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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64

3 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·5,807 mots·~29 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.1999.00064

Lugano 3 maggio 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G.A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 novembre 1999 presentato da

____________,   (patrocinato dall'avv. __________)  

contro  

la sentenza emanata il 28 settembre 1999 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti di questione:            1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                               2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Nel 1964 ____________ è entrato nel corpo della polizia comunale di Lugano, dove nel 1994 ha conseguito il grado di tenente. Sin dal 1986 egli è stato assegnato al servizio amministrativo, di cui è divenuto responsabile all'inizio del 1993 con il compito di gestire il settore amministrativo-contabile del Dicastero di polizia. Quale funzionario dirigente egli ha assunto anche la responsabilità del servizio che si occupa di vuotare e contare il denaro proveniente dai parchimetri cittadini. Tale mansione era svolta settimanalmente, di regola il mercoledì, dal giugno del 1996 anche il lunedì e il martedì. Nel 1996 il denaro dei parchimetri (quasi interamente moneta) veniva portato per mezzo di appositi contenitori in un ufficio al settimo piano dell'autosilo in via Balestra e lì depositato in parte in una cassaforte e in parte, dandosene il caso, su un tavolo. Gli addetti a tale operazione poggiavano sopra le monete i cedolini (detti anche strisce o ticket) che i parchimetri – segnatamente quelli collettivi del Padiglione Conza – rilasciavano al momento della vuotatura e che indicavano il totale delle monete introdotte, rispettivamente estratte. Nel citato locale il mercoledì e, eventualmente, la mattina del giorno successivo si procedeva ai conteggi, utilizzando apposite macchine selezionatrici (per separare le diverse monete) e impacchettatrici (per confezionare i rotoli di monete), tutte dotate di un sistema di conta. Nell'agosto del 1996 le macchine erano tre, ma una era difettosa (e quindi non utilizzabile), poiché le cifre non apparivano correttamente e leggibilmente sul display.

                                          ____________ soleva di regola alzarsi molto presto la mattina del giovedì per cominciare da solo, verso le ore 6.00, la conta del denaro, e proseguire fino alle ore 7.00, quando arrivavano i suoi subalterni (i sergenti  ____________ e ____________ e, saltuariamente, il sergente ____________ e l'appuntato ____________). Il totale del denaro proveniente dai vari parchimetri era poi annotato su fogli che servivano per allestire i conteggi finali, i cui dati erano riportati nel libro mastro. In seguito i rotoli di monete erano cambiati in banconote agli sportelli della Banca Nazionale e le banconote erano consegnate alla Cassa comunale. In base a una prassi seguita e comunque tollerata, i cedolini rilasciati dai parchimetri al momento della vuotatura e che servivano per verificare gli importi provenienti dagli stessi con quelli contati nell'ufficio di via Balestra venivano gettati nel cestino della carta straccia.

                                          Nel locale di via Balestra era possibile accedere con tre chiavi: una si trovava nella cassaforte della sede della Polizia comunale, in piazza Riforma prima e in via Beltramina poi; un'altra era in possesso di ___________, che la custodiva nel suo mazzo di chiavi; l'ultima si trovava nell'ufficio informazioni al pianterreno dell'autosilo, all'interno di un armadio chiuso, la cui chiave era riposta nel cassetto di una scrivania a sua volta chiuso a chiave. Per recarsi il giovedì mattina presto a contare il denaro dei parchimetri, ____________ usava di regola la chiave deposta nella cassaforte della sede, che gli era consegnata la sera prima.

                                B.      In seguito al sospetto che le somme riversate nelle Casse comunali fossero inferiori a quelle effettivamente prelevate dai parchimetri, il Comune di Lugano ha disposto un controllo ufficiale dell'incasso proveniente da cosiddetti parchimetri a rischio. Nel locale adibito alla conta (al 7° piano dell'autosilo di via Balestra), le persone incaricate di tale mansione hanno quindi proceduto il 21 agosto 1996 tra le 12.30 e le 13.00 prima alla verifica della somma riportata sui tre cedolini (strisce) provenienti dai parchimetri al Padiglione Conza e, in seguito, alla conta fisica dell'incasso che si trovava riversato nel catino. Fotocopiate le strisce di cassa, essi hanno reinserito nello stesso contenitore sia le monete sia i cedolini originali. Il totale figurante sulle strisce era di fr. 6'479.40; il totale delle monete risultante dal conteggio fisico era di fr. 6'487.70. L'indomani mattina, giovedì 22 agosto 1996, ____________ ha proceduto, come di solito, al controllo e alla preparazione della moneta proveniente dai parchimetri al Padiglione Conza ed “ex Pestalozzi”. I parcheggi al padiglione Conza hanno dato un incasso complessivo di fr. 5'485.70, inferiore di fr. 1'002.– rispetto alla moneta contata dagli addetti la vigilia. Il pomeriggio del giorno dopo ____________ è stato informato circa l'esito del controllo dai responsabili del Comune di Lugano.

