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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.02.2020 9.2019.118

21 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,636 mots·~18 min·2

Résumé

Legittimazione al reclamo; persone vicine all’interessato e terzi

Texte intégral

Incarto n. 9.2019.118

Lugano 21 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell’Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,   PI 3 patr. da: PR 2   PI 2 patr. da: PR 1

per quanto riguarda il ripristino dei diritti di visita della madre con la figlia   PI 1 rappr. da: CURA 1

giudicando ora sul reclamo del 19 luglio 2019 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emanata l’11 luglio 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il 2013 dal matrimonio fra PI 3 e PI 2.

                                  B.   Con segnalazione 25 ottobre 2017 il Procuratore pubblico __________ ha informato l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) di aver aperto un procedimento penale nei confronti di PI 3 per una serie di ipotesi di reati contro l’integrità della persona e contro l’integrità sessuale, presuntamente commessi proprio nei confronti della figlia PI 1, ricoverata all’Ospedale __________, e ha postulato una decisione di collocamento in favore di quest’ultima.

                                  C.   Con decisione supercautelare del 26 ottobre 2017 (ris. n. 1067/2017) l’Autorità di protezione ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1, collocandola provvisoriamente presso il nosocomio ove era ricoverata, e conferito un mandato all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (di seguito: UAP) di __________ per il collocamento della medesima ed una valutazione socio-ambientale. Con decisione 23 novembre 2017 (ris. n. 1164/2017) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 314a bis CC e nominato quale curatrice l’avv. CURA 1, già patrocinatrice d’ufficio della minore nell’ambito del procedimento penale.

                                  D.   Il procedimento penale è stato in seguito esteso anche al padre di PI 1 per dei maltrattamenti di minore entità verso la figlia. Con decisione 5 dicembre 2017 (ris. n. 1209/2017), poi confermata il 25 gennaio 2018 (ris. n. 89/2018), l’Autorità di protezione ha ripristinato i diritti di visita del padre, in forma sorvegliata, per quattro ore alla settimana.

                                  E.   Con decisione 16 gennaio 2018 (ris. n. 67/2018) l’Autorità di protezione ha conferito al dr. med. __________ di __________ un mandato di valutazione delle capacità genitoriali della madre e del padre di PI 1 ai sensi dell’art. 446 CC. Con scritto 26 febbraio 2018 il Procuratore pubblico ha trasmesso all’Autorità di protezione la perizia psichiatrica effettuata dal dr. med. __________ su PI 3 nell’ambito del procedimento penale.

                                  F.   Con decisione 25 gennaio 2018 (ris. n. 89/2018) l’Autorità di protezione ha inoltre istituito una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC in favore di PI 1, con lo scopo di consigliare ed aiutare il padre nella cura della figlia, di organizzare e vigilare sulle relazioni personali tra di loro, e di presentare dei rapporti sull’andamento dei diritti di visita. Quale curatrice educativa è stata nominata __________.

                                  G.   Il 28 febbraio 2018 il Procuratore pubblico ha emanato un ordine di scarcerazione per PI 3. Con lettera 1° marzo 2018 la curatrice di rappresentanza ne ha dato notizia all’Autorità di protezione, opponendosi ad una eventuale ripresa delle relazioni personali con la figlia.

                                  H.   Dopo i primi giorni trascorsi all’Ospedale __________, PI 1 è stata collocata presso una famiglia SOS.

                                         Alla luce della valutazione socio-famigliare presentata dall’UAP il 23 maggio 2018 e del referto 1° giugno 2018 del dr. med. __________ concernente la valutazione delle capacità genitoriali di PI 3 e PI 2, e non essendo possibile tramutare l’affido SOS in essere in un affido family, dal 18 luglio 2018 PI 1 è stata collocata presso __________ e __________. La formalizzazione di questo cambiamento da parte dell’Autorità di protezione è avvenuta solo in seguito, con decisione 25 settembre 2018 (ris. n. 606/2018), nella quale è stata peraltro confermata la privazione dei genitori del loro diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1.

