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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.05.2019 9.2018.91

7 mai 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·5,219 mots·~26 min·2

Résumé

Prelevamenti illeciti sugli averi del pupillo da parte del curatore generale.Mancata approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario finali, mancato scarico del curatore per l’attività svolta, riduzione della remunerazione richiesta, annullamento dell’ingiunzione di risarcire il danno

Texte intégral

Incarto n. 9.2018.91

Lugano 7 maggio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la verifica del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali concernente la curatela di †PI 1

giudicando sul reclamo del 6 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 30 maggio 2018 (ris. n. 83.2018) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione 14 marzo 2013 (ris. n. 13/2013) l'Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1, classe 1931, una curatela generale ex art. 398 CC. Quale curatrice è stata nominata la qui reclamante signora RE 1.

                                  B.   Con scritto 30 gennaio 2018 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione la rinuncia con effetto immediato al mandato di curatrice. Con lettera 22 febbraio 2018 quest’ultima ha spiegato di aver prelevato dai conti di alcuni suoi pupilli, nel corso del 2017, importi che riteneva di poter restituire. Non avendo potuto restituire alcunché, RE 1 si è autodenunciata alle autorità penali.

                                  C.   Con decisione 28 marzo 2018 (ris. n. 47.2018) l’Autorità di protezione ha revocato il mandato di curatrice a RE 1 con effetto al 31 marzo 2018 e le ha fatto ordine di consegnare il rendiconto finale aggiornato a tale data. L’autorità di prime cure ha altresì nominato CURA 1 quale curatrice di PI 1, a partire dal 1° aprile 2018.

                                  D.   RE 1 ha in seguito presentato all’Autorità di protezione la documentazione inerente alla curatela sino al 28 febbraio 2018, il rendiconto finanziario con i relativi giustificativi e il rapporto morale dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018, unitamente alla richiesta di remunerazione per l’importo di fr. 2'221.– (fr. 2'000.– a titolo di mercede e fr. 221.– a titolo di spese).

                                  E.   Con decisione 30 maggio 2018 (ris. n. 83.2018) l’Autorità di protezione ha rifiutato l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale della curatrice, cui non è stato dato scarico della responsabilità per gli atti e le omissioni compiuti nell’esercizio del suo mandato di curatrice. L’Autorità di prime cure ha inoltre condannato RE 1 a risarcire alla curatelata l’importo di fr. 17'400.– risultante dalla grave indebita amministrazione dei beni, riservato un aumento del danno in funzione di eventuali fatti nuovi che dovessero emergere dal procedimento penale in corso. L’Autorità di protezione ha inoltre autorizzato e intimato alla nuova curatrice di avviare sollecitamente le necessarie procedure penali e civili al fine di ottenere il completo indennizzo del danno subito da PI 1. L’Autorità di protezione ha rifiutato di corrispondere a RE 1 una remunerazione o un indennizzo per le spese incorse.

                                  F.   Con reclamo 6 luglio 2018 RE 1 è insorta contro tale pronuncia. La reclamante postula in primo luogo l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale da lei presentati, nonché il suo scarico non appena la somma indebitamente prelevata verrà restituita all’interessata. Chiede inoltre l’annullamento dell’ordine di risarcire fr. 17'400.–, che non è di competenza dell’Autorità di protezione, così come la revoca dell’obbligo impartito alla nuova curatrice di adire le vie civili e penali nei confronti della reclamante. RE 1 postula inoltre la rifusione di mercede e spese per l’importo di fr. 2'221.–, con autorizzazione a procedere in via di compensazione al momento del rimborso delle somme sottratte.

                                  G.   Con lettera 29 luglio 2018, la nuova curatrice generale di PI 1 ha comunicato di non avere osservazioni al reclamo, informando di essersi costituita come accusatrice privata nel procedimento a carico dell’insorgente.

