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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.06.2020 9.2020.17

9 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·4,322 mots·~22 min·4

Résumé

Contestazione della decisione di affidamento alle cure e all'educazione dei minori al padre (autorizzazione a trasferire il domicilio e la scuola in un altro Cantone)

Texte intégral

Incarto n. 9.2020.17

Lugano 9 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2

per quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli PI 1 e PI 2;

giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20/27 gennaio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 2 (2012) e PI 1 (2013) sono figli di RE 1 nata __________ e di CO 2, genitori non coniugati. I genitori hanno interrotto la loro convivenza nell’agosto 2015, quando la madre ha lasciato __________ e si è trasferita in Ticino unitamente ai figli. Il padre è rimasto a vivere a __________. I genitori esercitano l’autorità parentale congiunta; i figli, affidati alla custodia della madre, hanno beneficiato di relazioni con il padre ampie e libere da concordate di volta in volta tra i genitori (v. convenzioni di mantenimento con autorità parentale congiunta approvate l’8 ottobre 2013 dal giudice di pace del circondario della __________).

                                  B.   Il 14 novembre 2017 il Servizio sociale comunale di __________ ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) la situazione famigliare di RE 1 e dei suoi figli (non vengono portati con regolarità alla scuola dell’infanzia dalla madre, che manifesta “pensieri e preoccupazioni esoteriche”). Detta situazione è stata confermata anche dal direttore dell’Istituto scolastico __________.

                                  C.   Con decisione 15 gennaio 2018 l’Autorità di protezione ha dato mandato urgente all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di svolgere una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare.

                                  D.   Mediante decisione 12/27 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 2 e PI 1 una curatela educativa, nominando quale curatrice la signora __________, con il compito di aiutare i genitori a mediare tra loro nell’organizzazione e nell’esercizio delle relazioni personali (dispositivo n. 2.1) e controllare che le stesse si svolgano regolarmente e se vi sono motivi di turbamento dei figli, eventualmente proporre un nuovo assetto a motivo della nuova lontananza abitativa dei figli dal padre (dispositivo n. 2.2).

                                  E.   I reclami 2 e 5 marzo 2018 inoltrati da RE 1 avverso la predetta decisione sono stati dichiarati irricevibili da questo giudice mediante sentenza 23 marzo 2018 (inc. CDP 9.208.25-32). La curatela educativa è poi stata revocata dall’Autorità di prima sede con decisione 23 luglio/14 agosto 2018.

                                  F.   Con rapporto di segnalazione, la delegata per l’aiuto alle vittime di reati (LAV), __________, ha informato l’Autorità di protezione dell’intervento messo in atto la sera del 19 dicembre 2019 presso il domicilio di RE 1 dalla Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM), che – allertata dalla Polizia Cantonale – ha posto in protezione i figli collocandoli presso il centro di Pediatria dell’Ospedale __________.

                                         Il 20 dicembre 2019 RE 1 è stata ricoverata in modalità coatta presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________ (la madre ha espresso propositi suicidali e minacciato di uccidere i figli: v. rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 19 dicembre e del 30 dicembre 2019). CO 2, immediatamente allertato, ha prontamente raggiunto il Ticino prendendo in consegna i figli.

                                  G.   Con dichiarazione 20 dicembre 2019 RE 1 ha autorizzato il padre a prendersi cura dei figli PI 2 e PI 1 (v. scritto trasmesso all’Autorità di protezione dalla CSUM).

                                  H.   Mediante decisione supercautelare 20 dicembre 2019, il presidente dell’Autorità di protezione ha, immediatamente e provvisoriamente:

1.     privato RE 1 della custodia dei figli;

2.     affidato i figli al padre;

3.     fatto obbligo al padre di permettere ai figli di riprendere e di frequentare le lezioni scolastiche nel Comune di __________ a partire dal 7 gennaio 2020;

4.     sospeso con effetto immediato le relazioni personali madre-figli;

5.     convocato i genitori per un’udienza da tenersi appena le condizioni di salute della madre lo permetteranno.

