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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78

4 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,828 mots·~24 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.1999.00078

Lugano, 4 luglio 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 dicembre 1999 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 12 novembre 1999 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 12 novembre 1999 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta truffa e di falsità in documenti. Egli ha accertato che il 10 dicembre 1993 l'imputato, a quel tempo vicedirettore della __________ Banca a __________, aveva prelevato da un conto n. __________ denominato “__________ ” intestato a __________ e __________ (a profitto suo e di suoi cognati) fr. 218 400.–, facendo poi firmare con inganno astuto a __________ un ordine di bonifico per tale importo con l'argomento che il denaro riguardava operazioni fiduciarie di terzi, mentre in realtà si trattava di premi per opzioni su divise (dollaro americano) contratte dallo stesso imputato come amministratore del conto. Il presidente della Corte ha accertato inoltre che nel giugno del 1994, per risarcire i coniugi __________, l'imputato aveva ingannato con astuzia un altro cliente della banca, __________, prospettando anche a quest'ultimo un'opzione sul dollaro americano (a suo dire senza rischi) di circa fr. 500 000.–. Mediante un falso ordine di bonifico, confezionato sulla base di un formulario firmato in bianco dal cliente, l'imputato aveva addebitato così un conto di __________ (n. __________, denominato “__________ ”) per fr. 476 100.–, in parte destinati ai coniugi __________ e in parte a sé stesso. Ciò premesso, statuendo sulla pena, il presidente della Corte di assise ha inflitto ad __________ a 18 mesi di detenzione sospesi sospensionalmente per 2 anni.

                                  B.   Contro la sentenza di assise __________ ha presentato il 16 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del ricorso, depositati il 23 di-cembre 1999, egli chiede di annullare il dispositivo di condanna per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso in quanto ricevibile. In un memoriale del 21 gennaio 2000 le parti civili __________ e __________, pur contestando svariate affermazioni contenute nel gravame, dichiarano di rimettersi al giudizio della Corte. La parte civile __________ ha concluso invece, il 21 gennaio 1990, per la reiezione del ricorso. La __________ Banca (Società Bancaria per la gestione di investimenti) in liquidazione, costituitasi anch'essa parte civile, ha comunicato il 24 gennaio 2000 di non avere particolari osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è ammissibile per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza (art. 288 lett. a CPP), per vizi essenziali di procedura (art. 288 lett. b CPP), come pure per arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 288 lett. c CPP). La Corte di cassazione e di revisione penale è vincolata pertanto ai fatti constatati nella sentenza impugnata, a meno che si ravvisino accertamenti inficiati di arbitrio (art. 295 cpv. 1 prima frase CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti del processo (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b; sulla nozione di arbitrio nell'apprezzamento delle prove in particolare: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii). Spetta al ricorrente indicare con precisione quali accertamenti siano viziati di arbitrio, spiegando in che cosa consista l'arbitrio. Argomentazioni d'ordine generale o meramente appellatorie non sono ricevibili.

                                   2.   Il presidente della Corte di assise ha accertato che il 10 dicembre 1993 l'imputato aveva prelevato da un conto n. __________ denominato “__________ ” intestato a __________ e __________ la somma di fr. 218 400.–, destinando fr. 109 200.– a un suo conto n. __________ denominato “__________ ” (che era in passivo), fr. 98 280.– ai suoi cognati __________ e __________ e fr. 10 920.– agli altri suoi cognati __________ e __________ (sentenza, pag. 10 a metà). L'imputato però non era autorizzato a ritirare denaro (sul conto “__________ ” egli aveva soltanto un mandato di amministrazione), tanto meno per sé o per terzi. Così, per giustificare il prelievo, egli aveva fatto firmare a __________ un ordine di bonifico, facendo credere a quest'ultimo che i fr. 218 400.– prelevati erano soldi altrui, da egli depositati transitoriamente sul conto a mero titolo fiduciario (sentenza, da pag. 10 nel mezzo a pag. 11). In realtà sul conto erano stati accreditati bensì, il 9 e il 14 dicembre 1993, premi per complessivi fr. 273 000.– in seguito a due vendite di opzioni sul dollaro americano (put) contratte dall'imputato. Mediante simili operazioni un cliente si impegna in sostanza, dietro riscossione di un premio, ad acquistare a una determinata scadenza da una controparte (senza che la controparte sia tenuta a vendere) una certa quantità di divise a un cambio fisso. Se non che, nella fattispecie le due operazioni erano state compiute sul conto e per conto dei clienti, i quali ignoravano il meccanismo dei premi opzionali. Il citato accredito di fr. 273 000.– spettava pertanto ai coniugi __________, tant'è che alla scadenza dell'operazione (31 marzo 1994) costoro hanno dovuto comperare dollari americani a un cambio sfavorevole, rimediando una “perdita secca” di complessivi fr. 112 250.– (sentenza, pag. 10 a metà).