                                  H.   Con osservazioni 8 agosto 2018 l’Autorità di protezione ha precisato i contorni della fattispecie, contestando le richieste di giudizio dell’insorgente e riconfermandosi nella propria decisione. Con memoriale 9 agosto 2018 l’Autorità di protezione ha sporto denuncia penale nei confronti di RE 1 per i reati di appropriazione indebita qualificata (art. 138 cpv. 2 CP) e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP, in subordine falsità in documenti, art. 251 CP).

                                    I.   Nei successivi memoriali di replica e di duplica, sia RE 1 che l’Autorità di protezione si sono riconfermate nelle proprie richieste di giudizio.

                                  L.   Il 9 ottobre 2018, dopo il termine dello scambio di allegati, l’Autorità di protezione ha dato comunicazione del decesso di PI 1, avvenuto il 2 ottobre 2018 a __________. A seguito di ciò, con decisione 21 gennaio 2019 (ris. n. 4.2019) l’Autorità di protezione ha constatato la chiusura della curatela generale e ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale finali presentati dalla nuova curatrice CURA 1.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Ai sensi dell’art. 450b CC, il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Giusta l’art. 450d CC e gli art. 73, 75 cpv. 1 e 2 LPAmm, in relazione con l’art. 21 LPMA, l’Autorità di reclamo impartisce alle parti un congruo termine per le osservazioni, la replica e la duplica.

                                         Nel caso concreto, sia il rispetto del termine di reclamo che la tempestività dei successivi memoriali sono stati verificati d’ufficio da questo giudice. Possono dunque essere superate di primo acchito le censure sollevate in proposito dall’Autorità di protezione, dapprima, e dalla reclamante, poi.

                                   3.   Nel suo reclamo, RE 1 censura la mancata approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale da lei presentati e rimprovera all’Autorità di protezione di non aver già previsto, nel dispositivo della decisione, lo scarico per il proprio operato al momento in cui rifonderà alla curatelata l’integrità della somma prelevata indebitamente.

                               3.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha osservato che il rendiconto finanziario e il rapporto morale sono stati presentati al 28 febbraio 2018 e non – come richiesto – al 31 marzo 2018, circostanza già sufficiente, in sé, per rifiutarne l’approvazione (pag. 2). Ma soprattutto, l’Autorità di protezione ha rifiutato l’approvazione dei medesimi in quanto la curatrice non ha amministrato i beni della curatelata ossequiando le disposizioni di legge, avendo al contrario operato una “deliberata ripetuta sottrazione di beni all’interessata”, “tant’è che è stato aperto un importante procedimento penale a suo carico” (decisione impugnata, pag. 2).

                               3.2.   Nel suo reclamo, RE 1 critica l’Autorità di protezione per non aver dato immediatamente seguito alla sua rinuncia al mandato di curatrice, cercando invece di chiarirne le motivazioni (a suo dire, a mero scopo di “gossip”, reclamo, pag. 3). Secondo la reclamante, se l’Autorità di protezione avesse agito celermente – sostituendola subito con un altro curatore, come fatto da altre Autorità di protezione cui RE 1 aveva indirizzato la medesima richiesta – non si sarebbe verificata la necessità di rettificare d’ufficio le cifre presenti nel rendiconto, che attesta la situazione patrimoniale dell’’interessata al 28 febbraio 2018 invece che al 31 marzo 2018 (reclamo, pag. 4).

                                         Secondo l’insorgente, il rendiconto finanziario e il rapporto morale al 28 febbraio 2018 devono dunque essere approvati così come proposti, poiché – a quella data – corrispondenti alla realtà (reclamo, pag. 7), e dev’essere sin d’ora stabilito “che al momento in cui la signora RE 1 avrà rifuso alla curatelata l’integrità della somma prelevata indebitamente, le sarà dato scarico del proprio operato” (reclamo, pag. 11-12).