                                C.      La mattina di sabato 24 agosto 1996 ____________ ha chiesto al sergente ____________ di accompagnarlo al settimo piano dell'autosilo di via Balestra per contare il denaro proveniente dalla cabina telefonica negli uffici di via Beltramina. Entrati nel locale con la chiave che il sergente ____________ aveva preso dalla cassaforte che si trova nella centrale di polizia in via Beltramina, ____________ ha immesso la moneta nella prima macchina selezionatrice a destra dell'entrata, ovvero in quella difettosa. In seguito ha introdotto lo stesso importo in un'altra macchina, la quale ha separato le monete indicando un totale di fr. 182.90. In precedenza ____________ aveva estratto tutti i cassettini della selezionatrice difettosa dove erano cadute le monete separate per valore, constatando la presenza di numerose altre monete in quelli riservati ai cinque e ai due franchi, per un totale di fr. 1'020.– (recte: 1'002.–). A suo giudizio si tratta della somma che mancava dal conteggio eseguito dai responsabili del Municipio, riconducibile a mera negligenza da parte sua durante il controllo che egli aveva eseguito il giovedì mattina, quando aveva – sostiene – dimenticato di recuperare la moneta da questi due cassetti.

                                D.      Nei confronti di ____________ l'autorità comunale non ha inizialmente preso alcun provvedimento, salvo aprire un'inchiesta amministrativa che ha consentito di accertare ulteriori ammanchi contabili relativi al denaro proveniente dai parchimetri del Padiglione Conza, e ciò sin dalla loro installazione nel 1992, ammanchi non spiegabili con la tolleranza indicata dalla casa costruttrice. Il 6 settembre 1996 il Municipio di Lugano ha quindi segnalato il caso al Ministero pubblico e nel novembre successivo ha sospeso ____________ dalle sue funzioni, senza corresponsione di stipendio.

                                E.      Con sentenza del 28 settembre 1999 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole di appropriazione indebita aggravata e soppressione di documenti. Egli ha accertato – in sintesi – che l'imputato, agendo come ufficiale e responsabile della Sezione amministrativa della Polizia comunale, si è impossessato nel 1996 di complessivi fr. 1'002.– provenienti dai parchimetri collettivi del posteggio al Padiglione Conza e di fr. 750.– provenienti dal parchimetro collettivo del posteggio “ex Scuole”, somme affidategli per il conteggio. Egli ha accertato altresì che l'imputato ha soppresso i cedolini (ticket) emessi il 22 agosto 1996 dalle casse dei parchimetri collettivi del parcheggio del Padiglione Conza, allo scopo di impedire la verifica tra l'ammontare prelevato dai citati parchimetri e quello del denaro riversato alla Cassa comunale, occultando l'appropriazione indebita.

                                          In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato ____________ a 5 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a versare alla Città di Lugano un'indennità di fr. 750.–, come pure a sopportare la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese processuali nella misura di due terzi. Infine egli ha ordinato il dissequestro del conto Visa e delle monete di argento sequestrati al condannato.

                                F.      Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 1° ottobre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 9 novembre successivo, egli chiede di essere prosciolto da ogni imputazione o quanto meno, in via subordinata, di ridurre la pena a un mese di detenzione, sospeso condizionalmente per due anni. Nelle sue osservazioni del 29 novembre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 3b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con riferimenti; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).

