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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 01.12.2020 9.2020.109

1 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,139 mots·~16 min·3

Résumé

Reclamo contro la decisione concernente la remunerazione del curatore

Texte intégral

Incarto n. 9.2020.109

Lugano 1 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale del loro curatore __________ per il periodo di gestione 1° gennaio 2018 – 15 aprile 2019 e la relativa remunerazione  

giudicando sul reclamo del 21 settembre 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emanata il 20 luglio/20 agosto 2020 (ris. n. 802/2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione 4 maggio 2016 (ris. n. 511/2016) l’Autorità regionale di protezione __________, ha istituito in favore dei coniugi RE 1 e RE 2 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394-395 CC. Quale curatore è stato nominato __________.

                                  B.   Con documento datato 19 giugno 2016, sottoscritto da __________, l’Autorità regionale di protezione summenzionata ha fissato la remunerazione oraria del curatore (fr. 40.– all’ora) e ha stimato a 18.5 ore mensili il tempo necessario per lo svolgimento del mandato. Ha dunque previsto “a titolo provvisorio” la mercede annuale per il primo anno di attività (fr. 6'400.– spese escluse) e quella per gli anni successivi (fr. 8'000.– spese incluse), specificando che “il curatore si impegna ad avvisare tempestivamente l’Autorità regionale di protezione qualora l’impegno supera il tempo di lavoro concordato all’assunzione del mandato”.

                                  C.   Con decisione 9 dicembre 2016 (ris. n. 1261/2016) l’Autorità regionale di protezione __________ ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394-395 CC anche in favore di __________, madre di RE 2 e convivente con i coniugi. Quale curatore è stato pure nominato __________.

                                  D.   Con decisione 15 aprile 2019 (ris. n. 384/2019) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha proceduto alla sostituzione del curatore in carica con __________, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (di seguito: UAP). La sostituzione non è stata invece effettuata per la curatela in favore di __________, nonostante le richieste in tal senso da parte di __________ (cfr. lettera 18 dicembre 2019 e le e-mail datate 13 marzo 2020, 28 maggio 2020, 26 agosto 2020 e 10 settembre 2020).

                                  E.   Nel maggio 2019 __________ ha presentato, in un unico documento, il rendiconto finanziario e il rapporto morale relativo alle tre curatele in questione per il periodo 1° gennaio 2018 – 15 aprile 2019. Egli ha inoltre formulato le sue richieste di mercede e rimborso spese, sia per i coniugi RE 1 RE 2 che per __________, per un totale di fr. 11'542.– (e meglio fr. 3'542.–, dopo deduzione dell’anticipo di fr. 8'000.– già percepito).

                                  F.   Con una prima decisione datata 13 maggio 2020 (ris. n. 528/2020 del 22 aprile 2020) l’Autorità di protezione ha approvato la rendicontazione presentata da __________ e ha riconosciuto all’ex curatore l’intera remunerazione richiesta, per un importo di fr. 11'542.– (mercede fr. 10'454.– e spese fr. 1'088.–), posta a carico del Comune di __________.

                                 G.   I coniugi RE 1 RE 2 sono insorti contro tale decisione. A seguito del reclamo da loro interposto, con una seconda decisione datata 20 luglio 2020 (ris. n. 802/2020) l’Autorità di protezione ha riesaminato il suo precedente giudizio ai sensi dell’art. 450d cpv. 2 CC, riconoscendo al curatore un’indennità totale di soli fr. 7'946.67, posta a carico del Municipio di domicilio degli interessati. Il reclamo, divenuto privo di oggetto, è stato pertanto stralciato dai ruoli (sentenza CDP del 22 luglio 2020, inc. CDP 9.2020.60).

                                  H.   Dopo circa un mese, l’Autorità di protezione ha proceduto all’emanazione di una terza decisione, che annulla e sostituisce la precedente, sempre denominata ris. n. 802/2020 del 20 luglio 2020 ma spedita il 20 agosto 2020. Nella medesima, l’Autorità di protezione ha riconosciuto al curatore un’indennità totale di fr. 9'192.02 a carico del Municipio di domicilio degli interessati.

