Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.05.2020 9.2019.194

14 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·5,820 mots·~29 min·3

Résumé

Istanza di intervento contro gli atti del curatore presentata da un’associazione. Legittimazione attiva negata poiché non si tratta di perso-na vicina alla curatelata, non fa valere gli interessi della medesima e nemmeno altri interessi tutelati dal diritto di protezione

Texte intégral

Incarto n. 9.2019.194

Lugano 14 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

 sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

CO 1   e a   PI 1 rappr. da: CURA 1   e a   PI 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda l’istanza di intervento presentata il 22 ottobre 2019 dall’associazione RE 1 in relazione agli atti intrapresi dal curatore ad hoc avv. CURA 1 in nome e per conto di PI 1 nella successione del defunto marito __________

giudicando sul reclamo del 26 novembre 2019 presentato dall’associazione RE 1 contro la decisione emanata 28 ottobre 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 3217/2019 del 24 ottobre 2019);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con scritto 21 settembre 2018 l’avv. PR 2 ha presentato all’Autorità una “istanza di curatela volontaria (ex art. 394/395 CC)” per PI 1, nata __________, classe 1935.

                                         Il legale ha informato l’Autorità di protezione del decesso di __________, marito dell’interessata, e delle disposizioni testamentarie da lui lasciate. In particolare, il de cuius avrebbe istituito quale erede universale un’associazione ecclesiastica denominata RE 1 (precedentemente __________, Associazione __________; di seguito, Associazione) di __________ designando la vedova “quale erede istituita (recte: legataria istituita) limitatamente” ad alcuni beni (istanza di curatela 21 settembre 2018, pag. 2). Secondo l’avv. PR 2, __________ aveva acquistato diversi immobili sia in __________ che in Svizzera “con l’intento di lasciarli in eredità ai suoi parenti quali legati”: l’assegnazione dei medesimi potrebbe necessitare il “coinvolgimento della signora __________ o di un suo rappresentante” (istanza di curatela 21 settembre 2018, pag. 2). Viste le condizioni della vedova, che “ha cominciato a manifestare alcuni segni di invalidità dovuta verosimilmente all’età”, e ritenuto che il de cuius aveva previsto di nominare i due nipoti __________ e PI 2, anch’essi legatari, esecutori testamentari nonché tutori di PI 1, il legale postulava la nomina del nipote PI 2 quale “curatore volontario ai sensi degli art. 394/395 e ss. CCS” e chiedeva di essere convocato, assieme ai due nipoti dell’interessata, “per discutere della situazione e trovare la soluzione più congeniale” (istanza di curatela 21 settembre 2018, pag. 3). All’istanza sono state prodotte le procure dei due nipoti dell’interessata, __________ e PI 2, e dell’associazione nominata erede.

                                  B.   Con decisione 16 novembre 2018 (ris. n. 3124/2018 del 13 novembre 2018) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC. Quale curatore è stato nominato il nipote dell’interessata, PI 2, con il compito di rappresentare l’interessata, se necessario, nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, nonché di amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza dell’interessata.

                                  C.   Con decisione di pari data, poi rettificata con decisione 5 dicembre 2018 (ris. n. 3321/2018 del 4 dicembre 2018) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza ex art. 394 cpv. 1 CC, in sostituzione giusta l’art. 403 CC, avente per oggetto la rappresentanza dell’interessata nella procedura relativa alla successione del marito defunto.

                                         Quale curatore è stato nominato l’avv. CURA 1 e, per effetto dell’art. 403 cpv. 2 CC, PI 2 è stato nel contempo privato del suo diritto di rappresentanza della curatelata nell’ambito delle pratiche ereditarie della successione __________, in considerazione del fatto che entrambi fanno parte della relativa comunione ereditaria e sussiste dunque un possibile conflitto di interessi.

                                  D.   Con scritto 21 dicembre 2018 l’avv. CURA 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 416 CC, a promuovere procedimenti giudiziari nell’ambito della successione del marito della curatelata. Secondo il curatore ad hoc, vi sono motivi di ritenere “che le disposizioni testamentarie del defunto __________ potrebbero ledere i diritti della signora PI 1 e che, a salvaguardia degli stessi, debba essere avviata una procedura giudiziaria (in particolare di riduzione) entro il termine di perenzione” (pag. 1).