                                2.      Il presidente della Corte di assise ha raggiunto il convincimento sulla colpevolezza del ricorrente, per quanto attiene all'ammanco di fr. 1'002.–, sulla base di diversi riscontri. Anzitutto egli ha manifestato perplessità per il fatto che il ricorrente non ha subito rilevato, la mattina del 22 agosto 1996, che la somma risultante dal conteggio fisico delle monete da egli riportata nell'apposito registro (fr. 5'485.70) era chiaramente inferiore a quella indicata dai tre cedolini (fr. 2'760.–, fr. 566.– e fr. 3'152.–), facilmente calcolabile (anche sulla base di una verifica sommaria) in un totale superiore ai fr. 6'000.– (sentenza, pag. 10 consid. 3.1). Il primo giudice ha considerato sospetto anche il fatto che nel sacco del cestino della carta straccia portato negli uffici del Comune dagli agenti quella stessa mattina vi erano diverse strisce strappate, ma nessuna proveniente dal posteggio del Padiglione Conza o “ex Pestalozzi”, sebbene le strisce di controllo fossero sempre gettate – di regola – nel medesimo cestino. Al riguardo, egli non ha ritenuto credibile la giustificazione del ricorrente, secondo cui i relativi cedolini sarebbero finiti nelle carte e nei giornali che aveva con sé per semplice disattenzione (sentenza, consid. 3.2).

                                          Ulteriore perplessità ha manifestato il presidente della Corte in merito all'affermazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe utilizzato sempre tutte e tre le macchine selezionatrici, compresa quella difettosa. Se così fosse – egli ha soggiunto – l'imputato avrebbe anche vuotato tutte le selezionatrici, per poi inserire le monete nelle macchine confezionatrici dei rotoli. Quella volta però egli non l'ha fatto, dimenticando di vuotare i cassettini della selezionatrice difettosa, nei quali la mattina del 24 agosto 1996 è stata rinvenuta la somma mancante. Questa sarebbe tuttavia – ha continuato il presidente – la terza disattenzione (sentenza, consid. 3.3). Il presidente ha inoltre valutato negativamente la circostanza che il ricorrente è stato di nuovo smentito, nella misura in cui ha affermato di avere lasciato accese tutte le macchine selezionatrici (pertanto anche quella difettosa) al momento di uscire dal locale; ha rilevato che il collega che quella mattina lo ha sostituito (il sergente ____________) ha riferito con certezza di avere notato che soltanto le macchine funzionanti erano accese. Da ciò egli ha dedotto due ipotesi: la prima, che il ricorrente non abbia in realtà usato la macchina difettosa; la seconda, che egli l'abbia spenta, lasciando però accese le altre. Il primo giudice ha però considerato la seconda variante priva di senso, a meno di immaginare un'ulteriore sbadataggine, che in concreto sarebbe la quarta (sentenza, pag. 11 consid. 3.4).

                                          Dipoi il presidente della Corte di assise ha definito per lo meno strane le circostanze in cui il ricorrente ha recuperato l'ammanco di fr. 1002.–, rilevando che pur non essendo di servizio, alle ore 7.00 di sabato 26 agosto 1996 egli si era nondimeno recato alla sede di via Beltramina, aveva chiesto al collega ____________ di accompagnarlo in via Balestra per procedere al conteggio di un esiguo importo (provento del contenitore della cabina telefonica situata negli uffici di via Beltramina), di cui era peraltro in possesso già dal 22 agosto, aveva immediatamente messo la moneta da contare nella selezionatrice difettosa per poi inserirla nella selezionatrice funzionante dopo avere constatato che la prima non funzionava e dopo aver controllato tutti i cassetti, compresi quelli dei 5 e dei 2 franchi, dove curiosamente ha trovato l'ammanco. Ritenuto che la presenza di un collega per l'esecuzione di un'operazione di poco conto e che di regola veniva eseguita dal solo imputato appariva, nelle circostanze descritte, una manovra intesa a garantirsi un testimone, il primo giudice ha concluso che la somma sottratta era stata riportata dal ricorrente nel citato locale durante la notte precedente e che il ritrovamento della somma l'indomani mattina è il risultato di tale artificio. Per entrare nell'ufficio, sempre secondo la sentenza impugnata, l'accusato ha usato la chiave che si trovava nella cassaforte di via Beltramina, prelevata la sera di venerdì 23 agosto 1996 approfittando di un momento in cui si è trovato da solo in ufficio per una decina di minuti, grazie al fatto che conosceva la combinazione della cassaforte (sentenza, consid. 3.5). A titolo abbondanziale il primo giudice ha infine evocato la testimonianza di __________, che all'epoca intratteneva rapporti amichevoli con l'imputato, e che ha dichiarato di avere accompagnato quest'ultimo la sera tardi di giovedì 23 agosto nel locale in questione, assistendo alla riconsegna della somma indebitamente prelevata (sentenza, pag. 14 seg.).

