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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.10.2020 9.2020.53

26 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·5,783 mots·~29 min·4

Résumé

Contestazione dell’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali della curatela e contestazione della richiesta di mercede del curatore

Texte intégral

Incarto n. 9.2020.53

Lugano 26 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a  

CURA 1,

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale concernenti la curatela in favore di † PI 1 (1933-2019) per il periodo 27 giugno – 25 novembre 2019

giudicando sul reclamo del 20 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 21 febbraio/14 maggio 2020 (ris. n. 278/2020), dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione 6 giugno 2019 (ris. n. 568/2019) l’Autorità regionale di protezione __________, ha istituito in favore di PI 1, classe 1933, una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio. CURA 1 è stato nominato in qualità di curatore, ed è stato autorizzato ad aprire la corrispondenza amministrativa, ad accedere all’abitazione dell’interessata e a disdire, se necessario, il contratto di locazione in essere e liquidare l’economia domestica. RE 2 è stata privata dell’accesso a tutti i conti intestati a suo nome.

                                         Oltre al rimborso delle spese, al curatore è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 50.–, per un dispendio di 4 ore mensili, ovvero un importo complessivo annuale di fr. 2'400.–, oltre a 10 ore iniziali per avviare la pratica, riservati eventuali adeguamenti per nuove comprovate necessità.

                                  B.   L’istituzione della misura di protezione, che era stata caldeggiata dalle figlie dell’interessata, __________ e RE 1, è stata impugnata dinnanzi a questo giudice da PI 1 e dal figlio __________ con reclamo 29 luglio 2019 (inc. CDP 9.2019.125).

                                         In precedenza PI 1 e __________ avevano pure impugnato la decisione 2 maggio 2019 dell’Autorità di protezione con cui era stato disposto il ricovero a scopo di perizia di PI 1 (stralciato il 13 maggio 2019 dopo un’udienza conciliativa dinnanzi alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, LASP) e la decisione 4 giugno 2019 mediante la quale l’autorità di prime cure aveva ricoverata a scopo di assistenza PI 1 in una casa per anziani (respinto dapprima il 31 luglio 2019 con decisione della Commissione giuridica LASP e successivamente con sentenza CDP del 29 ottobre 2019, inc. 9.2019.136).

                                         Nel corso del procedimento di reclamo concernente l’istituzione della misura di protezione, i tre figli dell’interessata hanno modificato le richieste di giudizio e postulato di comune accordo di nominare RE 1 quale curatrice della madre, piuttosto che una figura estranea alla famiglia, o in via subordinata che a quest’ultima fossero conferite formalmente almeno alcune specifiche mansioni.

                                         I tre figli si sono rivolti anche direttamente all’autorità di prime cure, chiedendo la revoca urgente del curatore CURA 1, per “totale mancanza di fiducia, per timore e disagio nei confronti di questo curatore non gradito” e chiedendo la nomina di RE 1 al suo posto (scritto 8 settembre 2019).

                                         Con decisione 29 ottobre 2019 questo giudice ha retrocesso gli atti all’autorità di prime cure, al fine di tener conto dei desideri espressi dai figli e di vagliare le diverse ipotesi da loro avanzate, ad esempio una co-curatela, ritenendo auspicabile un maggior coinvolgimento – anche formale – della famiglia dell’interessata.

                                  C.   Nel frattempo, con scritto 20 settembre 2019, il curatore ha informato l’Autorità di protezione che “per dei motivi noti a questa ARP” “in soli tre mesi, si sono accumulate già più di 40 ore”, chiedendo “almeno per l’anno 2019, di tener conto di questa situazione straordinaria”. Con decisione 8 ottobre 2019 (ris. n. 1074/2019) l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta, “vista la particolarità delle necessità del mandato” autorizzandolo a superare l’ammontare massimo previsto per l’indennità annua. A CURA 1 è pertanto stata riconosciuta un’indennità accresciuta fino all’importo massimo di fr. 3'750.– per 75 ore di lavoro complessive.

                                  D.   Con scritto 21 novembre 2019 CURA 1 ha comunicato all’Autorità di protezione di essere d’accordo “di cedere il mandato, anche con effetto immediato”.