                                         Nell'intento di riparare all'insuccesso, il 13 giugno 1994 l'imputato ha proposto a __________, titolare di un conto n. __________ denominato “__________ ” presso la medesima __________ Banca, un investimento redditizio e di pochi rischi sul dollaro americano (si trattava di un'altra vendita di opzioni come quelle compiute sul conto dei coniugi __________), offrendo in garanzia una cartella ipotecaria al portatore di fr. 500 000.– gravante in secondo grado la propria casa di __________ (particella n. __________ RFP). Ottenuto il consenso all'investimento, l'imputato ha proceduto all'operazione, sicché sul noto conto di __________ è confluito il 15 giugno 1994 un premio di fr. 506 231.25 (sentenza, pag. 13 verso l'alto). Da tale accredito l'imputato ha prelevato un importo di fr. 476 100.–, di cui ha versato fr. 174 499.– su un conto di __________, altri fr. 101 600.– su un conto degli stessi coniugi __________ e ha conservato il resto per sé (sentenza, pag. 13 nel mezzo). Il presidente della Corte di assise ha accertato che tale indebito prelievo è stato possibile grazie a un ordine di bonifico confezionato dall'imputato su un formulario firmato in bianco dal cliente (sentenza, pag. 13 in basso segg.). Anche la predetta speculazione sul corso del dollaro si è conclusa il 19 dicembre 1994 con una perdita di fr. 181 268.75 (sentenza, pag. 13 in alto). Ripetuta già il 15 dicembre 1994, l'operazione ha comportato un ulteriore premio di fr. 711 965.60, ma alla scadenza (dicembre 1995) un'ulteriore perdita di fr. 281 034.40 (sentenza, loc. cit.), di modo che in seguito alle due operazioni il cliente ha subìto un danno di fr. 462 303.15 (sentenza, pag. 15 verso il basso).

                                   3.   Il ricorrente sostiene anzitutto che __________ e __________ non erano persone ignare né sprovvedute, ma “perfettamente consapevoli” delle operazioni prospettate, tant'è ch'essi avevano un portafoglio di titoli presso la __________ Banca già prima passare alla __________ Banca, ove nel marzo del 1993 hanno aperto conti cifrati dando ordine di trattenere la corrispondenza. Nel 1994 inoltre, quando si è trattato di farsi rifondere il danno, essi sono stati senz'altro in grado di elencare con precisione i titoli trasferiti (a verosimili scopi speculativi) dalla __________ Banca e hanno finanche aperto un conto specifico per farsi risarcire la perdita subìta. Per di più, quando si erano visti accreditare fr. 273 000.– tra il

                                         9 e il 14 dicembre 1993 (sopra, consid. 2 all'inizio), essi hanno chiesto di ridurre la portata dell'investimento, a comprova del fatto che erano ben consci dell'operazione in corso (memoriale, punti 11 a 15).

