Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13

27 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,755 mots·~14 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2000.00013

Lugano 27 luglio 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 marzo 2000 presentato da

__________, (patrocinato dall' avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata l'8 febbraio 2000 dalla Corte delle assise criminali in Locarno nei confronti suoi e di   __________, (patrocinato dall'avv. __________)   __________, (patrocinato dall'avv. __________)   __________, (patrocinato dall'avv. __________) e   __________, (patrocinato dall'avv. __________)   non ricorrenti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza dell'8 febbraio 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha giudicato __________ e __________, __________, __________ e __________ per violazione semplice e aggravata della legge federale sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla legge medesima, conseguimento fraudolento di falsa attestazione e complicità in violazione aggravata della legge federale predetta. La Corte ha riconosciuto:

                                          –    __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 3 kg di eroina e 100 g di cocaina, come pure per avere acquistato 238 g di eroina destinati alla vendita e sequestrati, di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 50 g di eroina e di contravvenzione alla legge stessa per avere consumato cocaina;

                                          –    __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 3 kg di eroina e 100 g di cocaina e per avere acquistato 238 g di eroina destinati alla vendita e sequestrati, come pure autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato cocaina ed eroina;

                                          –    __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 620 g di eroina e 30 g di cocaina;

                                          –    __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 100 g di eroina e alcuni grammi di cocaina, così come autore colpevole di complicità in violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere aiutato un terzo, ospitandolo nel suo appartamento, a gestire un traffico di almeno 200 grammi di eroina;

                                          –    __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 2 kg di eroina e 50 g di cocaina e per avere negoziato per terzi l'acquisto e la fornitura di 238 g di eroina, oltre che autore colpevole di conseguimento fraudolento di falsa attestazione per avere ottenuto un permesso di richiedente l'asilo dichiarando false generalità.

                                          La Corte di assise ha condannato pertanto:

                                          –    __________, previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione;

                                          –    __________, previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, alla pena di 5 anni di reclusione;

                                          –    __________ alla pena di 3 anni di reclusione;

                                          –    __________, previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, alla pena di 18 mesi di reclusione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;

                                          –    __________ alla pena di 5 anni di reclusione.

                                          A tutti gli imputati è stata inflitta altresì la pena accessoria dell'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per  15 anni __________, rispettivamente per 10 anni __________, o 5 anni __________. Computato a tutti il carcere preventivo sofferto, la Corte ha ordinato inoltre la confisca della droga, degli oggetti e dei valori sequestrati.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 10 febbraio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 marzo successivo, egli chiede che la pena irrogatagli sia ridotta a 4 anni di reclusione o quanto meno, in subordine, che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente contesta anzitutto la gravità del suo ruolo nel traffico di stupefacenti, facendo valere di avere agito soltanto come corriere, senza altre competenze specifiche, limitandosi a trasportare la droga da Zurigo a __________. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 lett. c e 295 CPP). Sapere quale ruolo abbia svolto una determinata persona in un traffico di stupefacenti è un dato di fatto. L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                2.      In concreto i primi giudici hanno accertato che il ricorrente non si è limitato a fungere da semplice corriere. Al contrario: egli era un punto di riferimento importante per la fornitura della droga, tant'è che per le ordinazioni un certo __________ e un certo __________ (i quali mantenevano i contatti con i fornitori zurighesi) si rivolgevano a lui. Egli medesimo poi, oltre che al trasporto dell'eroina e della cocaina, curava l'incasso del prezzo praticato dagli zurighesi. Agendo in tal modo, egli ha partecipato attivamente alla vendita (sentenza, pag. 23).