                                3.      Il ricorrente rimprovera in primo luogo al presidente della Corte di assise di essere caduto in arbitrio accertando che egli si è recato la sera di venerdì 23 agosto negli uffici di via Beltramina per impossessarsi della chiave del locale riservato alla conta della moneta. Egli nega di essere stato a conoscenza della combinazione della cassaforte in cui si trovava la chiave per accedere al locale, dagli atti non risultando che egli abbia mai aperto tale cassaforte, ma se mai che egli si faceva lasciare la chiave sul tavolo della scrivania dagli addetti alle operazioni che precedevano la conta della moneta. In realtà la censura cade nel vuoto. Che il ricorrente utilizzasse di regola la chiave lasciata nella cassaforte della sede, consegnatagli la sera prima, figura accertato nella sentenza impugnata (pag. 6). Fondandosi sulla testimonianza di __________, il quale ha riferito che la combinazione della cassaforte – corrispondente, tolto uno zero, al numero telefonico interno dell'imputato – era stata decisa anche dal ricorrente, il primo giudice ha però accertato che costui poteva accedere per proprio conto alla cassaforte e quindi alla chiave ivi deposta (sentenza, pag.12 e 13). Posta tale premessa, egli ha ritenuto che una volta entrato da solo negli uffici di via Beltramina, la sera del 23 agosto 1996 dopo avere lasciato momentaneamente la compagnia dei colleghi con i quali stava trascorrendo la serata, il ricorrente ha avuto tempo sufficiente per aprire la cassaforte e impossessarsi della chiave (sentenza, pag. 13 e 14). Tale conclusione, considerata l'esplicita deposizione del teste e l'incontestata circostanza che il ricorrente quella sera è potuto rimanere per circa dieci minuti da solo indisturbato negli uffici di via Beltramina, è esente da arbitrio. Il ricorrente evoca la presenza di un'altra cassaforte ed enuncia quelli che sarebbero i veri motivi che lo hanno spinto a recarsi in via Balestra per contare il denaro proveniente dalla cabina telefonica di via Beltramina, ma simili allegazioni hanno manifesto carattere appellatorio. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio non basta contrapporre la propria opinione a quella del primo giudice, ma occorre spiegare perché questa risulti manifestamente insostenibile. Come si è visto, ciò non è il caso nella fattispecie.

                                4.      Il ricorrente si sofferma sull'accertamento secondo cui il sergente ____________ si è meravigliato di trovarlo in via Beltramina la mattina di sabato 24 agosto 1996, dato che egli era in congedo e non era sua abitudine lavorare nei periodi di tempo liberi. A suo parere la Corte sarebbe caduta in arbitrio trascurando che in realtà le risultanze istruttorie, in parte contraddittorie, non consentono di escludere che egli era solito recarsi al lavoro anche durante il tempo libero. La doglianza non può essere condivisa. A prescindere dal fatto che il primo giudice si è limitato a richiamare lo stupore manifestato dal sergente ____________ per la  presenza del prevenuto in ufficio quella mattina, senza aggiungere altro, il ricorso si rivela di nuovo appellatorio. Il ricorrente persiste nel prospettare una propria versione degli eventi come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Formulato in tal modo, il ricorso sfugge pertanto a un esame di merito.