                                    I.   Con scritto 25 febbraio 2019 la dr. med. __________ ha informato l’Autorità di protezione di aver ricevuto dai genitori di PI 1 la richiesta di un accompagnamento al recupero della genitorialità, chiedendo di poter incontrare la minore e di iniziare insieme un percorso di recupero e riparazione, soprattutto della relazione madre-figlia. Con decisione 17 aprile 2019 (ris. n. 427/2019) l’Autorità di protezione ha conferito un mandato di valutazione sulle modalità di relazionarsi del nucleo famigliare di PI 1 e dei suoi genitori biologici alla dr. med. __________ con lo scopo di suggerire all’autorità le modalità, la durata e l’eventuale evoluzione dei diritti di visita materni e paterni. La decisione prevedeva che in attesa di tale rapporto, i diritti di visita con la madre sarebbero rimasti sospesi e quelli con il padre avrebbero avuto luogo in forma accompagnata, come svolto sinora.

                                         Nel corso del diritto di visita paterno del 27 aprile 2019, la minore ha incontrato la madre, in presenza della curatrice educativa e della dr. med. __________.

                                  L.   Con scritto 24 maggio 2019 la Procuratrice pubblica ha comunicato che i capi di imputazione di natura sessuale di cui era stata inizialmente accusata PI 3 erano venuti a cadere, e che il procedimento penale contro di lei si avviava alla conclusione.

                                  M.   L’11 luglio 2019 ha avuto luogo presso l’Autorità di protezione un’udienza per “definire il ripristino dei ddv della minore con la madre” (verbale, pag. 1). Al termine dell’udienza, con decisione a verbale (ris. n. 679/2019), l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra PI 1 e i genitori, prevedendo “4 ore tutte le domeniche pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con la sorveglianza della curatrice educativa con entrambi i genitori” e “4 ore tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con la madre e la sorveglianza della curatrice educativa a partire da mercoledì 17 luglio 2019” (dispositivo n. 1). L’Autorità di protezione ha altresì deciso che “ogni ampliamento successivo dei diritti di visita verrà valutato ed eventualmente confermato dall’ARP mediante scritto semplice a condizione che i rapporti della terapeuta della minore siano favorevoli” (dispositivo n. 2). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 5).

                                  N.   Con reclamo datato 19 luglio 2019 RE 1 (assistente sociale dell’UAP che segue l’affido) e RE 2 (assistente sociale dell’UAP che vigila e segue la famiglia affidataria) hanno impugnato tale decisione, lamentando che la famiglia affidataria non sia stata sentita prima di decidere l’ampliamento e la modifica dei giorni dei diritti di visita. Secondo i ricorrenti, tali modifiche hanno un impatto notevole sulla gestione del tempo libero delle famiglie affidatarie e, nel caso concreto, il non aver ascoltato i coniugi PI 4 e PI 5 prima di stabilire giorni e orari dei diritti di visita ha ulteriormente aggravato la loro percezione di scarsa considerazione da parte dell’Autorità di protezione.

                                         A seguito dell’invito di questo giudice a completare il reclamo “con le conclusioni e con l’indicazione della vostra legittimazione ad impugnare la decisione”, il 14 agosto 2019 i reclamanti hanno indicato che il mancato ascolto della famiglia affidataria in merito al cambiamento dei giorni dei diritti di visita non è giuridicamente corretto, e che questo aspetto formale ha delle ripercussioni pratiche sulla gestione corrente dell’affido. La famiglia affidataria, peraltro, “aveva già segnalato in più occasioni il proprio senso di non considerazione” da parte dell’autorità di prima sede: viene pertanto postulato “l’annullamento della decisione attuale dei DDV, formulati senza l’ascolto e la considerazione della routine della famiglia affidataria” (complemento, pag. 1).

                                  O.   Nelle sue osservazioni 9 settembre 2019 la curatrice di rappresentanza della minore ha postulato la reiezione del reclamo, a suo dire non sufficientemente motivato, superato dagli eventi e finalizzato a tutelare gli interessi della famiglia affidataria invece del bene della minore. Con osservazioni 10 settembre 2019 anche PI 3 ha chiesto la reiezione del gravame, ritenuto privo di interesse, e ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con osservazioni di pari data anche PI 2 si è opposto al reclamo, contestando la legittimazione ricorsuale dell’UAP, che non è parte al procedimento e non è toccato direttamente dalla decisione in questione. Il padre di PI 1 ha inoltre affermato che gli impegni della famiglia PI 5-PI 4 non costituiscono un motivo legittimo per opporsi ad un’estensione dei diritti di visita tra i genitori naturali e la figlia. Anch’egli postula di essere posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con osservazioni 10 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere osservazioni al reclamo, rimettendosi alla decisione di questo giudice. I genitori affidatari PI 4 e PI 5 non si sono espressi.

