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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.10.2019 9.2018.198

17 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,276 mots·~16 min·3

Résumé

Istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria

Texte intégral

Incarto n. 9.2018.198

Lugano 17 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda il diniego di concessione dell’assistenza giudiziaria nell’ambito di una procedura di protezione a favore della figlia PI 1.

giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 novembre 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il 2008 dalla relazione tra RE 1 e PI 2. Le autorità di protezione si occupano della situazione della minore sin dal 2011. Con decisione 18 marzo 2011 l’allora Commissione tutoria regionale di __________ ha istituito una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 vCC, volta principalmente alla regolamentazione degli incontri con il padre, che dal 2013 non sono più avvenuti.

Con decisione 15 marzo 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha conferito mandato al dr. psic. __________ per un aggiornamento della valutazione dello stato psico-effettivo di PI 1. Il perito ha presentato il suo rapporto in data 14 giugno 2018.

                                  B.   Tramite decisione 9 ottobre 2018 l’Autorità di protezione ha posto a carico di RE 1 (con anticipo da parte dell’Autorità di protezione e posta a carico del Comune di domicilio di madre e figlia) la nota d’onorario emessa in data 14 giugno 2018 dal dr. psic. __________, per complessivi fr. 3'720. Contro la decisione sono insorti sia il Municipio di __________ (chiedendo la verifica della capacità economica della madre), sia RE 1 (postulando in via principale l’annullamento della decisione e in via subordinata la riforma del dispositivo n. 1 nel senso di porre la nota d’onorario del dr. psic. __________ a carico di entrambi genitori in ragione di un mezzo ciascuno, e per loro anticipata dall’Autorità di protezione).

                                         In data 20 novembre 2018 (ris. no. 808/18), l’Autorità di protezione ha emesso una nuova decisione, annullando e sostituendo la prima e ponendo la nota d’onorario del dr. psic. __________ a carico dei genitori della minore in ragione di metà ciascuno.

                                  C.   A seguito della predetta decisione 20 novembre 2018 dell’Autorità di protezione, con decisioni 26 novembre 2018 questo giudice ha dichiarato privi d’oggetto i reclami del Muncipio di __________ e di RE 1 ed ha stralciato dai ruoli entrambe le procedure (inc. CDP 9.2018.148 e 9.2018.156).

                                         Tramite decisione 26 novembre 2018, questo giudice ha pure dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione attiva, il reclamo del dott. Psic. __________, insorto contro la decisione 20 novembre 2018 per ottenere che il suo onorario fosse posto a carico dell’Autorità di protezione, rispettivamente del Comune di __________ (inc. CDP 9.2018.177).

                                  D.   Contro la decisione 20 novembre 2018 si è aggravata RE 1, con la richiesta di annullamento della medesima. Detto reclamo fa oggetto di una procedura separata (inc. CDP n. 9.2018.199).

                                  E.   Con due ulteriori decisioni 29 novembre 2018 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela educativa ed il mandato assegnato al SAE. L’Autorità di prime cure ha infatti constatato che la minore beneficia già di un percorso scolastico adeguato alle sue necessità e il suo stato personale “appare al momento sufficientemente monitorato e tenuto sotto controllo grazie ai vari mirati interventi pedagogici e terapeutici attuali dalla rete e resi possibili dalla stessa genitrice”.

                                  F.   Con decisione 23 novembre 2018 (ris. No. 816/18) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 24 ottobre 2018 di RE 1 tendente all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio.

                                  G.   Contro la predetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 21 dicembre 2018. Elencando le sue entrate, la reclamante sostiene che l’Autorità municipale, sottoscrivendo e timbrando il certificato di ammissione all’assistenza, ha attestato la sua indigenza. Precisa di aver ereditato dal padre una quota di un immobile, che tuttavia sarebbe in vendita da tempo, senza esito, mentre la sua situazione economica rimarrebbe precaria.

                                         Anche per la presente procedura dinnanzi alla Camera di protezione RE 1 ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                  H.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 17 gennaio 2019 contestando che l’Autorità municipale abbia verificato l’indigenza della reclamante, precisando invece che essa ha presentato reclamo, il 18 ottobre 2018, contro la decisione di porre a suo carico la nota del dott. __________, ritenendo che la situazione economica dell’interessata fosse mutata dopo aver ricevuto un’eredità. L’Autorità di prime esprime perplessità sull’agire del Comune, che malgrado abbia posto in discussione la situazione di indigenza della reclamante, pochi giorni dopo tale presa di posizione ha preavvisato favorevolmente la domanda di RE 1 di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. L’Autorità di protezione rileva che la reclamante sarebbe comproprietaria di un immobile di un valore di almeno fr. 1'331.000.– e che ciò non sarebbe compatibile con una situazione di indigenza. Precisa inoltre che dalla tassazione del defunto padre di RE 1 risulta, alla data del decesso del medesimo, una sostanza mobiliare di fr. 266'801.–.

