Incarto n. 17.1999.00056 17.1999.00057
Lugano 25 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Piccirilli, vicecancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati:
- il 4 ottobre 1999 (inc. 17.99.000056) da ____________, (patrocinato dagli avv.ti __________) – il 7 ottobre 1999 (inc. 17.99.00057) da
____________ (patrocinato dall'avv. __________) contro
la sentenza emanata il 17 agosto 1999 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti loro e di ____________ (patrocinato dall'avv. __________), non ricorrente
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;
2. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;
3. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 1999 la Corte delle assise criminali in Lugano ha giudicato ____________, ____________ e ____________ per i titoli di mancato assassinio, truffa e falsità in documenti. Essa ha giudicato:
– ____________ e ____________ coautori di ripetuta truffa per avere, anche al fine di procurare a ____________ i mezzi per coprire ammanchi da lui causati a favore di terzi in danno del conto “____________”, ingannato ripetutamente e con astuzia gli organi e i funzionari della Banca ____________ servendosi di tre falsi fax attestanti, contrariamente al vero, altrettanti ordini di ____________ di trasferire ingenti somme di denaro (in totale Lit. 3'162'871'700 e US$ 1'611) dai conti ____________ e ____________ – aperti presso la citata banca – sul conto Odyseum, sul quale essi avevano diritto di firma, causando alle società ____________ ed ____________, rispettivamente al proprietario economico dei fondi sottratti, un danno di pari importo, solo in parte recuperato;
– ____________ e ____________, inoltre, coautori colpevoli di ripetuta falsità in documenti, per avere ripetutamente confezionato, spedito e fatto uso di falsi documenti (fax recanti la firma contraffatta di ____________ e quindi i falsi ordini di bonifico), nell'intento di compiere la progettata truffa in danno degli organi e dei funzionari della Banca ____________;
– ____________, ____________ e ____________ coautori di tentato assassinio (____________ e ____________), rispettivamente di mancato assassinio (____________) per avere, in correità con ____________, concordato senza scrupoli l'uccisione a pagamento di ____________, per poi farne sparire il cadavere, da un lato per mascherare le malversazioni compiute da ____________ e ____________ sui conti ____________ e ____________, dall'altro per far credere che la scomparsa di ____________ fosse dovuta a fuga conseguente agli indebiti ordini di trasferimento dai citati conti (che quest'ultimo deteneva fiduciariamente per mandato di terzi), segnatamente per avere ____________ e ____________ pagato anticipatamente a ____________ la somma di Lit. 400'000'000 e promessogli ulteriori Lit. 450'000'000 a lavoro ultimato, per avere ____________ e ____________ accompagnato i sicari, rispettivamente la vittima sul luogo del preventivato crimine (“Residence ____________” di ____________) e per avere ____________ e ____________ affrontato ____________, il primo con un fucile subacqueo e il secondo con una griglia da camino, con la quale lo ha colpito alla testa (procurandogli lesioni) e ha tentato di colpirlo ulteriormente, non riuscendo però a ucciderlo per la pronta reazione della vittima, che è riuscita a darsi alla fuga e a chiamare soccorso.
La Corte di assise ha condannato pertanto:
– ____________, avendo dimostrato sincero pentimento, alla pena di 7 anni di reclusione, all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni e al versamento a ____________ della somma simbolica di un franco per torto morale;
– ____________, avendo agito in stato di scemata responsabilità e avendo dimostrato sincero pentimento, alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione, all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni e al versamento a ____________ della somma simbolica di un franco per torto morale;
– ____________ alla pena di 7 anni di reclusione, all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni e al versamento allo Stato della somma di Lit. 400'000'000 a valere quale risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito.
Computato a tutti il carcere preventivo sofferto, come pure a ____________ la carcerazione estradizionale in Turchia, la Corte di assise ha ordinato la confisca del saldo del conto n. __________ intestato alla società __________, __________, della somma di fr. 103'000.– depositata sul conto n. 11454 di ____________ presso la Banca Raiffeisen di __________ il 22 dicembre 1997, delle somme di fr. 133'700.– e di fr. 24'101.50 (Lit. 29'500'000.–) versati sul conto del Ministero pubblico presso la Banca __________, già rinvenuti nella cassetta n. __________ della stazione __________ e ivi depositati da ____________, demandando a causa separata l'assegnazione dei suddetti importi al legittimo proprietario. La Corte delle assise criminali ha pure ordinato la confisca degli strumenti usati da ____________ e da ____________ nel tentativo di uccidere ____________. Infine essa ha ordinato, a determinate condizioni, il dissequestro di alcune somme di denaro a favore dei rispettivi titolari.
B. Contro la sentenza di assise ____________ e ____________ hanno inoltrato il 30 e 31 agosto 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 4, rispettivamente il 7 ottobre successivi essi chiedono:
– ____________: la derubricaziona della condanna al reato di aggressione, la ricommisurazione della pena e, dandosene il caso, il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio; in via subordinata, la condanna per il reato di mancato omicidio, una ricommisurazione della pena e, dandosene il caso, il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio; in via ancor più subordinata, il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio, previo allestimento di una perizia psichiatrica sul suo grado di responsabilità; in ogni caso, la ricommisurazione della pena e, dandosene il caso, il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio:
– ____________; il riconoscimento dell'attenuante (specifica) della grave angustia e la condanna a una pena non superiore a 4 anni e 6 mesi di reclusione; in via subordinata, il riconoscimento dell'attenuante generica della grave angustia e la condanna a una pena non superiore a 5 anni di reclusione
C. Con osservazioni del 25 ottobre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi. La stessa conclusione formula ____________ nelle sue osservazioni del 28 ottobre 1999.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (at. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (REP. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 3b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con riferimenti, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).