                                5.      Il ricorrente si duole di ulteriore arbitrio nella misura in cui il primo giudice non ha ritenuto che quella mattina egli si è recato con il collega ____________ al settimo piano dell'autosilo di via Balestra non per contare la moneta proveniente dalla cabina telefonica negli ufficia di via Beltramina, ma per procurarsi un testimone e riconsegnare le monete sottratte giovedì 22 agosto 1996. Ora, la Corte di assise è giunta alla contestata deduzione un base al cumulo di due indizi. Anzitutto essa ha rilevato che l'imputato, aduso a contare settimanalmente importi ben più rilevanti, si è fatto assistere da un collega per contare un importo irrisorio, che per altro aveva già in mano da due giorni, ciò che esclude l'urgenza, ove si pensi altresì che in ufficio egli aveva a disposizione un'altra cassaforte, usata da lui soltanto. Inoltre il primo giudice ha sottolineato che, appena entrato nel locale al settimo piano dell'autosilo di via Balestra, il ricorrente si è subito diretto verso la selezionatrice difettosa, nonostante l'avvertimento del collega ____________, immettendo le monete in suo possesso (quelle della cabina telefonica), salvo poi inserire il denaro nella selezionatrice funzionante e controllare tutti i cassetti, compresi quelli riservati ai cinque e ai due franchi, rinvenendo come per incanto la somma di fr. 1'002.–. Invano si cercherebbe nel gravame un'argomentazione suscettibile di invalidare seriamente la deduzione che ne è seguita. Con il suo esposto eminentemente discorsivo (e pertanto appellatorio) il ricorrente insiste nel sottoporre alla Corte di cassazione e di revisione penale uno svolgimento dei fatti diverso, con particolare riferimento ai veri motivi che lo hanno spinto a recarsi quella mattina presso l'autosilo per contare le monete in suo possesso. Ma ciò non basta per sostanziare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Formulato come un atto di appello, il ricorso è perciò ancora una volta inammissibile.

                                6.      Al punto 7 del gravame il ricorrente ridimensiona le sue pretese negligenze, ovvero gli atteggiamenti sospetti cui egli – stando alla sentenza impugnata – ha dato adito sia durante il controllo eseguito la mattina del 22 agosto 1996 (non rilevando la divergenza fra l'importo figurante sulle strisce e quello conteggiato, senza per di più che i cedolini di due parchimetri siano stati rinvenuti nella carta straccia), sia in occasione del conteggio effettuato la mattina del 24 agosto 1996 (uso della macchina selezionatrice difettosa e successivo rinvenimento del denaro mancante). Egli si sofferma poi sul numero delle macchine installate nel locale riservato al conteggio del denaro e sulla procedura adottata a quel tempo dagli addetti (con particolare riferimento ai momento in cui uno di costoro rimaneva solo nel locale). Manifestamente però egli disconosce di nuovo il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale, chiamata a statuire su un ricorso per arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Egli si limita infatti, ancora una volta, a contrapporre la propria opinione a quella della prima Corte, argomentando come se si trovasse di fronte a un giudice abilitato a rivedere liberamente le questioni di fatto. Per sostanziare una critica di arbitrio non è sufficiente sostenere tuttavia che è possibile – o finanche preferibile – giungere a una soluzione diversa. Occorre dimostrare che l'unica soluzione sostenibile è quella prospettata nel ricorso. Il ricorrente persiste nel vagliare gli atti del processo in modo a lui più favorevole, senza però dimostrare che la diversa ricostruzione dei fatti accertata dal primo giudice sia palesemente indifendibile. Ancora una volta il giudizio di primo grado sfugge così a una sostanziata censura di arbitrio,  tanto più che gli elementi sui quali la prima Corte ha fondato il suo convincimento dopo avere valutato complessivamente gli indizi a carico del prevenuto appaiono ragionevoli.  

                                7.      Il ricorrente si confronta infine con la deposizione di __________. Giova subito rilevare però che tale risultanza istruttoria, seppure compromettente, non ha inciso sul giudizio di colpevolezza (sentenza, pag. 15), avendo il presidente della Corte ritenuto sufficienti le altre prove (sentenza, pag. 14). Su questo punto il ricorso cade pertanto nel vuoto.

                                8.      A parere del ricorrente sarebbe pure arbitraria, perché non suffragata da prove sufficienti, la conclusione secondo cui egli si sarebbe appropriato della somma di fr. 700.– proveniente dal posteggio “ex Scuole”.