                                    I.   Nella sua replica del 24 gennaio 2019, RE 1 prende atto della mancata contestazione da parte dell’Autorità di protezione dei suoi redditi e oneri mensili. Riguardo all’immobile di cui è comproprietaria, la reclamante precisa che il medesimo è in vendita da diverso tempo e che l’eventuale provento andrebbe prima a coprire i suoi debiti (con l’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e gli attestati di carenza beni), mentre le dovrebbe essere assicurata una riserva di soccorso di fr. 20’000-40'000.–. Essa contesta poi all’Autorità di protezione di essere in possesso di informazioni circa l’incarto fiscale del defunto padre, che ritiene riservate. Specifica che l’incarto riguarda anche sua madre, che ha ricevuto dalla propria madre un immobile di sua esclusiva proprietà. In definitiva chiede quindi che le venga riconosciuta l’assistenza giudiziaria, in considerazione di una precaria situazione economica.

                                  L.   Con duplica 15 febbraio 2019 l’Autorità di protezione precisa di ritenere non vincolante il preavviso dell’Autorità comunale, considerando contrastante l’atteggiamento di quest’ultima. RE 1 ha infatti interposto reclamo il 18 ottobre 2018 contro la decisione con cui l’Autorità ha posto a suo carico la nota del dr. psic. __________ (ritenendo che ella non fosse indigente a seguito dell’eredità ricevuta dal padre a fine 2016) per poi preavvisare favorevolmente, il 24 ottobre 2018, la messa a carico dello Stato dei costi del procedimento pendente presso l’Autorità di protezione. Quest’ultima ribadisce il suo computo del valore dell’immobile di proprietà di RE 1, chiarendo per finire di aver avuto accesso alle informazioni relative all’incarto fiscale del defunto padre in virtù del principio inquisitorio.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

                                   3.   Nel caso concreto, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 24 ottobre 2018 di RE 1 tesa all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio, ritenendola carente nella documentazione allegata, che non dimostrerebbe il suo stato di indigenza. Al contrario, secondo l’Autorità di prima istanza, l’istante disporrebbe di un salario e farebbe parte di una Comunione ereditaria proprietaria di beni immobiliari e mobiliari, ereditati nel 2016 dal defunto padre.

                                         Nel suo reclamo, RE 1 sostiene invece la propria indigenza, chiarendo di esercitare un’attività professionale con un grado di occupazione al 50%, di provvedere integralmente al mantenimento della figlia, di avere attestati di carenza beni per fr. 10'702.95. Essa precisa di essere proprietaria della quota di 1/8 di un fondo ereditato dal defunto padre, in vendita da tempo, mentre non avrebbe ereditato alcuna sostanza mobiliare. Produce quindi la dichiarazione fiscale del 2017.

                                   4.   Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

                                         Secondo l’art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il beneficiario avrà diritto al gratuito patrocinio se nell’esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario (spese legali e di procedura) senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; DTF 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art. 117 CPC n. 14; Rüegg, in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n. 7). Tale situazione deve essere valutata non solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze personali del richiedente, considerando che nel suo fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta ma dignitosa (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 124 I 1 consid. 2a). Al riguardo la dottrina propone di fissare un supplemento dell’ordine del 20% in aggiunta al minimo esistenziale di base (Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 117 n. 12). Può essere dato il requisito dell’indigenza anche laddove il reddito sia di poco superiore a quanto necessario per garantire il minimo esistenziale (DTF 124 I 1 consid. 2a; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 117 n. 12). A colui che richiede l’assistenza giudiziaria deve essere garantita una riserva di soccorso, nella misura in cui l’ente pubblico non può esigere che egli utilizzi tutti i suoi risparmi per sostenere il procedimento giudiziario (v. STF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018, consid. 5.2, pubblicata in RSPC 4/2018 pag. 281).

                               4.1.   Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del gratuito patrocinio – va considerato quindi l’insieme della situazione finanziaria del richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata. I cespiti da considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa essere preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.; sentenza del Tribunale federale 5A_265/2016 del 30 gennaio 2018, consid. 2.3).

                               4.2.   Per quanto concerne la determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al riguardo, favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso concreto, tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 586).