I. Sul ricorso di ____________
2. Il ricorrente evoca anzitutto le sue dichiarazioni al pubblico dibattimento, in particolare durante il pomeriggio del 24 agosto 1999, nel corso del quale ha ammesso per la prima volta di essersi trovato con ____________ all'ora critica nell'appartamento n. 433 della “Residenza ____________”, dolendosi del fatto che la Corte di assise non lo ha ritenuto credibile, quanto meno nella misura in cui egli ha sostenuto di non avere avuto alcuna intenzione di uccidere ____________, ma di avere unicamente voluto spaventarlo, provocando una zuffa affinché egli non potesse recarsi a un appuntamento in banca. Secondo gli accordi presi con ____________ – egli assevera – il fucile subacqueo che egli imbracciava doveva servire soltanto per rendere credibile la messinscena e non per altro. Ora, quanto l'autore di un reato sa o ignora, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2b e SJ 1993 pag. 600 consid. 2, entrambi con rinvii). Come tale, esso può essere rivisto dalla Corte di cassazione e di revisione penale solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP; sulla definizione v. consid. 1).
a) La prima Corte ha ritenuto che se il ricorrente e ____________ avessero realmente voluto limitarsi alle azioni pretese, essi andrebbero considerati autori colpevoli di aggressione (art. 134 CP), la vittima essendo stata assalita e colpita al capo da ____________ con una griglia in ghisa, riportando lesioni, e gli autori non avendo infierito quando – stando al ricorrente – la vittima era caduta per terra, in una posizione che non le avrebbe consentito di alzarsi facilmente, a causa di problemi alla colonna vertebrale (sentenza, pag. 65 e 66). I primi giudici hanno però escluso una simile ipotesi, accertando che i due avevano davvero voluto sopprimere ____________. Essi hanno rilevato che il ricorrente è una persona intelligente, istruita, caparbia e ostinata, pronta a mentire a oltranza, tenendo testa agli inquirenti per lungo tempo (nonostante la dura carcerazione patita a Istanbul), manipolando persino i propri difensori, e capace pure di mantenersi lucida e calma anche in situazioni difficili. La Corte ha considerato “raggelante” che durante la verbalizzazione del 24 agosto 1999 per ben due volte il ricorrente ha ribadito di avere visto – o per lo meno pensato di vedere – durante la collutazione con ____________ la vittima “per terra” (sentenza, pag. 66). Essa ha rilevato che nel verbale del 3 febbraio 1998 (all. 53 al rapporto di inchiesta preliminare, classificatore 1) ____________ aveva espressamente dichiarato di non avere, in seguito al colpo di griglia, perso i sensi. In aula costui ha ribadito tale affermazione, aggiungendo che se fosse caduto sarebbe stata la sua fine, considerato che egli avrebbe potuto rialzarsi soltanto con difficoltà a causa di problemi alla colonna vertebrale. La prima Corte ha pure soggiunto che nessuno in quel momento ha approfondito la questione, nel senso che nessuno ha evocato l'ipotesi contraria. Se i fatti si fossero realmente svolti nel modo preteso dal ricorrente, sempre secondo la Corte di assise, l'unica deduzione logica e coerente potrebbe essere quella che gli aggressori, pur avendone avuto l'occasione, si sono deliberatamente astenuti dall'infierire sulla vittima (sentenza, pag. 66 e 67).
La Corte di merito ha però ritenuto che la dichiarazione dibattimentale del ricorrente (risultata priva di qualsiasi fondamento), intesa a far credere che durante la colluttazione la vittima sarebbe caduta, costituisce una sottile bugia, proferita e ribadita durante la “confessione”. Essa attesta piuttosto la lucidità e la prontezza di spirito del soggetto e, soprattutto, la sua capacità di manipolare i fatti in qualsiasi momento (sentenza, pag.67). A mente dei primi giudici il ricorrente avrebbe inoltre mentito su altri punti, segnatamente quando ha detto di non sapere nulla sulle malversazioni compiute da ____________ e ____________, ma solo di averle tutt'al più intuite, quando ha ridimensionato il prezzo pagato dai mandanti per l'esecuzione dell'incarico, e quando ha parlato di un certo “__________ ”, cioè della persona (inesistente) che gli avrebbe dovuto portare altri 20 milioni di lire per la prosecuzione del mandato (sentenza, pag. 67). Che le intenzioni dei soggetti fossero ben diverse da quelle riferite dal ricorrente al dibattimento – ha rilevato la Corte di merito – risulterebbe anzitutto dal fatto che l'imputato ha portato nell'auto da Roma e/o da Misano un fucile subacqueo, un enorme telo verde e grandi sacchi di plastica, ciò che dimostra come in precedenza egli abbia realmente promesso a ____________ e ____________ l'uccisione della vittima, come riferito da costoro (sentenza, pag. 67). Ma se il ricorrente ha formulato una promessa del genere, ha soggiunto la prima Corte, egli conosceva anche i motivi che avevano spinto i mandanti a cercare e poi ad accettare soluzioni drastiche, sapendo delle malversazioni e incassando poi realmente Lit. 400'000'000 come mercede. Ciò posto, la Corte di assise ha accertato che a mentire ripetutamente era il ricorrente e non ____________, il quale ha riferito in modo credibile di avere informato l'imputato sui reati patrimoniali in atto, né tanto meno ____________, il quale (con ____________) ha ammesso di avere pagato, rispettivamente promesso al ricorrente un'ingente somma per eliminare ____________ (sentenza, pag. 67 e 68). Il 24 dicembre 1999 – ha precisato la Corte di assise – ____________ ha infatti prelevato in dollari e cambiato in lire l'importo di 400 milioni, ossia la somma che gli stessi mandanti hanno preteso di avere poi consegnato all'imputato (sentenza, pag. 68). Per contro, a parere dei primi giudici, sul motivo e sull'entità del compenso pattuito il ricorrente ha di nuovo mentito, affermando in sede predibattimentale di avere ricevuto 60 milioni di lire per un incarico diverso, cioè per il cosiddetto “mandato di un marito geloso”. Salvo asserire poi di avere ricevuto circa 40 milioni di lire da ____________ in 3 o 4 occasioni e affermare in aula, prima delle ammissioni del 24 agosto 1999, di avere ricevuto, sempre per il “mandato del marito geloso”, complessivamente 23 milioni di lire, in tre versamenti da ____________, e durante la confessione, di avere ricevuto 100 milioni di lire solo per pedinare ____________, dovendo ricevere altri 20 milioni di lire da “__________ ” a Brogeda per il lavoro supplementare, consistente nell'inscenare la colluttazione con la vittima (sentenza, pag. 69). Anche tale “__________ ” – secondo i giudici – è però frutto delle menzogne del ricorrente, trattandosi di un nome inventato per accreditare la tesi (meno compromettente) di un compenso di 20 milioni di lire promesso da ____________ all'ultimo momento e nemmeno percepito, per indurlo a venire a ____________ a fare un po' di scena (sentenza, pag 69 e 70).
