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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67

5 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,426 mots·~22 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.1999.00067 rinvio TF

Lugano 5 ottobre 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 19 ottobre 1998 presentato da

___________   (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata l'11 settembre 1998 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;

vista la sentenza emessa il 23 settembre 1999 dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 21 gennaio 1997 la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha dichiarato ___________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e di ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza (art. 193

                                          cpv. 1 CP), condannandolo a 2 anni e 4 mesi di detenzione, come pure al versamento alla parte civile di fr. 10'000.– per torto morale e di fr. 10'000.– per danni materiali. La Corte ha accertato che, sfruttando il rapporto di dipendenza derivante dalla sua autorità di sacerdote, tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre del 1993 l'imputato aveva compiuto nella casa parrocchiale di __________ atti sessuali con il chierichetto __________, nato il __________, in specie il 24 ottobre 1993 facendosi toccare sui genitali e masturbare, alla fine di ottobre del 1993 compiendo con il minorenne atti di masturbazione orali e coiti orali reciprochi e nella prima metà di novembre del 1993 facendosi nuovamente toccare le parti intime.

                                B.      Adita da ___________, con sentenza del 1°ottobre 1997 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso in quanto ammissibile, ha annullato la sentenza impugnata, ha prosciolto l'imputato dall'accusa di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza e ha rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise correzionali composta di altri giudici e giurati per nuovo giudizio nel senso dei considerandi sull'imputazione di atti sessuali con fanciulli. Statuendo di nuovo l'11 novembre 1998, il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto ___________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli e l'ha condannato alla pena di 26 mesi di detenzione, oltre al versamento di fr. 10'000.– alla parte civile per torto morale e fr. 10'000.– per ripetibili.

                                C.      ___________ ha impugnato anche la seconda sentenza di assise, chiedendo di essere prosciolto dall'imputazione di atti sessuali con fanciulli o quanto meno, in subordine, di essere condannato a una pena sospesa condizionalmente. Con sentenza del 25 maggio 1999 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso e ha ridotto la pena a 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente. Contro la sentenza appena citata Il Procuratore pubblico è insorto con ricorso per cassazione al Tribunale federale. Statuendo il 23 settembre 1999, quest'ultimo ha accolto il ricorso nel senso dei considerandi, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di cassazione e di revisione penale per nuovo giudizio.

Considerando

in diritto:               1.      Ove dichiari fondato un ricorso in materia penale, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale perché decida di nuovo (art. 277ter cpv. 1 PP). L'autorità cantonale deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (DTF 123 IV 1 consid. 1), nel senso che deve limitarsi a esaminare i punti da giudicare nuovamente in base ai considerandi del Tribunale federale, mentre gli altri punti rimangono acquisti e non possono più essere rivisti (DTF 121 IV 109 consid. 7).

                                2.      Nella fattispecie il Tribunale federale ha rilevato anzitutto un netto divario tra la pena pronunciata da questa Corte (e criticata dal Procuratore pubblico) e la pena pronunciata originariamente dalla Corte di assise. Tale divario, come pure la gravità dei reati commessi dall'imputato, richiedevano particolare accuratezza nel motivare la commisurazione della pena. Premesso che nel caso in esame risultava difficile stabilire se tale divario fosse dovuto a una pena ingiustificata o a una motivazione carente, il Tribunale federale ha lasciato aperto il quesito di sapere se questa Corte avesse ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, rilevando che – comunque fosse – il ricorso del Procuratore pubblico andava accolto perché questa Corte non aveva motivato a sufficienza l'entità della pena in relazione ai singoli fattori ponderati (sentenza, consid. 2c). Annullata per tale motivo la sentenza impugnata, esso ha rinviato la causa a questa Corte affinché riveda e motivi di nuovo le considerazioni che l'hanno indotta a contenere la pena entro limiti che consentono la sospensione condizionale dell'esecuzione. Il Tribunale federale non ha quindi prescritto a questa Corte di pronunciare necessariamente un'altra pena; ha soltanto chiesto maggiore precisione nei motivi (sentenza, consid. 2d).