                                    I.   Con reclamo 21 settembre 2020, oggetto del presente giudizio, RE 1 e RE 2 sono insorti anche contro questa decisione e ne postulano l’annullamento. In particolare, i reclamanti chiedono la non approvazione dei rapporti presentati dal curatore e il riconoscimento a quest’ultimo di una indennità totale massima di fr. 6'858.67, oltre alla concessione dell’assistenza giudiziaria e all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                  L.   Con scritto 13 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio della Camera. __________ non ha presentato osservazioni.

                                  M.   Dopo la fine dello scambio di allegati, con e-mail 20 ottobre 2020 __________ ha comunicato all’Autorità di protezione l’avvenuto decesso di __________. Con decisione 20 ottobre 2020 (ris. n. 1257/2020) è stata dunque revocata la curatela istituita in suo favore ed è stato congedato il curatore __________.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha anzitutto riferito che “nel nucleo familiare dei signori __________ fa parte anche la signora __________, madre della signora RE 2”, e che anche in suo favore è stato nominato quale curatore __________ (pag. 1). L’autorità di prime cure ha in seguito precisato che al momento dell’istituzione della misura nei confronti dei reclamanti “era stato stilato, unitamente alla Presidente precedente, un preventivo di spesa”, che prevedeva – dopo il primo anno di attività – un massimo di fr. 8'000.– annui, spese incluse (decisione impugnata, pag. 1). In caso di superamento del tempo di lavoro concordato, il curatore avrebbe dovuto avvisare tempestivamente l’Autorità di protezione, ciò che in concreto non è avvenuto (decisione impugnata, pag. 1-2). L’autorità di prima istanza ha inoltre osservato che gli importi richiesti dal curatore per la gestione 2018/2019 includono anche la mercede riferita alla sua attività in favore di __________, per la quale non c’è una remunerazione separata, come risulta effettivamente dal fatto che nell’incarto di quest’ultima “non esistono né rendiconti né conteggi relativi alla mercede”, neanche per gli anni di gestione precedenti (decisione impugnata, pag. 2). L’Autorità di protezione rileva di essere incorsa in un errore, non approvando rendiconti e mercedi separati, ma ha avallato tale modo di procedere in considerazione della buona fede del curatore e non essendoci mai state obiezioni da parte dei coniugi RE 1 RE 2 (decisione impugnata, pag. 2).

                                         L’Autorità di protezione ha dunque considerato che “la mercede massimale da accordare è pari a CHF 10'333.35” e che da essa devono essere dedotte “le prestazioni effettuate in relazione alla figlia dei signori __________, __________, all’epoca collocata presso l’Istituto __________”, che esulavano dalla competenza del curatore (decisione impugnata, pag. 2). Inoltre, dal suddetto importo dovevano essere dedotte anche le spese esposte dal curatore poiché “incluse nel preventivo di CHF 8'000” (decisione impugnata, pag. 2). L’importo dovuto a __________ ammonta dunque a fr. 9'192.02.

                                         L’Autorità di protezione ha rilevato che “l’impegno del curatore, rapportato a quello profuso per gli anni 2016 e 2017 (…) appare congruo” e “il lavoro è stato svolto e va retribuito”; eventuali negligenze dovranno semmai essere esaminate “in separata sede sulla base degli art. 454 segg. CC” (decisione impugnata, pag. 2).

                                         In conclusione, ritenendo errato approvare la totalità della mercede richiesta dal curatore – come fatto nella decisione 13 maggio 2020 – l’Autorità di protezione ha dunque proceduto al riesame della medesima ai sensi dell’art. 450d cpv. 2 CC (decisione impugnata, pag. 3).

                                   3.   Nel loro reclamo, i coniugi RE 1 e RE 2 chiedono in primo luogo che i rendiconti finanziari e i rapporti morali per la gestione 1° gennaio 2018-15 aprile 2019 della curatela in loro favore non vengano approvati.

                                         La richiesta non può tuttavia essere accolta: nel loro memoriale i due reclamanti non spendono una parola sul contenuto dei rapporti presentati, limitandosi in realtà a contestare solo la mercede in favore del curatore. La censura risulta dunque irricevibile in quanto non sufficientemente motivata.

