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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.09.2019 9.2018.150

30 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·4,414 mots·~22 min·2

Résumé

Convalida mandato precauzionale

Texte intégral

Incarto n. 9.2018.150

Lugano 30 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2 RE 3 RE 4 tutti patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________, 

per quanto riguarda il mandato precauzionale 27 ottobre 2016 di PI 1

giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2018 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, contro la decisione emessa il 18 settembre 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (1949) è stata posta a beneficio di una curatela di sostegno e rappresentanza con gestione del patrimonio con decisione 12 marzo 2014 da parte dell’Autorità regionale di protezione __________. Tramite decisione 8 aprile 2015 la suddetta autorità ha revocato la misura.

                                  B.   In data 15 settembre 2017 RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4, figli di PI 1, hanno segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) una situazione di disagio della madre, da anni affetta da sclerosi multipla, chiedendo a suo favore l’istituzione di una misura di protezione nella forma di una curatela di amministrazione e di rappresentanza.

                                         La figlia __________ ha inoltrato uno scritto il 2 ottobre 2017, trasmettendo alcuni documenti, tra i quali anche un mandato precauzionale sottoscritto dalla madre il 27 ottobre 2016, redatto dal notaio __________.

                                         Un’udienza con gli istanti è avvenuta in data 4 ottobre 2017, mentre l’interessata PI 1 è stata sentita dal delegato supplente presso il centro diurno di __________ in data 18 ottobre 2017.

                                         Tramite decisione 7 dicembre 2017 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al dr. Med. __________, Caposervizio di geriatria dell’Ospedale regionale di __________ di effettuare una valutazione geriatrica globale della signora PI 1, “volta a verificare se la stessa presenta una durevole incapacità di discernimento e/o se si rendono necessarie misure di protezione a suo favore, oltre a misurare il suo grado di dipendenza e la qualità delle cure che necessita”. Il relativo rapporto è stato trasmesso dallo specialista in data 2 maggio 2018.

                                  C.   Con decisione 26 settembre 2018 l’Autorità di protezione ha constatato che il mandato precauzionale redatto il 27 ottobre 2016 soddisfa le esigenze formali previste dalla legge ed è stato validamente redatto dall’interessata in un momento in cui essa godeva della piena capacità di discernimento (certificata da un medico). L’Autorità di protezione ha quindi designato la figlia __________ quale “mandatrice precauzionale con i compiti di gestire la cura della persona, degli interessi patrimoniali e la rappresentanza nelle relazioni giuridiche della signora PI 1”. Ha specificato i doveri ai quali è tenuta __________ “in virtù delle regole del mandatoprevisti dagli artt. 394 e segg. CO” e che essa svolgerà il mandato precauzionale a titolo gratuito.

                                  D.   Contro la suddetta decisione sono insorti RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4, chiedendo di annullarne i dispositivi 1. e 2., di non confermare quindi il mandato precauzionale e di ritornare gli atti all’Autorità di protezione per un nuovo giudizio, nel senso di istituire una curatela di amministrazione e di rappresentanza a favore di PI 1 con la nomina di un curatore che non sia __________. Essi ritengono infatti che quest’ultima non sarebbe idonea ad amministrare i beni della madre e che avrebbe interessi in collisione con la mandante. Al proposito precisano che la mandataria sarebbe oggetto di esecuzioni, che avrebbe un’aspettativa ereditaria importante relativamente alla successione di un fratello deceduto, del quale la madre è erede, e che quest’ultima le avrebbe donato un immobile.

                                  E.   Con osservazioni 10 dicembre 2018 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione, osservando di aver svolto le necessarie verifiche volte alla convalida del mandato precauzionale. Essa ritiene che in virtù del principio della sussidiarietà l’Autorità di protezione interviene istituendo le necessarie misure di protezione quando il sostegno della famiglia non è sufficiente, ciò che non sarebbe il caso nella fattispecie. Citando l’art. 395 cpv. 3 CC, secondo cui i poteri del mandatario decadono per legge nel caso di collisione di interessi con il rappresentato, l’Autorità di protezione osserva che un conflitto di interessi astratto non sarebbe un sufficiente motivo per giustificare di non convalidare il mandato precauzionale, ritenuto che in caso contrario gli eredi non potrebbero mai essere designati quali mandatari. L’Autorità di protezione ha verificato la capacità di PI 1 al momento della sottoscrizione del mandato precauzionale, attestata da un certificato medico, e l’operato della mandataria __________, che ritiene buono e non contrario agli interessi della mandante. Quanto al diritto di essere sentiti dei reclamanti, l’Autorità di protezione ha precisato che dinnanzi all’Autorità di protezione i segnalanti non sono parte alla procedura, ragione per la quale non hanno accesso agli atti, e che in ogni caso essi sono stati sentiti il 4 ottobre 2017.