                                3.      Il Tribunale federale rileva che una delle principali ragioni sottese alla riduzione della pena decisa da questa Corte (e censurata dal Procuratore pubblico) sembra essere dovuta al proscioglimento dell'imputato dall'accusa ancorata all'art. 193 CP. Secondo il Tribunale federale però questa Corte non ha indicato con sufficiente precisione il peso attribuito a tale proscioglimento. A suo avviso, in effetti, le relative conseguenze non vanno sopravvalutate, dato che il rapporto di dipendenza della vittima nei confronti dell'imputato non era venuto meno per ciò soltanto e, benché non giustificasse l'applicazione dell'art. 193 CP, rimaneva pur sempre un elemento aggravante di cui occorreva tenere conto nell'ambito dell'art. 187 CP. Inoltre continuava a sussistere, ai fini della commisurazione della pena, il reato più grave, ossia quello di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP). E proprio in materia di reati contro l'integrità sessuale, i casi più gravi sono quelli in cui, come nella fattispecie, l'agente ha agito più volte, profittando di un rapporto d'autorità. Per di più l'imputato aveva reiterato in un breve lasso di tempo, valendosi del suo indiscusso ascendente nei confronti della vittima, del suo ruolo di sacerdote e dell'evidente differenza di età, circostanze queste che pesavano ancor più sul grado di colpa (sentenza, consid. 2e).

                                          a)  Nella sentenza annullata dal Tribunale federale si era spiegato che, rinviando gli atti in prima sede per nuovo giudizio, questa Corte non intendeva incaricare il giudice di merito di raccogliere nuove prove a carico dell'imputato, ma solo di chiarire mediante perizia se l'anomalia certificata a suo tempo dal dott. __________sulla persona dell'imputato (ritenzione testicolare bilaterale) potesse essere notata dalla vittima durante i pretesi abusi sessuali. Tale accertamento era necessario per apprezzare la credibilità della vittima e per verificare se sussistessero dubbi insormontabili sulla colpevolezza del soggetto (art. 6 par. 1 CEDU). Ciò premesso, questa Corte ha criticato l'assunzione di nuove prove da parte del primo giudice, in particolare l'acquisizione di un verbale in cui un terzo (D.G.) accusava l'imputato di abusi sessuali risalenti agli inizi del 1980. In esito al nuovo processo, per vero, l'imputato non doveva subire maggior pregiudizio. Non doveva quindi essere giudicato più severamente rispetto a quanto avrebbe deciso questa Corte, ove avesse ritenuto non arbitrari gli accertamenti che avevano spinto le assise a ritenere l'imputato colpevole di atti sessuali con fanciulli e avesse ricommisurato la pena senza tenere conto del reato di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza (sentenza citata, consid. 4). Anche nella commisurazione della pena questa Corte ha ritenuto perciò che l'imputato non dovesse patire ulteriore pregiudizio nemmeno nell'ipotesi a lui più sfavorevole, ossia nel caso in cui il primo giudice lo avesse nuovamente riconosciuto colpevole del reato ascrittogli. In tale eventualità il primo giudice avrebbe dovuto, per l'appunto, limitarsi a ricommisurare la pena tenendo conto del proscioglimento da uno dei due reati (sentenza citata, consid. 7c).

                                          b)  Sempre nella sentenza annullata dal Tribunale federale questa Corte non aveva esitato a manifestare perplessità per l'esigua differenza di pena tra la condanna inflitta il 21 gennaio 1997 (28 mesi di detenzione) per i reati di ripetuti atti sessuali con fanciulli, come pure di ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza, e la condanna relativa alla sentenza impugnata (26 mesi di detenzione) per il solo reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli. Anche se con qualche sfumatura, tale perplessità rimane. Come si è già accennato, uno dei motivi che avevano spinto i giudici del primo processo a dimostrarsi severi verso l'imputato si riconduceva proprio all'abuso dello stato di dipendenza della vittima (sentenza del 21 gennaio 1997, pag. 34). Certo, il Tribunale federale rileva che, nonostante il proscioglimento dalla seconda imputazione (art. 193 CP), il rapporto di dipendenza della vittima nei confronti dell'imputato non era venuto a meno e che, per quanto non giustificasse l'applicazione dell'art. 193 CP, esso rimaneva pur sempre un elemento aggravante di cui tenere conto nella commisurazione della pena (sentenza del Tribunale federale, consid. 2e). Se non che, la sentenza di assise del

