Incarto n. 17.1999.00065 17.1999.00066
Lugano 14 aprile 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 15 e 16 novembre 1999 presentati da
__________ (patrocinato dal dott. iur. __________) e __________, (patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza pronunciata il 5 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti dei ricorrenti e di __________, (patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
2. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ___________;
3. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 aprile 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 10 ottobre 1989 da ___________ e ___________. A ___________ è stato imposto il versamento di fr. 3'000.-- a titolo di contributo alimentare in favore di ___________ fino al 30 aprile 1999. Tale sentenza è stata confermata il 14 dicembre 1998 dalla I Camera civile del Tribunale di appello. Il 13 luglio 1998 ___________ ha inoltrato allo stesso Pretore una petizione con la quale ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per l'ex moglie, asserendo – tra l'altro – che essa conviveva in modo duraturo con ___________. Sentito come teste nell'ambito di quella causa, il 16 dicembre 1998 ___________ ha dichiarato che visitava e rimaneva presso l'amica 3 o 4 volte la settimana. ___________ è stata sottoposta dal Pretore il 21 gennaio 1999 all'interrogatorio formale. Rispondendo alla domanda n. 42, essa ha negato che ___________ abitasse in maniera duratura e ininterrottamente nel suo appartamento, precisando che egli veniva da lei 2 o 3 sere per settimana.
B. Con decreti di accusa del 20 aprile 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ___________ autore colpevole di falsa testimonianza e ___________ di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, condannandoli entrambi a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo su opposizione, con sentenza del 5 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano ha prosciolto ___________ dall'accusa, mentre nei confronti di ___________ ha confermato sia l'imputazione che la pena irrogata con il decreto di accusa.
C. L'8 ottobre 1999 ___________, costituitosi parte civile, ha inoltrato alla Corte di cassazione e di revisione penale una dichiarazione di ricorso contro il proscioglimento di ___________, chiedendo nella motivazione scritta del 15 novembre 1999 che costui sia riconosciuto colpevole di falsa testimonianza e condannato ai sensi del decreto di accusa. Egli postula inoltre la rifusione di fr. 19'444.50 o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca sulle pretese civili. Con scritti del 5 e del 13 dicembre 1999 il Procuratore pubblico e ___________ hanno comunicato di rinunciare a osservazioni, mentre ___________ ha proposto il 14 dicembre 1999 di respingere il ricorso.
D. ___________ ha presentato a sua volta, l'11 ottobre 1999, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza di condanna e nella motivazione scritta del 16 novembre 1999 conclude per il suo proscioglimento, subordinatamente per la riduzione della pena a una multa di fr. 100.– e in via ancor più subordinata per il rinvio degli atti al primo giudice affinché statuisca di nuovo. Non sono state presentate osservazioni a tale ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
I. Sul ricorso della parte civile
2. Dalla sentenza impugnata risulta che al dibattimento l'accusato ___________ ha precisato la sua deposizione del 16 dicembre 1998 in cui aveva affermato di recarsi e di rimanere 3 o 4 volte la settimana presso ___________ nel senso che, sulla base di un calcolo a ritroso, ha quantificato i pernottamenti in 4.25 volte la settimana (consid. 3c). Determinante era quindi, a mente del Pretore, stabilire se costui avesse mentito sostenendo di avere visitato l'amica, in media, 4.25 volte la settimana (consid. 3d). A tale riguardo egli ha rilevato che la copiosa documentazione prodotta dall'accusato attestava ripetuti soggiorni in alberghi sia in Svizzera sia all'estero (consid. 3d) e che le dichiarazioni del testimone __________ relative alla frequenza dei pernottamenti non contraddicevano le affermazioni dell'interessato per il periodo in esame. In effetti, quand'anche l'accusato avesse trascorso ininterrottamente la notte presso l'amica dal 3 al 6 novembre e dal 5 al 9 ottobre 1998, ciò non significava che egli avesse mentito dichiarando di abitare con lei 3 o 4 volte la settimana (consid. 3f). In definitiva, quindi, il Pretore ha espresso il convincimento che al momento dell'interrogatorio il testimone aveva sostanzialmente detto la verità poiché tra le 3 o 4 volte la settimana e le 4.25. volte accertate in sede dibattimentale non vi era una differenza tale da poter affermare che il soggetto avesse mentito consapevolmente (consid. 3g).