Ciò posto, la Corte di assise ha ribadito che il ricorrente ha promesso a ____________ e ____________ l'eliminazione fisica di ____________, facendosi pagare subito 400 milioni di lire e concordando un ulteriore versamento di 450 milioni di lire a lavoro ultimato. Essa ha quindi ritenuto del tutto coerente il successivo comportamento del ricorrente, dall'individuazione dell'indirizzo della vittima a Misano, alla sorveglianza attuata anche affittando un camper, fino all'urgenza di muoversi non appena saputo, il 1° febbraio 1999, dell'intenzione di ____________ di venire a Lugano. Donde il suo ingaggio fin dall'alba, la trasferta da Roma a Misano, i contatti mattutini con ____________, l'inseguimento di ____________, il suo viaggio a Lugano benché avesse perso di vista a vittima, la trasferta in Ticino con ____________ in una sola auto con a bordo un fucile subacqueo (appena acquistato), un enorme telo e grandi sacchi di plastica, destinati a occultare il cadavere, rispettivamente a celare eventuali perdite di sangue (sentenza, pag. 70). Che i due mirassero a eliminare la vittima risulterebbe anche dal fatto che, pur avendo il ricorrente usato guanti sul luogo dell'aggressione (l'appartamento di ____________), entrambi hanno affrontato la vittima a viso scoperto, come se non dovessero temere di essere riconosciute. Inoltre, giunti sul posto, essi si erano sollecitamente armati, il ricorrente con il fucile subacqueo carico e ____________ con la griglia del camino (sentenza, pag. 70).
Anche il modo con il quale gli autori hanno agito successivamente (riferito in modo credibile dalla vittima) dimostrerebbe, secondo la Corte del merito, la volontà omicida dei due. Allorché ____________ è entrato nel soggiorno, ____________ era già in agguato con la griglia in mano dietro il banco che separa la cucina. Appena lo ha scorto, gli ha assestato un colpo di griglia sulla testa, ferendolo sul lato-temporo-parietale destro. Ma la vittima non ha ceduto né ha perso i sensi e anzi, dopo avere visto l'aggressore salire sul muretto (recte parapetto: fotografia n. 77/78 act. 97) per scavalcarlo, con la griglia in mano, pronto a colpirlo di nuovo, approfittando del fatto che così facendo ____________ si era sbilanciato, egli ha reagito con la forza della disperazione ed è riuscito a infilare le dita nella griglia, senza più mollare la presa (sentenza, pag. 71). Ne è seguita la colluttazione, durante la quale ____________ ha anche visto un secondo aggressore (il ricorrente) che teneva in mano, puntato contro di lui, quella che gli sembrava una pistola ma che in realtà era il fucile subacqueo carico. Nel contempo egli ha cercato di indietreggiare, sempre lottando con ____________ e sempre osservando il ricorrente che lo minacciava con l'arma. Raggiunto il corridoio, ____________ ha visto di nuovo il ricorrente con l'arma puntata verso di lui. È riuscito però ad aprire la porta e a porsi in salvo (sentenza, pag. 71 ).
A mente della prima Corte, la volontà di uccidere risulta dal fatto che l'imputato ha colpito la vittima con una griglia di ghisa (del peso di 8 kg) sulla testa e non già mirando ad altre parti del corpo, tentando poi di colpirle la vittima una seconda volta salendo sul muretto in modo da avvicinarsi maggiormente (sentenza, pag. 71). Dal canto suo – ha rilevato la prima Corte – il ricorrente, il quale affermava che secondo gli accordi ____________ doveva brandire la griglia ed egli il fucile subacqueo, non poteva ignorare le reali intenzioni del correo e quindi non poteva non avere accettato quanto stava accadendo. ____________ non ha mai mollato la griglia e il ricorrente mai ha richiamato il compagno, mai ha tentato di fermarlo e mai ha cercato di abbandonare la scena; anzi, a sua volta ha puntato il fucile in direzione della vittima e ha cercato di prendere la mira per sparargli. Ha quindi dimostrato – sempre stando alla sentenza impugnata – non solo di condividere l'agire di ____________, e di volersene adeguare, ma di volerlo addirittura sostenere (come d'intesa), sparando con il fucile. Facendosi scudo di ____________, tuttavia, ____________ gli ha impedito di farlo. Pur senza sparare, ha concluso la prima Corte, il ricorrente ha quindi dimostrato coi fatti di volere attentare alla vita altrui (sentenza, pag. 72 e 73).
b) Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere trascurato le dichiarazioni rese agli inquirenti da __________ e __________, dalle quali emergerebbe l'ipotesi – negata dalla Corte di assise – di una caduta di ____________. V'è da domandarsi se, formulato in tal modo, sulla base di semplici riscontri senza pretendere che la diversa conclusione alla quale è giunta la prima Corte sia arbitraria, il ricorso sia ammissibile. Sia come sia, foss'anche ammissibile, il gravame sarebbe infondato nel merito. È vero che __________, commis di cucina presso l'albergo “__________ ”, ha riferito che ____________ aveva parlato con lui subito dopo l'aggressione, raccontandogli di essere stato affrontato nel suo appartamento da due individui muniti di un pannello in ghisa, di essere caduto a terra e di avere notato, rimanendo sempre cosciente, che uno dei due brandiva una pistola (allegato 81 al rapporto di inchiesta preliminare, classificatore 2). Non ritenendo decisiva tale dichiarazione e fondandosi sul racconto della vittima, che sia nella fase istruttoria, sia al pubblico dibattimento ha sempre escluso di essere caduto durante la colluttazione (sentenza, pag. 66), la Corte di assise non è tuttavia caduta nell'arbitrio. Essa ha saputo spiegare in modo sostenibile perché ha creduto alla vittima anziché al ricorrente, capace a suo giudizio di mentire fino all'ultimo e di non perdere la calma neppure nei momenti più compromettenti (sentenza, pag. 67).
D'altronde il ricorrente non pretende che al dibattimento Italo ____________ abbia ribadito che la vittima sia caduta durante l'aggressione. È possibile che la questione non sia stata trattata, ma ciò non fa apparire arbitraria l'opinione dei primi giudici, stando ai quali l'ipotesi di una caduta di ____________ non è mai stata accennata da alcuno (sentenza, pag. 66). Tanto meno si ravvisa arbitrio nel fatto che la Corte ha disconosciuto la deposizione di __________ (rapporto di inchiesta preliminare di polizia, allegato 84). Davanti agli inquirenti quest'ultima (sentita pure al dibattimento), si era limitata a dire di avere udito rumori provocati da spostamenti di mobili provenienti dall'appartamento soprastante e, a un certo momento, un forte rumore “come se qualche cosa di pesante fosse caduto sopra il pavimento”. Il che non è sufficiente tuttavia per rimproverare ai primi giudici di essere caduti in arbitrio non riconducendo il citato rumore alla caduta della vittima. Basti pensare che ____________ è salito sul muretto che divide il soggiorno dalla cucina per colpire di nuovo ____________, ma che si è sbilanciato, consentendo alla vittima di difendersi (sentenza, pag. 71; cfr. act. 97 fotografie 77 e 78). Il colpo sentito dalla teste, come rileva il Procuratore pubblico nelle proprie osservazioni, poteva anche riferirsi a quel momento. Ciò posto, il ricorso deve essere respinto anche su questo punto.