                                         a)   Sapere se __________ fosse o non fosse consapevole della “reale natura” dell'operazione prospettatagli quando il 10 dicembre 1993 ha avallato, su richiesta del ricorrente, il prelievo di fr. 218 400.– dal conto “__________ ” presso la __________ Banca è una questione di fatto (v. Corboz , Le porvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 nota 246 con richiami). Il relativo accertamento può quindi essere posto in discussione solo se censurato di arbitrio. Il ricorrente non invoca il titolo di cassazione dell'art. 288 lett. c CPP, né il suo gravame accenna a un qualsivoglia arbitrio. Egli si limita a evocare una serie di fatti (in parte accertati dal primo giudice, in parte no) dai quali trae conclusioni proprie, ma non indica minimamente perché il diverso accertamento del primo giudice, per il quale __________ “non [era] particolarmente cognito in materia di investimenti finanziari” (sentenza, pag. 10 verso l'alto), sarebbe arbitrario. A tale proposito il gravame deve quindi essere dichiarato d'acchito irricevibile.

                                         b)   Si aggiunga, a titolo abbondanziale, che l'ipotetica consapevolezza di __________ circa la menzionata operazione a termine (rivelatasi poi essere doppia) nulla muta al fatto che in realtà il ricorrente ha usato il prelievo di fr. 218 400.– per scopi totalmente estranei all'opzione, versando fr. 109 200.– su un suo conto denominato “__________ ” (in passivo) e devolvendo il resto ai suoi cognati (sopra, consid. 2; sentenza, pag. 10 a metà). Nemmeno nel ricorso egli pretende di avere menzionato tali destinazioni a __________. Sostiene bensì di avere detto a __________ che i fr. 218 400.– erano denaro altrui, ma a parte il fatto che ciò non era vero (i due put sul dollaro americano non sono stati contratti per conto di terzi), egli medesimo ha ammesso di avere indotto l'amico ad avallare il prelevamento mentendo sulla causale e sulla destinazione dei soldi (sentenza, pag. 11 in alto). Perché sarebbe arbitrario concludere in siffatte circostanze che __________ è stato ingannato non è dato a divedere. Su questo punto il ricorso manca, comunque sia, di qualsiasi consistenza.

                                   4.   Assevera il ricorrente che, seppure i coniugi __________ fossero all'oscuro circa la causale e la destinazione del prelevamento, “l'assoluta mancanza di verifiche e di spirito critico riguardo a quanto [egli] sottoponeva loro” esclude ogni astuzia nell'inganno. Nelle circostanze del caso, qualsiasi persona dotata di spirito critico avrebbe chiesto spiegazioni o si sarebbe insospettita vedendo transitare su un conto somme tanto elevate. Dando prova di passività, superficialità e trascurando ogni attenzione, i coniugi __________ si sono essi medesimi sottratti alla protezione del diritto penale (memoriale, punti 16 a 20).

                                         a)   L'art. 146 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Un inganno con astuzia è dato non solo quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolenti o ad artifici (DTF 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3a), ma anche quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a).

                                         b)   Il diritto penale non tutela invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 122 IV 197 consid. d, 120 IV 197 consid. 3d; con riferimento a una banca: DTF 119 IV 28). L'inganno è considerato astuto solo quando le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile che anche una persona dotata di spirito critico si lascerebbe ingannare. L'astuzia è esclusa ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci avrebbero potuto ragionevolmente essere controllate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato l'intero inganno (DTF 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminare se essi fossero verificabili (DTF 122 IV 197 consid. 3d). La questione è pertanto di sapere se in concreto, tenuto conto di ciò, l'inganno incontestabilmente commesso dal ricorrente debba essere qualificato come astuto oppure come riconoscibile facendo uso di ragionevole diligenza.

                                         c)   Il presidente della Corte di assise ha ravvisato un inganno astuto a detrimento dei coniugi __________, “i quali non potevano immaginarsi di avallare un prelevamento finito indebitamente nelle tasche dell'accusato”, per il particolare rapporto di fiducia derivante dalla posizione in banca di quest'ultimo e per il vincolo di amicizia che legava le parti (sentenza, pag. 17 verso l'alto). Il ricorrente non spende una parola al riguardo e critica il comportamento dei coniugi __________ come se egli fosse stato, ai loro occhi, un funzionario di banca qualunque. In realtà egli era divenuto loro amico sin dal 1991/92 e si era conquistato la loro fiducia, come vicedirettore della __________ Banca, facendo loro fruttare dall'ottobre 1992 alcune piccole somme di denaro mediante operazioni a termine (sentenza, pag. 7 in alto). Quando nel marzo del 1993 i coniugi hanno trasferito alla __________ Banca il loro portafoglio di titoli depositato presso la __________ Banca, quindi, ciò non è avvenuto – come asserisce il ricorrente – per verosimile speculazione (non consta per altro che la __________ Banca offrisse investimenti più redditizi rispetto alla __________ Banca), bensì – come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 7 in alto) – per i particolari rapporti personali instauratisi fra le parti.