                                          a)  Statuendo su questa imputazione, il primo giudice ha anzitutto richiamato la testimonianza del sergente ____________, il quale ha dichiarato che dopo la prima vuotatura della nuova cassa del posteggio i colleghi __________ e __________ hanno materialmente prelevato il denaro, depositandolo nel locale di via Balestra, che prima di tale operazione costoro hanno proceduto a una operazione informatica, la quale ha consentito di stabilire il numero, il taglio delle banconote e la quantità di moneta rimanente nel fondo-cassa, che i due tecnici hanno riversato in due catini le monete e in buste le banconote con i rispettivi scontrini, chiudendo il tutto in cassaforte, che il giorno dopo (giovedì mattina) egli stesso ha personalmente contato alla presenza del collega ____________ tale denaro, che in quell'occasione era pure presente il ricorrente, che egli si è subito accorto che il totale non corrispondeva affatto con quanto riportato nei listati informatici poiché mancavano fr. 700.– in moneta varia, che egli ha informato lo stesso ricorrente dell'accaduto, il quale gli ha risposto che avrebbe pensato al problema, che tra il pomeriggio di mercoledì e la mattina del giorno successivo qualcuno ha prelevato per forza fr. 700.– dai catini, che come di consueto egli stesso e ____________ hanno consegnato la sera di mercoledì la chiave del locale al ricorrente, ragione per cui soltanto quest'ultimo avrebbe potuto accedervi senza operare scassi, che il presunto ammanco non poteva essere ricondotto a un errore delle casse parchimetri. Il primo giudice ha anche evocato la testimonianza di __________, il quale ha riferito a sua volta sull'impianto e sulle operazioni di vuotatura dei parchimetri, spiegando tra l'altro le novità informatiche introdotte e il funzionamento del sistema. La prima Corte ha infine considerato sospetto il comportamento del ricorrente, nella misura in cui questi aveva ammesso in un primo momento di essere stato al corrente dell'ammanco e di non avere ciò nonostante preso alcun concreto provvedimento. Trattasi di un'attitudine – ha soggiunto il presidente – incompatibile con la sua posizione di ufficiale responsabile del servizio in rassegna. D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, il ricorrente si è reso conto di ciò, fornendo nel corso del pubblico dibattimento – senza però essere creduto – una versione meno compromettente, ossia di avere informato il tenente __________ dell'accaduto (sentenza, consid. 5).

                                          b)  Il ricorrente dissente dalle considerazioni testé riassunte con argomentazioni ancora una volta appellatorie, inammissibili in un ricorso per cassazione volto a dimostrare arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Egli si limita a ribadire il proprio punto di vista, affermando che il reato può anche essere stato perpetrato da terzi, richiamando particolari che a suo modo di vedere sarebbero sfuggiti al primo giudice e interpretando alcune risultanze processuali – segnatamente la deposizione del sergente ____________ – in modo a lui favorevole. Così facendo, tuttavia, egli si diffonde in un esposto prolisso e includente, che non soddisfa le condizioni richieste a un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. Proposto sostanzialmente come atto di appello, il ricorso va perciò dichiarato anche al proposito inammissibile. 

                                9.      Nella condanna per appropriazione indebita aggravata il ricorrente ravvisa una violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 138 n. 1 CP. Egli assevera che nel caso specifico fa difetto il requisito dell'affidamento, nel senso che il ricavato dei parchimetri non risulta essergli stato affidato. Il denaro prelevato veniva portato in via Balestra, dove era contato e fascicolato (non soltanto però dal ricorrente), per essere portato infine alla Banca Nazionale per il cambio in banconote. Secondo il ricorrente potrebbe se mai entrare in considerazione l'ipotesi del furto, anche perché egli non era il solo a disporre del provento dei parchimetri. Tale reato non è però stato prospettato né nell'atto di accusa né nel corso del dibattimento (art. 250 CPP).

                                          a)  Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione (art. 138 n. 1 CP). Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità (art. 138 n. 2 CP).

                                          b)  Il presidente della Corte di assise ha rilevato che la prima fattispecie prevista dall'art. 138 n. 1 CP riguarda l'appropriazione di un cosa in proprietà altrui, anche se costituente un valore patrimoniale, mentre la seconda si riferisce all'impiego di un valore patrimoniale di cui l'autore stesso, per effetto della confusione giuridica, è divenuto proprietario. Egli ha quindi stabilito che nel caso in esame entra in considerazione la prima alternativa, ove si consideri che durante il conteggio il denaro proveniente dai parchimetri è sempre rimasto separato dal patrimonio dell'accusato e della Città di Lugano. Ha tuttavia soggiunto che nella nozione di impiego illecito rientra anche l'occultamento del possesso (sentenza, pag. 20).