                               3.3.   Giusta l’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).

                                         Ai sensi dell’art. 415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

                                         L’esame del conto (o rendiconto finanziario) finale non si limita ad una pura verifica contabile delle diverse poste indicate, ma deve anche vertere sulla legittimità delle misure adottate dal curatore (DTF 137 III 637 consid. 1.2). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1).

                                         Sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) finale non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3). Occorre tuttavia tenere in considerazione che l’approvazione del conto finale gli conferisce un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).

                               3.4.   Le censure ricorsuali appaiono prive di consistenza e sono destinate all’insuccesso. È palese che la reclamante ha presentato il rapporto morale e il rendiconto finanziario finali ad una data antecedente il termine del suo mandato, e non si vede come tale circostanza possa essere imputabile all’Autorità di protezione (in particolare, all’asserito ritardo con cui avrebbe revocato il mandato a RE 1 rispetto ad altre autorità). Per sua ammissione, è stata lei ad equivocare sulla data esatta di chiusura contabile del rendiconto finale (“Frastornata dagli eventi, la reclamante non si avvide dell’ordine di rassegnare i propri rapporti con effetto al 31 marzo 2018”; reclamo, pag. 4). Tale data era infatti stata chiaramente indicata dall’Autorità di protezione nella sua decisione del 28 marzo 2018, cresciuta in giudicato incontestata (“3.1 RE 1 consegna a quest’Autorità il rendiconto finale aggiornato al 31.3.2018 entro il 30.4.2018”).

                                         Che altre autorità di protezione abbiano revocato degli ulteriori mandati di curatela a lei affidati con effetto al 28 febbraio 2018 è irrilevante e non può evidentemente costituire una scusante per non aver ossequiato all’ordine impartito con riferimento alla curatela in oggetto. Si segnala peraltro che l’Autorità di protezione ha evidenziato tale manchevolezza alla curatrice e con scritto del 3 maggio 2018 l’ha espressamente richiamata su questo punto, assegnandole un termine suppletorio per rimediare, rimasto tuttavia lettera morta.

                                         Il rapporto morale e il rendiconto finanziario finali presentati al 28 febbraio 2018 non possono manifestamente essere approvati per tale data, considerato come il mandato di curatrice della reclamante sia stato revocato con effetto al 31 marzo seguente e la medesima debba giustificare il suo operato sino a tale data.

                                         Dal profilo sostanziale, visti gli illeciti compiuti ed ammessi dalla ex curatrice, oggetto di procedimento penale, è altresì chiaro come l’Autorità di protezione non possa attestare l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte della ex curatrice: come visto, seppur l’approvazione del conto non esplichi degli effetti di diritto materiale (verso l’interessata o i terzi), essa conferisce alla contabilità una presunzione di correttezza che stride con le circostanze del caso concreto, oggetto di approfondimenti in sede penale.

                                         La reclamante afferma inoltre che il mancato scarico sia “inaccettabile” e “doveva necessariamente essere limitato nel tempo” sino alla rifusione del pregiudizio (reclamo, pag. 7), ma non giustifica tali asserzioni, del tutto apodittiche.

                                         La decisione dell’Autorità di protezione di non approvare i rendiconti presentati e di non dare scarico alla ex curatrice per il mandato svolto merita dunque conferma.

                                   4.   La reclamante chiede inoltre che venga annullato l’ordine di rifondere alla curatelata l’importo di fr. 17'400.– (reclamo, pag. 7).

                               4.1.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha rilevato come l’ex curatrice abbia inserito nel rendiconto un attivo di fr. 17'400.– (alla voce “altro”, senza indicare un documento giustificativo) “che dovrebbe corrispondere agli importi indebitamente sottratti dalla curatrice all’interessata nel 2018” (pag. 2). Nel dispositivo, ha pertanto deciso che RE 1 “è tenuta a risarcire a PI 1 (1931) il danno di CHF 17'400.00 risultante dalla grave indebita amministrazione dei beni della curatelata. È riservato un aumento del danno in funzione di eventuali fatti nuovi che dovessero emergere dall’istruttoria penale” (decisione impugnata, pag. 3).

