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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72

18 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,200 mots·~16 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.1999.00072

Lugano 18 febbraio 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 30 novembre 1999 presentato da

____________,   (patrocinato dall'avv. __________)  

contro  

la sentenza emessa l'8 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:1.        Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                    2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito di un progetto inteso alla costruzione di 11 case unifamiliari sulla particella n. __________ RFD di ____________, lo studio di architettura ____________ e ____________ SA di Biasca si è impegnato verso il Municipio di ____________ a sistemare una strada comunale (particella n. __________). Il Comune, da parte sua, avrebbe partecipato alla spesa con un contributo di fr. 80'000.–. Il 21 dicembre 1994 è stata rilasciata la licenza edilizia. Il 1° febbraio 1995 il sindaco e il segretario di ____________, in nome del Municipio, rispettivamente il 16 marzo 1995 la ditta ____________ e ____________ SA hanno firmato una convenzione sulla sistemazione della strada, da eseguire entro il 31 dicembre 1996. Il Municipio di ____________, ottenuto dal Consiglio comunale il relativo credito, ha chiesto il 3 agosto 1995 al Consiglio di Stato l'esonero dall'obbligo di prelevare contributi di miglioria. La richiesta è stata accolta con risoluzione governativa del 10 ottobre 1995. La ditta ____________ e ____________ ha edificato così le 11 case unifamiliari e le ha vendute. Invece ha eseguito solo parzialmente la sistemazione della strada comunale. Il 25 giugno 1997 il Municipio si è incontrato con i proprietari delle villette, informandoli della convenzione.

                                  B.   Il 4 luglio 1997 il sindaco ____________ ha comunicato a ____________ che se entro il 31 luglio 1997 la sistemazione della strada non fosse ultimata, egli avrebbe proposto al Municipio di adottare provvedimenti e avrebbe inviato una cronistoria della vicenda agli 11 proprietari delle villette, declinando ogni responsabilità del Comune. Il 5 agosto 1997, constatata la renitenza dello studio di architettura, il Municipio ha proceduto in tal modo. La ditta ha reagito il 26 agosto 1997 con una lettera, inviata in copia a svariate persone, in cui ____________ accusava il sindaco di "mirare ad un illegittimo profitto", di usare "tanto odio e tante cattiverie nei nostri confronti" e di non esitare "a sabotare, nel modo più irresponsabile possibile, la nostra ditta e non da ultimo denigrandola deliberatamente allo scopo di vederne la sua rovina e di tentare di salvaguardare la sua immagine per tutte le porcherie fatte nei nostri confronti". ____________ ha sporto il 20 novembre 1997 querela contro ____________. Dopo l'apertura del procedimento penale, ____________ ha distribuito tra febbraio e marzo del 1998 due libelli (non datati) in cui rimproverava a ____________ di avere spedito "lettere personali di minaccia", di essere "intrigante, sprezzante persino nei confronti della legalità, arrogante e aggressivo nei miei confronti", lamentava una "illegalità dell'operazione" e concludeva affermando che "qualcuno va sussurrando che forse la questione è più terra a terra. In fondo chi riceve un favore sarà grato al benefattore".

                                  C.   Con decreto di accusa del 28 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ colpevole di ripetuta diffamazione per le dichiarazioni citate dinanzi e lo ha condannato a una multa di fr. 1'500.–, oltre che al versamento alla parte civile di fr. 2'466.10 per risarcimento di spese legali e di fr. 500.– per torto morale. Statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'imputazione, limitandola però alle accuse di mirare a un illegittimo profitto, di agire con odio e cattiveria, di avere voluto sabotare la ditta e di essere intrigante. Ha pertanto ridotto la multa a fr. 800.– e l'indennità per torto morale a fr. 250.–.