                                               Richiamata sia la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui affidato è ciò che vien dato o lasciato all'autore affinché l'utilizzi in modo determinato nell'interesse altrui, in particolare per custodirlo, amministrarlo o consegnarlo secondo istruzioni espresse o tacite, sia parte della dottrina secondo cui la cosa è affidata quando è consegnata o lasciata nelle mani dell'autore con una facoltà di disposizione giuridicamente limitata e senza che un controllo diretto dell'impiego sia possibile, il primo giudice ha stabilito che, intascando parte del denaro consegnatogli per il conteggio, il ricorrente ha commesso appropriazione indebita, la sua azione rientrando in entrambe le citate definizioni di affidamento. Egli ha perciò escluso l'ipotesi del furto ex art. 139 CP, rilevando che per appropriarsi delle somme di denaro l'accusato non ha dovuto violare una custodia altrui per crearne una propria, ossia non ha dovuto sottrarre i valori, essendo esse questi nelle sue mani per eseguire un preciso compito di cui era il primo responsabile (sentenza, pag. 20 seg.).

                                          c)  La Corte di assise non ha violato il diritto federale. Appropriandosi dell'incasso del denaro proveniente dai parchimetri durante l'operazione di conteggio che egli era solito eseguire nella sua qualità di funzionario dirigente della Città di Lugano, ossia come responsabile del settore, il ricorrente non si è limitato a sottrarre valori violando la custodia altrui. Come rilevato nella sentenza impugnata, egli si è per contro indebitamente impossessato di valori patrimoniali che si trovavano nelle sue mani in virtù delle sue specifiche competenze di responsabile del servizio di vuotatura e conteggio del denaro che veniva portato in banca per essere cambiato e consegnato poi alle casse comunali. Anziché eseguire quanto prescritto dal datore di lavoro, ovvero destinare alle casse comunali il denaro che gli era stato affidato – ancorché per il lasso di tempo necessario a eseguire determinate operazioni – il ricorrente ha proceduto altrimenti, ovvero non ha tenuto a disposizione il denaro secondo l'uso stabilito dall'affidante, ma se ne è indebitamente appropriato (cfr. Corboz, Les principales infractions, n. 20 e 21 ad art. 138 CP con riferimento a DTF 121 IV 25 consid. 1c). Poco importa – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente – che i parchimetri fossero vuotati, rispettivamente che le monete fossero portate nel locale destinato alla conta da altri impiegati e che anche altre persone procedessero, dandosene il caso, ai relativi conteggi. Tale circostanza non ha infatti impedito in alcun modo al ricorrente di esercitare quel possesso effettivo richiamato nel gravame. Discende che anche su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.

                              10.      Il ricorrente insorge anche contro la condanna per soppressione di documenti in relazione ai cedolini emessi il 22 agosto 1996 dalla casse dei parchimetri collettivi del parcheggio del Padiglione Conza. Assevera anzitutto che le strisce rilasciate dai parchimetri non venivano conservate, né tanto meno annesse alla contabilità, bensì gettate nel cestino della carta straccia una volta terminata l'operazione di conta. Già per questa ragione –egli soggiunge – non gli si può rimproverare di avere avuto l'intenzione di sopprimere, sottrarre o distruggere alcunché. Fa inoltre valere che non può essere conferita la qualifica di documenti alle strisce emesse dai parchimetri, poiché esse non sono mai serviti per allestire la contabilità del Comune.

                                          a)  Stando alla sentenza impugnata, sottraendo le strisce di controllo dai parchimetri del Padiglione Conza la mattina del 22 agosto 1996, il ricorrente si è reso colpevole di soppressione di documenti giusta l'art. 254 CP, poiché egli ha asportato quel giorno dall'ufficio mezzi di prova che potevano per lui risultare compromettenti, con l'evidente scopo di occultare l'appropriazione indebita commessa. Sempre a mente del primo giudice, tali strisce costituiscono documenti nel senso dell'art. 110 n. 5 CP, ossia scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica, trattandosi di vere e propri giustificativi, come tali facenti obbligatoriamente parte di una contabilità (sentenza, pag. 21).