                                         Non sono stati chiesti ulteriori scambi di allegati.

                                  P.   Di quanto accaduto successivamente si dirà, per quanto utile all’evasione del procedimento, nei considerandi in diritto.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Occorre anzitutto chinarsi sulla questione della legittimazione ad impugnare la decisione dei due reclamanti RE 1 e RE 2, attivi in qualità di assistenti sociali presso l’UAP di __________.

                               2.1.   A seguito dell’introduzione del reclamo in oggetto, con scritto 8 agosto 2019 questo Giudice ha espressamente sollevato la questione della legittimazione dei due reclamanti, impartendo loro un termine di dieci giorni per completare il gravame “con le conclusioni e con l’indicazione della vostra legittimazione ad impugnare la decisione”. Nel loro complemento datato 14 agosto 2019 i due reclamanti hanno precisato le loro conclusioni di causa (ovvero, hanno postulato l’annullamento della decisione 11 luglio 2019 concernente le relazioni personali fra PI 1 e i suoi genitori naturali), ma non hanno esplicitato in alcun modo l’aspetto della loro potestà ricorsuale.

                               2.2.   Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).

                                         Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450 n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 450 n. 22).

                                         Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).

                                         Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse del minore, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).

                                         Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471).

                               2.3.   Come già accennato, i reclamanti sono rimasti silenti sulla questione della loro legittimazione ad impugnare la decisione di prime cure, anche dopo che questo giudice ha espressamente chiesto loro di indicare su che base fondavano la loro potestà ricorsuale. Se è vero che, in applicazione della giurisprudenza e della dottrina indicate sopra, sia l’assistente sociale che segue l’affido che l’assistente sociale che vigila e segue la famiglia affidataria (cfr. dicitura sulle firme apposte al reclamo, pag. 2) possono senz’altro rientrare nella categoria delle persone vicine a PI 1, ancora è necessario che essi agiscano a tutela del bene della minore. Questo aspetto non è stato in alcun modo evocato né nel reclamo né nel successivo complemento. Tali memoriali si caratterizzano per contro in una difesa della posizione della famiglia affidataria, che non è stata sentita dall’Autorità di protezione e non ha potuto far valere le sue argomentazioni in merito al cambiamento del giorno in cui si svolgono i diritti di visita con i genitori naturali di PI 1. Tale cambiamento, che secondo i reclamanti avrebbe causato difficoltà organizzative alla famiglia affidataria, ha inoltre suscitato in quest’ultimi un senso di non considerazione dei loro interessi. Secondo gli assistenti sociali dell’UAP, infatti, “le modifiche dei DDV sottintendono cambiamenti importanti nella gestione del tempo libero delle famiglie affidatarie, soprattutto quando quest’ultime hanno lavori a turni e nei weekend” e “il non aver ascoltato la famiglia affidataria prima di stabilire giorni e orari dei DDV ha gravato sulla loro organizzazione di vita e ha ulteriormente gravato sul loro senso di non considerazione quali partner della rete da parte dell’Autorità” (reclamo, pag. 1). Sempre secondo i reclamanti, il cambiamento dei giorni dei diritti di visita “grava sulla gestione corrente dell’affido” e non prende in considerazione la “routine della famiglia affidataria” (complemento, pag. 1).

                                         Considerato come nel reclamo non si accenni neppure all’ipotesi che l’assetto dei diritti di visita stabilito nella decisione impugnata si scontri con l’interesse di PI 1 (a titolo di esempio, che il ripristino dei diritti di visita con la madre non sia opportuno, che i giorni scelti non siano compatibili con gli impegni della bambina, che la durata e/o la frequenza dei diritti di visita stabiliti non sia adeguata, etc.), occorre concludere che uno dei requisiti dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non è adempiuto. RE 1 e RE 2, pur essendo persone vicine alla minore, nel caso specifico non sono legittimati a ricorrere contro la decisione in questione poiché nelle loro allegazioni non hanno fatto valere una lesione degli interessi di PI 1.

                               2.4.   Va dunque valutato se i due reclamanti, non facendo valere un interesse di PI 1, possiedano una legittimazione a ricorrere in qualità di terzi ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC.