c) Il ricorrente asserisce che, risultando una caduta di ____________ durante la collutazione, diventano prive di fondamento le deduzioni della prima Corte al riguardo, in particolare gli apprezzamenti negativi sulla sua personalità. In sintesi egli rimprovera ai primi giudici di essersi limitati a contrapporre le sue dichiarazioni a quelle della vittima, ritenendole sostanzialmente inaffidabili e omettendo in tal modo di considerare le testimonianze a lui favorevoli. Il perno della sentenza impugnata, ossia la sua mancanza di credibilità sulla caduta della vittima, si rivela dunque – sempre secondo l'imputato – estremamente fragile, in aperto contrasto con gli atti. Il ricorrente non apporta però elementi tali da dimostrare che la prima Corte sia trascesa in arbitrio accertando i fatti in modo diverso, ossia credendo alla vittima per stabilire se quest'ultima sia effettivamente caduta durante l'aggressione.
d) Asserisce il ricorrente che, stando alla sentenza impugnata (pag. 54), dopo avere parlato con lui, già il 1° febbraio 1998 ____________ avrebbe confermato a ____________ di avere predisposto blocchi di polizia, sicché ____________ non sarebbe mai arrivato a Lugano. Nel successivo colloquio, ____________ gli avrebbe detto invece che ____________ poteva anche giungere a Lugano. Ciò dimostrerebbe che egli non aveva alcuna intenzione di fermare la vittima, tanto meno di eliminarla. Anche ____________ – egli soggiunge – si è sentito raggirato dopo avere saputo che ____________ sarebbe potuto giungere a Lugano. La stessa Corte di assise ha accertato tale circostanza, rilevando a un certo momento che ____________ e ____________ hanno temuto, fin che non videro l'Alfa Romeo giungere a Lugano, di essere stati ingannati, che egli non si sarebbe fatto vedere (sentenza, pag. 65). ____________ e ____________ dubitavano quindi della sua reale volontà di eseguire il mandato e lo stesso ____________, a comprova di ciò, ha inviato in due occasione ____________ per verificare se egli si trovasse davvero a Misano con ____________ per sorvegliare la vittima. La volontà di uccidere, con particolare riferimento alla caduta di ____________, è stata pertanto fatta dipendere – secondo il ricorrente – da un arbitrario accertamento dei fatti, ciò che comporta l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise affinché lo giudichi colpevole di aggressione e non di mancato assassinio.
Ancora un volta il ricorso, ai limiti dell'ammissibilità, è destinato all'insuccesso. Che i mandanti (____________ e ____________) dubitassero a un certo punto delle reali intenzioni dei sicari perché le cose stavano andando per le lunghe e perché ____________ stava per giungere a Lugano, ancora non consente di intravedere arbitrio nel fatto che la Corte di assise ha rifiutato di desumere l'assenza di dolo (per quanto riguarda la volontà di uccidere ____________) da parte del ricorrente. Gli indizi a suo carico sono pesanti: l'entità del compenso pattuito, l'acquisto di un fucile subacqueo, del telone e dei sacchi di plastica, il trasferimento all'ultimo minuto (unitamente a ____________) con detto materiale a Lugano, dove ____________ stava per giungere, l'agguato, l'aggressione violenta e il ferimento della vittima in una parte vitale da parte di ____________ con una griglia in ghisa pesante 8 kg, il successivo tentativo di ____________ di colpire di nuovo la vittima con la griglia, il puntamento del fucile subacqueo da parte del ricorrente contro la vittima. Ciò consentiva alla Corte di assise di accertare senza arbitrio che la mancata uccisione di ____________ in Italia e la successiva sua trasferta a Lugano non potevano essere interpretate come elementi suscettibili di escludere l'intenzione omicida dei sicari, ma in realtà come prove del contrario, ovvero che gli autori persistevano nell'esecuzione del piano (riferito da ____________ e ____________) mirante all'uccisione della vittima. Che questa abbia raggiunto ____________ e che il mandato abbia potuto essere eseguito soltanto in quella località è irrilevante. Infondato, il ricorso deve di conseguenza essere di nuovo respinto.
3. La Corte di assise, credendo ancora a ____________ e a ____________, ha accertato che il ricorrente ha ricevuto da costoro un compenso di 400 milioni di lire e ha concordato un supplemento di 450 milioni di lire a “evento accaduto”. Tale accertamento, secondo il ricorrente, ha indotto la Corte a ritenere che egli ha agito senza scrupoli e a qualificare l'azione come mancato assassinio. Se non che, egli obietta, in tal modo la Corte ha commesso arbitrio poiché ha inspiegabilmente trascurato le versioni contrastanti rese dai presunti mandanti sia sulla data in cui la consegna del compenso sarebbe avvenuta, sia sulle modalità del viaggio e della consegna dell'importo di 400 milioni di lire. La Corte ha disconosciuto altresì che ____________ aveva motivo di mentire, considerato che aveva bisogno proprio di una somma equivalente per pagare debiti, come figura anche a pag. 15 della sentenza impugnata.
Ora, considerazioni del genere, essenzialmente appellatorie, sono inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Fossero anche ricevibili, esse non gioverebbero al ricorrente. La Corte di assise non ha dubitato della sincerità di ____________ né dell'affidabilità delle dichiarazioni rese da ____________ nel memoriale del 10 febbraio 1998 (rapporto di inchiesta preliminare, all. 2, classificatore 1; sentenza, pag. 44, 45 e 68). Essa ha rilevato che la somma chiesta dal ricorrente come prætium sceleris appare del tutto adeguata e credibile rispetto alla cifra che ____________ aveva (erroneamente) indicato come ammontare delle malversazioni (Lit. 1.4 miliardi), che ____________ il 24 dicembre 1998 ha prelevato in dollari e cambiato in lire l'importo tondo di 400 milioni, che ____________ ha riferito di avere consegnato tale somma a Roma (presente ____________) senza che costui avesse avuto l'occasione di tenerla in mano e che in quel periodo ____________ era tanto preoccupato da pagare qualsiasi cifra per risolvere il suo problema (sentenza, pag. 68). La Corte ha inoltre sottolineato come il ricorrente abbia fornito diverse versioni sia sull'ammontare della ricompensa, sia sullo scopo dell'incarico, dimostrandosi ancora una volta inaffidabile (sentenza, pag. 69). Accertando sulla base di siffatti riscontri che il ricorrente ha realmente percepito il compenso menzionato da ____________ e ____________, la prima Corte non si è dunque dipartita da constatazioni e considerazioni manifestamente insostenibili e pertanto arbitrarie. Ancora una volta la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
4. Secondo il ricorrente la qualifica giuridica di assassinio cadrebbe anche in base ai fatti accertati nella sentenza impugnata. Avere agito dietro compenso – egli spiega – non basta per applicare senza ulteriori considerazioni l'art. 112 CP, poiché il movente, rispettivamente lo scopo o le modalità perverse costituiscono semplici esempi di una “particolare mancanza di scrupoli”. Tale assenza di scrupoli deve però risultare da una valutazione complessiva delle circostanze direttamente connesse all'azione. La Corte del merito – egli continua – ha però omesso una tale valutazione, trascurando finanche fatti e circostanze da essa medesima accertati.
