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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77

29 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,829 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.1999.00077

Lugano 29 febbraio 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G.A. Bernasconi, Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 dicembre 1999 presentato da

___________,   (patrocinato dall'avv. dott. __________)  

contro  

la sentenza emanata il 13 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;  

esaminati gli atti;

posti a giudizio i seguenti

punti di questione: 1.  Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                    2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 17 novembre 1998, poco dopo le 18.00, l'appuntato di polizia __________ e un collega, in servizio di pattuglia su una vettura equipaggiata con un apparecchio “Multagraph” sull'autostrada A2 in direzione nord tra Bellinzona e Biasca, hanno rilevato su una tratta di oltre 2 km una vettura Audi “A6 quattro” targata TI __________che circolava a una velocità di 179 km/h. Fermata l'automobile all'uscita di Biasca e accertato che al volante si trovava ___________, essi hanno intimato al conducente la contravvenzione. Preso atto delle osservazioni dell'interessato al rapporto di contravvenzione, essi hanno redatto un rapporto aggiuntivo del 27 novembre 1998 in cui hanno descritto le modalità del rilevamento e hanno confermato il loro rapporto. Con decisione del 29 gennaio 1999 la Sezione della circolazione ha inflitto a ___________ una multa di fr. 660.– in applicazione dell'art. 90 n. 1 LCStr, imputandogli di avere circolato alla velocità di 161 km/h sulla tratta in questione, già dedotto il margine di tolleranza.

                                  B.   Il Tribunale cantonale amministrativo, adito da ___________, accertato che egli non intendeva ritirare il ricorso, ha annullato il 25 giugno 1999 la decisione impugnata e ha trasmesso gli atti per competenza al Ministero pubblico. Con decreto di accusa del 13 settembre 1999 il Procuratore pubblico ha ritenuto ___________ colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 n. 2 LCStr) e lo ha condannato a una multa di fr. 2'000.–.

                                  C.   Il Pretore del Distretto di Bellinzona, cui gli atti sono stati trasmessi in seguito all'opposizione del condannato, ha fatto seguire l'incarto il 23 settembre 1999 per competenza al Pretore del Distretto di Riviera. Questi ha constatato che l'eccesso di velocità era stato rilevato sull'autostrada A2 tra il chilometro 61.000 e il chilometro 63.402. In considerazione del fatto che la giurisdizione di Riviera iniziava dopo il chilometro 64.000, il giorno successivo egli ha ritornato l'incarto al Pretore del Distretto di Bellinzona, che il 13 dicembre 1999 ha confermato l'imputazione, riducendo nondimeno la multa a fr. 1'200.–

                                  D.   Contro la sentenza citata ___________ ha inoltrato il 14 dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 22 dicembre 1999 egli chiede l'annullamento del giudizio impugnato o quanto meno, in subordine, il rinvio dell'incarto al Pretore del Distretto di Riviera per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                   2.   Il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ritenuto infondata la contestazione della propria competenza per territorio poiché dal rapporto di contravvenzione risultava che il controllo della velocità era cominciato al chilometro 61.000 ed era terminato al chilometro 63.402, quindi completamente sul territorio del Distretto di Bellinzona, la giurisdizione di Riviera iniziando dopo il chilometro 64.000. Quanto all'obiezione dell'imputato, che sosteneva di avere superato il veicolo della polizia dopo la valle di Lodrino, egli l'ha ritenuta infondata. Tutt'al più, secondo il Pretore, poteva lasciare perplessi il fatto che gli agenti avessero fermato la vettura solo all'uscita autostradale di Biasca, ossia vari chilometri dopo il rilevamento della velocità. Ciò non era tuttavia sufficiente per porre in dubbio il rapporto di contravvenzione, e in particolare i dati relativi alla tratta in cui esso era avvenuto.

                                   3.   Il ricorrente fa valere di avere presentato già al dibattimento uno schema da cui risultava inoppugnabilmente che il controllo è avvenuto sul territorio dei Comuni di Lodrino e di Biasca, ovvero nella giurisdizione del Distretto di Riviera, e ribadisce di ricordarsi perfettamente di avere sorpassato la vettura della polizia dopo il ponte della valle di Lodrino. Afferma inoltre che gli agenti hanno commesso un grave errore indicando che l'infrazione era avvenuta tra il chilometro 61.000 e il chilometro 63.402, poiché è impossibile che l'apparecchio “Multagraph” sia stato inserito esattamente al chilometro 61.000. Per di più gli agenti lo hanno inseguito fino al chilometro 72, corrispondente all'uscita autostradale di Biasca, percorrendo ben 9 chilometri dopo la fine della misurazione. A suo dire, dato che al momento dei fatti era buio, gli agenti sono stati indotti in errore, l'inizio del rilevamento essendo avvenuto in realtà al chilometro 67 circa, in territorio del Distretto di Riviera, e non al chilometro 61.000.