                                  E.   Con decisione 14 gennaio 2019 (ris. n. 37/2019 dell’8 gennaio 2019) l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore avv. CURA 1 a promuovere procedimenti giudiziari per l’accertamento della qualità di erede della curatelata nella successione di __________, per l’accertamento della composizione della successione (attivi, passivi e singoli componenti) e per l’accertamento della pretesa dell’interessata a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e/o la riduzione delle disposizioni lesive della porzione legittima spettante alla vedova. L’Autorità di protezione ha inoltre autorizzato l’avv. CURA 1 a compiere ogni atto si rendesse necessario in tale ambito, ritenuto che il curatore PI 2 è stato autorizzato a pagare, a debito degli attivi della curatela, tutti gli anticipi giudiziari richiesti.

                                  F.   Con scritto 25 gennaio 2019 l’avv. CURA 1 ha informato l’Autorità di protezione di aver presentato, in data 16 gennaio 2019, un’istanza di conciliazione in nome e per conto di PI 1 nei confronti degli eredi e legatari nominati dal defunto marito. Il curatore postulava, in caso di mancata conciliazione, il rilascio dell’autorizzazione ad agire ex art. 209 CPC per l’accertamento della quota legittima spettante a PI 1 di ¾ della successione del defunto marito, l’accertamento della composizione e del valore della successione e la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di terzi alfine di garantire quanto spettante alla vedova.

                                  G.   Con istanza di intervento datata 22 ottobre 2019, l’associazione RE 1 si è rivolta all’Autorità di protezione, per il tramite dell’avv. PR 1, chiedendo di intraprendere una procedura che accerti che la contestazione del testamento del de cuius e l’introduzione di un’azione di riduzione in Pretura sono contrari agli interessi e alla volontà della curatelata. Legittimandosi quale persona vicina all’interessata, l’Associazione ha chiesto all’Autorità di protezione di ordinare al curatore di ritirare l’azione di riduzione e di accertamento dell’asse successorio pendente, che non apportano alcun beneficio concreto alla curatelata e in ogni caso si scontrano con le sue volontà più volte espresse. Anche __________ e PI 2 con scritto del 23 ottobre 2019 hanno presentato un’analoga istanza di intervento ai sensi dell’art. 419 CC.

                                  H.   Con decisione 28 ottobre 2019 (ris. n. 3217/2019 del 24 ottobre 2019) l’Autorità di protezione ha giudicato irricevibile l’istanza presentata dall’Associazione, difettandole la necessaria legittimazione ad agire.

                                         L’Autorità di protezione ha pure giudicato irricevibile l’analoga istanza di intervento presentata da __________ e PI 2 (decisione 28 ottobre 2019, ris. n. 3218/2019 del 24 ottobre 2019), che non è stata oggetto di impugnazione.

                                    I.   Con reclamo 26 novembre 2019 l’Associazione RE 1 ha impugnato dinnanzi a questo giudice la decisione emanata dall’Autorità di protezione nei suoi confronti.

                                         L’Associazione contesta il giudizio di irricevibilità emanato dall’Autorità di protezione, affermando di essere persona vicina alla curatelata e di agire a tutela degli interessi di quest’ultima. La reclamante postula la riforma della decisione impugnata, nel senso di ordinare al curatore avv. CURA 1 di ritirare il procedimento intrapreso in Pretura e di revocare la decisione dell’Autorità di protezione che lo autorizzava ad agire in via giudiziale.

                                  L.   Con osservazioni 19 dicembre 2019, PI 2 ha dichiarato di condividere pienamente il contenuto del reclamo dell’associazione, postulandone l’accoglimento. Con osservazioni 20 dicembre 2019 l’avv. CURA 1 ha invece chiesto il respingimento del reclamo, così come l’Autorità di protezione nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2020.