                                         d)   A ciò si aggiunga che il 10 dicembre 1993, quando __________ è stato invitato dal ricorrente a firmare l'ordine di bonifico per fr. 218 400.–, tutto sembrava procedere per il meglio: l'interessato aveva ricevuto a più riprese assicurazioni rassicuranti dall'imputato e pensava di avere guadagnato

                                               fr. 50 000.– rispetto al capitale iniziale (sentenza, pag. 7 in fondo e 8 in alto). Dato ch'egli ignorava il “gioco” dei premi opzionali connesso alle operazioni put (sistema che del resto l'autorità penale ha dovuto farsi illustrare da un perito: sentenza, pag. 5 in basso e 6 in alto), nemmeno si intravede quale ragionevole dubbio egli dovesse avere quando gli è stato fatto credere che la somma di fr. 218 400.– appartenesse a terzi. In circostanze del genere anche una persona dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se mai __________ avrebbe dovuto nutrire sospetti o avere perplessità qualora in un solo anno e mezzo il suo capitale iniziale (di circa fr. 136 000.–: sentenza, pag. 7 in alto) avesse fruttato non i presunti fr. 50 000.– cui si accennato, ma addirittura fr. 218 400.–. Ne segue che in proposito il ricorso, nella misura in cui è sufficientemente motivato, si rivela sprovvisto di fondatezza.

                                   5.   Il ricorrente sostiene che, comunque sia, l'indebito prelievo non ha cagionato ai coniugi __________ alcun danno, avendo egli rifuso fr. 276 099.– per rapporto alla somma ritirata di fr. 218 400.–, e che per di più il prelevamento è avvenuto prima dell'inganno, sicché non vi è nesso causale con quest'ultimo. Quand'anche __________ non avesse firmato l'ordine di bonifico – egli continua – “nulla sarebbe cambiato al fatto che il denaro era già stato investito” (memoriale, punti 21 a 24).

                                         a)   La prima argomentazione non è di alcuna consistenza, il ricorrente tentando invano di confondere la nozione di “atto pregiudizievole al patrimonio altrui” (art. 146 cpv. 1 CP) con la circostanza di avere risarcito – per altro con denaro di __________ – il danno che ne è conseguito. È di manifesta evidenza, invero, che il semplice fatto di riparare un pregiudizio dovuto ad atto illecito nulla toglie alla punibilità dell'atto. E che nella fattispecie i coniugi __________ abbiano subìto, in seguito all'indebito prelevamento dal loro conto bancario, un danno di fr. 218 400.– è ammesso dal ricorrente medesimo (memoriale, punto 21). Al riguardo il gravame non merita perciò ulteriore disamina.

                                         b)   Quanto alla seconda argomentazione, a parte il fatto che il ricorrente non ha per nulla “investito” l'importo prelevato, ma l'ha semplicemente adoperato a profitto suo e dei suoi cognati (sentenza, pag. 10 nel mezzo), non si può seriamente sostenere che l'inganno sia privo di causalità solo perché al momento di far firmare l'ordine di bonifico a __________ il ricorrente aveva già ritirato l'intera somma. La commissione di un reato (Vollendung) non va confusa con la sua conclusione (Beendigung), né un illecito può dirsi concluso fino al momento in cui l'autore ha raggiunto il proprio scopo (in concreto quello di conseguire un indebito profitto: cfr. Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 all'art. 7 e n. 7 all'introduzione dell'art. 21). Nella fattispecie l'imputato non avrebbe potuto raggiungere il proprio intento senza un formale ordine di bonifico, giacché in mancanza di tale giustificativo “il prelevamento non avrebbe (…) potuto essere addebitato al conto medesimo (tant'è che l'accusato, come ha precisato al dibattimento, ottenne la consegna dei fr. 218 400.– dal cassiere della banca dicendogli che agiva per conto degli aventi diritto e garantendogli che si sarebbe procurato le relative firme)” (sentenza, pag. 17 a metà). Quest'ultimo accertamento non è censurato di arbitrio (anzi, il ricorso non allude ad arbitrio di sorta). Ne segue che, ancora una volta, il gravame si dimostra destinato all'insuccesso.