                                  D.   Contro il giudizio predetto ____________ ha inoltrato il 12 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 30 novembre 1999 egli chiede di essere prosciolto dall'accusa di ripetuta diffamazione e di annullare il dispositivo sui risarcimenti riconosciuti alla parte civile. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 1999 propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula la parte civile nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1999.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente chiede che la Corte di cassazione e di revisione penale richiami la corrispondenza intercorsa fra __________ e il sindaco ____________, rispettivamente il Municipio, nel periodo compreso dal dicembre del 1998 al novembre del 1999. Egli sostiene di avere saputo, dopo l'audizione del testimone __________, di uno scambio di corrispondenza dai toni assai duri fra i due, onde la necessità di appurare se __________ avesse potuto esprimersi liberamente. Ora, in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale, di modo che nuove prove sono d'acchito irricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo CCRP, sentenza del 17 maggio 1999 in re W., consid. 1). Oltre a ciò, il ricorrente non indica né in che misura la documentazione di cui chiede il richiamo sia atta a inficiare gli accertamenti del giudizio impugnato, né in che misura la deposizione o la pretesa reticenza del teste avrebbero influito sulla condanna per diffamazione. Del resto il Pretore ha confermato la condanna per ripetuta diffamazione unicamente sulla base delle affermazioni contenute nella lettera del 26 agosto 1997, senza neppure menzionare le deposizioni dei testi sentiti al dibattimento (consid. 10). Ciò premesso, la richiesta in questione si rivela del tutto irricevibile.

                                   2.   Il ricorrente ribadisce che, concedendo la parola alla parte civile al termine della fase probatoria, il Pretore ha violato l'art. 274 cpv. 3 CPP e che la motivazione addotta dal Pretore per respingere la relativa eccezione è carente. Nella misura in cui invoca l'art. 288 lett. b CPP, va ricordato che violazioni di disposizioni essenziali di procedura sono solo quelle che portano pregiudizio alla parte che le invoca (CCRP, sentenza del 23 agosto 1999 in re G., consid. 1, con riferimenti). Nel caso concreto il ricorrente non spiega in che misura egli sia stato pregiudicato dal fatto che alla parte civile sia stato concesso diritto di parola, tanto meno se si pensa che motivando il proprio giudizio il Pretore non ne ha fatto uso alcuno (consid. 10). Sia come sia, non si vede perché il Pretore avrebbe violato la legge concedendo alla parte civile, come nei casi davanti alla Corte di assise (art.  251 cpv. 1 CPP), la parola a istruttoria dibattimentale conclusa. Basti ricordare che, una volta costituitasi come tale, la parte civile deve obbligatoriamente essere citata al dibattimento (art. 83 cpv. 1 CPP) e che, in base all'art. 274 cpv. 3 CPP, essa è addirittura interrogata dal Pretore. E siccome essa è parte al procedimento (art. 77 segg. CPP), in ossequio al diritto di essere sentiti non le può essere negato il diritto di esprimersi anche al termine della fase istruttoria, formulando al Pretore le sue conclusioni. Che l'art. 74 cpv. 3 CPP non menzioni tale facoltà ancora non significa che, per ciò solo, debba ravvisarsi una limitazione dei diritti della parte civile. Quanto alla pretesa carenza di motivazione da parte  del Pretore, la questione è – comunque sia – superata dalle considerazioni che precedono.

                                   3.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                         a)   Il Pretore ha accertato che con lettera del 2 novembre 1994 la ditta ____________ e ____________ SA ha chiesto al Municipio di ____________ di anticipare la concessione della licenza edilizia almeno per 2 o 4 case. In occasione di un incontro avvenuto il 22 novembre successivo, del quale il Municipio ha riferito in una lettera del 25 novembre 1994, le parti si sono accordate sulle condizioni della licenza edilizia, che prevedeva l'impegno della ditta di sistemare la strada comunale (particella n. __________) in base a un progetto allestito dall'ufficio tecnico comunale. La licenza edilizia rilasciata il 21 dicembre 1994 era – come detto – condizionata alla firma e al rispetto della convenzione (consid. 1). Se non che, la sistemazione della strada è stata eseguita solo parzialmente e, dopo una riunione con i proprietari delle case avvenuta il 25 giugno 1997, il 4 luglio 1997 il sindaco ____________ ha invitato a ____________ una lettera in cui lo diffidava a ultimare i lavori entro il 31 luglio, in difetto di che avrebbe proposto al Municipio di adottare provvedimenti e avrebbe trasmesso agli 11 proprietari fondiari una cronistoria della vicenda (sentenza, consid. 2).