                                  M.   Nei successivi scambi di allegati (replica 30 gennaio 2020 e dupliche 5 e 17 febbraio 2020) le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e domande di causa. PI 2 non ha duplicato.

                                  N.   Nel frattempo, con petizione 5 novembre 2019 l’avv. CURA 1 ha presentato, in nome e per conto di PI 1, una petizione presso la Pretura di __________ tendente all’accertamento della quota legittima di ¾ della successione spettante alla sua curatelata e del valore della successione, e chiedendo la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di terzi. Con ordinanza 18 dicembre 2019 il Pretore competente ha sospeso il procedimento (OR.2019.219) fino ad evasione del presente reclamo.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                    I.   Legittimazione al reclamo ex art. 450 CC

                                   2.   La decisione impugnata respinge un’istanza di intervento ai sensi dell’art. 419 CC presentata all’Autorità di protezione dall’Associazione.

                                         Le decisioni emanate dall’autorità di prime cure ex art. 419 CC possono essere impugnate attraverso le usuali vie di reclamo (art. 450 CC e seg.; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e 6470; Schmid, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 419 CC n. 17; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 419 CC n. 4; Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 419 CC n. 1 e 7; Vogel, CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 419 CC n. 8; sentenza CDP del 18 maggio 2018, inc. 9.2017.221, consid. 6).

                                         Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).

                                         Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 419 CC n. 2 e ad art. 450 CC n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450 CC n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 CC n. 22; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

                                         Colui al quale la facoltà di rivolgersi all’autorità di protezione è stata negata in prima istanza può adire l’autorità di reclamo: il Tribunale federale gli riconosce in linea di principio un interesse degno di protezione al riesame della propria legittimazione, e dunque una legittimazione a ricorrere, purché detto interesse sia attuale e concreto (STF 5A_186/2014 del 7 aprile 2014, consid. 1; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 1; sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2).

                                         Sulla scorta dell’art. 450 CC, la legittimazione dell’Associazione ad interporre reclamo contro una decisione che le nega la legittimazione ad agire ex art. 419 CC è pertanto data in concreto.

                                         Ci si potrebbe eventualmente interrogare della proponibilità di una richiesta di intervento ai sensi dell’art. 419 CC, laddove gli atti compiuti dal curatore che vengono contestati corrispondono esattamente a quanto egli è stato autorizzato ad intraprendere dall’Autorità di protezione stessa, mediante formale autorizzazione decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto, cfr. decisione 14 gennaio 2019, ris. n. 37/2019 dell’8 gennaio 2019). La questione può ad ogni modo rimanere aperta, nella misura in cui l’istanza di intervento non può comunque trovare accoglimento.

                                   II.   Legittimazione ad agire ex art. 419 CC

                                   3.   L’Associazione reclamante contesta il mancato riconoscimento da parte dell’Autorità di protezione della sua qualità di parte vicina all’interessata, ciò che legittima il suo intervento a difesa degli interessi di PI 1, fondato sull’art. 419 CC.

                               3.1.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha considerato che una persona giuridica come l’Associazione in questione non può essere considerata persona vicina all’interessata, in quanto “non rientra nelle persone elencate dalla dottrina e dalla giurisprudenza”, menzionate nella pronuncia, e “non si può ritenere che una persona giuridica, come entità stessa, possa conoscere bene l’interessata e intrattenere con la stessa regolari rapporti” (decisione impugnata, pag. 5).

                                         Inoltre, l’Associazione “pretende di difendere gli interessi della curatelata”, ma “fa valere unicamente interessi di diritto successorio, i quali sono solamente aspettative e non possono quindi essere presi in considerazione quale interesse giuridicamente protetto” (decisione impugnata, pag. 5). L’Associazione farebbe valere “propri interessi di diritto successorio, non protetti dalla norma in questione”: non si tratta di “interessi che la misura avrebbe dovuto tutelare e il curatore tenere in considerazione nell’ambito del suo operato”, ragion per cui l’Associazione “non può far valere un interesse giuridicamente protetto” (decisione impugnata, pag. 5).