                                  F.   In data 8 gennaio 2019 PI 1 ha presentato le proprie osservazioni, contestando gli argomenti dei reclamanti e considerando valido il mandato precauzionale. Essa ritiene che le asserzioni dei reclamanti siano offensive e “giuridicamente impertinenti”. Fornisce precisazioni circa l’eredità del figlio deceduto e la donazione di un immobile alla figlia __________.

                                  G.   Tramite scritto 30 gennaio 2019 i reclamanti informano di rinunciare a presentare una replica, precisando che il loro reclamo è volto esclusivamente alla nomina di una persona indipendente e terza che abbia cura del patrimonio della madre e che ne curi gli interessi. Essi ribadiscono che la sorella __________ non sarebbe la persona idonea e che impedirebbe alle sorelle ed ai fratelli di incontrare la madre. Concludono indicando di aver presentato ricorso (recte reclamo) esclusivamente perché vogliono bene alla madre e desiderano salvaguardarne gli interessi.

                                  H.   In duplica, il 21 febbraio 2019, PI 1 ribadisce i suoi argomenti, ritenendo la figlia __________ in grado di svolgere le mansioni stabilite dal mandato precauzionale e fornendo alcune precisazioni relativamente ad una donazione che avrebbero ricevuto i reclamanti.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha convalidato il mandato precauzionale allestito dal notaio Avv. __________ in data 27 ottobre 2016, con il quale PI 1 ha assegnato alla figlia __________ compiti inerenti le cure personali e la cura degli interessi patrimoniali, oltre a un mandato per la rappresentanza nelle relazioni giuridiche.

                               2.1.   Nel loro reclamo gli altri figli chiedono l’annullamento della convalida e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione per un nuovo giudizio nel senso di istituire una curatela di amministrazione e rappresentanza con la nomina di un curatore “terzo”. Essi ritengono infatti che __________ non sia idonea ad assumere il mandato, che abbia degli interessi in collisione con quelli della madre, e che stia indebitamente attingendo al patrimonio di quest’ultima, oltre ad avere ricevuto da lei un immobile in donazione. Aggiungendo inoltre che già dal 12 marzo 2014 al 5 marzo 2015 PI 1 è stata posta a beneficio di una curatela a causa di deficit fisici e cognitivi, i reclamanti sostengono che la misura sarebbe stata revocata non perché era venuto meno lo stato di debolezza o bisogno ma perché la madre poteva contare sull’aiuto della figlia __________.

                                         Occorre anzitutto precisare che l’oggetto del giudizio odierno è la convalida del mandato precauzionale: gli altri argomenti sollevati dai reclamanti (segnatamente relativi alla successione del fratello, ad atti di donazione o altre questioni che esulano dalla decisione impugnata) non vengono trattati, non essendo di competenza di questa Camera.

                               2.2.   PI 1, rappresentata dall’avv. PR 2, ha presentato osservazioni, che i figli hanno considerato siano opera della sorella __________, senza tuttavia negarne la validità. In sostanza, sono contestati gli argomenti dei reclamanti e viene ritenuto valido il mandato precauzionale, mentre le asserzioni dei reclamanti vengono considerate offensive e “giuridicamente impertinenti”. PI 1 fornisce precisazioni circa l’eredità del figlio deceduto e la donazione di un immobile alla figlia __________.

                                         Quanto alla rappresentanza di PI 1 da parte dell’avv. PR 2, occorre precisare che dagli atti risulta che quest’ultimo la rappresenta da diversi anni per altre procedure, e che in ogni caso, quand’anche le conclusioni peritali del medico geriatra possano far presupporre una ridotta capacità della madre, appare evidente che il legale possa essere stato interpellato da __________, anch’essa parte al procedimento e agente, in virtù del mandato precauzionale, anche in rappresentanza della madre.

                                   3.   In virtù dell’art. 360 CC chi ha l'esercizio dei diritti civili può conferire l’incarico a una o più persone fisiche o giuridiche di provvedere alla cura della propria persona o del proprio patrimonio o alla propria rappresentanza nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Questi incarichi possono essere conferiti cumulativamente o alternativamente. Se comprende le tre sfere di compiti (cura della persona, cura del patrimonio e rappresentanza nelle relazioni giuridiche), il mandato corrisponde a una curatela generale (cfr. art. 398 CC). La costituzione di un mandato precauzionale presuppone che il mandante abbia l’esercizio dei diritti civili, vale a dire che sia maggiorenne e capace di discernimento (art. 13) (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6415). La capacità di discernimento del mandante deve sussistere al momento in cui viene adottato: che non sia stato capace prima o non lo sia più immediatamente dopo non cambia nulla (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 206, pag. 94, con riferimenti). Il mandante definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull’adempimento degli stessi.