                                          Il ricorrente fa valere – come si è accennato – di essersi limitato a trasportare lo stupefacente, senza altre incombenze, prova ne è che il prezzo di vendita era deciso volta per volta dai fornitori. Egli trascura però che la Corte di assise non gli ha rimproverato di avere fissato a piacimento il prezzo di ogni singola transazione. Essa ha constatato soltanto – tra l'altro – che egli riscuoteva il prezzo stabilito dagli zurighesi. Il ricorrente soggiunge che in definitiva egli doveva cieca obbedienza ai capi di Zurigo, che non aveva alcun potere di decisione sui modi di esecuzione del traffico e che riceveva soltanto in consegna la borsa contenente la droga da trasportare in treno da Zurigo a __________. Che il suo ruolo fosse limitato – egli soggiunge – è dimostrato anche dal fatto che i responsabili gli avevano affiancato una persona di loro fiducia (tale __________) per sorvegliarlo, sicché accertando che egli ha svolto un ruolo importante la Corte di merito sarebbe caduta in arbitrio.

                                          In realtà cade nel vuoto l'argomentazione del ricorrente. Senza trascendere nell'arbitrio la Corte di assise poteva accertare infatti che egli doveva anche incassare il prezzo della vendita, fungendo – oltre che da trasportatore – da cassiere, sulla  base delle ammissioni fatte dall'imputato medesimo durante l'istruttoria e al dibattimento. Davanti alla polizia (sentenza impugnata, consid. 2.5) costui aveva dichiarato in effetti che il suo compito consisteva nel garantire che la droga arrivasse a __________ (prima) e a __________ (poi), dopo di che il denaro prendeva la via di Zurigo, a mano a mano che __________ e Ilir __________ incassavano i soldi della vendita. Anzi, una volta __________ gli aveva persino consegnato il ricavo a casa sua, denaro che in seguito egli aveva portato a Zurigo. In sede istruttoria il ricorrente ha riferito anche di tre ulteriori viaggi, in compagnia del nominato __________ (il soggetto affiancatogli dai capi di Zurigo), trasferte concluse con l'incasso del denaro. Egli ha riferito altresì che in esito a una successiva fornitura __________ avrebbe dovuto portare a Zurigo fr. 15'000.–, ma che l'intento a costui non era riuscito, essendo stato egli arrestato durante il viaggio. I fornitori zurighesi avevano però ritenuto egli medesimo responsabile della perdita e gli avevano affiancato un altro sorvegliante nel susseguente viaggio. Davanti al Procuratore pubblico (sentenza, pag. 18 e 19) il ricorrente ha confermato i suoi precedenti verbali, spiegando anche di non avere ricevuto il compenso pattuito perché considerato reo di quanto avvenuto a __________. Il ricorrente, dunque, non soltanto ha ammesso di avere funto da cassiere in più di un caso, ma ha finanche dichiarato di essere stato ritenuto responsabile del sequestro del denaro da parte della polizia in seguito all'arresto di __________. Ciò premesso, non è sicuramente arbitrario concludere che il suo ruolo non era solo quello di corriere né è arbitrario ritenere che, essendo egli stato chiamato a rispondere del lavoro svolto da __________, quest'ultimo dipendeva anche dai suoi ordini (sentenza, pag. 16).

                                3.      Il ricorrente afferma che, condannando per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP), la Corte di merito ha violato il diritto federale. Egli invoca la sentenza pubblicata in DTF 117 IV 170 segg; secondo cui chi, per motivi di polizia degli stranieri, contraffà o altera documenti di legittimazione o scientemente adopera tali documenti contraffatti o alterati, è punibile unicamente a norma dell'art. 23 cpv. 1 n. 1 LDDS e non (anche) a norma dell'art. 252 CP, quest'ultima disposizione essendo applicabile solo ove l'autore abbia quanto meno accettato l'eventualità che tali documenti fossero usati in un ambito diverso. Nella fattispecie il ricorrente sottolinea di avere sì ottenuto un permesso di richiedente l'asilo indicando false generalità, ma di avere usato tale certificato solo per legittimarsi in Svizzera come richiedente l'asilo e quindi per soli scopi di polizia degli stranieri. Non vi sarebbe spazio, in altri termini, per far capo all'art. 253 CP.                        Ora, la Corte di assise ha accertato che l'imputato è giunto in Svizzera nel 1999, depositando una richiesta d'asilo sotto il falso nome di __________ e ottenendo con tali generalità un permesso N (sentenza, pag. 12 e 21). Egli ha fatto ciò perché aveva avuto problemi in Albania e non voleva essere rintracciato (sentenza, pag. 12). Nelle circostanze descritte – hanno ritenuto i primi giudici – la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non entra in considerazione, poiché il reato è stato commesso nell'ambito di una procedura amministrativa d'asilo e il falso documento è stato usato anche nella procedura penale.