                                         Secondo l’Autorità di protezione, sia la nomina dell’avv. CURA 1 quale curatore, sia l’autorizzazione ad agire conferitagli ex art. 416 CC sono decisioni “a tutela della signora PI 1”, e non degli interessi economici dell’Associazione, che l’autorità non era tenuta a prendere in considerazione (decisione impugnata, pag. 5). L’art. 419 CC persegue lo scopo “di esortare il curatore ad agire in modo lecito e a salvaguardare gli interessi del curatelato”: quest’ultimo, nel contesto del suo operato, “non deve tenere conto di diritti e interessi di eventuali coeredi”, che “non godono di interessi soggettivi nella procedura di contestazione dell’operato di un curatore” (decisione impugnata, pag. 6). Per questo motivo, all’Associazione non è stata riconosciuta la legittimazione attiva per presentare un’istanza di intervento, dichiarata irricevibile (decisione impugnata, pag. 6). Secondo l’autorità di prime cure, i coeredi potranno far valere le loro contestazioni “in un procedimento di merito come quello relativo all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie” pendente in Pretura (decisione impugnata, pag. 6).

                               3.2.   La reclamante contesta la decisione impugnata, ritenendo errato negarle la legittimazione ad agire a priori, senza chinarsi sulla sua effettiva vicinanza all’interessata (reclamo, pag. 3). Secondo la reclamante, “dottrina e giurisprudenza non si sono ancora espresse con chiarezza sulla possibilità per le persone giuridiche o corporazioni di diritto pubblico di essere considerate «persone vicine»”; tale possibilità non può dunque essere negata aprioristicamente (reclamo, pag. 5). In particolare, l’Autorità di protezione non si è chinata sui motivi di vicinanza alla curatelata evocati dall’Associazione nella sua istanza d’intervento e non ha considerato le prove ivi offerte (reclamo, pag. 5).

                                         Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione avrebbe inoltre considerato, a torto, che l’Associazione fa valere interessi successori propri, mentre nel caso concreto l’istanza è volta a far luce sugli interessi della curatelata, poiché è negli interessi di quest’ultima che il curatore è tenuto ad adempiere ai suoi compiti (reclamo, pag. 6). Poco importa, al riguardo, che “vi sia simmetria tra gli interessi della curatelata e quelli della Reclamante (così come quelli del de cuius __________)” (reclamo, pag. 6).

                                         Secondo la reclamante, la sua istanza non implicava che l’Autorità di protezione effettuasse delle valutazioni su questioni successorie. L’Associazione ritiene invece che l’Autorità di protezione debba esprimersi in merito all’esercizio della curatela, giudicando gli atti intrapresi dal curatore, che a suo parere non tutelano gli interessi di PI 1 (reclamo, pag. 6). Secondo la reclamante, non vi è alcuna necessità assoluta di far valere in via giudiziaria eventuali lesioni della legittima, se nell’ambito dell’amministrazione dei beni non risulta che l’interessata dipenda da quel flusso patrimoniale (reclamo, pag. 8).

                               3.3.   Ai sensi dell’art. 419 CC, gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto.

                                         Giusta l’art. 419 CC, sono legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore l’interessato medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che abbia un interesse giuridicamente protetto. La norma riprende la formulazione del previgente art. 420 vCC, che dal profilo materiale fonda anche la definizione di legittimazione a ricorrere di cui all’art. 450 cpv. 2 CC (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471 e 6647; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, ad art. 419 CC n. 1; cfr. sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2).

                                         La nozione di parte alla procedura è già stata evocata sopra (cfr. consid. 2). Per quanto attiene alla nozione di «persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e dell’art. 419 CC, secondo la giurisprudenza possono essere considerate tali non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi dell’interessato (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

                                         Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse dell’interessato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Ai sensi dell’art. 419 e dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC sono legittimati ad agire anche i terzi, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati ad agire soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). In quest’ottica, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate interessi meritevoli di protezione (Meier, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 386, pag. 184; v. anche Messaggio, pag. 6447 e sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 4.2).

