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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 01.09.2020 9.2020.22

1 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·6,149 mots·~31 min·4

Résumé

Sostituzione curatore – inasprimento della misura di protezione

Texte intégral

Incarto n. 9.2020.22

Lugano 1° settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   a

  PI 1 rappr. da: CURA 1   e a   PI 2 patr. da: PR 2 e PR 1  

per quanto riguarda la richiesta di sostituzione del curatore di rappresentanza di PI 1 (1940) e l’istituzione di una curatela generale in favore di quest’ultima

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2020 (ris. n. 63) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   A seguito della richiesta di intervento di RE 1, figlia dell’interessata, con decisione 6 febbraio 2018 (ris. n. 70) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1, classe 1940, una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394/395 CC).

                                         L’obiettivo della curatela consisteva nel rappresentare l’interessata nelle sue pratiche amministrative e nel gestire con la massima diligenza tutte le sue entrate, i suoi redditi e la sua sostanza, oltre ad effettuare tutti i pagamenti correnti.

                                         Contestualmente all’adozione del provvedimento, PI 1 è stata privata dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite, gestiti e amministrati unicamente dall’avv. CURA 1, nominato quale curatore. La decisione non è stata oggetto di impugnazione.

                                  B.   RE 1 ha inoltrato diversi scritti all’Autorità di protezione, rimproverando al fratello PI 2 di essersi approfittato dello stato di debolezza della madre per accaparrarsi numerosi beni di quest’ultima, fra cui un immobile a __________, un immobile a __________ e dei conti bancari. A suo dire, PI 2 avrebbe inoltre influenzato la madre PI 1, facendole redigere un testamento quando quest’ultima già era incapace di intendere e volere, e avrebbe sottratto dei beni da una cassetta di sicurezza appartenente agli eredi del defunto __________, marito dell’interessata. Sempre a mente di RE 1, la madre dovrebbe dimissionare dalla carica di amministratrice unica della ditta __________, società da liquidare in quanto costantemente in perdita.

                                         Nelle sue missive all’Autorità di protezione, RE 1 rimprovera al curatore di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e di tutelare la posizione di PI 2 invece di quella della madre e incolpa l’Autorità di protezione di non aver intrapreso alcunché per porre fine a questa situazione.

                                  C.   Con scritto 3 dicembre 2018 il curatore ha chiesto all’Autorità di protezione l’autorizzazione a sottoscrivere un atto di donazione immobiliare in favore di PI 1, a seguito dell’intenzione di PI 2 di retrocedere alla madre l’immobile di __________, ricevuto precedentemente in dono dalla medesima. Mediante lettera del 19 dicembre 2018 PI 2 ha motivato tale donazione con l’intenzione di evitare futuri contenziosi con la sorella RE 1 per un’eventuale lesione della legittima. Con decisione 8 gennaio 2019 (ris. n. 8) l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a sottoscrivere, in rappresentanza di PI 1, il rogito per la donazione dell’immobile in oggetto, come da bozza sottoposta all’autorità medesima.

                                  D.   Con ricorso per denegata giustizia datato 7 febbraio 2019 (inc. CDP 9.2019.29) RE 1 è insorta dinnanzi a questo giudice contro la decisione dell’Autorità di protezione di autorizzare la firma del rogito di donazione dell’immobile di __________, senza contestarla ma considerandola incompleta. RE 1 postulava infatti che venisse fatto ordine a PI 2 di restituire alla madre anche l’immobile donato sito a __________, oltre a “tutto il denaro, inclusi conti bancari, sottratti alla signora PI 1” e “tutto il contenuto che ha esportato dalla cassetta di sicurezza della banca __________”. RE 1 lamentava la lentezza dell’intervento dell’Autorità di protezione e postulava anche l’istituzione di una curatela generale in favore della madre.

                                  E.   Con pronuncia 27 agosto 2019, la Camera di protezione ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso per denegata giustizia presentato da RE 1. Nelle sue motivazioni, questa Camera ha ritenuto irricevibili le critiche della reclamante quanto alla lentezza dell’Autorità di protezione ad emanare la decisione impugnata, alle presunte negligenze di quest’ultima e alle critiche concernenti il tipo di misura istituita e la scelta del curatore. La Camera ha spiegato che le critiche di RE 1 si fondavano sulla mancata comprensione sia del contenuto della decisione impugnata sia, più in generale, sulle competenze decisionali di cui tale autorità dispone. In particolare, questa Camera ha spiegato che l’autorizzazione a sottoscrivere il rogito “non rappresenta una constatazione della nullità della donazione dell’immobile di __________ effettuata dalla curatelata in favore di PI 2 nel dicembre 2016” (sentenza CDP 9.2019.29 del 27 agosto 2019, consid. 5). L’autorizzazione rilasciata “non rappresenta un «ordine di restituzione» di tale immobile a PI 1, ciò che l’Autorità di protezione non è abilitata a fare” (sentenza CDP 9.2019.29 del 27 agosto 2019, consid. 5). La decisione di prime cure, invece, “trae origine dall’iniziativa di PI 2 stesso di retrocedere alla madre l’immobile di __________ precedentemente ricevuto in dono”, negozio giuridico per la cui sottoscrizione il curatore necessita di una specifica autorizzazione (sentenza CDP 9.2019.29 del 27 agosto 2019, consid. 5).