                                         Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione ha precisato che l’ordine di restituire la somma in oggetto non è stato impartito “nell’ambito dell’esercizio dell’azione in responsabilità, evidentemente retta da altre disposizioni legali” (osservazioni, pag. 4). L’Autorità di prime cure ha invece considerato che la restituzione di tale importo poteva essere ordinata “quale istruzione ai sensi dell’art. 400 cpv. 3 CC”, avendo RE 1 “riconosciuto il prelevamento indebito perpetrato nei confronti della curatelata”, “inserendolo in particolare sotto questa voce nella contabilità 2017-2018” (osservazioni, pag. 4).

                               4.2.   Nel suo gravame, RE 1 ritiene che l’ordine di rifondere alla curatelata l’importo di fr. 17'400.– debba essere annullato in quanto tale decisione non compete all’Autorità di protezione bensì delle autorità penali e, se del caso, civili (reclamo, pag. 7).

                               4.3.   Le argomentazioni ricorsuali su questo punto meritano accoglimento. L’Autorità di protezione medesima ha peraltro dato atto, nelle sue osservazioni, di non essere abilitata ad impartire un ordine di restituzione fondato disposizioni relative alla responsabilità del curatore (art. 454 e seg. CC; art. 22 cpv. 1 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, che prescrive la competenza del giudice civile ordinario, e art. 23 cpv. 1 LResp, secondo cui in caso di procedimento penale l’ente pubblico può costituirsi parte civile).

                                         Le allegazioni dell’Autorità di prime cure, secondo cui tale ordine si fonderebbe su altri presupposti, non convincono. Anzitutto, ciò non traspare dalla decisione impugnata, nella quale viene invece utilizzata una terminologia afferente al risarcimento del danno (“è tenuta a risarcire (…) il danno”; “è riservato un aumento del danno”, pag. 3). Inoltre, è oltremodo dubbio che l’inserimento dell’importo di fr. 17'400.– nella contabilità da parte della ex curatrice costituisca – come preteso dall’Autorità di protezione – un riconoscimento di debito. Come dà atto anche la decisione impugnata, tale importo è stato infatti inserito in maniera generica tra gli attivi della curatelata, non nei crediti, e senza alcun giustificativo né alcuna indicazione del debitore. Ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui tale documento possa essere considerato un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, non si vede in che misura esso possa avere una valenza particolare nell’ambito di un procedimento concernente la verifica dei rapporti e conti finali della curatela, al di fuori di una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione. Un ordine di restituzione come quello in parola non si giustifica peraltro nemmeno sulla base dell’evocato art. 400 cpv. 3 CC o sulla scorta della facoltà conferita all’Autorità di protezione di dare istruzioni ai curatori, già solo per il fatto che il mandato di curatela affidato a RE 1 era appena stato revocato.

                                         Il punto n. 1.2. del dispositivo deve pertanto essere annullato.

                                   5.   La reclamante contesta anche il punto n. 1.3. del dispositivo, in base al quale la curatrice CURA 1 “è sin d’ora autorizzata e tenuta ad avviare sollecitamente” le necessarie procedure penali (costituendosi accusatrice privata nel procedimento già in essere) e civili (avviando un’azione ex art. 545 e seg. CC) alfine di ottenere la rifusione del danno patito dall’interessata a seguito degli indebiti prelevamenti effettuati da RE 1 (decisione impugnata, pag. 3).

                               5.1.   L’insorgente ritiene che tale ordine, che impone da subito l’avvio di procedure, comporti delle inutili e dispendiose procedure, “destinate a rientrare ben prima della decorrenza dei termini di prescrizione evocati” (reclamo, pag. 7-8). Infatti, a mente della reclamante, “nel corso dei prossimi mesi sarà perfezionata una procedura ereditaria, che consentirà alla reclamante di recuperare somme superiori agli averi sottratti ai curatelati”: “gli averi sottratti potranno essere interamente corrisposti agli interessati” (reclamo, pag. 10-11).