                                               21 gennaio 1997 si limitava a richiamare genericamente l'art. 68 n. 1 CP sulla pena in caso di concorso, senza lontanamente asserire che nella fattispecie il reato di cui all'art. 193 CP fosse ininfluente sull'entità della condanna (ciò che sarebbe stato in ogni modo contrario allo stesso art. 68 n. 1 CP) o che tale infrazione avesse un effetto assai limitato nel complesso, vista la gravità della colpa commessa dall'imputato violando l'art. 187 CP. Né il primo giudice aveva speso una sola parola sull'incidenza del proscioglimento sull'applicazione dell'art. 63 CP, e ciò pur richiamando l'art. 68 n. 1 CP (sentenza, pag. 26). Egli ha insistito assai sulla circostanza che l'imputato aveva ignobilmente tradito il rapporto di amicizia e di fiducia, approfittando di una certa qual sudditanza psicologica del ragazzo, non però nel senso che costui gli dovesse ubbidienza, ma nel senso che, conoscendo la vocazione e la predilezione della vittima, l'imputato era ben cosciente di essere considerato alla stregua di una guida spirituale e di un esempio da seguire (sentenza, pag. 26). Con ciò egli ha ridimensionato nondimeno il grado di dipendenza sottolineato nel primo giudizio (né poteva essere altrimenti, considerato il proscioglimento relativo all'art. 193 CP), dando atto che la vittima non doveva ubbidienza all'imputato. Da tale accertamento però egli non ha tratto particolari conseguenze.

                                          c)  Ne segue che in concreto, pur nel rispetto di quanto ha rilevato il Tribunale federale, non si può prescindere da un contenimento di pena rispetto a quella pronunciata nel primo processo, quanto meno senza vanificare il proscioglimento dal reato di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza. D'altro lato, se appena si considera che in esito al primo processo erano stati irrogati all'imputato 28 mesi di detenzione e in seguito al secondo 26 mesi, non si vede come si sia seriamente tenuto conto del proscioglimento. Tanto meno ove si considerino anche le ulteriori circostanze attenuanti riconosciute per la prima volta al prevenuto nel nuovo processo. Che vi sia stato uno sfruttamento del rapporto di dipendenza è indubbio, ma non nell'estensione accertata nella prima sentenza. Il presidente della Corte di assise, nondimeno, ha minimizzato senza apparente motivazione gli effetti del proscioglimento dallo sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza, reato che aveva senz'altro influito – come detto – sulla pena di 28 mesi di detenzione allora pronunciata dalla Corte di assise.

                                               Per finire, come si è visto, il presidente della Corte ha ridotto di soli due mesi la pena rispetto al primo giudizio, e ciò pur considerando espressamente per la prima volta il tempo trascorso e il fatto che la vittima, quasi quindicenne, non era alla sua prima esperienza omosessuale. Manifestamente le richiamate circostanze, valutate nel loro insieme, dovevano quindi indurre a un maggior contenimento della pena pronunciata a suo tempo dalla Corte di assise con dichiarata severità. Basti ricordare che nell'infliggere all'imputato 28 mesi di detenzione tale Corte aveva rivolto al prevenuto critiche pesanti, evocando l'estrema gravità dal profilo oggettivo dei fatti ripetutamente commessi da un sacerdote nei confronti di un minore che abbisognava di aiuto spirituale maggiore (sentenza citata, pag. 34 in alto). La Corte aveva anche criticato il prevenuto a più riprese per l'atteggiamento assunto durante l'inchiesta a al pubblico dibattimento, in specie per le menzogne proferite nella consapevolezza di arrecare ulteriore danno alla vittima. Essa aveva quindi ravvisato – in sintesi – una totale assenza di ravvedimento, ovvero una delle componenti sulla quale il Tribunale federale ha posto particolare accento (sentenza del Tribunale federale, consid. 2f). La stessa Corte di assise aveva nondimeno riconosciuto qualche circostanza attenuante, come i buoni trascorsi, l'incensuratezza del prevenuto e il momento difficile in cui questi si trovava all'atto di delinquere, senza però concedere significative riduzioni di pena. Si è quindi trattato allora di un giudizio che non può essere definito mite, né il Tribunale federale ha ritenuto il contrario. Ci si poteva quindi legittimamente attendere che alla fine del secondo processo la colpa dell'imputato fosse oggetto di un giudizio più equanime, viste le circostanze favorevoli al prevenuto venute in essere successivamente e richiamate per altro nella sentenza impugnata.