3. Il ricorrente sostiene che il Pretore è incorso nell'arbitrio ponendo alla base del proprio giudizio una documentazione prodotta in fotocopia, in realtà fasulla e senza pertinenza con il periodo oggetto della deposizione dell'accusato, fatta eccezione per i documenti n. 27 e 28. Il primo documento poi – soggiunge il ricorrente – attesta se mai che nell'albergo di Ginevra il 17 dicembre 1998 aveva pernottato non la controparte, bensì il collega __________. Inoltre, secondo il ricorrente, il Pretore è caduto in contraddizione dando credito contemporaneamente alla testimonianza di __________ e a quella dell'accusato. Dato che __________, sia nella dichiarazione scritta sia nella deposizione resa durante l'istruttoria sia ancora al dibattimento aveva dimostrato, tramite i sopralluoghi, che ad uscire dalla residenza “__________ ” era sempre ___________, la sua deposizione doveva assumere ben maggior peso. Il ricorrente si dilunga poi sugli estratti degli addebiti bancari concernenti l'uso della carta di credito “Visa” allo scopo di confutare l'accertamento del Pretore circa le frequenti e prolungate assenze dell'accusato da Lugano, affermando che gran parte di tali addebiti provano dalla frequentazione di ristoranti e che, quindi, costui era era solito rincasare la sera. Un ulteriore arbitrio ravvisa il ricorrente laddove il Pretore ha ritenuto di non poter escludere che il mattino del 18 dicembre 1998 il testimone __________ fosse stato convinto di vedere al volante della vettura Saab della ditta ___________, mentre in realtà vi si trovava ___________. A suo dire si tratta di un convincimento in contrasto con le dichiarazioni dello steso testimone e con la dichiarazione di ___________, che adduce di non avere mai usato tale vettura per lavoro.
4. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che per incorrere nell'annullamento una sentenza deve essere arbitraria – o anche solo erronea, ove l'autorità di ricorso sia munita di pieno potere cognitivo – nel suo risultato, non soltanto nella motivazione (DTF 117 Ia 139 consid. 2c con rinvii). A parte il fatto che invano si cercherebbe negli atti successivi al 10 settembre 1999 (data alla quale l'accusato ha prodotto in Pretura il plico di fotocopie contenente la documentazione cui il ricorrente si riferisce) o nel verbale del dibattimento la richiesta degli originali, in concreto tutte le argomentazioni che si riferiscono al periodo successivo al 16 dicembre 1998, giorno della deposizione testimoniale dell'accusato, sono ininfluenti ai fini del giudizio. Determinante – come ha ritenuto il Pretore – è stabilire se, dichiarando di recarsi presso ___________ 3 o 4 volte la settimana, l'imputato abbia mentito. Dal rapporto scritto del testimone ___________ del 5 marzo 1999 (allegato n. 1 alla querela penale) risulta che l'accusato è stato visto uscire dalla residenza di ___________ cinque volte tra il 5 e il 9 ottobre 1998, quattro volte tra il 3 e il 6 novembre 1998 e tre volte tra il 14 e il 16 dicembre 1998, ossia, in media, quattro volte la settimana. Tale circostanza in definitiva non solo non contraddice, ma collima con quanto ha dichiarato il testimone, secondo cui in quelle occasioni al volante della nota Saab si trovava l'accusato. La conclusione del Pretore, stando al quale l'accusato non aveva mentito dicendo di avere passato la notte presso l'amica 3 o 4 volte per settimana, resiste di conseguenze alla censura di arbitrio.