                                         Lo stesso ragionamento è stato applicato alle critiche di RE 1 “per non aver statuito sulla validità del testamento consegnato da PI 1 al curatore, competenza che non rientra nelle sue attribuzioni”, come neppure “sull’eventuale sussistenza dei reati evocati dalla reclamante” (sentenza CDP 9.2019.29 del 27 agosto 2019, consid. 5).

                                         Questa Camera ha infine puntualizzato che “all’Autorità di protezione incombe il dovere di valutare se vi sia spazio per autorizzare il curatore ad agire nelle appropriate sedi civili e/o penali per ottenere, in nome e per conto degli interessati, la restituzione di eventuali beni sottratti o l’annullamento di liberalità o di disposizioni di ultima volontà sospette”, e che dagli atti risulta che essa “sia perfettamente edotta di tali sue attribuzioni” (sentenza CDP 9.2019.29 del 27 agosto 2019, consid. 6).

                                  F.   Con istanza 3 dicembre 2019 RE 1 ha postulato dinnanzi all’Autorità di protezione la sostituzione del curatore in carica, “amico e compagno di collegio” del fratello PI 2, “e quindi invischiato in ruoli conflittuali che gli impediscono di svolgere il mandato per cui è stato assunto con l’attitudine e la professionalità necessaria al caso”. Un conflitto di interesse risiederebbe nel fatto che l’immobile di __________ donato dalla curatelata a PI 2 sarebbe amministrato dalla stessa società fiduciaria e immobiliare che impiega il curatore. Secondo RE 1, il curatore non terrebbe in debita considerazione l’incapacità d’intendere e di volere di PI 1. Ritenendo il mandato dell’avv. CURA 1 in scadenza, la figlia della curatelata ne ha postulato la sostituzione con un nuovo curatore “più indipendente, che sappia mantenere distanze e non si lasci imporre dal volere di PI 2”. L’istante ha inoltre chiesto l’istituzione di una curatela generale in favore della madre, più adeguata a proteggerla “dalle continue ingerenze del figlio PI 2”.

                                  G.   Nella sua presa di posizione 13 gennaio 2020 il curatore ha contestato l’esistenza di conflitti di interessi, sia legati alla sua conoscenza pregressa di PI 2, sia legati alla sua attività professionale in seno alla __________. Il curatore ha osservato come non vi sia necessità di instaurare una curatela generale in favore di PI 1, rimettendosi ad ogni modo al prudente criterio dell’Autorità di protezione.

                                  H.   Con decisione 12 febbraio 2020 (ris. n. 63) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e ha confermato l’avv. CURA 1 quale curatore di PI 1. L’Autorità di prime cure non ha ravvisato le condizioni per procedere alla sostituzione del curatore, essendo questi idoneo a ricoprire tale ruolo e non essendo dati altri motivi gravi o conflitti di interesse. L’Autorità di protezione ha pure respinto la richiesta di inasprimento della misura, ritenendo l’interessata già protetta da qualsivoglia ingerenza da parte di terze persone (decisione impugnata, pag. 2).

                                    I.   Con «reclamo per inadeguatezza» datato 27 febbraio 2020 RE 1 è insorta contro tale decisione, chiedendone la riforma. La reclamante ribadisce la necessità di sostituire il curatore in carica, a suo dire succube del fratello PI 2, e di istituire una curatela generale che tuteli la madre dalle pressioni e dai condizionamenti di quest’ultimo.

                                  L.   Nelle sue osservazioni datate 9 aprile 2020, PI 2 ha integralmente contestato le tesi ricorsuali della sorella, postulando la reiezione del reclamo. Anche l’Autorità di protezione, con osservazioni 29 aprile 2020, ha chiesto a questo giudice di confermare la decisione impugnata. Con osservazioni 17 aprile 2020 il curatore ha precisato alcune circostanze sollevate nel reclamo, senza presentare particolari richieste di giudizio.