                               3.4.   Questo giudice condivide il parere espresso dalla reclamante, secondo cui sulla base della giurisprudenza emanata ad oggi in relazione agli art. 419 e 450 cvp. 2 CC non sia possibile escludere a priori la qualità di persona vicina all’interessato per le persone giuridiche. Anche questa Camera, in una pronuncia del 2015, non aveva escluso che una fondazione di famiglia del __________ potesse rientrare nella categoria di persona vicina all’interessato (in relazione all’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e con riferimento alla DTF 137 III 67 consid. 3.6; vedi sentenza CDP del 9 febbraio 2015, inc. 9.2014.89, consid. 2.4; nella stessa fattispecie, v. STF del 27 ottobre 2016, inc. 5A_668/2016). In abstracto, la questione può ad ogni modo essere lasciata aperta: la legittimazione dell’Associazione ad agire ex art. 419 CC fa comunque difetto esaminando – in concreto – le circostanze del caso.

                                         Dagli atti non emergono indicazioni chiare sulla vicinanza esistente tra la curatelata e l’Associazione istante e sui rapporti da loro intrattenuti, foss’anche in passato. L’Associazione non ha prodotto copia dei suoi statuti, di un eventuale estratto del Registro di commercio, né ha indicato chi siano i suoi membri di direzione. Neppure è dato di sapere chi siano i firmatari della procura in favore dell’avv. PR 1 (doc. A istanza di intervento 22 ottobre 2019) né di quella precedentemente rilasciata in favore dell’avv. PR 2 (doc. B istanza di curatela 21 settembre 2018), patrocinatore dei nipoti PI 2 e __________ (doc. A istanza di curatela 21 settembre 2018) e in questa sede rappresentante del nipote curatore PI 2 (cfr. procura annessa alla lettera 14 gennaio 2020). Non è dunque stato stabilito chi si sia effettivamente rapportato a PI 1 in nome e per conto dell’Associazione __________. L’Associazione si è limitata ad affermare, nella sua istanza, di rappresentare “i «__________» nella loro integralità” e che “le Associazioni fondate in vari Stati sono considerate le realtà operative del Movimento” (pag. 2), senza tuttavia documentare tali affermazioni.

                                         Dagli atti si potrebbe considerare accertato un certo rapporto di amicizia e vicinanza fra __________ e __________, fondatore del movimento ecclesiastico in quanto tale (che ha affermato che “possiamo considerare il signor __________ il fondatore economico del nostro Movimento”; “il signor __________ mi disse con grande entusiasmo che lui si considerava il responsabile economico della fondazione”, dichiarazione testimoniale scritta del 16 luglio 2019, doc. B istanza di intervento 22 ottobre 2019), che aveva conosciuto entrambi i coniugi __________ nel 1987. Anche __________ e __________, altri due sacerdoti del Movimento ecclesiastico, quando rientravano dal __________ si recavano a __________ per visitare i coniugi __________ (doc. B istanza di intervento 22 ottobre 2019). Non sono tuttavia tali persone (né la non meglio specificata “fondazione” cui accenna __________ nella sua dichiarazione testimoniale) ad aver presentato istanza di intervento. I legami di tali sacerdoti con l’Associazione __________ non sono stati oggetto di spiegazioni da parte dell’istante.

                                         Come correttamente sollevato dall’Autorità di protezione in sede di osservazioni, la corresponsione da parte di __________ – o di entrambi i coniugi – di cospicui aiuti finanziari al movimento ecclesiastico non è sufficiente per fondare una «vicinanza» tra l’Associazione istante e la curatelata (cfr. pag. 2). Se __________ ha nominato l’Associazione sua erede universale nel testamento oggetto di contestazione in Pretura, ciò non risulta essere il caso per la curatelata, che è la persona al centro del procedimento di protezione e in relazione alla quale occorre legittimarsi come «persona vicina». Sulla scorta delle asserzioni della reclamante e delle risultanze agli atti, la decisione dell’Autorità di protezione di negare all’Associazione __________ istante la qualità di persona vicina a __________ non può dunque essere censurata.