                                    I.   Il 10 gennaio 2020 la CSUM ha trasmesso all’ARP il proprio rapporto d’intervento ed il 16 gennaio 2020 le osservazioni socioambientali esperite nel frattempo.

                                  L.   Il 13 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori e gli operatori della Rete a un’udienza di discussione, al termine della quale l’Autorità ha informato che avrebbe provveduto all’ascolto dei minori e che avrebbe ordinato delle valutazioni sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori.

                                  M.   Con risoluzione 13/17 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha: conferito mandato urgente all’UAP di effettuare una valutazione socio-ambientale sul nucleo abitativo di RE 1; dato mandato alla dr.ssa med. __________ di effettuare una perizia psichiatrica e una valutazione sulle capacità genitoriali della madre.

                                  N.   Dopo aver sentito i minori, mediante decisione cautelare 20/27 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha:

1.     confermato il decreto supercautelare 20 dicembre 2019 (dispositivo n. 1);

2.     affidato provvisoriamente PI 1 e PI 2 alle cure, accudimento ed educazione del padre (dispositivo n. 2);

3.     autorizzato CO 2 a trasferire il luogo di dimora e di domicilio dei figli a __________ e a trasferire i figli dalla scuola elementare di __________ a quella di __________ (dispositivo n. 3);

4.     privato la madre della custodia sui figli nonché del diritto di determinare il luogo di dimora degli stessi (dispositivo n. 4);

5.     sospeso le relazioni tra la madre e i figli fino a nuova decisione, rimanendo ammesse quelle telefoniche solo se ammesse e se sorvegliate da parte dei medici della CPC, fintanto che la madre vi resterà ricoverata (dispositivo n. 5).

                                  O.   Con scritto 4 febbraio 2020, ritenuto il prolungarsi del ricovero coatto della madre, l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di non ritenere opportuno avviare la valutazione precedentemente ordinata.

                                  P.   Con reclamo 6 febbraio 2020 RE 1 ha avversato la decisione dell’Autorità di protezione 20/27 gennaio 2020, postulando l’effetto sospensivo al reclamo e, in via cautelare e nel merito, che la decisione venga annullata e che l’incarto venga retrocesso all’Autorità di prima sede affinché individui un Istituto adeguato all’accoglienza dei minori e che gli stessi vengano reiscritti presso l’Istituto scolastico di __________. La reclamante contesta la figura paterna e le sue capacità genitoriali, chiedendo che, in attesa che lei si ristabilisca dal profilo della salute, i figli vengano collocati in un istituto o presso una famiglia SOS.

                                  Q.   Con osservazioni 17 febbraio 2020 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione cautelare impugnata, di affidamento dei figli al padre, precisando che la madre – ricoverata in modalità coatta – ha assunto un atteggiamento contradditorio e che le capacità di valutazione della stessa circa il bene dei figli sono limitate dal suo grave stato di salute. L’Autorità di protezione ha precisato di aver sentito i minori (che hanno espresso il desiderio di poter stare con il padre), concludendo che quella impugnata è la soluzione più idonea per i minori. Far tornare i figli in Ticino, togliendoli una seconda volta dal genitore affidatario sarebbe del tutto fuori luogo, crudele e ingiustificato.

                                  R.   Nel frattempo, mediante decisione 7 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta dei medici curanti della CPC (dispositivo n. 1); di conseguenza ha:

-     privato RE 1 della libertà a scopo di cure e di assistenza, che continuerà ad essere ricoverata presso la CPC senza interruzione di continuità (dispositivo n. 2);

-     protratto al massimo di sei mesi il ricovero (art. 431 cpv. 1 CC) (dispositivo n. 3);

-     indicato che, ai sensi dell’art. 429 cpv. 3 CC, sarà l’Istituto a decidere sulla dimissione (dispositivo n. 4);

-     stabilito che prima dello scadere dei sei mesi di ricovero, l’Autorità di protezione deciderà se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute (dispositivo n. 5);

-     indicato che, se dopo 4 mesi l’interessata fosse ancora ricoverata, l’istituto dovrà presentare un dettagliato rapporto sui motivi d’ordine medico che giustifichino il mantenimento del ricovero (dispositivo n. 6).