                                  E.   Con decisione 22 novembre 2019 (ris. 1257/2019) l’Autorità di protezione ha accettato le dimissioni del curatore, sollevandolo dal proprio operato con l’accettazione del rendiconto finale, riservata l’azione di responsabilità. Al suo posto ha nominato RE 1, che per l’esecuzione del mandato ha rinunciato ad una remunerazione.

                                  F.   Il 25 novembre 2019 CURA 1 ha presentato il rendiconto finanziario e il rapporto morale concernente la curatela in favore di PI 1 per il periodo 27 giugno – 25 novembre 2019, così come la sua richiesta di compenso e spese.

                                  G.   PI 1 è deceduta in data __________ 2019.

                                  H.   Con decisione 21 febbraio/14 maggio 2020 (ris. n. 278/2020) l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale presentati dal curatore, cui è stata riconosciuta una mercede di fr. 3'612.50 e un rimborso delle spese di fr. 281.60, poste a carico degli eredi dell’interessata, così come tasse e spese per l’importo di fr. 150.–.

                                    I.   Contro questa decisione è insorta RE 1, che con reclamo 20 giugno 2020 ha contestato l’approvazione del rendiconto finanziario, del rapporto morale e della richiesta di compenso del curatore, postulando che le spese siano poste a carico dello Stato.

                                  L.   Nelle loro rispettive osservazioni (26/29 luglio 2020) sia CURA 1 che l’Autorità di protezione hanno contestato le argomentazioni della reclamante, postulando la reiezione dell’impugnativa.

                                  M.   In sede di replica 14 agosto 2020 RE 1 si è riconfermata nelle sue argomentazioni e richieste di giudizio, così come CURA 1 nella sua duplica 25 agosto 2020. Viste le contestazioni della reclamante, le rettifiche alla duplica pervenute il 27 agosto 2020, non sono state prese in considerazione. L’Autorità di protezione non ha duplicato.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha affermato di aver “accertato la regolarità della gestione”, di aver “constatato che la sostanza è amministrata e collocata in modo conforme”, di aver “verificato che tutte le entrate dell’interessato figurano nel rendiconto per il loro effettivo ammontare e valore”, “che le spese effettuate sono conformi alla situazione finanziaria dell’interessato ed ai suoi bisogni” e “che per le spese esiste il relativo documento giustificativo”. L’Autorità di protezione ha inoltre affermato di aver “preso atto delle risultanze del rendiconto e delle considerazioni esposte dal curatore”, senza formulare particolari osservazioni.

                                         Come visto, l'Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario concernenti il periodo 27 giugno – 25 novembre 2019, riconoscendo al curatore un’indennità di fr. 3'612.50 a carico degli eredi della defunta PI 1, così come la tassa e le spese della decisione, per l’importo di fr. 150.–.

                                   3.   Nei suoi allegati RE 1 contesta l’approvazione dell’inventario iniziale della curatela stilato da CURA 1, approvato dall’Autorità di protezione con decisione del 7 ottobre 2019 (ris. n. 1096/2019; replica, pag. 7), che giudica errato. La reclamante censura inoltre la decisione di adeguamento della mercede (ris. n. 1074/2019 dell’8 ottobre 2019), che ritiene non sia stata ricevuta dalla madre (poiché “se l’avesse ricevuta ce l’avrebbe sicuramente mostrata”; replica, pag. 6).

                                         Tali contestazioni riguardano due decisioni dell’Autorità di protezione che non sono state oggetto di impugnazione. Esse non possono dunque essere rimesse in discussione in questa sede, ragion per cui le relative censure sono destinate d’acchito ad un giudizio di irricevibilità.

                                   4.   Nei suoi memoriali RE 1 contesta l’operato del curatore CURA 1 e dell’Autorità di protezione nonché il rendiconto finanziario, il rapporto morale e la richiesta di remunerazione presentati dal curatore.

                               4.1.   RE 1 ritiene che il curatore non avrebbe “rappresentato adeguatamente PI 1, anzi, ha creato scompiglio, confusione, discussioni, incomprensioni, malesseri, disagi, costi inutili, ostruzioni, disseminandoli su tutte le strade”; il curatore non si sarebbe “occupato minimamente del benessere e delle cure della mamma, facendole vivere all’«inferno» quando era ancora in vita” (reclamo, pag. 1). Anche l’Autorità di protezione, non controllandone l’operato, “ha leso gravemente gli interessi, la salute e ancora peggio, ha reso un inferno gli ultimi mesi di vita della mamma e dei suoi famigliari” (reclamo, pag. 1). Il curatore, inoltre, non avrebbe consegnato alla nuova curatrice, qui reclamante, una serie di documenti necessari allo svolgimento del mandato, pregiudicandone il lavoro. RE 1 passa poi in rassegna sia le voci del rendiconto finanziario che quelle del rapporto morale, contestandole ad una ad una, così come le varie voci della distinta presentata da CURA 1 a sostegno della sua richiesta di remunerazione.