                                         Ai sensi dell’art. 361 cpv. 1 CC, il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico.

                               3.1.   Ai sensi dell’art. 363 CC, quando l’Autorità di protezione degli adulti apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, si informa presso l’Ufficio dello stato civile. L’Autorità di protezione può pure essere informata dell’esistenza del mandato precauzionale da una persona vicina al mandante, da una persona di fiducia presso la quale il mandato è stato depositato o dalla persona designata quale mandatario (Meier/Lukic, op. cit, n. 219, pag. 100, con riferimenti). Secondo l’art. 363 cpv. 2 CC, l’Autorità di protezione ha un dovere d’esame relativo al mandato. Ai sensi dell’art. 363 cpv. 2 cifra 1 CC è tenuta a verificare se l’atto è stato validamente costituito, pronunciandosi sull’esistenza dell’esercizio dei diritti civili del mandante al momento della sua costituzione (art. 360 CC) e sulla validità formale dell’atto (art. 361 CC) (CommFam Protection de l’adulte, Geiser, n. 6 ad art. 363 CC). Per valutare l’esercizio dei diritti civili al momento della costituzione del mandato, l’Autorità di protezione può fare appello a un esperto medico (con una perizia a posteriori, art. 446 cpv. 2 CC); non è vincolata dal suo parere, essendo la capacità di discernimento una nozione giuridica. La verifica può fondarsi anche su attestazioni mediche eventualmente redatte al momento della costituzione (Meier/Lukic, op. cit, n. 222, pag. 101, con riferimenti).

L’Autorità di protezione è poi tenuta all’accertamento delle condizioni e dell’efficacia del mandato precauzionale, ovvero l’incapacità di discernimento del mandante (art. 363 cpv. 2 cifra 2) e l’idoneità del mandatario ad assolvere ai suoi compiti (art. 363 cpv. 2 cifra 3 CC). L’incapacità di discernimento del mandante deve essere durevole. Nel quadro di un mandato generale è immaginabile che il mandante abbia perso la sua capacità di discernimento in alcuni ambiti ma non in tutti; non è comunque richiesta un’incapacità di discernimento totale (Meier/Lukic op. cit. n. 221, pag. 101). Quanto all’idoneità del mandatario ad assolvere al mandato, l’Autorità può derogare alla volontà del mandante soltanto se è palese che la persona designata non è in grado di assumere i suoi compiti (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6417). Per valutare l’idoneità del mandatario, l’Autorità di protezione deve determinare la natura effettiva dei compiti che vanno svolti per la salvaguardia degli interessi del mandante. L’Autorità può e deve fare le ricerche e assumere le informazioni necessarie, verificando se il mandatario è in grado di svolgere i compiti affidatigli dal mandato, se potrà consacrare il tempo necessario e se non vi siano conflitti di interesse. Un conflitto d’interessi dovrà essere ammesso con cautela nella misura in cui il mandante ne aveva conoscenza al momento della costituzione del mandato e se ha potuto valutarne la portata (CommFam Protection de l’adulte, Geiser, n. 13 ad art. 363 CC).

                                         Se una delle condizioni di validità del mandato precauzionale non è adempiuta, ai sensi dell’art. 363 cpv. 2 cifra 4 CC l’Autorità di protezione può rimediare adottando altre misure di protezione, segnatamente istituendo una curatela (Meier/Lukic op. cit. n. 223, pag. 102). Nel caso in cui il mandato precauzionale non sia sufficiente alla salvaguardia degli interessi del mandante, l’Autorità di protezione deve istituire altre misure. Se si rendesse necessaria l’istituzione a titolo complementare di una curatela, quale curatore può essere nominato il mandatario o un terzo (CommFam Protection de l’adulte, Geiser, n. 15 ad art. 363 CC ). Se il mandatario accetta il mandato, l’Autorità lo rende attento agli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul mandato e gli consegna un documento che attesta i poteri conferitigli.

                                   4.   L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC). L’elenco delle cause alternative della curatela è esaustivo.

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).

                                         Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

                                   5.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

                                   6.   Nel caso che ci occupa, l’Autorità di protezione ha convalidato il mandato precauzionale sottoscritto con atto pubblico davanti al notaio Avv. __________ il 26 ottobre 2017, verificando che fossero adempiute le condizioni dell’art. 363 CC.