                               5.2.   L’argomento è privo di consistenza, già solo per il fatto che ad oggi – ovvero, a nove mesi dall’introduzione del reclamo – non è ancora giunta a questa Camera alcuna notizia del prospettato imminente indennizzo. Che gli averi sottratti a PI 1 e agli altri curatelati possano essere interamente restituiti da RE 1 (a seguito di suoi introiti straordinari o meno) è circostanza su cui l’Autorità di protezione non può manifestamente fare affidamento per procrastinare l’avvio dei passi processuali necessari alla tutela degli interessi della curatelata, già lesi. Su questo punto il reclamo non può pertanto essere accolto.

                                   6.   Infine, la reclamante contesta la decisione dell’Autorità di protezione di non corrisponderle alcuna remunerazione né alcun rimborso spese.

                               6.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha ritenuto che “la richiesta di remunerazione avanzata dalla curatrice” è “in parte giustificabile per il lavoro di gestione delle pratiche amministrative comunque svolte dalla curatrice”, ma che essa deve essere valutata alla luce del fatto che quest’ultima “sia nel 2016 che nel 2017 ha sottratto attivi all’interessata per complessivi fr. 28'685.00” (decisione impugnata, pag. 2). Una simile “gravissima deliberata reiterata indebita amministrazione dei beni dell’interessata” non consente di riconoscere, secondo l’Autorità di prime cure, “alcuna remunerazione né indennizzo di spese alla curatrice” (decisione impugnata, pag. 2).

                                         L’Autorità di protezione ha infatti evocato quanto successo già l’anno precedente, nel corso del quale RE 1 aveva in tre occasioni prelevato indebitamente delle somme dai conti della curatelata, per l’importo complessivo di fr. 11'285.–. In quel caso, la curatrice si era giustificata affermando di essere incorsa in un errore e aveva restituito il maltolto.

                                         Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione ha affermato che i sei prelevamenti indebiti (per complessivi fr. 28'685.–) e la dichiarazione mendace dell’8 marzo 2017 (nella quale RE 1 affermava di aver prelevato l’importo di fr. 11'285.– a causa di una svista) costituivano “una violazione dell’essenza del mandato di curatrice (…) tanto grave da considerare il mandato così gravemente inadempiuto da precludere il diritto alla remunerazione della reclamante”, per applicazione analogica del diritto alla remunerazione del mandatario, e meglio dell’eccezione di inadempimento (pag. 5).

                                         L’Autorità di protezione si rimette tuttavia al giudizio di questo giudice qualora dovesse ritenere corretto riconoscere una parziale remunerazione della curatrice, precisando che l’onorario andrebbe comunque ricondotto ai fr. 40.–/ora riconosciuti nelle gestioni precedenti e che, in considerazione degli illeciti perpetrati, non può più esserle riconosciuta una remunerazione senza una precisa distinta delle ore prestate (osservazioni, pag. 5-6).

                               6.2.   L’insorgente critica anzitutto il riferimento all’importo complessivo di fr. 28'685.00, definito vessatorio. L’importo di fr. 11'285.– sottratto dalla curatrice nel 2016 è infatti stato rifuso, tant’è che il rapporto morale e il rendiconto finanziario riguardanti quell’anno sono stati approvati dall’Autorità di protezione, così come la richiesta di retribuzione (reclamo, pag. 8-9).

                                         Secondo la reclamante, nella misura in cui l’attività di gestione svolta sino alla revoca del suo mandato non venisse retribuita, al momento in cui RE 1 rifonderà gli importi sottratti “il patrimonio della curatelata si troverebbe (…) indebitamente accresciuto del controvalore di una prestazione erogata a favore della curatelata medesima, ma non retribuita” (reclamo, pag. 10). L’insorgente considera comunque comprensibile che la sua retribuzione non le venga corrisposta subito, ma che tale importo possa essere dedotto in compensazione al momento in cui “sarà in condizione di rifondere la somma sottratta” (reclamo, pag. 10).