                                  M.   In sede di replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive argomentazioni e richieste di cui si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                    I.   Sostituzione del curatore

                                   2.   Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di non sostituire il curatore in carica, avv. CURA 1.

                               2.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di prime cure non ha ravvisato le condizioni per procedere alla sostituzione del curatore, ritenendo l’avv. CURA 1 idoneo a ricoprire tale ruolo, “così come lo era al momento della sua nomina” (decisione impugnata, pag. 1-2).

                                         Tale idoneità non è minata dalla conoscenza di lunga data del figlio della curatelata, né dal fatto che il curatore “lavori alle dipendenze della società che si occupa dell’amministrazione del fondo di cui la signora RE 1 è usufruttuaria”, aspetti che erano già noti al momento della nomina dell’avv. CURA 1 – che RE 1 non aveva impugnato – e di cui l’Autorità di protezione aveva tenuto conto (decisione impugnata, pag. 2).

                                         Non essendo dati altri motivi gravi che giustifichino la sostituzione del curatore, l’istanza è stata dunque respinta dall’autorità di prime cure (decisione impugnata, pag. 2).

                               2.2.   Nel suo reclamo, RE 1 critica la “totale inerzia ed immobilità operativa” dell’Autorità di protezione e del curatore, a suo dire succube di PI 2. Entrambi non avrebbero fatto nulla a fronte delle mancate retrocessioni dei beni donati da PI 1 al figlio PI 2, in particolare l’immobile di __________ e due relazioni bancarie presso __________ (reclamo, pag. 2).

                                         Secondo la reclamante, il curatore e l’Autorità di prime cure sono rimasti inattivi anche in relazione alla disposizione di ultima volontà «sospetta» (reclamo, pag. 4). A mente di RE 1, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione non avrebbe neppure considerato che il curatore risulta inattivo in relazione alla __________, ditta definita fittizia e in continua perdita, di cui PI 1 risulta essere amministratrice unica (reclamo, pag. 4).

                                         La reclamante sostiene che il fratello PI 2 “impone il suo dominio sulla madre con prepotenza, in maniera tirannica e dispotica, ed induce la madre in maniera ossessiva, ripetitiva, compulsiva e morbosa ad atti illegali e volti a soddisfare unicamente il suo interesse personale”: l’attuale curatore, avv. CURA 1, “non ha mostrato nessuna capacità di contrapporsi, né ha preso nessuna iniziativa per obbiettare ai continui abusi ed ingerenze del figlio PI 2 sulla madre” (reclamo, pag. 4).

                               2.3.   Giusta l’art. 421 CC, l’ufficio di curatore termina per legge alla scadenza della durata stabilita dall’autorità di protezione degli adulti, salvo riconferma (n. 1); con la fine della curatela (n. 2); con la fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale (n. 3) o, quando il curatore è sottoposto a curatela, diviene incapace di discernimento o muore (n. 4). L’art. 422 CC prevede che il curatore ha diritto di essere dimesso dalle sue funzioni se ha esercitato il suo ufficio per almeno quattro anni (cpv. 1); per motivi gravi può chiedere di essere dimesso prima (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 423 CC, l’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli (cpv. 1 n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (cpv. 1 n. 2); la dimissione può essere chiesta dall’interessato o da una persona a lui vicina (cpv. 2).

                                         L’art. 423 CC permette la dimissione del curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave, indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo (astratta) degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 10 marzo 2016, inc. 9.2015.177, consid. 5.1; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1267).

                                         I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 8.9 pag. 229).

                               2.4.   Nella fattispecie occorre rilevare che la richiesta iniziale di RE 1 di sostituire il curatore, a due anni dalla sua nomina, si fonda su un’erronea interpretazione del termine sancito all’art. 13 del Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA), secondo il quale il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissioni o mancata conferma o salvo diversa indicazione, il mandato si intende rinnovato di anno in anno. A meno che la nomina del curatore sia stata sin dall’inizio limitata ad una durata predefinita – al termine della quale il mandato terminerebbe ex lege ai sensi dell’art. 421 n. 1 CC, ciò che non è il caso nella fattispecie – il termine di due anni di cui all’art. 13 ROPMA non rappresenta una particolare scadenza. Il mandato è infatti rinnovato automaticamente di anno in anno, senza soluzione di continuità, a meno che il curatore medesimo si dimetta (in tal caso, in assenza di motivi gravi, la norma non appare perfettamente in linea con la tempistica dettata dal diritto federale, cfr. art. 422 CC) o salvo il caso in cui l’Autorità intervenga sulla scorta dell’art. 423 CC per esonerarlo, ciò che è possibile in ogni tempo e senza rispettare scadenze precise (cfr. Vogel, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 421-424 CC n. 20). Nel caso concreto, la reclamante non può dunque dedurre nulla dall’invocazione dell’art. 13 ROPMA.