                                   4.   RE 1 e RE 2 contestano la decisione dell’Autorità di protezione di riconoscere a __________ una mercede di fr. 9'192.02.

                                         Essi ritengono che la remunerazione richiesta comprenda “prestazioni che nulla hanno a che vedere con la curatela in oggetto in quanto concernono la figlia, rispettivamente la madre/suocera dei reclamanti” (reclamo, pag. 3). I reclamanti contestano inoltre il tempo di lavoro esposto dal curatore, giudicandolo “decisamente eccessivo” in quanto 261.35 ore totali rappresenterebbero “oltre 4 ore alla settimana” (reclamo, pag. 3). Secondo i reclamanti “non è possibile” che il curatore abbia impiegato, il 10 gennaio 2018, “45 minuti in telefoni e mail all’Ufficio AI”, il 15 gennaio 2018 “20 minuti per una richiesta di informazioni all’UEF di __________”; il 5 febbraio 2018 “abbia avuto un incontro di 3 ore presso l’UEF di __________”, e così via: i coniugi RE 1 RE 2 “contestano ogni singola posizione laddove il tempo indicato è decisamente eccessivo” (reclamo, pag. 3). Anche le spese esposte, per fr. 1'088.–, sarebbero ingenti e non documentate.

                                   5.   Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).

                                         A norma dell’art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.

                                         In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

                                   6.   Le censure degli insorgenti non appaiono fondate.

                                         Per quanto attiene alle prestazioni svolte dal curatore in favore della figlia degli insorgenti, dal calcolo operato dall’Autorità di protezione risulta che le prestazioni concernenti il collocamento di __________ presso l’Istituto __________ (fr. 53.33) siano state effettivamente decurtate dalla mercede esposta (v. conteggio nella decisione impugnata, pag. 2). I reclamanti non indicano quali ulteriori prestazioni sarebbero state svolte dal curatore in favore della loro figlia e non andrebbero dunque incluse nella remunerazione a __________, ragion per cui la critica è votata all’insuccesso.

                                         Per quanto riguarda invece l’attività svolta dal curatore in favore della madre/suocera dei reclamanti, occorre ricordare che nel corso dell’udienza svoltasi il 28 luglio 2016 presso l’Autorità di protezione “l’avv. PR 1 rileva che il curatore dovrebbe occuparsi pure delle questioni amministrative della signora __________”, ritenuto che i suoi patrocinati “per l’ottenimento del permesso di soggiorno a favore della signora __________ hanno sottoscritto una garanzia di mantenimento” e che “non avendo più la facoltà di amministrazione del reddito e del patrimonio non sono dunque in grado di provvedere al mantenimento della madre/suocera e di conseguenza di rispettare la suddetta garanzia” (verbale, pag. 1). La richiesta di escludere le prestazioni svolte dal curatore in favore della loro congiunta convivente appare dunque in palese contrasto con quanto da loro espressamente richiesto all’Autorità di protezione in passato, per il tramite del medesimo patrocinatore. Ciò denota un comportamento contraddittorio (venire contra factum proprio, emanazione del principio della buona fede processuale) che non merita tutela.

                                         Infine, diversamente da quanto sostengono i reclamanti, le prestazioni esposte dall’ex curatore per le varie mansioni svolte non appaiono eccessive. Nel suo scritto 2 luglio 2020 __________ aveva spiegato che il tempo indicato nel suo «formulario giustificativi prestazioni» per partecipare a vari incontri a __________ o presso i curatelati a __________ comprendeva anche la durata della trasferta dal suo domicilio a __________. Per il resto, le durate delle telefonate o il tempo esposto per la redazione di messaggi di posta elettronica (ad es. 20 min. telefonata all’UEF; 45 min. telefonata e e-mail all’Ufficio AI; 30 min. telefonata e e-mail all’Ufficio tassazioni, etc.) non appaiono sproporzionate o insolite e non vi sono ragioni per non riconoscerle.