                               6.1.   Al fine di ratificare il mandato precauzionale, l’Autorità di protezione deve innanzitutto controllare che le condizioni per la sua validità siano soddisfatte, segnatamente che la capacità di discernimento del mandante al momento della costituzione dell’atto fosse data (art. 360) e che siano rispettate le forme legali prescritte (art. 361 CC).

                                         In concreto tali esigenze sono state correttamente valutate dall’Autorità di prime cure, che ha concluso che il mandato soddisfa le esigenze formali previste dalla legge, trattandosi di un atto pubblico redatto da un notaio in un momento in cui l’interessata godeva “della piena facoltà di intendere e volere”, come attestato dal certificato medico recante la medesima data del mandato precauzionale. Relativamente a quanto indicato dai reclamanti in relazione alla curatela a suo tempo istituita ed alla sua revoca, che essi ritengono sia stata motivata dal fatto che PI 1 poteva contare sull’aiuto della figlia __________ e di altre persone vicine ma non perché “fosse venuto meno lo stato di debolezza o di bisogno”, l’Autorità di prima istanza ha specificato il principio secondo cui la previdenza privata prevale su quella pubblica e che a quel momento nessuno degli altri figli ha avanzato riserve o interposto reclamo. Oltre a tali condivisibili argomenti, risulta che al momento dell’istituzione della curatela un certificato medico attestava che la signora era “lucida e orientata nei quattro domini”, che non presentava “disturbi formali del pensiero e nemmeno della percezione” e che era “capace di intendere e volere, come del resto è stato accertato precedentemente in altra sede da due psichiatri”. La misura di protezione veniva quindi consigliata relativamente a “una certa suggestibilità nelle relazioni con persone significative, come potrebbe essere, per esempio, il partner”. Gli argomenti dei reclamanti volti a porre in dubbio le capacità della madre già nel 2014 (pag. 5 del reclamo) appaiono quindi da contestualizzare, tenuto conto pure del certificato medico stilato contemporaneamente al mandato precauzionale e quindi oltre un anno dopo, dal quale anche risulta che “nonostante la sua malattia, è ancora in grado di intendere e volere, atta quindi ad eseguire atti amministrativi che la riguardano”. In simili circostanze, nemmeno questo giudice può ragionevolmente dubitare delle capacità di PI 1 in relazione con il mandato precauzionale, che peraltro emergono almeno parzialmente anche dal verbale della sua audizione avvenuta il 18 ottobre 2017 da parte del delegato supplente dell’Autorità di protezione (in apertura il delegato si è intrattenuto con il direttore del __________ e la capo cure, indicando che “viene confermata la capacità di intendere e volere ma con una forte criticità rispetto alla possibilità che la stessa venga influenzata da terzi”). PI 1 ha poi ricordato, durante il suo ascolto, di aver conferito mandato alla figlia __________. In definitiva, quindi, anche secondo questo giudice le condizioni di validità del mandato sono da considerare adempiute.

                               6.2.   L’attuazione di un mandato precauzionale avviene quando il mandante ha una situazione di incapacità durevole di discernimento. L’Autorità di protezione è quindi chiamata a verificare una tale incapacità, che può anche non essere totale ma toccare soltanto alcuni ambiti (Meier/Lukic op. cit. n. 221, pag. 101). Nel caso concreto, per verificare le condizioni di salute della mandante, l’Autorità di prima istanza ha conferito mandato peritale al dr. Med. __________, caposervizio del Servizio __________, che con rapporto peritale 2 maggio 2018 ha evidenziato a carico dell’interessata una durevole incapacità di discernimento. PI 1 “presenta un decadimento cognitivo che (…) corrisponde a un quadro di sindrome dementigena di grado moderato (CDR staging 2) di probabile origine neurodegenerativa primaria nel contesto di nota sclerosi multipla secondariamente progressiva”. Essa risulta pertanto “incapace di provvedere alla maggior parte dei propri interessi in ambito amministrativo/finanziario e, in relazione alla scemata consapevolezza di malattia, anche per quanto riguarda la propria salute”. Ciò giustifica quindi, come indicato dall’Autorità di prime cure, l’esigenza di rappresentazione e di un sostegno di PI 1 rispetto agli ambiti previsti dal mandato precauzionale, in particolare per la cura della persona, degli interessi patrimoniali e nella rappresentanza nelle relazioni giuridiche.