                               2.5.   Va poi osservato che nella decisione impugnata l’autorità di prime cure ha preso posizione solo sui motivi esposti nella richiesta di sostituzione del curatore presentata da RE 1 il 3 dicembre 2019, limitati al conflitto di interessi del curatore derivante dalla pregressa amicizia e vicinanza con PI 2 e dal rapporto di lavoro in essere tra il curatore e la società fiduciaria e immobiliare che gestisce l’immobile di __________ donato da PI 1 al figlio PI 2.

                                         Come rettamente indicato dall’avv. CURA 1 nella sua presa di posizione del 13 gennaio 2020 all’Autorità di protezione, tali circostanze erano già note sin dall’inizio del mandato conferitogli. Il suo nominativo era stato inizialmente oggetto di contestazione da parte di RE 1, proprio perché suggerito dal fratello PI 2. L’Autorità di protezione aveva dapprima seguito tale impostazione (“vista la situazione famigliare, (ritiene) di dover nominare alla signora PI 1 un curatore neutro non suggerito dai figli”, lettera 28 novembre 2017 dell’Autorità di protezione a PI 2), salvo poi tornare sui suoi passi in considerazione degli scritti di PI 1 medesima e del patrocinatore del fratello (cfr. scritto 4 dicembre 2017 dell’Autorità di protezione alle parti).

                                         Anche il fatto che l’amministrazione dell’immobile di __________ sia affidata alla società __________, consorella della __________ – datrice di lavoro dell’avv. CURA 1 – era circostanza nota, segnalata anche dal legale di PI 2 nello scritto 29 novembre 2017 come circostanza attestante la fiducia che la curatelata già riponeva nel legale (“è già conosciuto dalla curatelata e già amministra tramite la società in cui lavora il bene immobiliare di __________”). L’avv. CURA 1 ha sempre corrisposto con l’autorità di prime cure utilizzando la carta intestata del suo datore di lavoro e ancora con scritto 5 febbraio 2019 non ha mai fatto segreto di tale legame.

                                         La decisione di nomina dell’avv. CURA 1 quale curatore di PI 1, adottata alla luce di tutte le circostanze di cui sopra, non è stata ulteriormente contestata dalla reclamante. Come rettamente affermato dall’Autorità di protezione, non vi sono motivi per considerare che le medesime circostanze vagliate al momento della nomina costituiscano, oggi, un motivo di inidoneità del curatore, in assenza di elementi nuovi.

                                         La decisione merita dunque conferma da questo punto di vista.

                                   3.   Soltanto in sede di reclamo RE 1 ha ampliato le sue argomentazioni, imputando al curatore e all’Autorità di protezione una serie di negligenze e lacune. Nella misura in cui la reclamante le ha sollevate soltanto in questa sede, non si può dunque rimproverare all’Autorità di protezione di non aver esaminato tali lagnanze nella decisione impugnata. In assenza di obiezioni dalle altre parti al procedimento e salvaguardato il loro diritto di essere sentito, per economia processuale e trattandosi in parte di argomenti e richieste già evocati nel procedimento di cui all’inc. CDP 9.2019.29 (in larga parte irricevibili in ambito di protezione) si giustifica tuttavia di passarli in rassegna in questa sede.

                               3.1.   RE 1 lamenta il fatto che la retrocessione dell’immobile di __________, donato da PI 1 al figlio PI 2 nel dicembre 2016, malgrado le promesse fatte, non sia stata ancora eseguita.

                                         Nelle sue osservazioni, il legale di PI 2 ha precisato che il suo assistito “inizialmente (…) voleva retrocedere tale immobile alla madre, al fine di evitare ogni possibile rischio di lesione della porzione legittima, secondo il diritto successorio, nei confronti della sorella”, ma che “dopo attenta riflessione (…) proprio al fine di garantire oltre ogni misura la legittima della sorella, ha poi deciso di retrocedere unicamente il saldo della relazione bancaria presso __________”, “rinunciando quindi, a giusta ragione, a retrocedere l’immobile di __________”. Tale atto giuridico non sarebbe peraltro mai stato imposto da nessuna autorità: l’Autorità di protezione avrebbe “semplicemente accolto la richiesta da parte del curatore, autorizzando la sottoscrizione dell’atto di donazione a favore della curatelata”, che PI 2 avrebbe poi deciso di non effettuare “avendo constatato che i suoi timori circa una possibile lesione della legittima della sorella erano infondati” (duplica, pag. 4 e 7).