                               3.5.   Vi è inoltre da sottolineare che la persona vicina ai sensi dell’art. 419 CC è considerata tale soltanto se con il suo agire persegue gli interessi della persona bisognosa di protezione.

                                         L’Autorità di protezione ha ritenuto che l’Associazione, mediante la sua istanza di intervento, mirasse in realtà a difendere i suoi personali interessi economici (di carattere successorio) e non l’interesse di PI 1, ciò che la reclamante contesta dinnanzi a questo giudice.

                                         Non si può nascondere che l’agire dell’erede istituito che tenta di impedire l’impugnazione del testamento che lo nomina successore universale, a detrimento di un’equa divisione del regime matrimoniale e della porzione legittima dovuta alla moglie del de cuius, può difficilmente essere interpretato come un intervento mirante alla tutela di quest’ultima. Checché ne dica l’Associazione medesima – che evoca una «simmetria di interessi» fra lei e la curatelata – questo giudice ritiene piuttosto di essere in presenza di interessi in conflitto fra loro. A mente di chi scrive, una simile simmetria può semmai essere ravvisata tra gli interessi dell’Associazione e quelli del de cuius al rispetto delle sue ultime volontà, che da quanto emerge dagli atti non paiono tuttavia combaciare con l’interesse della persona bisognosa di protezione.

                                         Ad ogni modo, l’Associazione non è riuscita a comprovare nessuna delle due tesi sostenute in relazione all’interesse di PI 1 a non impugnare il testamento del marito, da lei asseritamente difeso: da un lato, che il testamento del defunto marito tuteli ampiamente dal profilo economico la vedova e, dall’altro lato, che la volontà della curatelata fosse in ogni caso di non impugnare il suddetto testamento.

                               3.6.   Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, non è affatto assodato che il testamento di __________ “tutela grandemente la curatelata” (reclamo, pag. 6).

                                         Anzitutto, le disposizioni testamentarie in gioco non appaiono di immediata comprensione: il litigio successorio in Pretura riguarda anche la qualità di erede della vedova, definita dal de cuius “erede istituita” limitatamente ad alcuni beni, ma anche “usufruttuaria vita natural durante” degli attivi successori (cfr. doc. C istanza di intervento 22 ottobre 2019), mentre gli esecutori testamentari la considerano unicamente legataria dei beni in questione (cfr. istanza di curatela, pag. 2).

                                         Inoltre, occorre sottolineare che prima dell’introduzione del procedimento in Pretura il curatore ad hoc aveva affermato di avere “un quadro limitato e frammentario” della situazione patrimoniale dei coniugi __________, florida ma complessa (cfr. scritto 21 dicembre 2018 avv. CURA 1). Lo stesso curatore PI 2, che con il fratello __________ riveste anche il ruolo di esecutore testamentario di __________, nel suo primo rapporto morale ha indicato che “siamo ancora in fase di definizione delle reali sostanze” (v. Rapporto morale allegato allo scritto 21 dicembre 2018, pag. 2). Un anno dopo, l’inventario successorio risultava ancora in fase di allestimento (cfr. scritto 23 dicembre 2019 avv. CURA 1, pag. 1). La causa di merito si prefigge dunque di ottenere una fotografia precisa dei beni della coppia e dell’asse successorio, che non ha potuto essere oggetto di definizione in precedenza.

                                         Infine, non vanno dimenticate le alte spese in cui incorre la curatelata, che beneficia di “un team di 4 badanti che si alternano per garantire un’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7”: in soli sette mesi, la curatelata risulta aver sopportato spese per fr. 215'000.– (maggio/novembre 2018, cfr. Rapporto morale, pag. 2). Successivamente il curatore ha prodotto all’Autorità di protezione un conteggio dei pagamenti effettuati in favore dell’interessata, per fr. 400'000.– (gennaio 2018/aprile 2019 cfr. allegato al verbale di udienza del 13 maggio 2019). A fronte di uno stato di buona salute generale della curatelata (cfr. Rapporto morale, pag. 1), l’accantonamento di fr. 1'200'000.– effettuato dagli esecutori testamentari per le spese della curatelata potrebbe essere eroso in pochi anni.

