 2 e 3 CPP). Anche il termine per la presentazione delle osservazioni sul ricorso è diverso (10 giorni secondo il diritto previgente, 20 giorni secondo il diritto attuale).

                                2.      Nella fattispecie l'errata applicazione della procedura non ha influito, comunque sia, sulla validità dell'intimazione. Le motivazioni scritte sono infatti state notificate alle parti il 24 marzo 2000, ovvero due giorni dopo la comunicazione dei dispositivi. Il termine di 10 giorni previsto dalla PrContr è di conseguenza stato rispettato. Differente si presenta la questione per quanto riguarda la tempestività dei ricorsi. A norma di legge essi andavano infatti inoltrati entro 10 giorni dalla notifica della sentenza scritta (art. 14 cpv. 2 Pr Contr). I gravami sono per contro stati presentati soltanto il 17 aprile 2000, ossia al ventesimo giorno. Il ritardo è verosimilmente da attribuire all'errata indicazione dei termini di ricorso da parte del Pretore che, come visto, ha ritenuto applicabile il codice di procedura penale entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Egli ha richiamato le parti sul diritto di ricorrere contro le sentenze, presentando dichiarazione di ricorso entro 5 giorni dalla comunicazione dei dispositivi, rispettivamente ricorso motivato entro 20 giorni dalla motivazione del giudizio motivato. L'errata premessa ha a sua volta spinto il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale a trattare il ricorso sempre in base al codice di procedura penale attuale; alle parti ha assegnato il termine di 20 giorni per presentare le rispettive osservazioni. A questo punto due sono le soluzioni ipotizzabili: dichiarare inammissibile i ricorsi per cassazione per intempestività (art. 14 cpv. 2 Pr Contr), rilevando che l'errore del Pretora avrebbe dovuto essere notato dai ricorrenti, patrocinati da un avvocato, oppure dare prevalenza alla buone fede delle parti convinte della bontà della comunicazione del Pretore e considerare perciò i ricorsi tempestivi.

                                3.      Il principio delle buona fede deriva dagli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost, che hanno sostituito dal 1° gennaio 200 la norma di riferimento dell'art. 4 vCost. Un caso che rientra in questo contesto è quello secondo cui dall'indicazione errata di rimedi di diritto non deve derivare danni ai destinatari. Un'indicazione errata può se del caso anche determinare il prolungamento di un termine legale di ricorso, a condizione che l'errore non fosse riconoscibile nemmeno prestando l'attenzione richiesta dalle circostanze (DTF 112 Ia 422 consid. 2a; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit consitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, n. 1125, p. 544). Solo gravi errori di una parte o del suo rappresentante possono compensare un'erronea indicazione dei termini di ricorso. Il Tribunale federale ha così  ammesso un grave errore nel caso in cui una parte o il suo avvocato si sarebbero potuti accorgere dell'errore semplicemente consultando il testo di legge (DTF 117 Ia 422 consid. 2a); per contro l'errore della parte o del suo patrocinatore non è stato ritenuto grave se, oltre al testo di legge, fosse stato necessario il ricorso ai lumi di giurisprudenza e dottrina (DTF 112 Ia 310 consid., 3 e in particolare DTF 106 Ia 166 ss. consid. 3,richiamati in DTF 117 Ia 422 consid. 2a). Nella sentenza inedita 6S 149/2000 del 24 marzo 1000, pubblicata in SJZ 2000, p. 329 n. 6, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha persino caricato spese all'avvocato patrocinatore che, fidandosi delle indicazioni de rimedi di diritto contenute nella sentenza cantonale impugnata, ha presentato ricorso per cassazione che in quel caso non era proponibile. Da un avocato si esige infatti, secondo il Tribunale federale, che abbia conoscenze elementari sulla soglia del valore litigioso per adire il Tribunale federale, peraltro facilmente ottenibili anche solo dando un'occhiata alle corrispondenti disposizioni di procedura. Ora, nella fattispecie, i patrocinatori dei due ricorrenti, che conoscevano peraltro bene le fattispecie e in particolare l'iter che ha portato ai decreti di accusa del febbraio del 1995, si sarebbero dovuto rendere conto della norma applicabile consultando il codice di procedura penale, segnatamente l'art. 351 CPP – unica norma transitoria, peraltro di facile lettura – che al cpv. 1 stabilisce che ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore (1° gennaio 1996) è applicabile la legge anteriore solo quando sia già stato emanato l'atto di accusa. Pacifico che anche il decreto di accusa soggiace al medesimo principio, come ripetutamente ribadito dalla Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP, sentenza del 14 febbraio 1996 in re D., consid. 1; CCRP sentenza 4 marzo 1996 in re M. consid. 1; CCRP, sentenza 19 aprile 1996 in re W. consid. 1, CCRP sentenza 19 aprile 1996 in re M, consid. 1; v. anche CCRP, sentenza del 4 giugno 1996 in re M. consid. 1; CCRP, sentenza dell'11 settembre 1996 in re M, consid. 1; CCRP, sentenza dell'11 settembre 1996 in re B. consid. 1; CCRP, sentenza del 9 ottobre 1996 in re W. consid. 1; CCRP, sentenza del 9 ottobre 1996 in re A. consid. 1; CCRP, sentenza del 24 febbraio 1997 in re R. consid. 1). Ne segue che il termine di 20 giorni previsto dagli art. 276, 278 e 289 CPP non è applicabile. Il termine di ricorso di soli 10 giorni ex art. 14 cpv. 2 PrContr determina pertanto l'irrimediabile inammissibilità per tardività di entrambi i gravami presentati il ventesimo giorno. Poco importa che per inavvertenza alle parti sia stato assegnato un termine più lungo per presentare osservazioni al ricorso, ritenuto comunque che ciò non ha influito sulla procedura, considerato che il Procuratore pubblico – peraltro entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 14 ProContr – ha dichiarato di rinunciare a presentarle, mentre che la parte civile ha anche essa finito per proporre unicamente le reiezione del gravame senza ulteriori commenti.

                                4.      Discende pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per tardività. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 240 cpv. 2 vCPP).

Per questi motivi,

richiamata la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso di __________ è inammissibile.

                                2.      Il ricorso di __________ è inammissibile.

                                3.      Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     400.–

                                          b) spese                         fr.     100.–

                                                                                 fr.     500.–

                                          sono posti a carico delle parti in ragioni di metà ciascuno.

                                4.      Intimazione a:

                                          –      __________;

                                          –      avv. __________;

                                          –               __________, c/o avv. __________;

                                          –      avv. __________;

                                          –      Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –      Pretura di Lugano, Sezione 5, 6900 Lugano;

                                          –      Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

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