                                         Il curatore di PI 1 ha dapprima affermato di non avere osservazioni a riguardo (osservazioni, pag. 1), mentre in seguito ha sottolineato come “salvo errore, non mi risulta che ci siano le condizioni per obbligare il signor PI 2 a dare seguito a quanto da lui comunicato” (duplica, pag. 1).

                                         L’Autorità di protezione non ha preso posizione, né in sede di osservazioni né in sede di duplica, sulla retrocessione del suddetto immobile.

                               3.2.   Benché sia stata RE 1 medesima ad aver impugnato la risoluzione che autorizzava il curatore a sottoscrivere l’atto di donazione che avrebbe permesso la retrocessione del suddetto immobile (procrastinando così l’espletamento di tale atto e, verosimilmente, favorendo i ripensamenti nel fratello), occorre riconoscere che la preannunciata donazione non si è concretizzata.

                                         PI 2, nei suoi memoriali, ha affermato di non aver più intenzione di procedere in tal senso, circostanza che – in sé – non appare ascrivibile al curatore e non può essergli rimproverata.

                                         Ciò che invece potrebbe essergli obiettato è di non aver informato l’Autorità di protezione del ripensamento di PI 2 e dell’impossibilità di dar seguito all’autorizzazione rilasciata. L’Autorità di protezione, se messa al corrente della mancata retrocessione dell’immobile, avrebbe infatti potuto valutare se – ipoteticamente – conferire al curatore il mandato di impugnare la pregressa donazione dell’immobile da parte di PI 1 al figlio (ipotesi evocata dall’Autorità di prime cure con riferimento ai conti __________ con scritto del 13 maggio 2019), oppure di intentare una causa per un’eventuale responsabilità precontrattuale (la bozza di rogito essendo già stata allestita e visionata per approvazione da parte dell’Autorità di protezione).

                                         Non va tuttavia dimenticato che l’autorizzazione in questione, a seguito del reclamo di RE 1, non è cresciuta in giudicato prima di fine settembre 2019, e che non è noto il momento in cui PI 2 abbia manifestato al curatore la sua intenzione di non procedere alla rogazione dell’atto di donazione immobiliare in questione. Pertanto, alla luce di tutte le circostanze evocate, non vi sono elementi che permettano di ritenere che l’omissione del curatore di informare l’Autorità di protezione della mancata rogazione dell’atto sia ascrivibile alla volontà di quest’ultimo di favorire PI 2 rispetto alla curatelata. Non potendo escludere che il curatore avrebbe comunque informato compiutamente l’Autorità di protezione in un momento successivo, una simile omissione non può assurgere a motivo di dimissione ai sensi dell’art. 423 CC.

                                         In considerazione della litigiosità del caso, appare comunque opportuno esortare il curatore a comunicare all’Autorità di protezione con tempestività e trasparenza gli avvenimenti salienti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del suo mandato.

                               3.3.   RE 1 lamenta anche il fatto che PI 2 non abbia effettuato la retrocessione delle due relazioni bancarie __________, che gli erano state donate da PI 1 nell’agosto 2017, allorquando il saldo dei conti ammontava a fr. 4'886'662.– (reclamo, pag. 2-3). A suo dire, nessun documento agli atti comproverebbe tale restituzione (replica ad Autorità di protezione, pag. 3; replica a curatore, pag. 2-3; replica a PI 2, pag. 4-5).

                                         Nelle sue osservazioni, il fratello della reclamante ha precisato che “il conto presso __________ è stato effettivamente ridonato da PI 2 alla madre”, benché non ve ne fosse “alcuna necessità oggettiva” e nonostante la madre fosse contraria a tale retrocessione (pag. 4). Il conto è stato ridonato a PI 1 “senza dallo stesso aver prelevato alcunché” (osservazioni, pag. 5).

                                         Il curatore ha affermato che con atto di donazione 18 giugno 2019 PI 2 “ha ridonato tutti gli averi depositati sul conto n. __________ presso __________”, e che PI 1 “è diventata titolare del conto no. __________ presso __________, a far tempo dal 1° luglio 2019” (osservazioni, pag. 1). PI 2 non dispone di procure su tale conto, né risulta essere beneficiario economico di tali averi (duplica, pag. 1).