                                         Non vi sono dunque elementi per poter ritenere che negli anni futuri la curatelata non abbia bisogno di ulteriori liquidità e per rinunciare a priori all’impugnazione del testamento da parte del curatore, i cui atti soggiacciono peraltro alla responsabilità dello Stato (art. 454 cpv. 3 CC).

                               3.7.   Anche l’affermazione secondo cui l’impugnazione del testamento del marito sia in contrasto con la volontà della curatelata (e che quindi l’Associazione, cercando di impedire tale impugnazione, agisca nell’interesse di PI 1) è rimasta priva di seri riscontri. Non sono note, in particolare, disposizioni di ultima volontà della curatelata in favore dell’Associazione in questione (che peraltro sortirebbero effetto al suo decesso e sui beni restanti, e non da subito), e neppure risulta che la medesima abbia lasciato degli scritti che testimonino della sua volontà di privarsi di beni a lei spettanti, in vita, in favore della suddetta Associazione. Lo scritto redatto da PI 1 nel 2012, nel quale “accetta l’eredità così come prevista dal testamento del 7/1/2011 del marito” (doc. D istanza di intervento 22 ottobre 2019), non giova alla tesi della reclamante: esso fa riferimento ad una disposizione testamentaria precedente di __________, nella quale è la moglie stessa ad essere nominata erede universale del marito, con elargizione ai “__________” di puntuali legati (di natura immobiliare; cfr. doc. E istanza di intervento 22 ottobre 2019). Ciò vale anche in merito alla dichiarazione scritta rilasciata da __________, nella quale afferma che “quando il sig. __________ compì 75 anni (…) gli chiesi chiaramente cosa sarebbe successo una volta che lui e PI 1 fossero morti (…). Il sig. __________ e PI 1 mi dissero che avevano concordato, chiunque dei due fosse morto per prima, che (…) la loro abitazione sarebbe rimasta per il Movimento” (doc. B istanza di intervento 22 ottobre 2019, pag. 1). Al di là della valenza nulla di un simile “accordo” riferito dal sacerdote, avvenuto 15 anni fa, privo delle necessarie formalità del diritto successorio o matrimoniale, è palese la differenza tra quanto apparentemente “concordato” tra i coniugi (ovvero la donazione dell’immobile in cui vivono al Movimento ecclesiastico, dopo la morte di entrambi nella misura in cui il coniuge superstite avrebbe continuato ad abitarvi) e il testamento redatto da __________ nel 2016, oggetto di contestazione, che sembra rovesciare la prospettiva, istituendo l’Associazione come erede unica del suo cospicuo patrimonio e attribuire alla moglie solo alcuni beni puntuali (in particolare, delle azioni della società immobiliare titolare dell’appartamento di __________ ove i coniugi __________ abitavano cfr. doc. C istanza di intervento 22 ottobre 2019).

                                         L’Associazione non ha neppure reso verosimile la conoscenza, da parte dell’interessata, dell’intenzione del marito di nominare l’Associazione __________ quale sua erede universale, ragion per cui non si vede come la medesima potrebbe aver scientemente escluso l’ipotesi di impugnare il relativo testamento. Il testamento in questione è stato redatto nel 2016, svariati anni dopo l’ictus che nel 2008 ha colpito PI 1, lasciandole gravi danni neurologici attestati dai medici curanti (scritto 12 giugno 2018 dr. med. __________, doc. H istanza di curatela 21 settembre 2018; scritto 2 ottobre 2018 dr. med. __________; scritto 5 novembre 2018 dr. med. __________; decisione 16 novembre 2018 di istituzione di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, pag. 2). In particolare, la Caposervizio dell’Ambulatorio di neurologia e neurofisiologia clinica, dr. med. __________, ha descritto in tal modo il quadro clinico della curatelata, invariato dal 2017: “la paziente non è in grado di prendersi cura di sé sotto nessun punto di vista, ed è dipendente da terzi per l’alimentazione e idratazione, l’igiene personale, la salute, gli spostamenti e l’amministrazione della propria abitazione e dei propri interessi, anche di tipo semplice”, e “non è altresì in grado di conferire procura privata a una terza persona di sua scelta” (scritto 5 novembre 2018, pag. 1). A tali condizioni, risulta difficile immaginare che PI 1 abbia potuto prendere conoscenza delle ultime volontà redatte dal marito nel 2016 e aderirvi, decidendo con coscienza e volontà di non impugnarle nonostante, prima facie, svantaggiose per lei. Ulteriore elemento che fa ritenere che la medesima non fosse nelle condizioni di esprimere un consenso a tali elargizioni, il fatto che attraverso il suo testamento __________ abbia previsto di nominare i due nipoti __________ e PI 2 quali «tutori» per la moglie (cfr. doc. C istanza di intervento 22 ottobre 2019). Essi si sono poi effettivamente rivolti all’Autorità di protezione per ottenere la nomina di PI 2 quale curatore della zia, in considerazione delle sue condizioni di salute (cfr. istanza di curatela 21 settembre 2018).