                                   6.   Per quel che è della truffa nei confronti di __________, il ricorrente sottolinea di avere prospettato a quest'ultimo un'operazione a termine per nulla avventata. Il cliente, poi, era consapevole di quanto si sarebbe intrapreso, tanto da cedergli il premio dell'opzione (fr. 506 231.25) dietro consegna della già citata cartella ipotecaria di fr. 500 000.– e pagamento di una commissione

                                         (fr. 30 000.–), commissione che non avrebbe avuto senso se il premio per l'opzione non fosse stato ceduto. L'investimento è fallito – soggiunge il ricorrente – perché simili operazioni possono avere buon esito “soltanto se protratte nel tempo”, mentre in concreto la banca ha preteso a un certo punto, contrariamente al desiderio di __________, che si chiudesse il tutto (memoriale, punti 25 a 34).

                                         Le argomentazioni testé riassunte dimostrano che al ricorrente continua a sfuggire il limitato potere cognitivo di cui fruisce la Corte di cassazione e di revisione penale. Nel caso in esame il primo giudice ha ripreso la valutazione del perito, stando al quale l'operazione sul dollaro prospettata a __________ era, “dal punto di vista tecnico del mercato, improponibile soprattutto a un cliente avveduto”, essendo “praticamente impossibile” immaginare che a quel momento [giugno del 1994] il corso del dollaro sarebbe salito da fr. 1.40 a fr. 1.60 (la divisa è calata anzi a fr. 1.10 nella primavera del 1995). A parte il fatto che il ricorrente nemmeno invoca l'arbitrio come motivo di cassazione (art. 288 lett. c CPP), ciò che basterebbe per dichiarare inammissibile la censura, mal si comprende perché simile accertamento – fondato sull'opinione di un esperto – dovrebbe essere manifestamente insostenibile.

                                         Più delicato è l'argomento legato alla commissione di fr. 30 000.– spettante a __________, giacché se il premio di fr. 506 231.25 per la prima opzione a termine fosse stato di esclusiva pertinenza del cliente – onde l'indebito prelievo di fr. 476 100.– da parte dell'imputato – non si vedrebbe il senso di siffatta commissione. Sul problema si tornerà nel considerando in appresso. Per ora basti rilevare che, stando agli accertamenti del primo giudice, la nota cartella ipotecaria è stata consegnata a __________ non come contropartita per la cessione del premio, bensì come garanzia per le eventuali perdite legate all'operazione put (sentenza, pag. 15 in basso). Avesse inteso criticare di arbitrio simile accertamento, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché esso appare in aperta contraddizione con gli atti del processo. Invano si cercherebbe una motivazione del genere nel suo esposto (che come detto neppure invoca l'arbitrio come titolo di cassazione).

                                         Quanto al fatto che le due opzioni a termine siano finite male per responsabilità della banca, che ha troncato la spirale degli investimenti, ciò non basta sicuramente a far apparire arbitrario l'accertamento secondo cui nel giugno del 1994 un'operazione put sul dollaro americano fosse – come ha ritenuto il primo giudice sulla base dell'opinione peritale – improponibile sin dall'inizio per un cliente avveduto. Il fatto che la __________ Banca abbia costretto il ricorrente a chiudere l'operazione nulla muta perciò al fatto che, assicurando rischi minimi (“15% teorico sull'ammontare del patrimonio”: doc. _ allegato alla denuncia __________), l'imputato abbia effettivamente dato a __________ informazioni ingannevoli.