                                         In sede di replica, la reclamante contesta il fatto che CURA 1 abbia utilizzato indebitamente il titolo di fiduciario e abbia svolto abusivamente tale attività, amministrando beni e redditi pur non essendo iscritto al relativo albo cantonale (pag. 3).

                                         RE 1 critica inoltre l’errata compilazione della dichiarazione delle imposte 2018 di PI 1 da parte del curatore, che avrebbe omesso di dichiarare ben quattro conti bancari della curatelata (replica, pag. 3-4). La reclamante rimprovera inoltre al curatore di non aver compreso la situazione patrimoniale della madre, in particolare “che tutti i beni immobiliari del suo defunto marito __________ non facevano parte della successione __________”, bensì sarebbero stati ereditati da __________, senza “alcuna «corrosione» di capitali e beni immobiliari, come il signor CURA 1 sospettava” (replica, pag. 4). Quando la reclamante chiese di essere nominata curatrice della madre, inoltre, CURA 1 “sollevò un inesistente conflitto di interessi, credendo erroneamente che anche la sottoscritta fosse erede degli immobili paterni” (replica, pag. 4).

                                         La reclamante rimprovera inoltre all’Autorità di protezione di non aver mai preso sul serio la richiesta di intervento presentata dall’altra figlia dell’interessata, __________, e di aver volutamente escluso la famiglia nella scelta del curatore (replica, pag. 5).

                                         In seguito, elenca una serie di circostanze che a suo modo di vedere dimostrerebbero come CURA 1 non abbia mai profuso sufficiente impegno e professionalità nell’adempimento del suo mandato (replica, pag. 7-12), violando il segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 320 CP “comunicando in modo grossolano e incompetente una diagnosi mortale”, “impedendo alla famiglia e alla nipote __________ di parlare direttamente con i medici dell’ospedale” e “citando in una e-mail parte di una perizia della mamma” (replica, pag. 12).

                                         La curatrice contesta il fatto che vi siano stati dei litigi in seno alla famiglia, ritenendo che “non vi fu mai conflitto tra noi fratelli sulla decisione di designare la sottoscritta come curatrice” e che “semmai i problemi sono stati causati dalla stessa ARP__________ che non è stata in grado fin dall’inizio di gestire e valutare il caso adeguatamente” (replica, pag. 13).

                               4.2.   Ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

                                         Ai sensi dell’art. 415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

                                         Giusta l’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).

                                         Contrariamente ai conti e ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) finale hanno uno scopo meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3).

                               4.3.   Occorre anzitutto precisare che il conto e il rapporto presentati da CURA 1 il 25/26 novembre 2019 ed approvati dall’Autorità di protezione devono essere considerati come rendicontazione finale, benché ciò non risulti esplicitamente dalla decisione impugnata. Il curatore dimissionario era infatti stato invitato dall’Autorità di protezione a far pervenire tale rendicontazione nel contesto dell’emanazione della decisione di sostituzione del 22 novembre 2019 (ris. n. 1257/2019; cfr. dispositivo n. 7), nella quale è stata posta fine al suo mandato, e la documentazione da lui presentata copre l’intero periodo in cui egli ha operato in qualità di curatore.

                                         Trattandosi di una rendicontazione finale, come visto, essa riveste uno scopo meramente informativo, e contrariamente ai conti e rapporti periodici, non costituisce più uno strumento di gestione della curatela (cfr. Meier, Droit de la protection del l’adulte, 2016, n. 1161 pag. 562). Nella misura in cui adempie a tale funzione, non spetta all’Autorità di protezione – né, su reclamo, a questo giudice – pronunciarsi su eventuali carenze o negligenze del curatore, l’approvazione di tali documenti non implicando infatti alcuno scarico. Così come ricordato dall’Autorità di protezione nella decisione con cui ha accettato le dimissioni di CURA 1 e lo ha sostituito con la figlia dell’interessata, qui reclamante, l’approvazione del rendiconto e del rapporto morale finali non pregiudica un’eventuale azione in responsabilità di cui agli art. 454-455 CC.