                               3.8.   Benché la reclamante non lo evochi espressamente, ci si può chiedere se una sua legittimazione ad agire in qualità di terza persona possa essere data in concreto.

                                         Questo giudice non condivide il giudizio dell’Autorità di protezione, laddove definisce gli interessi di diritto successorio dell’Associazione quali mere aspettative. Ciò è il caso qualora i terzi si rivolgano all’Autorità di protezione criticando atti del curatore che intaccano la sostanza del curatelato, di cui sarebbero eredi. Nella fattispecie, le interessenze in questione non riguardano la successione di PI 1, bensì la qualità di erede universale dell’Associazione nella successione – già aperta – di __________. Si tratta dunque di pretese vere e proprie, e non soltanto di aspettative.

                                         Ad ogni modo, a prescindere da ciò, è comunque corretto negare la legittimazione all’Associazione anche da tale prospettiva, in quanto le sue pretese di natura ereditaria in gioco non sono interessi giuridici tutelati dal diritto di protezione e non hanno un legame diretto con la misura di protezione in favore di PI 1. La legittimazione attiva dell’Associazione è dunque esclusa anche da questo punto di vista.

                               3.9.   In conclusione – e impregiudicato ogni giudizio di natura successoria, che incombe al pretore competente – la decisione dell’Autorità di protezione che nega all’Associazione la legittimazione ex art. 419 CC non può essere censurata.

                                         Nel presente procedimento di protezione non si ravvisano infatti elementi che permettano di considerare la RE 1, persona vicina all’interessata (consid. 3.4), così come non risulta che la medesima agisca in difesa degli interessi di PI 1 (consid. 3.5-3.7). L’Associazione non può neppure essere legittimata ad agire in qualità di terza persona, in quanto i suoi interessi patrimoniali non sono protetti dalle norme del diritto di protezione applicabili alla fattispecie (consid. 3.8).

                                         Il reclamo deve di conseguenza essere respinto e la decisione di prime cure confermata (benché l’istanza avrebbe dovuto essere respinta e non dichiarata irricevibile, cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).

                                   4.   Nel suo petitum, la reclamante postula anche di “riconsiderare e revocare” la decisione 14 gennaio 2019 dell’Autorità di protezione, cresciuta in giudicato, mediante la quale il curatore ad hoc è stato autorizzato a procedere giudizialmente (reclamo, pag. 9). Il reclamo non contesta tuttavia le motivazioni di tale pronuncia, ragion per cui la richiesta può essere d’acchito respinta, nella misura della sua ricevibilità.

                                   5.   Gli oneri processuali, in parte già anticipati, seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a carico dell’Associazione, che rifonderà a PI 1 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili. Non si assegnano ripetibili ad PI 2, che nelle sue osservazioni aveva postulato l’accoglimento del gravame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.   800.–

                                         b)  spese                       fr.   200.–

                                                                                fr. 1'000.–

                                         sono posti a carico dell’associazione RE 1, che rifonderà a PI 1 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-  

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2019.194 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.05.2020 9.2019.194 — Swissrulings