                                         Anche l’Autorità di protezione ha affermato che gli averi depositati presso __________ “sono stati trasferiti dal figlio alla madre, la quale risulta essere l’unica avente diritto economica dei conti” (osservazioni, pag. 1), operazione confermata dalla banca __________ medesima al Ministero pubblico, come affermato nel Decreto di abbandono del 25 febbraio 2020 (duplica, pag. 1).

                               3.4.   Dagli atti dell’incarto emerge che il portafoglio di PI 1 presso __________ ammontava, al 31 dicembre 2016, a fr. 3'378'057.– (doc. 7 allegato a scritto 18 aprile 2019 del curatore). Nell’agosto 2017 tali conti sono stati chiusi e gli averi che componevano tale portafoglio sono stati trasferiti a PI 2, per un valore di fr. 3'285'145.– (doc. 9 allegato a scritto 18 aprile 2019 del curatore). Le cifre evocate dalla reclamante, per quasi 5 milioni di franchi, non trovano dunque riscontro agli atti.

                                         Dagli atti emerge inoltre che PI 1 è titolare e avente diritto economico della relazione bancaria n. __________, il cui patrimonio al 13 febbraio 2020 ammontava a fr. 3'145'326.– (cfr. scritto 2 marzo 2020 della __________ al curatore). Le critiche concernenti la mancata restituzione alla madre degli averi depositati sui conti __________ da parte di PI 2 non possono dunque essere seguite.

                               3.5.   La reclamante RE 1 critica il fatto che “malgrado le indicazioni della Camera del Tribunale d’appello all’ARP di come procedere” e “malgrado le promesse fatte dall’ARP” non sia stato fatto nulla riguardo al testamento consegnato da PI 1 in busta chiusa al curatore il 1° febbraio 2019 (reclamo, pag. 3-4). Il testamento in questione sarebbe “invalido e fittizio”, scritto “sotto dettatura di PI 2” e con l’intento di danneggiare RE 1 (replica ad Autorità di protezione, pag. 4; replica ad avv. CURA 1, pag. 3; replica a PI 2, pag. 5-6). La reclamante chiede all’Autorità di protezione di annullare il suddetto testamento, che il curatore non aveva alcun diritto di accettare e depositare.

                                         Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione ha riconosciuto che nulla è stato fatto in merito, in quanto “ammesso e non concesso che il testamento sia stato redatto quando la signora RE 1 non era in grado di testare, il fatto che non venga dichiarata la nullità del medesimo non arreca alcun pregiudizio alla curatelata stessa” (pag. 2). Il curatore, non essendo né erede né legatario, non sarebbe peraltro legittimato ad agire (osservazioni, pag. 2).

                                         PI 2 ha recisamente contestato le accuse formulate dalla sorella nei suoi confronti, sostenendo inoltre che la validità formale e materiale del testamento non può essere discussa prima del decesso dell’interessata e dinnanzi all’Autorità di protezione (osservazioni, pag. 6; duplica, pag. 8).

                                         Il curatore si è limitato ad affermare di aver ricevuto il documento dalla curatelata, e non da PI 2, e di averlo depositato presso il notaio avv. __________ il 7 febbraio 2019 (duplica, pag. 1).

                               3.6.   Le critiche di RE 1 non possono essere seguite. Non si ravvede alcuna manchevolezza nel comportamento del curatore che, ricevuto dalla curatelata un testamento in busta chiusa, procede a depositarlo presso un notaio terzo.

                                         Quanto all’Autorità di protezione, non appare criticabile la valutazione effettuata da quest’ultima di non intraprendere nulla in relazione al testamento considerato “sospetto” dalla reclamante. Sebbene spetti all’Autorità di protezione incaricare il curatore a stare in lite in una eventuale causa civile, la redazione di disposizioni di ultima volontà come quelle in parola, aventi effetto (per definizione) dopo il decesso dell’interessata, non comporta infatti alcuna messa in pericolo attuale degli interessi di PI 1 che giustifichi un intervento di protezione. Diversamente da quanto sostiene RE 1, non risulta peraltro che questa Camera, nella sentenza del 27 agosto 2019 (inc. CDP 9.2019.29), abbia dato istruzioni diverse all’Autorità di protezione.

                                         Va infine sottolineato che nel caso in cui tali disposizioni di ultima volontà, al momento della loro apertura, si rivelassero formalmente o materialmente lacunose, l’inattività odierna dell’Autorità di protezione non precluderà agli eredi le vie d’azioni disponibili derivanti dal diritto successorio, a tutela dei loro propri interessi.