                                         Al di là della contraddittorietà di talune censure (al curatore viene rimproverato il mancato coinvolgimento dei familiari ma, quando li coinvolge tempestivamente per informarli della malattia tumorale diagnosticata alla curatelata, gli viene rimproverata la violazione dei suoi doveri di segreto) – le argomentazioni di RE 1 concernenti le asserite manchevolezze di CURA 1 nella gestione del mandato conferitogli non sono dunque ricevibili in sede di approvazione del conto e del rapporto finale (in particolare, non aver rappresentato adeguatamente l’interessata, aver creato disagi e costi inutili, non essersi occupato del benessere e delle cure di quest’ultima, aver leso gravemente i suoi interessi e la sua salute, non aver trasmesso la documentazione rilevante, aver violato il segreto d’ufficio, aver utilizzato abusivamente il titolo di fiduciaria, etc.). Esse andranno se del caso fatte valere – e comprovate – nell’ambito di un’eventuale azione civile tendente al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 454 CC, la cui trattazione non compete alle autorità di protezione (né di primo, né di secondo grado). Anche le critiche rivolte all’Autorità di protezione per non aver sufficientemente monitorato l’operato del curatore e, più in generale, di non essere intervenuta in maniera adeguata nella fattispecie vanno se del caso proposte dinnanzi al giudice civile competente e non possono essere vagliate in questa sede.

                               4.4.   Quanto alle presunte inesattezze contenute nel rapporto e nel conto occorre osservare quanto segue.

                                         La critica all’indicazione della nomina del curatore “ai sensi dell’art. 39’495 CC” appare priva di consistenza, nella misura in cui tale dicitura è un evidente errore di battitura (CURA 1 essendo stato nominato ai sensi degli art. 394 e 395 CC), palesemente riconoscibile e sprovvista di rilevanza pratica.

                                         La reclamante contesta la descrizione della diagnosi della demenza di PI 1 riferita dal curatore nel rapporto morale. La diagnosi di “demenza medio-grave” non è tuttavia frutto dell’immaginazione dal curatore, ma è suffragata dalla perizia effettuata dal dr. med. __________ in data 23 luglio 2019 proprio nell’ambito del procedimento di protezione (cfr. pag. 5), cui ha fatto riferimento anche questo giudice nella sua pronuncia del 29 ottobre 2019 (inc. 9.2019.125, consid. 5; v. anche quanto emerge dal rapporto 12 novembre 2019 della dr. med. __________, direttrice sanitaria della casa per anziani di __________, pag. 2 e 4). Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, dal fatto che CURA 1 abbia indicato tale patologia nel rapporto non si può certo dedurre che questi considerasse PI 1 “come una totale demente” (replica, pag. 17). Se è vero che in altri documenti medici a PI 1 sia stata riscontrata piuttosto una “demenza leggera-media”, va comunque rilevato che i referti in questione sono per lo più legati al ricovero a seguito della patologia tumorale insorta successivamente nella curatelata e non hanno dunque quale focus la qualifica della demenza dell’interessata (a differenza della perizia di cui sopra, ordinata dall’autorità di prime cure). Ad ogni modo, al di là del fatto che la questione appare di scarsissima portata pratica, si sottolinea che è la stessa reclamante a riconoscere che lo stato di demenza della madre poteva essere considerato “fluttuante” e che dipendeva anche dall’assunzione regolare delle appropriate medicine (replica, pag. 17), ragion per cui la censura risulta priva di consistenza.