                                   4.   Gli argomenti proposti dal ricorrente sono palesemente appellatori. In effetti, l'interessato sostiene nuovamente di ricordarsi di avere superato la vettura della polizia dopo il ponte della valle di Lodrino. Il Pretore, esaminando tale argomento, ha accertato però che esso non trova alcun riscontro negli atti, né il ricorrente indica perché e sulla base di quale atto simile accertamento sarebbe arbitrario. Anche per quanto concerne l'inseguimento per svariati chilometri prima della fermata presso l'uscita autostradale di Biasca, il ricorrente dimentica che il Pretore ha sì espresso perplessità, ma ha precisato che ciò non era sufficiente per porre in dubbio il rapporto di contravvenzione e i dati relativi al tratto in cui il rilevamento era avvenuto. Il ricorrente si limita a sostenere che un inseguimento da parte degli agenti di polizia per ben 9 chilometri sarebbe impossibile, ma non adduce elemento alcuno a suffragio di questa tesi. Del resto risulta chiaramente dagli atti che la misurazione è stata compiuta sul tratto tra Preonzo e Lodrino, circostanza che il ricorrente non contesta e che accredita quanto ha ritenuto il Pretore in merito alla propria competenza per territorio. Per altro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'apparecchio “Multagraph” non è stato attivato esattamente al chilometro 61.000. In quel punto gli agenti, a velocità e distanza stabilizzate, hanno soltanto iniziato il controllo. Che poi gli agenti possano essersi sbagliati di 6 km nell'indicare l'inizio del rilevamento con il chilometro 61.000 a causa del buio, è argomento – oltre che poco attendibile – manifestamente appellatorio e come tale, una volta ancora, improponibile.

                                   5.   Per quanto riguarda la violazione della LCStr, il Pretore ha ritenuto non credibile l'opponente quando asseverava che, pur avendo superato il limite di 120 km/h, la sua velocità doveva essere notevolmente inferiore a quella imputatagli con il decreto di accusa. Fosse stato il caso, in effetti, per comune esperienza su una tratta di 2.4 km il veicolo della polizia si sarebbe notevolmente avvicinato a quello inseguito, ciò che tuttavia non si è verificato. Certo, il ricorrente obietta che i rilevamenti della polizia non possono assurgere a valida prova, intanto perché per recuperare il terreno dopo essere stati superati gli agenti hanno dovuto circolare essi medesimi a una velocità attorno ai 179 km/h (quella rimproveratagli), e in secondo luogo perché la velocità tenuta da un veicolo inseguitore non è mai costante, né è tecnicamente possibile mantenere una distanza costante ed esatta dalla vettura che precede. Del resto, avendo visto la pattuglia della polizia, egli soggiunge, di certo egli non avrebbe accelerato, ma avrebbe mantenuto un'andatura normale. Allegazioni del genere sono del tutto inidonee a sostanziare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente argomenta in effetti come se si trovasse davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo non sono in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò che non è manifestamente il caso. Su questo punto il ricorso si rivela, una volta ancora, irricevibile.

                                   6.   Da ultimo il ricorrente censura il fatto che lo si sia sanzionato sulla base della velocità massima rilevata e sostiene nuovamente di non avere mai raggiunto punte di oltre 161 km/h, come figura nel rapporto di polizia. Se non che, argomentando in questo modo, una volta di più il ricorrente disconosce i limiti del ricorso per cassazione. In effetti, come risulta dal giudizio impugnato e dagli atti istruttori, il controllo della velocità era avvenuto rispettando le istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia, con un apparecchio omologato, a distanza costante e su un tratto di almeno 500 m. Il ricorrente neppure tenta di spiegare perché, avesse effettivamente superato di poco il limite di 120 km/h, sarebbe stato raggiunto dalla vettura della polizia solo a circa 2.4 chilometri di distanza. E nemmeno può essere condivisa l'affermazione secondo cui l'andatura incostante della polizia avrebbe falsato i dati, tale assunto mancando di qualsiasi riscontro concreto. Infine giova rilevare che il ricorrente non è per nulla stato sanzionato per la velocità massima registrata dall'apparecchio che, come risulta dal tabulato, corrispondeva a 188 km/h, ma in base alla media per 1000 metri a partire da 1401 metri dall'inizio della misurazione. A nulla gli sussidia quindi sostenere che il suo veicolo non ha mai toccato velocità di 161 km/h e oltre. D'altro lato il ricorrente non sostiene di avere avuto, soggettivamente, valide ragioni per procedere a tale velocità. Giustamente perciò il Pretore ha ravvisato, dal profilo giuridico, una violazione grave delle norme della circolazione (DTF 122 IV 173, 118 IV 191 consid. 2c e 2d; CCRP, sentenza del 24 settembre 1999 in re G., consid. 4).

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – ___________,

                                         – avv. dott. __________;

                                         – Ministero pubblico, Lugano;

                                         – Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

                                         – Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

                                         – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                    Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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