                                         Quanto alla richiesta di dettagliare le ore di lavoro svolte e le spese in cui è incorsa, RE 1 afferma di non essere più in possesso dei documenti che le permettano di ricostruire tali prestazioni; l’insorgente postula un nuovo e ultimo “atto di fede”, ovvero il riconoscimento delle prestazioni così come dichiarate, in passato “sempre accettate senza alcuna «esigenza» di ostensione dei dettagli” (replica, pag. 5).

                               6.3.   Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3). Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi il compito al Consiglio di Stato di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.

                                         Giusta l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il diritto alla remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari può essere ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti, la remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per l’attività diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se egli non agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli onorari convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a; STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e nota 124).

                                         Secondo la giurisprudenza, il diritto del mandante alla riduzione dell’onorario dovuto (art. 394 cpv. 3 CO) può cumularsi con il suo diritto alla riparazione del danno causato dalla cattiva esecuzione del mandato (art. 398 cpv. 1 e 2 CO; DTF 124 III 423 consid. 4c; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2). Il danno di cui il mandante può esigere la riparazione può tuttavia essere soltanto un danno consecutivo alla cattiva esecuzione del mandato, siccome la riparazione del danno non deve permettere al mandante di ottenere un doppio indennizzo per la perdita cagionata della mancata diligenza del mandatario nell’esecuzione dell’attività affidatagli, già compensata con la riduzione dell’onorario (STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5a ed. 2016, pag. 658 n. 4594). Se il mandatario ha riparato il danno causato, può essere trattato come se avesse correttamente adempiuto al suo mandato e può avere diritto integralmente ai suoi onorari per applicazione analogica dell’art. 397 cpv. 2 CO (STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2, che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 124 III 423 consid. 4c e alla STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1, criticata da una parte della dottrina che ritiene comunque dovuta una riduzione dell’onorario).

                                         I crediti reciproci del mandatario (al pagamento dei suoi onorari, eventualmente ridotti) e del mandante (per il risarcimento del danno) possono essere compensati (art. 120 CO; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; DTF 124 III 423 consid. 4c).

                               6.4.   Nella fattispecie, non può trovare applicazione l’eccezione di inadempimento evocata dall’Autorità di protezione. La decisione di negare in toto la remunerazione richiesta da RE 1 non si giustifica nel caso concreto in quanto, a prescindere dagli indebiti prelevamenti, la curatrice ha svolto una serie di attività relative alla gestione degli affari amministrativi della curatelata, testimoniate dal plico di documentazione presentato all’Autorità di prime cure (mappetta verde “PI 1 2017-2018”). In particolare, ha saldato le fatture intestate alla curatelata, ne ha tenuto la contabilità e l’ha rappresentata nei rapporti con le banche, la cassa malati, la casa anziani ove è ricoverata nonché con il fisco. Agli atti non vi sono indizi che lascino supporre che queste attività non siano state svolte con la diligenza necessaria. Il dispendio orario indicato da RE 1 nella sua richiesta datata 31 marzo 2018 (40 ore per 14 mesi di attività, ovvero meno di 3 ore al mese) è inferiore a quello esposto e accettato per la gestione relativa al 2016 (43 ore per 12 mesi di attività, ovvero 4 ore al mese circa). Esso non può considerarsi inadeguato per la gestione di una simile curatela generale, considerato che anche la successiva curatrice ha esposto un monte ore analogo (21 ore di lavoro per meno di otto mesi e mezzo di attività). Quanto alla remunerazione oraria, RE 1 non può pretendere di ricevere un importo più alto (fr. 50.–/ora) di quello ricevuto gli anni precedenti (fr. 40.–/ora).