                                         Riguardo anche alla voce “conduzione di vita”, la reclamante contesta l’affermazione secondo cui faceva visita alla madre “a scadenza bisettimanale” e che con lei (diversamente dal figlio __________ con cui PI 1 aveva “spesso discussioni accese”) “intratteneva un rapporto più distaccato”. RE 1 ritiene che la descrizione del curatore sia fuorviante, manipolativa e falsa: tuttavia tali indicazioni sono estrapolate dal rapporto della dr. med. __________, direttrice sanitaria della casa per anziani ove era ricoverata l’interessata, che afferma precisamente che “A scadenza bisettimanale riceve visita anche da parte della figlia RE 1 con la quale intrattiene un rapporto più distaccato, rifiutando a volte le attività che le propone (scendere a bere un caffè, fare una passeggiata)” (cfr. scritto 12 novembre 2019, pag. 3). Al di là del fatto che le affermazioni del curatore trovano anche in questo caso un preciso riscontro negli atti dell’incarto – contrariamente alle asserzioni della reclamante – la questione appare di portata pratica pressoché nulla, il rapporto del curatore non avendo per scopo quello di sindacare sulla dedizione filiale dimostrata a PI 1.

                                         Per quanto attiene al rendiconto finanziario, la censura concernente i conti bancari non indicati dal curatore merita una disamina più approfondita. La reclamante afferma di aver informato sin dall’inizio il curatore dell’esistenza di un conto intestato a PI 1 presso la Banca __________, circostanza negata da quest’ultimo, che sostiene invece di essere stato informato dai familiari unicamente dell’esistenza di una relazione presso __________ e di aver appreso da solo, successivamente, dell’esistenza di un conto presso Banca __________.

                                         Le affermazioni di RE 1 quanto all’aver informato subito il curatore dell’esistenza di un altro conto presso la banca __________ non sono suffragate in alcun modo e la circostanza non può dunque essere accertata. Mal si comprende peraltro che tipo di interesse potesse avere il curatore nel nascondere intenzionalmente all’Autorità di protezione l’esistenza di tale conto __________, se realmente fosse stato messo a conoscenza della sua esistenza dai famigliari. A maggior ragione se si considera che successivamente, quando è emersa da altre fonti l’esistenza di una relazione bancaria presso Banca __________, il curatore ne ha tempestivamente reso edotta l’Autorità di protezione (cfr. lettera 28 ottobre 2019 di CURA 1 all’Autorità di protezione).

                                         Nemmeno è stata accertata con sufficiente chiarezza l’esistenza di ulteriori conti bancari della curatelata da inserire nel rendiconto finanziario finale (oltre che nella dichiarazione delle imposte 2018). La reclamante in sede di replica ha inviato un estratto dell’Elenco titoli della dichiarazione delle imposte 2017, dal quale emerge l’esistenza di quattro conti bancari, ovvero un conto presso __________, uno presso __________, uno presso Banca __________ e un ultimo presso __________ (questi ultimi tre indicati con l’abbreviazione “__________”, libretto di risparmio, doc. 4). Tale documento (non prodotto integralmente) dà tuttavia atto della situazione dichiarata al 31 dicembre 2017 e nulla indica in merito all’effettiva sussistenza di tali averi al momento della rendicontazione finale, il 25 novembre 2019, oggetto del presente giudizio. Benché il curatore nei suoi allegati non si sia premurato di apportare qualche spiegazione supplementare, sulla base degli atti e degli importi in gioco non può essere escluso che nel corso del 2018 i conti non compresi nel rendiconto finale (ovvero il conto __________ e il conto presso __________, che al 31 dicembre 2017 ammontavano complessivamente a fr. 22'904.–) siano stati liquidati e gli averi fatti confluire nel conto __________ (fr. 25'672.– al 31 dicembre 2017 e fr. 41'871.45 al 25 novembre 2019), vista la differenza dei valori in gioco (ammontare complessivo degli averi bancari: fr. 68'698.– al 31 dicembre 2017; fr. 61'266.51 al 25 novembre 2019). La reclamante, quale curatrice dell’interessata e, in un secondo tempo, in qualità di erede, avrebbe potuto comprovare le sue asserzioni ottenendo dalle banche coinvolte un’attestazione quanto agli averi esistenti al 25 novembre 2019; non avendolo fatto, e avendo lei medesima postulato di essere esonerata dalla presentazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finale concernente la curatela (cfr. scritto 19 gennaio 2020), le sue tesi quanto alla erroneità del conto finale presentato dal curatore non risultano comprovate e non possono dunque trovare accoglimento in questa sede.