                                          Nel suo risultato l'opinione della prima Corte è corretta. Nel caso in esame, per vero, il ricorrente non ha solo varcato il confine esibendo un falso passaporto – com'era avvenuto nel precedente giudicato dal Tribunale federale – per eludere le disposizioni sulla polizia degli stranieri. Egli ha dichiarato generalità fasulle, in altre parole, non solo per ottenere il permesso N nell'ambito della procedura di asilo, rispettivamente per agevolarsi il soggiorno in Svizzera, ma perché non voleva essere riconosciuto, dato che era già stato – a suo dire – minacciato dalla mafia albanese. Già per tale ragione, come rileva il Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso, il gravame rivela infondato. Oltre a ciò, il ricorrente ha ripetutamente adoperato il documento falso anche nel quadro del procedimento penale, come risulta dall'incarto. Né appare verosimile che egli non abbia seriamente preso in considerazione l'eventualità di usare il permesso N – documento di vitale importanza per un asilante – anche in ambiti diversi da quelli strettamente legati alla polizia degli stranieri, non fosse che per percepire le indennità riservate ai richiedenti l'asilo. Sia come sia, il conseguimento fraudolento di falsa attestazione non ha praticamente influito sulla commisurazione della pena nel caso specifico; inoltre, egli andrebbe comunque condannato per infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS).

                                4.      Il ricorrente si duole della pena inflittagli, giudicandola eccessivamente severa per rapporto – in particolare – all'ampia e spontanea confessione e collaborazione resa agli inquirenti.

                                          a)   Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda. recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con riferimento a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).

                                          b)   Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2c con richiami).

                                          c)   In concreto la Corte di assise ha rilevato – come detto – che l'imputato non era un semplice corriere, ma un punto di riferimento importante per la fornitura di droga “pesante”. Sia __________ sia __________ si sono sempre rivolti a lui ed egli provvedeva sempre all'incasso del prezzo praticato dagli zurighesi, partecipando attivamente, in tal modo, allo smercio del prodotto. Quanto al reato di conseguimento fraudolento di falsa attestazione – ha soggiunto la Corte di merito – esso ha avuto poco peso nella valutazione generale. A favore del ricorrente (come pure degli altri imputati) i primi giudici hanno riconosciuto nondimeno la collaborazione prestata. Pur rilevando che tutti i prevenuti avevano agito per scopo di lucro, essi hanno tenuto conto del fatto che il profitto conseguito dal ricorrente è stato praticamente nullo. Donde, in sintesi, la condanna a 5 anni di reclusione.

                                          d)   Il ricorrente sottolinea la collaborazione prestata e si duole che i primi giudici non abbiano tenuto in maggiore considerazione tale attenuante nella commisurazione della pena. Un argomento del genere non basta però per dimostrare che, pronunciando una condanna a 5 anni di reclusione, la prima Corte sia incorsa nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento. Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente ha venduto complessivamente 2 kg di eroina e 50 g di cocaina, negoziando per terzi anche l'acquisto e la fornitura di ulteriori 288 g di eroina. Risulta altresì che egli non si è limitato a mansioni di secondo piano, ma che ha svolto ruoli importanti, non da ultimo curando l'incasso del prezzo di vendita. In condizioni siffatte l'imputato non poteva seriamente aspettarsi che i primi giudici contenessero ulteriormente la pena per la collaborazione prestata. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica, ove si consideri che senza la citata attenuante la prima Corte non avrebbe dato prova di esagerata severità pronunciando una pena attorno ai 5 anni e 8 mesi di reclusione.

                                5.      Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 800.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 900.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione:

                                          –  __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –  avv. __________;

                                          –  Procuratore generale avv. __________;

                                          –  Corte delle assise criminali di __________;

                                          –  Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –  Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –  Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –  Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –  Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –  Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –  Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          –  Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2000.13 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13 — Swissrulings