                               3.7.   La reclamante RE 1 critica l’inattività dell’Autorità di protezione e del curatore anche con riferimento alla ditta __________. Tale società, che “ogni anno continua a perdere”, sarebbe fittizia in quanto “mia madre non la gestisce, non è una manager, né un’artista” (reclamo, pag. 4). A suo dire, malgrado il curatore avesse proposto nel febbraio 2019 le dimissioni di PI 1 dalla posizione di amministratrice unica della società, nulla sarebbe stato fatto in proposito (reclamo, pag. 4).

                                         Il curatore nelle sue osservazioni ha affermato di aver presentato le dimissioni della curatelata da amministratrice unica della società, dando seguito alla relativa decisione 18 febbraio 2020 dell’Autorità di protezione (osservazioni, pag. 1; doc. C). Tuttavia, “le dimissioni di un amministratore unico rispettivamente la messa in liquidazione di una società anonima devono essere approvate dall’assemblea generale degli azionisti”, che nel caso concreto non può essere tenuta poiché la curatelata, detentrice del 50% del pacchetto azionario, “non è in possesso delle sue azioni al portatore”, verosimilmente depositate “nella cassetta di sicurezza presso __________” cui non è stato ancora possibile accedere “per il rifiuto della signora RE 1” (duplica, pag. 1-2).

                                         L’Autorità di protezione ha confermato di aver autorizzato il curatore a presentare le dimissioni di PI 1 dalla carica di amministratrice della società (osservazioni, pag. 2), precisando che in base alle dichiarazioni fiscali passate, la curatelata detiene il 50% del relativo pacchetto azionario (scritto 8 maggio 2020).

                                         Nelle sue osservazioni, PI 2 afferma che la messa in liquidazione della società in questione non è ancora avvenuta poiché “la azioni della stessa intestate a PI 1 non sono ancora state reperite” e si trovano verosimilmente in una cassetta di sicurezza intestata alla comunione ereditaria del defunto marito della curatelata, __________, alla cui apertura RE 1 si oppone da tempo (pag. 6; duplica pag. 9). PI 2 postula dunque che ne venga ordinata l’apertura (pag. 6; duplica pag. 9). A tal proposito, la reclamante in replica contesta che PI 1 sia azionista della società e chiede “di respingere la richiesta di apertura della cassetta di sicurezza presso __________” (replica a curatore, pag. 7; replica a PI 2, pag. 6-7).

                               3.8.   Anche a tale riguardo le critiche della reclamante cadono nel vuoto. Considerato che è stato il curatore medesimo, già nel febbraio 2019, a proporre all’Autorità di protezione che PI 1 dimissionasse dalla carica di amministratrice unica della società (cfr. scritto 5 febbraio 2019, pag. 2; circostanza riconosciuta dalla reclamante stessa, v. reclamo, pag. 4), i rimproveri mossi all’avv. CURA 1 a tale riguardo cadono nel vuoto. Se si considera inoltre che il curatore è stato autorizzato formalmente dall’Autorità di protezione ad inoltrare le suddette dimissioni con decisione 18 febbraio 2020 (ris. n. 75) e le ha effettivamente inoltrate il 9 marzo seguente, la questione risulta ormai superata, almeno per quanto riguarda i rapporti societari interni. Per quanto attiene per contro ai rapporti esterni, la cancellazione dell’iscrizione di PI 1 dal Registro di commercio esula dai poteri conferiti al curatore.

                                         Non occorre poi soffermarsi sulla questione della necessità di liquidare la __________, onde scongiurare il rischio di perdere il costo di acquisto medesimo (v. replica ad Autorità di protezione, pag. 4; replica a curatore, pag. 3). RE 1 è arrivata infatti a sostenere, in maniera del tutto contradditoria rispetto alle sue stesse tesi, che la madre non sarebbe neppure azionista della società in questione (replica a PI 2, pag. 6).

                                         Per il resto, l’evasione delle richieste formulate da PI 2 tendenti all’apertura della cassetta di sicurezza intestata alla comunione ereditaria di __________ non compete evidentemente allo scrivente giudice.

                                   II.   Modifica della misura di protezione

                                   4.   Nel suo reclamo, RE 1 contesta anche la decisione dell’Autorità di protezione di non convertire la misura istituita in curatela generale, a maggior protezione della madre PI 1.

                               4.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di inasprimento della misura formulata dalla figlia dell’interessata, ritenendo che un tale provvedimento “non porterebbe ad una maggiore tutela degli interessi finanziari della curatelata”, già “protetta da qualsivoglia ingerenza da parte di terze persone” (decisione impugnata, pag. 2). L’istanza di RE 1 è dunque stata respinta anche su questo punto.