a) L'uccisione volontaria di una persona costituisce assassinio, secondo l'art. 112 CP, “se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perverse”. Rispetto al previgente art. 112 CP, la norma entrata in vigore il 1° gennaio 1990, anche se con un'altra terminologia, si riferisce solo alla particolare perversità dell'autore, il quale agisce “con particolare mancanza di scrupoli” quando il movente, lo scopo o il modo di agire si riveli particolarmente efferato. Pur non esauriente, tale enumerazione evita che il giudice debba fondarsi esclusivamente su una clausola generale (la particolare la mancanza di scrupoli) di difficile interpretazione. L'enumerazione introdotta precisa, a differenza del diritto anteriore, che determinanti sono solo le circostanze dell'atto, quelle cioè direttamente connesse con la sua consumazione; non entrano invece in considerazione i trascorsi dell'autore e il suo modo di comportarsi dopo l'omicidio (DTF 117 IV 369 consid. 13; v. anche DTF 118 IV 122 consid. b; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 4 ad art. 112 CP). Secondo il Tribunale federale, il tipo di assassino a cui fa richiamo l'art. 112 CP, è quello descritto dallo psichiatra Hans Binder (Der juristische und der psychiatrische Massststab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, in: RPS 67/1952, pag. 324): una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, con egoismo crasso e primitivo, senza sentimenti sociali, che non tiene in alcun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (DTF 117 IV 269 consid. 13 con riferimenti; DTF 120 IV 274, consid. 3a, 118 IV 122 consid. 2b). In sintesi la particolare assenza di scrupoli, che delimita il campo di applicazione dell'art. 112 CP, presuppone una colpa specialmente grave, legata solo alla commissione dell'atto (Corboz, loc. cit. con rinvii).
Riferendosi ai tre criteri enunciati dall'art. 112 CP – a titolo non esaustivo, come si è visto dinanzi – il Tribunale federale ha stabilito che il movente dell'autore è particolarmente odioso quando l'autore uccide per riscuotere un compenso (sicario), per rubare o addirittura senza motivo, per futilità. Lo scopo è particolarmente odioso quando l'autore elimina un testimone ingombrante o una persona che lo intralci nel compimento di un delitto o una persona che potrebbe dolersi di lui. Il modo di agire è particolarmente odioso quando, ad esempio, l'autore dà prova di crudeltà, mostrando piacere nel far soffrire o nell'uccidere la vittima (DTF 118 IV 122 consid. 2a; 120 IV 275 consid. b; Corboz, op. cit. art. 112 n. 6 segg.). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che non è corretto qualificare l'atto come assassinio fondandosi su qualsiasi elemento suscettibile di configurare una speciale gravità; al contrario, occorre procedere a una valutazione di insieme per stabilire se l'atto, esaminato alla luce di tutte le sue sfaccettature, consenta di definire l'autore come assassino. Tale è il caso quando dalle circostanze dell'atto risulta che l'autore dimostri lo sprezzo più completo per la vita altrui (DTF 118 IV 126).
b) La Corte di assise ha escluso il reato di tentato, rispettivamente di mancato omicidio (e quindi la fattispecie generale prevista dall'art. 111 CP) perché gli autori hanno manifestamente agito dimostrando particolare mancanza di scrupoli, già solo per avere tra loro stipulato un infame accordo (____________ e ____________) inteso a far ammazzare, rispettivamente (il ricorrente) a provvedere all'uccisione a pagamento di una persona che per i primi due era diventata un intralcio, un ostacolo da eliminare per occultare per sempre le malversazioni da loro commesse ai suoi danni, una vittima che per il ricorrente era un semplice estraneo, una persona che non gli aveva mai fatto nulla di male (sentenza, pag. 79). Ora, come giustamente ha rilevato la stessa Corte di assise, tale attitudine, ossia l'assunzione dietro (forte) compenso dell'incarico di eliminare fisicamente una persona per aiutare i mandanti a sbarazzarsi di chi aveva subìto le loro gravi malversazioni, costituisce senz'altro un movente particolarmente odioso (DTF 118 IV 125; Corboz, op. cit. art. 112 n. 6).
c) Il ricorrente fa valere che la Corte di assise non ha considerato fatti importanti da essa medesima ammessi, ovvero che gli autori (lui e ____________) erano alle prime armi, che hanno agito in base a un piano in gran parte improvvisato e che si erano addirittura spaventati di fronte all'estrema gravità di quanto si accingevano a fare e di quanto effettivamente fecero. Soggiunge che l'assenza di un piano prestabilito risulterebbe dal fatto che a circa mezz’ora dai fatti essi ignoravano ancora esattamente dove andare, che ____________ si era munito all'ultimo momento di una griglia trovata nell'appartamento, mai visitato prima, e che essi non hanno predisposto un piano, né principale né di emergenza, durante il pedinamento di ____________ a Misano, protrattosi per oltre un mese. ____________ si era per altro già recato a Lugano il 29 dicembre 1997, creando apprensione a ____________. Tale circostanza avrebbe dovuto logicamente spingere gli autori a prendere contromisure, ciò che però non hanno fatto, a dimostrazione che essi non erano seriamente intenzionati ad eseguire il mandato. Il ricorrente pretende inoltre di non avere intrapreso nulla di concreto per eseguire l'incarico nel lasso di tempo tra il 20 dicembre 1997 (assunzione del mandato) e il 2 febbraio 1998, di essersi limitato a un semplice pedinamento, condotto lacunosamente da terzi, tanto che la stessa vittima se ne era accorta. Per di più l'improvvisazione con la quale è stata condotta l'operazione potrebbe denotare finanche una sorta di inganno a danno di ____________ e ____________, una sorta di finzione destinata a trarre vantaggio economico, tanto che lo stesso ____________ aveva a un certo punto dubitato delle sue reali intenzioni di sopprimere ____________. Infine il ricorrente si sofferma sull'accertamento dei giudici di assise, secondo gli aggressori erano spaventati di fronte all'estrema gravità di quanto erano in procinto di fare e sostiene che ciò costituisce un ulteriore elemento a loro favore, tale da escludere che essi abbiano agito con freddezza d'animo e sprezzo per la vita altrui.