5. Il ricorrente contesta poi la conclusione del Pretore, secondo cui tra le riferite 3 o 4 volte la settimana e le 4.25 volte accertate al dibattimento non vi è uno scarto tale da poter affermare che l'accusato abbia mentito in modo consapevole. A suo dire, il fatto che ___________ abbia dichiarato il 16 dicembre 1998 di soggiornare presso ___________ 3 o 4 volte per settimana, precisando espressamente “dunque in modo non continuativo”, comprova la volontà di mentire, oltre tutto se si pensa che in sede istruttoria (verbale 20 aprile 1999, pag. 1) egli aveva precisato che a volte gli capitava di restare cinque giorni presso di lei e che, solitamente, quando non era da lei, si trovava all'estero. Il che collimerebbe con la deposizione del testimone __________. Se non che, così proposti, gli argomenti ricorsuali sono palesemente appellatori e quindi irricevibili, poiché si limitano a dare alle dichiarazioni dell'accusato una diversa interpretazione e valenza rispetto a quella data del Pretore. Già si è visto che, asserendo di abitare presso l'amica in media 3 o 4 volte la settimana, l'imputato non ha sostanzialmente mentito. Che, poi, la precisazione “dunque non in modo continuativo” avesse il preciso scopo di ingannare il giudice civile, negando la continuità della convivenza, è una mera illazione del ricorrente. Del resto, la precisazione resa in sede di istruttoria non è stata trascurata dal Pretore, per il quale tale circostanza non era atta a configurare una menzogna (consid. 3f). Né il ricorrente spiega perché la deposizione del testimone __________, della quale si è già riferito, sarebbe atta a ulteriormente suffragare il preteso dolo. Infine, semplice congettura è l'asserzione del ricorrente secondo cui, avendo ___________ ottenuto l'apostillazione della sentenza di divorzio nell'agosto 1998, il Pretore avrebbe dovuto dubitare che l'intenzione espressa al dibattimento dall'accusato di sposarsi con lei fosse maturata solo nel gennaio 1999, quando essa gli aveva confidato di essere incinta, e quindi dopo l'interrogatorio (consid. 3e).
II. Sul ricorso per cassazione del condannato
6. Il Pretore, posto che la domanda n. 42 dell'interrogatorio formale dell'accusata era chiara nella misura in cui tendeva ad appurare se e in quale misura ___________ convivesse con lei, ha ritenuto sostanziale la differenza tra le 2 o 3 volte da essa indicate e le 4.25 volte accertate in base alle dichiarazioni dibattimentali di ___________ (consid. 4c e 4d). Per il primo giudice l'accusata aveva mentito consapevolmente, sia perché la sua quantificazione nel verbale non si riferiva a una media, ma costituiva il preambolo della risposta in modo da minimizzare la frequenza (consid. 4e cpv. 1), sia perché la risposta era incompleta, imprecisa ed evasiva benché essa sapesse su quali fatti sarebbe stata interrogata (consid. 4e cpv. 2), sia perché essa aveva mentito anche al Procuratore pubblico affermando che non vi era mai stata convivenza alcuna tra lei e ___________ e che questi a volte giungeva da lei tra le ore 6 e le 7 del mattino, circostanza che egli in aula aveva escluso (consid. 4e cpv. 2), sia infine per avere essa ottenuto la dispensa della pubblicazione del matrimonio sul Foglio ufficiale e per avere fissato la data della celebrazione otto giorni dopo la scadenza dell'ultimo contributo alimentare (consid. 4e cpv. 3).