                               4.2.   La reclamante contesta il fatto che l’Autorità di protezione non abbia istituito una curatela generale in favore della madre. Secondo RE 1, la sua richiesta non è “basata solo sull’aspetto finanziario, ma su altri aspetti della vita di PI 1 su cui il figlio PI 2 continua ad immischiarsi, imponendo il suo dominio sulla madre per soddisfare i suoi interessi personali” (reclamo, pag. 5). A mente della reclamante, PI 2 avrebbe indotto la madre “a scrivere lettere per soddisfare i suoi bisogni personali secondo i capricci del momento”, ad esempio facendole redigere uno scritto “che ha perfino portato all’interrogatorio del 2 dicembre 2019 al ministero pubblico”, oppure intromettendosi nel licenziamento della badante __________, “che ha licenziato per suo interesse personale” (reclamo, pag. 5). RE 1 chiede infine che la Camera di protezione, “come autorità di vigilanza, debba intervenire, vigilare e monitorare questa ARP nella gestione del caso” (reclamo, pag. 5).

                               4.3.   Ai sensi dell’art. 391 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato, pertanto «su misura» (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, in particolare pag. 6406 e 6433).

                                         Determinare le sfere di compiti delegate al curatore significa vagliare in quali ambiti l’interessato non riesce più a tutelare i suoi interessi in maniera adeguata, ovvero identificare il suo stato di bisogno, presupposto “sociale” della curatela stessa e condizione per istituirla. La definizione delle sfere di compiti demandati al curatore rappresenta peraltro un esame essenziale per definire l’incisività della misura di protezione da istituire, nel rispetto del principio della proporzionalità (cfr. art. 389 CC).

                                         Le misure di protezione, per loro natura, non godono di forza di cosa giudicata materiale (cfr. COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 5.95 pag. 175; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 525 pag. 239-240). L’Autorità di protezione deve periodicamente riesaminare – d’ufficio o su segnalazione di terzi, fra cui il curatore (art. 414 CC) – se essa rappresenta sempre la misura più adeguata ai bisogni dell’interessato.

                               4.4.   L’istanza di RE 1, fondata in maniera generica sull’incapacità di discernimento della madre e sulle “continue ingerenze del figlio PI 2” (v. lettera 3 dicembre 2019), non spiega i motivi per cui la curatela in essere non tuteli (più) in maniera sufficiente gli interessi di PI 1. Come affermato dall’autorità di prime cure, gli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche dell’interessata appaiono già efficacemente protetti dalla misura in essere (lo si ricorda, una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con contestuale privazione dell’esercizio dei diritti civili per tutto quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei redditi, della sostanza mobiliare e immobiliare, delle entrate e delle uscite, gestiti esclusivamente dal curatore).

                                         Solo in sede di reclamo RE 1 ha asserito che la madre necessiti di una tutela globale, non soltanto finanziaria, in ragione del comportamento del figlio PI 2 e dell’influsso nefasto esercitato da quest’ultimo su di essa.

                                         Tali affermazioni non hanno tuttavia trovato riscontro. A mente di questo giudice, dalle motivazioni esposte dalla reclamante e dalla documentazione prodotta (doc. LL, manoscritto 2 dicembre 2019, e doc. MM, disdetta 12 aprile 2018 alla badante __________) non emergono gli asseriti «continui abusi e ingerenze» da parte di PI 2 sulla madre (cfr. reclamo, pag. 4). Contrariamente a quanto RE 1 afferma, tali scritti non fanno emergere un particolare stato di bisogno di PI 1 nell’ambito della cura della persona e non comprovano in che modo la curatelata sia indotta dal figlio PI 2 “in maniera ossessiva, ripetitiva, compulsiva e morbosa ad atti illegali e volti a soddisfare unicamente il suo interesse personale”, con prepotenza, tirannia e dispotismo (cfr. reclamo, pag. 4).

                                         Al di là dell’evidente livore che traspare dallo scambio degli allegati delle parti, al momento non vi sono degli elementi agli atti che inducano a credere che anche la cura personale di PI 1 debba essere affidata ad un curatore. Non ravvisandosi tali estremi nel caso concreto, il reclamo è destinato all’insuccesso anche su questo punto.

                                  III.   Oneri processuali

                                   5.   Gli oneri del reclamo seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a carico di RE 1. La reclamante rifonderà inoltre fr. 1'200.– a PI 2 a titolo di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                  1.   Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo, in parte già anticipati, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 1’200.–

                                         b)  spese                       fr.    300.–

                                                                                fr. 1’500.–

                                         sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a PI 2 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-        

                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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