                                         Anche la tesi secondo cui il curatore non avrebbe compreso la situazione patrimoniale (in particolar modo immobiliare) della madre è destinata all’insuccesso. L’«erosione» del patrimonio cui fa cenno CURA 1 nella corrispondenza agli atti non ha nulla a che vedere con il destino dei beni immobiliari della successione __________, che non sono mai stati ereditati della curatelata e che correttamente il curatore non ha iscritto nel suo rendiconto. Il concetto era stato invece utilizzato con riferimento alla valutazione della sostenibilità economica del ricovero dell’interessata presso una nuova struttura, come richiesto dai familiari, vista l’aspettativa di vita di PI 1 dopo la scoperta del tumore e la sua autonomia finanziaria residua, valutata in 5-6 mesi (v. e-mail di CURA 1 all’Autorità di protezione del 18 novembre 2019).

                                         Le argomentazioni della reclamante, nella misura della loro ricevibilità, non permettono dunque di modificare il giudizio impugnato quanto all’approvazione del rapporto e del conto (che si ricorda, non ha una portata costitutiva). Su questo punto il reclamo è pertanto destinato all’insuccesso.

                                   5.   RE 1 contesta anche la richiesta di mercede e spese del curatore.

                               5.1.   Nella decisione impugnata, la richiesta di compenso e spese presentata da CURA 1 in data 25 novembre 2019, corredata da una distinta dettagliata, è stata accolta integralmente. Al curatore uscente è stata riconosciuta una mercede di fr. 3'612.50 e un rimborso delle spese di fr. 281.60, poste a carico degli eredi dell’interessata.

                               5.2.   Nel suo reclamo, RE 1 sostiene come sia “escluso che la mamma si prenda a carico dei costi di un curatore che non ha mai accettato, men che meno di uno che è stato imposto senza consultare la famiglia”, chiedendo che lo Stato si assuma i relativi costi (reclamo, pag. 2).

                                         In seguito, la reclamante contesta punto per punto le voci esposte dal curatore nella sua distinta dettagliata (reclamo, pag. 3-6).

                                         RE 1 ritiene inoltre che a seguito delle irregolarità compiute da CURA 1, la mercede non gli debba essere corrisposta, o che debba essere messa a carico dell’Autorità di protezione (replica, pag. 7).

                               5.3.   Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).

                                         I costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). L’Ente pubblico è chiamato ad assumersi i costi della misura di protezione unicamente nei casi di indigenza del curatelato (cfr. art. 404 cpv. 3 CC; v. in particolare sentenza CDP 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 3.3, confermata da ultimo con sentenza CDP 19 ottobre 2019, inc. 9.2019.123, consid. 2.3).

                                         A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.

                                         In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

                               5.4.   Le argomentazioni di RE 1 quanto al principio della messa a carico dei costi della curatela non possono essere condivise.

                                         Non vi è infatti discussione sul chiaro principio legale secondo cui, a prescindere dall’accordo della persona interessata o dei suoi famigliari sull’istituzione della curatela e sul nominativo del curatore, la remunerazione del curatore debba essere posta a carico del curatelato medesimo, in favore del quale è stata ordinata. Non essendo palesemente dato un caso di indigenza, non può trovare accoglimento la richiesta della reclamante di mettere a carico dello Stato i costi della curatela della madre. Le tesi ricorsuali di RE 1 non trovano pertanto alcun fondamento giuridico.

                                         Quanto alle singole voci esposte dal curatore nella sua distinta, criticate dalla reclamante, occorre osservare quanto segue.

                                         Con riferimento alle trasferte, RE 1 sostiene che “i km non corrispondono. Giustificare” (reclamo, pag. 3), ritenendo che il curatore abbia postulato il rimborso di 76 km non effettivamente percorsi (replica, pag. 4). CURA 1 indica di aver effettuato nove trasferte, per un totale di 278 km, a 0.60 fr/km. Dalla distinta risultano in effetti nove trasferte, di cui sei in Casa anziani a __________ (per 34 km), due all’Ospedale __________ (per 22 km) e una all’__________ di __________ (per 30 km). Risulta dagli atti dell’incarto – cui la reclamante ha avuto accesso – che tali incontri si sono effettivamente svolti e non risultano incongruità quanto alle distanze calcolate (vedi ad es. www.google.ch/maps, consultato il 26 ottobre 2020: itinerario via __________ – Casa anziani, __________ = 17.9 km, A/R dichiarati 34 km; itinerario __________ – __________ = 14.5 km, A/R dichiarati 30 km; vedi anche duplica, pag. 4). I motivi evocati dalla reclamante per negare i rimborsi non sono evidentemente pertinenti in concreto: ad esempio, per l’incontro presso __________ in quanto “Bastava una telefonata” (reclamo, pag. 3) oppure per le udienze presso la casa per anziani, cui il curatore è stato convocato dalla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica o dalla Camera di protezione, poiché “non siamo stati coinvolti” (reclamo, ag. 3) o “non siamo stati invitati” (reclamo, pag. 4). Tutte le censure di questo tipo non meritano ulteriore disamina.