                                  S.   Il 10 febbraio 2020 la psichiatra, dr.ssa med. __________ ha trasmesso la perizia psichiatrica e valutazione delle capacità genitoriali di RE 1.

                                  T.   Con scritto 11 febbraio 2020 la CPC ha informato che il ricovero coatto è stato tramutato in volontario – in quanto le condizioni della paziente sono migliorate – e che il 13 febbraio 2020 sarebbe stata dimessa, ciò che è nel frattempo avvenuto.

                                  U.   Mediante decisione 30 marzo 2020 questo giudice ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1 con il proprio reclamo.

                                  V.   Con scritto 15 maggio 2020 RE 1 ha comunicato di rinunciare a presentare l’allegato di replica.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione cautelare impugnata l’Autorità di protezione ha: confermato il decreto supercautelare 20 dicembre 2020; affidato provvisoriamente PI 1 e PI 2 alle cure e educazione del padre; autorizzato CO 2 a trasferire il luogo di dimora e di domicilio dei figli a __________ e a trasferire i figli dalla scuola elementare di __________ a quella di __________; privato la madre della custodia dei figli nonché del diritto di determinare il luogo di dimora degli stessi; sospeso le relazioni personali madre-figli fino a nuova decisione (rimangono ammesse solo quelle telefoniche in forma sorvegliata).

                                         Con il proprio gravame RE 1, postula, in via cautelare e nel merito, che la decisione venga annullata e che l’incarto venga retrocesso all’Autorità di prima sede affinché individui un Istituto adeguato all’accoglienza dei minori e che gli stessi vengano reiscritti presso l’Istituto scolastico di __________.

                                         A mente della reclamante la situazione del padre non è stata sufficientemente verificata. Sostiene che “in merito alla sua stabilità” vi siano “fondati dubbi”. Al riguardo ritiene che il padre non sia una figura di riferimento positiva per i figli. Chiede di conseguenza che venga sottoposto ad un’indagine peritale. La reclamante postula l’annullamento della decisione, in attesa di ristabilirsi e dell’espletamento delle indagini del caso. Chiede inoltre che i figli vengano collocati in una struttura adeguata, o affidati ad una famiglia SOS in Ticino, così da poter continuare a frequentare le scuole in Ticino.

                                         In sede d’osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione ha precisato che la madre ha assunto un atteggiamento contradditorio (prima ha ritenuto il padre adeguato ad accudire i figli ed in seguito non più) e che la perizia 10 febbraio 2020 sugli aspetti psichiatrici e sulle capacità genitoriali, ha confermato le debolezze e le fragilità della madre allora ricoverata in forma coattiva. Per finire l’Autorità di protezione ha indicato che i figli, sentiti in udienza, hanno espresso il desiderio di poter stare con il padre.

                                   3.   Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

                                   4.   Il diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente dell’autorità parentale ed è stabilita di principio congiuntamente dai genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1110 pag. 731 e 1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1110 e nota 2615 pag. 731-732, n. 1116 e nota 2637 pag. 736-738).

                               4.1.   L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

                                         Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit., n. 1679 pag. 1092-1093). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1679 pag. 1092-1093).

                               4.2.   L'Autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 2; Meier/Stettler, op.cit., n. 1742 e segg. pag. 1133 e segg.). La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti (STF del 10 novembre 2016, inc. 5A_404/2016, consid. 3; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).

                               4.3.   Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 16.

                                   5.   Nel caso in esame, RE 1 e CO 2, genitori non coniugati, detengono congiuntamente l’autorità parentale. A seguito dell’interruzione della convivenza intervenuta nell’agosto 2015, la custodia dei figli è rimasta affidata alla madre, in applicazione delle convenzioni stipulate dai genitori e ratificate in data 8 ottobre 2013 dal giudice di pace del circondario della __________ (v. sopra, consid. A).