                                          d)  Riepilogando, per rapporto alla sentenza del 21 gennaio 1997 – che doveva essere presa come punto di riferimento, avendo essa considerato tutte le circostanze sfavorevoli all'imputato enunciate nella sentenza del Tribunale federale – il ricorrente doveva beneficiare di una riduzione di pena dovuta al proscioglimento per il reato di sfruttamento della stato di dipendenza e di bisogno. Considerate le motivazioni del Tribunale federale e l'indubbia severità di cui la Corte di assise aveva voluto dar prova, tale riduzione può essere quantificata in almeno due mesi, potendosi senz'altro presumere che la Corte di assise avesse tenuto conto del concorso di reati (art. 68 n. 1 CP) per lo meno in tale misura. Nella seconda sentenza il presidente della Corte di assise ha però considerato a favore del ricorrente – giustamente nel solo quadro dell'art. 63 CP – anche il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nell'ottobre del 1993, e la buona condotta tenuta dal soggetto dopo di allora. Tale lasso di tempo è oggi ancor più rilevante, giacché dal compimento dei reati fino all'odierno giudizio sono trascorsi circa sette anni. A favore dell'accusato – rispetto alla prima sentenza – va inoltre soppesato l'accertamento che il giovane non era alla sua prima esperienza omosessuale (sentenza impugnata, pag. 27, ove si sottolinea pure l'assenza di violenza e di minaccia; cfr. anche sentenza di assise del 21 gennaio 1997, pag. 7). Ora, dato il tempo trascorso e viste le condizioni personali della vittima, come pure modo di esecuzione del reato, un'ulteriore riduzione della pena di circa 4 o 5 mesi non sarebbe sicuramente stata eccessiva. Nella seconda sentenza per la verità il presidente della Corte ha considerato anche l'episodio narrato da __________, assumendo irritualmente una prova supplementare a carico dell'imputato. Il relativo contenimento di pena che deriverebbe dallo stralcio di tale prova risulterebbe tuttavia superato dal fatto che il prevenuto ha di nuovo definito il ragazzo come un bugiardo (sentenza impugnata, pag. 27). Ne discende che queste due ultime circostanze, per finire, si compensano.

                                          e)  Se ne conclude che, volendo anche confermare il giudizio di severità espresso dalle Corti delle assise correzionali, la pena effettivamente adeguata alla colpa dell'imputato va quantificata in ultima analisi – tenendo debito conto sia delle circostanze aggravanti sia di quelle attenuanti – attorno ai 21-22 mesi di detenzione.

                                3.      Il Tribunale federale critica pure la conclusione di questa Corte, secondo cui in concreto, dandosi una pena privativa della libertà di poco superiore ai 18 mesi di detenzione, si giustifica uno sforzo supplementare – in applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 118 IV  342 (v. anche DTF 118 IV 337) – per mitigare ulteriormente la pena entro limiti che ne consentano la sospensione condizionale.

                                          a)  Secondo il Tribunale federale, la sentenza annullata omette  indicare quale sia effettivamente la pena adeguata alla colpa del reo. A suo giudizio, l'autorità cantonale avrebbe addirittura lasciato intenzionalmente aperta la questione e avrebbe così compiuto, per sua stessa ammissione, uno sforzo particolare per applicare la richiamata giurisprudenza. Ora, un rimprovero del genere risulta superato dal fatto che – come si è visto – la pena a carico dell'imputato va fissata in 21-22 mesi di detenzione. Giova comunque precisare che nel suo giudizio questa Corte non ha per nulla lasciato aperta la questione: dopo avere ridotto la pena di 3-4 mesi per considerare il proscioglimento dal reato di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza, essa ha infatti ridotto ulteriormente la stessa in virtù di altre attenuanti considerate (tempo trascorso ecc.), quantificandola infine – nella peggiore delle ipotesi – attorno ai 20-21 mesi di detenzione (sentenza, pag. 9). Forse il considerando non risultava di facile lettura. A un attento esame esso non poteva portare però ad altra conclusione.

                                          b)  Il Tribunale federale ricorda che – per evitare sanzioni suscettibili di ostacolare l'evoluzione favorevole del condannato ove la pena commisurata alla colpa del reo possa essere fissata intorno ai 18 mesi di detenzione – motivi di prevenzione speciale che possono indurre il giudice di merito a pronunciare una pena compatibile con la sospensione condizionale, ove questa non debba essere esclusa (DTF 118 IV 337 consid. 2c). Esso ha nondimeno rilevato che questa giurisprudenza va applicata in modo coerente e restrittivo, determinante in materia di commisurazione della pena restando pur sempre la colpa del reo valutata in modo sovrano dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 63 CP. Non è quindi consentito – secondo il Tribunale federale – pronunciare sistematicamente e senza tenere conto di tutte le circostanze, una condanna a 18 mesi ogni qual volta la pena prospettabile secondo i parametri dell'art. 63 CP superi di poco tale durata e siano dati i presupposti per la sospensione condizionale della stessa (DTF 118 IV 337 consid. 2c in fine). Il Tribunale federale ha quindi soggiunto che il giudice di merito deve vagliare se, dopo avere commesso il reato ascrittogli, l'imputato abbia effettivamente manifestato una chiara volontà di emendarsi, eventualmente cambiando il suo modo di vita, in maniera da dimostrare di avere tratto lezione dai propri errori (DTF 118 IV 337 consid. 2c e 2d, 118 IV 342 consid. 2f).