                                   7.   Il ricorrente assevera che, comunque sia, __________ non era uno sprovveduto, ma un uomo d'affari attivo nel campo immobiliare molto addentro nelle tecniche e negli strumenti bancari moderni, di modo che “sapeva esattamente cosa stava facendo e cosa voleva”. Né è plausibile ch'egli abbia firmato alla cieca un documento in bianco quando sapeva perfettamente che l'operazione implicava un ordine di bonifico uguale al montante del premio. Il fatto ch'egli fosse un investitore ardito (se non temerario), che avesse ricevuto in consegna una cartella ipotecaria, che fosse convinto di ricevere una commissione, che sapesse addirittura di dover versare una certa qual somma ai coniugi __________ dimostra come egli fosse consapevole di cedere il premio di

                                         fr. 506 231.25 dietro consegna della cartella ipotecaria – foss'anche “difficilmente realizzabile” – e della commissione pattuita (memoriale, punti 35 a 44).

                                         Il presidente della Corte di assise ha accertato che nel 1994 __________ si è lasciato convincere a investire, “pur non capendo esattamente gli estremi dell'operazione proposta, in considerazione delle garanzie scritte e della garanzia reale (…) dategli non da un funzionario qualsiasi, ma dal vicedirettore della banca” (sentenza, pag. 13 in alto). Tale accertamento non è censurato di arbitrio, sicché invano il ricorrente persiste nell'affermare, in base a una sua personale valutazione delle prove, che __________ “sapeva esattamente cosa stava facendo e cosa voleva”. Sia come sia, quand'anche __________ fosse un cliente audace e perfettamente consapevole della speculazione prospettatagli, nulla induce a ritenere ch'egli fosse d'accordo di veder “allegge-rire” il proprio conto “__________ ” di fr. 476 100.–, con il pretesto dell'operazione put, per mezzo di un formulario da egli firmato in bianco (sentenza, pag. 13 nel mezzo). Il ricorrente asserisce, certo, che __________ ha firmato l'ordine in bianco perché intendeva cedergli il premio di fr. 506 231.25 dietro consegna della nota cartella ipotecaria e dietro versamento della citata commissione (fr. 30 000.– effettivamente bonificati). Il primo giudice ha accertato tuttavia che la cartella ipotecaria di fr. 500 000.– accesa dal ricorrente in secondo grado sulla propria particella n. __________ RFP di __________ è stata consegnata a __________ in garanzia di eventuali perdite dovute all'operazione put, non per altri scopi (in specie non per garantire il rimborso di un preteso mutuo: sentenza, pag. 15 verso il basso). Perché tale accertamento dovrebbe essere arbitrario il ricorrente non spiega (anzi, egli nemmeno si duole di arbitrio).

                                         Il ricorrente sottolinea invero che __________ supponeva di continuare un'operazione avviata dai coniugi __________ e di dover pagare loro un determinato premio, sicché l'ordine firmato in bianco corrisponde pur sempre alla sua volontà. Per tacere del fatto però che dei fr. 476 100.– prelevati dal conto “__________ ” non meno di fr. 200 000.– sono finiti nelle tasche del ricorrente medesimo (come ricorda il primo giudice: sentenza, pag. 15 a metà), l'opzione intrapresa dal ricorrente sul conto del cliente non aveva alcun nesso con gli investimenti dei coniugi __________, di modo che __________ è stato ingannato anche a tale proposito. Più delicata – come si è accennato al considerando che precede – è la questione legata alla somma di fr. 30 000.– versata a __________, mal intravedendosi come potesse concepirsi una “commissione” in favore del cliente allorché a quest'ultimo già spettava l'intero premio dell'opzione. La sentenza impugnata non fa parola del versamento di fr. 30 000.–. Dagli atti risulta nondimeno che la “commissione” in favore di __________ è stata pattuita non in senso tecnico, ovvero come contropartita di una specifica prestazione fornita dal beneficiario, ma come guadagno immediato garantito a __________ dal ricorrente (classificatore B, rubrica e, act. 26, fogli 3, 4 e 6 in alto; act. 27, foglio 2 in basso; act. 28, foglio 6 in basso; act. 29, foglio 1 in fondo). Essa non può quindi interpretarsi come il corrispettivo per la pretesa cessione del premio di fr. 506 231.25 ad asserito titolo di mutuo. Ne segue che pure su questo punto il ricorso cade nel vuoto.