                                         A seguito del ricovero coatto di RE 1 l’Autorità di protezione mediante decisione supercautelare (20 dicembre 2019) ha immediatamente e provvisoriamente privato la madre della custodia dei figli, affidandoli in via supercautelare al padre (ordinandogli di fare riprendere ai figli la scuola frequentata in Ticino). L’Autorità di prime cure ha nel contempo ordinato una valutazione socio-ambientale e una perizia psichiatrica sulla madre.

                                         Il 10 gennaio 2020 la CSUM ha trasmesso il proprio rapporto d’intervento (dopo vari colloqui con la madre, il padre e i due minori) informando l’Autorità di protezione che i minori hanno espresso il desiderio di trasferirsi presso il padre a __________. Quanto alla madre la CSUM ha indicato che il disagio emotivo e psicologico non garantirebbe l’accudimento e la protezione adeguata dei figli (necessità di una presa a carico psicoterapica e farmacologica, seguito per monitorare l’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche), mentre il padre “appare un genitore accudente, protettivo e disponibile”: la CSUM ha informato di ritenere opportuno per il benessere dei figli l’affidamento al padre, in attesa di un miglioramento della salute mentale della madre e di un’ulteriore valutazione delle capacità genitoriali.

                                         Il 13 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 1 e PI 2 ad un’udienza di discussione, durante la quale la madre ha chiesto che i figli venissero affidati al suo nuovo compagno, ad una famiglia affidataria oppure ad un Istituto, mentre il padre si è opposto alle proposte confermando la disponibilità ad occuparsi dei figli.

                                         Il 16 gennaio l’operatore della CSUM si è recato al domicilio del padre, ha incontrato l’assistente sociale dei Servizi di protezione __________ e i servizi della scuola locale, reso visita al padre al suo domicilio e concluso (osservazione del contesto socio-ambientale) che il trasferimento presso il domicilio del padre appare la soluzione maggiormente protettiva per i due minori.

Il 20 gennaio 2020 il Presidente dell’Autorità di protezione ha sentito PI 1 e PI 2.

                                         A seguito di ciò, il 20 gennaio 2020, l’Autorità di protezione ha confermato il decreto supercautelare. Nella decisione cautelare ha rilevato che durante l’ascolto i minori hanno dimostrato di essere “sereni nell’attaccamento al padre” e, dopo aver preso atto delle conclusioni del CSUM, ha ritenuto che “per il momento le condizioni di salute psichica della madre sono gravi e non sono stati registrati per il momento miglioramenti sensibili” e che “al momento è il padre che può garantire ai suoi due figli le migliori condizioni di affetto, cure, accudimento e educazione”.

                                   6.   RE 1 non contesta la decisione nella misura in cui la priva del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli (dispositivo n. 1; conferma supercautelare), bensì si limita ad osteggiare la scelta dell’Autorità di protezione di disporre che PI 1 e PI 2 vengano affidati alle cure e all’educazione del padre e di autorizzare il medesimo a trasferire il luogo di dimora e domicilio, nonché l’iscrizione alla scuola elementare di __________ (dispositivi n. 2 e 3).

                                         La madre pretende che i figli vengano collocati in un Istituto o presso una famiglia SOS nel nostro Cantone, in attesa che si riprenda, lamentando che il padre non sarebbe una figura di riferimento positiva per i figli e che l’Autorità di prime cure non avrebbe esperito i necessari accertamenti.

                               6.1.   Dagli atti emerge che a seguito del ricovero coatto della madre (per un grave scompenso psichico) già a partire dal mese di gennaio, i due minori sono stati, in urgenza, provvisoriamente affidati al padre (con il quale già esercitavano relazioni personali). Dal 27 gennaio 2020 PI 1 e PI 2 hanno iniziato a frequentare l’Istituto scolastico di __________.

