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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.10.2020 9.2020.121

22 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,081 mots·~10 min·5

Résumé

Competenza ratione materiae

Texte intégral

Incarto n. 9.2020.121

Lugano 22 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2    

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali

giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 settembre/ 1° ottobre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2019) è figlia di RE 1 e CO 2. I genitori vivono separati.

                                  B.   Con decisione 29 settembre/ 1° ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha disciplinato in via cautelare le relazioni personali tra padre e figlia in forma libera (disp. 1), fissando puntualmente incontri e modalità (disp. 1 a) - k) ), mentre nel merito ha deciso che i costi della __________ per la sorveglianza delle relazioni personali tra la figlia e il padre sono posti a carico di quest’ultimo (disp. 2). Ha quindi confermato un mandato di valutazione socio-famigliare/ambientale conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (disp. 3), ordinato controlli a sorpresa presso il Centro di alcologia __________ (disp. 4) e assegnato ai genitori un termine scadente il 26 ottobre per presentare osservazioni in merito al cambiamento di domicilio di PI 1 (disp. 5). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato negato l’effetto sospensivo (disp. 8).

                                  C.   Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 12 ottobre 2020. Essa chiede in via cautelare di decidere: in ordine la concessione dell’effetto sospensivo limitatamente ai dispositivi 1c), 1d), 1e) e 1f); nel merito in via principale l’annullamento della decisione cautelare in quanto lesiva del suo diritto di essere sentita; in via subordinata l’annullamento della decisione cautelare, e in via ancor più subordinata l’annullamento dei dispositivi 1 c), 1 d), 1 e) e 1 f). “In tutti i casi” protesta spese giudiziarie e chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nel reclamo RE 1 sostiene che “una riforma della decisione ARP non è più possibile in quanto è stata introdotta in Pretura un’istanza di mantenimento, per cui, l’Autorità giudicante è ora la pretura anche in ambito di relazioni personali (art. 298b cpv. 3 CCS)”.

                                  D.   Il 13 ottobre 2020 questo Giudice ha assegnato alla reclamante un termine per indicare di quale Pretura si tratti e il relativo numero di incarto. A tale richiesta, in data 14 ottobre 2020 la reclamante ha trasmesso l’ordinanza del Pretore di Giurisdizione di __________ del 2 ottobre 2020, con la quale ha assegnato a CO 2 un termine di 15 giorni per presentare le sue osservazioni nella procedura.

                                  E.   Su richiesta di questa Camera, in data 16/19 ottobre 2020 il Pretore di __________ ha trasmesso l’incarto relativo a PI 1.

                                         Per i motivi che seguono il reclamo non è stato intimato.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   A norma dell’art. 444 CC – applicabile a tutte le procedure davanti all’autorità di protezione e anche davanti all’autorità di ricorso – l’esame della competenza (ratione loci ma anche ratione materiae) deve essere messo in atto d’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6463; Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 444 CC n. 3; CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 444 CC n. 3-4, 8; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4).

                                         Nel caso concreto, è pacifica l’esistenza di un’azione di mantenimento e di definizione dell’affidamento e delle relazioni personali, con domanda di misure supercautelari e cautelari, promossa dalla reclamante e dalla figlia il 1 ottobre 2020 presso la Pretura di __________ nei confronti di CO 2 (inc. CA.2020.40), nell’ambito della quale con decisione 9 ottobre 2020 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha concesso a RE 1 l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                         La fattispecie pone dunque degli interrogativi, da evadere d’ufficio in via preliminare, in relazione alla competenza a statuire di questo giudice – autorità di seconda istanza nell’ambito del diritto di protezione – rispetto al giudice civile.

                                   3.   Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di Mantenimento del figlio, che ha introdotto delle nuove disposizioni procedurali, immediatamente applicabili a tutti i procedimenti pendenti a tale data che concernono questioni riguardanti i figli (art. 407b cpv. 1 CPC; RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b; Dolder, Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918).

                                         Ai sensi dell’art. 298d CC, l’autorità di protezione dei minori modifica – ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio – l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). In base alla novella legislativa, è fatta salva l’azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente: in tal caso il giudice decide se necessario anche in merito all’autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli (cpv. 3).

                                         All’art. 304 cpv. 2 CPC – trasposizione nella procedura federale della suddetta norma – il nuovo diritto stabilisce, in particolare, che pendente un’azione di mantenimento davanti al giudice civile, spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità parentale e su ogni punto controverso (Moret/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti decise dall'Autorità di protezione dei minori (Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298b). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in applicazione dell'art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'Autorità di protezione (Bohnet, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ, 2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e nota n. 85; sentenza CDP del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187, consid. 4; sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc. 9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1).

                                         In presenza di un’azione in mantenimento, la norma non prevede dunque eccezioni che permettano all’Autorità di protezione di conservare la propria competenza decisionale in tema di autorità parentale, custodia o relazioni personali (contrariamente a quanto previsto, ad es., all’art. 315a cpv. 3 CC in ambito di divorzio o di tutela dell’unione coniugale).

                                         Ove sia adito il giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa, avocare a sé la trattazione dell’incarto (sentenza CDP del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187, consid. 4; sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc. 9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1).

                                   4.   Nel caso concreto, in presenza di un’azione di mantenimento e di definizione dell’affidamento e delle relazioni personali presentata il 1° ottobre 2020 dinnanzi al Pretore della Giurisdizione di __________ spetta dunque a quest’ultimo pronunciarsi anche sulla disciplina delle relazioni personali fra padre e figlia. Alla luce dei principi esposti poc’anzi, la materia era dunque sottratta al potere d’esame delle autorità di protezione, ivi compresa la qui scrivente autorità di reclamo, fin dall’inoltro dell’azione in Pretura. Questo giudice si vede dunque costretto a declinare la propria competenza materiale per pronunciarsi sul reclamo, che deve pertanto essere considerato irricevibile. Venendo a cadere il reclamo, la decisione impugnata diviene dunque pienamente efficace e la regolamentazione delle relazioni personali ivi contenuta sarà semmai oggetto di riconsiderazione da parte del pretore adito, cui sono state dirette precise richieste di giudizio in tal senso, anche in via cautelare.

                                   5.   Nel suo reclamo RE 1 chiede di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della sua rappresentante.

                                         Ai sensi dell’art. 2 LAG, l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b).

                                         Essendo il reclamo del tutto sprovvisto di probabilità di esito positivo, ritenuto peraltro che la reclamante stessa ha evidenziato il difetto di competenza di questo giudice (cfr. reclamo, pag. 4: “una riforma della decisione ARP non è più possibile in quanto è stata introdotta in Pretura un’istanza di mantenimento, per cui, l’Autorità giudicante è ora la pretura anche in ambito di relazioni personali (art. 298b cpv. 3 CCS)”, la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria va respinta.

                                   6.   Visto quanto precede il reclamo è irricevibile in ragione dell’incompetenza ratione materiae di questo giudice.

                                         Gli oneri processuali seguono l’integrale soccombenza della reclamante e devono pertanto essere accollati a RE 1. Non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di intimazione alle altre parti al procedimento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è respinta.

                                   3.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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