                               4.3.   Occorre infine fare il confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In sintesi, decisivo è il quesito a sapere se la parte richiedente è in grado, utilizzando la sua disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un intervallo prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche in presenza di determinate eccedenze può essere dato il requisito dell’indigenza, in particolare se il reddito è di poco superiore a quanto necessario per garantire il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 588, DTF 8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).

                                   5.   Il fabbisogno calcolato e presentato da RE 1 deve essere riconosciuto e nemmeno è contestato dall’Autorità di protezione.

                                         In considerazione dei principi sopra menzionati, e come meglio sarà chiarito nel seguito, il confronto tra oneri e risorse dimostra il suo stato di indigenza (art. 2 LAG e art. 117 CPC).

                               5.1.   Nella tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), il minimo esistenziale del debitore monoparentale con obblighi di mantenimento è stabilito in fr. 1'350.–, come indicato dalla reclamante. Dalla documentazione prodotta risulta che essa percepisce un salario mensile netto di fr. 2'318.05 (doc. D), che il suo reddito imponibile nel 2017 era di fr. 17'000.– e la sostanza imponibile pari a zero (doc. H).

                               5.2.   Dall’atto di divisione con scioglimento parziale della Comunione ereditaria (doc. O) emerge che RE 1 è proprietaria in ragione di 1/8 di un terreno sito nel Comune di __________, il cui valore di stima totale è di fr. 253'571.00 (la quota di sua spettanza ha quindi un valore di stima pari a fr. 31'696.40). RE 1 sostiene che la vendita del fondo, in atto da tempo, è di difficile attuazione. Dalla dichiarazione fiscale non si evince che l’interessata possegga altri beni.

                                         L’Autorità di protezione, chiedendo di respingere il reclamo di RE 1, considera di non poterla ritenere indigente calcolando un valore commerciale del citato fondo pari a fr. 1'331'000.–, di cui 166'375.– spetterebbero all’interessata. L’Autorità di prime cure considera pertanto che, saldati i suoi debiti [tra i quali fr. 129’567.– cumulato presso l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) e fr. 10'703.– di attestati di carenza beni], le eccedenze a favore della reclamante saranno pari a fr. 36'808.–.

                                         Per quanto concerne il reddito conseguito da valori patrimoniali, il giudice è tenuto a valutare ogni singolo caso concreto, in una “logica di effettività della situazione patrimoniale” (cfr. Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 586). In tale contesto, occorre pertanto evidenziare che il fondo a cui fa riferimento l’Autorità di protezione è un terreno di 1'331 m² di proprietà di cinque coeredi, tra cui la reclamante, che ne detiene una quota di 1/8. Concretamente, appare quindi a questo giudice che la sua alienazione dipenda da numerosi fattori che non discendono dall’azione o dalla volontà della sola reclamante. Uno scioglimento della comproprietà per vendere una quota che avrebbe una dimensione di 166 m² non appare una soluzione vantaggiosa in quanto ne provocherebbe un’evidente perdita di valore. Per altro appare d’acchito inattuabile l’aggravio ipotecario di un bene immobiliare di proprietà di cinque coeredi, da parte di una coerede che dispone solo di un ottavo di tale bene e che è già gravata di importanti debiti insoluti per gli anticipi dell’USSI e di attestati di carenza beni. In definitiva, è quindi manifesto che il bene immobiliare a cui fa riferimento l’Autorità di protezione non è effettivamente considerabile quale sostanza fruibile. Non risultando l’interessata disporre di alcun’altra eccedenza e di conseguenza di sufficienti risorse per coprire le spese giudiziarie, il reclamo va pertanto accolto in quanto appare dimostrata l’indigenza di RE 1 e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va riformato nel senso di accogliere la sua richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Ritenuto che l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dalle tasse e spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG), il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va annullato.

                                   6.   RE 1 ha chiesto di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria anche per la procedura di reclamo. Per i motivi che seguono, l’istanza è divenuta priva d’oggetto.

                                   7.   Nel caso concreto, il reclamo è accolto e la decisione dell’Autorità di protezione riformata, ragion per cui quest’ultima va considerata soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.

                                         Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultima, che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto

                                   §.   Di conseguenza, il dispositivo della decisione 23 novembre 2018 (ris. n. 816.18) dell’Autorità regionale di protezione __________ deve essere riformato come segue:

                                         “1. L’istanza presentata in data 24 ottobre 2018 dall’avv. PR 1 dello studio legale __________, tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria a favore della signora RE 1, nata l’1978, domiciliata a __________, è accolta”.

                                         2.       Annullato.

                                         3.       Invariato.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da RE 1 è stralciata dai ruoli.

                                   4.   Notificazione:

- -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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