                                         b)   Il ricorrente si diffonde in una sua descrizione dei fatti che hanno portato al rilascio della licenza edilizia, nell'intento di dimostrare che la firma della convenzione è avvenuta per forza e sotto pressione del Municipio, succube del sindaco, il quale aveva dettato le condizioni e si era trincerava dietro risoluzioni del Consiglio di Stato per non esaudire le sue richieste. Inoltre, asserisce il ricorrente, dovendo il prezzo di vendita rispettare le quotazioni del mercato immobiliare, non era stato possibile considerare il maggior costo della sistemazione stradale né, a fronte delle ripetute modifiche richieste, rispettare i termini, essendo subentrati problemi di liquidità. Ora, a prescindere dalla circostanza che invano si cercherebbe una censura di arbitrio in siffatto esposto (tant'è che il ricorrente stesso definisce le sue allegazioni alla stregua di precisazioni e complementi), il ricorrente si limita a prospettare una propria versione dei fatti, volta a giustificare il proprio comportamento, senza confrontarsi concretamente con la motivazione del Pretore. Egli cita le deposizioni __________, __________ e __________, asserendo che i promotori si erano opposti ad assumere i costi di sistemazione della strada, cui avrebbe dovuto far fronte il Comune. Nulla di tutto ciò risulta tuttavia dal giudizio impugnato. In realtà, a detta del teste __________, la convenzione era stata proposta per accelerare il rilascio della licenza edilizia e l'accusato era restio ad accettarla, ma vi aveva poi aderito dopo avere saputo che il Comune non era in grado di realizzare subito la sistemazione della strada. Il teste __________ ha dichiarato che prima dell'inoltro della domanda di costruzione era stato fatto presente che la strada non era pavimentata, che non vi erano canalizzazioni e che mancava l'illuminazione. Il teste __________ ha riferito che il progetto di convenzione era stato inviato al ricorrente con un lasso di tempo per eventuali osservazioni e che la convenzione era stata firmata dopo varie discussioni preliminari (sentenza, consid. 5). Inconferenti sono poi le allegazioni sulla determinazione dei prezzi di vendita delle case o il mancato rispetto dei termini. In definitiva, quindi, nulla risulta dal giudizio impugnato a sostegno degli argomenti ricorsuali, che si rivelano meramente appellatori e pertanto irricevibili.

                                   4.   L'art. 173 cpv. 1 CP punisce a querela di parte con la detenzione sino a sei mesi o con la multa chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di lei. Gli art. 173 segg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole riconosciute. Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nel proprio ambito o l'opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c). Nel quadro di liti politiche Il carattere penale di un'offesa dell'onore va ammesso con grande riserbo (DTF 118 IV 248 consid. 2b, 116 IV 150 consid. 3c). Attacchi politici sono punibili ai sensi dell'art. 173 ove siano (pure) idonei a far apparire spregevole come uomo la persona attaccata, e non solo ove mettano in cattiva luce le qualità politiche di tale persona (DTF 105 IV 194 consid. 2a). Determinante per stabilire se uno scritto sia lesivo della reputazione di una persona  non è il senso che quest'ultima attribuisce a tale scritto, bensì l'impressione generale che esso, secondo un'interpretazione oggettiva, suscita, nelle circostanze concrete, in un lettore medio non prevenuto (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c).

                                         Secondo l'art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. La valutazione della buona fede comporta un apprezzamento, da parte del giudice del merito, su quanto poteva o doveva sapere l'accusato al momento in cui ha proferito l'affermazione incriminata. Mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti a posteriormente non entrano in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b, 107 IV 35 consid. 5a, 102 IV 182 consid. 1c). La prova liberatoria presuppone, in ogni caso, che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato deve dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze concrete e la sua situazione personale, per convincersi della sua esattezza (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 207 consid. 3, 105 IV 118 consid. 2a). Incombe all'accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli disponeva a quel momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità delle asserzioni (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, La diffamation, in: SJ 114/1992 pag. 659). Cautela particolare si impone, comunque sia, da parte di chi divulga le proprie asserzioni a un'ampia cerchia (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 seg. consid. 2a, 104 IV 16 consid. 4b).