Anche se abilmente proposte, tali considerazioni non giovano al buon esito del ricorso. Che il ricorrente e ____________ fossero alle prime armi, che avessero agito senza pianificazione, ma anzi con improvvisazione, che fossero spaventati durante l'esecuzione del crimine e che quindi non abbiano agito come consumati sicari professionisti è stato accertato, come si è detto, dalla stessa Corte del merito (v. anche sentenza, pag. 73 e 74). Tali circostanze risultano però di poco peso. Pur non disponendo di un piano specifico, il ricorrente e ____________ hanno sempre dimostrato con atti qualificati di voler eseguire l'incarico (soppressione di ____________) che ____________ e ____________ avevano loro commissionato. Ricevuta la prima rata del compenso (Lit. 400 milioni) e procuratisi gli strumenti per sopprimere la vittima (fucile subacqueo, telo e sacchi di plastica in cui nascondere il cadavere ed eventuali tracce di sangue), ____________ e il ricorrente hanno continuato a manifestare concreta disponibilità, sorvegliando e pedinando la vittima a Misano (personalmente o tramite terzi) e mantenendo costanti contatti con ____________ e ____________, tanto da essere pronti a entrare in azione in qualunque momento, anche quando ____________ aveva fatto perdere le sue tracce e stava per raggiungere Lugano.
Essi hanno saputo padroneggiare la situazione anche nel momento più difficile, allorché hanno dovuto recarsi presso il “Residence ____________”, dove hanno brevemente atteso la vittima con l'intenzione di ucciderla. Anche nel momento critico essi hanno dimostrato le loro reali intenzioni, predisponendo l’agguato (sentenza, pag, 83): ____________ munendosi sollecitamente della griglia in ghisa reperita nell'appartamento, colpendo violentemente al capo la vittima e tentando poi inutilmente di colpirla di nuovo e il ricorrente puntando contro la vittima, durante la violenta collutazione con ____________, il micidiale fucile subacqueo. Anche se spaventati, magari più delle vittima (sentenza, pag. 73 e 74), essi hanno posto in atto tutto quanto richiedeva l’esecuzione del mandato, che ha consentito loro di riscuotere 400 milioni di lire in contanti e che avrebbe permesso, se portato a termine secondo gli accordi, di incassare altri 450 milioni (sentenza, pag. 74). Con il loro agire gli autori hanno dunque sempre mantenuto un'attitudine confacente all'ignobile incarico, mirante a sopprimere una persona, vittima a sua volta delle malversazioni dei mandanti. Indizi suscettibili di relativizzare seriamente il principale elemento sul quale la Corte ha fondato la qualifica giuridica del (mancato) assassinio – movente particolarmente odioso consistente nell’uccidere una persona dietro compenso – non ne sono emersi (DTF 120 IV 274 in fine). La Corte delle assise criminali non ha pertanto violato il diritto federale applicando alla fattispecie l'art. 112 CP.
5. Il ricorrente fa carico alla Corte delle assise criminali di avere violato l'art. 13 CP per non avere ordinato una perizia psichiatrica sul suo grado di responsabilità, nonostante circostanze concrete (in specie le risultanze del referto allestito dallo psicologo dott. __________ su incarico del Procuratore pubblico: act. 39 e 51; sentenza, pag. 17) lasciassero destassero fondati dubbi.
L'art. 13 cpv. 1 CP impone, per diritto federale, un esame specialistico ogni qual volta sussistano ragionevoli dubbi sul pieno possesso delle facoltà mentali da parte dell'autore (DTF 118 IV 6 consid. 2, 116 IV 273 consid. 4; CCRP, sentenza del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Ciò non significa che la prima Corte dovesse ordinare nella fattispecie una nuova perizia psichiatrica. Il rapporto del dott. Rossetti era stato chiesto del resto – come il ricorrente stesso ammette – per verificare se sussistessero tendenze suicide conseguenti alle condizioni psicofisiche dovute alla lunga carcerazione in Turchia e al regime carcerario nelle celle pretoriali di Mendrisio. In tale particolare contesto va considerato il citato parere medico (cfr. in particolare act. 51). È vero che il perito ha descritto il ricorrente come “un soggetto depresso, ansioso e con rallentamenti psicomotori”, rilevando che “tale costellazione, che si situa tra la nevrosi d'Ansia, configura più precisamente un Disturbo Post-traumatico da stress in una personalità narcisistica con tratti ipocondriaci e paranoidei a cui si associano comportamenti manipolatori” (sentenza, pag. 17 con riferimento ad act. 39). Il ricorrente non spiega tuttavia perché una conclusione del genere avrebbe dovuto costituire per la Corte delle assise criminali un serio motivo di dubbio sulla sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti (e non della carcerazione). Né egli ha mai sollecitato una nuova perizia durante la fase istruttoria o nel corso del dibattimento. Certo, egli invoca la sentenza DTF 118 IV 274, secondo cui un referto specialistico va ordinato quando il reato contestato all'autore appaia inconciliabile con il suo precedente stile di vita fino al momento dei fatti. Se non che, proposto in questi soli termini, senza nemmeno spiegare in che cosa consista la pretesa differenza di attitudine e perché essa dovrebbe necessariamente rivelarsi decisiva sotto il profilo dell'art. 13 CP, il ricorso si rivela inammissibile per carenza di motivazione. Stesse il ragionamento del ricorrente, basterebbe essere incensurati per obbligare sistematicamente l'autorità a ordinare una perizia sul grado di responsabilità dell'autore di un reato, giacché il soggetto si troverebbe confrontato, con ogni evidenza, con una situazione inedita rispetto ai suo trascorsi. Ciò non è sicuramente il senso della giurisprudenza predetta. Il ricorrente fa valere infine che ____________ è stato oggetto di perizia psichiatrica proprio in applicazione del citato principio. Egli non sostanzia però tale raffronto. il ricorso sfugge perciò, di nuovo, a un esame di merito.