                                         Anche con riferimento alle spese incorse dal curatore, le critiche della reclamante del genere: “Dove sono? Da annullare” (v. reclamo, pag. 3) sono da respingere, le singole voci di spesa essendo singolarmente riscontrabili nella distinta dettagliata presentata dal curatore. Non sono peraltro pertinenti critiche quali “contenuto della telefonata inaccettabile. Da annullare”, ad es. con riferimento alla telefonata ricevuta dal curatore da parte del dr. __________, v. reclamo, pag. 5). Anche le ripetute richieste di giustificativi appaiono fuori luogo (ad es. “07.11.2019 Mail ARP. Di cosa si tratta? Giustificativi. Mostri una copia”), nella misura agli atti dell’incarto dell’Autorità di protezione – cui, si ribadisce, la reclamante ha avuto accesso – è presente la relativa corrispondenza.

                                         Infine, va osservato che lo svolgimento delle mansioni affidate al curatore non presupponeva la nomina di un fiduciario ai sensi della normativa cantonale, ciò che è dimostrato anche dal fatto che la reclamante sia stata successivamente nominata a tale funzione. La remunerazione oraria prevista nella decisione di nomina di CURA 1 (fr. 50.–) si avvicina peraltro al limite inferiore della forchetta prevista dalla legge nei casi in cui il curatore non dispone di conoscenze professionali specifiche, a riprova che per le mansioni richieste non fosse necessaria una particolare qualifica (fr. 40.–/fr. 80.–; cfr. art. 18 cpv. 1 ROPMA).

                                         Che CURA 1 si sia asseritamente fregiato di tale titolo è questione al vaglio delle competenti autorità, dinnanzi alle quali __________ e __________ l’hanno segnalato (cfr. doc. 1 e 2a allegati alla replica). Per il resto, il fatto che questi non sia iscritto all’albo dei fiduciari del Cantone è circostanza sprovvista di pertinenza nel presente procedimento e per la fissazione della sua mercede nel caso concreto.

                               5.5.   Giusta l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il diritto alla remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari può essere ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti, la remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per l’attività diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se egli non agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli onorari convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a; STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e nota 124; sentenza CDP del 7 maggio 2019, inc. 9.2018.91, consid. 6.3).

                               5.6.   Nella fattispecie, alla luce dell’attività espletata dal curatore, che risulta dalla distinta dettagliata allegata alla richiesta di compenso e spese e dalle numerose corrispondenze intrattenute con l’Autorità di protezione, non vi sono elementi che conducano a ritenere che egli non debba essere remunerato integralmente.

                                         La narrazione dei fatti e dei rapporti familiari compiuta dalla reclamante nei suoi allegati si distanzia in maniera sostanziale dalle emergenze probatorie agli atti. RE 1, nell’incolpare CURA 1 e l’Autorità di protezione di essere causa dei problemi di PI 1, di averle letteralmente «reso un inferno» la vita e di aver impedito ai familiari di gestire la situazione, sembra non considerare che l’intervento degli organi di protezione si è reso necessario dalla situazione di oggettiva trascuratezza in cui versava la madre, cui i famigliari non riuscivano a porre rimedio autonomamente in ragione dell’opposizione della medesima e degli innegabili e importanti dissapori tra i tre fratelli. Impregiudicato l’esito di una ipotetica causa di risarcimento intentata contro il Cantone ai sensi dell’art. 454 CC ed entro i termini dell’art. 455 CC, questo giudice non intravede motivi validi per non corrispondere al curatore l’integralità dell’indennità richiesta per il lavoro svolto. Il reclamo di RE 1 deve pertanto essere respinto, nella misura della sua ricevibilità.

                                   6.   Gli oneri processuali, già anticipati, seguono la soccombenza della reclamante e sono dunque posti integralmente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 600.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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