                                               Al riguardo – sempre secondo il Tribunale federale – il comportamento dell'imputato durante il procedimento è decisivo, poiché rivela il suo carattere e il suo stato d'animo. Persistere nella propria versione dei fatti, negando ogni responsabilità, può essere considerato come indizio d'assenza di rimorsi e della volontà di rimettersi in causa (DTF 116 IV 288 consid. 2a). Di conseguenza – ha affermato il Tribunale federale – la collaborazione dell'imputato durante l'istruttoria può dimostrare, secondo le circostanze, una chiara volontà di rompere con il passato e di espiare la propria colpa. Avendo il giudice di merito accertato in modo insindacabile che il prevenuto ha presentato la vittima come un bugiardo e un calunniatore durante l'intero procedimento, negando la propria colpa e contrapponendo la sua versione dell'accaduto alle accuse del minorenne, questi non sembra quindi avere acquisito consapevolezza dagli errori commessi. I presupposti per applicare la nota giurisprudenza – sempre a mente del Tribunale federale – non appaiono perciò realizzati. Vista però la carenza di motivazione al proposito – esso ha concluso –  non è possibile stabilire le ragioni che hanno spinto questa Corte a giungere alla conclusione contraria ed esaminare l'eventuale fondatezza (sentenza, consid. 2g).

                                          c)  Nonostante la chiara critica, che a prima vista non sembrerebbe lasciare spazio ad alternative, il Tribunale federale ha ugualmente rinviato la causa all'autorità cantonale per integrazione dei motivi sull'eventuale sospensione condizionale della pena. Non ha quindi dato per scontato che la soluzione adottata da questa Corte violi il diritto federale; in tale caso avrebbe prescritto invero un'altra sanzione, ciò che tuttavia non ha fatto (sentenza, consid. 2d). Ora, questa Corte non ha mai inteso relegare in second'ordine la colpa del prevenuto né lo scarso ravvedimento. Anzi, essa ha esplicitamente denunciato l'attitudine processuale del prevenuto e l'inconsistenza delle sue giustificazioni, come ha rammentato le sofferenze provocate alla vittima, costretta ad affrontare due processi. Essa si è limitata a ridurre la pena di 28 mesi di detenzione pronunciata la prima volta dalla Corte delle assise correzionali per tenere conto del proscioglimento da uno dei due reati e delle attenuanti allora non considerate. Non ha perciò mai messo in discussione l'atteggiamento disinvolto (e poco consono al suo ministero) palesato dall'imputato. Non può tuttavia disconoscere che nella commisurazione della pena va tenuto conto, insieme con gli altri elementi, del limite di 18 mesi cui soggiace la sospensione condizionale dell'espiazione laddove si prospetti una pena privativa della libertà personale di durata non nettamente superiore e siano dati gli ulteriori presupposti di tale sospensione (DTF 116 IV 337 consid. 2c). Una pena di 21-22 mesi di detenzione non può considerarsi nettamente superiore al limite fissato dall'art. 41 n. 1 CP per la sua sospensione condizionale. Da questo profilo, dunque, non sussistono ostacoli per applicare la citata giurisprudenza.