                               6.3.   In virtù dell’art. 363 cpv. 2 cf. 3 CC, l’Autorità di prima istanza deve infine valutare l’attitudine del mandatario ad assolvere al mandato, considerando la sua capacità a svolgere i compiti attribuitigli, la sua possibilità e disponibilità a dedicare il tempo necessario e l’assenza di conflitto di interessi con il mandante.

                                         In concreto, l’Autorità di prima istanza ha sentito __________, che ha manifestato il suo accordo ad assumere il mandato, ed ha svolto le verifiche sulla sua persona, relativamente ai compiti definiti nel mandato precauzionale. In conclusione, l’ha ritenuta idonea ed ha considerato che non vi sono conflitti di interesse che si oppongono. Gli argomenti contrari dei reclamanti non possono concretamente smentire le conclusioni dell’Autorità di prime cure. In particolare le questioni relative alla situazione economica di __________ (segnatamente in relazione a procedure esecutive a suo carico) sono state valutate dall’Autorità di protezione, che anche nelle proprie osservazioni al reclamo ha indicato di aver esperito le necessarie verifiche a seguito delle indicazioni già fornite dai reclamanti nella loro segnalazione 15/18 settembre 2018. Dal doc. 12 dell’incarto dell’Autorità di prime cure (estratto del registro delle esecuzioni) risulta un’esecuzione in corso, contro la quale __________ ha presentato opposizione e per la quale ha fornito le spiegazioni. Ulteriori indizi che possano mettere in discussione la sua capacità di gestire il mandato non sono dati ed in particolare per quanto concerne i potenziali interessi in conflitto con quelli della madre, come ricordato anche dall’Autorità di protezione, ai sensi dell’art. 395 cpv. 3 CC i poteri del mandatario decadono per legge nel caso di collisione di interessi con il rappresentato. Peraltro, i reclamanti non giustificano concretamente l’asserita collisione di interessi tra mandante e mandataria, mentre come già indicato in precedenza, un conflitto d’interessi va ammesso con cautela nella misura in cui il mandante ne aveva conoscenza al momento della costituzione del mandato e se ha potuto valutarne la portata, ciò che appare essere il caso, ritenuta la relazione di parentela tra la mandante e la mandataria.

                                         Per quanto riguarda i compiti inerenti le cure personali, dalla perizia del dr. Med __________ risulta che egli ha eseguito una visita a domicilio ed ha potuto constatare, in presenza anche della figlia __________, che “l’interessata appare ben assistita, vive in un piccolo appartamento, assolutamente ben adattato alle esigenze della paziente (possibilità di muoversi nell’appartamento in sedia a rotelle senza difficoltà di spazio, con adattamenti e presidii ergoterapici sia per la toilette che per il letto), anche per quanto riguarda l’accesso dalla strada” e che “sulla base di quanto valutato a domicilio, la gestione della quotidianità in favore della signora PI 1 appare essere una buona soluzione di vita sia in termini di soddisfazione per l’interessata che per gli aspetti più funzionali di sicurezza fisica e psicologica”. Di conseguenza, anche secondo questo giudice l’organizzazione quotidiana e le cure fornite dalla figlia appaiono conformi al mandato precauzionale e dimostrano, anche in tale ambito, la sua idoneità. Considerate quindi anche le conclusioni del perito, la particolare situazione di PI 1 si dimostra gestita in maniera adeguata e la convalida del mandato precauzionale va quindi confermata anche su tale aspetto.

                               6.4.   Ai sensi dell’art. 363 cpv. 2 cifra 4 CC, se una delle condizioni di validità del mandato precauzionale non è adempiuta, a l’Autorità di protezione può rimediare adottando altre misure di protezione, segnatamente istituendo una curatela (Meier/Lukic op. cit. n. 223, pag. 102). I reclamanti chiedono a questo giudice annullare la convalida del mandato precauzionale e trasmettere gli atti all’Autorità di primo grado affinché decida l’istituzione di una curatela e la nomina di un curatore estraneo alla famiglia. Come indicato in precedenza, apparendo date le condizioni di validità del mandato precauzionale, non si rivela necessario valutare l’adozione di altre misure, che come visto risponde peraltro al principio della sussidiarietà.

                                   7.  Visto quanto precede, avendo l’Autorità di primo grado adempiuto ai compiti di cui all’art. 363 CC relativamente alla convalida del mandato precauzionale, essendo state svolte le verifiche necessarie e non risultando elementi che possano suffragare le censure sollevate dai reclamanti, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza e i reclamanti sono condannati a versare a PI 1 adeguate ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 300.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4, in solido, che rifonderanno, pure in solido, a PI 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                          -    

                                         -    

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2018.150 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.09.2019 9.2018.150 — Swissrulings