                                         La difficile situazione della madre – che ha condotto al ricovero coatto e alla decisione in esame – è stata confermata dalla perizia psichiatrica (10 febbraio 2020) ordinata dall’Autorità di protezione. Dalla stessa risulta che RE 1 mostra “importanti limiti negli indicatori delle capacità genitoriali imputabili al disturbo borderline di cui è affetta e sinora non trattato”. Il perito ha inoltre rilevato che RE 1 “dopo la dimissione dalla CPC ha raggiunto compenso dello stato psicotico acuto, ancora in corso, sarà possibile organizzare incontri madre-figli «sorvegliati» in centri ad hoc” (la situazione sarà da rivalutare nel tempo: “ma non prima di 1 anno: tempo ritenuto necessario per verificare l’aderenza al trattamento e l’astensione dall’uso di sostanze stupefacenti”).

                                         Dal rapporto d’intervento della CSUM del 10 gennaio 2020, oltre ad emergere che i due minori avevano espresso il desiderio di trasferirsi dal padre a __________, risulta che il padre “appare un genitore accudente, protettivo e disponibile ad occuparsi dei suoi figli”. CO 2 dopo il ricovero coatto è riuscito ad organizzarsi per poter giungere immediatamente in Ticino, per poi fare tutto il necessario per predisporre e organizzare il trasferimento dei suoi figli a __________. La CSUM ha concluso il suo rapporto indicando che per il benessere dei minori è opportuno che gli stessi vengano affidati al padre.

                                         Il 16 gennaio 2020 l’operatore della CSUM si è recato a __________. Nel rapporto di osservazione ha indicato che il quartiere in cui abita il padre si presta particolarmente ad un sano e stimolante sviluppo dei bambini. La rete sociale e famigliare è ricca di figure che possano costituire un sostegno e un punto di riferimento sia per i bambini che per il padre. I servizi sociali si sono subito attivati e hanno concordato con CO 2 una presa a carico della situazione. La scuola è stata pure subito pronta ad accogliere i bambini e le pratiche amministrative sono state eseguite. Il rapporto conferma che il trasferimento presso il padre costituisce la soluzione maggiormente protettiva, che garantisce uno sviluppo socio-emotivo adeguato alle esigenze dei minori, con le dovute garanzie di una sorveglianza da parte dei servizi sociali di __________ e una presa a carico psicologica (cfr. email 17 gennaio 2020 della signora __________).

                                         L’Autorità di protezione ha inoltre provveduto a sentire i minori, che hanno confermato il desiderio di trasferirsi dal padre. Con scritto email 23 gennaio l’educatrice della CSUM ha aggiornato l’ARP, confermando che PI 1 e PI 2, al momento della partenza per __________, erano sereni.

                               6.2.   L’Autorità di prime cure, dopo la necessaria istruttoria e a tutela del bene prioritario dei minori, ha rettamente decretato in via cautelare la limitazione del diritto di determinare il luogo di dimora della madre (non oggetto di contestazione) e l’affidamento dei figli dal padre. L’urgenza, la necessità e la proporzionalità di tale misura risulta con ogni evidenza dagli atti.

                                        Il collocamento in Istituto o in famiglia affidataria, come auspicato dalla madre, non appare per contro una soluzione proponibile nel caso in esame, oltre che poco proporzionata e neppure nell’interesse prioritario del bene dei minori stessi.

                                         Tutto quanto considerato, la misura di protezione adottata dall’Autorità di protezione resiste alle critiche della reclamante e appare in concreto proporzionata e l’unica in grado di mettere in protezione i due minori. Il reclamo va di conseguenza respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   7.   L’Autorità di protezione va invitata a monitorare la situazione dei minori e del padre, e a far si che – in modo coordinato con i servizi sociali e le autorità del Canton __________ – siano disposte tutte le misure accompagnatorie, opportune e necessarie a tutela del bene prioritario dei minori (misura di sorveglianza educativa, controlli evolutivi per i minori, prese a carico terapeutiche individuali, regolamentazione delle relazioni personali madre-figli).

                                   8.   Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili a CO 2, peraltro neppure richieste.

                                   9.   Nel suo gravame RE 1 ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG.

Giusta l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio del reclamante va quindi accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

                                   3.   La domanda di ammissione del beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE 1 è accolta.

                                   4.   Notificazione:

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                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2020.17 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.06.2020 9.2020.17 — Swissrulings