                                          b)  Che i citati cedolini costituiscono documenti nell'accezione dell'art. 110 n. 5 CP non può essere posto in dubbio. Essi indicavano l'importo totale introdotto nei parchimetri, come pure le monete estratte, sicché servivano per verificare il conteggio delle monete da parte del responsabile (sentenza, pag. 5). Giustamente il presidente della Corte delle assise correzionali ha stabilito perciò che si trattava di giustificativi, come tali facenti parte obbligatoriamente di una contabilità (cfr. inoltre l'art. 151 cpv. 2 LOC, che impone ai Comuni la tenuta della contabilità). Che all'interno dell'amministrazione comunale fosse diffusa un'opinione diversa è irrilevante. La qualifica di documento non può infatti dipendere dalla rilevanza conferita nell'azienda, bensì dalla sua intrinseca natura, destinata e atta a provare un fatto di portata giuridica rilevante ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP (DTF 91 IV 7). Come si è visto, una qualifica del genere risulta pacifica nella fattispecie, non trattandosi di tabulati contenenti semplici affermazioni – come ad esempio meri conteggi che non costituiscono parte integrante della contabilità – ma di giustificativi idonei a comprovare gli incassi percepiti dall'uso dei parchimetri pubblici e quindi destinati a fungere da prova alla contabilità del Comune. Tale prerogativa non è venuta a meno per il semplice fatto che i documenti non venivano annessi alla contabilità. Il richiamo a DTF 120 IV 25 è infruttuoso già per il fatto che tale sentenza si riferisce al falso ideologico in documenti (art. 251 n. 1 CP), e più generalmente alle difficoltà che sorgono al momento di stabilire se ci si trova di fronte a un falso ideologico o a una bugia scritta a dipendenza della reale portata giuridica della scrittura privata. Sulla forza probatoria del contenuto dei cedolini non vi è tuttavia, in concreto, ragione di dubitare. Quanto all'obiezione del ricorrente di non avere avuto l'intenzione di sopprimere, sottrarre o distruggere nulla, neppure essa gli è di giovamento. Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata – non censurati di arbitrio – l'imputato ha agito proprio per sbarazzarsi di un mezzo di prova che avrebbe contribuito a ricostruire l'appropriazione indebita (sentenza, pag. 21). Egli non può pertanto scagionarsi invocando la prassi invalsa  – per altro rilevata anche dalla Corte di merito (sentenza, pag. 6) – di buttare le strisce di controllo nel cestino della carta straccia dopo il conteggio del denaro. Il ricorso va perciò disatteso anche su questo punto. 

                              11.      Il ricorrente fa carico al primo giudice di avere ecceduto nel proprio potere di apprezzamento condannandolo a una pena di cinque mesi, soprattutto se si considera l'esiguo importo sottratto. La censura non ha peso. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita qualificata, che prevede pene fino a 10 anni di reclusione (art. 138 n. 1 CP), come pure di soppressione di documenti, che commina pene fino a cinque anni di reclusione (art. 254 n. 1 CP). Ritenuto che egli ha delinquito in qualità di funzionario dirigente per scopo di lucro, tradendo così un rapporto di fiducia particolare (sentenza, pag. 21 seg.), egli non poteva pretendere benevolenza da parte della Corte giudicante per il solo fatto di avere percepito un indebito profitto di scarsa consistenza. Nella condanna a cinque mesi di detenzione (sul concorso di reati v. art. 68 n. 1 CP) non sono pertanto ravvisabili gli estremi di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento.

                              12.      Infine il ricorrente si duole della ripartizione della tassa di giustizia (caricatagli interamente) e della spese processuali (caricategli nella misura di due terzi). Su questo punto il ricorso è provvisto di buono diritto. Nel punto 1.1 dell'atto di accusa al ricorrente sono state prospettate appropriazioni indebite per complessivi fr. 25'000.–. La condanna si è però limitata a una sola appropriazione indebita, ovvero quella di fr. 1'002.–. Per contro il ricorrente è soccombente sull'altra appropriazione indebita, quella di fr. 750.– (punto 1.2 dell'atto di accusa). Egli è parzialmente soccombente, inoltre, per quanto riguarda la soppressione di documenti (punto 2 dell'atto di accusa). In applicazione dell'art. 9 CPP cpv. 1 e 4 CPP si giustifica pertanto di caricargli la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese processuali di prima sede per metà. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono invece la soccombenza pressoché totale del ricorrente (art. 15 n. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che in riforma del dispositivo n. 2.3 della sentenza impugnata la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente in ragione di metà. Per il resto il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in.

                                          a) tassa di giustizia      fr.          900.–

                                          b) spese                         fr.          100.–

                                                                                 fr.       1'000.–

                                          sono posti per nove decimi a carico del ricorrente e per il rimanente a carico dello Stato.

                                3.      Intimazione:

                                          –    ____________, c/o __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore Pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          –    Comune di Lugano, 6901 Lugano (parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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