6. Infine il ricorrente si duole che nella commisurazione della pena la prima Corte non ha considerato appieno la durezza del carcere preventivo sofferto, segnatamente il periodo trascorso in condizioni (notoriamente) precarie nelle carceri pretoriali di Mendrisio.
a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione dell'atto, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – possa seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentario de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matiêre de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
c) Pronunciando la condanna a 7 anni di reclusione per mancato assassinio la Corte di assise ha precisato anzitutto che il ricorrente non deve rispondere dei reati patrimoniali commessi da ____________ e ____________. Ciò nonostante – essa ha soggiunto – la pena deve essere identica a quella inflitta a ____________ per il reato di tentato assassinio in concorso con i reati di truffa e falsità in documenti. La colpa del ricorrente è apparsa infatti più grave di quella dei correi, soprattutto dal profilo soggettivo. Meglio collocato, sia per formazione scolastica, sia per solidità degli affetti familiari su cui poteva contare e per situazione professionale, il ricorrente non ha esitato a proporre a ____________ e ____________ – ottenendone l'assenso – di eliminare a pagamento un terzo che non conosceva e che non gli aveva fatto nulla. Alla Corte di assise è parso poi particolarmente grave che il ricorrente sia passato concretamente all'atto, tendendo con ____________ un proditorio agguato alla vittima, pronto a veder massacrare quest’ultima a colpi di griglia, se necessario a sparargli un colpo di fiocina per poi occultare il cadavere. Consumato il crimine, egli avrebbe incassato il saldo pattuito (450 milioni di lire).
Richiamata l'estrema gravità della colpa e l'atteggiamento del ricorrente (fino alla confessione del 24 agosto 1998), caratterizzato da bugie e indice – secondo la Corte di merito – di nessun ravvedimento, di particolare ostinatezza e di durezza d'animo, e censurato il contegno dell’imputato anche al momento in cui, messo di fronte all'evidenza, ha dovuto ammettere di essersi trovato a ____________ nel momento critico, i primi giudici hanno nondimeno ritenuto di ridurre sensibilmente la pena di 12 anni proposta dal Procuratore pubblico. Essi hanno considerato a favore dell’imputato, anzitutto, il fatto che il reato è stato comunque mancato, come pure il fatto che l'azione criminosa è stata condotta in modo sì pericoloso, ma piuttosto dilettantesco, secondo un piano in parte improvvisato e concordato all'ultimo minuto. Essi hanno altresì considerato l’incensuratezza, il lungo carcere preventivo sofferto e, soprattutto, la particolare durezza di quello patito per quasi quattro mesi nelle carceri di Istanbul, valutando altresì la situazione personale, familiare e sociale, segnatamente la nascita di un figlio durante la detenzione e la lontananza dalla famiglia conseguente alla pena da espiare (sentenza, pag. 82-84).
d) il ricorrente non si confronta che di scorcio sulle predette motivazioni, limitandosi a rimproverare alla Corte di assise di non avere concesso maggiori riduzioni di pena per le notorie precarie condizioni di detenzione nelle celle pretoriali di Mendrisio. A prescindere dal fatto però che egli nemmeno pretende di essere insorto davanti all'autorità competente contro le denunciate condizioni detentive, egli non contesta che la prima Corte ha pur sempre considerato, nella commisurazione della pena, anche la durata del carcere preventivo sofferto e quindi anche i mesi trascorsi presso la carceri di Mendrisio. È vero che i primi giudici non hanno specificato quale peso abbiano dato concretamente alle pretese disagevoli condizioni di carcerazione successive all'estradizione dalla Turchia, menzionando solo circostanza come tale. Il ricorrente non pretende però che, nel suo risultato, ossia che considerando globalmente tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, l'esito al quale è giunta la Corte di assise condannandolo a 7 anni di reclusione sia la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Non soccorrono dunque le premesse, neanche a questo riguardo, per una cassazione della sentenza.
II. Sul ricorso di ____________
7. Il ricorrente sostiene in primo luogo di avere postulato davanti alla Corte delle assise criminali il riconoscimento dell'attenuante specifica (art. 64 CP), rispettivamente generica (art. 63 CP) della grave angustia e che, nonostante tale richiesta, i giudici non si sono pronunciati, diversamente da quanto hanno fatto per di ____________, al cui riguardo – per lo meno di transenna – hanno negato l’attenuante. Da tale doglianza egli non trae però alcuna conclusione. Formulato in tal modo, il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, tanto più che, se a ____________ è stato negato tale beneficio (sentenza, pag. 81 in alto), incombeva al ricorrente spiegare perché nel suo caso si imponeva in trattamento diverso.
8. Al punto 3 del suo memoriale il ricorrente si propone di riassumere in che modo egli è stato coinvolto nella vicenda e di precisare alcuni aspetti non vagliati nella sentenza di assise. Ancora una volta, però, egli non trae alcuna conclusione dall'esposto, donde la chiara inammissibilità del gravame.
9. Il ricorrente fa valere che senza alcun dubbio dopo il 20 dicembre 1997 egli si è venuto a trovare in uno stato estremo, in particolare da quando ____________ e ____________ sono intervenuti sull'amica di ____________ presso il “Centro ____________” di __________ per indurla a troncare la relazione con costui, e quindi dal momento in cui, dalla situazione di “finanziamento-ponte” (sentenza, pag. 30) con il preventivato intervento di ____________ per tenere lontano ____________ da Lugano il più a lungo possibile, si è passati all'ipotesi di eliminare fisicamente la vittima. Egli insiste nel sostenere di essere passato improvvisamente da una fase predisposta per il rientro dei soldi da parte di ____________ a una di natura ben diversa.