7. La ricorrente censura siccome arbitraria la rilevanza data dal Pretore alla domanda n. 42, laddove ha egli ritenuto che lo scopo era di sapere se e in quale misura lei vivesse con ___________. A suo dire, con la domanda in questione, la parte civile intendeva assodare se essi convivessero ininterrottamente e durevolmente, ossia tutti i giorni dal mese di settembre 1997, e non quanti giorni, se 2, 3, 4 o 4.25 la settimana. Inoltre, secondo la ricorrente, arbitraria è la conclusione del Pretore quando sostiene che, accertata la convivenza in una media di 4.25 volte la settimana, fra le 2 o 3 volte da lei indicate e quelle accertate vi è una differenza sostanziale non tanto per l'esito dell'azione, quanto come fatto di causa. A suo dire, l'oggetto della falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 306 CP deve essere importante e influente ai fini del giudizio. Una coabitazione di 2 o 3 oppure di 3 o 4 giorni la settimana non poteva incidere sull'esito della sentenza pretorile circa la soppressione del contributo alimentare. Difatti, una coabitazione del genere non costituisce concubinato ininterrotto e duraturo, come voleva far accertare il quesito in oggetto.
In realtà gli argomenti della ricorrente non denotano alcun arbitrio da parte del Pretore. Per quanto concerne la domanda n. 42 dell'interrogatorio formale, lo scopo attribuito dal Pretore non si discosta sostanzialmente da quello dato dalla ricorrente. Il tenore stesso della domanda non poteva dare adito a dubbi, posto che menziona espressamente i termini “duraturo” e “ininterrotto”. Del resto, la ricorrente medesima nella risposta ha negato la convivenza duratura e ininterrotta, specificando poi che essa era limitata a2o3 volte la settimana. A torto, quindi, essa pretende ora di far assurgere quanto specificato nella propria risposta a circostanza che la controparte non voleva appurare, ossia la frequenza settimanale della convivenza. Per quanto riguarda l'influsso della risposta, la dichiarazione non deve necessariamente essere rilevante, cioè riferirsi a un punto decisivo ai fini del giudizio. Né è necessario che il giudice sia stato influenzato dalla dichiarazione, trattandosi di un reato di pericolo astratto (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil 2, 4a edizione, pag. 292 n. 12). Determinante è che la parte dichiari il falso sui fatti oggetto della contestazione (Stratenwerth, op. cit., pag. 291 n. 11), e la ricorrente non pretende che l'affermazione che ___________ veniva da lei 2 o 3 volte la settimana sia falsa. Irricevibile infine è il riferimento a quanto espresso dal giudice civile nella successiva azione di modifica della sentenza di divorzio promossa il 1° aprile 1999, trattandosi di un fatto nuovo e, comunque sia, ininfluente ai fini del giudizio.
8. La ricorrente assevera poi che non è né credibile né verosimile che essa abbia avuto intenzione di mentire allo scopo di evitare che il giudice pronunciasse la soppressione del contributo alimentare e che, fornendo la propria versione dei fatti, essa era convinta di dire la verità. Al proposito essa allega tutta una serie di argomenti per confutare il convincimento espresso dal Pretore in merito alla sua consapevolezza di mentire (sopra, consid. 6).
Se non che, quanto essa fa valere in questa sede non è atto a sostanziare arbitrio. Quanto l'autore sa o ignora, quello che egli vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b; 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223). Invano si cercherebbe nel gravame perché sarebbe arbitrario il convincimento espresso dal Pretore in merito al fatto che la risposta alla domanda n. 42 iniziava con la precisazione che la convivenza era limitata a 2 o 3 volte la settimana allo scopo di minimizzare la frequenza. Né la ricorrente spiega perché dall'omissione di indicare la frequenza nei giorni dal 1° al 6 novembre 1998, periodo in cui il testimone __________ aveva eseguito gli appostamenti, sarebbe arbitrario dedurre che, rispondendo in modo impreciso ed evasivo sui fatti di cui era consapevole sarebbe stata interrogata, essa aveva tradito la preoccupazione di rispondere non in modo veritiero, ma tale da non nuocere all'esito della procedura di soppressione del contributo alimentare. Per quanto concerne la testimonianza __________, è mera ipotesi che l'errore di indicazione dei giorni corrispondenti alle date tra il 1° e il 7 novembre 1998 significhi che questi non li aveva sorvegliati in tutti i giorni indicati. Quanto alla versione fornita al Procuratore pubblico, è appena il caso di segnalare che nel verbale del 20 aprile 1999 la ricorrente aveva dichiarato che con ___________ non vi era convivenza alcuna, come ha ritenuto il Pretore, ragione per cui non è vero che in quella sede avrebbe negato di convivere in modo “duraturo e ininterrotto”. Per quanto attiene infine agli ulteriori indizi ritenuti dal Pretore (dispensa dalla pubblicazione e data delle nozze), la ricorrente si limita a prospettare una propria versione, senza neppure pretendere che l'interpretazione data nel giudizio impugnato sia insostenibile.