                                         I reclamanti criticano solo in maniera generica l’eccessivo dispendio orario dell’ex curatore, di circa 4 ore settimanali (che risulta financo inferiore alle 18.5 ore mensili stimate ad inizio mandato) ma senza apportare elementi concreti. Le censure sono pertanto da respingere.

                                   7.   Benché ciò sia ininfluente ai fini del giudizio odierno, non ci si può esimere dal rilevare che, dopo ben due riconsiderazioni della decisione, il calcolo effettuato dall’Autorità di protezione per stabilire quanto dovuto a __________ risulta ancora sbagliato.

                                         Appare corretto considerare che, in assenza di una comunicazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 ROPMA quanto al superamento delle ore preventivate, la mercede massima cui poteva pretendere il curatore per le prestazioni effettuate per i coniugi RE 1 RE 2 ammontava a fr. 10'333.35 (ovvero fr. 8'000.– annui rapportati ad un periodo di gestione di 15 mesi e mezzo).

                                         Il metodo di calcolo utilizzato dall’Autorità di protezione per determinare la mercede del curatore a partire da questo importo risulta per contro assai nebuloso. L’Autorità di protezione sembra considerare tale importo come una remunerazione forfettaria, cui il curatore avrebbe diritto a prescindere dalle prestazioni concretamente svolte.

                                         Da tale cifra, l’autorità di prime cure deduce incomprensibilmente le spese in cui è incorso il curatore, spiegando che esse sono “incluse nel preventivo di CHF 8'000” (decisione impugnata, pag. 2). Il fatto che siano incluse significa che le medesime non possono essere pretese in aggiunta a tale cifra massima (ovvero sommate ai fr. 10'333.35), ma non che esse debbano essere sottratte da tale importo (in quanto, appunto, in esso comprese).

                                         Altrettanto inspiegabilmente, l’Autorità di protezione detrae da questa cifra (che rappresenta il preventivo massimo, dedotte le spese effettivamente incorse) le prestazioni svolte dall’ex curatore in favore della figlia degli interessati (fr. 53.33), per arrivare all’importo di fr. 9'192.02, che non è dato di sapere cosa rappresenti.

                                         L’Autorità di protezione avrebbe per contro dovuto esaminare la distinta presentata dal curatore, per un importo di fr. 11'542.– (spese incluse) e valutare se le prestazioni esposte appaiono adeguate e congrue con riferimento ai compiti richiesti, deducendo quanto esula dai compiti a lui affidati (i già menzionati fr. 53.33 riferiti a prestazioni concernenti il collocamento di __________ presso l’Istituto __________). L’importo ottenuto (fr. 11'488.67), superiore al limite preventivato, avrebbe dovuto essere ricondotto a tale cifra massima. Per il periodo 1° gennaio 2018 – 15 aprile 2019, l’Autorità di protezione avrebbe dunque dovuto concedere a __________ una remunerazione di fr. 10'333.35 (mercede e spese), dedotto l’anticipo di fr. 8'000.– già percepito dal medesimo. Se invece il risultato fosse stato inferiore a tale cifra, il curatore avrebbe avuto diritto alla somma effettivamente fatturata (e non a fr. 10'333.35).

                                         Ritenuto il carattere meramente pecuniario del procedimento e considerato che __________ non ha presentato osservazioni, palesando disinteresse alla questione, non si giustifica di operare una reformatio in peius del giudizio impugnato.

                                         Appare invece opportuno richiamare l’Autorità di protezione ad una maggiore attenzione e ad un accresciuto rigore formale nel suo operato.

                                   8.   RE 1 e RE 2 postulano la concessione dell’assistenza giudiziaria e l’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, l’indigenza dei coniugi RE 1 RE 2 appare comprovata dalla documentazione agli atti. Per quanto concerne l’esito del reclamo, un eventuale suo accoglimento non poteva essere escluso a priori, in considerazione del calcolo errato effettuato dall’autorità di prime cure con riferimento alla remunerazione del curatore. L’istanza merita dunque accoglimento.

                                   9.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell’ammissione dei reclamanti al beneficio del gratuito patrocinio, si giustifica di prescindere eccezionalmente dal loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da RE 1 e RE 2 è accolta.

                                   3.   Non si prelevano spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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