                                         Può invece trovare giustificazione una riduzione della mercede in applicazione dell’art. 394 cpv. 3 CO. Come visto, la curatrice ha allestito il rapporto e il rendiconto finali in maniera lacunosa, tralasciando l’ultimo mese di attività prima della revoca del mandato, e obbligando l’Autorità di protezione a completarli. Inoltre, la reclamante ha presentato la sua richiesta di indennizzo senza dettagliare la suddivisione di tale monte ore fra le diverse attività che ha svolto (ad esempio, per la preparazione della dichiarazione fiscale, etc.) e ha affermato di non essere in grado di farlo oggi (cfr. replica, pag. 5). In considerazione di tali manchevolezze, si giustifica di decurtare il monte ore esposto da RE 1 del 20%.

                                         Per quanto attiene alle spese, non possono essere approvati i 250 km esposti a titolo di trasferta. Seppur di poco inferiori ai 280 km approvati l’anno precedente, RE 1 non ha infatti saputo minimamente indicare, neppure in sede di replica, a quanti e a che tipo di tragitti tale distanza si riferisca.

                                         In conclusione, tutto ben considerato si giustifica di riconoscere all’insorgente una mercede di fr. 1'280.– (32 ore per 40.– fr/ora) e le spese per fr. 71.–, per un totale di fr. 1'351.–, impregiudicate le pretese di risarcimento del danno patito dalla curatelata a seguito degli indebiti prelevamenti effettuati. L’importo della remunerazione, come postulato dalla reclamante medesima, sarà dedotto in compensazione dagli importi che verranno riconosciuti quale risarcimento per i prelevamenti indebiti.

                                         Il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va di conseguenza riformato in tal senso.

                                   7.   Ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CC, la curatela prende fine per legge con la morte dell’interessato. I poteri di rappresentanza della curatrice generale, intervenuta nel presente procedimento, sono pertanto da considerarsi estinti a seguito del decesso di PI 1, avvenuto il 2 ottobre 2018 (cfr. decisione 21 gennaio 2019, ris. n. 4.2019).

                                         Considerato come, giusta l’art. 43 LPAmm, in caso di decesso di una parte il successore subentra alla parte nel procedimento, la presente decisione viene notificata agli eredi dell’interessata, cui è già stata intimata la decisione 21 gennaio 2019 summenzionata (ris. n. 4.2019).

                                   8.   Gli oneri processuali seguono di regola la soccombenza.

                                         Nel caso concreto, il reclamo è stato accolto solo in parte, ragion per cui RE 1 va considerata parzialmente soccombente. L’interessata, rappresentata dalla curatrice CURA 1, non ha preso posizione sull’impugnativa, ragion per cui solo l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata parzialmente annullata – può essere ritenuta soccombente al fianco di RE 1. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Tasse e spese di giudizio vanno pertanto accollate all’insorgente in ragione di ½ e allo Stato in ragione dell’altro ½.

                                         L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili, nella fattispecie ridotte visto la parziale soccombenza dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è parzialmente accolto.

                                   §.   Di conseguenza, il dispositivo della decisione 30 maggio 2018 (ris. n. 83.2018) dell’Autorità regionale di protezione __________ deve essere riformato come segue:

                                         “1.      Invariato.

                                         1.1.    Invariato.

                                         1.2.    Annullato.

                                         1.3.    Invariato.

                                         1.4.    Invariato.

                                         2.       A RE 1 è riconosciuto l’importo di fr. 1'280.– a titolo di mercede e di fr. 71.– a titolo di spese, posti a carico dell’interessata per un totale di fr. 1'351. –; tale somma dovrà essere dedotta in via di compensazione dall’importo del risarcimento del danno al cui pagamento verrà condannata RE 1.”

                                   2.   Gli oneri del reclamo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti per metà a carico di RE 1 e per l’altra metà a carico dello Stato. L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione:

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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