                                   8.   Sempre per quanto riguarda la truffa in danno di __________ il ricorrente assevera che con un minimo di attenzione il cliente avrebbe potuto “smascherare immediatamente le [sue] supposte menzogne”. Dimostrando assoluta noncuranza e chiedendo di incontrare il direttore della banca solo nel luglio del 1985, egli si è privato della tutela del diritto penale. Anzi, avesse fatto uso di qualche attenzione, __________ avrebbe potuto rendersi conto altresì di non dovere alcunché ai coniugi __________. Per contro, egli ha rinunciato a ogni verifica, denotando totale mancanza di spirito critico (memoriale, punti 45 a 47).

                                         Sui doveri di accortezza che incombono alla vittima in caso di truffa non giova ripetersi (sopra, consid. 4a e 4b). Basti ricordare in ogni modo che un inganno con astuzia è dato – tra l'altro –quando l'autore rilascia false indicazioni la cui verifica è difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia. In concreto il primo giudice ha ravvisato uno specifico rapporto di fiducia “in considerazione delle garanzie scritte e della garanzia reale (...) date [a __________] non da un funzionario qualsiasi, ma dal vicedirettore di una banca” (sentenza, pag. 13 in alto), rispettivamente nella relazione “che intercorre tra il funzionario di banca [preposto all'esecuzione degli ordini di bonifico] e il consulente finanziario da una parte e il cliente investitore dall'altra” (sentenza, pag. 18 in alto). Secondo il presidente della Corte di assise, in altri termini, il ricorrente ha truffato non solo __________, ma anche “i funzionari operativi sui conti dei clienti (recte: del cliente), inducendoli a eseguire due bonifici per complessivi fr. 476 000.– (recte: fr. 476 100.–) a debito del conto ‘__________a mano di un falso ordine di bonifico” (sentenza, pag. 3 nel mezzo).

                                         Il ricorrente non contesta – come detto – il reato nei confronti dei funzionari di banca preposti all'esecuzione dei bonifici. Insorge contro l'inganno astuto verso __________, negando l'esistenza di qualsiasi rapporto di fiducia. Ora, ci si può domandare se la sola carica di vicedirettore di banca basti a denotare un rapporto di particolare fiducia con il titolare di un conto. Nella fattispecie l'interrogativo può tuttavia rimanere irrisolto, poiché il ricorrente non si è limitato ad agire come vicedirettore dell'istituto, ma ha consegnato a __________ anche una cartella ipotecaria gravante la propria casa in garanzia di eventuali perdite, ha garantito per scritto rischi limitati al minimo (“15% teorico sull'ammontare del patrimonio”: sopra, consid. 6 in fine) e ha fatto pervenire al cliente un guadagno immediato (la predetta “commissione”) di

                                         fr. 30 000.–. Tutto ciò ha ragionevolmente distolto __________ da ulteriori verifiche, come varebbe distolto anche una persona dotata di normale spirito critico. Ritenendo che l'imputato ha ingannato il cliente con astuzia, il primo giudice non ha quindi violato l'art. 146 cpv. 1 CP. Ne discende, anche a quest'ultimo riguardo, l'inconsistenza del ricorso.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 CPP con rinvio all'art. 9 cpv. 1). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili a __________ e __________, i quali – pur contestando svariate affermazioni contenute nel ricorso – si sono rimessi per finire al giudizio della Corte, né alla __________ Banca in liquidazione, che ha comunicato di rinunciare  a esprimersi, né a __________, le cui brevi e generiche osservazioni non possono avere richiesto spese di rilievo.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   900.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         –    __________;

                                         –    avv. __________;

                                         –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                         –    Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ministero pubblico della confederazione, 3003 Berna;

                                         –    avv. __________ (PC __________);

                                         –    avv. __________ (PC __________);

                                         –    avv. __________ (PC __________).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           La segretaria

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.