9. Da ultimo la ricorrente reputa che la pena inflitta sia sproporzionata rispetto alle circostanze del caso. Nella commisurazione della pena, tuttavia, il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore previsto dall'art. 63 CP. Egli deve indicare però quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice del merito sia stato esageratamente severo o mite, al punto di cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
a) Confermando la pena proposta dal Procuratore pubblico, il Pretore ha rilevato che la colpa dell'accusata non poteva essere ritenuta lieve. Essa aveva mentito al giudice infatti per impedire l'accertamento di fatti rilevanti nella causa promossa dall'ex marito allo scopo di ottenere la soppressione degli alimenti. E ciò in modo disinvolto, senza mai dare segni di ravvedimento neppure in aula, ove aveva addirittura preteso che non vi sarebbe discrepanza tra la sua versione e quella dell'attuale marito. Per di più, secondo il Pretore, essa non aveva voluto dare spiegazioni sui motivi alla base della richiesta di dispensa della pubblicazione del matrimonio, né risultava convincente la motivazione addotta a proposito della data stabilita per le nozze, da lei collegata con la prima gravidanza che aveva indotto le parti a sposarsi, posto che già il 23 febbraio 1999 essa aveva abortito. L'intero atteggiamento processuale dell'accusata, che aveva continuato a mentire sulla frequenza di ___________ presso di lei, testimoniava di una persona cui importava solo di perseguire lo scopo economico che si era prefissa (consid. 5).
b) Gli argomenti enunciati in questo ambito dalla ricorrente si rivelano nuovamente privi di fondamento. Intanto va rilevato che, irrogando una pena detentiva di 15 giorni con la sospensione condizionale per 2 anni, il Pretore è rimasto ampiamente entro i limiti inferiori previsti dagli art. 306 e 36 CP. Inoltre la ricorrente si limita a riproporre parte delle allegazioni già sollevate laddove aveva censurato l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice relativamente alla sussistenza del reato, nel senso che quanto dichiarato in merito alla frequenza settimanale delle visite del compagno non era di rilevanza ai fini del giudizio del Pretore, che la propria versione corrispondeva alla verità e che collimava con quella di costui. Non una parola invece essa spende per contestare l'accertamento di avere mentito e reiterato nel mentire, ancora in sede dibattimentale, unicamente per perseguire il fine economico che si era prefissa, ovvero per non perdere i contributi alimentari. E nell'ambito dei motivi a delinquere si situano anche le considerazioni del Pretore circa la richiesta di dispensa dalla pubblicazione del matrimonio e la definizione della data, ragione per cui non può essere seguita la ricorrente quando pretende che il primo giudice avrebbe apprezzato i medesimi fatti a favore di un imputato e a sfavore dell'altro.
III. Sulle spese e le ripetibili
10. La reiezione dei ricorsi comporta il carico delle spese secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). A ___________, che per presentare le osservazioni al ricorso si è valso del patrocinio di un legale, la parte civile ___________ rifonderà congrue ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso di ___________ è respinto.
2. In quanto ricevibile, il ricorso di ___________ è respinto.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.-sono posti a carico di ___________ e di ___________ in ragione di metà ciascuno. ___________ rifonderà a ___________ fr. 700.– per ripetibili.
4. Intimazione a:
– ___________,
– dott. iur. __________;
– ___________,
– avv. __________;
– ___________,
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).