                                   5.   Il Pretore ha ritenuto diffamatorie le accuse secondo cui la parte lesa mirava a un illegittimo profitto, agiva con odio e cattiveria, voleva sabotare lo studio di architettura, dimostrandosi intrigante, poiché tali affermazioni tendevano a far apparire la persona contro la quale erano dirette come particolarmente spregevole e andavano ben oltre le critiche che chi occupa cariche politiche deve accettare (sentenza, consid. 10). In merito a tali affermazioni l'accusato non aveva recato la prova della verità e nemmeno quella della buona fede (consid. 11). Il ricorrente assevera invece che nel contesto generale le affermazioni imputategli non assumono carattere diffamatorio o comunque non sono punibili perché è stata provata la loro verità o per lo meno la sua buona fede. A torto. Il rimprovero mosso alla controparte di mirare a un illegittimo profitto – peraltro ripetuto – va senz'altro inteso da un lettore medio nel senso di un conseguimento di un vantaggio economico personale. Basti rammentare ch'esso si riferiva alla convenzione conclusa tra il Municipio e la ditta in merito alla sistemazione della strada e all'assunzione delle spese ed era correlato alla lettera del 26 agosto 1997, in cui si faceva questione appunto di chi era chiamato a sopportare i costi, per poi passare direttamente alla posizione del sindaco.

                                         Per quanto concerne le accuse di avere usato tanto odio e cattiverie e di aver voluto sabotare la ditta, oltre che infondate, esse stanno a significare – in uno con la frase precedente – che il querelante aveva deliberatamente voluto infierire contro la ditta, caricandole i costi di un'opera senza tenere in considerazione i danni e le disparità che ne sarebbero derivate, salvo poi denigrarla per provocarne la rovina. Accuse simili sono indubbiamente atte a ledere l'onore di un uomo politico, poiché per un lettore medio, che non conosce gli antefatti, la firma della convenzione e le successive difficoltà incontrate nella fattispecie dall'autorità comunale nel far rispettare i termini dell'accordo, facevano apparire il sindaco come persona che non esita a farsi trasportare dal malanimo e a mandare in rovina una ditta, costringendola a sobbarcarsi oneri finanziari proibitivi quale condizione per il rilascio della licenza edilizia. Più problematica appare la sentenza del Pretore per quel che è del termine "intrigante". Ci si potrebbe chiedere infatti se un apprezzamento del genere, ancorché poco lusinghiero, possa indurre ancor oggi un cittadino medio a considerare il destinatario come una persona spregevole. Se non che, posta accanto alle precedenti espressioni diffamatorie e inserita nel contesto descritto, l'accusa di intrigante – ancorché mossa in uno sfondo politico – contribuisce a rafforzare l'immagine negativa del sindaco e della persona, lasciando intendere che costui è solito far uso di mezzi scorretti e illegali.

                                         Se ne conclude che, ritenendo le espressioni in oggetto lesive dell'onore del destinatario, il Pretore non ha violato l'art. 173 CP. Riguardo alla prova della verità e della buona fede, che il ricorrente afferma genericamente di avere apportato (consid. 9, pag. 14), giovi rilevare che le affermazioni incriminate hanno costituito una reazione alla lettera del 5 agosto 1997 con cui il Municipio aveva trasmesso ai proprietari delle 11 case una cronistoria della vicenda. La missiva essendo opera del Municipio, non si vede come il ricorrente potesse seriamente ritenere di rispondere mediante affermazioni diffamatorie nei confronti del sindaco. In realtà emerge con assoluta chiarezza dagli atti istruttori che il ricorrente ha inteso dare sfogo alla propria rabbia e recriminazione per avere assunto un onere finanziario al quale non era in grado di far fronte. Giustamente quindi il Pretore ha negato che il ricorrente avesse recato la prova della verità e della buona fede.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che per inoltrare le osservazioni si è rivolta a un legale, va riconosciuta un'equa indennità per ripetibili. Essa postula la rifusione di fr. 3'457.– per le spese di patrocinio. Dato però che nella fattispecie si trattava unicamente di presentare osservazioni a un ricorso per lo più appellatorio, un'indennità attorno a fr. 1'500.– appare più che equa, cui si aggiungono le spese vive per fr. 215.80, onde un totale (arrotondato) di fr. 1700.–.

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 1'700.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – ____________,

                                         – avv. __________;

                                         – ____________, ____________;

                                         – avv. __________;

                                         – Ministero pubblico, Lugano;

                                         – Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

                                         – Comando della polizia cantonale, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                    Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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