Incarto n. 9.2018.199
Lugano 17 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda le spese peritali
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 2008 dalla relazione tra RE 1 e PI 2. Le autorità di protezione si occupano della situazione della minore sin dal 2011. Con decisione 18 marzo 2011 l’allora Commissione tutoria regionale di __________ ha istituito una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 vCC, volta principalmente alla regolamentazione degli incontri con il padre, che dal 2013 non sono più avvenuti.
Con decisione 15 marzo 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha conferito mandato al dr. psic. __________ per un aggiornamento della valutazione dello stato psico-effettivo di PI 1. Il perito ha presentato il suo rapporto in data 14 giugno 2018.
B. Tramite decisione 9 ottobre 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha posto a carico di RE 1 (con anticipo da parte dell’Autorità di protezione e posta a carico del Comune di domicilio di madre e figlia) la nota d’onorario emessa in data 14 giugno 2018 dal dr. psic. __________, per complessivi fr. 3'720.–. Contro la decisione sono insorti sia il Municipio di __________ (chiedendo la verifica della capacità economica della madre), sia RE 1 (postulando in via principale l’annullamento della decisione e in via subordinata la riforma del dispositivo n. 1 nel senso di porre la nota d’onorario del __________ a carico di entrambi genitori in ragione di un mezzo ciascuno, e per loro anticipata dall’Autorità di protezione).
In data 20 novembre 2018 (ris. no. 808/18), l’Autorità di protezione ha emesso una nuova decisione, annullando e sostituendo la prima e ponendo la nota d’onorario del dr. psic. __________ a carico dei genitori della minore in ragione di metà ciascuno. Di conseguenza con decisioni del 26 novembre 2018 questa Camera ha dichiarato privi d’oggetto ed ha stralciato dai ruoli entrambe le procedure (inc. CDP 9.2018.148 e 9.2018.156).
C. Con decisione 23 novembre 2018 (ris. no. 816/18) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 24 ottobre 2018 di RE 1 tendente all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio. RE 1 ha presentato reclamo contro la suddetta decisione, oggetto di una procedura separata. In data 17 ottobre 2019 questa Camera ha accolto il reclamo constatando lo stato di indigenza dell’interessata e modificando quindi la decisione dell’Autorità di protezione nel senso di porre RE 1 a beneficio dell’assistenza giudiziaria (inc. CDP n. 9.2018.198).
D. Tramite decisione 26 novembre 2018, questo giudice ha pure dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione attiva, il reclamo del dott. Psic. __________, insorto contro la decisione 20 novembre 2018 per ottenere che il suo onorario fosse posto a carico dell’Autorità di protezione, rispettivamente del Comune di __________ (inc. CDP 9.2018.177).
E. Con due ulteriori decisioni 29 novembre 2018 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela educativa e il mandato assegnato al SAE. L’Autorità di prime cure ha infatti constatato che la minore beneficia già di un percorso scolastico adeguato alle sue necessità e il suo stato personale “appare al momento sufficientemente monitorato e tenuto sotto controllo grazie ai vari mirati interventi pedagogici e terapeutici attuali dalla rete e resi possibili dalla stessa genitrice”.
F. Contro la decisione 20 novembre 2018 – che ha posto la nota d’onorario del dr. psic. __________ a carico dei genitori della minore in ragione di metà ciascuno – è insorta anche RE 1 con reclamo del 21 dicembre 2018, chiedendone l’annullamento. Essa sostiene che i costi della perizia non possono essere posti a carico dei genitori, trattandosi di spese relative al procedimento di protezione ed essendosi conclusa la procedura senza che siano state emanate misure concrete connesse alla perizia. Essa ha pure chiesto di poter essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.
G. Con osservazioni 17 gennaio 2019 l’Autorità di protezione contesta le allegazioni della reclamante precisando che la perizia si è resa necessaria per valutare la situazione della minore in relazione alla misura di curatela educativa, in seguito revocata. Il mandato peritale rientra quindi, a suo dire, nell’ambito degli accertamenti necessari per poter assumere una decisione circa l’eventuale mantenimento della misura di protezione, a suo tempo adottata nei confronti della minore. L’Autorità chiede inoltre di respingere la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante, facendo riferimento alle osservazioni presentate nell’ambito della procedura parallela (inc. n. 9.2018.198).
H. RE 1, con replica dell’8 febbraio 2019, conferma il suo reclamo specificando di ritenere che la valutazione peritale sarebbe stata eseguita per valutare l’eventualità per la minore di una soluzione di collocamento in internato in un’adeguata istituzione (che in ogni caso non sarebbe mai stata accettata), non invece per la revoca della curatela educativa. La reclamante ribadisce quindi che non è stato adottato alcun provvedimento conseguente alla perizia, il cui esito non avrebbe nulla a che vedere con la revoca della curatela. Essa specifica infine che la curatela educativa di fatto era “sospesa” da anni a seguito della rinuncia ai diritti di visita da parte del padre, fin dal 2013, quando, secondo la madre, la situazione sarebbe già dovuta essere rivalutata.
I. L’Autorità di protezione non ha presentato alcuna duplica, mentre il padre della minore non ha ritirato gli invii a lui indirizzati.
L. Il 17 maggio 2019 l’Autorità di protezione ha provveduto al saldo dell’importo di fr. 3'720.– al dott. Psic. __________, relativo alla perizia nella procedura a favore di PI 1.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione impugnata, del 20 novembre 2018, l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario del 14 giugno 2018 presentata dal dott. psic. __________ in relazione all’aggiornamento della valutazione peritale della minore PI 1 e posto i costi della medesima a carico dei genitori RE 1 e PI 2, in ragione di metà ciascuno. L’Autorità di prime cure ha motivato tale decisione sostenendo che la perizia era “volta ad ottenere un aggiornamento al fine di poter assumere una decisione di adeguamento e/o revoca della misura e come tale rientrante nelle spese processuali”.
3. RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di prime cure sostenendo che la perizia del dott. psic. __________ non è connessa ad alcuna misura concreta. Di conseguenza a suo avviso risponde al principio di soccombenza dell’art. 29 cpv. 2 LPMA, secondo cui le spese procedurali seguono l’esito del procedimento. Essa ritiene infatti “prematuro” porre a carico dei genitori la nota d’onorario in questione, non essendo ancora adottate misure direttamente conseguenti alla perizia. La reclamante postula pertanto l’annullamento della decisione e chiede che la nota d’onorario sia posta a carico dell’Autorità di protezione.
4. Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).
Ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Questi seguono le regole del diritto cantonale e del CPC (Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1370, p. 900, con riferimenti). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenze CDP: 29 dicembre 2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).
Per contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP 12 settembre 2017, inc. 9.2017.121, consid. 4).
5. Nella fattispecie, le misure a protezione di PI 1 che sono state revocate, erano state adottate nel 2011 allo scopo di regolamentare le relazioni personali con il padre. Nel corso del 2018, l’Autorità di prima istanza, al fine di stabilire la necessità di eventuali altre misure di protezione a favore della minore, ha svolto le indagini necessarie per la valutazione della sua situazione tenuto conto del fatto che, come emerge dagli atti (e nemmeno la madre contesta) da anni essa ha bisogno di numerosi sostegni. Dagli atti e dal voluminoso incarto emerge infatti che la curatela era solo uno degli aiuti forniti a PI 1 dal 2011. Concretamente RE 1 non contesta che il costo della perizia eseguita dal dott. psic. __________ sia un costo relativo al procedimento di protezione ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LPMA e che di conseguenza esso segua l’esito della procedura ed il principio di soccombenza. Nemmeno contesta a priori di doversene fare carico, ritenendo però che sarebbe “prematuro”, poiché le decisioni adottate dopo la resa del referto peritale non sarebbero direttamente connesse con quest’ultimo. Per i motivi che seguono, anche questo giudice può condividere tale opinione. Se è vero infatti che qualsiasi adeguamento delle misure di protezione, soprattutto riguardante la situazione di minorenni – in crescita ed in continua evoluzione – deve essere valutata dalle autorità e le spese di tali valutazioni vanno poste a carico degli interessati quali spese procedurali, è vero pure che nella fattispecie concretamente l’aggiornamento della situazione non ha condotto a nessuna adozione di misure di protezione, malgrado, peraltro, siano state caldeggiate nelle conclusioni dello specialista. La modifica delle misure di protezione intervenuta (revoca dei mandati alla curatrice ed al SAE) è di fatto indipendente dalle risultanze peritali e sarebbe potuta avvenire anche in assenza o precedentemente alla perizia, ritenuto che lo scopo delle misure era decaduto e che esse erano da anni totalmente inattive. Peraltro, il mandato conferito al perito riguarda “l’aggiornamento della valutazione dello stato psico-affettivo di PI 1 (…) a seguito degli ultimi avvenimenti” con la richiesta al medesimo “di dare delle indicazioni circa le eventuali mirate misure di sostegno terapeutico e/o educativo necessarie a protezione della minore” (cfr. decisione 15 marzo 2019 di conferimento del mandato). Tale incarico non concerne quindi l’esame dell’esigenza o meno di mantenere una curatela istituita nel 2011 (e per la quale la curatrice, come risulta dalla decisione impugnata e dagli atti, non è più stata attiva dal 2013, momento della cessazione dei diritti di visita paterni) o un compito di valutazione socio-ambientale conferito nel 2012, evidentemente superato. Di conseguenza il reclamo va accolto e la decisione dell’Autorità di protezione annullata. L’Autorità di protezione dovrà emanare quindi una nuova decisione ai sensi dei considerandi, tenendo conto pure del pagamento nel frattempo già eseguito.
A titolo abbondanziale si rileva che concretamente la problematica qui in esame pone in evidenza i rischi nel conferire un mandato a professionisti, che possono oggettivamente ritenere che l’Autorità di nomina si farà carico almeno dell’anticipo dell’onorario, in tal modo da non dover subire le conseguenze del rifiuto o l’impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori di farsi carico dei costi. Ciò che evidentemente appare essere stato tenuto in considerazione dall’Autorità di protezione, visto che ha nel frattempo provveduto al saldo dell’onorario in pendenza della procedura di reclamo. Infine, non si può non rammentare, all’attenzione dell’Autorità di prima istanza, l’importanza di fare allestire un preventivo dei costi presumibili prima di conferire un mandato ad uno specialista, come pure di stabilire, già nella decisione di nomina, le regole relative alla copertura dei costi. Nel caso in esame (anche se ormai irrilevante visto l’esito del procedimento) ma anche in generale, va ricordato che l’accollo dei costi ai genitori con vincolo di solidarietà, oltre ad essere un principio sancito da dottrina e giurisprudenza, conferisce un’ulteriore garanzia a favore di periti e specialisti chiamati in causa.
6. La reclamante chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Come risulta dalla procedura parallela alla presente, che si richiama integralmente, (inc. CDP no. 9.2018.198, decisione del 17 ottobre 2019) l’indigenza della reclamante può essere riconosciuta. Tuttavia, come concluso nella citata decisione e per i motivi che seguono, l’istanza è divenuta priva d’oggetto.
7. Il reclamo va accolto e la decisione dell’Autorità di protezione annullata, ragion per cui quest’ultima va considerata soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultima, che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e la decisione annullata. L’incarto viene retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________ per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.
3. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da RE 1 è stralciata dai ruoli.
4. Notificazione:
- -
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.