                                         La risposta, anche in questo caso, è negativa. Come visto, le argomentazioni dei due reclamanti non vertono sulla difesa dei loro interessi, o di quelli dell’UAP. Essi non fanno infatti valere un interesse giuridicamente protetto proprio, bensì una violazione dei diritti (e meglio, del diritto di essere sentiti) della famiglia affidataria.

                                         Diverso sarebbe stato il caso se a ricorrere fossero stati PI 4 e PI 5: essi avrebbero potuto far valere il loro diritto di essere sentiti (che per i genitori affidatari va esaminato alla luce dell’art. 300 cpv. 2 CC) e dunque un diritto proprio, tutelato dalle norme di protezione. Questo giudice avrebbe dunque avuto la facoltà di entrare nel merito di un loro reclamo in tal senso, ciò che non è per contro possibile nel caso concreto con riferimento all’impugnativa in oggetto.

                                         Il reclamo deve pertanto essere respinto per carenza di legittimazione ricorsuale di RE 2 e RE 1 dell’UAP, senza che questo giudice possa entrare nel merito delle lagnanze ivi espresse.

                               2.5.   In via abbondanziale si rileva che il reclamo in oggetto difetta inoltre di un interesse giuridico attuale. Non perché la decisione impugnata sia superata dagli eventi – la regolamentazione delle relazioni personali decisa essendo infatti quella attualmente ancora in vigore – bensì perché la famiglia affidataria non si è pronunciata sulla pretesa violazione del suo diritto di essere sentita nemmeno quando, con ordinanza 23 agosto 2019, questo giudice le ha personalmente impartito un termine per esprimersi.

                                         Il silenzio dei diretti interessati, su una questione legata al loro diritto di esprimersi, manifesta dunque un disinteresse alla questione litigiosa che svuota di senso il reclamo medesimo, interposto a loro difesa.

                                   3.   La reiezione del reclamo appare dunque inevitabile ai sensi dei principi evocati sopra. La presente pronuncia non deve tuttavia essere letta come un avallo dei contenuti della decisione impugnata, emanata in sede di udienza senza particolari motivazioni e senza neppure l’indicazione dei rimedi giuridici esperibili.

                                         Si sottolinea inoltre che la decisione impugnata sancisce che “ogni ampliamento successivo dei diritti di visita verrà valutato ed eventualmente confermato mediante scritto semplice a condizione che i rapporti dalla terapeuta della minore siano favorevoli” (dispositivo n. 2, sottolineatura dello scrivente). L’inammissibile prassi di modificare i diritti di visita attraverso una semplice comunicazione scritta alle parti era già stata stigmatizzata da questo Giudice in una recente pronuncia, proprio in un caso di competenza dell’Autorità di protezione qui coinvolta (cfr. sentenza CDP del 28 febbraio 2019, inc. 9.2018.186, consid. 3.4).

                                         Si rileva di transenna che anche la richiesta di sostituzione della curatrice educativa formulata dall’UAP è stata evasa dall’Autorità di protezione con una semplice lettera, sprovvista dell’indicazione dei rimedi giuridici (cfr. scritto 20 agosto 2019). La presente sentenza viene dunque trasmessa per conoscenza anche all’Ispettorato della Camera di protezione, affinché intraprenda i passi che ritiene più opportuni per contrastare simili prassi.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione della reiezione del reclamo, può essere ritenuto soccombente solo l’UAP, che ha impugnato la decisione dell’Autorità di protezione per il tramite dei due assistenti sociali che si occupano dell’affido di PI 1. Non potendo tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico (art. 46 cpv. 6 LPAmm), tali oneri vanno messi a carico dello Stato. L’UAP deve per contro essere condannato al pagamento di ripetibili alle controparti, ridotte in considerazione dell’unico scambio di allegati ordinato. Visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate da PI 3 e da PI 2 devono invece essere considerate prive di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto per carenza di legittimazione a reclamare.

                                   §.   La presente decisione è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio dell’Aiuto e della protezione di __________ rifonderà ad PI 3 e a PI 2 fr. 800.– ciascuno a titolo di spese ripetibili.

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di PI 3 è priva di oggetto.

                                   4.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di PI 2 è priva di oggetto.

                                   5.   Notificazione:

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  Comunicazione: -

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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