Ora, secondo giurisprudenza, per ammettere uno stato di grave angustia (art. 64 CP) occorre che l'agente sia stato spinto al reato da una situazione vicina allo stato di necessità (ancorché imputabile a sua colpa), tale da indurlo a trovare ripiego soltanto nella commissione del reato (DTF 107 IV 96). L'applicazione dell'art. 64 CP rientra nel potere di apprezzamento del giudice. Egli può tenere conto dell'attenuante anche nell'ambito dell'art. 63 CP. L'art. 64 CP è violato solo laddove il giudice neghi – o ammetta – le premesse di un'attenuazione in modo inconciliabile con la legge, oppure se, nonostante le premesse date, rifiuti l'attenuazione oltrepassando i limiti del proprio potere di apprezzamento (CCRP, sentenza del 2 ottobre 1999 consid. 2d/aa). Dalla sentenza impugnata non risulta alcunché di concreto che possa anche solo lontanamente far supporre che l'unica via possibile per il ricorrente fosse quella di coadiuvare i correi nell’uccisione di ____________. Invero il ricorrente pretende di avere temuto per la propria vita, avendogli ____________ comunicato che, dopo avere collaborato al trasferimento dei fondi, egli era ormai compromesso. Che egli rischiasse però al punto da delinquere sotto tale pressione non è stato accertato dai giudici. Tanto meno il ricorrente pretende che questi siano caduti in arbitrio trascurando un simile accertamento. Certo, il ricorrente si trovava senz’altro in uno stato emotivo particolare, che si è viepiù acuito con l'evolversi della situazione. Ma di ciò la prima Corte ha tenuto conto, riconoscendogli l'attenuante della scemata responsabilità ex art. 11 (sentenza, pag. 82 con riferimento al rapporto psichiatrico del dott. __________ citato a pag. 15 della stessa sentenza). I primi giudici hanno dunque considerato lo stato psicologico del ricorrente al momento di commisurare la pena, valutando in particolare la sua arrendevolezza di fronte alle proposte di ____________ (v. anche sentenza, pag. 15). Un ulteriore contenimento della pena giusta l’art. 63 CP non sarebbe giustificato.
10. Il ricorrente si duole che la prima Corte gli ha imputato di non avere esercitato quel senso critico che ci si poteva attendere da lui, asseverando che essa ha sorvolato su una circostanza incontrovertibile, ossia che egli ha tentato in un primo momento di convincere ____________ a cercare una soluzione ragionevole, trattando con ____________. Egli soggiunge di essere passato oltre di fronte all'opposizione e alle argomentazioni di ____________ e ____________, a dimostrazione della sua debolezza di carattere. Come si è visto, però, la sua debole struttura caratteriale è stata considerata dalla Corte delle assise criminali nel quadro dell'art. 11 CP. Che egli abbia proposto soluzioni alternative non costituisce una circostanza rilevante di fronte agli accertamenti che attestano che egli, per finire, si è adeguato al piano dei correi, attivandosi per quanto gli era possibile tra ____________ e ____________, partecipando al pagamento della prima parte del compenso pattuito e alle successive azioni che si erano rese necessarie per la prosecuzione e il compimento del piano (sentenza, pag. 82). Su questo punto il ricorso non ha alcuna consistenza.
11. Il ricorrente richiama l'accertamento della Corte di assise, secondo cui ____________ non ha mai avuto paura di ____________, giacché in caso contrario non avrebbe mai pensato di uccidergli il fratello, e fa valere che tale accertamento è arbitrario, in palese contrasto con le dichiarazioni rese in istruttoria e al dibattimento e privo di ogni riscontro oggettivo. In qualsiasi modo si risolva la questione, soggiunge il ricorrente, rimarrebbe il fatto che soggettivamente egli ha risentito e appurato solo e unicamente una effettiva paura di ____________ per la propria incolumità; tale aspetto – sempre secondo il ricorrente – è stato però trascurato dai primi giudici. Con ogni evidenza il ricorrente si diparte da una personale ricostruzione dei fatti, pretendendo (almeno così sembra) che ____________ gli ha inculcato il sentimento di paura che ha poi maturato nei confronti di ____________. Egli non dimostra tuttavia la manifesta insostenibilità della diversa conclusione della Corte di assise, che ha escluso invece siffatti timori, per lo meno nell'estensione asserita dal ricorrente. Già si è visto inoltre che i primi giudici hanno considerato nel quadro dell'art. 11 CP lo stato di disagio psicologico del ricorrente connesso all'evolversi e il peggiorare della situazione. Altre riduzioni di pena non possono più entrare in linea di conto.
12. Il ricorrente lamenta infine una palese e urtante disparità tra la pena inflittagli (5 anni e 6 mesi di reclusione) rispetto a quella irrogata a ____________ (7 anni di reclusione). Se non che, il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi analoghi suole essere invece infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia disparità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine; CCRP, sentenza del 17 agosto 199 in re G. e coimputati, consid. 13a).
In concreto la Corte del merito avrebbe sopravvalutato, secondo il ricorrente, circostanze attenuanti riconosciute a ____________, segnatamente quella dovuta alla particolare durezza della carcerazione estradizionale patita in Turchia e all’inevitabile lontananza dalla famiglia per la condanna a una lunga pena detentiva da espiare. Rileva che, nonostante la citata esperienza carceraria, ____________ non ha mutato il proprio atteggiamento freddo e sprezzante, e che all'uscita di prigione costui, a differenza di lui, potrà per lo meno ricongiungersi con la famiglia e potrà contare su tale ____________ una volta scontata la pena. Argomentazioni del genere non bastano tuttavia per intravedere flagranti disparità di trattamento. È vero che il ricorrente ha beneficiato di attenuanti non riconosciute a ____________, come quella del sincero pentimento e della scemata responsabilità e che egli è stato riconosciuto colpevole, per quanto riguarda il reato più grave, di tentato e non di mancato assassinio. Non si deve dimenticare però che, per rapporto a ____________, egli è stato riconosciuto colpevole anche di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti, reati che non sono certo di second’ordine. La differenza di pena di un anno e mezzo non appare dunque la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Del resto la prima Corte ha spiegato in modo adeguato le ragioni che l'hanno indotta a infliggere a ____________ e a ____________ la medesima pena (7 anni di reclusione) e al ricorrente una pena inferiore (5 anni e 6 mesi di reclusione), ridimensionando le richieste di pena avanzate dal Procuratore pubblico. Il gravame del ricorrente si dimostra perciò, anche su questo punto, destinato all’insuccesso.
III. Sulle spese
13. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Sono posti perciò a carico di ____________, il cui ricorso ha comportato maggiore onere di lavoro, in ragione di due terzi e a carico di ____________ per il resto (art. 9 cpv, 1 e 15 cpv. 1 CPP). ____________ rifonderà alla parte civile ____________, che ha presentato osservazioni al ricorso valendosi di un avvocato, un’indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di ____________ è respinto.
2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di ____________ è respinto.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 2'000.–
b) spese fr. 100.–
fr. 2'100.–
sono posti per due terzi a carico di ____________ e a carico di ____________ per il resto. ____________ rifonderà a ____________ fr. 800.– per ripetibili.
4. Intimazione a:
– ____________, c/o Penitenziario Cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– avv. __________;
– ____________, c/o Penitenziaro cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali in Lugano;
– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– ____________, c/o avv. __________ (parte civile).
Per la Corte di Cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.