                                          d)  Più delicata si presenta la questione relativa alla sussistenza dei rimanenti presupposti. Come fa notare il Tribunale federale, in effetti, il comportamento processuale del prevenuto costituisce un elemento da non sottovalutare. Di primo acchito potrebbero infatti rimanere dubbi sulle buone intenzioni del soggetto e sulla volontà di evitare reiterazioni dell'illecito. Chi non manifesta pentimento dà di per sé segni poco incoraggianti, non dimostra cioè di avere tratto insegnamento dalla condanna (DTF 116 IV 288 consid. 2a). Se non che, segnali positivi sulla volontà di emendamento possono essere dedotti, nonostante l'orgoglio dell'imputato, anche da altre circostanze, in particolare dal pieno reinserimento nella società al momento del giudizio, dall'assunzione di un sicuro impiego e più in generale dalla condotta del reo dopo la commissione del reato (DTF 118 IV 337 consid. 2c), ovvero –  più in generale – dal suo nuovo modo di vita (DTF 118 IV 342 consid. 2f). Il giudizio sulla prognosi favorevole, condizione necessaria per contenere ulteriormente la pena, deve avvenire in altri termini tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Nella fattispecie già gli accertamenti delle sentenze di assise consentono di descrivere l'imputato non solo in senso negativo. Prima di delinquere, egli godeva di ottima reputazione (sentenza del 21 gennaio 1997, pag. 34) e al momento dei fatti attraversava un momento difficile sia dal profilo familiare, sia da quello della sua attività di parroco a causa dei contrasti con altri vicari (sentenza citata, pag. 34). Non si può escludere quindi che i reati in questione siano anche riconducibili in parte a fattori contingenti. Quanto alle prospettive future, la stessa sentenza di assise del 21 gennaio 1997 formula prognosi favorevole (pag. 34, consid. 5 in fondo), ciò che la seconda sentenza trascura completamente.

                                               In ogni modo, la Corte di assise che aveva giudicato la prima volta aveva rilevato che dal gennaio al luglio del 1996 l'imputato aveva collaborato con la parrocchia di __________ e che in seguito egli era stato designato __________ dell'Ufficio diocesano pellegrinaggi a __________, __________ e in __________ organizzati dall'agenzia __________, fungendo da guida e da assistente spirituale (sentenza, pag. 6). Nel successivo giudizio il presidente della Corte di assise ha accertato a sua volta che dal gennaio al luglio del 1996 l'imputato aveva collaborato con la parrocchia di __________ e in seguito era diventato __________ dell'Ufficio diocesano pellegrinaggi, di cui era primo responsabile e organizzatore (sentenza, pag. 6). Anche se non del tutto esaurienti, in particolare per quanto riguarda gli anni 1997/98 e successivi, tali accertamenti consentono di ritenere che dopo il mese di ottobre del 1993 l'imputato si è comportato in modo ineccepibile, reinserendosi completamente nella società. Certo, allo stato attuale delle cose ci si potrebbe chiedere se, in fin dei conti, non sarebbe più opportuno rimandare gli atti alla prima Corte perché accerti compiutamente la situazione personale del soggetto e le sue reali prospettive future, valutando alla luce delle relative risultanze se un'espiazione di pena risulti ancora compatibile con le esigenze di risocializzazione (DTF 118 IV 342 consid. 2f e 2g). La documentazione trasmessa dal ricorrente il 4 febbraio 2000 (attestazione di padre __________ sulla buona qualità della collaborazione prestata dall'imputato in varie attività pastorali a contatto anche con giovani) non può essere acquisita agli atti, dal momento che in sede di ricorso non è possibile produrre nuovi documenti (CCRP, sentenza del CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; CCRP, sentenza del 26 aprile in re I., consid. 1). Un rinvio per nuovi accertamenti risulterebbe però a questo punto poco comprensibile, visto il lungo tempo trascorso dai fatti e la buona probabilità – in assenza di indizi contrari – che esso confermi appieno la prima impressione, ossia che il prevenuto ha effettivamente superato un momento difficile reinserendosi nella sua attività sacerdotale, al punto da rendere ora estranea al suo scopo una decisione che lo privi della libertà personale. Per queste ragioni il mancato ravvedimento durante il processo conseguente alla mancata confessione dei reati, considerato comunque nella commisurazione della pena, non costituisce più un fattore decisivo.

                                4.      Nelle circostanze descritte il ricorso merita quindi una volta ancora di essere parzialmente accolto, nel senso che la pena a carico dell'imputato va fissata in 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza e sono posti per due terzi a carico del ricorrente, mentre il resto è sopportato dallo Stato (art. 15 cpv. 1 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente la somma di fr. 500.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Da parte sua il ricorrente verserà alla parte civile ___________ un'indennità di fr. 800.–.

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2.1 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Per il rimanente il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     900.–

                                          b) spese                         fr.     100.–

                                                                                 fr.  1'000.–

                                          sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente la somma di fr. 500.– per ripetibili ridotte. Per lo stesso titolo il ricorrente verserà alla parte civile ___________ la somma di fr. 800.–.

                                3.      Intimazione a:

                                          –   ___________, c/o avv. __________;

                                          –   avv. __________;

                                          –   Procuratore generale avv. __________;

                                          –   Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –   Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –   avv. __________ (per la parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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